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Investimenti finanziari: regimi di tassazione e aliquote in Italia

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
9 min di lettura
In sintesi

Regime dichiarativo, amministrato e gestito: come funziona la tassazione degli investimenti finanziari per persone fisiche e società.

Il TUIR e il D.Lgs. n. 461/1997 disciplinano tre regimi distinti per la tassazione dei redditi finanziari, dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gestito. La scelta del regime determina aliquota applicabile, obbligo dichiarativo e possibilità di compensazione tra plusvalenze e minusvalenze.


La tassazione degli investimenti finanziari in Italia si articola in tre regimi alternativi, dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gestito, disciplinati dal TUIR e dal D.Lgs. n. 461/1997. Per le persone fisiche l’imposta sostitutiva è ordinariamente al 26%, ridotta al 12,5% per titoli di Stato e strumenti equiparati. La scelta del regime determina chi applica l’imposta, quando e se sussiste obbligo dichiarativo.

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Redditi di capitale e redditi diversi: la distinzione di base

Prima di analizzare i regimi, è necessario distinguere le due categorie reddituali che li attivano: dalla loro corretta classificazione dipendono aliquota applicabile, possibilità di compensazione e obbligo dichiarativo.

I redditi di capitale

I redditi di capitale sono i proventi derivanti dall’impiego diretto di capitale in attività finanziarie: interessi su depositi e obbligazioni, cedole, dividendi. Il tratto distintivo è la certezza del provento, questi redditi spettano al titolare del diritto indipendentemente dall’andamento del mercato. Ai sensi del TUIR, per le persone fisiche la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, con cui il contribuente assolve integralmente i propri obblighi fiscali senza ulteriore dichiarazione. Per le società, invece, la ritenuta opera a titolo di acconto e i redditi confluiscono nel reddito d’impresa soggetto a IRES, secondo il principio di attrazione.

I redditi diversi di natura finanziaria

I redditi diversi di natura finanziaria sono le plusvalenze e minusvalenze generate dalla negoziazione, cessione o rimborso di strumenti finanziari. A differenza dei redditi di capitale, il loro ammontare è incerto e può essere negativo. Si determinano come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo originario di acquisto, con esclusione degli interessi passivi. Le minusvalenze realizzate sono compensabili con le plusvalenze conseguite nello stesso periodo d’imposta o nei quattro successivi, ma non con i redditi di capitale, asimmetria che nella prassi genera le criticità operative più frequenti.

Perché la distinzione rileva ai fini fiscali

La separazione tra le due categorie non è meramente classificatoria: determina quale regime di tassazione è accessibile, se la perdita è recuperabile e in quale quadro dichiarativo va indicato il reddito. Un ETF armonizzato che genera un provento positivo produce un reddito di capitale; la stessa posizione in perdita genera un reddito diverso (minusvalenza) che non può compensare il primo. Questa asimmetria, confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, è il principale elemento di attenzione nella gestione fiscale di portafogli misti. Per un’analisi operativa del recupero delle minusvalenze, si rimanda all’approfondimento sul recupero delle minusvalenze finanziarie in compensazione.

Residenti e non residenti: criteri di tassazione

Il regime fiscale applicabile agli investimenti finanziari cambia in funzione della residenza fiscale del soggetto percettore: i residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti, i non residenti solo su quelli di fonte italiana.

Criteri di residenza per le persone fisiche

Una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni), ha nel territorio dello Stato il domicilio, inteso come luogo dove si sviluppano le principali relazioni personali e familiari oppure la residenza anagrafica, intesa come presenza abituale. Il riferimento normativo è l’art. 2, co. 2 del TUIR. Una regola speciale si applica ai cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata: per questi soggetti vige una presunzione relativa di residenza italiana, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

Criteri di residenza per le società

Una società è considerata residente in Italia quando detiene, nel periodo d’imposta, la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’esercizio dell’attività principale nel territorio dello Stato (art. 73, co. 3 del TUIR). L’art. 73, co. 5-bis del TUIR introduce inoltre una presunzione legale relativa di residenza per le società estere che detengono, direttamente o tramite holding, partecipazioni di controllo in società italiane: salvo prova contraria, tali società si considerano residenti in Italia ai fini fiscali.

Conseguenze ai fini della tassazione finanziaria

Per i soggetti residenti l’imposizione si estende a tutti i redditi finanziari ovunque prodotti, con obbligo di monitoraggio fiscale per le attività detenute all’estero ai sensi del D.L. n. 167/1990. Per i soggetti non residenti l’imposizione è limitata ai redditi di fonte italiana: in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata sul modello OCSE, la potestà impositiva dell’Italia può essere ridotta o esclusa per specifiche categorie di reddito. I non residenti residenti in Stati inclusi nella white list sono inoltre esenti dall’imposta sostitutiva sugli interessi e proventi da obbligazioni, a condizione che i titoli siano depositati presso un intermediario residente in Italia.

Per approfondire: Conti esteri gestiti da S.O. di banche estere in Italia.

I tre regimi di tassazione degli investimenti finanziari

Il D.Lgs. n. 461/1997 ha riorganizzato la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria introducendo tre regimi alternativi per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. La differenza sostanziale tra i regimi riguarda chi applica l’imposta, quando e con quale base di calcolo.

Il regime della dichiarazione

Il regime della dichiarazione è il regime ordinario: non richiede un intermediario che operi come sostituto d’imposta e si applica automaticamente in assenza di opzione per gli altri regimi. I redditi di capitale sono assoggettati a ritenuta alla fonte dall’intermediario; i redditi diversi, plusvalenze e minusvalenze, sono invece dichiarati direttamente dal contribuente nel modello Redditi, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare realizzato nell’anno. Per i titoli di Stato e strumenti equiparati, i proventi sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato, in modo da garantire un’imposizione effettiva del 12,5%. La tassazione avviene per cassa, al momento del realizzo. Le minusvalenze eccedenti sono deducibili nei quattro periodi d’imposta successivi, purché indicate in dichiarazione. In questo regime la compensazione tra plus e minus è possibile anche tra rapporti intrattenuti con intermediari diversi, a differenza degli altri due regimi. Per un confronto operativo tra questo regime e il risparmio amministrato si rimanda all’approfondimento sul regime dichiarativo e risparmio amministrato a confronto.

Il regime del risparmio amministrato

Il regime del risparmio amministrato presuppone un rapporto stabile con un intermediario abilitato, banca, SIM o altro soggetto autorizzato, presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione o deposito. L’intermediario opera come sostituto d’imposta e applica l’imposta sostitutiva del 26% su ciascuna operazione al momento del realizzo, in totale anonimato fiscale per il contribuente: i proventi non vanno indicati in dichiarazione dei redditi. La base imponibile per ogni operazione è determinata applicando il costo medio ponderato per categoria omogenea di titoli. Le minusvalenze sono compensabili con le plusvalenze conseguite nell’ambito dello stesso rapporto con il medesimo intermediario, ma non tra rapporti diversi, limite che distingue questo regime da quello dichiarativo. La tassazione avviene per cassa, a conclusione di ogni singola operazione nel corso dell’anno.

Il regime del risparmio gestito

Il regime del risparmio gestito si applica su opzione alle gestioni individuali di portafoglio affidate a intermediari abilitati, e in via ordinaria ai fondi pensione. A differenza degli altri due regimi, la tassazione avviene per maturazione e non per cassa: l’intermediario calcola annualmente il risultato netto di gestione — dato dalla differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito a fine anno e il valore a inizio anno, aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti, e applica su tale risultato, se positivo, l’imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo è portato in diminuzione di quelli positivi dei quattro periodi successivi. Questo regime è l’unico che consente la compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi all’interno del medesimo rapporto di gestione, elemento che lo distingue strutturalmente dagli altri due. Lo svantaggio principale risiede nel rischio di anticipare un’imposta su plusvalenze non ancora realizzate che potrebbero successivamente ridursi o azzerarsi.

Tabella decisionale: quale regime si applica alla tua situazione

La tabella seguente incrocia le variabili rilevanti, tipo di soggetto, categoria di reddito, presenza dell’intermediario residente, per orientare la scelta del regime e identificare aliquota e obbligo dichiarativo applicabili.

Persone fisiche residenti

SituazioneRegimeAliquotaDichiarazione
Redditi di capitale con intermediario ITRitenuta a titolo d’imposta26% (12,5% titoli Stato)No
Redditi diversi, opzione amministratoRisparmio amministrato26%No
Redditi diversi, broker esteroDichiarativo (obbligatorio)26%Sì — RT + RW
Redditi di capitale + diversi, gestione delegataRisparmio gestito26% su risultato nettoNo

Altri soggetti

SoggettoRegimeAliquotaDichiarazione
Società / ente commercialeReddito d’impresa — IRES (nessuna opzione)24% IRES
Società semplice / ente non commercialeDichiarativo (regime ordinario)26%
Non residente (white list) — interessi obbligazioniEsenzione imposta sostitutiva0%No

Nota: la scelta del regime ottimale dipende dalla composizione del portafoglio, dalla presenza di minusvalenze pregresse e dalla tipologia di intermediario utilizzato. Per i soggetti che operano con broker esteri il regime dichiarativo non è una scelta ma un obbligo, con conseguente necessità di compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero.

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I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale

La gestione fiscale degli investimenti finanziari presenta criticità operative che emergono raramente nella norma astratta ma con frequenza elevata nella prassi. I casi che seguono illustrano le situazioni più ricorrenti nell’attività di consulenza, con le soluzioni adottate caso per caso.

Il risparmiatore con portafoglio misto ETF e azioni in regime amministrato

Un caso ricorrente riguarda investitori privati che detengono presso una banca italiana un portafoglio composto da ETF armonizzati e azioni, in regime di risparmio amministrato. Nella nostra esperienza, la criticità emerge quando l’ETF viene venduto in perdita: la minusvalenza generata è un reddito diverso, ma le successive plusvalenze da ETF armonizzato sono redditi di capitale e non possono assorbirla. Il risultato è una posizione creditoria verso il fisco che si estingue dopo quattro anni senza essere stata utilizzata. La soluzione operativa adottata è la riallocazione verso strumenti che generano redditi diversi, tipicamente azioni o certificates, nei periodi successivi alla realizzazione della minusvalenza, per sfruttare la finestra di compensazione prima della scadenza.

Il contribuente con broker estero che scopre il regime dichiarativo a posteriori

Nella prassi professionale, una criticità frequente riguarda contribuenti che hanno operato per uno o più anni tramite broker esteri, Degiro, Interactive Brokers, Trading 212, senza consapevolezza degli obblighi dichiarativi. La scoperta avviene spesso in occasione di una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi la posizione richiede una regolarizzazione che coinvolge simultaneamente tre quadri dichiarativi: quadro RW per il monitoraggio, quadro RT per le plusvalenze e quadro RM per alcuni redditi di capitale. La complessità aumenta quando le annualità pregresse sono più di una e le minusvalenze non sono state indicate in dichiarazione, precludendone la riportabilità.

La società semplice con investimenti finanziari e dubbi sul regime

Un caso meno discusso ma operativamente rilevante riguarda le società semplici costituite come veicolo di detenzione di asset finanziari. Nella nostra esperienza, l’errore più frequente consiste nell’applicare per analogia le regole delle persone fisiche, optando per il regime del risparmio amministrato. Le società semplici, invece, possono accedere solo al regime dichiarativo: i redditi diversi di natura finanziaria confluiscono nella dichiarazione dei redditi della società e sono attribuiti per trasparenza ai soci. La mancata consapevolezza di questo vincolo genera disallineamenti tra quanto trattenuto dall’intermediario e quanto effettivamente dovuto, con conseguenti irregolarità dichiarative da sanare.

Il cliente con risultato negativo nel risparmio gestito e cambio di gestore

Un’ulteriore criticità emerge quando un contribuente in regime di risparmio gestito chiude il rapporto con un risultato negativo e trasferisce il portafoglio a un nuovo gestore. Nella prassi professionale, il rischio principale è la perdita della documentazione rilasciata dal gestore uscente, che attesta la perdita residua e consente la deduzione dalle future plusvalenze presso il nuovo gestore nei quattro periodi successivi. Senza tale documentazione la perdita non è recuperabile. La soluzione adottata è la richiesta formale e tempestiva della certificazione al gestore cedente prima della chiusura del rapporto, da conservare come documento fiscale ai fini della deducibilità futura.

Aliquote per strumento finanziario: quadro di sintesi

Le aliquote applicabili ai redditi finanziari non dipendono solo dal regime scelto, ma anche dalla natura dello strumento detenuto. Il sistema prevede due aliquote principali, 26% e 12,5%, con la seconda riservata agli strumenti che godono di trattamento agevolato per ragioni di politica fiscale.

Strumento finanziarioTipo di redditoAliquota effettivaNote
Conti correnti e depositi bancariReddito di capitale (interessi)26%Ritenuta applicata dalla banca
Buoni fruttiferi postaliReddito di capitale12,5%Ritenuta applicata da Poste Italiane
Titoli di Stato e equiparati (white list)Reddito di capitale / diverso12,5%Base imponibile al 48,08% con aliquota 26%
Obbligazioni corporateReddito di capitale (cedole) / diverso (plus/minus)26%Tassazione a cedola o a scadenza
Azioni (dividendi)Reddito di capitale26%Per PF non imprenditore; per IRES tassazione al 5% del dividendo
Azioni (plusvalenze)Reddito diverso26%Compensabili con minusvalenze della stessa categoria
ETF armonizzati (UCITS)Reddito di capitale (proventi) / diverso (minus)26%Asimmetria capital/diverso: minusvalenze non compensano proventi positivi
Fondi comuni / OICR non immobiliariReddito di capitale26%Base imponibile: differenza tra valore di riscatto e costo medio ponderato
Polizze vita a finalità finanziariaReddito di capitale26%Tassazione solo al momento dell’erogazione; accumulo esente
Fondi pensione / PIPRisultato netto di gestione20%Prestazioni tassate tra 15% e 9% in base agli anni di iscrizione

Per approfondimenti sulla fiscalità dei singoli strumenti si rimanda agli articoli dedicati: tassazione degli ETF in Italia e tassazione dei fondi comuni di investimento.

Tassazione delle attività finanziarie estere

Chi detiene investimenti tramite intermediari non residenti è soggetto, in Italia, agli stessi obblighi fiscali di chi opera con intermediari italiani, con la differenza che nessun sostituto d’imposta applica le ritenute al posto suo. Il regime dichiarativo diventa obbligatorio e si aggiungono gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal D.L. n. 167/1990.

Obblighi dichiarativi per i residenti con attività estere

Un contribuente fiscalmente residente in Italia che detiene attività finanziarie presso broker o banche estere è tenuto annualmente a due adempimenti distinti. Il primo è il monitoraggio fiscale: compilazione del quadro RW del modello Redditi PF, con indicazione di tutte le attività finanziarie detenute all’estero nel periodo d’imposta, indipendentemente dalla produzione effettiva di reddito. Il secondo è la tassazione dei proventi: le plusvalenze vanno indicate nel quadro RT, i redditi di capitale nel quadro RM, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Le attività finanziarie estere non dichiarate si presumono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia, salvo prova contraria da fornire entro 60 giorni ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 167/1990. La soglia di esonero dal monitoraggio per i conti correnti esteri è fissata a €15.000 di valore massimo raggiunto nel periodo d’imposta. Per un approfondimento operativo si rimanda all’articolo sul monitoraggio fiscale delle attività estere.

Il ruolo delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

La tassazione dei redditi finanziari di fonte estera è regolata, in presenza di una Convenzione bilaterale, dal modello OCSE. Le convenzioni stipulate dall’Italia seguono questo modello e ripartiscono la potestà impositiva tra Stato della fonte e Stato di residenza del beneficiario. Per i dividendi e gli interessi, entrambi gli Stati possono tassare il reddito: lo Stato della fonte applica una ritenuta convenzionale ridotta, lo Stato di residenza garantisce l’eliminazione della doppia imposizione attraverso il metodo dell’esenzione o il metodo del credito d’imposta. Per i redditi diversi, plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, il modello OCSE prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del cedente. In ogni caso, le norme interne del TUIR si applicano in deroga alle convenzioni quando risultano più favorevoli per il contribuente.

Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

Il metodo del credito d’imposta (foreign tax credit) consente al contribuente residente di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES le imposte pagate all’estero in via definitiva, evitando la doppia imposizione economica. La detrazione spetta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il reddito estero è stato prodotto, a condizione che il pagamento sia avvenuto in via definitiva. Se il pagamento dell’imposta estera avviene in un periodo successivo, la detrazione opera nell’anno della successiva dichiarazione mediante nuova liquidazione. La detrazione non spetta in caso di omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri. Se il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, la detrazione è ridotta in misura proporzionale.

Convenzioni internazionali e scambio automatico di informazioni

Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni non esauriscono il quadro della cooperazione fiscale internazionale. Parallelamente, una serie di strumenti multilaterali impone agli intermediari finanziari obblighi sistematici di comunicazione alle autorità fiscali, rendendo sempre più difficile la detenzione di attività finanziarie estere al di fuori dei canali di monitoraggio ufficiali.

Il Common Reporting Standard (CRS)

Il Common Reporting Standard è il modello di scambio automatico di informazioni finanziarie sviluppato dall’OCSE e adottato da oltre 100 Paesi. Gli intermediari finanziari aderenti raccolgono e trasmettono annualmente alle proprie autorità fiscali i dati relativi ai conti detenuti da soggetti residenti in altri Stati partecipanti. Le informazioni scambiate comprendono i saldi dei conti, gli interessi, i dividendi e i ricavi dalla vendita di asset da parte di persone fisiche e giuridiche. In Italia l’attuazione del CRS è avvenuta in recepimento della Direttiva 2014/107/UE (DAC2), che ha imposto agli intermediari finanziari obblighi di due diligence e reporting verso l’Agenzia delle Entrate. Il MEF ha disciplinato le modalità operative con apposito decreto attuativo. L’effetto pratico per il contribuente residente è che le autorità fiscali italiane ricevono automaticamente i dati sui conti detenuti all’estero: l’omessa compilazione del quadro RW è quindi rilevabile in via sistematica, senza necessità di indagini specifiche.

L’accordo FATCA con gli Stati Uniti

Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è l’accordo bilaterale stipulato tra Italia e Stati Uniti per lo scambio automatico di informazioni finanziarie, ratificato in Italia con la Legge n. 95/2015. Gli intermediari finanziari italiani sono tenuti a identificare i conti detenuti da soggetti con indicatori di statunitensità, cittadinanza, residenza, luogo di nascita, e a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi, affinché questa li trasmetta all’IRS americano. Le informazioni trasmesse comprendono i conti finanziari e i loro titolari effettivi. Il FATCA opera in parallelo al CRS ma con perimetro più specifico: riguarda esclusivamente i rapporti con soggetti collegati agli Stati Uniti e impone obblighi di identificazione più stringenti rispetto al CRS, con conseguenze sanzionatorie per gli intermediari inadempienti.

Le modalità di scambio di informazioni tra Stati

Oltre allo scambio automatico previsto da CRS e FATCA, le convenzioni stipulate sul modello OCSE prevedono tre distinte modalità di cooperazione amministrativa. Lo scambio su richiesta si attiva quando l’autorità fiscale di uno Stato presenta una richiesta specifica in relazione a un caso concreto. Lo scambio automatico prevede la trasmissione periodica e sistematica di informazioni su determinate categorie di reddito, sulla base di accordi preventivi tra gli Stati. Lo scambio spontaneo avviene quando uno Stato ottiene informazioni che ritiene utili per un altro Stato e le trasmette senza richiesta. In tutti e tre i casi, le autorità nazionali, inclusa la Banca d’Italia, non possono rifiutare la cooperazione adducendo il segreto bancario, come stabilito dalle convenzioni OCSE e dalle direttive UE in materia di cooperazione amministrativa fiscale.

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Regime fiscale, minusvalenze e attività estere: la tua situazione è sotto controllo?

La scelta del regime di tassazione e la corretta classificazione dei redditi finanziari — capitale vs. diversi — determinano l’effettivo carico fiscale e la recuperabilità delle minusvalenze. Un’impostazione errata in fase iniziale preclude compensazioni future e genera irregolarità dichiarative difficili da sanare. Analizziamo insieme la tua struttura di portafoglio e la posizione fiscale con i documenti alla mano.

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Domande frequenti

Quando si applica l’aliquota del 12,5% invece del 26% sugli investimenti finanziari?

L’aliquota del 12,5% si applica ai titoli di Stato italiani, ai titoli emessi da enti locali e agli strumenti emessi da Stati inclusi nella white list OCSE. Tecnicamente, l’imposta sostitutiva resta al 26% ma si applica sul 48,08% dell’ammontare, ottenendo un’imposizione effettiva del 12,5%.

Le minusvalenze da ETF armonizzati sono compensabili con le plusvalenze dello stesso ETF?

No. I proventi positivi da ETF armonizzati sono redditi di capitale, mentre le perdite sono redditi diversi. Le due categorie non sono compensabili tra loro: la minusvalenza può essere portata in deduzione solo da future plusvalenze classificate come redditi diversi, entro i quattro periodi d’imposta successivi.

Chi opera con un broker estero è obbligato al regime dichiarativo?

Sì. In assenza di un intermediario residente che operi come sostituto d’imposta, il regime dichiarativo è obbligatorio. Il contribuente deve compilare il quadro RT per le plusvalenze, il quadro RM per i redditi di capitale e il quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero.

Il risparmio gestito consente di compensare redditi di capitale e redditi diversi?

Sì, ed è l’unico regime che lo permette. Nel risparmio gestito l’intermediario calcola un risultato netto annuale che somma algebricamente tutte le componenti — redditi di capitale, plusvalenze e minusvalenze — applicando l’imposta sostitutiva del 26% sull’eventuale risultato positivo.

Cosa succede alle minusvalenze residue in caso di chiusura del rapporto in regime amministrato?

L’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze non compensate. Il contribuente può portarle in deduzione delle plusvalenze realizzate in altri rapporti — anche in regime dichiarativo — nei quattro periodi d’imposta successivi, purché le indichi nella dichiarazione dei redditi.

Le società semplici possono optare per il regime del risparmio amministrato?

No. Le società semplici e gli enti equiparati accedono esclusivamente al regime dichiarativo. I redditi diversi di natura finanziaria confluiscono nella dichiarazione della società e sono attribuiti per trasparenza ai soci, secondo le rispettive quote di partecipazione.

Il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero spetta anche in caso di dichiarazione omessa?

No. La detrazione per le imposte pagate all’estero in via definitiva non spetta in caso di omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri. Se il reddito estero concorre parzialmente al reddito complessivo, la detrazione è ridotta in misura proporzionale.

Qual è la soglia sotto cui i conti correnti esteri sono esonerati dal monitoraggio fiscale?

I depositi e conti correnti esteri sono esonerati dalla compilazione del quadro RW quando il valore massimo raggiunto nel periodo d’imposta non supera i 15.000 euro, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990. L’esonero riguarda il monitoraggio, non la tassazione degli interessi eventualmente maturati.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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