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Residenza fiscale delle persone fisiche: gli elementi guida

Gli elementi che identificano la residenza fiscale delle persone fisiche tra normativa fiscale interna e convenzionale.

Il concetto di residenza fiscale è uno dei principi cardine del nostro sistema tributario. A livello nazionale (art. 2 TUIR) è determinata dalla presenza di iscrizione anagrafica, domicilio o residenza in Italia per la maggior parte del periodo di imposta. A livello convenzionale, gli elementi di riferimento sono (principalmente) i concetti di “abitazione permanente” e di “centro degli interessi vitali“.


Stai pensando di trasferirti all’estero? Ricorda che la residenza fiscale è uno dei principi fondamentali del nostro sistema tributario. È attraverso la residenza che si stabilisce il Paese ove il contribuente è tenuto a dichiarare tutti i suoi redditi, ovunque essi siano percepiti (world-wide income principle). L’identificazione della residenza a livello fiscale è sicuramente uno dei più importanti in ambito tributario.

Qualsiasi indagine in merito alla territorialità dei redditi e al loro regime di tassazione ha, come necessaria premessa, quella di valutare correttamente la residenza fiscale del percipiente. Tutti i sistemi fiscali dei Paesi più avanzati prevedono, infatti, regole diverse a seconda che il reddito sia percepito da un residente piuttosto che da un non residente. Per questo motivo, trasferire la residenza fiscale è un’operazione delicata che deve essere effettuata con particolare attenzione. Per questo motivo ho pensato, quindi, di riassumere i principali concetti utili ad aiutarti ad identificare la tua residenza fiscale. Questo, sia nel caso tu voglia effettuare un trasferimento di residenza all’estero, che tu debba tassare i redditi esteri, percepiti fuori dai confini nazionali. In questa ottica, andremo ad analizzare:

  • Le regole sulla residenza fiscale previste dalla disciplina nazionale;
  • Le regole dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni rivolte, per l’appunto, a risolvere i conflitti di residenza eventualmente sorti tra Stati.

Determinazione della residenza fiscale nella normativa interna

L’art. 2 del TUIR dispone, al comma 1, che “Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato“. Per i residenti, il successivo art. 3, comma 1 prevede la tassazione dei redditi ovunque prodotti. Tale principio è fondato su un criterio di collegamento soggettivo tra fatto generatore del reddito ed ordinamento giuridico, costituito dal possesso della residenza fiscale. L’articolo 2 del TUIR prosegue, dunque:

  • Definendo il concetto di residenza fiscale (art. 2 co. 2 del TUIR), che viene ancorato a tre condizioni alternative: residenza anagrafica, domicilio o residenza civilistica;
  • Prevedendo una specifica ipotesi di presunzione (legale relativa) di residenza fiscale in Italia, che opera nel caso in cui il contribuente si sia trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata (art. 2 co. 2-bis del TUIR).

Ne deriva che, ove un determinato soggetto si sia trasferito all’estero per lavoro:

  • Se il trasferimento avviene in uno Stato non a fiscalità privilegiata, l’Agenzia delle Entrate che intenda sostenere che egli è tuttora fiscalmente residente in Italia deve fornire la prova della sussistenza di uno delle tre condizioni individuate dall’art. 2 co. 2 del TUIR;
  • Se il trasferimento avviene in uno Stato a fiscalità privilegiata, l’Agenzia delle Entrate potrà presumere che il contribuente abbia mantenuto la residenza in Italia e spetterà al contribuente fornire la prova contraria.

La norma riportata individua i soggetti passivi d’imposta prescindendo da considerazioni attinenti l’età, il sesso, lo stato civile e la cittadinanza. L’articolo 2 del DPR n. 917/86 almeno per quanto riguarda le persone fisiche, può essere considerato come uno dei principi cardine del nostro ordinamento tributario. Infatti, questo articolo ha l’obiettivo di identificare quali sono i soggetti che devono obbligatoriamente sottostare alla disciplina delle imposte sui redditi (in questo caso all’IRPEF).

Le condizioni richieste per la verifica della residenza fiscale delle persone fisiche

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), considerando anche la frazioni di giorno (art. 2 co. 2 del TUIR, modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 2024):

  • Hanno la residenza nel territorio dello Stato, ex art. 43 co. 2 c.c. – La residenza deve essere individuata nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, con intenzione di rimanervi;
  • Hanno il domicilio nel territorio dello Stato. Per domicilio, deve intendersi “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona“);
  • Sono presenti nel territorio dello Stato (considerando anche le frazioni di giorno);
  • Salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, presso i vari Comuni.

Le condizioni sopra citate, per verificare la residenza in Italia, sono alternative tra loro. Infatti, è sufficiente che ricorra anche una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti). Al contrario, se invece, un soggetto non possiede alcuna delle caratteristiche sopra citate, non è considerato residente fiscalmente in Italia. Pertanto, questi è chiamato a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti.

Riuscire a capire chiaramente questo aspetto è la prima cosa da fare quando ci si vuole trasferire all’estero. Oppure, al contrario, quando si vuole rimpatriare in Italia dopo aver vissuto all’estero.

L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente

L’ultimo criterio cui la normativa italiana fa riferimento per definire la residenza fiscale di un soggetto ha natura “formale” ed è costituito dalle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Quest’ultimo è il registro nel quale sono annotate le persone che vivono in un determinato Comune italiano in un determinato momento. Configura requisito necessario per essere iscritti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente:

  • L’aver fissato la propria dimora abituale in quel Comune;
  • Ovvero, per le persone non aventi fissa dimora, l’aver stabilito il domicilio nell’ambito di esso.

Deve essere evidenziato che, in relazione alla nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 209/23, il criterio dell’iscrizione anagrafica è stato “modellato”. Infatti, nella precedente formulazione della norma il mantenimento della residenza anagrafica presupponeva una presunzione assoluta si residenza in Italia (andando a superare il dato sostanziale). Sul punto vedasi la Risposta ad interpello n. 270 del 2019.

Attualmente, la locuzione “salvo prova contraria” fa si che il contribuente abbia la possibilità di dimostrare con la relativa documentazione che il mantenimento della residenza anagrafica (e la non iscrizione AIRE) non presuppone la residenza fiscale in Italia.

Il concetto di domicilio

Una delle novità legate alla modifica normativa a cura del D.Lgs. n. 209/23 riguarda il concetto di domicilio. Questo, secondo la normativa previgente doveva essere individuato, secondo quanto previsto dall’art. 43, co. 1 c.c., nel luogo in cui la persona “ha stabilito la sede dei suoi principali affari ed interessi“. Con la nuova formulazione dell’art. 2, co. 2 del TUIR, il concetto di domicilio deve intendersi come il “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona“. Questa nuova formulazione, quindi, porta ad un attenuazione dei collegamento relativi alla sfera professionale economica e patrimoniale del soggetto. Aspetti che, comunque, anche se secondari non possono comunque essere sottovalutati.

Il concetto di residenza

Anche per la definizione di “residenza“, l’art. 2 del TUIR rimanda al codice civile, a norma del quale essa è costituita dal luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La definizione civilistica di “residenza” fa riferimento ad una situazione “di fatto“, in quanto implica la verifica della presenza del soggetto nel luogo, in contrapposizione al domicilio che costituisce, invece, una condizione “di diritto“, in quanto prescinde dalla presenza reale del soggetto sul posto. La nozione di residenza si fonda su due diversi elementi:

  • L’uno, di natura oggettiva, costituito dalla permanenza in un determinato luogo,
  • L’altro, di natura soggettiva, configurato dall’intenzione di fissarvi stabilmente la propria dimora, e desumibile dalle abitudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

Nella definizione civilistica della residenza non ha rilevanza l’elemento temporale.

Elemento temporale nella residenza fiscale

La definizione fiscale di residenza unisce all’elemento “materiale” (iscrizione anagrafica, domicilio o residenza), l’elemento temporale. Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR perché si configuri la “residenza fiscale” le condizioni che configurano la residenza fiscale (iscrizione anagrafica, domicilio o residenza ai sensi del codice civile) devono verificarsi per “la maggior parte del periodo d’imposta“. Sebbene tale nozione non sia espressamente definita dalla norma, secondo l’elaborazione dell’Amministrazione finanziaria, essa deve ritenersi soddisfatta se il soggetto possiede una delle tre condizioni sopra elencate:

  • Per un periodo pari ad almeno 183 anche non continuativi, se l’anno è di 365 giorni;
  • Per un periodo pari ad almeno di 184 giorni, se l’anno è di 366 giorni.

L’art. 2, co. 2 del TUIR nella sua nuova formulazione precisa che si considerano, ai fini del calcolo della permanenza in Italia, anche le frazioni di giorno. Questo significa che una frazione di giorno trascorsa in Italia concorrerà alla determinazione dell’elemento temporale della residenza fiscale.

Trasferimento in corso d’anno (split year)

A differenza di quanto avviene in molti ordinamenti esteri, le ipotesi di acquisto o perdita della residenza in corso d’anno non sono espressamente regolate dalla normativa italiana. Lo split year è, invece, espressamente previsto in alcuni Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.

Trasferimento della residenza in paradisi fiscali

A norma dell’art. 2 co. 2-bis del TUIR, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in un paradiso fiscale. Rispetto a quanto avviene nel caso di trasferimento in un Paese che non sia considerato un paradiso fiscale, dunque, in tal caso si verifica un’inversione dell’onere della prova: spetta al cittadino trasferito in un paradiso fiscale dimostrare l’effettività del proprio trasferimento all’estero. Ove questi non riesca a fornire tale prova, è possibile ritenere, in via presuntiva, che egli sia tuttora residente fiscalmente in Italia.

Si tratta di una disposizione che introduce una presunzione legale relativa (quindi, che ammette prova contraria) di residenza fiscale in Italia dei soggetti che si trasferiscono verso paradisi fiscali. La norma, sostanzialmente, inverte l’onere della prova sul contribuente, chiamato a dover dimostrare fattualmente la propria residenza all’estero. Infatti, la norma lascia la residenza (salvo prova contraria, appunto) in Italia.

Nozione di “paradisi fiscali

Gli Stati a regime privilegiato in esame sono quelli individuati dal DM 4.5.99, il quale è stato costruito avendo riguardo ai criteri congiunti del basso livello di tassazione e dell’assenza di strumenti di scambio di informazioni con l’Italia. Per individuare i paesi considerati black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche ti lascio a questo contributo dedicato: “Elenco paesi black list Agenzia delle Entrate“.

Il cittadino italiano che abbia trasferito la propria residenza in un paradiso fiscale deve, quindi, provare la propria effettiva residenza in esso. Come precisato nella C.M. 140/99/E, l’inversione dell’onere della prova riguarda i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in un paradiso fiscale, “anche quando l’emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo, non ricompreso” nel DM 4.5.9966.

Elementi di prova

Gli elementi di prova che, in concreto, il contribuente può utilizzare per dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza all’estero sono i medesimi (ma in negativo) che l’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza hanno valorizzato per fornire la prova della reale residenza in Italia in caso di trasferimento anagrafico in Paesi che non configurino paradisi fiscali. Pertanto, ai fini della dimostrazione della propria residenza fiscale il contribuente può prendere a riferimento gli elementi di prova indicati dalla Circolare n. 304/E/97, ovvero i seguenti:

  • La disponibilità di un’abitazione permanente nel Paese estero adeguata ai bisogni abitativi personali e familiari (con prova contraria rispetto all’Italia). Questo, ad esempio, anche attraverso la stipula di contratti di locazione o acquisto di immobili residenziali;
  • Pagamento di canoni per la fornitura di servizi domestici (acqua, luce, gas, telefono, etc.) nel Paese estero. Questo, sempre con prova contraria rispetto all’Italia;
  • Svolgimento di un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di attività economica nel Paese estero;
  • Mantenimento della famiglia all’estero, con iscrizione ed effettiva frequenza dei figli in istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
  • Accreditamento nel Paese estero di proventi ovunque conseguiti e movimentazione di somme di denaro o altre attività finanziarie;
  • Possesso all’estero di beni anche mobiliari;
  • Eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero.

Trasferimento di residenza ed AIRE

Il trasferimento della residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi comporta l’obbligo di iscrizione all’AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero). L’iscrizione all’AIRE costituisce un “diritto-dovere” del cittadino, in quanto essa è condizione per l’esercizio di importanti diritti ex art. 6 della Legge n. 470/88. Ne è esempio, la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nel paese di residenza. L’iscrizione AIRE è obbligatoria nei seguenti casi (art. 2 Legge n. 470/88):

  1. In tutti quei casi in cui si sia verificato il trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero;
  2. Quando vi è l’intenzione da parte del soggetto di voler trasferire la propria residenza fiscale all’estero.

Come avviene l’iscrizione AIRE?

L’iscrizione all’AIRE può avvenire in due modi:

  1. Preiscrizione: l’interessato può recarsi, prima di espatriare, nel proprio comune di residenza e manifestare la volontà di volersi trasferire all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. In tal caso, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall’APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l’Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall’Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l’avvenuta dichiarazione resa in loco. In ogni caso la decorrenza sarà a partire da quando è stata resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza;
  2. Iscrizione ordinaria: mediante dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, oppure attraverso il portale web del Ministero, con effetto dal momento della dichiarazione.

Efficacia del trasferimento della residenza

A norma dell’art. 6 co. 1 della Legge n. 470/88:

Il trasferimento della residenza all’estero, a norma dell’art. 6 co. 9-bis della Legge n. 470/88, ha effetto dal momento della dichiarazione resa all’ufficio consolare, “qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Ne deriva che le domande di trasferimento della residenza si ritengono efficaci dal momento della dichiarazione all’ufficio consolare, non avendo più alcuna rilevanza il momento della ricezione della comunicazione da parte dell’ufficio. La regola dell’efficacia del trasferimento dal momento della dichiarazione vale anche per le dichiarazioni di trasferimento presentate fino al 25.3.2019, nel vigore della “vecchia” disciplina (che, invece, dava rilievo al momento della ricezione), ex art. 16 co. 3 ultimo periodo del D.L. n. 22/2019. Ciò rappresenta una valida forma di salvaguardia in tutte quelle situazioni in cui, anche solo per ritardi di carattere burocratico, possa sussistere un lasso temporale di una certa significatività tra il momento della domanda e sua ricezione dall’ufficio anagrafico.

Esclusioni dall’AIRE

Non devono essere iscritti all’AIRE i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a 12 mesi (art. 1 co. 8 Legge n. 470/88). Inoltre, a norma dell’art. 1 co. 925 della Legge n. 470/88, non devono iscriversi all’AIRE:

  • I cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804“.

Vigilanza sul trasferimento all’estero della residenza

L’Amministrazione finanziaria, in collaborazione con i Comuni, realizza una specifica attività di vigilanza volta ad ostacolare il fittizio trasferimento all’estero della residenza, per ottenere vantaggi fiscali. Entro 6 mesi da ogni richiesta di iscrizione all’AIRE, il Comune conferma all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ultimo domicilio fiscale del contribuente, che questi ha effettivamente cessato la residenza in Italia.

Per i successivi 3 anni, poi, il Comune deve vigilare sulla persistenza della cessazione della residenza in Italia. Inoltre, l’art. 83 co. 17-bis e 17-ter del D.L. 25.6.2008 n. 11227, ha disposto che i dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’AIRE siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla richiesta. Questo, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2017 n. 43999, è stata data attuazione alla norma, individuando le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste selettive. Inoltre, con il provv. Agenzia delle Entrate 47060/2017, nell’ambito delle indicazioni sulle modalità di esercizio dell’opzione per i soggetti neo domiciliati, è stata fornita una check list per verificare l’assenza di residenza fiscale in Italia. Da tali provvedimenti (che individuano criteri non sempre coincidenti), è possibile trarre importanti spunti per la definizione della residenza fiscale in Italia (provv. 43999/2017), ovvero per l’esclusione della residenza fiscale in Italia (provv. 47060/2017).

Attività di accertamento della residenza fiscale

L’attività di accertamento che ogni anno l’Amministrazione finanziaria effettua sui soggetti espatriati è basata, principalmente, sulle probabilità di rischio evasione. Ogni soggetto, infatti, viene qualificato attraverso una valutazione di rischio potenziale di evasione, attraverso l’utilizzo di banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che vengono ritenuti avere un maggiore rischio evasione sono quelli su cui si concentra l’attività di accertamento. Naturalmente, i parametri in base ai quali viene costituito il rischio evasione non sono noti, ma è possibile prendere in considerazione il reddito del soggetto, il possesso di patrimonio, le dichiarazioni dei redditi presentate, l’anagrafe dei conti correnti, e le informazioni che arrivano dagli accordi sullo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali in essere con altri Paesi. Tutti questi elementi portano alla formazione del rischio evasione e quindi dell’individuazione dei soggetti sui quali concentrare i propri controlli.

Indici utilizzati dall’Amministrazione per identificare una residenza fiscale in Italia

La prassi dell’Amministrazione finanziaria, così come del resto il provv. 8.3.2017 n. 47060 sul regime dei “neo domiciliati“, ha individuato alcuni indici significativi, da tenere in considerazione nella valutazione della residenza, rappresentati essenzialmente:

  • Dalla disponibilità di un’abitazione permanente;
  • Dalla presenza della famiglia;
  • Dal luogo di accreditamento dei proventi (ovunque conseguiti);
  • Dalla partecipazione a riunioni d’affari;
  • Dalla titolarità di cariche sociali;
  • Dal sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli;
  • Dall’organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali; direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

Per approfondire: “Accertamento della residenza fiscale: attività investigativa“.

Accertamento della residenza fiscale nella giurisprudenza

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha in più occasioni affrontato la questione della prova della residenza fiscale. Si riportano nella seguente tabella, senza pretesa di esaustività, alcuni orientamenti relativi all’applicazione dell’art. 2 co. 2 del TUIR.

Elementi ritenuti sufficienti a fornire la prova della residenza fiscale in Italia

Cass. 19.5.2010 n. 1225953
Presenza del domicilio in Italia, provato dalla presenza di elementi personali e patrimoniali, come disponibilità di molti conti correnti con cospicue movimentazioni in Italia e l’intestazione ad una società controllata di una villa tenuta a disposizione di un familiare.
Cass. 29.12.2011 n. 29576
Acquisto, in 3 anni, di più di trenta immobili in Italia e percepimento di dividendi da diverse società italiane.
Cass. 4.4.2012 n. 538254
Assunzione di cariche in società italiane. Percepimento di compensi come consigliere di amministrazione. Frequenti movimentazioni di conti correnti bancari in Italia.
Cass. 15.3.2013 n. 6598
Acquisto di beni immobili. Gestione di affari in contesti societari. Disponibilità di almeno un’abitazione in Italia, nella quale il soggetto trascorre diversi periodi dell’anno. Intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati.
Cass. 15.6.2016 n. 1231155
L’apertura, da parte del contribuente, di numerosi conti correnti in Italia. Le numerose tracce di frequenti soggiorni in Italia. Il fatto che i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente prevedessero come foro competente, in caso di controversie, quello italiano. L’avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia. Il recapito della corrispondenza ad un indirizzo italiano.
Cass. 25.3.2011 n. 6934
Iscrizione del figlio presso liceo estero. Acquisto di abitazione all’estero. Pagamento delle bollette relative ad altro alloggio all’estero, occupato nel corso dei lavori di ristrutturazione nell’immobile acquistato.
Cass. 4.9.2013 n. 20285
Esistenza di un contratto di affitto relativo ad un appartamento all’estero ed il relativo il pagamento dei canoni. Congruità delle spese relative alle varie utenze in uso per tale appartamento. Contratti bancari stipulati all’estero.
Cass. 21.12.2018 n. 32992
Attività d’impresa svolta all’estero con il figlio (pur in presenza di moglie, figlio e immobili in Italia).

Elementi NON ritenuti sufficienti a fornire la prova della residenza fiscale in Italia

Cass. 3.3.2010 n. 5046
Titolo di amministratore di una società residente in Italia. Titolarità di immobili e di utenze in Italia.
Cass. 17.11.2010 n. 23249 e 23250
Affidamento dei figli residenti in Italia, tenuto conto che il contribuente aveva, all’estero, importanti relazioni personali.
C.T. Reg. Firenze 29.4.2011 n. 30/8/11
Semplice possesso di un immobile dato in usufrutto ai genitori e la ristrutturazione di un immobile intestato alla moglie in vista di futuro rientro in Italia.
Cass. 24.5.2013 n. 12861
La certificazione della residenza anagrafica del contribuente all’estero e le ricevute di numerosi pagamenti di forniture di elettricità e gas relative all’abitazione estera, a fronte della dimostrazione (fornita dall’Amministrazione finanziaria) del fatto che il contribuente abbia ricevuto in mani proprie in Italia l’avviso di accertamento e che abbia stipulato vari atti pubblici in Italia.
Cass. 4.9.2013 n. 20285
Numerosi biglietti aerei aventi come città di partenza e di arrivo l’Italia, atteso che si trattava di un tennista professionista anagraficamente residente nel Principato di Monaco, che aveva dimostrato: l’esistenza di un contratto di affitto relativo ad un appartamento all’estero ed il relativo il pagamento dei canoni; la congruità delle spese relative alle varie utenze in uso per tale appartamento.

Aspetti familiari vs economici nella giurisprudenza

In relazione al luogo in cui viene considerato stabilito il domicilio di un soggetto, l’Amministrazione finanziaria, anche nei suo controlli, ha sempre indicato come vi sia una prevalenza del luogo in cui risultano gli elementi fatturali di natura familiare ed affettiva (luogo in cui risiede la propria famiglia, marito/moglie e/o figli), rispetto agli elementi fattuali di natura economico/patrimoniale. Questa posizione così ferma è ribadita dalle motivazioni che si riscontrano negli avvisi di accertamento in materia di residenza fiscale.

Deve essere evidenziato, tuttavia, che a livello di giurisprudenza di legittimità, si sta piano piano formando un filone (che speriamo si possa tramutare in vero e proprio orientamento) opposto, legato alla prevalenza degli elementi di natura economico/patrimoniale rispetto a quelli di natura familiare nell’identificazione del domicilio del soggetto. Secondo i giudici di legittimità, quindi, i legami familiari e affettivi, al più, possono rilevare solo unitamente ad altri criteri/fattori comprovanti uno stretto collegamento con territorio. Su questo orientamento sono da segnalare le sentenze della Corte di Cassazione nn. 6501/2015, 32992/2018, 34202/2019, 5642/2020, 11620/2021, 15314/2021 e 18702/2021. In relazione a questo indirizzo sarebbe, quindi, auspicabile che anche l’Amministrazione finanziaria andasse a reperire tali posizioni nella sua attività di accertamento, tuttavia, tale aspetto potrebbe non essere verificabile, almeno nel breve periodo.

Cittadinanza come indice di residenza estera pregressa

Per la prima volta la cittadinanza acquisita da parte di un espatriato viene considerata come elemento rilevante per determinare la residenza fiscale. Questo principio può essere desunto dalla sentenza n. 7621 della Cassazione del 18 marzo 2021. La fattispecie riguardava la residenza fiscale di un soggetto iscritto AIRE che successivamente aveva ottenuto cittadinanza inglese. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento ritenendo la sua residenza fiscale in Italia.

La Cassazione indica che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la circostanza legata all’ottenimento della cittadinanza britannica. Infatti, tale elemento può assumere rilevanza indiziaria dell’effettiva permanenza nel Regno Unito. Questo in relazione al fatto che l’Inghilterra per il riconoscimento della residenza ha verificato la situazione del soggetto ed i suoi legami con il territorio. Sicuramente si tratta di una prima sentenza importante sull’argomento dove la Cassazione sembra prendere atto di un elemento fondamentale come il centro degli interessi vitali per dirimere controversie sulla residenza fiscale.

Residenza fiscale nelle convenzioni internazionali

Come anticipato, l’applicazione dei criteri nazionali per la determinazione della residenza fiscale può determinare fenomeni di “doppia residenza fiscale“, per dirimere i quali gli Stati possono stipulare Convenzioni (c.d. “Convenzioni contro le doppie imposizioni“). L’OCSE ha fornito un modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (aggiornato, da ultimo, al 21.11.2017), recepito in molte delle Convenzioni stipulate dall’Italia.

Prevalenza delle Convenzioni internazionali

Le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza sopra citata non tengono conto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che configurano fonte del diritto prevalente sul diritto interno. Ove una persona fisica emigrata all’estero sia considerata residente in Italia dall’Agenzia delle Entrate, in quanto non iscrittasi all’AIRE, ma sia anche considerata residente nello Stato in cui è emigrata a norma delle leggi di quello Stato, si configura un conflitto di residenza (cd “dual residence“). Questa situazione si deve risolvere applicando le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La prevalenza dei Trattati internazionali sulle fonti nazionali scaturisce dall’art. 75 del DPR n. 600/73 e dall’art. 169 del TUIR. Disposizione, a norma della quale, nell’applicazione delle imposte sui redditi, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché dall’art. 117 della Costituzione. Pertanto, anche l’emigrato che abbia dimenticato di iscriversi all’AIRE ha possibilità di considerarsi residente dell’altro Stato appellandosi alla Convenzione fra l’Italia e lo Stato in cui si è trasferito. Questo, purché non trovino applicazione clausole anti abuso del Trattato previste dalle singole Convenzioni.

In tal senso, si sono espresse anche alcune sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità ed, anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria, nella risposta ad interpello 25.6.2019 n. 203.

Doppia imposizione

I fenomeni di doppia imposizione si verificano ove:

  • Il contribuente, in forza della normativa interna di due Stati, risulti essere residente in entrambi;
  • Oppure ove il reddito di provenienza estera di un contribuente residente in uno Stato è assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi, quello di residenza del percettore e quello di provenienza della rendita.

Entrambe le ipotesi sopra individuate determinano un conflitto avente ad oggetto la potestà impositiva, che entrambi gli Stati intendono esercitare su un determinato soggetto.

Tie breaker rules

Come anticipato, il modello di Convezione OCSE individua alcune regole (dette “tie breaker rules“) per dirimere il conflitto di residenza che sorga ove un soggetto, in applicazione delle leggi nazionali, risulti residente in più Stati.

Le rules sono legate da un rapporto di vicendevole sostituzione (non di alternatività né di coesistenza): il primo criterio trova applicazione in presenza delle condizioni da esso richieste; i criteri seguenti si applicano ove i precedenti non siano in grado di individuare una sola residenza. Inoltre, il verificarsi della prima delle condizioni è sufficiente a risolvere la questione e non è necessario verificare le seguenti condizioni. Le rules rappresentano nozioni autonome su base internazionale, da non interpretare quindi secondo i canoni delle singole normative interne, anche se come si vedrà esistono similitudini con istituti similari previsti dalla disciplina domestica, anche italiana.

Centro degli interessi vitali

Nell’elaborazione della giurisprudenza, la nozione di “affari ed interessi” è stata ricondotta a quella di “centro degli interessi vitali” del contribuente, ovvero “il luogo col quale il soggetto ha un più stretto collegamento, sotto l’aspetto degli interessi personali e patrimoniali“. Inizialmente, la giurisprudenza è parsa propensa, nella complessiva valutazione gli interessi “personali e patrimoniali” del soggetto, ad attribuire preminenza agli interessi personali.

Anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria ha seguito tale indirizzo, affermando che il trasferimento del contribuente all’estero, per svolgervi la propria attività lavorativa, non sia sufficiente a “spostarne” la residenza fiscale. Questo, se il centro degli interessi vitali del contribuente resta fissato in Italia, in quanto egli mantenga in Italia i propri legami familiari o sociali.

In senso opposto sembra, però, orientarsi altra parte della giurisprudenza di legittimità che, nelle sue più recenti pronunce, non attribuisce rilevanza prioritaria, ai fini della prova della residenza, ai legami affettivi, affermando che il centro degli interessi vitali vada individuato nel luogo in cui il soggetto ha posto la sede della propria attività in modo riconoscibile a terzi. L’elemento della “riconoscibilità ai terzi” pare particolarmente significativo per i soggetti che svolgano all’estero una attività dotata di una qualche forma di visibilità all’esterno.

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La residenza fiscale determina dove devi pagare le tue tasse e può avere un impatto significativo sul tuo patrimonio. In un mondo sempre più globalizzato, dove lavorare e vivere in paesi diversi è ormai la norma, capire dove sei fiscalmente residente è più critico che mai.

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L’individuazione della residenza fiscale è un aspetto davvero molto complesso, per questo motivo è importante che tu possa confrontarti con un professionista esperto su questo argomento. Inoltre, se hai ricevuto un accertamento sulla residenza fiscale e desideri assistenza contattaci, ti metteremo in contatto con legale che potrà assisterti nella fase di controllo ed eventualmente in caso di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

66 COMMENTI

  1. “Deve inoltre essere accertata anche la volontà del soggetto di voler, in futuro, rientrare ed abitare in Italia.”

    Che cos’è il processo alle intenzioni?

    Se uno vive 5 anni all’estero e poi rientra in Italia, sulla base di questo presupposto, deve pagare le tasse per i 5 anni passati (con regolare residenza fiscale all’estero). Perché il rientro in Italia mostra la volontà di vivere in Italia in futuro.

    Non so quale tribunale ha dato ragione all’agenzia delle entrate su questo punto. Tuttavia un ragionamento di questo tipo travalica il dettato della legge, laddove prevede il requisito della maggior parte del periodo di imposta.

    Per quanto riguarda l’abitazione permanente, questa dev’essere disponibile ed idoneo ad essere abitato per la maggior parte dell’anno. Se non è disponibile non è abitazione permanente.

  2. Mia sorella si è trasferita a Londra x lavoro. E le hanno chiesto il certificato di residenza fiscale da chiedere all’agenzia dell’entrate. Volevo sapere se va rinnovato ogni anno

  3. Vogliono avere certezza che lei sia effettivamente residente in Italia, non va rinnovato, ma potrebbero chiederle di presentarlo anche il prossimo anno.

  4. Vi risulta che l’invio di questionari ai cittadini italiani residenti all’estero, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale?

  5. Si è possibile, è una modalità con la quale l’Agenzia inizia a chiedere informazioni.

  6. Mia fisglia ha un contratto di lavoro dipendente in Portogallo gli hanno richiesto il certificato di residenza fiscale per il 2017. L’Agenzia delle entrate può rilasciare ad oggi questo certificato?

  7. L’agenzia delle entrate oggi mi ha detto di non poter emettere un certificato di residenza fiscale per il 2017 in quanto non sono ancora trascorsi 183 per ritenere la persona residente per tutto l’anno.
    Mi hanno detto di ritornare i primi giorni di luglio se voglio il certificato. Mia figlia lavora in un’azienda con altri 30 dipendenti che invece hanno ottenuto il certificato già da qualche mese.
    Vi è una normativa al quale free riferimento? Quale comportamento è da ritenere corretto l’agenzia al quale mi sono rivolto io o le altre?
    Grazie per i chiarimenti che riuscirete a fornirmi.

  8. Probabilmente le altre persone si sono fatte rilasciare il certificato per l’anno 2016 e non per il 2017. Per il 2017 è impossibile stabilire la residenza fiscale non essendo ancora passati 183 giorni.

  9. Salve,
    mio figlio per tutto il 2016 ha risieduto e lavorato come dipendente con regolare contratto a Malta.
    Adesso che è rientrato in Italia ed è in posseso del CUD Maltese 2016 con un reddito lordo di 17700 deve dichiararli anche qui in Italia ??? … e con che modello ???
    Tenga presente che, oltre la residenza a Malta, lui non ha mai fatto comunicazione all’AIRE, per cui ha continuato a tenere anche la residenza Italiana.
    In questo caso, quale è la Residenza Fiscale, tenendo conto che è facilmente dimostrabile dal lavoro svolto e dal tipo di contratto la sua reale presenza per tutto l’anno a Malta e non in Italia ???
    Grazie e Saluti

  10. Gentili consulenti,

    complimenti per la chiarezza del vestro testo.

    Se un cittadino Svizzero, residente in Svizzera, che produce redditi solo in Svizzera
    si sposa con un cittadino italiano, residente in Italia, che produce redditi in Italia
    e acquistando insieme una casa in Italia, dove però per motivi di lavoro ci vive
    solo il coniuge (salvo i fine settimana), il soggetto Svizzero è soggetto a doppia
    imposizione, perchè l’Italia diventa il Suo “centro degli interessi familiari”
    oppure il soggetto Svizzero deve solo pagare le imposte per il bene che ha in Italia?

    Grazie

  11. Per rispondere alle sue domande, bisogna analizzare la residenza fiscale, il tipo di lavoro svolto, e la convenzione Italia Malta. Mi contatti in privato per una consulenza.

  12. La risposta esatta è dipende: dipende, da dove è la sua residenza effettiva, e dipende dalla Convenzione tra Italia e Svizzera. Se vuole una consulenza, le chiederei di utilizzare l’apposito servizio di consulenza. Grazie

  13. Buonasera,
    se dovessi andare a lavorare in Slovacchia (o altro paese in Europa) con contratto locale, residenza e domicilio permanente in Slovacchia con relativa iscrizione all’AIRE, ma la famiglia (moglie e bambini) dovesse rimanere in Italia (potrebbe trasferirsi oppure no in futuro, ancora non so) quale sarebbe la mia residenza fiscale, considerando che lo stipendio verrà pagato eventualmente su un conto corrente locale?
    Non so se fa differenza o no, ma non ho case di proprietà in Italia.
    Grazie

  14. La situazione è complessa, con queste informazioni posso dirle che l’Agenzia considererebbe la sua residenza comunque in Italia. Per far si che l’Agenzia la consideri residente fiscalmente all’estero, ci sono degli accorgimenti da prendere. Per maggiori info c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online.

  15. Salve,

    La ringrazio per aver scritto questo utilissimo articolo.

    Andrò a lavorare negli Stati Uniti per 18 mesi con un visto J1, l’obbligo di tornare in italia (e di utilizzare questa occasione solo per apprendere conoscenze da poi portare nel proprio paese) è intrinseco a questo tipo di visto.

    Per ora non ho percepito redditi in Italia e vorrei inscrivermi all’AIRE.

    Una volta inscritto all’AIRE la mia residenza fiscale si sposterebbe negli Stati Uniti?

    Tutti i miei redditi verrebbero percepiti negli States, cosa dovrei dichiarare in Italia?

    La ringrazio in anticipo.

  16. Per quesiti di carattere personale c’è il nostro apposito servizio di consulenza fiscale online.

  17. Buongiorno,
    Sono un pensionato ex INPDAP, da circa 5 anni mi sono trasferito e preso la residenza in Ungheria, sono regolarmente iscritto all’AIRE. La mia domanda é: non dovrei percepire la pensione al netto?
    Ringraziandola anticipatamente, le porgo cordiali saluti!

  18. Per quesiti di carattere personale c’è il servizio di consulenza fiscale online. A seconda del servizio che sceglierà potrà rievere rispota via mail e un appuntamento telefonico per chiarire ogni suo ulteriore dubbio. Posso dirle solo che c’è una ragione per cui non percepisce la pensione al netto, anche se ha fatto domanda.

  19. Buongiorno, in merito agli elementi che identificano la residenza, come va considerata la permanenza di madre e padre in Italia, dal momento che sono celibe e facente parte di nucleo familiare autonomo da diversi anni, e a breve mi trafserirò all’estero senza redditi nè proprietà di alcun genere in Italia?

    Dovrei forse includere i genitori nel concetto di “presenza della famiglia” in Italia?? ..lo troverei alquanto strano…

    Grazie!

  20. In linea generale questo elemento da solo non è dirimente nel determinare la residenza fiscale, poi per una risposta più accurata bisogna analizzare la situazione nel suo complesso.

  21. Buongiorno,

    Sono un lavoratore dipendente in area extra-UE (Cina) dove risiedo per 11 mesi all’anno e dove pago regolarmente le imposte sul reddito. Tuttavia sono anche proprietario di un immobile in Italia (a seguito di donazione da parte dei miei genitori), lo stesso nel quale avevo la mia residenza in Italia era registrata, ma su cui non percepisco alcun reddito perche’ lasciato a disposizione di mio fratello.

    Volevo gentilmente chiedere se questo puo’ comportare problemi per quanto riguarda la residenza fiscale (sono regolarmente iscritto ad AIRE, non ho moglie o figli in Italia). Ho letto da molte fonti che la proprieta’ di mezzi o immobili in Italia e’ il primo criterio su cui le autorita’ italiane si basano per accertare la residenza fiscale dell’individuo in Italia. Puo’ questo comportare dei problemi?

    Grazie e saluti

  22. Il possesso di immobili in Italia da solo non è indice di residenza fiscale, bisogna vedere la situazione nel complesso. Da queste info non vedo problemi particolari. In ogni caso se vuole approfondire il tutto mi contatti attraverso il servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  23. Buongiorno mi potrebbe gentilmente chiarire la mia situazione. Ho il domicilio da gennaio 2016 in Germania e lavoro con contratto indeterminato dal marzo 2017. Mia figlia e marito vivono in Italia in casa di mia proprietà. Sono obbligata a iscrivermi alk’Aires? Se si quali sono i vantaggi. Invece a quanto ho capito dal vostro testo comunque risultò fiscalmente residente in Italia quindi dichiarazione redditi da fare in Italia. Mi conferma? Grazie in anticipo della sua disponibilità

  24. Dalla sua situazione non ci sono dubbi che la sua residenza fiscale è in Italia. Per maggiori info, anche sulle modalità di tassazione del reddito estero che percepisce, mi contatti al servizio di consulenza fiscale online.

  25. Grazie mille per la sua celere risposta. approfitto per chiedere invece un chiarimento sulla situazione di mio fratello. Lui lavora da 14 mesi con contratto regolare, residenza in svizzera ma non ancora iscritto all’Aire. In Italia possiede l’usufrutto di un abitazione nella quale vive la figlia 19 anni che studia. domandone deve pare l’imu? E quale è la sua residenza fiscale ora che non è ancora iscritto all’Aires. E se si iscrive cambia la sua residenza fiscale? Grazie mille

  26. Buona sera , io e mio marito lavoriamo e viviamo in Germania gia da 20 anni . Siamo iscritti all’AIRE . Io sono propietaria di una casa in italia (Foggia) ereditata da mia madre. La casanon e’ affittata, e’ a nostra disposizione quando andiamo in ferie . La domanda e’ questa: devo pagare l’IMU come seconda casa? La ringrazio anticipatamente per una sua risposta.

  27. Buonasera, ho la doppia cittadinanza italiana e francese e passo più o meno la metà del tempo in uno e la metà del tempo nell’altro paese. Sono iscritto all’anagrafe di entrambi i paesi, per essere considerato residente fiscale in Francia (dove ho i miei maggiori interessi patrimoniali) devo comunque iscrivermi all’AIRE (rinunciando all’anagrafe italiana)? Grazie.

  28. Un conto è la cittadinanza e un conto è la residenza fiscale. La residenza fiscale è sempre unica anche nei casi di doppia cittadinanza. Per capire quello che deve fare bisogna capire quali sono i suoi obiettivi. Se vuole ne parliamo in privato.

  29. Buongiorno. Mia figlia da due anni convive con il suo ragazzo a Londra, dove hanno un appartamento in affitto con contratto cointestato. Lavora a Londra tutto l’anno e saltuariamente torna in Italia a trovare i genitori. Ha presentato domanda di trasferimento della residenza in Regno Unito, ma non ha ancora ricevuto risposta, quindi è ancora iscritta all’anagrafe di un comune italiano. Nel 2017 ha iniziato a lavorare e ha percepito redditi dal suo datore di lavoro londinese, con il quale ha un regolare contratto di assunzione. Non possiede alcun bene e non ha alcun interesse economico in Italia. Mi pare inoppugnabile che il centro dei suoi interessi patrimoniali e sociali sia il Regno Unito. Deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia solo perché non si è ancora completata la pratica di trasferimento a Londra, oppure prevalgono gli elementi sostanziali? Grazie.

  30. Salve Andrea, per analizzare situazioni di carattere personale mi contatti in privaot per una consulenza.

  31. BUONGIORNO ..da settembre lavoro due giorni a settimana in costa azzurra dove ho una casa secondaria , la mia residenza fiscale e domiciliare resta pero in italia con marito e figli.
    Il reddito prodotto all estero gia tassato in francia subisce tassazione anche in italia?

  32. Certamente, dovrà tassare in Italia il reddito francese, ma potrà beneficiare di un credito di imposta. Le servirà in Italia un commercialista che possa farle la dichiarazione dei redditi tenendo conto di questi aspetti. Se vuole siamo a disposizione.

  33. Buonasera,

    sono celibe, residente in Italia con mia mamma e sto valutando se trasferirmi da solo all’estero ( paese UE ). In Italia posseggo 2 box auto, 1 autovettura che reimmatricolerei e un conto corrente titoli che trasferirei all’estero x poter vivere almeno sino alla pensione. Vi sono le condizioni x la residenza fiscale all’estero ( iscrizione Aire ecc )? E se un giorno ereditassi da mia mamma la sua casa ( da tenere a disposizione anche senza contrato luce e gas ) e un paio di immobili affittati ( di scarso valore e reddito ), questi non mi farebbero eventualmente ridiventare residente fiscale in Italia? Grazie infinite di una risposta.

  34. Salve Marco, se desidera mi scriva a questa mail: [email protected], riceverà il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di indicarle la corretta procedura per il suo trasferimento all’estero, evitando problematiche legate al c.d. “centro degli interessi vitali”.

  35. Buonasera, il fatto.di mantenere un conto corrente in italia e dei investimenti in fondi comuni (senza operare attivamente né sull uno né sugli altri) può generare problematiche relative alla residenza fiscale estera?

  36. Il conto corrente in Italia, attività finanziarie in Italia ed investimenti in generale, da solo non possono spostare la residenza fiscale, ma bisogna prestare attenzione perché sono elementi su cui viene fatta una valutazione complessiva sulla residenza fiscale. Bisogna analizzare la situazione nel suo complesso e vedere quanto pesano singolarmente questi elementi.

  37. ho un laboratorio di pasticceria a roma. i miei figli vivono in austria da anni con la mia ex moglie. vorrei mantenere il laboratorio, ditta individuale e aprire una società in austria che gestisce un ristorante ben più importante del laboratorio italiano. quindi il mio interesse principale sarà in austria, famiglia in austria, residenza per più di 6 mesi austria. la mia domanda è: posso continuare a seguire il laboratorio detenendo l’impresa artigiana di pasticceria pur risiedendo all’estero? posso non dichiarare le mie entrate austriache al fisco italiano?

  38. Salve Stefano, se mantiene l’attività in Italia come ditta individuale vedo un po’ di problematiche legate alla tassazione che andrà a subire. Scegliere una diversa struttura per quello che vuole fare. Nel caso, se vuole, sono a disposizione in consulenza.

  39. Salve, sono residente in Italia, con impiego full-time in Italia. L’anno scorso ho svolto una collaborazione con un’azienda francese (nello specifico, una docenza universitaria) per un totale di 5 giorni. In Francia ho trascorso una settimana di tempo. Premesso che so di dover dichiarare questo reddito in Italia, il mio dubbio è: devo fare la dichiarazione dei redditi anche in Francia? La mia residenza fiscale è chiaramente in Italia. Grazie mille.

  40. Serena consiglio di verificare questo con un consulente francese, a mio avviso dovrebbe aver già adempiuto alla fiscalità francese direttamente con ritenuta alla fonte, ma questo deve essere verificato.

  41. Buongiorno, sono da marzo 2020 fiscalmente residente in Portogallo. Sono rientrata in Italia il 19 marzo in Italia pensando di ripartire dopo un mese, ma ora mi trovo bloccata qui a causa del Covid e non so ancora per quanto. È stata prevista qualche norma specifica riguardo il conteggio dei giorni trascorsi in Italia (elemento temporale) considerando la situazione particolare?
    Grazie.

  42. Non ci sono e non ci saranno deroghe su questi aspetti, vala la disciplina indicata nell’articolo. Se ha bisogno di approfondire siamo a disposizione per una consulenza.

  43. Buongiorno, vorrei sapere se, relativamente ad un anno di imposta ci sono le seguenti condizioni per più di 183 giorni si può essere certi di non dover dichiarare redditi e pagare tasse in Italia:
    – lavoro dipendente all’estero presso datore di lavoro estero
    – iscrizione AIRE effettuata
    – Residenza registrata presso il comune estero all’indirizzo del convivente, non inclusione nel contratto di affitto (intestato solo al convivente)
    – Nessuna proprietà in Italia, solo un conto corrente, registrato come conto di residente fiscale estero
    – Genitori residenti in Italia, non esistenza di coniuge o figli

    Vorrei sapere se per sicurezza è necessario farsi includere nel contratto di affitto all’estero e chiudere il conto corrente in Italia o non c’è bisogno.

    Grazie

  44. Per questi aspetti di carattere personale, se vuole ci scriva in privato per una consulenza, la aiuteremo a capire la sua situazione fiscale e come comportarsi per la territorialità dei suoi redditi.

  45. Buongiorno, sono residente in Svizzera da Giugno del 2019 e se Interpreto bene l’articolo dato che ho spostato la residenza prima del 3 Luglio posso conteggiare il 2019 come primo anno di residenza all’estero a fini dell’agevolazione. Per il conteggio del secondo anno quindi il 2020 sarebbe sufficiente che ri-trasferissi la residenza in Italia dopo Luglio di quest’anno? Quindi in poche parole per come cadono i mesi mi basterebbe un soggiorno effettivo di 1 anno e 1 mese?
    Grazie mille
    Alberto

  46. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesta maggiore analisi, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  47. Salve, non ho capito tanto bene l’articolo. Sapevo che, ad esempio, la residenza anagrafica è collegata all’Aire e quella fiscale rimane anche avendo una qualsiasi cosa intestata, pur essendo iscritto all’Aire. Ora qui leggo che anche la residenza fiscale è collegata all’Aire? Non ci capisco più niente…

  48. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  49. Egr. Dott. Migliorini,
    La ringrazio per il servizio di informazione e supporto che offre.

    Avrei un quesito in merito ai criteri di calcolo dei 183 gg previsti dalla Circolare del 17/08/1996 n. 201 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII. Nello sepcifico, in caso di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (es. Francia o UK):
    – i giorni di ferie passati al di fuori dello stato estero, dove devono essere conteggiati?
    – come si devono considerare i giorni trascorsi in Italia in caso di rientro per malattia/decesso di un familiare?

  50. buongiorno dott. migliorini, ho apprezzato i suoi articoli e le chiedo un’informazione.
    Italiano, sono iscritto all’AIRE dal 2005 (Residenza in svizzera fino al 2017, alle canarie attualmente) e stavo valutando un nuovo cambio di residenza per una serie di motivi.
    Il vostro studio oltre a dare tutte le indicazioni per evitare errori incorrendo in sanzioni dal fisco italiano, potrebbe anche dare consigli sulle destinazioni più idonee valutando la situazione personale?
    grazie in anticipo.
    Claudio

  51. Offrire soluzioni è sempre difficile perché il consiglio che diamo sempre è di non scegliere solo in base a variabili fiscali, ma piuttosto di stile di vita, e questo non possiamo indicarlo noi. Comunque, siamo a disposizione per indicare quanto è nella nostra esperienza anche in questo senso, nella scelta paese.

  52. Buonasera,

    i criteri delle tie-breaker rules sono da considerarsi solo nel periodo d’imposta in cui si vuole dirimere la questione della doppia residenza?
    Es. “disponibilità di abitazione permanente”, o “centro degli interessi vitali”; sono applicabili solo ad un determinato anno?
    Grazie

  53. Le tie-breaker rules sono delle disposizioni presenti nella normativa convenzionale applicabili solo in situazioni di dual residence. Consiglio di prestare molta attenzione sulla loro applicazione.

  54. Buongiorno sono un pensionato residente in Italia insieme alla mamma, divorziato con figli iscritti all’AIRE, senza proprietà mobiliari ed immobiliari e con una quota di una srl ma senza cariche. Vorrei iscrivermi all’AIRE e beneficiare della flat tax greca. Ho due domande. Ci sono conflitti con il centro vitale d’interesse e posso sfruttare i 183 giorni per visitare regolarmente sia mamma che i figli con ricevute di biglietti?

  55. Ogni situazione deve essere valutata in dettaglio per l’aspetto legato alla residenza fiscale ed al centro degli interessi vitali e l’aspetto familiare è sicuramente molto rilevante.

  56. Grazie per il articolo!
    “Elementi di prova”- per esempio contratto di affitto, lavoro o iscrizione del figlio in scuola devono essere solo tradotti in italiano o anche legalizzati in consolato italiano oppure con apostille?

  57. Grazie per il articolo, molto buono. Io sono divorziato, mia ex-moglie e figlia abbittano in Italia, ma ho trovato la possibilità di aprire una SRL al estero, con clienti esteri, trasferendomi per più di 200 giorni al estero. Invio soldi in Italia per la manutenzione della mia figlia. Posso essere residente fiscale al estero oppure mia ex-moglie e figlia mi obbligano a essere residente fiscali in Italia?

  58. E’ sicuramente una situazione complessa sotto il profilo della residenza fiscale, consiglio di approfondirla con il suo commercialista, oppure ci può contattare in privato per una consulenza.

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