Gli step da seguire quando ci si vuole trasferire all’estero restando in regola con la normativa fiscale nazionale e convenzionale. Tutti gli elementi che possono costituire profili probatori del trasferimento della residenza all’estero.

Non dirmi che non ha mai pensato di effettuare un trasferimento della residenza all’estero? Se lo hai già fatto, oppure ci stai pensando è bene che tu tenga presenti, oltre gli aspetti economici, finanziari e personali anche altri aspetti. Mi riferisco ai non trascurabili aspetti fiscali legati al trasferimento della residenza fiscale all’estero.

Il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche rappresenta oggi una problematica sempre più in auge. Questo anche perché il livello di pressione fiscale a cui si è giunti nel nostro Paese ha portato molti quantomeno a riflettere su di un possibile trasferimento verso l’estero.

Trasferirsi all’estero e cambiare vita è sicuramente il sogno di molti. Tuttavia, per farlo con sicurezza è bene conoscere la normativa di riferimento. Oppure, ancora meglio sarebbe affidarsi a professionisti preparati, al fine di non trovarsi, dopo qualche tempo con spiacevoli sorprese dall’Amministrazione finanziaria italiana.

I problemi nello specifico sorgono nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’effettività di tale trasferimento. Questo è sostanzialmente il punto fondamentale della questione, che riguarda appunto i profili probatori del trasferimento di residenza all’estero.

Trasferimento di residenza all'estero

Problematiche legate al trasferimento di residenza all’estero di persone fisiche

Un trasferimento della residenza all’estero effettuato con leggerezza, pur sempre senza dolo, può comportare spiacevoli inconvenienti di natura fiscale. Spesso si ritiene che lavorando all’estero non si abbia alcun tipo di obbligo fiscale verso il nostro Paese. Tuttavia, in realtà non è così semplice la questione.

Negli ultimi anni, infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno incrementato la vigilanza sui soggetti che tentano fittiziamente di trasferire la propria residenza all’estero. Si tratta di situazioni in cui non vi è un vero cambiamento di vita, ma vi è solo l’intento di sottrarre materia imponibile alla tassazione italiana.

La pressione fiscale arrivata ormai alle stelle e le continue comunicazioni di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria hanno convinto molti contribuenti a tentare di spostare all’estero la propria residenza. Questo al fine di beneficiare di una tassazione fiscale più favorevole rispetto a quella del nostro Paese. Sul punto vedasi: “Regimi fiscali per impatriati: i 7 Paesi migliori“. Bisogna però fare attenzione, per non ritrovarsi in futuro a dover far fronte a spiacevoli accertamenti fiscali.

La tassazione di un soggetto fiscalmente residente in Italia (ancorché lavori o viva all’estero) è infatti diversa da un soggetto fiscalmente non residente. Nel primo caso il contribuente è soggetto alla c.d. “worldwide taxation“. Si tratta di un principio cardine di molti sistemi fiscali evoluti. Questo prevede che siano tassati in Italia i redditi ovunque prodotti dal contribuente residente fiscalmente in quell’anno solare. Al contrario, un soggetto non residente è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi a tassare soltanto i redditi ivi prodotti. Tenendo conto della mia esperienza professionale e delle tantissime consulenze che effettuo su questo argomento ho deciso di riassumere in questo articolo i passaggi per effettuare correttamente il trasferimento della residenza all’estero.

La residenza fiscale dei contribuenti

Per capire quale il modo giusto di procedere per evitare possibili contestazioni fiscali, bisogna innanzitutto approfondire il concetto di residenza fiscale. Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti in Italia (articolo 2 comma 2 del DPR n. 917/86, TUIR) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificata una delle seguenti condizioni:

  1. Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. – Ne consegue che è tassato sulla base del reddito mondiale anche colui che trasferisce la propria residenza all’estero. Salvo si ricordi di cancellare la propria precedente residenza anagrafica italiana. Anche se viviamo da anni all’estero, ma ci siamo sempre dimenticati di cancellarci dall’anagrafe della popolazione residente in Italia, per lo Stato resteremo sempre cittadini residenti e quindi tenuti al pagamento delle imposte sui redditi;
  2. Individuazione nel territorio Italiano del proprio domicilio. – Il domicilio fiscale rappresenta il centro principali dei propri affari e interessi. Tuttavia l’elemento principale da prendere in considerazione è il centro dei propri affetti personali. Cosicché, nel caso di contrasto tra legami economici e familiari, ai fini della determinazione del Paese di residenza del soggetto passivo, deve conferirsi prevalenza a questi ultimi. Si pensi ad esempio, al soggetto che lavora da anni all’estero, ma ha la moglie e i figli residenti nel nostro Paese;
  3. Individuazione nel territorio Italiano della propria residenza. – In questo caso la residenza coincide con la dimora abituale del soggetto. Se infatti, risultano intestate al soggetto passivo utenze domestiche nel nostro Paese è difficile che questi possa dimostrare di essere un residente all’estero.
Residenza civilistica e fiscale
Ricorda che il concetto di residenza fiscale diverge da quello di residenza ai fini civilistici. Sono due cose diverse che non devono essere confuse.

Trasferimento di residenza fiscale

Nel caso in cui tu intenda trasferirti in un Paese diverso dall’Italia devi pensare ai futuri risvolti fiscali. Mi riferisco alla possibilità di ricevere un accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta di un controllo volto a verificare l’effettività del tuo trasferimento all’estero. Per questo motivo ti consiglio di predisporre da subito un’opera di pre-costituzione della prova. Ti spiegherò meglio in seguito. Pensa che comunque, nel caso di trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata si ribalta l’onere probatorio che diventa a tuo carico (art. 2, co. 2-bis del TUIR). Sarai tu, in questo caso, che dovrai provare la tua residenza fiscale estera. Altrimenti, la tua residenza fiscale verrà automaticamente “riportata” in Italia.

Effettività del trasferimento della residenza all’estero

A detta dell’Amministrazione finanziaria, il trasferimento della residenza anagrafica all’estero da parte di cittadini italiani si è rilevato un fenomeno in crescente aumento. Questo fenomeno, infatti, è legato in molti casi al trasferimento in Paesi cd. “black list” o a fiscalità privilegiata. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di trasferimenti che vengono effettuati con l’esclusivo scopo di acquisire un indebito vantaggio fiscale dato dal più favorevole regime fiscale nello Stato estero. Questo comporta, inevitabilmente, alla sottrazione di materia imponibile in Italia. Quello che voglio dire è che la possibilità di trasferirsi in paradisi fiscali è perfettamente lecita. Tuttavia, occorre fare attenzione a come si effettua il trasferimento per superare la presunzione legale relativa dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR. Disposizione introdotta proprio per cercare di limitare gli effetti negativi di questo fenomeno.

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 304/E/1997, ha provveduto all’indicazione di alcune linee guida per l’attività di controllo nei confronti dei cittadini italiani emigrati all’estero. Quindi per l’accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente residente” in Italia. Nella circolare  sono illustrati i principi generali, in ordine al quadro normativo di riferimento. Principi da tenere in considerazione al fine di verificare la sussistenza di elementi certi e concreti ai fini dell’accertamento dell’effettiva residenza fiscale in Italia. Tale documento di prassi, quindi, rappresenta un vademecum di base cui il soggetto trasferito all’estero dovrà fare riferimento.

Sul punto vedasi anche: “Liste selettive AIRE: controlli sui trasferimenti di residenza“.

Iscrizione all’AIRE – Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero

Il primo adempimento che devi predisporre per avvalorare il trasferimento della residenza fiscale all’estero è la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente. Adempimento che avviene in modo contestuale iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Questo adempimento rappresenta una condizione necessaria (ma da sola non sufficiente!) per far valere il trasferimento stesso. Questo poiché al dato formale dell’iscrizione AIRE deve pur sempre corrispondere una accertata situazione di fatto, ovvero l’affievolimento dei legami con l’Italia ed il radicamento dei legami con l’estero. L’iscrizione all’AIRE, quindi, è il punto di partenza per andare, successivamente a dimostrare il proprio radicamento, familiare ed economico, con il Paese estero di trasferimento.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto/dovere del cittadino e costituisce anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero. Nonché per l’esercizio di alcuni diritti. Ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza. Oppure la possibilità di ricevere assistenza sanitaria estera. Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi. Allo stesso obbligo soggiacciono quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Possiamo riassumere che l’iscrizione AIRE è obbligatoria ogni volta che il soggetto intende restare all’estero in modo duraturo e stabile per un periodo di tempo superiore a 12 mesi. L’iscrizione, in questi casi, è obbligatoria per legge, a meno che non si rientri in uno dei casi di esenzione.

Chi non deve iscriversi all’AIRE?

Non devono iscriversi all’AIRE:

  • Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • I lavoratori stagionali;
  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero. Questo ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • I militari italiani in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Modalità di iscrizione AIRE

L’iscrizione all’AIRE può avvenire attraverso una di queste due modalità:

  1. L’interessato può recarsi, prima di espatriare, nel proprio Comune di residenza e manifestare la volontà di volersi trasferire all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. In tal caso, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall’APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l’Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall’Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l’avvenuta dichiarazione resa in loco. In ogni caso la decorrenza sarà a partire da quando è stata resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza;
  2. Mediante dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni dalla immigrazione, con effetto dal momento della dichiarazione. Questa è la modalità diretta di iscrizione e può essere effettuata anche in assenza di comunicazione all’ultimo Comune italiano di residenza.
Mancata iscrizione AIRE come presunzione assoluta di residenza in Italia
L’iscrizione anagrafica, sebbene trattasi di requisito puramente formale, configurerebbe anche secondo la più recente giurisprudenza, una presunzione assoluta, cui conseguirebbe in ogni caso l’assoggettamento alle imposte sul reddito in Italia da parte del contribuente.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L’effetto più importante dell’iscrizione all’AIRE è che i soggetti iscritti in questa Anagrafe non sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero. In quanto residenti momentaneamente in altri Stati nei quali svolgono con carattere di durevolezza la loro attività lavorativa.

AIRE condizione formale ma non sufficiente

Come già detto, la sola registrazione all’AIRE non è di per se determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Ciò che infatti rileva è la circostanza che in Italia vi sia il domicilio. Per domicilio, ex art. 43 c.c., si intende la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. In sostanza, la mera cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente e la conseguente iscrizione all’AIRE non costituisce certamente elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato. Ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Si ricorda che non rileva il trasferimento della residenza fiscale all’estero sino a quando non risulti la cancellazione dall’Anagrafe di un Comune italiano. Infatti, il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all’estero senza aver provveduto, anche per mera dimenticanza, alla cancellazione dall’Anagrafe dei residenti, è considerato per presunzione assoluta residente nel nostro Paese.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

Vincolare la residenza estera all’iscrizione all’AIRE, invero, non tiene in debita considerazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni che rappresentano fonte di diritto prevalente sul diritto interno, trattandosi di trattati internazionali (art. 75, del DPR n. 600/73). Fortunatamente, vi sono state nel più recente passato alcune posizioni giurisprudenziali e anche di prassi dell’Agenzia delle Entrate che segnalano una apertura in tal senso. Trattasi della risposta all’interpello n. 203 del 2019 (invero in parte contraddetta, nella sua risposta, da successive pronunce, tra cui la risposta all’interpello n. 270 del 2019). Frequentemente l’applicazione dei criteri di cui all’art. 2 del TUIR determina fenomeni di “dual residence“. A tal fine, gli Stati possono stipulare specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni volte a disciplinare questi conflitti. Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono lo strumento internazionale che ha l’obiettivo di dirimere le controversie fiscali. Come detto rappresentano una fonte del diritto prevalente rispetto al diritto interno.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di doppia residenza operano i criteri previsti dall’art. 4, paragrafo 2, della convenzione internazionale. Trattasi di regole utili a dirimere conflitti di residenza e da applicarsi in ordine gerarchico e non concorrente. In altre, parole, una volta verificatasi una delle condizioni, la residenza del soggetto sarà identificata. Di seguito i criteri previsti dall’OCSE:

  1. Abitazione permanente. Se il soggetto possiede una abitazione permanente in uno dei due stati contraenti si presume che questo sei il Paese di residenza. L’abitazione non riguarda soltanto l’abitazione di proprietà, ma anche immobili che in qualunque modo possono essere a disposizione del contribuente (es. immobile di proprietà del coniuge del contribuente);
  2. Centro degli interessi vitali. Trova applicazione ove il soggetto disponga di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati. Il soggetto è ritenuto residente nello Stato in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette. Il paragrafo 14 del commentario all’art. 4 richiede una valutazione delle componenti nel loro complesso, sebbene particolare attenzione deve essere riposta negli affetti personali (solo nella più recente giurisprudenza si hanno orientamenti legati alla prevalenza degli interessi economici su quelli persona);
  3. Luogo di soggiorno abituale. Se i primi due criteri non sono stati utili trova applicazione questo criterio, dovendo indagare la dimora abituale. Concetto che presuppone la frequenza la durata e la regolarità dei soggiorni e che deve essere valutato in un termine sufficientemente lungo. In questo criterio occorre non solo prendere in considerazione il numero dei giorni di presenza nel Paese in un dato periodo di riferimento, ma anche valutare il carattere di “abitualità” del soggiorno, legato alla frequenza, durata e regolarità nella vita ordinaria del soggetto (art. 19 Commentario OCSE dell’art. 4).

Il fascicolo probatorio del contribuente

Il secondo passo da effettuarsi, per dimostrare l’effettività del trasferimento della residenza, è costituito dalla pre-costituzione della prova. Dimostrazione atta a dimostrare, conformemente alla disciplina dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86, l’effettività del trasferimento. Oltre all’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano.

Non sussiste alcun condizionamento in merito agli strumenti con cui attestare l’effettività del trasferimento di residenza. Ferma restando l’esclusione del giuramento e della prova testimoniale. La prova che il contribuente deve raccogliere è, sostanzialmente, quella di natura documentale. Si deve tenere in considerazione che l’Ufficio accertatore è obbligato ad effettuare una complessiva considerazione della posizione del contribuente. Valutazione da effettuare alla luce delle prove da questo fornite. Si tratterà quindi di una valutazione globale (e soggettiva). In ordine alla prova che il cittadino residente all’estero può fornire il legislatore non ha posto quindi alcun limite. Viene lasciata, dunque, la più ampia possibilità di difesa. Per questo motivo può essere opportuno catalogare in maniera ordinata, possibilmente in ordine cronologico, la maggior massa di documentazione possibile atta a fornire la prova. Infatti, quest’ultima accortezza permetterà il controllo di un requisito fondamentale, quale è quello temporale, per avvalorare la non fittizietà del cambio di residenza.

Tra le possibili forme di prova documentale è possibile utilizzare anche l’atto pubblico. Tuttavia, la prova che molto spesso darà evidenza dell’effettivo trasferimento di residenza all’estero è la scrittura privata. Quindi, possiamo dedurre che il ragionamento che l’Ufficio accertatore è chiamato svolgere è, necessariamente, di tipo presuntivo e basato anche su convincimenti soggettivi sulla posizione del contribuente accertato.

Costruzione del fascicolo probatorio

Perciò, nella pre-costituzione del fascicolo è necessario prestare molta attenzione a che i documenti contengano elementi, quanto più:

  • Gravi (determinanti, capaci di influenzare le decisioni);
  • Precisi (accurati sulla posizione del soggetto);
  • Concordanti (in numero quanto più possibile elevato),

ai fini della prova che si vuole fornire. Elementi che ad un esame complessivo la massa documentale rendano la situazione ivi documentata quanto più prossima all’incontrovertibile. Da precisare che la prova della residenza deve comprendere:

  • Sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo,
  • Sia l’elemento oggettivo della volontà di rimanervi,

permanenza che, estrinsecandosi in fatti univoci che evidenziano tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento. Inoltre, affinché sussista il requisito dell’abitualità della dimora, non è necessaria la continuità o la sua definitività. E’, infatti, sufficiente che il soggetto presti attività lavorativa o svolga altre attività al di fuori del Comune di residenza (del territorio dello Stato). Questo purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. E’ quindi assodato che la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate dovute ad esigenze di vita, studio, lavoro, etc. Si deve ricordare che il domicilio consiste principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo. Ovvero dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede dei propri affari ed interessi.

Centro degli interessi vitali

L’inciso “affari ed interessi“, di cui all’articolo 43, comma 1, c.c., deve intendersi nel senso più ampio. Quindi comprensivo, non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche interessi:

  • Morali;
  • Sociali e
  • Familiari.

In pratica, la determinazione del domicilio va dunque desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che:

direttamente o indirettamente, denunciano la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona

Questa interpretazione è stata recepita dall’Amministrazione finanziaria. La stessa riferendosi al caso di un soggetto iscritto all’AIRE ed esercente attività di lavoro autonomo all’estero, ha affermato che la residenza fiscale in Italia si concretizza qualora:

la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attività lavorativa all’estero

o, comunque, nel caso in cui

emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto ha quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi

Devono, in definitiva essere considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengano, il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tutti e tre i requisiti ex articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 devono risultare combinati con l’elemento temporale che è integrato dal perdurare delle situazioni giuridiche “per la maggior parte del periodo d’imposta” (183 giorni nell’arco di un anno solare, che diventano 184 qualora l’anno fosse bisestile).

Computo dei giorni di residenza

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il computo dei giorni ai fini della verifica della permanenza in Italia deve essere effettuato tenendo presente il numero di giorni di presenza fisica. Anche se non continuativi. Per completezza si deve aggiungere che rientrano tra i soggetti passivi d’imposta residenti nel territorio dello Stato, e pertanto soggetti a tassazione, non solo le persone fisiche che:

per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile

Ma anche:

i cittadini italiani cancellati dalla Anagrafe della Popolazione Residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

La ratio della disposizione si deve rinvenire nella volontà del legislatore di evitare che, attraverso i trasferimenti fittizi della residenza all’estero, vengano sottratti redditi imponibili al sistema fiscale nazionale. Lo strumento della presunzione consente, quindi, una diversa ripartizione dell’onere probatorio. Evitando, in tal modo, che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale. In particolare, la disposizione si applica nei confronti di quei soggetti per i quali ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

  • L’essere cittadino italiano;
  • L’essersi cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente;
  • Essere emigrato in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
trasferimento della residenza valigia

Frazionamento del periodo di imposta

Particolare attenzione deve essere prestata, in caso di trasferimento, ai casi di Frazionamento del periodo di imposta. In sostanza, vi sono alcune convenzioni internazionali che frazionano il periodo di imposta ai fini dell’individuazione della residenza fiscale dell’espatriato.

Nell’anno di emigrazione possono verificarsi, sovente, situazioni di “dual residence“. Queste fattispecie vengono risolte, solitamente con le “tie breaker rules” presenti nelle convenzioni internazionali.

Tuttavia, in alcuni casi, alcune convenzioni adottano anche clausole di “split year“, che dividono in due parti il periodo di imposta. Classici casi di convenzioni con “split year” sono quelle che l’Italia ha sottoscritto con:

  • Svizzera;
  • Germania.

Se desideri approfondire questo argomento ti lascio a questo contributo dedicato: “Frazionamento del periodo di imposta in caso di espatrio“.

Strumenti di prova nel trasferimento della residenza

Se devi trasferirti all’estero, tieni presente che, se non scegli un Paese a fiscalità privilegiata, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover provare la tua effettiva residenza in Italia. Tuttavia, è opportuno che tu ti muova per tempo, per farti trovare pronto nel caso in cui dovesse arrivare un accertamento nei tuoi confronti. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate effettua controlli su una lista di soggetti iscritti all’AIRE per verificare la loro effettiva residenza all’estero.

Per fare chiudere in fretta l’accertamento è opportuno costituire un fascicolo documentale volto a provare la tua residenza all’estero.

Per info sui Paesi Black List: “Elenco Paesi Black List trasferimento residenza“.

Prove di natura documentale

Per poter dimostrare l’effettività del proprio trasferimento di residenza all’estero è possibile utilizzare ogni mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa idoneo a stabilire, secondo i criteri dettati dalla stessa Amministrazione finanziaria:

  • La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero;
  • La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero del coniuge e dei figli;
  • La residenza nel Paese estero del coniuge e dei figli;
  • L’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici di formazione del Paese estero;
  • Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;
  • L’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero. Da parte del soggetto trasferito o dei familiari;
  • L’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
  • L’esistenza di fatture o ricevute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono. E di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
  • La titolarità nel Paese estero di un conto corrente e la movimentazione dello stesso;
  • La titolarità di partecipazioni o strumenti finanziari del Paese estero;
  • La movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;
  • L’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;
  • In presenza di immobili sia in Italia che all’estero. La rilevazione dalle utenze di consumi minimi nel nostro Paese e consistenti all’estero;
  • L’assunzione di incarichi in società estere;
  • La titolarità nel Paese estero della proprietà di auto o altri mobili registrati;
  • La titolarità nel Paese estero dell’assicurazione auto e di parcheggi per i residenti;
  • La corresponsione dell’abbonamento TV e di una tassa assimilabile all’Imu nel Paese di immigrazione.

Utilizzo di mezzi documentali

L’elencazione non è ovviamente esaustiva. Tuttavia, al fine della prova della residenza può essere utilizzato qualsiasi mezzo idoneo a provare l’effettivo trasferimento. Di contro, questi elementi servono anche a provare la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere:

  • Economico;
  • Familiare;
  • Politico e sociale;
  • Culturale e ricreativo.

Tutti questi elementi sono riassunti nel concetto conosciuto come: “centro degli interessi vitali“. Quindi ai fini della compliance e della pre-costituzione della prova in caso di trasferimento della residenza fiscale è utile la cessazione dei suindicati rapporti con l’Italia. Oppure, qualora continuino a sussistere in maniera attenuata, provvedere a renderli quanto più possibile meno apparenti.

Mancanza di collegamento con l’Italia

Ove possibile e necessario, dovrai raccogliere ogni elemento probatorio di natura dimostrativa-documentale. Si tratta di documentazione idonea a fornire la prova negativa della sussistenza di elementi di collegamento con l’Italia. Quindi ad esempio costituiscono collegamento con l’Italia:

  • La residenza italiana del coniuge o dei figli;
  • La presenza di unità immobiliari tenute a disposizione nel nostro Paese;
  • Esistenza di atti di donazione effettuati in Italia;
  • L’esistenza di movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro. Oppure di altre attività finanziarie in Italia;
  • La titolarità di conti correnti alimentati con accrediti di ogni genere;
  • L’esistenza di atti di compravendita effettuati in Italia a proprio nome o per interposta persona;
  • Dell’assunzione di incarichi in società italiane;
  • Della titolarità in Italia del diritto di proprietà (ma anche possesso) di veicoli o altri mobili registrati;
  • Dell’iscrizione nel nostro Paese a circoli o clubs;
  • Dell’organizzazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o attraverso soggetti operanti sul territorio italiano.

In definitiva, ne deriva che in questi casi è necessario fornire la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano. Contestualmente, si mostrerà la parallela controprova dell’esistenza di una reale e duratura localizzazione nel Paese estero.

Mancanza di criteri di collegamento

La sussistenza degli elementi utili a provare il trasferimento della residenza all’estero di un soggetto e la mancanza di quelli atti a realizzare un collegamento col nostro Paese dovranno quindi essere valutati e ponderati. Tenendo bene presente che la valutazione di essi svolta dall’Amministrazione finanziaria dovrà comportare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla luce delle prove fornite. Ciò significa che un soggetto la cui situazione integri più elementi utili e rilevanti al fine di provare il proprio trasferimento in uno Stato estero, non necessariamente sarà tenuto ad eliminare ogni collegamento con l’Italia.

A maggior ragione se tale collegamento è particolarmente tenue, come potrebbe essere ad esempio la locazione di un immobile per un mese nel periodo estivo. Oppure l’iscrizione ad un circolo sportivo in Italia.

La valutazione da farsi, e che in concreto l’Amministrazione finanziaria deve andare ad eseguire, è afferente la prevalenza. Nel senso che si deve valutare se prevalgono gli elementi di collegamento con lo Stato estero di cui si assume essere effettivamente residenti. Oppure prevalgono gli elementi di collegamento con l’Italia. In quest’ultimo caso, scatterà un accertamento fiscale vero e proprio.

Trasferimento di denaro all’estero

Prima di chiudere questa guida voglio parlarti di un aspetto collegato al trasferimento all’estero. Mi riferisco alla possibilità di trasferire denaro dall’Italia la Paese estero di tua immigrazione. Spesso ci sono tantissime false credenze sui trasferimenti dei denaro all’estero. Quello che voglio dirti è che nessuno può vietarti di trasferire o detenere denaro nello Stato che tu ritieni sia il migliore. Naturalmente puoi fare tutto questo tenendo presente che il trasferimento è consentito a patto che il denaro derivi da una fonte lecita. Sicuramente deve trattarsi di risparmi frutto di redditi regolarmente dichiarati. Fuori da questa ipotesi, siano in casi che possono essere molto problematici. Si può andare incontro al rischio di autoriciclaggio di denaro.

Per approfondire ti lascio il link ad un articolo di approfondimento legato agli aspetti fiscali connessi al trasferimento di denaro all’estero.

Consigli per trasferirsi all’estero in modo sicuro

E’ indubbio che sono sempre più gli italiani che scelgono di fissare all’estero la propria residenza fiscale. Spinti da motivi economici, lavorativi o personali. Oppure, semplicemente scelgono di farlo per minimizzare il gravoso carico fiscale presente nel nostro Paese. Purtroppo però, tale fattispecie, allorché il trasferimento sia soltanto fittizio, costituisce una delle principali tipologie di evasione fiscale internazionale. Così come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 25/E/2013. Per questo motivo è opportuno aderire quanto più possibile alla compliance normativa sopra delineata. Cercando di portare a vostro favore quanti più elementi probatori possibili.

Procedura per il trasferimento di residenza all’estero

Nel caso in cui tu sita per effettuare il trasferimento della residenza, per lavoro o anche solo per avventura, all’estero, per periodi più o meno lunghi, ricordati che è necessario seguire una precisa procedura. L’obiettivo è quello di non incorrere in spiacevoli inconvenienti di natura fiscale. Procedura che possiamo così sintetizzare nei seguenti passaggi:

Affidarsi a professionisti in campo fiscale

Chi intende andarsene dal nostro Paese per cercare fortuna all’estero non vuole certamente avere noie con l’Amministrazione finanziaria italiana. Per questo è importante che tu non improvvisi. E’ fondamentale chiedere la consulenza di un dottore commercialista esperto nel settore della fiscalità internazionale. Un professionista che sappia indirizzarti analizzando la tua situazione personale. Specialmente se hai una partita Iva o una società ancora attiva in Italia, la pianificazione fiscale è fondamentale.

Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente

Ricordati che fino a quando non ti cancelli dall’anagrafe della popolazione residente, anche se risiedi da tempo all’estero, per il l’Amministrazione finanziaria italiana sei ancora considerato residente fiscalmente in Italia. Con tutti gli obblighi dichiarativi conseguenti. Oltre all’AIRE dovrai verificare anche i requisiti indicati nella convenzione contro le doppia imposizione firmata tra l’Italia e il Paese di emigrazione. Se la convenzione è presente ti sarà di aiuto consultarla.

Iscriversi all’AIRE

Conseguenza inevitabile del punto precedente è l’iscrizione tra l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. AIRE, appunto. Dal momento in cui sarà in vigore questa iscrizione, per l’Amministrazione finanziaria italiana sarai ufficialmente residente all’estero. Quindi tenuto a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi prodotti. Articolo 2 del DPR n. 917/86.

Dichiarazione dei redditi.

Ricordati che se mantieni in Italia redditi, o immobili, i redditi percepiti devono comunque essere soggetti a tassazione italiana. Quindi è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, anche se vivi stabilmente all’estero. Verifica  tutto questo dalla Convenzione, per verificare quali redditi sono soggetti a tassazione nello Stato della fonte.

Gli spostamenti in Italia

L’Amministrazione finanziaria italiana o tende a effettuare molti controlli sui trasferimenti di residenza all’estero. L’obiettivo è di smascherare soggetti che fingono di effettuare il trasferimento della residenza all’estero. Simulazione effettuata al solo fine di evadere la tassazione fiscale italiana. Per questo tenere traccia di ogni tuo spostamento o soggiorno in Italia diventa fondamentale per dimostrare che risiedi effettivamente all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta. Per questo la costruzione di un fascicolo probatorio documentale è indispensabile.

Se vuoi approfondire questo aspetto: “Accertamento fiscale dei residenti all’estero“.

Trasferimento della residenza consulenza

Trasferimento di residenza all’estero: consulenza fiscale

Stai programmando il tuo trasferimento della residenza all’estero?

Per lasciare l’Italia in maniera stabile e duratura, non devi commettere l’errore di trascurare l’attenta valutazione degli aspetti fiscali legati a questa tua nuova scelta di vita. Anzi, programmare il trasferimento dal punto di vista fiscale è uno degli aspetti più impegnativi su cui dovrai concentrarti. Questo passaggio soltanto se fatto con i giusti accorgimenti ti permetterà di stare sereno in caso di eventuali successivi controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Se hai trovato interessante questo articolo che ho realizzato sicuramente ti sarà utile approfondire anche gli argomenti che ho affrontato in questi due ulteriori contributi:

Trasferimento di residenza all’estero: 3 regole indispensabili da seguire

Assistenza sanitaria per gli iscritti all’AIRE: la guida

Infine, se vivi già all’estero ma non sei sicuro di aver seguito la giusta procedura, non indugiare.

Richiedimi una consulenza personalizzata! Con l’apposito servizio di consulenza online potrai consultati direttamente con me. Ho pensato a questo servizio di consulenza dedicato sulla base di tutta l’esperienza avuta sino ad ora su questo argomento.

Leggi come è strutturato il servizio di consulenza a questo link, e verifica se soddisfa le tue perplessità. Non aspettare, potrai evitare di commettere errori nel tuo trasferimento di residenza all’estero.

Contattami!

64 COMMENTI

  1. Articolo ben fatto, ma l’argomento principale rimane sempre il trasferire all’estero la propria attività lavorativa, molte indicazioni sono applicabili per analogia anche ai pensionati all’estero, ma manca una precisa indicazione riguardo appunto i pensionati italiani che si trasferiscono all’estero proprio per evitare la doppia imposizione fiscale e chiedere ovviamente quella del paese prescelto per defiscalizzare in quanto più vantaggiosa.
    Sarebbe auspicabile un intervento giuridico specifico per i pensionati.
    Grazie Pompilio Petrelli

  2. Non ho affrontato il tema dei pensionati all’estero. La ringrazio per l’idea, la posso sviluppare per un prossimo contributo.

  3. Faccio seguito al commento del Sig. Pompilio Petrelli. Da più fonti risulterebbe che un pensionato pubblico (ex Inpdap ora INPS), non possa evitare la doppia tassazione trasferendo la residenza all’estero, nonostante l’art.18 della Convenzione tra lo Stato italiano e quello ospitante, ad esempio quello spagnolo.
    Grazie.

  4. Buonasera,
    trasferimento per lavoro in Polonia di dipendente ryanair, sede Dublino, dal novembre del 2016, che continua a mantenre residenza in Italia…
    Per i 2 mesi del 2016 occorre presentare modello unico in Italia? Di fatto sono meno di 183 gg …
    Se nel corso del 2017 si otterra’ trasferimento bisognera’ iscriversi all’AIRE anche se il periodo sara’ inferiore all’anno? E, soprattutto, l’iscirzione all’AIRE comporta la cancellazione della residenza in Italia?

  5. Per quanto posso dirle se il trasferimento è a lungo termine la cosa migliore è seguire la procedura per l’AIRE. Per maggiori info c’è il servizio di consulenza online dedicato.

  6. Salve,
    io sono residente all’estero insieme alla mia famiglia. Possiedo un immobile in Italia dato in locazione (pago la cedolare secca in Italia).
    Essendo disoccupato all’estero, vorrei seguire dei corsi in un’università telematica italiana (dovrei fare solo gli esami in Italia). La AdE potrebbe spostare il centro principale degli interessi in Italia?

    Grazie

  7. In pratica sono gli esami per acquisire i 24 crediti formativi per poter fare il concorso per insegnanti.
    Gli esami si terrebbero tutti nello stesso giorno.
    Per cui starei in Italia 3-4 giorni in totale.

  8. Inoltre, essendo disoccupato cosa potrebbero contestarmi? La mancata compilazione del quadro RW?
    Nel qual caso potrei fare l’acquiescenza è pagare solo 1/3 della sanzione. Se contestato su più anni potrei chiedere il cumulo giuridico.
    Ammesso che non riesca a fare il ravvedimento, visto che comunque i redditi li denuncio.

  9. Buongiorno, sono un pensionato Inps, ed ho firmato un contratto a tempo indeterminato in Inghilterra.
    Mi sono trasferito in UK, ma non la mia famiglia che e’rimasta in Italia. Sono iscritto all’Aire.
    Pago dunque le tasse in Italia relative alla mia pensione e casa, ed in Uk per cio’ che riguarda il mio nuovo lavoro( sono tassato alla fonte.
    La mia domanda e’: devo pagare ulteriori tasse in Italia in relazione alle tabelle di retribuzione convenzionale?

    Cordiali saluti

    Luca Anedda

  10. Le imposte si pagano in relazione alla propria residenza fiscale. Per rispondere alla sua domanda per prima cosa deve essere individuata la sua residenza fiscale e poi si può capire come deve avvenire la tassazione dei redditi che ha percepito. Se vuole può usufruire del nostro servizio di assistenza fiscale online.

  11. Salve sono residente aire (paese area UE) con decorrenza ott2016 (ricevuta comunicazione a feb/mar2017). Ora che ho certezza di rimanere nel nuovo paese, voglio chiudere dei conti/libretti in Italia e spostare tutto nel nuovo paese. Nel 2018, nella dichiarazione redditi all’estero relativo anno, 2017(sarò residente fiscalm solo qui), dovrò dichiarare nel nuovo paese estero interessi di conti/libretti/etc italiani e pagare le giuste tasse sugli interessi.
    1)leggendo in internet ho notato che ho obbligo di comunicare a banca italiana nuova residenza estero. E’ vero? C’è un limite di tempo per farlo e cosa posso fare se ho dimenticato di farlo?
    2)qui all’estero, ho capito che potrei richiedere a loro (finanze estero) di produrre un documento dove poi presentandolo in banca in Italia, verrei tassato 15% sugli interessi dei conti e poi quando farei la dichiarazione dei redditi qui all’estero, pagherei la parte restante.
    Considerato i pochi interessi che ormai si hanno per conti/libretti/buoni in Italia e considerando la burocrazia ( per comunicare cambio indirizzo e tassazione agevolata al 15%) é un obbligo chiedere questo documento qui all’estero? e se non presento questo documento (tassazione 15%), mi pare di aver capito che oltre a pagare il 26% sugli interessi in Italia (direttamente alla fonte), poi anche qui all’estero dovrei pagare in base alla legislazione locale senza ‘scontare’ quelli gia pagati In italia. Giusto?

    Cordiali saluti

  12. Salve Roger, per quesiti di carattere personale che richiedono una vera e propria consulenza può usufruire del nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato a questi argomenti. Potrà avere risposta a tutti i suoi dubbi, e se sceglierà anche la consulenza telefonica potrà parlare direttamente con me per chiarire ogni suo dubbio.

  13. Buongiorno, complimenti per la chiarezza nel rispondere.
    Espongo il mio caso:
    sono un pensionato INPS, con moglie pensionata Ex INPDAP e figli non a carico, tutti residenti in Italia.
    Avrei desiderio di trascorrere, da solo, i prossimi 10 anni in Portogallo nei termini previsti (contratto affitto annuale estero, ccb estero, utenze estere, iscrizione all’AIRE, cancellazione dall’anagrafe italiana, permanenza all’estero di almeno 183 gg/anno).
    Rimanendo il legame affettivo e familiare in Italia, immagino che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare un accertamento e chiedermi di pagare a ritroso le tasse sulla pensione percepita lorda all’estero. Per provare il contrario, volendo rimanere pensionato, è bastevole la sottoscrizione di titoli finanziari esteri e l’iscrizione a qualche corso di studi o circolo sportivo/ricreativo estero?
    Eventuali bonifici bancari a favore della famiglia dal Portogallo dovranno essere dichiarati dai beneficiari in Italia? Quale tassazione verrebbe loro applicata?
    Trascorsi i dieci anni, al mio rientro, con residenza nuovamente italiana, devo dichiarare l’eventuale trasferimento di valuta da estinzione del conto estero?
    Se si, quale aliquota di tassazione verrebbe applicata?
    Grazie per il vostro gradito parere.

  14. Grazie per i complimenti Paolo. Assolutamente no, in una situazione come quella che mi espone l’Agenzia delle Entrate avrebbe tutti gli strumenti per riportare in Italia la sua residenza fiscale, con tutte le conseguenze del caso. Non troverebbe esimenti o scappatoie. Per maggiori info può avvalersi del nostro servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  15. Buongiorno,
    sono oggi un pensionato che ha lavorato quasi sempre all’estero. Per il fatto di avere la residenza all’estero mi hanno tolto l’assistenza sanitaria ed il medico di base. Mi chiedevo, visto che pago i contributi in Italia se posso chiedere la defiscalizzazione sulla pensione. Sono iscritto all’Aire da molti anni, ho una compagna in marocco dalla quale ho avuto una figlia e attualmente sono separato da mia moglie. Cosa posso fare per chiedere la defiscalizzazione e a chi posso rivolgermi.
    Grazie
    Pietro Stasi

  16. Credo che prima di presentare l’istanza bisogna essere assisiti da un esperto. Oltre all’istanza che cosa bisogna dimostrare oltre all’iscrizione allEire. In particolare io ho una compagna Marocchina da cui ho avuto una figlia quindi quando sono in Marocco sono a casa sua ,in Italia non ho nessuna proprieta’ nessun interesse.Fino a questo momento sono andato avanti così ;ma visto che mi hanno tolto l’assistenza sanitaria ed il medico di basr e quindi devo pagare tutto ho deciso di chiedere la defiscalizxaxione

  17. Per capire se può chiedere la defiscalizzazione bisogna prima capire che tipo di pensione percepisce. Se vuole mi contatti per una consulenza in merito.

  18. Salve, vorrei espatriare in UK alla fine della conclusione del mio contratto lavorativo il 30/06/2018, sicuramente in UK produrrò redditi! Mi conviene iscrivermi subito all’Aire? Io ho le spese dell’affitto da riprendermi il 19% in detrazione. Iscrivendomi a Luglio all’AIRE nel 730/2019 redditi 2018 posso presentare il 730 con i soli redditi prodotti in Italia e scalare le spese sostenute in Italia, iscrivendomi subito all’AIRE? Comprendo che ci siano le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e i crediti d’imposta esteri, ma se si possono evitare spostando il prima possibile la residenza fiscale sarebbe meglio!
    Cordiali saluti

  19. Per quesiti di carattere personale c’è il servizio di consulenza fiscale online dedicato. Riceverà la mia risposta via mail e a seconda del servizio prescelto fisseremo un appuntamento telefonico per chiarire ogni suo dubbio.

  20. buongiorno
    sono residente in Germania iscritto AIRE ed attualmente ho un contratto di lavoro tedesco, vorrei cambiare lavoro ed essere assunto da un azienda italiana. dovendo essere il mio un contratto di home office (in germania) che regime fiscale devo seguire? l’azienda italiana per potermi assumere come impiegato con sede di lavoro germania (home office) deve applicare qualche speciale modalità per il contratto lavorativo?
    saluti Alberto

  21. buon giorno, sono in procinto di trasferirmi in USA per conto della mia azienda. sarò assunto dalla filiale americana della mia azienda che ha sede in italia, sarò stipendiato dalla filiale americana e pagerò le tasse in america. i contributi invece mi verrano pagati in italia. volevo sapere se nel mio caso è obligatorio prendere la residenza in USA. rimarrò in USA per più di un anno.
    grazie mille
    Paolo.

  22. Se non ha intenzione di restare stabilmente in USA e la sua famiglia è Italia, comunque la sua residenza fiscale rimane italiana. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  23. Se una persona che lavora in svizzera ma risiede in italia ( permesso G) , decide di affittare una casa in svizzera e prendere li la residenza con permesso B, e poi dopo qualche mese compra una casa di un certo valore, la Svizzera segnalerà l’acquisto all’Italia?
    Le risulta che ogni acquisto di immobile verrà segnalato all’italia per almeno un anno dall’entrata in Svizzera come residente?

  24. E’ impossibile fornire una risposta con queste informazioni. E’ necessario avere maggiori informazioni. Nel caso mi contatti in privato per una consulenza personalizzata.

  25. Buongiorno,

    Sono francese residente fiscale da anni in Italia, regolarmente iscritto al mio comune di residenza. Sto per trasferirmi in famiglia in Francia in modo stabile in Francia. Non essendo italiano, non posso procedere a l’iscrizione a l’AIRE per confermare la residenza a l’estero nel confronto de l’amministrazione italiana…

    Posso accontentarmi di fare la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente? C’è qualcos’altro che devo fare?

    Non vorrei ritrovarmi con il fisco alle calcane per anni visto che è proprio per motivi di IRPEF micidiale che me ne vado.

    Grazie mille in anticipo.

  26. Buongiorno,
    vorrei chiedere una precisazione: se si sposta la propria residenza all’estero, è possibile mantenere una carta prepagata legata a una banca italiana -senza avere alcun effettivo conto corrente aperto in Italia- oppure si rischiano sanzioni?

  27. Quello che mi chiede è sicuramente possibile, poi naturalmente collegato a questo aspetto ci sono delle implicazioni. Se vuole ne parliamo in privato in consulenza.

  28. Salve sono da qualche mese iscritto nei Residenti AIRE, vorrei sapere se essendo residente all’estero si deve pagare lo stesso l’addizionali regionali e provinciali. Grazie

  29. Salve Valerio, se vuole mi contatti in privato per una consulenza personalizzata, le spiegherò in dettaglio la sua situazione. Per un residente all’estero con redditi in Italia, se c’è IRPEF da versare le addizionali sono dovute.

  30. Salve,
    avrei due domande:
    – ho residenza fiscale e fisica in Romania e p. iva rumena, ma lavoro abitualmente con un azienda Italiana, mi occupo di digital marketing, per il fisco italiano questa è una prova di collegamento con l’italia?
    – Se in Italia non posseggo nulla, come fa a sapere il fisco italiano se supero il periodo di imposta in italia ( i 183 giorni )

    Grazie mille per il suo aiuto.

    Un saluto

  31. Salve Nicolas, se lavori per un’azienda Italiana sicuramente il Fisco italiano ti chiede di pagare le relative imposte su quel reddito. Per il resto tutto dipende dalla tua residenza fiscale. Se vuoi approfondiamo la tua analisi in consulenza.

  32. Buonasera.

    contenuti interessanti.. mi farebbe molto comodo una consulenza specifica.
    posso chiedervi gentilmente di mettervi in contatto via email in privato per capire le modalità della consulenza.

    saluti

  33. Buongirono ,io ho una srl , svolgo esclusivamente business on line , quindi potrei trasferirmi ovunque.
    Ammettiamo che prenda la residenza all’estero, la mia srl pagherebbe le tasse in italia (essendo italiana ,avendo la maggiorparte dei clienti qui) ma sui dividendi? pagherei le tasse secondo la tassazione del paese di residenza?
    Ammettiamo che io viva in italia 4 mesi,4 mesi in spagna e 4 in messico,ovvero in nessuno di questi paesi passi i 183 giorni,come funziona?

  34. Salve Gianni, non le serve a niente trasferirsi all’estero e gestire l’attività con una SRL in Italia. Se vuole posso aiutarla a capire come operare al meglio tramite consulenza personalizzata.

  35. Buonasera, sono iscritta all’Aire e vivo in Florida. Per il periodo estivo vista la bassa stagione, posso rientrare in Italia per le vacanze. E’ la prima volta che mi succede di poter rientrare per un periodo cosi’ lungo(ho cambiato lavoro) quindi lascero’ il mio appartamento arredato che ho subaffittato per non pagare 3 mesi inutilmente, Mi sorge un dubbio… visto che lascero’ l’appartamento posso mantenere qui la residenza ugualmente o devo riprenderla in italia per 3 mesi per poi rispostarla qui? Il resto dell’anno vivo e lavoro qui stabilmente (ho doppia cittadinanza). Grazie mille

  36. Salve Cinzia, se rientra in Italia per soli tre mesi non deve spostare la residenza in Italia, può semplicemente soggiornare in Italia per il periodo e poi tornare negli USA. Solo se il periodo di presenza in Italia supera i 6 mesi occorre spostare la residenza fiscale.

  37. Buongiorno Dottore,
    Sono un pensionato INPS della gestione privata che vorrebbe trasferirsi in Portogallo già nelle prossime settimane.
    Il mio spostamento sarebbe anche legato a motivi di salute in quanto da parecchi anni soffro di una patologia respiratoria per la quale sono attualmente in terapia mensile e la possibilità di evitare totalmente l’autunno e l’inverno a Milano risiedendo per più di 6 mesi in una località molto ventilata sarebbe per me molto favorevole potendo comunque proseguire la cura attuale anche in Portogallo, come mi è stato confermato anche dai miei medici.
    Per quanto riguarda la mia situazione familiare mia moglie lavora ancora e potrà accedere alla sua pensione soltanto tra un paio d’anni e non prima. Inoltre abbiamo un figlio di 22 anni che attualmente studia all’università il quale non potrebbe pertanto seguirci se non per periodi limitati.
    Considerata questa mia attuale situazione vorrei sapere se, anche con un trasferimento in Portogallo soltanto da parte mia per questi primi due anni iniziali, io potrei comunque godere del beneficio della defiscalizzazione della mia pensione oppure data la situazione che le ho descritto andrei incontro ad un accertamento e/o rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate e quindi dovrei attendere la quiescenza di mia moglie per poter effettuare con tranquillità tale trasferimento.
    La ringrazio per una risposta e la saluto cordialmente

  38. Salve Tiziano, per questi aspetti mi scriva in privato per valutare nel dettaglio la sua situazione e ricevere tutte le risposte che cerca sul trasferimento di residenza fiscale in Portogallo.

  39. Buonasera, volendo prendere la residenza in un altro paese UE, (Bulgaria) per prendere la pensione al lordo delle imposte, la stessa residenza non è riconosciuta, ai fini fiscali, se:
    1 famiglia (moglie e figlia) restanto residenti in italia;
    2 se in Italia sono possessore di un immobile prima casa.
    è esatto?

    grazie

    grazie

  40. Salve, vivo in Inghilterra da più di 20 anni, e avrei deciso di comprare casa in Italia per avere un punto di appoggio per il futuro. Con mio marito siamo già proprietari di una casa qua in Inghilterra. Vorrei avere delle chiarificazioni riguardo alla tassazione, sarebbe considerata come prima casa? Potrei eventualmente affittarla? Grazie Maria

  41. Maria Teresa l’abitazione in Italia potrebbe avere delle conseguenze sulla sua residenza fiscale estera e comunque non potrebbe essere “abitazione principale”. E’ opportuno avere la situazione fiscalmente chiara prima di effettuare decisioni di questo tipo. Se vuole mi scriva in privato per una consulenza in grado di indicarle come procedere.

  42. Buona sera,
    Io sono socio in due aziende, sinceramente voglio cambiare vita.
    Ho scelto la Repubblica Dominicana, se io faccio la residenza in Repubblica Dominicana e dopo vendo le quote delle mie società. Le tasse devo pagarle in Italia o in RD? visto che sposto la residenza.
    Grazie

  43. Buongiorno.
    Vorrei chiedere come mai non avete inserito anche Cipro nei vostri articoli riguardanti le giurisdizioni estere.
    Leggendo sul web mi pare di capire che abbia un regime fiscale simile a quello di Malta ma con meno vincoli sia di residenza effettiva che di tassazione, mi piacerebbe fare un confronto tra i due.
    Ve lo chiedo perché ritengo che nessuno on line affronta questi argomenti in modo semplificato e comprensibile come fate voi, sinonimo di chi effettivamente conosce bene il tema in questione.
    Ringraziando saluto cordialmente.

  44. Buongiorno Federico,

    Sono residente da molti anni all’estero ma purtroppo per svariati motivi non mi sono mai registrato all’AIRE ne mi sono cancellato all’anagrafe del mio vecchio comune italiano.

    Esiste la possibilità di regolarizzare la mia posizione?

    Grazie, a presto.

  45. Buongiorno
    Sono un cittadino italiano con la doppia cittadinanza italiana e croata. Sono andato in pensione poco tempo fa e ho l’intenzione di trasferirmi in Croazia. Vorrei trasferire la residenza e iscrivermi al AIRE, e vorrei trasferire il conto corrente e ricevere la pensione in Croazia. Avrò qualche obbligo verso il fisco Italiano riguardo la dichiarazione dei redditi o qualsiasi ? Grazie

  46. Buongiorno, nel caso in Italia resti solo un figlio nato da una relazione con una donna residente in italia con cui la relazione è terminata può essere usato come motivo dall’amministrazione finanziaria per deteminare la residenza fiscale in Italia?

  47. Buongiorno.
    Se il dipendente di una Azienda italiana (le cui mansioni prevedono il lavoro a distanza) decidesse di trasferirsi a tutti gli effetti in altro Paese Ue, prendendovi anche la residenza fiscale e quindi pagando le tasse nel Paese dove ha espatriato, potrebbe mantenere comunque il rapporto di lavoro subordinato in essere? Questo comporterebbe oneri aggiuntivi per l’Azienda, rispetto al contratto sottoscritto? Grazie

  48. Per l’azienda poco cambia, ma occorre fare attenzione alla fiscalità del lavoratore trasferito all’estero. Per approfondire, se vuole, ci contatti in privato per una consulenza.

  49. Buongiorno Dottore
    letto con molta attenzione i suoi commenti sul trasferimento all’estero di pensionati
    Però non capisco bene quando riporta il fatto che lasciare una casa a disposizione in Italia potrebbe essere fonte di contenzioso … Ora, rimaniamo Italiani , oppure siamo in fuga e dobbiamo scomparire dalla Patria ?
    Non e’ possibile quindi rientrare in Italia per brevi periodi per tante buone ragioni ?
    Dovrei soggiornare in un Hotel e prendere un taxi ? perché non posso lasciare una macchina ( magari con assicurazione bloccata …) ed è meglio non avere una casa a disposizione ? Tra l ‘altro una legge dello stato Italiano dichiara che gli iscritti all’aire hanno il dovere di pagare la casa di (ex) residenza principale al 50% . Sono veramente confuso , come sempre in Italia il tutto ed il contrario di tutto. Parliamo di pensionati, e per di piu l’Italia fa lo stesso con i pensionati esteri …. Possibile che uno debba sentirsi preoccupato anche ora ? Grazie

  50. La residenza fiscale è un concetto complesso dove si vanno ad aggregare collegamenti di natura familiare, economica, patrimoniale, sociale, etc. Maggiori sono i collegamenti che si lasciano con l’Italia, maggiore è il rischio di una possibile contestazione.

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