Hai chiuso partita IVA e ti sei trasferito all'estero, ma hai ancora crediti da incassare da clienti italiani? Scenari obblighi dichiarativi
Crediti professionali pendenti dopo il trasferimento all’estero: cosa prevede la prassi dell’Agenzia delle Entrate, come si documenta il pagamento e come evitare la doppia imposizione con il Paese di nuova residenza.
I compensi non incassati con partita IVA chiusa percepiti da un professionista già trasferito all’estero restano imponibili in Italia come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. d) del TUIR. La Risposta AdE n. 218/2022 individua due percorsi alternativi: imputazione anticipata all’ultimo anno di attività o riattivazione della partita IVA. La Convenzione contro le doppie imposizioni (art. 14) può incidere sulla ripartizione dell’imposta.

Il problema: crediti maturati in Italia, partita IVA già chiusa e residenza all’estero
Incassare compensi da clienti italiani dopo aver chiuso la partita IVA e trasferito la propria residenza all’estero è una situazione che pone problemi fiscali distinti e non sovrapponibili: uno riguarda la corretta documentazione del pagamento, l’altro la tassazione del reddito in uno o più Stati. La complessità nasce dal fatto che il diritto tributario non considera automaticamente esaurita la posizione fiscale del professionista nel momento in cui egli smette di svolgere la propria attività o si trasferisce all’estero.
Quando si considera effettivamente cessata l’attività professionale
La cessazione dell’attività professionale, ai fini IVA, non coincide con il momento in cui il professionista interrompe le prestazioni verso i propri clienti. Secondo quanto stabilito dall’art. 35, commi 3 e 4, del DPR n. 633/1972, il termine di 30 giorni per comunicare la chiusura della partita IVA decorre dalla data di ultimazione di tutte le operazioni relative alla liquidazione dell’attività, incluse quelle di fatturazione e incasso dei crediti pendenti.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha precisato questo principio in modo puntuale. Con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 è stato chiarito che l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, in particolare di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale. La risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009 ha ulteriormente specificato che la cessazione coincide con il momento in cui il professionista chiude i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali: fino a quando non realizza la riscossione dei crediti la cui esazione sia ragionevolmente possibile — ad esempio perché non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2, del codice civile — l’attività non può ritenersi cessata.
Ne consegue che il professionista con crediti ancora da incassare non avrebbe potuto chiudere validamente la partita IVA: la chiusura effettuata in presenza di rapporti ancora aperti è considerata dall’Agenzia delle Entrate una chiusura impropria, con le implicazioni operative descritte nella sezione seguente.
Il momento che cambia tutto: la variabile “trasferimento di residenza”
Quando alla chiusura della partita IVA si aggiunge il trasferimento della residenza fiscale all’estero, il problema si articola su un piano ulteriore. Il professionista non è più soggetto passivo IRPEF in Italia per i redditi mondiali, ma rimane potenzialmente assoggettato all’imposta italiana sui redditi di fonte italiana ai sensi dell’art. 23 del TUIR. In particolare, la lettera d) del comma 1 di tale articolo qualifica come prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio italiano, indipendentemente dalla residenza del percipiente al momento dell’incasso.
La Risposta AdE n. 218 del 26 aprile 2022, il documento di prassi più rilevante su questa fattispecie, ha affrontato il caso di un avvocato iscritto all’AIRE che aveva chiuso la partita IVA dopo il trasferimento all’estero, ricevendo successivamente la liquidazione di un compenso relativo a una prestazione svolta anni prima in Italia. L’Agenzia ha confermato che i compensi maturati quando il professionista era ancora residente in Italia e svolgeva in modo abituale l’attività professionale, ma incassati dopo l’espatrio e la chiusura della partita IVA, devono essere dichiarati in Italia come reddito professionale. Il trasferimento all’estero non modifica la natura del reddito né il suo collegamento con il territorio italiano: modifica soltanto le modalità con cui quel reddito viene documentato e dichiarato, e impone di verificare se la convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese di nuova residenza incida sulla ripartizione del potere impositivo.
I due percorsi che l’Agenzia delle Entrate indica
La Risposta AdE n. 218/2022 individua due soluzioni alternative per gestire correttamente i crediti professionali maturati in Italia e non ancora incassati al momento della chiusura della partita IVA. La scelta tra i due percorsi dipende dalla situazione in cui il professionista si trovava al momento della cessazione: se aveva già fatturato le prestazioni o se le aveva lasciate in sospeso in attesa dell’incasso.
Percorso 1: imputazione anticipata all’ultimo anno di attività
Il primo percorso consiste nell’imputare i compensi non ancora incassati — ma esigibili — all’ultimo anno di attività professionale, anche in deroga al principio di cassa che ordinariamente governa la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR. In termini pratici, il professionista che si accingeva a chiudere la partita IVA avrebbe dovuto emettere fattura per tutte le prestazioni concluse, portando a tassazione i relativi compensi nel periodo d’imposta dell’ultimo anno di residenza italiana, indipendentemente dal fatto che l’incasso fosse già avvenuto.
Questa facoltà — già prevista dalla circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 per i soggetti in regime semplificato e poi estesa ai forfettari dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 — consente di chiudere tutti i rapporti pendenti nella dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, evitando obblighi dichiarativi residui in Italia negli anni successivi. È il percorso preferibile quando i crediti sono di importo contenuto e l’incasso è atteso in tempi brevi: concentra il carico fiscale nell’anno di chiusura, ma elimina la necessità di mantenere o riaprire la partita IVA.
Percorso 2: riattivazione della partita IVA e fatturazione al momento dell’incasso
Il secondo percorso si applica quando l’imputazione anticipata non è stata effettuata. In questo caso, secondo la Risposta AdE n. 218/2022, il professionista che ha chiuso la partita IVA prima di aver definito tutti i rapporti pendenti deve procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale in Italia. Al momento dell’effettivo incasso di ciascun credito dovrà emettere regolare fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiarare il compenso come reddito professionale nel Modello Redditi Persone Fisiche dell’anno di competenza, compilando il quadro RE.
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