I contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente, pensione o altri redditi assimilati devono compilare il Quadro C del modello 730. Tutte le istruzioni di compilazione in questa guida.

Il Quadro C del modello 730 deve essere compilato dai soggetti che nel periodo di imposta hanno percepito:

  • Redditi da lavoro dipendente;
  • Redditi da pensione;
  • Altri redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

In sostanza, sei tenuto alla compilazione del Quadro C del modello 730 se percepisci redditi di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86 (TUIR). Di fondamentale importanza per la compilazione di questo quadro reddituale è la ricezione della Certificazione Unica. Un modello che contiene le informazioni relative al reddito percepito nell’anno, ed alle ritenute fiscali e previdenziali effettuate dal datore di lavoro.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, con riferimento all’annualità precedente.

Quindi, tutte le informazioni che ti fornirò di seguito per la compilazione di questo quadro reddituale possono essere desunte dalla Certificazione Unica. Detto questo, vediamo come deve essere compilato il Quadro C del modello 730 per i redditi da lavoro dipendente o pensione.

I Redditi da lavoro dipendente

Ai sensi dell’art. 49 TUIR, sono considerati redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Rientra nel lavoro dipendente il lavoro a domicilio quando è considerato “alle dipendenze” secondo le norme della legislazione sul lavoro.

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Inoltre, sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente:

  • Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • Le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro;
  • I redditi di lavoro dipendente svolto all’estero in zona di frontiera.

Sono, inoltre, assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati:

  • Cassa integrazione;
  • Indennità di disoccupazione;
  • La mobilità;
  • L’indennità di maternità.

Con riguardo al criterio di imputazione, i redditi di lavoro sono imputati al loro percettore secondo il momento del loro pagamento. Cioè secondo il criterio di cassa. Però, tra i redditi percepiti nel periodo d’imposta dal lavoratore devono essere considerate, anche le retribuzioni:

  • Maturate nel periodo di riferimento;
  • Ma materialmente pagate entro il 12 gennaio dell’anno successivo;

Si tratta del c.d. “criterio di cassa allargato” ex art. 51, co. 1 del TUIR.

Retribuzioni corrisposte da privati

Sono considerati redditi da lavoro dipendente, le retribuzioni corrisposte agli autisti, giardinieri, portieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa e le retribuzioni per le quali, in base alla legge, non sono state effettuate le ritenute, in quanto il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Redditi esclusi

Non sono considerati redditi da lavoro dipendente i seguenti:

  • I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e -ter);
  • Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro. Nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Inoltre le prestazioni e le indennità sostitutive fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, innalzato a € 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
  • Le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Con esclusione, quindi, delle indennità corrisposte a dipendenti continuamente adibiti a mansioni esterne, senza sede fissa. Il requisito della temporaneità ricorre anche nei casi di stagionalità;
  • Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi;
  • I compensi reversibili di cui alle lett. b) e f) dell’art. 50 TUIR;
  • Le somme trattenute al dipendente per oneri detraibili. Nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi a fronte delle spese sanitarie e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità;
  • Le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo di imposta (art. 3, commi 1 e 2, DLgs n 314/97).

La certificazione unica

Ai sensi dell’art. 4, co. 6-ter e quater del DPR n. 322/98 i sostituti di imposta devono rilasciare ai contribuenti una certificazione attestante:

  • L’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
  • L’ammontare delle ritenute operate;
  • L’importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti.

Se nel corso dell’anno il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare nel quadro C i dati presenti nella certificazione unica rilasciata da quest’ultimo.

Fringe benefit

Il legislatore considera reddito in capo al lavoratore, sia le somme liquide di denaro, che i c.d. “fringe benefits”, che, a tutti gli effetti, costituiscono reddito a fini fiscali. “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Il trattamento fiscale dei compensi in natura (c.d. “fringe benefits“) è contenuto nell’articolo 51 del TUIR. Questo articolo prevede:

  • La fissazione di una regola generale (comma 3);
  • La determinazione del valore convenzionale di alcuni beni e servizi in natura (comma 4).

La determinazione opera su un piano oggettivo e soggettivo. Sul piano oggettivo, si ricava che gli elementi da valorizzare sono costituiti sia dai beni ceduti e dai servizi prestati dal datore di lavoro, sia dal diritto di ottenerli da terzi. Sul piano soggettivo, i beneficiari dei suddetti valori sono il dipendente, il coniuge del dipendente ed i familiari del dipendente identificati nell’articolo 12 del TUIR.

Le regole con cui vengono valorizzati i vari elementi divergono a seconda della natura di tali “elementi“. Con riferimento alle cessioni di beni, la valorizzazione in esame deve seguire le seguenti regole:

  • Applicazione del prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista. Questo nell’ipotesi di cessione di beni prodotti dall’azienda medesima;
  • Applicazione delle disposizioni sul “valore normale” genericamente previste dall’articolo 9 del TUIR. In ogni altra ipotesi (cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso, cessione di beni non prodotti dall’azienda e, in ogni caso, prestazioni di servizi).

Una volta quantificati i valori, gli stessi concorrono interamente, o meno, alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questo a seconda che l’importo complessivo determinato con riferimento al periodo di imposta ecceda, o meno, l’importo di €. 258,23. Il limite di € 258,23 è stabilito con riferimento all’intero periodo di imposta del singolo dipendente. Non è necessario alcun ragguaglio temporale nell’ipotesi in cui tale periodo di imposta sia inferiore all’anno solare. La disposizione agevolativa non introduce una franchigia. Infatti, una volta superato il limite indicato, il valore dei fringe benefits deve essere assoggettato a tassazione interamente.

Quantificazione dei beni in natura

TIPOLOGIA VALORIZZAZIONE
Cessione di beni prodotti dall’azienda Prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista
Cessione di beni prodotti dall’azienda ma non commercializzati all’ingrosso dalla stessa Valore normale di cui all’art. 9, TUIR
Cessione di beni non prodotti dall’azienda Valore normale di cui all’art. 9, TUIR
Prestazione di servizi Valore normale di cui all’art. 9, TUIR

Auto aziendali

Per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lett. a), c) e m), D.Lgs. n. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”) utilizzati promiscuamente si assume un valore di fringe benefit. Per il dipendente deve essere tassato il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. L’importo è calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Il veicolo dato in uso al dipendente per esclusivo fine aziendale non determina, per lo stesso, alcun fringe benefit tassabile. Invece, l’attribuzione del veicolo per uso esclusivamente personale del dipendente determina, in capo allo stesso, un fringe benefit, tassabile come reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la quantificazione del reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9, TUIR.

Trattamento integrativo

Al rigo C14 del quadro C è riservata l’indicazione dei dati necessari alla determinazione del c.d. “trattamento integrativo” (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3). In particolare, nel rigo C14, colonna 1, deve essere riportato il codice indicato nel punto 390 della Certificazione unica. In questa è riportato, il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato o tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 deve essere riportato l’importo del trattamento erogato dal sostituto d’imposta, mentre il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo. In questo caso non deve essere compilata la colonna 2 del rigo C14. Nella colonna 2 deve essere riportato l’importo del trattamento integrativo del sostituto d’imposta nel punto 391 della Certificazione unica.

Detrazioni per reddito da lavoro dipendente

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolo della detrazione deve essere effettuato da chi presta assistenza fiscale. Le detrazioni spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

  • Uno o più redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Ad esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo 49 per le quali, sono previste altre detrazioni;
  • Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prime e delle cooperative della piccola pesca (articolo 50, comma 1, lettera a), TUIR);
  • Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (articolo 50, comma 1, lett. b), TUIR);
  • Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (articolo 50, comma 1, lett. c), TUIR);
  • compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per rapporti co.co.pro. (articolo 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR);
  • Remunerazioni dei sacerdoti (articolo 50, comma 1, lett. d), TUIR);
  • Prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124/93, comunque erogate (articolo 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR);
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (articolo 50, comma 1, lett. l), TUIR).

Redditi prodotti all’estero

In linea generale è necessario tenere presenti i criteri di collegamento per la tassazione di redditi di lavoro dipendente, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:

  • Non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  • Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Quando non vi è convenzione o la convenzione prevede una tassazione anche in Italia (Stato di residenza del lavoratore) è possibile beneficiare del credito per imposte assolte all’estero (ex art. 165 del TUIR).

Retribuzioni convenzionali

Secondo quanto disposto dall’art. 51, co. 8-bis del TUIR, il reddito dei dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, deve essere determinato in base alle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro. In pratica, si tratta di quei lavoratori fiscalmente residenti in Italia e che si sono ritrovati a trascorrere all’estero oltre 183 giorni. Tali soggetti, al verificarsi dei requisiti sotto indicati, hanno la possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali:

  • Residenza fiscale in Italia;
  • Svolgimento di attività di lavoro dipendente in uno dei settori previsti dal decreto;
  • Lavoro come oggetto esclusivo del rapporto (attività svolta esclusivamente all’estero);
  • Soggiorno all’estero maggiore di 183 giorni. Il periodo da considerare ai fini del computo non necessariamente deve risultare continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari.

Lavoratori frontalieri

I redditi dei soggetti residenti in Italia, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (es. Francia, Austria, San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (es. Principato di Monaco), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione di lavoro, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500,00 euro. Si tratta dei c.d. “lavoratori frontalieri“. Sul punto, particolare attenzione deve essere prestata alla franchigia di 7.500 euro in quanto ex art. 165 co. 8 del TUIR, l’importo delle imposte assolte all’estero deve essere parametrato alla quota di reddito imponibile in Italia (decurtata dalla franchigia).

Pensioni estere

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. In linea generale, è possibile affermare dei criteri di collegamento generali, avendo cura di analizzare le singole convenzioni interessate. In particolare:

  • Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;
  • Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale, tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Quadro C: Come si compila?

SEZIONERIGHICOSA VA INDICATO
IC1 e C5Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l’attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro o pensione
IC4 Somme per premi di risultato per lei quali è prevista la tassazione con imposta sostitutiva
IIDa C6 a C8Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l’attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro
IIIC9 e C10Ritenute subite a titolo di IRPEF, rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)ed addizionale regionale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente
IVDa C11 a C13Ritenute subite a titolo di addizionale comunale, trattenute dal datore di lavoro relativamente ai redditi indicati precedentemente
VC14Dati relativi al trattamento integrativo
VIC15Dati relativi alla detrazione spettante per il comparto sicurezza

SEZIONE I – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

RIGHICOLONNADESCRIZIONEDATI DA INDICARE
C1 C2 C31Tipologia reddito1 se pensione
2 se redditi di lavoro dipendente o assimilati o derivanti o da pensioni integrative
3 per compensi di lavoro socialmente utile in regime agevolato
4 per redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera ed in paesi
limitrofi da persone residenti in Italia
5 redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri
anagrafici del comune di Campione d’Italia
6 redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici
del comune di Campione d’Italia
7 redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani
8 redditi di pensione, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani
iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia

C1 C2 C3
2Indeterminato / determinato1 se contratto di lavoro a tempo indeterminato
2 se contratto di lavoro a tempo determinato

C1 C2 C3
3RedditoRedditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati per i quali spettano le detrazioni (Punti
1, 2 o 3 CU)

C1 C2 C3
4Redditi esteri1 se reddito di fonte estera e in col. 1 è riportato alternativamente il codice 1, 2, 5 o 6
2 se pensione ai superstiti di fonte estera e in col. 1 è riportato alternativamente il codice
1, 6, 7 o 8
C41 – 9Premi e welfare aziendaleCompilare nel caso in cui il contribuente nel periodo abbia percepito somme erogate per premi di risultato.
C51Lavoro dipendentePeriodo di lavoro dipendente espresso in giorni (max 365) per il quale spettano le detrazioni (Punto 6 CU) oppure in caso di reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero di giorni indicati nelle annotazioni della CU con codice AX (corrispondente al punto 492 della CU ordinaria)
C52PensionePeriodo di pensione in giorni (max 365) per cui spettano le detrazioni (Punto 7 CU)

SEZIONE II – ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE

RIGHICOLONNADESCRIZIONE DATI DA INDICARE
C6 C7 C81Assegno al coniugeBarrare la casella se vengono percepiti assegni periodici in caso di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio.
C6 C7 C8 2RedditoRedditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (Punto 4 e 5 CU)

SEZIONE III – RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE IRPEF

RIGHICOLONNADESCRIZIONEDATI DA INDICARE
C91Ritenute IRPEFRitenute IRPEF subìte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Punto 21 CU)
C92Ritenute RITARitenute dell’imposta sostitutiva integrativa temporanea anticipata – RITA – (Annotazioni CU con codice AX corrispondente al punto 487, CU ordinaria)
C101Ritenute Add.le RegionaleAddizionale Regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto (Punto 22 CU)

SEZIONE IV – RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

RIGHIDESCRIZIONEDATI DA INDICARE
C11Ritenute acconto add.le comunaleAddizionale comunale IRPEF acconto. L’importo è indicato nel punto 26 della Certificazione Unica.
C12Ritenute acconto add.le comunale Addizionale comunale IRPEF saldo. L’importo è indicato nel punto 27 della Certificazione Unica.
C13Ritenute acconto add.le comunale Addizionale comunale IRPEF acconto. L’importo è indicato nel punto 29 della Certificazione Unica.

SEZIONE V – TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La compilazione del rigo C14 deve avvenire in relazione alle seguenti possibilità:

COLONNADESCRIZIONEDATI DA INDICARE
1Codice bonusRiportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica.
Nella Certificazione Unica è riportato:
– il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica);
– il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.
2Bonus erogatoBonus erogato dal sostituto (punto 391, Mod. CU). Non deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.
3Esenzione ricercatori e docentiRiportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice “2” o “15”. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC o CV per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
4Esenzione impatriatiRiportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

SEZIONE VI – COMPARTO SICUREZZA

Il rigo C15 deve essere così compilato.

COLONNADESCRIZIONEDATI DA INDICARE
1Fruita tassazione ordinariaRiportare l’importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.
2 se il datore non ha riconosciuto il bonus o lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la col. 2, rigo C14.
Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter) non è in possesso della CU perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, nella colonna 1 si deve riportare il codice 2.
2Non fruita tassazione ordinariaRiportare l’importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.
3Fruita tassazione separataRiportare l’importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Chi presta l’assistenza fiscale deve tenere conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.


17 COMMENTI

  1. Buonasera, non so se sono nella categoria giusta e mi scusa se così fosse.
    Ho iniziato a lavorare a luglio 2015 con contratto a tempo indeterminato e causa chiusura attività e quindi licenziamento (credo nel mese di dicembre) il mio rapporto di lavoro sarà interrotto. Sono qui a chiedere se mi spetta qualche indennità di disoccupazione e per quanto tempo (ho sentito che bastano 13 settimane di lavoro). Grazie mille, Saluti

  2. Mia moglie, insegnante alla Scuole Superiori, ha percepito nel 2017 un reddito da lavoro dipendente di € 25.016, e un Bonus IRPEF di € 472, erogato a Febbraio 2017 a saldo dell’intero anno 2017. E’ vero che, se la somma del reddito da lavoro dipendente e dei redditi fondiari (Terreni + Fabbricati) supera € 26.000, il Bonus IRPEF va restituito ? Per il 2017 questa somma vale circa € 25.535, quindi non supera € 26.000, però credo che il Bonus IRPEF di € 472 sia corrispondente a € 25.016. Dovrà essere restituita una parte ? Si può già calcolare quanto va restituito ? Aggiungo che le colonne 3, 4, 5 del Rigo C14 sono vuote. E’ il CAF che fa i conti nel Mod. 730/2018, sottraendo il Bonus IRPEF non spettante dal credito della dichiarazione ? Grazie per la vostra risposta.

  3. Se il totale dei redditi imponibili supera la soglia, il bonus Irpef deve essere restituito. Per fare i calcoli e verificare tutto occorre simulare la dichiarazione dei redditi.

  4. A fronte di un Bonus IRPEF di € 472, la somma dei redditi imponibili per l’anno 2017 e’ € 25.517. Qual è il Bonus IRPEF spettante, e quello non spettante che va restituito ? Esiste una formula per il calcolo ?

  5. Salve, nel 2017 ho percepito sia redditi da lavoro dipendente che Naspi. Quj di ho ricevuto due CU. Sulla CU dell’Inps ho notato che al punto 6, hanno indicato 112 giorni pur risultando quale inizio periodo di lavoro10.08.2017 e barrata la casella in carico 31.12.2017. Quindi, in fase di compilazione del 730 al tigo C5 cosa devo indicare? La somma dei “punti 6” delle due CU, oppure devo considerare 365 giorni? Grazie

  6. Buon giorno compilando la sezione C5 del 730 avendo due cud uno di lavoro e uno di pensione supero i 365 giorni ,cosa devo fare?
    Grazie

  7. Salve, mia madre è pensionata (ha 85 anni) e da 2 anni troviamo nel 730 online (quadro c rigo c5) 365 giorni spettanti per la detrazione come LAVORO DIPENDENTE e non PENSIONE come la logica mi porterebbe a pensare. Ho notato che i conteggi finali di credito mutano cambiando questo dato (in modifica).
    Questo dato è indicato anche nella certificazione unica rilasciata da INPS. Secondo voi è corretto?
    Grazie

  8. Salve Luca, deve parlare con l’INPS per capire la situazione, se la CU è indicato lavoro dipendente la dichiarazione dei redditi deve seguire la stessa indicazione. Occorre chiarire con l’INPS.

  9. Salve rivedendo il 730 mi sono accorta che nel riquadro C precisamente in C 2 nella colonna 2 dove si deve specificare se è un contratto indeterminato/determinato c’è stato un errore è stato messo 1 anziché 2 cosa succede? è un errore che deve essere corretto?

  10. Salve, percepisco assegno di mantenimento dal mio ex coniuge. Trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, oltre al modello Redditi avevo possibilità di fare anche il 730? (magari per l’anno prossimo essendo scaduti i termini il 23 Luglio)

  11. Mio figlio, residente fiscalmente in Italia, ha un contratto triennale in Francia. La retribuzione proviene dunque da un soggetto estero ed è regolarmente tassata in Francia. Assodato che deve dichiarare tale reddito in Italia, i miei dubbi sono i seguenti: la dichiarazione va fatta su 730 o su PF? Se nel quadro C indica il codice 4 come tipologia di reddito, perché poi in colonna 4 non è possibile inserire il codice 1 (fonte estera)? Infine: è corretto usufruire del credito d’imposta + bonus Irpef per redditi percepiti all’estero, anche se questo comporta andare oltre la concorrenza dell’imposta italiana corrispondente?

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