Compilare la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente richiede di tradurre correttamente i dati della Certificazione Unica 2026 nei righi del modello 730: ecco come farlo senza errori, sezione per sezione.
Il quadro C del modello 730 è la sezione della dichiarazione dei redditi dedicata ai redditi di lavoro dipendente, di pensione e ai redditi assimilati percepiti nell’anno 2025. I dati da inserire si ricavano dalla Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico entro il 16 marzo 2026. Il quadro si articola in otto sezioni, ciascuna destinata a una categoria specifica di redditi o ritenute.
Trova il rigo giusto nel Quadro C
Seleziona il tipo di reddito che hai percepito nel 2025:
Lavoro dipendente o pensione
Hai situazioni particolari?
Premi di risultato e welfare aziendale
Colonna 1 (limite): codice 1 = limite 3.000 euro; codice 2 = 4.000 euro; codice 3 = 5.000 euro (2025).
Imposta sostitutiva 2025: 5% in luogo di IRPEF e addizionali.
Puoi confermare o modificare la tassazione operata dal datore di lavoro barrando colonna 7 (ordinaria) o 8 (sostitutiva).
Redditi assimilati al lavoro dipendente
Di che tipo?
Mance settore turistico-alberghiero
Requisito: reddito da lavoro dipendente 2024 non superiore a 75.000 euro (prima era 50.000).
Punto CU 2026: 651 (reddito settore), 652 (mance sostitutiva), 653 (ritenuta sostitutiva).
Puoi scegliere tassazione ordinaria o sostitutiva barrando colonna 5 o 6.
Fringe benefit ed erogazioni in natura
Soglie 2025: 1.000 euro per tutti i dipendenti; 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico.
Punto CU: 474 (benefit base) → colonna 1; punto 475 (con figli) → colonna 2.
Rigo C18 (neo-assunti 2025 con trasferimento residenza).
Esenzione canoni/manutenzione fino a 5.000 euro per assunti a tempo indeterminato nel 2025 che si trasferiscono oltre 100 km. Punto CU: 476.
Indice degli argomenti
- Cos’è il quadro C e chi deve compilarlo
- Le novità del quadro C nel 730/2026
- Come si legge la Certificazione Unica per compilare il quadro C
- I redditi di lavoro dipendente e di pensione (righi C1-C3)
- Sezione II: altri redditi assimilati al lavoro dipendente (righi C6-C8)
- Sezioni III e IV: ritenute IRPEF e addizionali (righi C9-C13)
- Sezione V: trattamento integrativo e bonus cuneo fiscale (rigo C14)
- Sezione VI: detrazione per il comparto sicurezza e difesa (rigo C15)
- Sezione VII: tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero (rigo C16)
- Sezione VIII: erogazioni in natura e fringe benefit (righi C17-C18)
- Il rigo C4: premi di risultato e welfare aziendale
Cos’è il quadro C e chi deve compilarlo
Il quadro C del modello 730 è la sezione della dichiarazione dei redditi in cui vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno d’imposta 2025. Si tratta della parte del modello più rilevante per la maggior parte dei contribuenti italiani: lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di borse di studio imponibili e percettori di assegni periodici dall’ex coniuge trovano qui il punto di riferimento per la propria dichiarazione.
La compilazione non richiede calcoli autonomi da parte del contribuente. Tutti i dati necessari sono contenuti nella Certificazione Unica 2026 (CU 2026), il documento che il datore di lavoro o l’ente pensionistico è tenuto a consegnare entro il 16 marzo 2026. Ogni informazione da inserire nel quadro — redditi, ritenute, addizionali, giorni lavorati — corrisponde a uno o più punti numerati della CU. Conoscere questa corrispondenza è la chiave per compilare correttamente il modello senza errori.
Il quadro va compilato anche quando il datore di lavoro o l’ente pensionistico ha già prestato assistenza fiscale: se il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione, i redditi da lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati in ogni caso.
Chi deve compilare il quadro C
Devono compilare questo quadro tutti i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente, incluso il lavoro a domicilio qualificato come tale dalla normativa sul lavoro (art. 49 co. 1 del TUIR);
- pensioni di ogni genere e assegni equiparati, incluse le pensioni di invalidità e di reversibilità (art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR);
- redditi assimilati al lavoro dipendente elencati all’art. 50 del TUIR, come i compensi da collaborazione coordinata e continuativa, le borse di studio imponibili, gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge, i compensi agli amministratori di società;
- indennità percepite dall’INPS o da altri enti previdenziali, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di disoccupazione, la malattia e la maternità.
Non devono invece compilare il quadro C coloro che hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa o redditi fondiari, per i quali esistono quadri dedicati del modello 730.
Il principio di cassa allargato: quando si considera percepito il reddito
Un aspetto tecnico rilevante per la corretta imputazione temporale del reddito è il cosiddetto principio di cassa allargato, disciplinato dall’art. 51 co. 1 del TUIR. In base a questa regola, si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2025 anche le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2026. Un compenso pagato il 10 gennaio 2026 e riferito al mese di dicembre 2025 va quindi dichiarato nel modello 730/2026, non in quello dell’anno successivo. Questo principio vale sia per i redditi di lavoro dipendente sia per i redditi assimilati.
Le novità del quadro C nel 730/2026
Il modello 730/2026, relativo all’anno d’imposta 2025, introduce alcune modifiche significative rispetto alla versione precedente. È utile conoscerle prima di procedere alla compilazione, per evitare di applicare regole ormai superate.
La sezione V è stata riscritta
La novità più rilevante riguarda la sezione V, dedicata alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Rispetto al modello 730/2025, questa sezione è stata profondamente modificata per recepire le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207):
- è stata eliminata la casella relativa al cosiddetto bonus Natale di 100 euro, previsto per il solo anno d’imposta 2024;
- sono stati aggiunti i campi per la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo (il nuovo bonus cuneo fiscale per redditi fino a 20.000 euro) e per l’ulteriore detrazione d’imposta per i lavoratori con reddito complessivo tra 20.001 e 40.000 euro.
Entrambe le misure sono operative a partire dall’anno d’imposta 2025 e trovano spazio nel rigo C14, che è stato ampliato con nuove colonne rispetto all’anno scorso.
La sezione VIII si arricchisce di una nuova casella
La sezione VIII, dedicata alle erogazioni in natura, introduce il rigo C18, specificamente destinato all’agevolazione sui fabbricati in locazione concessa ai lavoratori neo-assunti nel 2025. Si tratta di un’esenzione fino a 5.000 euro annui per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025 che abbiano trasferito la propria residenza a oltre 100 chilometri dalla sede di lavoro precedente.
Le soglie dei fringe benefit restano elevate
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 ha confermato le soglie di esenzione innalzate per i fringe benefit: 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico. Rientrano in questi limiti anche le somme rimborsate per utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo per la prima casa.
Nuovi codici per il regime impatriati
Il modello 730/2026 prevede due nuovi codici nella casella “Casi particolari” per i lavoratori impatriati in Italia — il codice 16 e il codice 17 — riservati ai lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024 e che fruiscono del nuovo regime agevolativo introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023. Il codice 16 si applica alla detassazione del 50% del reddito (entro il limite annuo di 600.000 euro), il codice 17 alla detassazione del 60% per chi si trasferisce con figli minorenni o li ha durante il periodo agevolato.
Il 2025 è il primo anno di proroga automatica per gli impatriati dal 2019
Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019, il 2025 rappresenta il primo anno del secondo quinquennio agevolato, fruibile in modo automatico al ricorrere delle condizioni di legge, senza necessità di versare alcuna fee di ingresso. Le istruzioni ai codici 13 e 14 della casella “Casi particolari” sono state aggiornate di conseguenza.
Le mance: soglie più favorevoli dal 2025
Per il personale del settore turistico-alberghiero e della ristorazione, dal 2025 cambiano due soglie rilevanti per la tassazione agevolata delle mance:
- il limite reddituale per accedere all’imposta sostitutiva del 5% sale da 50.000 a 75.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente;
- la franchigia entro cui si applica l’imposta sostitutiva sale dal 25% al 30% del reddito da lavoro nel settore.
I premi di risultato: imposta sostitutiva al 5% per il 2025
Per i premi di risultato e le somme da partecipazione agli utili erogati nel corso del 2025, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 10%. Il limite massimo agevolabile rimane in linea generale a 3.000 euro lordi, elevabile a 5.000 euro in caso di distribuzione di utili d’impresa in misura non inferiore al 10% degli utili complessivi, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali (art. 5 della L. 76/2025).
Come si legge la Certificazione Unica per compilare il quadro C
La Certificazione Unica 2026 è il documento da cui si ricavano tutti i dati necessari per compilare la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente. Prima di aprire il modello 730, è indispensabile averla a portata di mano: ogni rigo del quadro C corrisponde a uno o più punti numerati della CU. Conoscere questa corrispondenza elimina la necessità di effettuare calcoli autonomi e riduce drasticamente il rischio di errori.
Se il rapporto di lavoro si è interrotto prima che la CU 2026 fosse disponibile, il datore di lavoro è comunque obbligato a rilasciarla entro il 16 marzo 2026. In caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, se l’ultimo datore ha effettuato il conguaglio complessivo, i dati di tutti i rapporti precedenti sono già incorporati nella CU da lui rilasciata: in quel caso è sufficiente utilizzare quest’ultima.
Tabella: dalla CU 2026 al Quadro C 730/2026
La tabella seguente costituisce l’elemento di riferimento per la compilazione. Per ciascuna voce è indicato il punto della Certificazione Unica, il rigo del modello 730 e le eventuali note operative.
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| Voce | Punto CU 2026 | Rigo 730/2026 | Note operative |
|---|---|---|---|
| Reddito lavoro dipendente (tempo indeterminato) | Punto 1 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 2; col. 2: codice 1 |
| Reddito lavoro dipendente (tempo determinato) | Punto 2 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 2; col. 2: codice 2 |
| Reddito di pensione | Punto 3 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 1 |
| Altri redditi assimilati | Punto 4 | C6-C8, col. 2 | Sezione II — detrazione non rapportata al periodo |
| Assegno periodico ex coniuge | Punto 5 | C6-C8, col. 2 | Barrare casella col. 1 “Assegno del coniuge” |
| Giorni di lavoro dipendente | Punto 6 | C5, col. 1 | Rilevante per il calcolo delle detrazioni |
| Giorni di pensione | Punto 7 | C5, col. 2 | La somma col. 1 + col. 2 non può superare 365 |
| Ritenute IRPEF | Punto 21 | C9, col. 1 | Totale ritenute sezioni I e II |
| Addizionale regionale IRPEF | Punto 22 | C10 | Totale addizionale sezioni I e II |
| Acconto addizionale comunale 2025 | Punto 26 | C11 | — |
| Saldo addizionale comunale 2025 | Punto 27 | C12 | — |
| Acconto addizionale comunale 2026 | Punto 29 | C13 | — |
| Trattamento integrativo (codice) | Punto 390 | C14, col. 1 | Codice 1 = erogato; codice 2 = non erogato |
| Trattamento integrativo (importo erogato) | Punto 391 | C14, col. 2 | Non indicare l’importo del punto 392 (riconosciuto ma non erogato) |
| Reddito lavoro dipendente ai fini bonus | Punto 719 | C14, col. 6 | Solo se punto 718 = codice 1 |
| Somma non concorrente al reddito (codice) | Punto 724 | C14, col. 9 | Codice 1 = erogata; codice 2 = non erogata |
| Somma non concorrente al reddito (importo) | Punto 725 | C14, col. 10 | Non indicare l’importo del punto 726 |
| Detrazione comparto sicurezza (fruita) | Punto 384 | C15, col. 1 | Solo personale Forze armate e Polizia |
| Detrazione comparto sicurezza (non fruita) | Punto 385 | C15, col. 2 | — |
| Reddito settore turistico (mance) | Punto 651 | C16, col. 1 | — |
| Mance soggette a imposta sostitutiva | Punto 652 | C16, col. 3 | Aliquota 5% |
| Ritenute imposta sostitutiva mance | Punto 653 | C16, col. 4 | — |
| Fringe benefit (base) | Punto 474 | C17, col. 1 | Soglia 2025: 1.000 euro |
| Fringe benefit (con figli a carico) | Punto 475 | C17, col. 2 | Soglia 2025: 2.000 euro |
| Welfare neo-assunti (canoni/manutenzione) | Punto 476 | C18 | Esenzione fino a 5.000 euro — solo assunti 2025 |
| Reddito frontalieri (tempo indeterminato) | Punto 455 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 4; col. 2: codice 1 |
| Reddito frontalieri (tempo determinato) | Punto 456 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 4; col. 2: codice 2 |
| Premi di risultato — tipologia limite | Punto 571 | C4, col. 1 | Codice 1=3.000€; 2=4.000€; 3=5.000€ |
| Premi di risultato — somme a tass. ordinaria | Punto 578 | C4, col. 2 | — |
| Premi di risultato — somme a imp. sostitutiva | Punto 572 | C4, col. 3 | Aliquota 5% per il 2025 |
| Ritenute imp. sostitutiva premi risultato | Punto 576 | C4, col. 4 | — |
| Regime impatriati / docenti (quota esente) | Punto 463 | C14, col. 3 o 4 | Col. 3 se codice 462 = 2 o 15; col. 4 se codice 462 = 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17 |
| Reddito lavoro sportivo dilettantistico (TI) | Punto 781 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 8; col. 2: codice 1 |
| Reddito lavoro sportivo dilettantistico (TD) | Punto 784 | C1-C3, col. 3 | Col. 1: codice 8; col. 2: codice 2 |
Cosa fare se mancano alcune informazioni nella CU
Non sempre la CU è compilata in tutti i punti. Questo può accadere per diverse ragioni: il datore di lavoro non ha qualifica di sostituto d’imposta (come nel caso dei collaboratori domestici assunti da privati), oppure il rapporto di lavoro è cessato prima della fine dell’anno senza conguaglio. In questi casi il contribuente deve determinare autonomamente alcuni dati, come il numero dei giorni lavorati, seguendo le indicazioni dell’Appendice alle istruzioni del modello 730/2026.
Una situazione frequente riguarda chi ha avuto più rapporti di lavoro nel corso del 2025 senza che nessun datore abbia effettuato il conguaglio complessivo. In questo caso occorre compilare righi distinti (C1, C2, C3) per ciascuna CU in proprio possesso, prestando attenzione a non sommare i giorni di lavoro relativi a periodi sovrapposti nel rigo C5.
Leggi anche: Lavoro dipendente svolto all’estero.
I redditi di lavoro dipendente e di pensione (righi C1-C3)
La sezione I è il cuore del quadro C. Qui vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e alcuni redditi assimilati per i quali spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della CU 2026, l’importo del reddito di lavoro dipendente è riportato al punto 1 (tempo indeterminato) o al punto 2 (tempo determinato), mentre il reddito di pensione è indicato al punto 3.
I righi C1, C2 e C3 hanno struttura identica e si utilizzano quando il contribuente ha percepito redditi da più rapporti di lavoro o da più soggetti erogatori. Ogni rigo si compone di quattro colonne principali: il tipo di reddito, la natura del contratto, l’importo e gli eventuali altri dati relativi a fonti estere o agevolazioni speciali.
I codici della colonna Tipo (colonna 1)
La colonna 1 dei righi C1-C3 è obbligatoria e identifica la natura del reddito dichiarato. I codici previsti dalle istruzioni al modello 730/2026 sono i seguenti:
| Codice | Tipo di reddito |
|---|---|
| 1 | Redditi di pensione |
| 2 | Redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi da fondi pensione (D.Lgs. 252/2005) |
| 3 | Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato |
| 4 | Redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi |
| 7 | Redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposti agli orfani |
| 8 | Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo |
| 9 | Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico di età inferiore a 23 anni |
Per i codici 8 e 9 occorre prestare attenzione: il reddito va indicato per l’intero ammontare comprensivo della quota esente (franchigia di 15.000 euro), e chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte eccedente tale soglia. Analogamente, per il codice 4 (frontalieri) va indicato l’intero ammontare comprensivo della quota esente, con la franchigia di 10.000 euro applicata in sede di liquidazione.
Come compilare con più rapporti di lavoro o più CU
Una situazione molto comune riguarda chi ha cambiato lavoro nel corso del 2025, o ha avuto più rapporti di lavoro contemporanei. Le regole da seguire sono le seguenti.
Se l’ultimo datore di lavoro ha effettuato il conguaglio complessivo tenendo conto di tutti i redditi precedentemente percepiti, la CU da lui rilasciata incorpora già tutti i dati. In questo caso è sufficiente compilare un solo rigo, riportando i valori indicati in quella CU.
Se invece nessun datore ha effettuato il conguaglio complessivo, il contribuente si trova in possesso di più CU distinte e deve compilare righi separati per ciascuna, utilizzando C1, C2 e C3 in sequenza. In questo caso occorre prestare attenzione a due aspetti critici. Il primo riguarda i giorni di lavoro nel rigo C5: i giorni compresi in periodi contemporanei vanno conteggiati una volta sola, e la somma totale non può superare 365. Il secondo riguarda i premi di risultato nel rigo C4: occorre compilare tanti moduli quante sono le CU in proprio possesso, per consentire a chi presta assistenza fiscale di determinare correttamente il limite agevolabile.
I casi particolari: impatriati, docenti e ricercatori
La casella “Casi particolari” presente nell’intestazione del quadro C deve essere compilata dai contribuenti che fruiscono di regimi agevolativi che riducono la quota di reddito concorrente alla formazione del reddito complessivo. In questi casi il reddito va indicato nei righi C1-C3 già nella misura ridotta, e la casella segnala al sistema di liquidazione quale regime si sta applicando.
La tabella seguente riepiloga i principali codici previsti dalle istruzioni al modello 730/2026:
| Codice | Fattispecie | Misura di detassazione |
|---|---|---|
| 2 | Docenti e ricercatori trasferiti in Italia dal 2020 | 90% del reddito esente |
| 4 | Impatriati trasferiti fino al 29.4.2019 | 50% del reddito esente |
| 6 | Impatriati trasferiti dal 30.4.2019 al 2023 | 70% del reddito esente |
| 8 | Impatriati trasferiti dal 30.4.2019 al 2023 con residenza nel Mezzogiorno | 90% del reddito esente |
| 9 | Sportivi professionisti impatriati (contratti in essere al 20.5.2022) | 50% del reddito esente + contributo 0,5% |
| 13 | Impatriati fino al 29.4.2019 con opzione proroga (detassazione 50%) | 50% del reddito esente |
| 14 | Impatriati fino al 29.4.2019 con opzione proroga (detassazione 90%) | 90% del reddito esente |
| 15 | Docenti e ricercatori trasferiti prima del 2020 con opzione proroga | 90% del reddito esente |
| 16 | Nuovi impatriati dal 2024 (D.Lgs. 209/2023) — detassazione base | 50% del reddito esente, limite 600.000 euro |
| 17 | Nuovi impatriati dal 2024 con figlio minore | 60% del reddito esente, limite 600.000 euro |
È importante ricordare che nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga. La casella “Casi particolari” va compilata in dichiarazione esclusivamente quando il datore di lavoro non ha potuto applicare l’agevolazione e il contribuente intende fruirne direttamente nel modello 730.
Unitamente al codice “Casi particolari”, va compilata anche la casella “Stato estero”, indicando il codice del Paese in cui il contribuente era residente prima del trasferimento in Italia, ricavabile dalla tabella n. 10 in Appendice alle istruzioni.
Il periodo di lavoro: rigo C5
Una volta indicati i redditi nei righi C1-C3, il modello richiede di specificare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro e di pensione. Questa informazione non è richiesta per calcolare direttamente le imposte dovute, ma è indispensabile per determinare l’ammontare delle detrazioni d’imposta spettanti, che vengono rapportate al periodo effettivo di lavoro nell’anno.
Il rigo C5 si compone di due colonne: la colonna 1 per i giorni di lavoro dipendente o assimilato, la colonna 2 per i giorni di pensione. La somma dei valori inseriti nelle due colonne non può in nessun caso superare 365 giorni, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno conteggiati una sola volta.
Come si determina il numero di giorni
Nella situazione più comune — un unico rapporto di lavoro per l’intero anno — il dato si ricava direttamente dalla CU 2026: il numero dei giorni di lavoro dipendente è indicato al punto 6 della sezione “Dati fiscali”, mentre i giorni di pensione sono al punto 7. Non è necessario effettuare alcun calcolo autonomo.
Quando invece il datore di lavoro non ha rilasciato la CU perché non obbligato — come accade per i lavoratori domestici assunti da privati — il contribuente deve determinare il numero di giorni autonomamente. In questo caso vanno sempre inclusi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi compresi nel periodo di riferimento. Vanno invece esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, nemmeno differita, come nel caso di assenza per aspettativa non retribuita.
Per i rapporti di lavoro part-time, i giorni si calcolano considerando l’intero periodo del rapporto, indipendentemente dall’orario ridotto: un lavoratore part-time che ha lavorato per tutto l’anno indica 365 giorni esattamente come un lavoratore a tempo pieno.
Casi particolari nel calcolo dei giorni
Alcune situazioni richiedono attenzione specifica nel determinare il numero di giorni da inserire nel rigo C5.
Più rapporti di lavoro non conguagliati. Quando il contribuente ha percepito redditi da più datori di lavoro e compila righi distinti (C1, C2, C3), nel rigo C5 va indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi. I giorni sovrapposti, riferiti a periodi in cui i rapporti erano contemporaneamente in corso, si contano una volta sola.
Indennità INPS e altri enti previdenziali. Per le somme erogate dall’INPS o da altri enti — come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di malattia o di maternità — le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i redditi. Nel rigo C5, colonna 1, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se riferiti ad anni precedenti, con un massimo di 365 giorni complessivi.
Borse di studio. Per le borse di studio imponibili, il numero di giorni da indicare è quello compreso nel periodo dedicato allo studio o alla frequenza per cui la borsa è stata concessa. Se la borsa è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico in generale, la detrazione spetta per l’intero anno (365 giorni). Se invece è legata alla frequenza di un corso specifico, spetta solo per il periodo di frequenza obbligatoria previsto.
Lavoro sportivo dilettantistico. Se il contribuente ha percepito redditi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo — indicati nei punti 781, 782, 784 e 785 della CU 2026 — per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro nell’anno, i giorni relativi a tali redditi non devono essere inclusi nel conteggio del rigo C5, colonna 1. I giorni rilevanti per questi redditi sono indicati al punto 787 della CU.
Contratti a tempo determinato con prestazioni a giornata. Per i lavoratori edili e i braccianti agricoli con contratti che prevedono prestazioni giornaliere, le festività e i giorni di riposo compresi nel periodo lavorativo devono essere determinati proporzionalmente al rapporto tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali applicabili. Il risultato, se decimale, va arrotondato all’unità superiore.
Compresenza di lavoro dipendente e pensione. Quando nello stesso anno il contribuente ha percepito sia redditi da lavoro dipendente sia redditi di pensione, compila entrambe le colonne del rigo C5. La somma dei giorni indicati nelle due colonne non può superare 365, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei si contano una volta sola.
Leggi anche:
- Credito per imposte assolte all’estero (ex art. 165 del TUIR).
- Retribuzioni convenzionali.
- Lavoratori frontalieri.
- Pensioni estere.
Sezione II: altri redditi assimilati al lavoro dipendente (righi C6-C8)
Una volta compilata la sezione I con il lavoro dipendente e la propria situazione è più articolata del solito, occorre verificare se esistono redditi assimilati che non trovano spazio nei righi C1-C3. La sezione II accoglie una categoria specifica di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: quelli per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro, a differenza di quanto avviene per i redditi della sezione I.
I righi C6, C7 e C8 hanno struttura analoga a quella dei righi precedenti, ma il dato da inserire in colonna 2 (Reddito) si ricava dal punto 4 della CU 2026 (altri redditi assimilati) o dal punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge). Per questi redditi non esiste una colonna dedicata al periodo di lavoro, né si compila il rigo C5.
Quali redditi vanno indicati nella sezione II
I redditi assimilati che trovano spazio in questa sezione, elencati all’art. 50 del TUIR, comprendono le seguenti tipologie principali.
Assegni periodici dall’ex coniuge. Gli assegni corrisposti periodicamente dall’ex coniuge in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio vanno dichiarati in questa sezione, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (il cosiddetto “contributo casa”). Sono invece esclusi gli importi destinati al mantenimento dei figli. Quando il provvedimento giudiziario non distingue la quota per il coniuge da quella per i figli, l’intero assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Per questi redditi occorre barrare la casella “Assegno del coniuge” in colonna 1.
Assegni periodici comunque denominati. Rientrano in questa sezione anche gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come gli assegni testamentari e quelli alimentari, con esclusione delle rendite perpetue.
Compensi per funzioni pubbliche. I compensi e le indennità corrisposti da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni — come i gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni edilizie comunali o commissioni elettorali — sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. f) del TUIR, a condizione che le prestazioni non siano rese nell’esercizio di un’arte o professione e non siano effettuate nell’esercizio di impresa commerciale.
Compensi ai membri di commissioni tributarie e magistrati onorari. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza, nonché quelli percepiti dai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 116/2017, rientrano in questa sezione.
Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000, le rendite costituiscono reddito nella misura del 60% dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente, le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare.
Compensi per l’attività libero professionale intramuraria (intramoenia). I compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale per l’attività svolta in regime intramurario vanno indicati nella sezione II. Ai sensi dell’art. 52 co. 1 lett. a-bis) del TUIR, per l’attività svolta presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale, i compensi costituiscono reddito nella misura del 75% dell’ammontare percepito.
Compensi agli amministratori di società. I compensi percepiti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, salvo che l’incarico rientri nell’oggetto tipico della professione esercitata — come accade per i dottori commercialisti, per i quali l’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 139/2005 include espressamente l’ufficio di amministratore tra le attività tipiche della professione — nel qual caso il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo da indicare nel quadro RE del modello Redditi PF. Per questi redditi vale il principio di cassa: il compenso ha rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui viene percepito, con applicazione del principio di cassa allargato al 12 gennaio dell’anno successivo.
Compensi agli addetti alle corse ippiche. Dal 2025, i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’Agricoltura, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per la parte che eccede complessivamente 15.000 euro nel periodo d’imposta (art. 1 co. 552 della L. 207/2024). Per questi redditi va indicato il codice 3 in colonna 3 (Altri dati) dei righi C6-C8, e l’importo si ricava dal punto 480 della CU 2026.
La colonna 3 (Altri dati) dei righi C6-C8
La colonna 3 dei righi C6-C8 va compilata solo in presenza di situazioni particolari, utilizzando i seguenti codici:
| Codice | Situazione |
|---|---|
| 1 | Compensi per attività intramoenia del personale SSN (se nei punti 751, 753 o 755 della CU è indicato il codice 8) |
| 3 | Compensi agli addetti alle corse ippiche (punto 480 della CU 2026) |
| 5 | Redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia (punti 765 o 766 della CU 2026) |
Il codice 5 non va indicato quando il sostituto d’imposta ha riconosciuto un’agevolazione non spettante. In presenza di redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia e di redditi per cui non è possibile fruire dell’agevolazione, occorre compilare righi distinti seguendo le istruzioni specifiche per ciascuna tipologia.
Sezioni III e IV: ritenute IRPEF e addizionali (righi C9-C13)
Dopo aver indicato i redditi nelle sezioni I e II, i dati sulle ritenute si trovano in punti specifici della CU 2026 e confluiscono nei righi C9-C13 del quadro C. Si tratta di importi già trattenuti dal datore di lavoro nel corso dell’anno: non vanno calcolati dal contribuente, ma semplicemente trascritti dalla certificazione. La loro corretta indicazione è determinante per il calcolo del saldo finale a debito o a credito in sede di liquidazione del modello 730.
Rigo C9 — Ritenute IRPEF
Il rigo C9 si compone di due colonne con finalità distinte.
La colonna 1 accoglie il totale delle ritenute IRPEF relative a tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle sezioni I e II. L’importo si ricava dal punto 21 della sezione “Dati fiscali” della CU 2026. In presenza di più CU non conguagliate, va indicata la somma delle ritenute risultanti dal punto 21 di ciascuna certificazione.
La colonna 2 è riservata esclusivamente alle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), quando il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria di tali somme. L’importo si ricava dalle annotazioni della CU 2026 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella “Casi particolari” del quadro C è indicato il codice 11.
Un aspetto da non trascurare riguarda i lavoratori che hanno fruito della sospensione delle ritenute a seguito di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze). Questi contribuenti devono comunque riportare nel rigo C9 il totale delle ritenute IRPEF comprensivo di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. L’importo sospeso va poi indicato separatamente nel rigo F5 del quadro F.
Rigo C10 — Addizionale regionale all’IRPEF
Nel rigo C10 va indicato il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle sezioni I e II. L’importo si ricava dal punto 22 della CU 2026.
Anche in questo caso, chi ha percepito compensi per lavori socialmente utili deve seguire istruzioni specifiche: le ritenute dell’addizionale regionale relative a quei compensi vanno indicate non nel rigo C10 ma nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F, quando i compensi hanno fruito del regime agevolato.
Righi C11, C12 e C13 — Addizionale comunale all’IRPEF
L’addizionale comunale all’IRPEF si articola in tre componenti distinte, ciascuna con il proprio rigo nel quadro C.
Il rigo C11 accoglie le ritenute di acconto 2025 dell’addizionale comunale, ricavabili dal punto 26 della CU 2026. Si tratta delle somme trattenute nel corso del 2025 a titolo di acconto sull’addizionale dovuta per quell’anno.
Il rigo C12 accoglie le ritenute del saldo 2025 dell’addizionale comunale, ricavabili dal punto 27 della CU 2026. Questo importo rappresenta il saldo definitivo dell’addizionale comunale relativa al 2025, trattenuto dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno.
Il rigo C13 accoglie le ritenute di acconto 2026 dell’addizionale comunale, ricavabili dal punto 29 della CU 2026. Si tratta delle somme già trattenute nel 2025 a titolo di acconto sull’addizionale che sarà dovuta per il 2026.
La distinzione tra acconto e saldo, e tra annualità diverse, è rilevante perché questi importi hanno trattamenti differenti in sede di liquidazione: l’acconto 2026 già trattenuto riduce quanto il contribuente dovrà versare nel corso del 2026.
La tabella seguente riepiloga la corrispondenza tra i punti della CU 2026 e i righi del quadro C per le sezioni III e IV:
| Voce | Punto CU 2026 | Rigo 730/2026 |
|---|---|---|
| Ritenute IRPEF | Punto 21 | C9, colonna 1 |
| Imposta sostitutiva RITA (se codice 11) | Annotazioni codice AX | C9, colonna 2 |
| Addizionale regionale all’IRPEF | Punto 22 | C10 |
| Acconto addizionale comunale 2025 | Punto 26 | C11 |
| Saldo addizionale comunale 2025 | Punto 27 | C12 |
| Acconto addizionale comunale 2026 | Punto 29 | C13 |
Una nota sui compensi per lavori socialmente utili
Per i contribuenti che hanno percepito compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato — codice 3 nella colonna 1 dei righi C1-C3 — le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale non vanno indicate nei righi C9 e C10 del quadro C, bensì rispettivamente nelle colonne 7 e 8 del rigo F2 del quadro F. Questo vale solo quando i compensi hanno effettivamente fruito del regime agevolato risultante dalla CU 2026. Se invece i compensi sono stati assoggettati a regime ordinario, le ritenute vanno normalmente nei righi C9 e C10.
Sezione V: trattamento integrativo e bonus cuneo fiscale (rigo C14)
La sezione più modificata nel 730/2026 riguarda la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il rigo C14 è stato ampliato rispetto all’anno precedente per accogliere le due nuove misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) in sostituzione del bonus Natale da 100 euro, valido per il solo 2024. Dal 2025 convivono nel rigo C14 tre strumenti distinti, ciascuno con la propria platea di beneficiari e le proprie soglie reddituali.
Tutti i lavoratori dipendenti che hanno indicato il codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3 sono tenuti a compilare il rigo C14, anche quando il datore di lavoro ha già riconosciuto e applicato le agevolazioni in busta paga. La compilazione è obbligatoria perché consente a chi presta assistenza fiscale di ricalcolare correttamente gli importi spettanti tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, non solo di quelli certificati dal singolo datore di lavoro.
Il trattamento integrativo: chi spetta e in che misura
Il trattamento integrativo della retribuzione, introdotto dal DL 5.2.2020 n. 3 e confermato a regime dalla L. 30.12.2024 n. 207, è una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.
Per l’anno d’imposta 2025 il trattamento integrativo è pari a 1.200 euro annui e spetta a condizione che ricorrano congiuntamente due presupposti. Il primo è reddituale: il reddito complessivo del contribuente non deve essere superiore a 15.000 euro. Il secondo è di capienza: l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente e assimilati deve essere superiore alla detrazione d’imposta spettante per lavoro dipendente ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non eccede 28.000 euro, è prevista una clausola di salvaguardia. In questo caso il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra la somma di alcune detrazioni normativamente individuate — tra cui le detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, per interessi passivi su mutui contratti fino al 31.12.2021 e per spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute entro la medesima data — e l’imposta lorda, comunque entro il limite massimo di 1.200 euro annui.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per verificare la spettanza del trattamento integrativo, rilevano anche la quota esente dei redditi agevolati percepiti da docenti, ricercatori e lavoratori impatriati, i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca e le mance assoggettate a imposta sostitutiva. Il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non concorre invece a tale verifica.
Il trattamento integrativo è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, ed è erogato direttamente in busta paga a partire dal mese di gennaio. Se il datore non lo ha riconosciuto, in tutto o in parte, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione. Se invece il trattamento è stato erogato in misura superiore a quella spettante, il contribuente è tenuto a restituirlo in sede di dichiarazione: in tal caso non può beneficiare dell’esonero dalla presentazione del modello 730.
Il nuovo bonus per redditi fino a 20.000 euro
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo — comunemente denominata bonus cuneo fiscale — in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione dei percettori di pensioni. Il bonus spetta ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito da lavoro dipendente del contribuente una percentuale variabile in base a tre fasce:
| Fascia di reddito da lavoro dipendente | Percentuale applicabile |
|---|---|
| Fino a 8.500 euro | 7,1% |
| Da 8.501 a 15.000 euro | 5,3% |
| Da 15.001 a 20.000 euro | 4,8% |
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito da lavoro dipendente viene rapportato all’intero anno. Se il lavoratore ha lavorato solo per una parte dell’anno, la percentuale si determina sul reddito teorico annualizzato, ma si applica poi al reddito effettivamente percepito. Per il calcolo della retribuzione teorica annuale rilevano esclusivamente i giorni per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 16.1.2026 n. 7.
La quota esente dei regimi agevolati per impatriati, ricercatori e docenti concorre a determinare l’ammontare del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’individuazione della soglia e della percentuale applicabile, anche se la percentuale va poi applicata alla sola quota imponibile.
L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non eccedente 40.000 euro, la Legge di Bilancio 2025 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, anch’essa operativa dal 2025. L’importo della detrazione varia in base al reddito complessivo secondo il seguente schema:
| Fascia di reddito complessivo | Importo dell’ulteriore detrazione |
|---|---|
| Da 20.001 a 32.000 euro | 1.000 euro fissi |
| Da 32.001 a 40.000 euro | 1.000 euro × [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000] |
L’ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno. In presenza di più redditi da lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei si computano una sola volta. La detrazione spetta solo se il contribuente ha capienza in termini di imposta lorda: in caso di capienza parziale, il beneficio è riconosciuto nei limiti dell’imposta disponibile.
Come si compila il rigo C14
Il rigo C14 è strutturato in dieci colonne. Le colonne da 1 a 4 riguardano il trattamento integrativo; le colonne da 5 a 8 i dati necessari per il calcolo del bonus e dell’ulteriore detrazione; le colonne 9 e 10 la somma non concorrente al reddito.
| Colonna | Contenuto | Punto CU 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Codice trattamento integrativo (1 = erogato; 2 = non erogato) | Punto 390 |
| 2 | Importo trattamento integrativo erogato dal sostituto | Punto 391 |
| 3 | Quota esente reddito docenti/ricercatori (se codice 462 = 2 o 15) | Punto 463 |
| 4 | Quota esente reddito impatriati (se codice 462 = 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17) | Punto 463 |
| 5 | Codice tipologia reddito (1 = presente reddito art. 49 TUIR escluse pensioni) | Punto 718 |
| 6 | Reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR, escluse pensioni) | Punto 719 |
| 7 | Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49 TUIR) | Punto 720 |
| 8 | Giorni di lavoro dipendente con diritto alla detrazione art. 13 co. 1 TUIR | Punto 721 |
| 9 | Codice somma non concorrente al reddito (1 = erogata; 2 = non erogata) | Punto 724 |
| 10 | Importo somma non concorrente al reddito erogata dal sostituto | Punto 725 |
Due avvertenze operative meritano attenzione. La prima: nella colonna 2 non va mai indicato l’importo del punto 392 della CU, che rappresenta il trattamento integrativo riconosciuto ma non ancora erogato dal datore di lavoro. Analogamente, nella colonna 10 non va indicato l’importo del punto 726, che rappresenta la somma riconosciuta ma non erogata. La seconda: se il codice in colonna 5 è 2 — cioè non è presente alcun reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 TUIR diverso dalle pensioni — le colonne 6, 7, 8, 9 e 10 non vanno compilate.
In presenza di più CU non conguagliate, nelle colonne 2, 6, 7 e 10 va riportata la somma degli importi dei punti corrispondenti di ciascuna certificazione. Per la colonna 1, va indicato il codice 1 se in almeno una delle CU risulta il codice 1 al punto 390; va indicato il codice 2 solo se tutte le CU riportano il codice 2 al punto 390.
Sezione VI: detrazione per il comparto sicurezza e difesa (rigo C15)
La sezione VI è riservata a una categoria specifica di lavoratori dipendenti: il personale militare delle Forze armate — compreso il Corpo delle capitanerie di porto — e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2025. Per questi soggetti è prevista una riduzione dell’IRPEF sul trattamento economico accessorio, disciplinata dall’art. 45 co. 2 del D.Lgs. 29.5.2017 n. 95.
Chi non appartiene a queste categorie non deve compilare questa sezione.
I requisiti per accedere all’agevolazione nel 2025
L’agevolazione spetta al personale che soddisfa congiuntamente due condizioni. La prima è essere in costanza di servizio nel 2025 come militare delle Forze armate o come appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare. La seconda è aver percepito nell’anno 2024 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 30.208 euro.
La misura della riduzione e le relative modalità applicative vengono definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per l’anno d’imposta 2025, il DPCM 24 luglio 2025 (pubblicato in G.U. n. 199 del 28 agosto 2025) ha stabilito una riduzione dell’IRPEF lorda pari a un importo massimo di 458,50 euro per ciascun beneficiario, che in sede di liquidazione del modello 730/2026 viene arrotondato per eccesso a 459,00 euro.
Come funziona la riduzione d’imposta
La riduzione si applica all’IRPEF lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nel corso del 2025. Il datore di lavoro la applica direttamente in sede di conguaglio, fino a capienza dell’imposta lorda ordinaria determinata sul trattamento accessorio.
Quando la detrazione non trova capienza nell’IRPEF lorda ordinaria, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR.
La riduzione è cumulabile con il trattamento integrativo della retribuzione di cui al DL 3/2020. Il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario di questa agevolazione è invece escluso dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici introdotta, per il 2026, dall’art. 1 co. 237 della L. 199/2025.
Come si compila il rigo C15
Il rigo C15 si compone di tre colonne, ciascuna destinata a una componente distinta della detrazione:
| Colonna | Contenuto | Punto CU 2026 |
|---|---|---|
| 1 — Fruita tassazione ordinaria | Importo della detrazione già applicata dal datore di lavoro sull’IRPEF ordinaria | Punto 384 |
| 2 — Non fruita tassazione ordinaria | Importo della detrazione che non ha trovato capienza sull’IRPEF ordinaria | Punto 385 |
| 3 — Fruita tassazione separata | Importo della detrazione applicata sull’imposta dovuta a tassazione separata | Punto 516 |
In presenza di più CU, va riportata in ciascuna colonna la somma degli importi indicati nei punti corrispondenti di tutte le certificazioni in proprio possesso.
Il caso in cui il sostituto d’imposta non abbia riconosciuto la detrazione al percipiente merita un’attenzione specifica. In questa ipotesi il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione, ma solo se nelle annotazioni della CU 2026 è presente il codice BO. In assenza di tale codice, la detrazione non può essere recuperata in sede dichiarativa. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della detrazione spettante in sede di liquidazione della dichiarazione.
Sezione VII: tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero (rigo C16)
Per il personale di bar, ristoranti e hotel, una sezione dedicata raccoglie le somme percepite a titolo di liberalità dai clienti — le cosiddette mance — riversate dai datori di lavoro ai dipendenti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici. Dal 2023 queste somme beneficiano di un regime fiscale agevolato, modificato in senso più favorevole a partire dall’anno d’imposta 2025.
Il rigo C16 può essere compilato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.1991 n. 287, operanti nel settore privato, che nel 2025 hanno percepito mance dai clienti. L’indicazione delle mance nel rigo C16 è obbligatoria anche quando il datore di lavoro ha già applicato l’imposta sostitutiva, poiché questa informazione è necessaria per la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.
Il regime agevolato: imposta sostitutiva del 5%
Le mance riversate ai lavoratori costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette, in via ordinaria, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5%, introdotta dall’art. 1 co. 58-62 della L. 29.12.2022 n. 197. Questo regime rappresenta il trattamento fiscale naturale delle mance per i soggetti che ne hanno titolo: salvo rinuncia scritta del lavoratore o valutazione di maggiore convenienza della tassazione ordinaria da parte del sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva si applica in via automatica.
Per accedere al regime agevolato nel 2025 devono ricorrere due condizioni.
La prima è reddituale: il lavoratore deve aver percepito nell’anno d’imposta 2024 redditi da lavoro dipendente complessivamente non superiori a 75.000 euro. Questa soglia è stata innalzata rispetto al precedente limite di 50.000 euro, con effetto per le somme erogate a partire dall’1.1.2025. Ai fini del calcolo, vanno inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero.
La seconda condizione riguarda la franchigia: l’imposta sostitutiva si applica sulle mance entro il limite del 30% della somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance stesse, anche se derivanti da rapporti con datori di lavoro diversi. Anche questa franchigia è stata innalzata rispetto al precedente 25%, con effetto dal 2025. La parte delle mance che eccede il 30% deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Le mance assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS e dei premi INAIL. Rilevano tuttavia ai fini reddituali in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni prevedano soglie reddituali per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici fiscali e non.
Come si compila il rigo C16
Il rigo C16 si articola in sette colonne. Le prime quattro accolgono i dati ricavabili dalla CU 2026, le colonne 5 e 6 esprimono la scelta del contribuente sul regime di tassazione, la colonna 7 segnala l’assenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione.
| Colonna | Contenuto | Punto CU 2026 |
|---|---|---|
| 1 — Reddito settore turistico | Totale reddito da lavoro nel settore (comprensivo delle mance) | Punto 651 |
| 2 — Somme tassazione ordinaria | Mance assoggettate a tassazione ordinaria dal datore di lavoro | Punto 655 |
| 3 — Somme imposta sostitutiva | Mance assoggettate a imposta sostitutiva del 5% | Punto 652 |
| 4 — Ritenute imposta sostitutiva | Ritenute dell’imposta sostitutiva operate dal sostituto | Punto 653 |
| 5 — Tassazione ordinaria | Casella da barrare per confermare o scegliere la tassazione ordinaria | — |
| 6 — Tassazione sostitutiva | Casella da barrare per confermare o scegliere l’imposta sostitutiva | — |
| 7 — Assenza requisiti | Casella da barrare se si modifica la tassazione agevolata per mancanza dei presupposti | — |
La scelta tra tassazione ordinaria e sostitutiva
Le colonne 5 e 6 sono tra loro alternative: non è possibile barrarle entrambe. La compilazione di una delle due è obbligatoria per esprimere la scelta sul trattamento fiscale delle mance, sia che si intenda confermare sia che si intenda modificare quanto operato dal datore di lavoro.
Il contribuente può avere interesse a modificare la tassazione applicata dal sostituto in due direzioni opposte.
Se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punto 652 della CU compilato) ma il contribuente preferisce la tassazione ordinaria — ad esempio perché si trova in una fascia IRPEF bassa che rende più conveniente il regime ordinario — deve barrare la colonna 5. In questo caso chi presta assistenza fiscale farà concorrere le mance alla formazione del reddito complessivo, considerando le imposte sostitutive trattenute come ritenute IRPEF a titolo d’acconto.
Se invece il datore di lavoro ha assoggettato le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU compilato) ma il contribuente intende applicare l’imposta sostitutiva — a condizione di aver percepito nel 2024 redditi da lavoro dipendente non superiori a 75.000 euro — deve barrare la colonna 6. In questo caso chi presta assistenza fiscale escluderà le mance dal reddito complessivo entro il limite della franchigia del 30% e calcolerà l’imposta sostitutiva del 5%.
La colonna 7 va barrata quando il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti — ad esempio perché il lavoratore nel 2024 aveva percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro — e il sostituto non ha potuto effettuare il conguaglio. In questo caso il lavoratore deve far concorrere le mance al reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria nella dichiarazione relativa all’anno in cui le mance sono state percepite.
In presenza di più CU non conguagliate, la scelta sul trattamento fiscale delle mance va effettuata solo sul primo modulo compilato, e occorre compilare tanti moduli quante sono le CU in proprio possesso.
Il trattamento integrativo speciale per il settore turismo
Una misura distinta, ma connessa, riguarda il trattamento integrativo speciale introdotto dall’art. 1 co. 395-398 della L. 30.12.2024 n. 207: una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde per le prestazioni di lavoro notturno e per il lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, riconosciuta ai lavoratori del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo — inclusi gli stabilimenti termali — che nel 2024 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro. L’agevolazione si applica alle prestazioni rese tra l’1.1.2025 e il 30.9.2025 e l’importo non concorre alla formazione del reddito. Il dato è indicato al punto 479 della CU 2026 e non confluisce nel rigo C16, ma costituisce una somma esclusa dal reddito già in fase di certificazione.
Sezione VIII: erogazioni in natura e fringe benefit (righi C17-C18)
I benefit aziendali trovano spazio nell’ultima sezione del quadro C, introdotta nel modello 730 per raccogliere i dati relativi alle erogazioni in natura ricevute dai lavoratori dipendenti nel corso del 2025. La sezione VIII si compone di due righi distinti, ciascuno destinato a una tipologia specifica di agevolazione: il rigo C17 per i fringe benefit generali, il rigo C18 per l’agevolazione sui fabbricati in locazione riservata ai lavoratori neo-assunti nel 2025.
Rigo C17 — Fringe benefit: soglie elevate per il 2025
Il rigo C17 accoglie i dati relativi al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche — servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale — e delle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’art. 1 co. 390-391 della L. 30.12.2024 n. 207 ha confermato soglie di esenzione innalzate rispetto al limite ordinario di 258,23 euro previsto dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
Le soglie operative per il 2025 sono due. La prima è di 1.000 euro, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti indistintamente. La seconda è di 2.000 euro, riservata ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati e i figli conviventi del solo coniuge deceduto. Per accedere alla soglia elevata, il lavoratore deve aver dichiarato al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Un aspetto operativo da tenere presente riguarda la natura della soglia: il superamento del limite — 1.000 o 2.000 euro a seconda della situazione — comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie, e non soltanto della quota eccedente. Non si tratta quindi di una franchigia, ma di una soglia al di sopra della quale il regime agevolato decade integralmente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 16.5.2025 n. 4.
In relazione alle spese rimborsate dal datore di lavoro — canoni di locazione, interessi sul mutuo — il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese in dichiarazione, come la detrazione per interessi passivi sui mutui per la prima casa. Poiché le spese sono state rimborsate, non possono essere considerate rimaste a carico del lavoratore.
Il rigo C17 si compone di due colonne:
| Colonna | Contenuto | Punto CU 2026 |
|---|---|---|
| 1 — Benefit base | Valore dei benefit erogati entro la soglia ordinaria di 1.000 euro | Punto 474 |
| 2 — Con figli fiscalmente a carico | Valore dei benefit erogati entro la soglia elevata di 2.000 euro | Punto 475 |
In presenza di più CU non conguagliate occorre compilare tanti moduli quante sono le certificazioni in proprio possesso, riportando in ciascuna colonna gli importi risultanti dai punti corrispondenti di ogni CU.
Rigo C18 — Agevolazione per i neo-assunti nel 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione specificamente destinato ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 che abbiano trasferito la propria residenza in prossimità della sede di lavoro. Il rigo C18 è stato inserito per la prima volta nel modello 730/2026 proprio per raccogliere questi dati.
L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni dalla data di assunzione e nel limite di 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate direttamente dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai lavoratori interessati (art. 1 co. 386-389 della L. 30.12.2024 n. 207).
Per accedere all’agevolazione devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore deve essere stato assunto a tempo indeterminato nel corso del 2025;
- deve aver percepito nell’anno 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
- deve aver trasferito la propria residenza nel comune della sede di lavoro, a condizione che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza;
- il trasferimento di residenza deve avvenire entro il termine delle operazioni di conguaglio o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese riguardano l’immobile situato nel comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione intestato al lavoratore e regolarmente registrato, per spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione. Il limite di 5.000 euro annui rappresenta una franchigia: se il rimborso operato dal datore di lavoro è superiore, per la parte eccedente il limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tre precisazioni operative meritano attenzione. La prima: le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini contributivi e si computano ai fini ISEE. La seconda: il contribuente che ha beneficiato di questi rimborsi non potrà fruire delle detrazioni previste per le medesime spese in dichiarazione — ad esempio la detrazione per canoni di locazione — in quanto le spese non sono rimaste a suo carico. La terza: l’agevolazione è autonoma e cumulabile con l’incremento della soglia dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro previsto per il 2025, ma il datore di lavoro deve indicare separatamente gli importi delle due agevolazioni nella CU, per consentire la corretta verifica del superamento dei rispettivi limiti.
Il rigo C18 si compone di una sola colonna:
| Colonna | Contenuto | Punto CU 2026 |
|---|---|---|
| Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione | Importo delle somme erogate o rimborsate per canoni e manutenzione | Punto 476 |
In presenza di più CU non conguagliate, va indicata la somma degli importi risultanti dal punto 476 di ciascuna certificazione. In presenza di una CU che conguaglia tutte le precedenti, va riportato esclusivamente il dato indicato nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.
Il rigo C4: premi di risultato e welfare aziendale
Prima di chiudere il quadro C, un rigo trasversale impatta sulla determinazione del trattamento integrativo e richiede attenzione specifica: il rigo C4, dedicato alle somme percepite per premi di risultato e partecipazione agli utili d’impresa. Questo rigo va compilato esclusivamente dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che nel 2025 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili.
La compilazione del rigo C4 è obbligatoria ogni volta che nella CU 2026 risulta compilato il punto 571 e almeno uno dei punti da 572 a 579. Non si tratta di una scelta facoltativa: l’informazione è necessaria per consentire a chi presta assistenza fiscale di determinare correttamente il trattamento integrativo di cui al rigo C14. Se nella CU 2026 risultano compilati anche i punti da 591 a 602, occorre compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.
Il regime agevolato: imposta sostitutiva al 5% per il 2025
Le retribuzioni premiali erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di secondo livello beneficiano di un regime fiscale agevolato che è diventato strutturale dal 2016 per effetto dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208. Per i premi e le somme erogati nel corso del 2025, l’imposta sostitutiva è fissata al 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 10%, per effetto dell’art. 1 co. 385 della L. 207/2024. L’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, e le somme così tassate non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente.
Per accedere al regime agevolato nel 2025, il lavoratore deve aver percepito nell’anno d’imposta 2024 redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Sono ammessi al regime anche i lavoratori che nel 2024 non abbiano percepito alcun reddito da lavoro dipendente o non abbiano conseguito alcun reddito.
I limiti massimi agevolabili nel 2025
L’importo massimo delle somme assoggettabili all’imposta sostitutiva varia in base alle caratteristiche del contratto collettivo che ha previsto il premio:
| Situazione contrattuale | Limite massimo agevolabile |
|---|---|
| Contratti collettivi aziendali o territoriali standard (da dopo il 24.4.2017) | 3.000 euro lordi |
| Contratti con coinvolgimento paritetico dei lavoratori stipulati fino al 24.4.2017 e ancora vigenti | 4.000 euro lordi |
| Distribuzione agli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi (solo 2025, art. 5 L. 76/2025) | 5.000 euro lordi |
Il limite va riferito al periodo d’imposta complessivamente, includendo tutti i premi percepiti dal lavoratore nel 2025 — anche da più datori di lavoro o in base a contratti diversi — comprensivi dei benefit detassati e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. Il superamento del limite non determina la decadenza dal beneficio, ma comporta l’applicazione della tassazione ordinaria sulle somme eccedenti.