La tassazione dei redditi in base al principio dello Stato della fonte prevede la tassazione dei redditi che derivano da fonti ubicate in quella giurisdizione. Questo principio si applica per redditi derivanti da proprietà immobiliari, dividendi, interessi e royalties. Solitamente il principio di tassazione dello Stato della fonte si integra con la tassazione su base mondiale dei redditi generando possibili fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Quando si parla di redditi prodotti all'estero da parte di un soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese, sappiamo che la regola generale di tassazione, stabilita dall'articolo 2 del DPR n. 917/86 (TUIR) è quella di tassazione mondiale del reddito (c.d. "worldwide taxation principle"). Sulla base di questa disposizione devono essere assoggettati ad imposizione in Italia tutti i redditi percepiti, compresi quelli esteri.

Si tratta, essenzialmente, di una delle disposizioni cardine del nostro sistema tributario. Tuttavia, essa in alcuni casi può trovare applicazione accanto al principio di tassazione del reddito nello Stato della fonte. Caso classico è quello che deriva dai redditi da locazione di un immobile detenuto all'estero da parte di un soggetto italiano. In questo caso tali canoni sono soggetti a tassazione all'estero, secondo il principio di tassazione nello Stato della fonte, ma anche in Italia in virtù del principio di tassazione su base mondiale. Quando ci troviamo di fronte a situazioni come questa dobbiamo risolvere la problematica (doppia tassazione giuridica), attraverso dei rimedi che solitamente sono: l'esenzione o il credito per imposte estere.

In questo articolo voglio andare ad analizzare in quali particolari fattispecie trova applicazione la tassazione nello Stato della fonte e come deve questo essere armonizzato con il criterio generale di tassazione mondiale del reddito.

Il principio di tassazione dei redditi nello Stato della fonte

Principio di tassazione nello Stato della f...

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