HomeFisco NazionaleProfessioniQuadro RE: Redditi di lavoro autonomo

Quadro RE: Redditi di lavoro autonomo

Il Quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche accoglie i compensi e le spese derivanti dall’esercizio di arti e professioni. La compilazione del quadro consente la determinazione dei redditi di lavoro autonomo in Contabilità Semplificata.

Il Quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni rientranti nel regime analitico.

Si tratta di un quadro dichiarativo molto importante in quanto permette di determinare il reddito imponibile IRPEF dei professionisti.

Sono tenuti alla compilazione del Quadro RE tutti i professionisti che non adottano regimi agevolati per la determinazione del reddito, come ad esempio, il Regime Forfettario.

Attraverso la compilazione del Quadro RE il professionista arriva alla determinazione del proprio reddito imponibile che concorre alla determinazione dell’imponibile IRPEF.

Per questo motivo può esserti utile conoscere come compilare correttamente questo quadro dichiarativo.

Di seguito la guida completa alla compilazione del quadro.

Cominciamo!


QUADRO RE: SOGGETTI INTERESSATI

Il Quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilato da soggetti dotati di Partita IVA.

In particolare, da soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, e che non applicano regimi agevolati di determinazione del reddito.

Pertanto, nel Quadro RE devono essere dichiarati:

  • I redditi che derivano dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo. Devono essere dichiarati anche i redditi da lavoro autonomo esercitati in forma associata. Vedi l’articolo 53, comma 1, del DPR n 917/86;
  • I proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee (art. 28 Legge n 49/1987). Questo qualora dette prestazioni discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo;
  • Infine, i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti (art. 3 del D.L. n. 269/2003) che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10%. L’incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza.

I soggetti che adottano il Regime Forfettario non devono compilare il presente Quadro, in quanto obbligati alla compilazione dell’apposito Quadro LM.

Si precisa che i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo occasionale, nonché i cd “altri redditi di lavoro autonomo” (articolo 53, comma 2, del TUIR), non devono compilare il presente Quadro. Tali soggetti devono compilare il Quadro RL.


ATTIVITA’ CHE GENERANO REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Le caratteristiche che deve possedere una attività, affinché possa generare reddito di lavoro autonomo, sono le seguenti:

  • Essere professionale. Nel senso che il soggetto deve porre in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità;
  • Essere abituale. Nel senso che deve caratterizzarsi per lo svolgimento di atti in maniera non episodica, né saltuaria o comunque non programmata;
  • Avere per oggetto attività diverse da quelle imprenditoriali.

Ad esempio, generano reddito di lavoro autonomo, le attività svolte da: avvocati, geometri, ingegneri, commercialisti, architetti, agronomi, artigiano muratore, esercente servizi di pulizia o vigilanza, medico radiologo o terapista fisico, pony express, guide turistiche, spedizionieri doganali.

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito imponibile dei soggetti che effettuano attività di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra:

  • L’ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Tali valori devono essere considerati al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • L’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o professione ammesse in deduzione (articolo 54 del DPR n 917/86).

Concorrono a formare il reddito (articolo 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR) le plusvalenze e le minusvalenze dei beni immobili strumentali acquistati dal 2007 al 2009. Nonché dei beni mobili strumentali, ad eccezione degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:

  • Sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • Sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • I beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione (sono fiscalmente rilevanti le plusvalenze, mentre le eventuali minusvalenze sono irrilevanti).

RIGO RE1 CODICE ATTIVITA’ E CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Nella Colonna 1 del Rigo RE1 deve essere indicato il Codice di attività esercitata dal contribuente, in via prevalente, desunto dalla tabella ATECO 2007.

In caso di esercizio di più attività, il codice attività deve essere riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei compensi conseguiti.

Le Colonna 2 deve essere compilata dal soggetto per il quale opera una causa d’esclusione dall’applicazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA).

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

  • Barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione“;
  • Compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.

I contribuenti soggetti agli studi di settore che comunicano fedelmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi (ora modelli ISA) e risultano congrui (anche a seguito di adeguamento) e coerenti, possono godere dei seguenti benefici:

  • Preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n 600/73 e articolo 54, comma 2, del DPR n 633/72;
  • Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Vedi articolo 43, comma 1, del DPR n 600/73 e articolo 57, comma 1, del DPR n 633/72.

RIGO RE2 COMPENSI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE O ARTISTICA

Nella Colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con Organizzazioni non governative (ONG). Vedi articolo 54, comma 8-bis, del TUIR.

Va, invece, indicato in Colonna 2 l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno.

Vanno compresi nel computo anche:

  • Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività svolte all’estero;
  • Compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione. Esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali di categoria di appartenenza o da dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile. I compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • Ammontare della maggiorazione del 4% (per gli iscritti alla gestione separata INPS) addebitata ai committenti;
  • Compensi per rimborsi spese addebitate ai clienti.

Non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i contributi integrativi versati dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per: avvocati e procuratori, ingegneri ed architetti liberi professionisti, geometri, dottori commercialisti, veterinari, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

RIGO RE3: ALTRI PROVENTI LORDI

In questo rigo deve essere indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi da assoggettare a tassazione, ovvero:

  • Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
  • I proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita di tali redditi. Con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte.

Devono essere indicate nel Rigo RE3 le indennità erogate dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Oppure, le indennità di esercizio di pubbliche funzioni e le indennità di maternità, qualora percepite da lavoratori autonomi.

Concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale. Vedi articolo 54, comma 1-quater, TUIR.

RIGO RE4: PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Nel Rigo RE4 vanno indicate, le plusvalenze relative ai beni mobili strumentali che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se:

  • Sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso;
  • Sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • I beni sono destinati al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo o sono destinati a finalità estranee all’esercizio della professione. Non sono considerate tassabili/deducibili le plusvalenze/minusvalenze conseguite relativamente agli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. Le corrispondenti minusvalenze vanno indicate al successivo Rigo RE18.

Per approfondire: “Plusvalenze patrimoniali: disciplina civilistica e fiscale“.

RIGO RE5: COMPENSI NON ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI

Va indicato in Colonna 3, l’ammontare complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili.

L’importo deve essere comprensivo degli importi indicati in Colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai compensi determinati in base ai agli indicatori di affidabilità fiscale (Colonna 1).

RIGO RE6: TOTALE COMPENSI

Deve essere indicata la somma dei compensi e dei proventi indicati nei Righi RE2 Colonna 2, RE3, RE4 e RE5, Colonna 3.

RIGO RE7: QUOTE DI AMMORTAMENTO E ACQUISTO BENI DI VALORE INFERIORE A € 516,46

In questo rigo devono essere riportate:

  • Le quote di ammortamento di competenza relative a:
    • Beni mobili strumentali, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, secondo i coefficienti ministeriali (D.M. 31 dicembre 1988);
    • Beni utilizzati promiscuamente. L’ammortamento si indica per il 50% delle quote;
  • Le somme pagate nell’anno per l’acquisto di beni mobili strumentali di costo unitario inferiore a € 516,46 (articolo 54, comma 3, del TUIR). Ovvero il 50% di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
  • L’80% delle quote di ammortamento relativi agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari;
  • Il 20% delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo. Senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede :
    • € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan;
    • € 4.131,66 per i motocicli;
    • o € 2.065,83 per i ciclomotori;
  • Il 70% delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Tutti i costi afferenti beni mobili strumentali ad uso promiscuo sono ammessi in deduzione nella misura del 50%. Questo in ragione della loro non completa destinazione al perseguimento dell’oggetto dell’attività professionale. Articolo 54, comma 3, TUIR.

RIGO RE8: CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVI A BENI MOBILI

In questo Rigo devono essere indicati:

  • I canoni di locazione finanziaria per i beni mobili strumentali. Ovvero il 50% di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. La deducibilità dei canoni relativi a contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali;
  • Il 20% dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Il tutto limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede:
    • € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;
    • € 4.131,66 per i motocicli;
    • O € 2.065,83 per i ciclomotori. I valori sono ragguagliati ad anno;
  • Il 70% dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • L’80% del canone di locazione finanziaria relativo agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari.

RIGO RE9 CANONI DI LOCAZIONE NON FINANZIARIA E/O NOLEGGIO

Nel Rigo RE9 devono essere indicati:

  • L’80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi agli impianti telefonici e dei telefoni fissi/cellulari;
  • I canoni di locazione e/o di noleggio per mobili strumentali. Ovvero il 50% dei canoni di locazione e/o noleggio maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione;
  • Il 20% dei canoni di locazione e/o noleggio, senza tener conto della parte di canoni che eccede:
    • € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
    • € 774,69 per i motocicli;
    • o €. 413,17 per i ciclomotori. Gli importi sono ragguagliati ad anno e limitatamente ad un solo veicolo;
  • Il 70% dell’ammontare dei canoni di locazione e/o noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

RIGO RE10: SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI

Relativamente ai beni immobili, deve essere indicato:

  • Il 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà, o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività. Questo purché il professionista non possegga nello stesso comune un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone;
  • Il canone di locazione corrisposto nel periodo d’imposta per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;
  • L’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale. Nonché le quote competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
  • Le altre spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell’immobile strumentale, (ad es. spese condominiali e di riscaldamento). La deduzione spetta nella misura del 50% se l’immobile è ad uso promiscuo, pur se utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

RIGO RE11: SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Nel Rigo RE11 devono essere indicati:

  • L’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
  • Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta. Nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  • I premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.

RIGO RE12: COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI PER PRESTAZIONI DIRETTAMENTE AFFERENTI L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Nel Rigo RE12 devono essere indicati i compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all’attività artistica o professionale del contribuente.

Ad esempio, si tratta dei compensi corrisposti a terzi o a colleghi per prestazioni professionali da loro svolte.

RIGO RE13: INTERESSI PASSIVI

Nel Rigo RE13 deve essere indicato l’ammontare degli interessi passivi inerenti l’attività artistica o professionale sostenuti nel periodo d’imposta.

Ad esempio i finanziamenti sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale, ovvero interessi per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione.

Non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA. Articolo 66, comma 11, del DL n 331/93.

RIGO RE14: CONSUMI

Nel rigo RE14 devono essere indicate, tassativamente, le spese per consumi ammesse in deduzione sostenute nel periodo d’imposta.

Sono esempio di spese per consumi:

  • L’80% servizi telefonici compresi quelli accessori sostenuti nel periodo d’imposta. Si comprendono anche i costi dei servizi accessori, come telefax, internet, ecc;
  • Consumi di energia elettrica (50% in caso di uso promiscuo).

RIGO RE15: SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nel Rigo RE15, colonna 1, deve essere indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di spese sostenute direttamente dal professionista, diverse da quelle da indicare nei righi RE16 e RE17.

L’importo deducibile non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). Vedi l’articolo 54, comma 5, del DPR n 917/86.

In colonna 2, devono essere indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Si tratta di spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1.

In colonna 3, deve essere indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.

RIGO RE16: SPESE DI RAPPRESENTANZA

Al Rigo RE16 colonna 1, deve essere indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande che si qualificano come spese di rappresentanza.

In colonna 2, deve essere indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione. Nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

In colonna 3, deve essere indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti.

I compensi sono calcolati come differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4.

RIGO RE17: SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Al rigo RE17 colonna 1, deve essere indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale. Nonché a convegni e a congressi.

In colonna 2, deve essere indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale. Nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e
soggiorno non indicate in colonna 1.

Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di € 10.000.

In colonna 3, deve essere indicato l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità. Si tratta di spese mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di € 5.000. La disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel sesto e nel settimo periodo del comma 5 dell’articolo 54 del TUIR. In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

RIGO RE18: MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Nel Rigo RE18 devono essere indicate, le minusvalenze relative ai beni mobili strumentali che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se:

  • Sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso;
  • Sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Non sono considerate deducibili le minusvalenze conseguite relativamente agli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.

RIGO RE19: ALTRE SPESE DOCUMENTATE

Al rito RE19 devono essere indicate, in Colonna 4, tutte le altre spese documentate, ammesse in deduzione, inerenti all’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Sono escluse di quelle riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

Tra le altre devono essere indicate le seguenti spese:

  • L’80% delle spese di manutenzione relative agli impianti telefonici ed ai telefoni fissi/cellulari;
  • Il 20% delle spese sostenute limitatamente ad un solo veicolo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, limitatamente ad un solo veicolo. Nonché il 70% di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • Il 50% delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria o di noleggio;
  • L’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali. In questa categoria rientrano tra l’altro le spese di cancelleria, le spese postali, le spese per i servizi bancari, e le spese per acquisto di pubblicazioni finalizzate all’aggiornamento professionale, ivi compresi quotidiani e periodici. Le spese afferenti i beni e servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50%;

DEDUCIBILITA’ IRAP

  • L’importo pari al 10% dell’IRAP versata sia a titolo di saldo di periodi precedenti che di acconto. Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero a seguito di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento;
  • L’ammontare dell’IRAP sia a titolo di saldo ( di periodi di imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti (da indicarsi anche in Colonna 2). La somma della deduzione di cui alla Colonna 2 e di quella indicata in Colonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.

20% IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Deve essere indicato il 20% dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali.

Si tratta dell’imposta versata nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione (da indicarsi in Colonna 3).

RIGO RE20: TOTALE DELLE SPESE

Al Rigo RE20 deve essere indicato il totale delle spese.

L’importo è determinato dalla somma degli importi dal Rigo RE7 al Rigo RE19.

RIGO RE21: DIFFERENZA

Nel rigo RE21, colonna 3, deve essere indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.

I ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’articolo 3 del DL n 269/03, dall’articolo 17, comma 1, del DL n 185/08, e dall’articolo 44 del D.L. 78 del 2010, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da
rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3 del medesimo rigo.

I soggetti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n 147/15, espongono nella colonna 2 gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3, per i quali non si applica la tassazione agevolata. Vedi la Circolare n. 17 del 23 maggio 2017.

Nel Modello REDDITI 2019 PF, i lavoratori autonomi che si trasferiscono in Italia e che possiedono i requisiti di cui all’articolo 16 commi 1, lett. a) e c) o i requisiti di cui al comma 2, D.Lgs. n. 147/2015 possono avvalersi del regime di determinazione del reddito barrando la Casella posta a margine del Quadro denominata “Rientro lavoratori-lavoratrici – Impatriati”. In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%

RIGO RE23: REDDITO (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Nel Rigo RE23 deve essere indicata la somma tra:

  • L’importo di Rigo RE21, Colonna 3, al netto di quello eventualmente indicato nella Colonna 1 del medesimo Rigo;
  • Il 10% dell’importo di Rigo RE21, Colonna 1;
  • L’importo di Rigo RE2, Colonna 1.

Qualora invece l’importo del Rigo RE21 Colonna 3 è positivo:

Se la Casella “Rientro Lavoratrici/Lavoratori” è stata barrata, nel calcolo dell’importo da indicare nel Rigo RE23 deve essere considerato l’importo di Rigo RE21 Colonna 2, sommato al 50% della differenza tra l’importo di Rigo RE21 Colonna 3 e l’importo di Rigo RE21, Colonna 2.

In caso di risultato negativo l’importo deve essere proceduto dal segno “-”

RIGO RE24: PERDITE PREGRESSE DI LAVORO AUTONOMO DA PORTARE IN DIMINUZIONE

Nel Rigo RE24, deve riportata l’eventuale eccedenza di perdite derivante dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti.

Perdite formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, oppure maturate nel regime dei minimi e nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno, fino a concorrenza dell’importo indicato al Rigo RE23, se positivo.


QUADRO RE DEL MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE: CONSULENZA

In questo articolo ho cercato di spiegarti come compilare in modo corretto il quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche.

La compilazione del quadro è molto importante in quanto consente la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Se sei un lavoratore autonomo devi prestare attenzione alla deduzione dei costi della tua attività. E’ grazie a questo, infatti, che puoi arrivare a ridurre il carico fiscale.

Il tax planning per i professionisti passa inevitabilmente dalla compilazione di questo quadro reddituale. Soltanto attraverso un’attenta analisi dei costi è possibile arrivare a ridurre il reddito imponibile. Quindi, di conseguenza si riduce anche la tassazione dovuta.

Se sei interessato ad alcuni consigli per ridurre il tuo carico fiscale e previdenziale, puoi consultare questo nostro contributo:

Pagare meno tasse: guida per i professionisti

Se desideri contattarmi in privato per una consulenza segui il link seguente e compila il form di contatto.

Se, invece, desideri un testo di approfondimento ulteriore ti consiglio il seguente.

Valentina Gracci
Valentina Gracci
Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Lascia una Risposta