Il modello 730 congiunto può essere presentato dai coniugi che intendono liquidare l’imposta dovuta tramite il sostituto d’imposta del soggetto dichiarante. Può essere conveniente nel caso in cui solo uno dei coniugi abbia un sostituto d’imposta in grado di erogare o liquidare ritenute o rimborsi. La presentazione della dichiarazione congiunta è possibile soltanto se almeno uno dei due coniugi rispetta i requisiti per poter presentare il modello 730. In questi casi, entrambi i coniugi (o persone unite civilmente) possono presentare insieme il Modello 730. Possono procedere in questo modo i coniugi e le coppie unite civilmente, non lo possono presentare le coppie che convivono che non risultino unite civilmente.
Il Modello congiunto ha il vantaggio di liquidare una sola volta per entrambi i coniugi le imposte dovute. Oppure, al contrario di erogare una sola volta il credito di imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi dei coniugi. In pratica con il 730 congiunto i coniugi liquidano di concerto l’imposta dovuta, presentando di fatto due dichiarazioni separate, ma con unica determinazione dell’imposta.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori. Ed anche nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Esso può essere presentato anche attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
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Cos’è il Modello 730 congiunto?
Il Modello congiunto è un documento che permette a coniugi e coppie di presentare un’unica documentazione che riguarda i propri redditi percepiti, specialmente quelli derivati dal lavoro. Una volta all’anno infatti è obbligatorio per i lavoratori dipendenti presentare una dichiarazione dei redditi riferita all’anno fiscale precedente, tramite Modello 730. In alternativa è possibile usare il Modello Redditi PF.
Quando però, a dover presentare queste dichiarazioni, sono i coniugi, è possibile procedere insieme, ovvero unire la documentazione nel Modello congiunto. Questo documento si può utilizzare solamente quando uno dei due può presentare il Modello 730, e inoltre i soggetti che possono presentare il documento congiunto sono piuttosto circoscritti.
Il Modello 730 congiunto si può presentare se i due soggetti devono dichiarare redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro autonomo senza Partita IVA, redditi derivati da terreni e fabbricati, redditi di capitale o redditi assoggettabili a tassazione separata.
In ogni caso questa procedura semplifica la presentazione della dichiarazione dei redditi, perché i coniugi possono presentare le comunicazioni insieme.
Nel modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate è possibile presentare anche questo documento tramite modalità congiunta: anche se i documenti vengono presentati dal portale ufficiale separatamente, è possibile poi procedere all’invio tramite Modello congiunto. In questo caso non è necessario rivolgersi ad un CAF o ad un intermediario abilitato.
In ogni caso è utile ricordare che la presentazione del documento congiunto non è obbligatoria, ovvero i coniugi possono anche decidere di presentare tutta la documentazione separatamente.
Condizioni
Il vantaggio di questa dichiarazione sta nel fatto che la dichiarazione dei due coniugi può essere eseguita in un’unica dichiarazione (in maniera congiunta). Questo darà così la possibilità a marito e moglie di presentare un unico modello 730. In questo modo, la moglie può dichiarare i propri redditi pur restando a carico del marito, con il vantaggio che gli eventuali rimborsi o le eventuali trattenute saranno trattenute sulla busta paga del marito. Marito che, percependo redditi di lavoro dipendente, ha un proprio sostituto di imposta. Cosa che lo rende idoneo a poter presentare il modello 730.
Vediamo, di seguito le condizioni richieste affinché sia possibile la presentazione del 730 congiunto (anche in forma precompilata).
Questo tipo di dichiarazione, in forma congiunta, può essere presentata soltanto ove i coniugi possiedano esclusivamente le seguenti categorie di reddito:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati;
- Tutti i redditi di capitale;
- Redditi di lavoro autonomo e
- Redditi assoggettabili a tassazione separata.
Quindi, se entrambi i coniugi percepiscono anche una delle seguenti categorie reddituali possono presentare in forma congiunta la dichiarazione dei redditi. Inoltre possono presentarlo, soltanto:
- Coniugi;
- Soggetti uniti civilmente.
Sono invece esclusi dalla presentazione di questo documento i seguenti soggetti:
- Coppie conviventi;
- Persone che presentano il Modello 730 per soggetti minori o incapaci;
- Soggetti che presentano la dichiarazione tramite Modello Redditi PF;
- In caso di decesso del coniuge prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le possibilità quindi di presentare il Modello congiunto sono piuttosto circoscritte, e per presentarlo è indispensabile che almeno uno dei due coniugi proceda con il Modello 730. Va ricordato che possono utilizzare questo modello i seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti o pensionati;
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- Soci di cooperative;
- Sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- Giudici e soggetti titolari di cariche elettive;
- Soggetti che svolgono lavori socialmente utili;
- Lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a un anno;
- Lavoratori della scuola con contratto determinato;
- Produttori agricoli esonerati.
Quali sono i vantaggi della dichiarazione congiunta?
Questa modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi ha alcuni importanti vantaggi, da non sottovalutare nel caso di coniugi. Il primo vantaggio riguarda la semplificazione della presentazione: è possibile procedere insieme e avvalendosi di una unica consulenza di un intermediario per entrambi i soggetti.
In questo caso si va a risparmiare anche economicamente sull’eventuale spesa dell’intermediario abilitato alla presentazione. Il secondo vantaggio riguarda la possibilità per il coniuge che non ha sostituto di imposta di avvalersi di quello dell’altro coniuge. In questo modo è possibile recuperare facilmente i crediti di imposta eventualmente erogabili verso la coppia, attraverso l’unico sostituto di imposta, semplificando ulteriormente le procedure. Nel caso di debito verso il fisco, è possibile provvedere al pagamento direttamente in busta paga rispetto al lavoro di uno dei coniugi.
Questo perché crediti e debiti confluiscono in un’unica somma, per cui avviene un’unica compensazione. Risulta particolarmente vantaggioso procedere in questo modo quando uno dei coniugi è privo di sostituto di imposta, proprio perché è possibile non perdere l’eventuale credito, ma riceverlo in un’unica busta paga. In ogni caso i redditi rimangono tassati separatamente: sono solo i crediti o i debiti a convergere in un unico sostituto di imposta.
L’altro vantaggio è relativo alla compilazione: i due coniugi possono procedere esplicitando chi è il soggetto dichiarante, e chi è il secondo soggetto, unendo insieme tutte le documentazioni relative ai redditi.
Riguarda anche soggetti non sposati?
Come puoi leggere dalle istruzioni per la dichiarazione dei redditi, come stabilito dalla Legge n. 76/16, le parole “coniuge”, “coniugi” o equivalenti si intendono riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Questa disposizione consente l’estensione alle parti dell’unione civile di tutti i diritti sociali, fiscali, patrimoniali previsti per le coppie eterosessuali sposate. Il tutto, compresa la reversibilità della pensione e, ovviamente la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
Il vantaggio principale è la possibilità per il coniuge che non abbia il sostituto di imposta di avvalersi del sostituto di imposta dell’altro coniuge. Ciò consente di recuperare gli eventuali rimborsi di imposte a credito o di pagare le imposte a debito direttamente nella busta paga del proprio coniuge.
È possibile presentarlo in caso di decesso del coniuge?
Non è possibile presentare il modello 730 congiunto nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Non si può utilizzare anche quando la dichiarazione dei redditi si presenta per conto di persone incapaci o minori.
Come compilare il modello dichiarativo
Ma nella pratica, come si può compilare il Modello congiunto? Per procedere, come visto prima, è necessario rispettare i requisiti del documento, e scegliere poi chi è l’effettivo soggetto dichiarante tra i due coniugi. Il Modello 730 permette di segnare “dichiarazione congiunta” già sulla prima pagina, per dichiarare la volontà di presentare insieme la dichiarazione dei redditi.
Risulta opportuno quindi scegliere con attenzione chi è il dichiarante, per poter ottenere i vantaggi visti prima: uno dei due soggetti, quello dichiarante, sarà colui a cui verranno accreditate o addebitate le somme spettanti che riguardano le imposte.
Risulta quindi importante compilare il modulo indicando chi è il dichiarante e chi è il coniuge, anche quando si invia il documento precompilato all’Agenzia delle Entrate. Vanno quindi indicati il sostituto di imposta a cui si fa riferimento e l’intermediario abilitato all’invio del documento.
Cosa succede quando si utilizza il modello precompilato? In questo caso il coniuge (ovvero non il soggetto dichiarante) deve compilare il proprio documento, e poi indicare di voler presentare il documento in modo congiunto, ovvero spuntare la voce “Sì, come coniuge”.
Una volta salvato il documento e arrivati nella sezione di stampa, vanno verificate tutte le informazioni, e si può accedere all’esito del 730, che può essere a credito o a debito, stampare il Pdf, confermare la dichiarazione come coniuge. Quando il dichiarante avrà inserito anche i propri dati, i due documenti verranno accorpati insieme, in un unico modello. Il soggetto dichiarante, nella coppia, è l’unico che può effettivamente procedere all’invio del documento al fisco. Si consiglia di procedere compilando prima il documento del coniuge, e successivamente quello del dichiarante, in modo che quest’ultimo possa verificare tutte le informazioni e procedere a sua volta con la dichiarazione e con l’invio.
Il modello 730 congiunto non comporta il “cumulo” dei redditi dei due coniugi, ma la liquidazione “autonoma“, anche se contestuale, della dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi. Solo gli importi a debito o a credito delle singole imposte, derivanti dalla liquidazione “separata” delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi, vengono sommati algebricamente al fine di determinare un unico risultato contabile (a debito o a credito) che sarà oggetto del conguaglio ad opera del sostituto d’imposta del dichiarante.
Domande frequenti
Il modello 730 congiunto può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (Risoluzione n. 57/E/2014).
Ai sensi dell’art. 17 co. 2 – 5 della Legge n. 114/77, la presentazione della dichiarazione congiunta comporta il sorgere della responsabilità solidale tra i coniugi in relazione alle imposte dovute e relativi accessori. La responsabilità solidale sussiste anche in presenza del regime di separazione dei beni. La scelta di presentare la dichiarazione congiunta comporta la responsabilità solidale altresì in relazione alle sanzioni. La suddetta solidarietà tributaria tra i coniugi permane anche qualora, successivamente alla presentazione della dichiarazione congiunta, i coniugi si siano separati.
Per compilare il Modello 730 congiunto, avrete bisogno delle seguenti informazioni e documenti:
– Codice fiscale e dati anagrafici dei membri della famiglia
– Dati relativi ai redditi di lavoro dipendente o pensione per ogni componente della famiglia
– Documenti relativi alle spese mediche, scolastiche, affitti e altre spese deducibili o detraibili
– Copia dei documenti relativi alla detenzione di immobili o altri beni
Se si commette un errore nella compilazione del Modello 730 congiunto, si può presentare una correzione entro il termine di presentazione della dichiarazione fiscale. In caso di omissioni o errori non sanati, si rischiano sanzioni o multe da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per la presentazione del Modello 730 congiunto è di solito il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, è possibile che ci siano variazioni in base alla data di pubblicazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione. Si consiglia di consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate per verificare le date aggiornate.