Come iscrivere e valutare i derivati (di copertura o speculativi) in bilancio? Scorporare derivati impliciti e valutazione al fair value.
Il Decreto Legislativo n. 139/2015, introducendo una disciplina contabile specifica per gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura, ha modificato il Codice civile. La normativa ripropone quanto già delineato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in merito all’obbligo di rilevare in bilancio i derivati al loro fair value e sulla distinzione, nell’ambito delle operazioni di copertura, tra coperture di elementi presenti in bilancio (coperture di fair value), e coperture di flussi finanziari futuri (coperture di cash flow).
Per una corretta classificazione in bilancio dei contratti derivati è necessario identificare e valutare i seguenti aspetti, che di seguito andremo ad analizzare con maggiore dettaglio. In particolare:
- L’individuazione degli elementi oggetto di copertura;
- La valutazione della copertura
- Lo scorporo dei derivati impliciti.
Gli strumenti finanziari derivati
Uno strumento finanziario è un contratto che da origine ad un’attività finanziaria per una società e una passività finanziaria o strumento di capitale per un’altra società. In linea generale gli strumenti derivati, così come disciplinati dai principi contabili internazionali, sono dei contratti a prestazioni sinallagmatiche future, che hanno come oggetto un elemento sottostante (ad esempio, dei titoli azionari, un tasso di interesse o un tasso di cambio) il cui regolamento è previsto ad una data successiva a quella della negoziazione e in cui, normalmente, all’atto della stipulazione del contratto è previsto un investimento iniziale irrilevante.
Lo IAS 39 (richiamato dall’OIC 32) richiede la manifestazione contemporanea di tre requisiti affinché uno strumento finanziario sia annoverabile nella categoria dei derivati:
- Presenza del sottostante – il suo valore varia al variare dell’elemento sottostante al contratto. Il suo valore si modifica al variare di specifici tassi di interesse, di prezzi di altri strumenti finanziari o di beni, di tassi di cambio, di indici di prezzi o di tassi, rating o indici creditizi;
- Nessun esborso iniziale – richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato,
- Regolamento a termine – lo strumento finanziario è regolato ad una data futura.
Nella pratica, però, le principali fattispecie che si incontrano nelle imprese sono le seguenti:
- Derivati su prestiti – il valore di mercato di un prestito, infatti, dipende dall’evoluzione dei tassi di interesse sul mercato finanziario e dalla sua scadenza. Fissare il tasso cui sarà possibile indebitarsi nel futuro, pertanto, significa indirettamente definire il prezzo del prestito sottostante: da qui, la nozione comune di “derivati su tassi di interesse” (IRS).
- Derivati su valute – in questo caso, l’oggetto è la fissazione del prezzo a cui una certa quantità di valuta potrà essere compravenduta ad una determinata data futura.
- Derivati su beni – in questo caso, l’oggetto è la fissazione del prezzo a cui ad una certa data futura potrà essere compravenduta una determinata “commodity“.
Classificazione civilistica dei derivati finanziari
Sotto il profilo civilistico i contratti derivati si possono suddividere nel modo seguente:
- Contratti a termine (forwards e futures) – le parti si scambiano un determinato bene ad una data futura a ad un prezzo prestabilito all’istante di stipula del contratto. Il bene oggetto di scambio può essere formato da:
- Commodities – materie prime, prodotti agricoli, energetici, metalli e carni;
- Strumenti finanziari;
- Indici di borsa o valuta;
- Opzioni (options) – con l’opzione l’acquirente acquisisce il diritto (non l’obbligo) di acquistare (opzioni di call) azioni o di vendere (opzioni di putt) una determinata attività sottostante di natura finanziaria ad una certa data, o entro tale data. Il diritto è concesso dietro l’esborso di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a cui va incontro chi acquista;
- Swaps – le parti si impegnano a scambiare tra loro, a date predefinite, flussi di cassa secondo un preciso schema.
I derivati di copertura
Per quanto riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati, essa comporta la necessità di fare riferimento ai principi generali dell’ordinamento in materia di bilancio, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dagli organismi della professione e ai Principi contabili internazionali. In questa cornice generale, si colloca per il redattore del bilancio la primaria necessità di poter distinguere fra:
- Derivati di copertura; e
- Derivati speculativi.
Affinché un derivato possa essere designato “di copertura” e come tale essere trattato in bilancio, non è sufficiente la volontà che ha condotto alla sua negoziazione. Bensì è necessario che che sussistano altri specifici requisiti oggettivi. Pertanto, per esclusione, si giunge a qualificare come derivati “speculativi” tutti gli strumenti che non possiedono i requisiti prescritti dalla disciplina tecnica. Questo, anche se le ragioni per cui essi sono stati acquistati sono senza dubbio quelle di coprirsi, in modo però non efficace, da rischi a cui l’impresa è soggetta.
Per quanto riguarda i derivati di copertura, il Codice civile prevede una prima distinzione degli stessi tra tra coperture di elementi presenti in bilancio (coperture di fair value) e coperture di flussi finanziari futuri (coperture di cash flows). Si precisa in primo luogo che l’attivazione delle regole contabili specifiche delle copertura è una facoltà del redattore del bilancio. Del resto, considerate la complessità dei modelli previsti per gestire contabilmente le coperture e, soprattutto, le difficoltà per dimostrare, sotto un profilo prima ancora che contabile gestionale, il loro effettivo grado di efficacia, non poteva essere altrimenti.
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