Il principio contabile OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Come iscrivere e valutare i derivati in bilancio? Quali sono i derivati di copertura? Come scorporare i derivati impliciti? Come valutare al fair value i derivati? Le risposte a queste domande in questo contributo.

Il Decreto Legislativo n. 139/2015, introducendo una disciplina contabile specifica per gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura, ha modificato il Codice civile. La normativa ripropone quanto già delineato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in merito all’obbligo di rilevare in bilancio i derivati al loro fair value e sulla distinzione, nell’ambito delle operazioni di copertura, tra coperture di elementi presenti in bilancio (coperture di fair value), e coperture di flussi finanziari futuri (coperture di cash flow).

Per una corretta classificazione in bilancio dei contratti derivati è necessario identificare e valutare i seguenti aspetti, che di seguito andremo ad analizzare con maggiore dettaglio. In particolare:

  • L’individuazione degli elementi oggetto di copertura;
  • La valutazione della copertura
  • Lo scorporo dei derivati impliciti;

Gli strumenti finanziari derivati

In linea generale gli strumenti derivati, così come disciplinati dai principi contabili internazionali, sono dei contratti a prestazioni sinallagmatiche future, che hanno come oggetto un elemento sottostante (ad esempio, dei titoli azionari, un saggio di interesse o un tasso di cambio) il cui regolamento è previsto ad una data successiva a quella della negoziazione e in cui, normalmente, all’atto della stipulazione del contratto è previsto un investimento iniziale irrilevante.

Lo Ias 39 (richiamato dall’OIC 32) richiede la manifestazione contemporanea di tre requisiti affinché uno strumento finanziario sia annoverabile nella categoria dei derivati:

  • Presenza del sottostante – il suo valore varia al variare dell’elemento sottostante al contratto,
  • Nessun esborso iniziale – richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato,
  • Regolamento a termine – lo strumento finanziario è regolato ad una data futura.

Nella pratica, però, le principali fattispecie che si incontrano nelle imprese sono le seguenti:

  • Derivati su prestiti – il valore di mercato di un prestito, infatti, dipende dall’evoluzione dei tassi di interesse sul mercato finanziario e dalla sua scadenza. Fissare il tasso cui sarà possibile indebitarsi nel futuro, pertanto, significa indirettamente definire il prezzo del prestito sottostante: da qui, la nozione comune di “derivati su tassi di interesse” (IRS).
  • Derivati su valute – in questo caso, l’oggetto è la fissazione del prezzo a cui una certa quantità di valuta potrà essere compravenduta ad una determinata data futura.
  • Derivati su beni – in questo caso, l’oggetto è la fissazione del prezzo a cui ad una certa data futura potrà essere compravenduta una determinata “commodity“.

I derivati di copertura

Per quanto riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati, essa comporta la necessità di fare riferimento ai principi generali dell’ordinamento in materia di bilancio, alle indicazioni contenute nei documenti emanati dagli organismi della professione e ai Principi contabili internazionali. In questa cornice generale, si colloca per il redattore del bilancio la primaria necessità di poter distinguere fra: derivati di copertura; e derivati speculativi.

Affinché un derivato possa essere designato “di copertura” e come tale essere trattato in bilancio, non è sufficiente la volontà che ha condotto alla sua negoziazione, bensì occorre anche che sussistano altri specifici requisiti oggettivi. E’ quindi per esclusione che si giunge a qualificare come derivati “speculativi” tutti gli strumenti che non possiedono i requisiti prescritti dalla disciplina tecnica, e ciò anche se le ragioni per cui essi sono stati acquistati sono senza dubbio quelle di coprirsi, in modo però non efficace, da rischi a cui l’impresa è soggetta.

Per quanto riguarda i derivati di copertura, il Codice civile prevede una prima distinzione degli stessi tra tra coperture di elementi presenti in bilancio (coperture di fair value) e coperture di flussi finanziari futuri (coperture di cash flows). Si precisa in primo luogo che l’attivazione delle regole contabili specifiche delle copertura è una facoltà del redattore del bilancio. Del resto, considerate la complessità dei modelli previsti per gestire contabilmente le coperture e, soprattutto, le difficoltà per dimostrare, sotto un profilo prima ancora che contabile gestionale, il loro effettivo grado di efficacia, non poteva essere altrimenti.

Ciò premesso, con maggiore dettaglio, è necessario chiarire che soltanto i derivati possono essere ammessi come strumenti di copertura. Lo strumento derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è, pertanto, possibile scomporlo in componenti diverse e designarne di copertura soltanto alcune. E’ ammesso, invece, designare come di copertura una porzione del derivato valutato nel suo complesso.

Così come previsto nell’ambito dei principi contabili internazionali, la regola che inibisce la possibilità di scomporre il derivato in componenti di natura diversa ai fini della copertura è derogata per le opzioni e i contratti forward. Nel primo caso, si ammette la possibilità di designare soltanto la componente relativa al valore intrinseco. Nel caso dei forward, si può designare la sola componente riferita all’elemento spot. Sul fronte degli elementi che possono essere designati come oggetto di una relazione di copertura si stabilisce che sono ammessi, sia singolarmente che raggruppati:

  • Attività e passività iscritte in bilancio;
  • Impegni irrevocabili;
  • Operazioni programmate altamente probabili.

Tutti e tre i precedenti elementi possono costituire oggetto di una copertura di cash flow hedge. Soltanto le attività e passività iscritte in bilancio e gli impegni irrevocabili possono essere oggetto di una copertura di fair value. E’ ammessa la possibilità di effettuare designazioni parziali, nel senso di considerare coperta soltanto una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi dell’elemento oggetto della copertura, a condizione che tale parte sia riferibile:

  • Alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di uno specifico rischio o di specifici rischi (sempre che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente);
  • A uno o più flussi individuati su base contrattuale;
  • Ad una porzione percentuale o ad uno strato del valore nominale dell’elemento coperto.

Vi è poi la possibilità di designare come elemento oggetto di una relazione di copertura una posizione netta. Ciò a condizione che, tra l’altro, la copertura della posizione netta sia confermata dalla strategia della società nella gestione del rischio.

Operazioni di copertura di rischi

È ammessa la contabilizzazione di operazioni di copertura solo per i seguenti rischi:

  • a) rischio di tasso d’interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
  • b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
  • c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
  • d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

L’Appendice D all’OIC 32 contiene indicazioni utili su come applicare alcune regole della copertura contabile.

Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti:

  • a) attività e passività iscritte in bilancio;
  • b) impegni irrevocabili;
  • c) operazioni programmate altamente probabili.

Valutazione dell’efficacia della copertura

Una volta individuati gli elementi che possono essere designati come strumento e oggetto di copertura, è necessario verificare i requisiti di efficacia che la relazione di copertura deve soddisfare. In particolare, si richiede l’esistenza di un rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura tale per cui, in relazione al rischio coperto, il valore del primo vari nella direzione opposta al variare del secondo.

Così come consentito dall’IFRS 9 in ambito internazionale, è consentito verificare la sussistenza della relazione economica di copertura sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. La verifica in termini qualitativi è praticabile nei casi in cui vi sia un sostanziale allineamento, tra gli elementi fondamentali dell’elemento coperto con quelli dello strumento di copertura.

Nel caso in cui la verifica dell’efficacia avvenga in termini quantitativi si può ricorrere a varie tecniche, anche di matrice matematico statistica, senza prevedere soglie entro le quali limitare la mancata corrispondenza nelle oscillazioni di valore dell’elemento coperto con quelle dello strumento di copertura.

A tale riguardo, data per scontata la necessità di individuare criteri oggettivi da applicarsi in modo coerente nel tempo, sembra si possa attribuire un ruolo importante anche al principio di rilevanza. Qualora, infatti, l’incapacità dello strumento di copertura di seguire fedelmente l’elemento coperto sia confinata in una fascia di valori comunque trascurabile rispetto all’economia complessiva del bilancio, si potrà ben considerare come di copertura un derivato che, in termini relativi, si muove rispetto all’elemento coperto in maniera non del tutto speculare.

Nel caso di una pluralità di contratti derivati di copertura, l’irrilevanza va valutata, non rispetto al singolo contratto, ma nel complesso. Se, invece, si arriva alla conclusione che la componente di inefficacia del derivato rispetto all’obiettivo della copertura non sia irrilevante, tale componente va rilevata in conto economico. Il problema si pone, con ogni evidenza, soprattutto per le coperture di cash flow hedging.

Se, infatti, nelle coperture di fair value l’oscillazione del derivato è comunque rilevata nel conto economico, indipendentemente dal fatto che trovi o meno una perfetta coincidenza con una variazione di segno opposto dell’elemento coperto, nelle coperture di cash flow è necessario scomporre l’oscillazione complessiva del valore del derivato nella parte che assolve alla sua funzione di copertura, da rilevarsi nell’apposita riserva di patrimonio netto prevista dal Codice civile, e nell’altra parte inefficace, da imputare al conto economico alla stregua di un derivato speculativo.

L’altro requisito fondamentale è che l’effetto del rischio di credito, sia con riguardo allo strumento derivato che all’elemento coperto, non prevalga sulle altre variazioni di valore subite da queste componenti. In altri termini, ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto. Ciò nel presupposto che il rischio di cambio non sia esso stesso oggetto della copertura, in tal caso la condizione di cui sopra deve considerarsi come non posta.

Da ultimo, l’applicazione delle regole contabili delle coperture presuppone l’individuazione di un rapporto di copertura, che relazioni le quantità di strumenti derivati utilizzati con quelle degli elementi coperti. Di regola questo rapporto è fissato all’inizio e si mantiene per tutta la durata della copertura. Ci possono essere casi, tuttavia, in cui si rende necessario rivedere periodicamente tale rapporto.

Questo si verifica, ad esempio, quando si utilizza come strumento di copertura un derivato le cui oscillazioni di valore non replicano esattamente quelle relative al rischio coperto, ma sono comunque altamente correlate. In tali circostanze, ad ogni chiusura di bilancio occorre provvedere a rideterminare le quantità designate ai fini della copertura dell’elemento coperto e dello strumento di copertura.

Qualora vi sia piena identità tra le caratteristiche dell’elemento coperto e dello strumento di copertura e il contratto derivato è stato stipulato a condizioni di mercato, il principio apre alla possibilità di seguire un approccio semplificato alla contabilizzazione delle coperture sulla base del quale:

  • Per le coperture di fair value, non si deve procedere alla valutazione su base autonoma dell’oscillazione di valore dell’elemento coperto;
  • Per le coperture di cash flow, non si deve procedere al calcolo della eventuale componente di inefficacia lungo l’intera durata della copertura.

Lo scorporo dei derivati speculativi

L’articolo 2426, comma 1, n. 11-bis del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 139/15, impone alle imprese di rilevare nel conto economico le variazioni di fair value degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati, a meno che si tratti di operazioni di copertura. Quindi, lo stesso codice civile, impone la valutazione dei contratti derivati “anche se incorporati in altri strumenti finanziari“.

Siamo di fronte a derivati incorporati in altri strumenti finanziari quando le caratteristiche economiche (compresi i relativi rischi) del derivato incorporato non sono strettamente correlate a quelle della componente primaria. In pratica, occorre che la presenza della componente derivata comporti una significativa variazione dei flussi finanziari prodotti dallo strumento finanziario che la contiene rispetto ai flussi che sarebbero stati prodotti qualora la componente derivata non fossa stata presente.

Il principio ha esteso l’obbligo di separazione del derivato anche nei casi in cui il contratto ospitante non abbia natura finanziaria (si fa, al riguardo, l’esempio di un contratto di acquisto di merci). Va considerato, tuttavia, che non ricadono nell’obbligo di separazione le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing in virtù di una esplicita esclusione dall’ambito di applicazione del nuovo principio contabile.

E’ inutile sottolineare come, affinché l’obbligo di separazione ricorra, la componente da separare debba soddisfare la definizione di derivato.  La separazione del derivato viene effettuata in sede di rilevazione iniziale dello strumento finanziario oppure al momento in cui se ne modificano le clausole contrattuali. Una volta scorporato, il derivato è valutato secondo le regole generali previste per questi contratti. Allo stesso modo, il principio chiarisce che il contratto primario è anch’esso valutato secondo le regole previste dal principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.

Regole di classificazione in bilancio

Per quanto riguarda le regole di classificazione nel conto economico delle componenti che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati, è necessario evidenziare che, se per i derivati speculativi è pacifica l’imputazione delle variazioni di fair value alle voci D18d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati e D19d) svalutazione di strumenti finanziari derivati,  si segnale che, nelle stesse voci devono essere rilevati rispettivamente anche:

  • Gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value;
  • Gli utili e le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura di cash flow.

Per quanto riguarda gli effetti economici della valutazione di derivati designati come di copertura nell’ambito di coperture di cash flow, devono essere imputati alla voce di conto economico impattata dai flussi finanziari attesi quando questi provochino effetti sul risultato dell’esercizio. Di conseguenza, gli effetti che derivano dalla valutazione al fair value di derivati di copertura di futuri acquisti o vendite di prodotti sono rilevati nella sezione operativa del conto economico e non in quella finanziaria.

Le indicazioni in nota integrativa

L’articolo 2427, comma 1, numero 1, del codice civile richiede l’indicazione dei “criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore”. L’articolo 2427, comma 1, numero 2, del codice civile richiede l’indicazione dei “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”.

La società fornisce le informazioni, richieste dall’articolo 2427-bis, comma 1, del codice civile per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato. La società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati. Per esempio la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto (paragrafo 53) per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l’oggetto della copertura sia il fair value o i flussi finanziari.

Le informazioni richieste dall’articolo 2427 bis, comma 1, del codice civile sono le seguenti:

  • a) il loro fair value;
  • b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  • c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
  • d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  • e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

La società dà inoltre in nota integrativa le seguenti informazioni:

  • a) la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value;
  • b) le informazioni richieste dal paragrafo B.13 dell’Appendice B in merito all’indeterminabilità del fair value;
  • c) la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
  • d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
  • e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile e pertanto applicano il presente principio. Ai sensi dell’articolo 2435-bis, del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-bis, comma 1, n. 1 del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 119 al 128 del presente principio.

Micro imprese

L’articolo 2435-ter, comma 2, del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero11-bis, del codice civile.

Nel caso di strumenti finanziari derivati, ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione ai sensi dell’OIC 31, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nel presente principio.

Ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis del codice civile.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2435–ter, comma 2, del codice civile “(…) Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione (…) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16)”

Aspetti fiscali dei derivati

Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dall’articolo 112 del TUIR. Secondo questa disposizione normativa i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell’esercizio concorrono alla determinazione del reddito d’impresa (comma 2 dell’articolo 112 del TUIR).

Questa disposizione prevede un criterio di generale rilevanza reddituale delle componenti valutative relative alle operazioni in questione. Inoltre, per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS e per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi di reddito derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati, imputati a Conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili, assumono rilievo anche ai fini fiscali ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 112 del TUIR.

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