La tassazione in Italia degli investimenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In questo testo troviamo le modalità di tassazione sia per le persone fisiche che per gli enti societari.
Le persone fisiche sono soggette a tassazione IRPEF, imposta progressiva per scaglioni di reddito. Tuttavia, gli investimenti finanziari (redditi di natura finanziaria) sono caratterizzati da un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF. Questa tassazione viene applicata direttamente dal soggetto erogante il reddito (intermediario finanziario) mediante tassazione alla fonte. Questo tipo di tassazione ha il vantaggio di evitare al contribuente tutti gli obblighi dichiarativi.
Per le società gli investimenti finanziari sono comunque soggetti a tassazione IRES all’interno del reddito di impresa.
Indice degli Argomenti
- Distinzione tra soggetti residenti e non residenti
- Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria
- I diversi regimi di tassazione degli investimenti finanziari
- I regimi di tassazione
- Confronti tra i diversi regimi di tassazione degli investimenti finanziari
- La tassazione delle attività finanziarie per le società
- Tassazione delle attività finanziarie estere
- Il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere – D.L. n 167 del 28.06.90
- Le imposte dirette sulle attività finanziarie in possesso dei residenti
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Distinzione tra soggetti residenti e non residenti
Detto questo, occorre effettuare una preliminare distinzione tra soggetti residenti e non residenti. Sono residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni), hanno nel territorio dello Stato il domicilio (insieme dei legami personali e affettivi) o la residenza (presenza abituale). A prevedere questo è l’art. 2, co. 2 del TUIR.
Per le società sono considerate residenti quello che detengono nel periodo di imposta la sede legale, l’amministrazione o l’esercizio dell’attività quotidiana, nel territorio dello Stato (ex art. 73, co. 3 del TUIR). Quindi:
- Ai residenti la tassazione si applica su tutti i redditi, ovunque prodotti, e sono soggetti ad una distinzione a seconda che si tratti di persone fisiche o società;
- Ai non residenti solo sui redditi prodotti in Italia.
Un soggetto per non essere considerato residente fiscalmente in Italia deve trasferirsi fiscalmente all’estero ed esercitarvi un’attività lavorativa.
Si considerano, inoltre, residenti ai fini fiscali, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato (es. gli Emirati Arabi), con onere di dimostrare l’effettiva residenza all’estero in carico al contribuente. Si considerano inoltre residenti in Italia quelle società che detengono partecipazioni di controllo o direttamente o indirettamente (tramite holding) in società italiane. Disciplina della presunzione legale relativa di residenza di cui all’art. 73, comma 5-bis del TUIR.
Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria
Quando si parla di investimenti finanziari occorre distinguere tra i redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria ed i redditi di impresa.
I redditi di capitale
I redditi di capitale sono quei redditi derivanti da attività finanziarie (interessi, cedole, dividendi) che spettano al proprietario del titolo, la cui tassazione cambia a seconda che si tratti di:
- Persone fisiche, effettuata mediante la ritenuta d’imposta o l’imposta sostitutiva con cui il contribuente assolve tutti i propri obblighi fiscali;
- Società, effettuata mediante la ritenuta a titolo di acconto che deve essere riportata poi in dichiarazione dei redditi, senza l’applicazione di imposta sostitutiva. Per questi redditi si applica il principio dell’attrazione al reddito di impresa (sia che siano di capitale o diversi), e saranno dunque parte dell’imposta a carattere proporzionale detta IRES.
Tali redditi sono tassati al realizzo e con il cambio del giorno se denominati in valuta estera, con eventuali oneri che non hanno alcuna rilevanza.
I redditi diversi di natura finanziaria
I redditi diversi di natura finanziaria sono, invece, plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla negoziazione/cessione o rimborso degli investimenti finanziari. Si tratta di importi casuali ed incerti, e a differenza dei redditi di capitale possono essere anche di importo inferiore a zero.
I redditi diversi di natura finanziaria possono essere, eventualmente, compensabili con i redditi diversi conseguiti nello stesso periodo d’imposta o successivi, ma non oltre il quarto. Se negativi non sono compensabili con i redditi di capitale. I redditi diversi di natura finanziaria non sono compensabili con redditi di capitale. Sono determinati come differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore di acquisto originario, con esclusione degli interessi passivi.
La modalità di tassazione è oggetto di opzione da parte del contribuente, in base ai diversi regimi presenti. Dall’IRPEF o dall’IRES verranno poi scomputate le ritenute di acconto subite, riscosse dai soggetti che operano come sostituti di imposta. Sono esclusi dall’ammontare imponibile i redditi soggetti a tassazione separata esenti.
Intestazione fiduciaria
Con riguardo all’intestazione fiduciaria non si modifica il soggetto di imposta passivo, che è identificabile sempre nel fiduciante con la fiduciaria che dispone dell’intestazione dei beni, pur rimanendo fiscalmente trasparente.
Il ruolo del sostituto d’imposta
Per i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria il ruolo del sostituto d’imposta con l’obbligo di applicare il prelievo alla fonte è affidato di norma agli intermediari finanziari. Se in una operazione intervengono più intermediari, l’applicazione delle ritenuta spetta all’intermediario che intrattiene il rapporto diretto con il cliente.
Quanto all’imposta sostitutiva questa si applica ai titoli obbligazionari (solo se quotati) emessi da grandi emittenti (Banche quotate e non, Spa quotate), titoli pubblici e titoli cartolarizzati. L’imposta si applica alle persone fisiche, società semplici, snc irregolari, mentre non si applica alle snc regolari, Spa, Srl, OICR e fondi pensione.
Gli intermediari autorizzati costituiscono un “conto unico” con cui si contabilizzano gli accrediti (riconosciuti al venditore del corrispettivi e commisurata ai proventi percepiti) e gli addebiti (riconosciuti all’acquirente del corrispettivo e commisurata ai proventi percepiti).
Il meccanismo del conto unico permette di applicare ai dividendi le medesime disposizioni. Dal 1° gennaio 2019 si applica la ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 26% sia alle partecipazioni qualificate che non qualificate, con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere da quella data.
Sono titoli similari alle azioni quelli la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società (utili). Sugli utili derivanti dalle azioni (quotate e non) e dagli strumenti assimilabili immessi nel sistema di deposito accentrato da Monte Titoli Spa, i soggetti aderenti vedono applicare le stesse aliquote a titolo di imposta sostitutiva.
Soggetti non residenti percettori di investimenti finanziari
Per quanto riguarda i soggetti non residenti, questi non sono soggetti ad imposizione sostitutiva per gli interessi e proventi simili percepiti dalle obbligazioni se sono residenti in uno Stato inserito nella white list e se sono Banche centrali o investitori istituzionali inseriti in suddetta lista. Ai fini dell’esenzione (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza fiscale), tali soggetti devono depositare i titoli presso un intermediario residente o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente.
Plusvalenze esenti da tassazione per i soggetti IRES
Per i soggetti IRES vi sono però alcuni tipi di plusvalenze esenti da tassazione. Si fa riferimento al cd regime della partecipation exemption (PEX), secondo il quale tali plusvalenze, realizzate mediante cessione di azioni o quote sono esenti da tassazione per il 95% del loro ammontare al verificarsi di determinate condizioni. Vige simmetricamente un regime di integrale indeducibilità per le eventuali minusvalenze. Affinché si possa beneficiare del regime PEX è necessario che:
- Le partecipazioni cedute siano state possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione e che siano iscritte nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- La residenza fiscale della partecipata non deve essere in uno Stato a fiscalità privilegiata;
- Le partecipazioni devono riguardare società che svolgono un’effettiva attività commerciale.
Le plusvalenze realizzate diverse da quelle per cui si applica la PEX concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo in cui sono state detenute. Per la cessione delle partecipazioni si applica il principio del LIFO (last in frist out), con cui si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente.
I diversi regimi di tassazione degli investimenti finanziari
Le attività finanziarie sono le diverse forme di impiego del capitale, come ad esempio azioni o quote di capitale di società, obbligazioni, titoli di Stato, depositi e conti correnti, ecc.
Dal possesso di attività finanziarie, da parte di persone fisiche non imprenditori, società semplici ed equiparatati si generano normalmente:
- Redditi di capitale, come ad esempio interessi e dividendi;
- Redditi diversi, come ad esempio plusvalenze o minusvalenze;
- Proventi da contratti derivati, ossia contratti il cui valore economico deriva da quello di altre attività finanziarie.
I redditi di natura finanziaria sono costituiti di solito, dalla differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.
I regimi di tassazione
Con il D.Lgs n. 461/97 è stata effettuata una complessiva riorganizzazione della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria anche per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali, con l’individuazione di tra distinti regimi di tassazione:
- Il regime della dichiarazione;
- Il regime del risparmio amministrato;
- Infine, il regime del risparmio gestito.
Il regime della dichiarazione
Si tratta del regime ordinario, che non necessita di un intermediario che operi come sostituto d’imposta. Tale regime si caratterizza per avere la tassazione al realizzo dei redditi di capitale, con l’assoggettamento alla ritenuta alla fonte da parte dell’intermediario, oppure in dichiarazione dei redditi. In questa dichiarazione vengono, in ogni caso, tassati anche i redditi diversi di natura finanziaria. Possono applicare il regime dichiarativo, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali, società ed enti non residenti.
Si caratterizza per la tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi, dei redditi diversi di natura finanziaria con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% (dal 1° luglio 2014). La tassazione avviene nell’anno di realizzo del provento.
I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR n. 600/73 sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato. Questo al fine di garantire una tassazione al 12,5% in virtù dell’aliquota del 26% da applicare ad essi.
Criterio per identificare la base imponibile
Nel regime della dichiarazione si considerano ceduti prima gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente, nella sostanza si applica il metodo del LIFO continuo. Per la determinazione delle plus/minus si deve considerare quella realizzata (principio di cassa), come avviene anche nel regime del risparmio amministrato, e non la plus/minus maturata, come nel caso del risparmio gestito.
La minusvalenza si intende realizzata dal momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso dell’investimento finanziario, senza alcuna rilevanza del momento in cui viene liquidato il corrispettivo. L’eventuale eccedenza delle minusvalenze e delle perdite può essere portata in deduzione dell’imposta dovuta nei successivi periodi, ma non oltre il quarto. Questo purché sia indicata in dichiarazione dei redditi.
Possibilità di compensazioni
In questo regime le plus e le minus non possono essere compensati con i redditi di capitale, ma queste possono essere compensate nei rapporti intrattenuti con diversi intermediari. E’ possibile, inoltre, dedurre le plus e le minus realizzate successivamente, ma solo nello stesso periodo di imposta. In pratica con questo regime la tassazione non è anonima, vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, e la tassazione avviene per cassa alla realizzazione del provento.
Il regime del risparmio amministrato
L’opzione per il regime del risparmio amministrato presuppone un rapporto stabile con gli intermediari abilitati. Pertanto, i titoli, le quote o i certificati devono essere in custodia, amministrazione o deposito presso banche o altri soggetto autorizzati. Questo regime può riguardare anche le cessione a termine di valute, nonché le operazioni su contratti derivati, alla condizione che in tali rapporti intervengano come intermediari professionali, o come controparti, le banche, le sim o gli altri soggetti autorizzati con cui sono intrattenuti i rapporti di deposito, custodia o amministrazione.
Il vantaggio di questo tipo di regime sta nel fatto che i proventi vengono tassati in totale anonimato direttamente dall’intermediario e quindi, non è necessario inserire tali proventi in dichiarazione dei redditi.
Il regime in questione si caratterizza per la tassazione secondo il principio di cassa, dei redditi diversi realizzati sulle singole operazioni con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26% a cura degli intermediari presso i quali i titoli sono in deposito, e con la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze conseguite sia nel periodo d’imposta che nei successivi ma non oltre il quarto, nell’ambito del complessivo rapporto intrattenuto con l’intermediario stesso.
Tassazione per singola operazione
In pratica anche in questo caso la tassazione avviene per cassa, non al momento dell’effettiva percezione del provento, ma in corso d’anno a conclusione di ogni singola operazione (e non al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi). Il regime non si applica per i redditi di capitale per i quali è possibile optare per il solo regime del risparmio gestito o per il regime della dichiarazione.
I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR n. 600/73 sono computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato. Nell’ipotesi in cui l’investitore possieda una pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee si assume come costo o valore di acquisto il costo o il valore medio ponderato di ciascuna categoria. In pratica si sommano i costi dei vari acquisti del titoli dividendoli per il numero dei titoli acquistati, in modo tale che l’intermediario abbia un unico valore di costo da prendere a riferimento per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta.
Possibilità di compensazione
E’ consentita la compensazione tra plus e minus di operazioni effettuate nella medesima giornata. Non è possibile compensare plus e minus emergenti da rapporti di tale regime intrattenuti con intermediari diversi. L’intermediario è comunque tenuto a rilasciare apposita documentazione al detentore degli investimenti finanziari.
Il regime del risparmio gestito
E’ un regime con il quale il contribuente affida la gestione del proprio patrimonio ad un intermediario che funge da sostituto d’imposta, tassando anno per anno gli eventuali redditi di capitale e diversi maturati. Si applica su opzione sulle gestioni individuali di portafoglio di committenti che non esercitano attività d’impresa effettuate dai soggetti abilitati, e in via ordinaria, ai fondi pensione. L’applicazione dell’imposta sostitutiva nel risparmio gestito riguarda i principali redditi di capitale e il complesso dei redditi diversi maturati che concorrono, su base annua, alla determinazione del risultato di gestione.
L’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato deve avvenire attraverso una comunicazione scritta rilasciata all’atto della stipula del contratto e, con riguardo ai rapporti in essere, prima dell’inizio del periodo d’imposta.
Calcolo della base imponibile
Questo regime applica l’imposizione sia sui redditi di capitale che sui redditi diversi relativi agli strumenti finanziari inseriti nella gestione di portafogli, che di regola non subiscono alcuna ritenuta o imposta sostitutiva.
Il risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 26%. La base imponibile è la differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno solare. Tuttavia, rispetto agli altri regimi visti in questo caso la tassazione avviene al momento della maturazione del provento, e non al momento della sua effettiva percezione.
Le possibilità di compensazione
Un eventuale risultato di gestione negativo viene portato in diminuzione di quello positivo dei periodo di imposta successivi ma non superiori a 4 anni. La compensabilità rimane anche in caso di revoca o conclusione del contratto, con il gestore che deve rilasciare (in caso di risultato negativo) apposita documentazione per consentire al mandante la deducibilità delle eventuali future plusvalenze realizzate con un altro gestore (switch) nei periodi successivi ma non oltre il quarto.
Con questo regime è inoltre possibile compensare i redditi da capitale con le eventuali plus/minus realizzate, per poter ridurre la probabilità di detenere posizioni multiple creditorie o debitorie verso il Fisco. La compensazione è attivabile solo a livello di singolo rapporto con un intermediario.
Svantaggi di questo regime
Eventuali svantaggi di questo regime possono derivare dal fatto che la tassazione in base alla maturazione delle plusvalenze senza l’effettivo realizzo può comportare i rischi di dover anticipare al fisco un importo non dovuto nei casi in cui la plusvalenza si riveli inesistente, oppure quello di perdere una eventuale posizione creditoria verso l’erario quando questa si prolunga nel tempo, pregiudicandone l’eventuale deducibilità.
Confronti tra i diversi regimi di tassazione degli investimenti finanziari
Osservando i tre regimi di tassazione possibili notiamo subito come nel regime della dichiarazione e in quello del risparmio amministrato rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. Mentre, nel regime del risparmio gestito, in caso di opzione, si conteggiano tutti i redditi finanziari maturati al termine del periodo d’imposta e, quindi, sia i redditi di capitale sia i redditi diversi di natura finanziaria. È bene precisare, onde evitare possibili equivoci che, la minusvalenza si intende realizzata solo nel momento in cui la cessione si considera perfezionata, non avendo rilevanza alcuna il momento in cui viene liquidato e percepito il corrispettivo.
Per quanto riguarda il regime della dichiarazione possiamo rilevare che i redditi diversi di natura finanziaria non possono essere compensati con quelli di capitale. E’ possibile invece compensare plusvalenze e minusvalenze relative a rapporti con diversi intermediari.
Il regime del risparmio amministrato si caratterizza per l’assoggettamento a tassazione dei redditi diversi al momento del realizzo, a cura dell’intermediario autorizzato. Mentre, il risparmio gestito si caratterizza per il metodo di calcolo del risultato netto annuale della gestione finanziaria, da assoggettare poi ad imposta sostitutiva, che è dato dalla somma algebrica effettuata dall’intermediario tra i componenti positivi, redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi, e negativi, minusvalenze, perdite, differenziali negative e spese.
Sostanzialmente, lo scopo principale dei regimi di risparmio amministrato e gestito è quello di traslare sull’intermediario gli obblighi di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché l’applicazione ed il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente. In tutti e tre i casi non è necessaria una conferma annuale dei regimi scelti.
Per approfondire: “Come scegliere tra regime amministrato e dichiarativo?“.
La tassazione delle attività finanziarie per le società
Per le società commerciali non esiste alcuna possibilità di scelta, in quanto per questi soggetti la tassazione avviene secondo le regole proprie del reddito di impresa. Quanto ai redditi finanziari (di capitale e diversi) percepiti dai fondi pensione aperti o chiusi questi vengono tassati attraverso un’imposta sostitutiva nella misura del 20%, applicata sul risultato netto della gestione maturato.
Il risultato netto è pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle uscite per il pagamento dei riscatti e diminuito dei contributi versati. I fondi pensione però non sono più come in passato considerati nettisti e, pertanto, non si più soggetti alla relativa imposta sostitutiva.
A questi non si applica più nemmeno il prelievo alla finte (ritenuta di imposta o imposta sostitutiva) sui dividendi percepiti. Un’imposta sostitutiva del 20% si applica anche sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta dalle compagnie di assicurazione che stipulano Piani Pensionistici Individuali (PIP), ovvero forme pensionistiche individuali stipulati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Tassazione delle attività finanziarie estere
Si tratta, anche in questo caso, di redditi di capitale e di redditi diversi di fonte estera. Tra gli interessi e proventi vari (redditi di capitale), si considerano redditi diversi di fonte estera le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Mentre, per le società ed enti commerciali costituiscono sempre redditi di impresa. La tassazione di tali proventi è il risultato del regime fiscale previsto dal Paese erogante, dalla tassazione italiana, di normative comunitarie e di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dai vari Paesi. Vi è, inoltre, la possibilità di usufruire del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.
Per le persone fisiche occorre tener conto se i redditi vengono percepiti direttamente all’estero oppure attraverso intermediari abilitati che operano come sostituti d’imposta, i quali intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicando ritenute alla fonte. Ciò avviene mediante uno specifico incarico da parte del contribuente, salvo che non siano le norme stesse a stabilire chi sia il soggetto tenuto ad operarle.
Nel caso in cui l’imposizione effettuata dall’intermediario sia a titolo definitivo, i redditi non devono essere indicati in dichiarazione, mentre se l’imposizione è effettuata a titolo di acconto, questi devono essere indicati al lordo delle imposte, con le ritenute di acconto che vengono poi scomputate dall’IRPEF/IRES dovuta.
La dichiarazione dei redditi
Qualora l’intermediario non applichi il prelievo alla fonte, è a cura del contribuente riportarli nella dichiarazione dei redditi, per la parte incassata e maturata nel periodo di possesso nel periodo di imposta. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria con il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.
Non è in ogni caso consentito optare per la tassazione ordinaria sugli interessi premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva. Il controvalore dei redditi di capitale e diversi espressi in valuta diversa si calcola applicando il cambio del giorno in cui si sono realizzate le operazioni, con tali redditi che se non dichiarati si considerato fruttiferi in misura pari al tasso di riferimento vigente in Italia, salvo prova contraria fornita dal contribuente.
Le convenzioni internazionali
Al fine di evitare situazioni di doppia imposizione economica (assoggettamento di diversi contribuenti ad imposte similari in due o più stati in virtù di una medesima manifestazione di ricchezza, come utili o dividendi), occorre fare riferimento alle Convenzioni internazionali.
Si tratta di accordi internazionali che individuano quale degli stati stipulanti ha la potestà impositiva nei confronti di un soggetto che è residente in Un Paese (Paese di residenza) ma percepisce redditi la cui fonte è un altro (Stato della fonte). Le convenzioni stipulate dall’Italia sono definite secondo un modello standard predisposto dall’OCSE. Le convenzioni operano generalmente una riduzione e non un’esclusione totale del potere di un Paese di tassare un certo reddito, ripartendo la potestà tributaria.
Criterio di collegamento per la tassazione delle attività finanziarie
Per quanto riguarda i redditi di capitale, le convenzioni stabiliscono che dividendi ed interessi siano tassati sia nel Paese della fonte sia in quello del beneficiario, con il primo che ha un limite nell’aliquota applicabile (fissata dalla convenzione) e con il secondo che garantisce l’eliminazione della doppia imposizione con i metodi dell’esenzione o del credito di imposta.
Per quanto riguarda i redditi diversi il modello OCSE prevede l’eventuale tassazione solo nel Paese di residenza del cedente. In ogni caso, si applicano le norme interne del TUIR in deroga agli accordi internazionali se queste sono più favorevoli per il contribuente.
Metodi per l’eliminazione della doppia imposizione
Contro l’eliminazione della doppia imposizione il modello OCSE fornisce due alternative:
- Metodo dell’esenzione. Lo Stato di residenza si astiene da tassare i redditi prodotti all’estero;
- Metodo del credito di imposta. Lo Stato di residenza assoggetta tassazione i redditi prodotti all’estero, concedendo però un credito al contribuente.
Quest’ultimo metodo (foreign tax credit) concede una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES pari alle imposte pagate all’estero in via definitiva.
La detrazione spetterà in ogni caso nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui appartiene il reddito estero, a condizione che il pagamento dell’imposta avvenga in via definitiva. Se il pagamento avviene in seguito, si procede a nuova liquidazione e la detrazione opererà dall’imposta dovuta nell’anno della successiva dichiarazione.
La detrazione non spetta in caso di omessa dichiarazione o omessa indicazione di redditi esteri, e se il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo anche la detrazione è ridotta in misura corrispondente.
Lo scambio di informazioni tra i vari Paesi
Gli Stati, inoltre, possono provvedere ad uno scambio di informazioni su attività finanziarie estere che può essere:
- Su richiesta. L’amministrazione di uno Stato presenta a quella dell’alto Stato una specifica richiesta di informazioni circa un caso concreto;
- Automatico. Gli Stati trasmettono regolarmente e senza richiesta informazioni circa alcune categorie di reddito, previo accordo tra gli Stati;
- Spontaneo. Uno Stato ottiene informazioni che ritiene utili per l’altro Stato trasmettendole su richiesta.
Le convenzioni stipulate sul modello OCSE consentono lo scambio di informazioni su richiesta tra i singolo Stati sottoscrittori, con le competenti autorità nazionali (es. Banca d’Italia) che non possono rifiutare di fornire alle omologhe autorità estere adducendo il fatto che queste siano coperte da segreto bancario.
A tale scopo sono utilizzabili anche altre normative che concernono la cooperazione amministrativa in ambito fiscale in maniera sistematica, entrate in vigore mediante direttive UE che favoriscono l’armonizzazione tra gli Stati. A tal fine la Direttiva 2014/107/UE (cd DAC2), viene richiesto agli Stati membri di adottare misure che impongano agli intermediari finanziari di adempiere agli obblighi di due diligence e di reporting, scambiando con le relative autorità fiscali le informazioni in via automatica.
L’accordo FATCA
In Italia la Legge di ratifica del FATCA (Legge n 95/2015) stabilisce gli adempimenti che gli intermediari devono eseguire per la realizzazione di sistemi di scambio automatico di informazioni derivanti da accordi con altri Paesi.
Nel dettaglio, il FATCA è l’accordo stipulato tra Italia e USA per lo scambio automatico di informazioni finanziarie, che individua gli intermediari soggetti agli obblighi di comunicazione e le informazioni che questi devono comunicare all’AdE, affinché questa le comunichi all’autorità competente (IRS) degli USA. Queste informazioni comprendono i conti finanziari ed i loro effettivi titolari.
L’accordo CRS dell’OCSE per le attività finanziarie estere
L’OCSE ha inoltre creato un modello per lo scambio automatico di informazioni tra Paesi, il Common Reporting Standard (CRS). Tale modello si basa su un meccanismo di adesioni multilaterali da parte dei diversi Stati che ne prendono parte, con i dati scambiati che prevedono:
- I saldi dei conti;
- Gli interessi;
- I dividendi ed i ricavi dalla vendita di asset da parte di persone fisiche e giuridiche.
In Italia il MEF ha emanato un apposito decreto in attuazione della Legge FATCA e DAC2, disciplinando le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all’AdE delle informazioni relative ai conti finanziari.
Il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere – D.L. n 167 del 28.06.90
Vediamo, di seguito, le principali indicazioni che riguardano la disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere.
Art. 1 D.L. n 167 del 28.06.90
Gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da/verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle transazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche ed enti non commerciali.
Tali dati riferibili ai trasferimenti ed alle movimentazioni vengono messi a disposizione della GdF con procedure informatiche.
Art. 2 D.L. n 167 del 28.06.90
I reparti speciali della GdF possono richiedere agli intermediari bancari e finanziari di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuente e con riguardo ad un determinato arco temporale, oltre a poter richiedere a tutti i soggetti alla legge sull’antiriciclaggio, l’identità dei titolari effettivi. Con provvedimento congiunto di AdE e GdF sono stabilite modalità e termini relativi alle richieste, al fine di assicurare il corretto coordinamento ed evitare duplicazioni.
Art. 3 D.L. n 167 del 28.06.90
Chiunque entra nel territorio nazionale o esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiararlo all’Agenzia delle dogane in misura esatta e completa. Tale dichiarazione può essere alternativamente trasmessa telematicamente prima dell’attraversamento della frontiera compilando un modello dell’Agenzia o consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.
Art. 4 D.L. n 167 del 28.06.90
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva degli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono inoltre per i depositi e conti correnti all’estero il cui valore massimo raggiunto nel periodo di imposta non superi i 15.000 euro.
Art. 6 D.L. n 167 del 28.06.90
Per i contribuenti soggetti al monitoraggio, gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere, se non risultano dichiarati i redditi effettivi si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misure analoghe delle attività finanziarie italiane la cui percezione di redditi avverrà in un periodo di imposta successivo o che determinate attività non possono essere produttive di redditi. Tale prova deve essere fornita nei 60 giorni.
Le imposte dirette sulle attività finanziarie in possesso dei residenti
Vediamo di seguito le modalità di tassazione di alcune delle principali attività finanziarie.
Conti correnti
Si considerano percepiti anche gli interessi, con la banca che applica la ritenuta del 26%.
Depositi postali
Poste Italiane applica la ritenuta del 26% su conti correnti e libretti di risparmio e del 12,5% sui buoni fruttiferi postali.
Titoli di Stato ed equiparati
Si applica per queste attività finanziarie l’aliquota del 12,5% o del 26% sul 48,08% dei proventi di Titoli di Stato, Titoli di comuni, province, regioni e Titoli emessi da Stati o enti inclusi nella white list. Per i proventi si intendono le cedole, lo scarto di emissione ed i premi.
Obbligazioni
Gli eventuali proventi (cedole, scarti di emissione) di queste attività finanziarie vengono tassati al 26% al momento della cessione o alla scadenza del titolo. In caso di acquisto o vendita del titolo sul mercato secondario si realizza uno scarto di negoziazione che genera redditi diversi di natura finanziaria.
Esempio: Un titolo viene emesso a 100 (valore di rimborso a scadenza) ma viene acquistato sul mercato a 98. 2 è lo scarto di negoziazione, ovvero la plusvalenza che l’investitore realizzerà se deterrà il titolo fino alla scadenza. Nel caso di acquisto a 103 e rimborso a 100 si realizzerà una minusvalenza di 3 se l’investitore deterrà il titolo sino a scadenza.
Gestioni individuali di patrimoni
Viene tassato il risultato maturato sulla gestione, con la base imponibile che è pari alla differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare al lordo dell’imposta sostitutiva ed il valore del patrimonio stesso all’inizio del periodo.
Tale importo deve essere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati durante l’anno. Nel computo del risultato di gestione i proventi e le perdite derivanti dalle obbligazioni e altri titoli emessi dagli Stati inclusi nella white list sono computati nella misura del 48,08% del relativo ammontare, sia nel caso di investimento diretto per il tramite di OICR.
Azioni o titoli similari in Italia
Per i dividendi da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società percepiti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa si applica un’aliquota del 26% tassata alla fonte che concorre alla formazione del reddito imponibile del contribuente.
Per i soggetti IRES è escluso dal concorso alla formazione del reddito imponibile il 95% dei dividendi percepiti da società ed enti commerciali e non commerciali residenti, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non. I dividendi sono dunque tassati in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 5%. In Italia è presente la Tobin Tax, imposta sugli scambi azionari o derivati sulle azioni di società italiane.
OICR
Trattasi dell’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori ed in autonomia dei medesimi che viene investito in partecipazioni e beni mobili e immobili. Ai fini fiscali occorre dividere tra OICR immobiliari e non immobiliari.
OICR non immobiliari
Gli OICR non immobiliari sono esenti dalle imposte sui redditi purché il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziali. La base imponibile per i redditi da capitale è determinata per i partecipanti sulla base della differenza (positiva) tra il valore effettivo di riscatto o liquidazione o cessione delle quote o delle azioni ed il costo medio ponderato di queste ultime.
OICR non quotati. Il valore di riscatto e il costo medio ponderato coincidono con quelli risultanti dal NAV (Net Asset Value).
OICR quotati (ETF). Rilevano il valore di rimborso, liquidazione ed il costo medio ponderato determinati dal mercato.
Per i redditi diversi (derivanti dalla negoziazione o rimborso di quote o azioni dell’OICR) sono determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione o cessione ed il costo o valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, al netto di eventuali redditi di capitale al tempo maturati ma non ancora riscossi. Qualora emerga una differenza positiva questa costituirà sempre reddito di capitale, mentre qualora emerga una differenza negativa, questa costituirà una minusvalenza.
OICR immobiliari
Un fondo si definisce tale quando le attività immobiliari (beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari) costituiscono non meno di 2/3 del valore complessivo del fondo. Questa percentuale è ridotta quando il patrimonio del fondo è investito in strumenti cartolarizzati aventi ad oggetto beni immobiliari, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.
Questi OICR non sono tenuti al pagamento delle imposte sui redditi.
La base imponibile fa riferimento alla differenza positiva tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. La tassazione dell’investitore si basa sui proventi derivanti dalla partecipazione con un aliquota del 26%.
Per gli OICR immobiliari, i proventi derivanti dalla cessione delle quote o azioni costituiranno redditi diversi (plusvalenze/minusvalenze), senza scorporare i redditi di capitale al tempo maturati. Per tali OICR costituiscono redditi diversi anche i risultati negativi realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle quote.
OICR esteri collocati in Italia
Quanto agli OICR esteri collocati in Italia possono assumere forma contrattuale (fondo comune di investimento) o statutaria (sul modello delle SICAV o SICAF), ed analogamente a quelli italiani possono essere aperti o chiusi. Nel Paese estero di residenza, gli OICR possono scontrare imposte patrimoniali o sui risultati economici maturati.
Si distingue tra i Lussemburghesi storici ed i conformi ed equiparati, dove i primi sono quegli OICR istituiti in Lussemburgo autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, per i cui proventi si applica lo stesso regime previsto per gli OICR istituti in Italia diversi dagli immobiliari limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, mentre i secondi sono quegli OICVM conformi alle direttive comunitarie istituiti in Stati UE, oppure conformi alle direttiva ma il cui gestore è assoggettato a forme di vigilanza prudenziali.
ETF
Trattasi di OICR aperti di tipo indicizzato o a gestione passiva quotati sul mercato regolamentato che investono in un paniere di titoli quotati in modo da replicare quanto più possibile la composizione di un determinato indice di borsa.
Gli investitori hanno così la possibilità di investire in tale indice conoscendone anche le attività ed il NAV. L’operatività di tali fondi si realizza prevalentemente sul mercato secondario. Come per gli OICR occorre distinguere i proventi di tali fondi (redditi di capitale) dalle minusvalenze (redditi diversi), che vanno calcolate come differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dell’ETF, senza considerare il NAV. Qualora attraverso la partecipazione ad un ETF dovesse emergere una differenza negativa, tale differenza nella sua interezza costituirebbe una minusvalenza deducibile secondo le regole generali. Analogamente agli OICR, la base imponibile va calcolata al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli equiparati emessi dagli Stati inclusi nella white list.
Per approfondire: “Come avviene la tassazione degli ETF in Italia?“.
Polizze vita con finalità finanziarie
In tali prodotti finanziari non è prevista alcuna tassazione dei rendimenti maturati durante la fase di accumulo, ma solo al momento dell’erogazione della prestazione assicurativa. Le compagnie di assicurazione sono tenute al versamento di un imposta dello 0,45% sullo stock di riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine, e costituisce credito di imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute previste in caso di riscatto totale o parziale. Nel caso di elargizione di un capitale, l’impresa di assicurazione applica sulla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi versati, un imposta sostitutiva nella misura del 26%.
I proventi (pari alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi versati) conseguiti dai soggetti persone giuridiche sono corrisposti dalle compagnie al lordo degli oneri fiscali e tassati a bilancio. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita, che sarà dunque esente da ulteriori prelievi fiscali. Inoltre, i redditi da assoggettare a ritenuta sono assunti al netto del 51,92% dei proventi riferibili ad obbligazioni ed altri titoli equiparati emessi dagli Stati inclusi nella white list. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media annuale dell’attivo investito in suddetti titoli direttamente o indirettamente per il tramite di altri OICR. Questo criterio postula, in sostanza, la stessa redditività per tutti gli asset.
Operazioni pronti contro termine
Un soggetto cede a pronti una determinate quantità di titoli o valute e contemporaneamente si impegna a riacquistare a termine della medesima controparte un pari quantitativo di titoli della stessa specie ad un prezzo prestabilito.
L’operazione è in tal modo perfezionata attraverso la stipula contemporanea di due contratti di compravendita, ed assume la forma di investimento a rendimento definito per il soggetto che acquista a pronti e di finanziamento per il soggetto che rimborsa a termine. L’operazione a pronti viene effettuata valutando i titoli sottostanti ad un prezzo in linea con quello di mercato comprensivo del rateo di interessi maturato, mentre il prezzo a termine è di norma superiore di quello a pronti in quanto comprende la remunerazione riconosciuta all’acquirente a pronti in base al tasso di interesse prestabilito.
Gli interessi concorrono a formare il reddito del concessionario così come lo scarto che rappresenta la differenza positiva o negativa tra il prezzo a pronti e prezzo a termine al netto degli interessi maturati sui titoli oggetto dell’operazione. Tale scarto costituisce un provento finanziario per la parte che lo riceve ad un onere per chi lo paga.
L’aliquota applicata è del 26%, ovvero quella prevista per le obbligazioni ed altri titoli equiparati emessi dagli Stati inclusi nella white list.
Strumenti derivati
I derivati sono contratti che si originano da rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere, acquistare a termine, ricevere o effettuare pagamenti collegati a strumenti finanziari, valute, tassi di interesse ed ogni altro parametro di natura finanziaria.
Secondo il TUIR rappresentano redditi diversi di natura finanziaria, che sono posti in essere con finalità di copertura che finalità di tipo speculativo.
La determinazione dei proventi e delle perdite per tali tipi di strumenti consiste nella somma dei differenziali positivi e negativi e di altri proventi ed oneri percepiti o sostenuti, come nel caso dei premi pagati o riscossi derivanti da cessione delle attività finanziarie sottostanti che concorrono alla formazione delle plusvalenze o minusvalenze.
L’intermediario che interviene nella riscossione di questa attività finanziaria può operare:
- Regime della dichiarazione in cui l’intermediario interviene non ha un ruolo attivo nell’applicazione dell’imposta, ma si limita ad effettuare la comunicazione nel modello 770;
- Regime del risparmio amministrato in cui l’intermediario applica l’imposta sostitutiva del 26% su ciascun differenziale positivo percepito dal contribuente;
- Il Regime del risparmio gestito, in cui i proventi entrano a comporre il risultato di gestione individuale delle attività finanziarie soggette a imposta sostitutiva del 26%.
Fondi pensione e PIP
Per queste attività finanziarie occorre distinguere tra:
- La fase di contribuzione in cui vengono versati i contributi che, se si tratta di lavoratori dipendenti corrispondono a quelli del lavoratore stesso, del datore di lavoro e del TFR. Mentre, se parliamo di lavoratori autonomi, questi corrispondono soltanto quelli versati dal lavoratore;
- La fase di gestione che comprende:
- Le anticipazioni corrispondenti al: max 75% del montante maturato in qualsiasi momento per spese sanitarie per sé, coniugi e figli; max 75% del montante maturato dopo 8 anni di iscrizione per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o figli.
- Le cessazioni o riscatti corrispondenti al: max 50% del montante maturato per cessata attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi o ricorso del datore di lavoro a cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; 100% del montante maturato per invalidità permanente dell’attività lavorativa ed inoccupazione superiore a 48 mesi o morte dell’aderente;
- Trasferimento, ovvero il passaggio gratuito ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda per nuova attività o scelta volontaria, passati almeno due anni di iscrizione.
- Erogazione della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
- Le prestazioni a scadenza, che corrispondono ad:
- Una rendita annua vitalizia immediata;
- Una prestazione in forma di capitale corrispondente ad un max 50% per chi ha aderito dopo il 28.04.93 mentre può essere anche il 100% se il 70% del montante finale risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Quanto agli aspetti fiscali si può dire che il legislatore intende favorire l’adesione per tempo favorendo un sistema di fiscalità agevolata. I rendimenti della gestione vengono tassati con aliquota del 20% e le prestazioni in capitale o rendita vengono tassati a titolo di ritenuta a titolo di imposta con aliquota compresa tra il 15% ed il 9% che si riduce di 0,3% a partire dal 15esimo anno e fino ad arrivare ad un massimo 6%.
Conclusioni e consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di riassumere i principali criteri legati alla tassazione in Italia delle attività finanziarie (italiane ed estere). Naturalmente si tratta di particolari modalità di tassazione che dipendono da diverse variabili (natura dell’attività finanziaria, presenza di intermediario, attività finanziarie estere, presenza di convenzioni, etc).
Per questo motivo il consiglio che posso darti è quello di avvalerti sempre di un professionista esperto in grado di indirizzarti nel modo giusto nella tassazione che ti aspetta. Questo in particolare modo per i soggetti che devono adempiere ai propri obblighi fiscali attraverso il regime della dichiarazione.
Per questo motivo se vuoi puoi contattarmi direttamente per analizzare insieme, in consulenza, la tua situazione personale e risolvere tutti i tuoi dubbi.