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Rientro dei cervelli 2025: come funziona

Il rientro dei cervelli (art. 44 del D.L. n. 78/10) prevede, in presenza di determinate condizioni, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia per un periodo (di base) di sei anni.

AgevolazioneEsenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Il reddito di fonte estera non è oggetto di agevolazione.
Durata dell’agevolazioneLa durata ordinaria è di 6 anni dall’acquisto della residenza fiscale italiana. In caso di acquisto di un immobile o di figlio a carico si estende fino all’ottavo anno. Con due figli a carico all’undicesimo anno, mentre con tre figli a carico si arriva a tredici anni.
Requisiti dell’agevolazione– Essere stato residente all’estero;
– Essere in possesso di un titolo di studio universitario;
– Attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni;
– Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR;
– Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia.
Reddito agevolatoSolo il reddito da lavoro dipendente o assimilato o il reddito da lavoro autonomo.

Cos’è l’agevolazione per il rientro dei cervelli

Il “rientro dei cervelli” è un’agevolazione fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal D.L. n. 34/19) tesa ad incentivare il rientro in Italia di ricercatori e/o docenti universitari che hanno trasferito la residenza all’estero. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

Questa agevolazione prevede una detassazione del 90% del reddito imponibile derivante da attività di ricerca o docenza da svolgere in Italia, per un periodo (di base) di sei anni. L’agevolazione richiede il rispetto di specifici requisiti che andremo ad analizzare di seguito (Circolare, n. 14/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).

Differenza con il regime dei lavoratori impatriati

L’agevolazione legata al rientro di ricercatori e docenti è un’agevolazione che riguarda il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che, al verificarsi di determinati requisiti previsti dalla norma, possono godere di una detassazione parziale dal reddito derivante dall’attività di ricerca o docenza che verranno a svolgere in Italia.

Questa agevolazione viene spesso confusa un un’altra agevolazione (parallela), ovvero quella dedicata ai lavoratori impatriati (prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23). Questa normativa, di carattere più generale agevola tutte le categorie di contribuenti che impatriano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, oppure attività di lavoro autonomo in forma individuale professionale. Le due agevolazioni anche se simili per molti punti di vista, non devono essere confuse in quanto i requisiti richiesti da verificare, i benefici e la durata sono diversi.

I due regimi agevolati non sono cumulabili tra loro nello stesso anno (come anche per il regime dei neo residenti, ex art. 24-bis del TUIR). I soggetti in possesso dei requisiti per godere di più di una delle agevolazioni previste possono scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta, non ostando, tuttavia, l’applicazione di regimi differenti, al sussistere dei requisiti, in periodi di imposta diversi.

Soggetti interessati

L’agevolazione fiscale per ricercatori e docenti universitari di rientro in Italia si applica alle seguenti categorie di soggetti:

  • Cittadini Italiani;
  • Cittadini dell’Unione Europea.

assunti o che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione o con aziende di diritto italiano, che svolgono all’estero la propria attività lavorativa di ricerca o docenza per conto di questi contratti. In sostanza, l’attività di ricerca o docenza del lavoratore deve essere necessariamente svolta in Italia.

I requisiti richiesti

Possono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate al rientro in Italia di docenti e ricercatori i soggetti che verificano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • Essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • Avere svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi;
  • Svolgere attività di docenza o ricerca in Italia;
  • Acquisire la residenza fiscale nel territorio italiano.

Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente in capo ai soggetti che intendono usufruire dei benefici concessi dall’agevolazione.

Possesso di un titolo di studio universitario o equiparato

Rientrano nella definizione tutti i titoli accademici, universitari o ad essi equiparati. I titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare. In particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore del titolo di studio di livello universitario nel Paese in cui è stato conseguito. Dichiarazione che, nel caso in esame, deve essere redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. Questa documentazione deve essere conservata a cura del richiedente l’agevolazione.

I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, quindi non hanno alcun valore legale. Pertanto, la “Dichiarazione di Valore” ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane.

Soggetto non occasionalmente residente all’estero

In relazione al periodo di permanenza all’estero, non viene specificata la durata di tale permanenza. Tuttavia, nella Circolare n. 17/E/2017, l’Agenzia delle Entrate si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. La stabilità di residenza, considerata anche come requisito per l’iscrizione AIRE si ha quando il soggetto rimane all’estero per periodi superiori ad un anno. Sul punto, tuttavia, la norma pone rilevanza sulla durata dell’attività di ricerca o docenza all’estero. Tale attività deve essersi protratta per due anni consecutivi. Questo periodo richiesto, infatti, è quello considerato minimo e necessario ad integrare il presupposto della non occasionale residenza all’estero. Il periodo di due anni, in considerazione della genericità della norma, deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

Documentata attività di ricerca o docenza all’estero

Possono richiedere l’agevolazione sul rientro dei cervelli i soggetti che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi. I docenti e ricercatori che intendono usufruire dell’agevolazione devono necessariamente comprovare l’attività svolta all’estero attraverso la richiesta di idonea attestazione, rilasciata dalle Università o dai centro di ricerca presso cui l’attività è stata svolta. L’attività di ricerca può essere individuata nell’attività destinata alla:

  • Ricerca di base;
  • Ricerca industriale,
  • La ricerca di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità,

deve trattarsi di ricerca svolta presso un organismo di ricerca. Si considerano “organismi di ricerca” i seguenti enti:

  • Le università;
  • Gli istituti di ricerca;
  • Le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia;
  • Gli intermediari dell’innovazione;
  • Le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca,

Questo, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere considerati centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche. Purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.

L’attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza all’estero deve risultare da idonea documentazione. L’attestazione deve essere rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è stata svolta. Nel documento deve essere presente sia la natura dell’ente sia l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata.

Traduzione della documentazione in lingua

La documentazione rilasciata al ricercatore, se prodotta in lingua straniera, deve essere tradotta in italiano. Questo è quanto prevede la Circolare n 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può occuparsi direttamente della traduzione dei documenti sopracitati. Questo è possibile se tale documentazione è stata redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola. Al contrario, se i documenti sono redatti in altre lingue, è necessaria la traduzione giurata ovvero la vidimazione da parte dell’autorità consolare. L’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro. Come detto, è sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

Svolgimento di attività di ricerca o docenza per 24 mesi in Italia

Per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia la norma non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. L’agevolazione legata al rientro dei cervelli non pone rilievo alla natura del datore di lavoro o del committente. Per l’attività di ricerca questi può essere un’università, pubblica o privata o un centro di ricerca pubblico o privato. Oppure, un impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture di ricerca. Per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.

Collegamento tra trasferimento di residenza e attività produttiva di reddito agevolabile

La Circolare n. 25/E/23 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione di questa agevolazione è richiesto che sussista un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia del docente o del ricercatore e lo svolgimento dell’attività produttiva del reddito agevolabile. La verifica di detto collegamento risponde alla ratio della norma di agevolare tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze scientifiche possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero (Circolare n. 17/E/17). Da ciò deriva che un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell’agevolazione in commento per i relativi redditi in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.

Acquisizione della residenza fiscale in Italia

È richiesto che il docente o ricercatore trasferisca la propria attività in Italia, trasferendo conseguentemente la residenza fiscale in Italia. Per stabilire la residenza fiscale in Italia è necessario che il soggetto effettui la cancellazione dall’AIRE e si iscriva all’Anagrafe della Popolazione Residente. Questo, in quanto, la norma fa riferimento alla Residenza Fiscale, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Ma che cosa succede se il soggetto espatriato non si è mai iscritto all’AIRE?

Il D.L. n. 34/19 è intervenuto proprio a regolamentare l’accesso a questa agevolazione per i soggetti espatriati non iscritti AIRE. In questo caso l’agevolazione è applicabile a condizione di aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Aspettativa non retribuita

I docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/10, sussistendo le altre condizioni richieste. A precisarlo è la Risoluzione n. 92/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

La detassazione del reddito di ricerca e docenza in Italia

La disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF. L’agevolazione, quindi, riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia. I redditi agevolabili sono determinati secondo:

  • L’art. 51 del TUIR se derivanti da rapporti di lavoro dipendente e
  • L’art. 54 del TUIR, se derivanti da attività di lavoro autonomo.

Il reddito così determinato concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per il 10% del suo ammontare e su questa base imponibile si applicheranno i criteri ordinari di tassazione ai fini IRPEF, deducendo oneri deducibili o detraibili.

Esempio di detassazione del 90% del reddito

Immaginiamoci questo scenario di partenza legato al rientro dei cervelli:

  • Un lavoratore che rientra in Italia per svolgere attività di ricerca
  • Reddito annuo lordo: € 50.000
  • Aliquota fiscale marginale media: 30%
  • Percentuale di detassazione applicabile: 90%

Grazie all’agevolazione, solo il 10% del reddito lordo sarà considerato imponibile ai fini IRPEF. Pertanto, senza agevolazione vi sarebbe stata un’IRPEF di circa 15.000 euro che con l’agevolazione si riduce fino a circa 1.500 euro.

Applicazione nel limite del regime de minimis

L’agevolazione in commento spetta nei limiti del regime de minimis (art. 8-bis del D.L. n. 148/17 convertito), pertanto è opportuno verificare di non superare le soglie previste da tale regime.

Durata variabile dell’agevolazione

Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione il co. 3 dell’art. 44 del D.L. n. 78/10 prevede che questa diventi applicabile da periodo di imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi. Questo significa, sostanzialmente, che l’agevolazione ha una durata complessiva di 6 annualità. Tuttavia, l’agevolazione in esame è estendibile per ulteriori annualità (al verificarsi di alcuni requisiti previsti dal comma 3-bis del D.L. n 34/19). In particolare, l’agevolazione si applica per:

  • 8 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico. E’ valido anche il caso del figlio in affido preadottivo. Oppure, in alterativa, qualora il docente diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
  • 11 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
  • 13 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno. La decadenza si ha a partire dal periodo d’imposta in cui risulti non più fiscalmente residente in Italia.

Per quanto riguarda i figli, questi possono essere nati prima o dopo il trasferimento in Italia.

Caso particolare: rientro di docenti e ricercatori con proseguimento del lavoro all’estero

Una casistica che riscontro spesso è quella del ricercatore che rientra in Italia con moglie e figli, e viene assunto da una società o ente o un’università italiana. Tuttavia, allo stesso tempo viene mantenuta l’attività di ricerca o di docenza presente all’estero (magari in percentuale minore). In questo caso occorre domandarsi come trattare fiscalmente il reddito che viene percepito dall’estero. Nel caso in cui si trasferisca la propria residenza in Italia, ma si continui a svolgere attività di ricerca o docenza anche all’estero, è possibile fruire dell’agevolazione per i soli redditi percepiti in Italia in qualità di docente o ricercatore.

I redditi esteri, invece, devono ordinariamente essere assoggettati a tassazione italiana. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 3 del TUIR e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo tenendo conto, del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Come si richiede l’agevolazione per ricercatori e docenti?

La richiesta dell’agevolazione si effettua con modalità differenziate. La variabile è l’assunzione del lavoratore come dipendente, o l’esercizio di attività di lavoro autonomo. Vediamo, di seguito, entrambe le casistiche.

Richiesta di applicazione del rientro dei cervelli al datore di lavoro

Per i docenti e ricercatori che vengono assunti in Italia l’agevolazione si richiede direttamente al datore di lavoro. La richiesta avviene attraverso la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal contribuente interessato all’agevolazione.

Nella dichiarazione il soggetto deve indicare la sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/00 deve contenere:

  • Le generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • Codice fiscale;
  • L’indicazione della data di rientro in Italia;
  • La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione;
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 del D.L. n. 78/10, dalla Legge n. 238/10, dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 e dall’art. 24-bis del TUIR.

Alla scheda il richiedente potrà allegare in copia:

  • Il documento di identità;
  • Il curriculum vitae;
  • L’attestato di laurea e relativa dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all’estero;
  • La certificazione di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca scientifica;
  • Il certificato di iscrizione all’AIRE nel periodo precedente il rimpatrio;
  • L’elenco delle pubblicazioni scientifiche;
  • L’indicazione dell’attività didattica o di ricerca che si intende svolgere.

Una volta ricevuta la documentazione il datore di lavoro applicherà l’agevolazione direttamente in busta paga.

Adempimenti del datore di lavoro

Una volta ottenuta la documentazione dal lavoratore, il datore di lavoro è chiamato ad una serie di adempimenti. Si tratta dei seguenti:

  • Operare le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del TUIR. La base imponibile è ridotta al 10%. Questo a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta;
  • A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto e corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

Le disposizioni indicate non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio. Nella Certificazione unica devono essere indicate separatamente l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l’ammontare ridotto alle percentuali sopra indicate.

Per approfondire gli aspetti legati all’autocertificazione: Domanda al datore di lavoro per l’agevolazione.

Richiesta di applicazione del rientro dei cervelli nel modello Redditi PF

Nel caso in cui il ricercatore o il docente intenda esercitare in Italia queste attività in modo autonomo, cambiano le modalità di applicazione dell’agevolazione. In questo caso il ricercatore o il docente è tenuto ad aprire partita IVA ed a fatturare le proprie prestazioni professionali. L’applicazione dell’agevolazione, in questo caso, avviene attraverso l’indicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza dei requisiti. Tale indicazione deve essere effettuata all’interno del quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche.

L’aspetto importante da ricordare, in questo caso, riguarda le ritenute fiscali. Infatti, nel caso in cui si applichi un regime fiscale che prevede l’applicazione delle ritenute il professionista è chiamato ad ulteriore adempimento. Al fine di evitare che le ritenute applicate dai committenti siano in eccesso rispetto all’imposta da versare in dichiarazione è possibile autocertificare la riduzione della ritenuta. Presentando apposita documentazione il professionista può chiedere la riduzione o la non applicazione della ritenuta al committente.

Chiarimenti di prassi

Di seguito alcuni chiarimenti di prassi su casistiche particolari oggetto di chiarimento.

Percezione di assegni di ricerca

Con il principio di diritto 21.4.2023 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al beneficio per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/10 un soggetto che percepisce assegni di ricerca, esenti da IRPEF ex art. 22 della Legge n. 240/10, in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia, prima dell’assunzione. In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/10.

Svolgimento di attività all’estero in regime di aspettativa non retribuita

Con la Risposta ad interpello n. 239/E/22 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso all’incentivo per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/10 un docente presso un’università italiana che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita ex art. 7 co. 1 della Legge n. 240/10.

Questa circostanza, in base a quanto già chiarito con la Risoluzione n. 92/E/17, non risulta ostativa alla fruizione del beneficio in esame, una volta che il soggetto sia rientrato in Italia acquisendovi la residenza fiscale, al ricorrere di tutte le altre condizioni di legge.
Nel caso di specie, non rileva inoltre la circostanza per cui la persona abbia già fruito del regime agevolativo in precedenza, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.

Svolgimento attività parziale in Italia durante il periodo all’estero

Con la Risposta ad interpello n. 222/E/22 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la posizione di un soggetto che, dopo aver svolto attività di ricerca e docenza all’estero per oltre due anni continuativi, ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 44 del D.L. n. 78/10, nonostante avesse svolto, durante il periodo all’estero, alcune attività lavorative part-time per un datore di lavoro italiano e soggiorni temporanei di ricerca in Italia. L’Agenzia ha confermato che tali elementi non ostano all’accesso al beneficio, poiché l’attività principale è stata svolta all’estero e non vi è stata interruzione della residenza fiscale estera. Inoltre, è stato ribadito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia derivanti da attività di ricerca e docenza, nel rispetto dei requisiti normativi.

Natura del datore di lavoro in Italia

Con la Risposta a interpello n. 341/E/20 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia, non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Consulenza fiscale agevolazione rientro dei cervelli

Nella mia attività professionale di dottore commercialista ho seguito, nel tempo, le situazioni di diversi ricercatori e docenti rientrati in Italia con questo tipo di agevolazione. Per questo ho maturato esperienza nell’applicazione di questa agevolazione, soprattutto per rendere edotto il soggetto che rientra in Italia, sia dei suoi vantaggi, ma anche dei rischi e delle problematiche operative che comporta la scelta di applicare questo tipo di agevolazione.

Il susseguirsi di interventi di prassi nel tempo, la pratica dei controlli che avvengono annualmente ed anche le diverse esigenze dei lavoratori che rientrano in Italia comportano un’attenzione particolare verso questo tipo di agevolazione.

Il consiglio che posso darti è quello di prestare la massima attenzione su questa agevolazione in quanto è legata al rischio connesso all’autocertificazione, prevista dalla norma, e non ad una vera e propria presentazione di una domanda. Il tempo che intercorre dall’inizio dell’agevolazione fino ai controlli dell’Agenzia delle Entrate è un periodo in cui l’agevolazione viene fruita senza la certezza della sua spettanza. Tieni presente che nessun consulente fiscale può verificare per te la presenza dei requisiti richiesti, ma se desideri approfondire l’agevolazione e capire meglio rischi e problematiche della stessa ed anche i rischi che potresti correre nel richiederla, attraverso una simulazione delle sanzioni dovute in caso di autocertificazione non veritiera, contattaci per una consulenza. Ti aiuterò a capire gli aspetti già chiariti dall’Agenzia delle Entrate, ma anche i tantissimi elementi ancora non chiari, in modo che tu possa prendere in autonomia le decisioni più opportune su questa agevolazione.

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