HomeFisco InternazionaleAgevolazioni fiscali per impatrio in ItaliaRientro dei cervelli 2024 per docenti e ricercatori

Rientro dei cervelli 2024 per docenti e ricercatori

L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 prevede, in presenza di determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia per un periodo (di base) di sei anni. L’agevolazione resta in vigore immutata nel 2024.


AgevolazioneEsenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Il reddito di fonte estera non è oggetto di agevolazione.
Durata dell’agevolazioneLa durata ordinaria è di 6 anni dall’acquisto della residenza fiscale italiana. In caso di acquisto di un immobile o di figlio a carico si estende fino all’ottavo anno. Con due figli a carico all’undicesimo anno, mentre con tre figli a carico si arriva a tredici anni.
Requisiti dell’agevolazione– Essere stato residente all’estero;
– Essere in possesso di un titolo di studio universitario;
– Attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni;
– Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR;
– Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia.
Reddito agevolatoSolo il reddito da lavoro dipendente o assimilato o il reddito da lavoro autonomo.

Che cos’è il rientro dei cervelli?

Il “rientro dei cervelli” è una particolare agevolazione fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (così come modificato dal D.L. n. 34/19) tesa ad incentivare il rientro in Italia di ricercatori e/o docenti residenti all’estero. La ratio della norma è quello di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che hanno trasferito la residenza all’estero. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. Questa agevolazione prevede una detassazione del 90% del reddito imponibile derivante da attività di ricerca o docenza in Italia, per un periodo (di base) di sei anni. L’agevolazione richiede il rispetto di specifici requisiti che andremo ad analizzare di seguito (Circolare, n. 14/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).

Che differenza c’è tra rientro dei cervelli e agevolazione per i lavoratori impatriati?

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli è un’agevolazione che riguarda il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che, al verificarsi di determinati requisiti previsti dalla norma, possono godere di una detassazione parziale dal reddito derivante dall’attività di ricerca o docenza che verranno a svolgere in Italia.

Questa agevolazione viene spesso confusa un un’altra agevolazione (parallela), ovvero quella dedicata ai lavoratori impatriati (prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23). Questa normativa, di carattere più generale agevola tutte le categorie di contribuenti che impatriano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, oppure attività di lavoro autonomo in forma individuale professionale. Le due agevolazioni anche se simili per molti punti di vista, non devono essere confuse in quanto i requisiti richiesti da verificare, i benefici e la durata sono diversi. Per questo motivo se desideri approfondire il rientro dei cervelli prosegui nella lettura di questo articolo, mentre per l’agevolazione impatriati ti lascio alla lettura di questo articolo dedicato: “Lavoratori impatriati in Italia: guida all’agevolazione“.

Quali soggetti possono applicare l’agevolazione?

L’agevolazione fiscale legata al rientro dei cervelli si applica alle seguenti categorie di soggetti:

  • Cittadini Italiani;
  • Cittadini dell’Unione Europea.

assunti o che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio. Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • Sono in possesso di un titolo di laurea;
  • Hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • Negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione legata al rientro dei cervelli i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con:

  • La Pubblica Amministrazione;
  • Aziende di diritto italiano.

Che svolgono all’estero la propria attività lavorativa di ricerca o docenza per conto di questi contratti. In sostanza, l’attività di ricerca o docenza del lavoratore deve essere necessariamente svolta in Italia.

Quali sono i requisiti dell’agevolazione rientro dei cervelli?

Possono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate al rientro in Italia di docenti e ricercatori i soggetti che verificano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • Essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • Che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi;
  • Svolgere attività di docenza o ricerca in Italia;
  • Acquisire la residenza fiscale nel territorio italiano.

Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente in capo ai soggetti che intendono usufruire dei benefici concessi dall’agevolazione.

In cosa consiste l’agevolazione?

La disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF. L’agevolazione, quindi, riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia. I redditi agevolabili sono determinati secondo:

  • L’art. 51 del TUIR se derivanti da rapporti di lavoro dipendente e
  • L’art. 54 del TUIR, se derivanti da attività di lavoro autonomo.

Il reddito così determinato concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per il 10% del suo ammontare e su questa base imponibile si applicheranno i criteri ordinari di tassazione ai fini IRPEF, deducendo oneri deducibili o detraibili. Ad esempio, quindi, ipotizzando il percepimento di un compenso (per attività di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo) nella misura di 100.000,00 euro, in presenza delle sopra indicate condizioni, il reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF diventa pari a 10.000,00 euro.

Applicazione nel limite del regime de minimis

L’agevolazione in commento spetta nei limiti del regime de minimis (art. 8-bis del D.L. n. 148/17 convertito), pertanto è opportuno verificare di non superare le soglie previste da tale regime.

Qual è la durata dell’agevolazione?

Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione il co. 3 dell’art. 44 del D.L. n. 78/10 prevede che questa diventi applicabile da periodo di imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi. Questo significa, sostanzialmente, che l’agevolazione ha una durata complessiva di 6 annualità. Tuttavia, l’agevolazione in esame è estendibile per ulteriori annualità (al verificarsi di alcuni requisiti previsti dal comma 3-bis del D.L. n 34/19). In particolare, l’agevolazione si applica per:

  • 8 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico. E’ valido anche il caso del figlio in affido preadottivo. Oppure, in alterativa, qualora il docente diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
  • 11 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
  • 13 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno. La decadenza si ha a partire dal periodo d’imposta in cui risulti non più fiscalmente residente in Italia.

Decadenza dall’agevolazione

Nel caso in cui, nel suddetto periodo agevolato, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia.

Incumulabilità con altri regimi

Gli incentivi per docenti e ricercatori non sono cumulabili con il regime legato ai lavoratori impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e con il regime dei neo residenti, ex art. 24-bis del TUIR. I soggetti in possesso dei requisiti per godere di più di una delle agevolazioni previste possono scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta, non ostando, tuttavia, l’applicazione di regimi differenti, al sussistere dei requisiti, in periodi di imposta diversi.

Rientro dei cervelli e proseguimento del lavoro all’estero

Una casistica che riscontro spesso è quella del ricercatore che rientra in Italia con moglie e figli, e viene assunto da una società o ente o un’università italiana. Tuttavia, allo stesso tempo viene mantenuta l’attività di ricerca o di docenza presente all’estero (magari in percentuale minore). In questo caso occorre domandarsi come trattare fiscalmente il reddito che viene percepito dall’estero. Nel caso in cui si trasferisca la propria residenza in Italia, ma si continui a svolgere attività di ricerca o docenza anche all’estero, è possibile fruire dell’agevolazione per i soli redditi percepiti in Italia in qualità di docente o ricercatore. I redditi esteri, invece, devono ordinariamente essere assoggettati a tassazione italiana. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 3 del TUIR e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo tenendo conto, del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.


Analisi dei requisiti richiesti dall’agevolazione

La particolarità di questo regime agevolativo, esattamente come anche per l’agevolazione impatriati, è che il contribuente è chiamato ad autocertificare la presenza dei requisiti richiesti. L’autocertificazione è una assunzione di responsabilità da parte del contribuente richiedente nei confronti del datore di lavoro, ove questi dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti. Il datore, quindi, in presenza dell’autocertificazione è chiamato a far applicare l’agevolazione (in caso di lavoro autonomo l’agevolazione viene applicata direttamente in dichiarazione dei redditi). Questo aspetto determina un rischio, in quanto fino alla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe avvenire anche dopo qualche anno, il contribuente beneficia dell’agevolazione, che potrebbe essere revocata con l’applicazione del rimborso degli importi percepiti e l’applicazione di sanzioni (che vedremo in seguito). Per questo motivo è importante andare ad analizzare i requisiti richiesti con maggiore dettaglio, anche in relazione ai chiarimenti sinora forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Possesso di un titolo di studio universitario o equiparato

Rientrano nella definizione tutti i titoli accademici, universitari o ad essi equiparati. I titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare. In particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore del titolo di studio di livello universitario nel Paese in cui è stato conseguito. Dichiarazione che, nel caso in esame, deve essere redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. Questa documentazione deve essere conservata a cura del richiedente l’agevolazione.

I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, quindi non hanno alcun valore legale. Pertanto, la “Dichiarazione di Valore” ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane.

Soggetto non occasionalmente residente all’estero

In relazione al periodo di permanenza all’estero, non viene specificata la durata di tale permanenza. Tuttavia, nella Circolare n. 17/E/2017, l’Agenzia delle Entrate si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. La stabilità di residenza, considerata anche come requisito per l’iscrizione AIRE si ha quando il soggetto rimane all’estero per periodi superiori ad un anno. Sul punto, tuttavia, la norma pone rilevanza sulla durata dell’attività di ricerca o docenza all’estero. Tale attività deve essersi protratta per due anni consecutivi. Questo periodo richiesto, infatti, è quello considerato minimo e necessario ad integrare il presupposto della non occasionale residenza all’estero. Il periodo di due anni, in considerazione della genericità della norma, deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

Soggetti non iscritti AIRE

Possono accedere all’agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia (ex art. 44 co. 3-quater del D.L. n. 78/2010).

Documentata attività di ricerca o docenza all’estero

Possono richiedere l’agevolazione sul rientro dei cervelli i soggetti che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi. I docenti e ricercatori che intendono usufruire dell’agevolazione devono necessariamente comprovare l’attività svolta all’estero attraverso la richiesta di idonea attestazione, rilasciata dalle Università o dai centro di ricerca presso cui l’attività è stata svolta. L’attività di ricerca può essere individuata nell’attività destinata alla:

  • Ricerca di base;
  • Ricerca industriale,
  • La ricerca di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità,

deve trattarsi di ricerca svolta presso un organismo di ricerca. Si considerano “organismi di ricerca” i seguenti enti:

  • Le università;
  • Gli istituti di ricerca;
  • Le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia;
  • Gli intermediari dell’innovazione;
  • Le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca,

Questo, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere considerati centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche. Purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.

L’attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza all’estero deve risultare da idonea documentazione. L’attestazione deve essere rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è stata svolta. Nel documento deve essere presente sia la natura dell’ente sia l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata.

Traduzione della documentazione in lingua

La documentazione rilasciata al ricercatore, se prodotta in lingua straniera, deve essere tradotta in italiano. Questo è quanto prevede la Circolare n 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può occuparsi direttamente della traduzione dei documenti sopracitati. Questo è possibile se tale documentazione è stata redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola. Al contrario, se i documenti sono redatti in altre lingue, è necessaria la traduzione giurata ovvero la vidimazione da parte dell’autorità consolare. L’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro. Come detto, è sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

Svolgimento di attività di ricerca o docenza per 24 mesi in Italia

Per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia la norma non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. L’agevolazione legata al rientro dei cervelli non pone rilievo alla natura del datore di lavoro o del committente. Per l’attività di ricerca questi può essere un’università, pubblica o privata o un centro di ricerca pubblico o privato. Oppure, un impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture di ricerca. Per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.

Acquisizione della residenza fiscale in Italia

È richiesto che il docente o ricercatore trasferisca la propria attività in Italia, trasferendo conseguentemente la residenza fiscale in Italia. Per stabilire la residenza fiscale in Italia è necessario che il soggetto effettui la cancellazione dall’AIRE e si iscriva all’Anagrafe della Popolazione Residente. Questo, in quanto, la norma fa riferimento alla Residenza Fiscale, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Ma che cosa succede se il soggetto espatriato non si è mai iscritto all’AIRE?

Il D.L. n. 34/19 è intervenuto proprio a regolamentare l’accesso a questa agevolazione per i soggetti espatriati non iscritti AIRE. Queste regole valgono per i soggetti che si trasferiscono in Italia a partire dal 2020. È previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:

  • Dal 1° gennaio 2020 possono applicare il regime del Rientro dei Cervelli a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • Entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018”. Questo a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Aspettativa non retribuita

I docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/10, sussistendo le altre condizioni richieste. A precisarlo è la Risoluzione n. 92/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Come si richiede l’agevolazione per ricercatori e docenti?

La richiesta dell’agevolazione si effettua con modalità differenziate. La variabile è l’assunzione del lavoratore come dipendente, o l’esercizio di attività di lavoro autonomo. Vediamo, di seguito, entrambe le casistiche.

Richiesta di applicazione del rientro dei cervelli al datore di lavoro

Per i docenti e ricercatori che vengono assunti in Italia l’agevolazione si richiede direttamente al datore di lavoro. La richiesta avviene attraverso la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal contribuente interessato all’agevolazione. Nella dichiarazione il soggetto deve indicare la sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/00 deve contenere:

  • Le generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • Codice fiscale;
  • L’indicazione della data di rientro in Italia;
  • La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione;
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 2 del Decreto attuativo) e dall’art. 24-bis del T.U.I.R. (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017).

Alla scheda il richiedente potrà allegare in copia:

  • Il documento di identità;
  • Il curriculum vitae;
  • L’attestato di laurea e relativa dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all’estero;
  • La certificazione di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca scientifica;
  • Il certificato di iscrizione all’AIRE nel periodo precedente il rimpatrio;
  • L’elenco delle pubblicazioni scientifiche;
  • L’indicazione dell’attività didattica o di ricerca che si intende svolgere.

Una volta ricevuta la documentazione il datore di lavoro applicherà l’agevolazione direttamente in busta paga.

Adempimenti del datore di lavoro

Una volta ottenuta la documentazione dal lavoratore, il datore di lavoro è chiamato ad una serie di adempimenti. Si tratta dei seguenti:

  • Operare le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del TUIR. La base imponibile è ridotta al 10%. Questo a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta;
  • A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto e corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

Le disposizioni indicate non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio. Nella Certificazione unica devono essere indicate separatamente l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l’ammontare ridotto alle percentuali sopra indicate.

Per approfondire gli aspetti legati all’autocertificazione: “Domanda al datore di lavoro per l’agevolazione Rientro dei Cervelli“.

Richiesta di applicazione del rientro dei cervelli nel modello Redditi PF

Nel caso in cui il ricercatore o il docente intenda esercitare in Italia queste attività in modo autonomo, cambiano le modalità di applicazione dell’agevolazione. In questo caso il ricercatore o il docente è tenuto ad aprire partita IVA ed a fatturare le proprie prestazioni professionali. L’applicazione dell’agevolazione, in questo caso, avviene attraverso l’indicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza dei requisiti. Tale indicazione deve essere effettuata all’interno del quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche.

Per approfondimenti sulla compilazione del quadro ti lascio a questo contributo dedicato: “Compilazione del quadro RE: Redditi di Lavoro Autonomo

L’aspetto importante da ricordare, in questo caso, riguarda le ritenute fiscali. Infatti, nel caso in cui si applichi un regime fiscale che prevede l’applicazione delle ritenute il professionista è chiamato ad ulteriore adempimento. Al fine di evitare che le ritenute applicate dai committenti siano in eccesso rispetto all’imposta da versare in dichiarazione è possibile autocertificare la riduzione della ritenuta. Presentando apposita documentazione il professionista può chiedere la riduzione o la non applicazione della ritenuta al committente.


Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di indicarti tutte le indicazioni utili per ottenere l’agevolazione legata dal rientro dei cervelli. Si tratta di una importante leva fiscale per far rientrare in Italia soggetti che hanno svolto attività di ricerca e docenza all’estero. La norma, come detto, riguarda sia soggetti cittadini italiani che cittadini UE. Per questo motivo si intende attrarre anche competenze di soggetti esteri, incentivandoli ad operare in Italia. Inoltre, l’abbattimento del reddito al 90% è sicuramente incentivo molto forte, senza eguali nel nostro ordinamento.

Come anticipato, il consiglio che posso darti è quello di prestare la massima attenzione su questa agevolazione in quanto è legata al rischio connesso all’autocertificazione, prevista dalla norma, e non ad una vera e propria presentazione di una domanda. Il tempo che intercorre dall’inizio dell’agevolazione fino ai controlli dell’Agenzia delle Entrate è un periodo in cui l’agevolazione viene fruita senza la certezza della sua spettanza. Tieni presente che nessun consulente fiscale può verificare per te la presenza dei requisiti richiesti, ma se desideri approfondire l’agevolazione e capire meglio rischi e problematiche della stessa ed anche i rischi che potresti correre nel richiederla, attraverso una simulazione delle sanzioni dovute in caso di autocertificazione non veritiera, contattaci per una consulenza. Ti aiuteremo a capire gli aspetti già chiariti dall’Agenzia delle Entrate, ma anche i tantissimi elementi ancora non chiari, in modo che tu possa prendere in autonomia le decisioni più opportune su questa agevolazione.

Se lo desideri puoi contattarmi attraverso il link seguente: potrai contare sulla consulenza di un professionista preparato.

Se tutto questo non ti è sufficiente e vuoi scoprire cosa è accaduto a 13 ricercatori impatriati in Italia del MIUR non perderti questo articolo.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

57 COMMENTI

  1. Salve,
    sono un ricercatore e sono tornato in Italia a gennaio 2019. Farò richiesta al datore di lavoro per l’agevolazione. Come funziona con i mesi precedenti (da gennaio fino al momento in cui venga concessa) in cui sono stato tassato normalmente?
    Grazie

    Stefano

  2. Salve Stefano, l’agevolazione si applica dal momento in cui si fa richiesta al datore di lavoro. L’agevolazione trovando applicazione in busta paga si applica dal momento della richiesta. Eventualmente il conguaglio ci sarà con la dichiarazione dei redditi.

  3. Buongiorno dottor Migliorini e grazie per i preziosi contributi.

    Mi permetto di porle un quesito :
    Io rientrero’ in Italia a fine Agosto per iniziare un contratto di lavoro indeterminato.
    Negli scorsi 3 anni ho vissuto in Francia dove ho lavorato a tempo indeterminato e pagato le imposte senza pero’ iscrivermi all’AIRE.

    Se ho capito bene avro’ comunque diritto al’agevolazione “Tassazione sul 50% dei compensi” previo domanda con autocertificazione al mio nuovo daotore di lavoro. Vorrei sapere pero’ se dal 1 Gennaio 2020 avro’ diritto all’agevolazione ‘potenziata’ con tassazione sul 30% dei compensi percepiti.

    La ringrazio molto per l’attenzione.
    Cordialmente

  4. Buongiorno,
    un ricercatore che rientra in Italia per lavorare in un’azienda italiana con contratto da addetto ricerca e sviluppo può fare richiesta per le agevolazioni come ricercatore o come lavoratore rimpatriato?
    Grazie

    Un saluto,
    Stefano

  5. Buongiorno Dottor Migliorini.
    Io dovrei rientrare in Italia a Gennaio 2020 continuando a lavorare da remoto per 6 mesi/1 anno per la stessa azienda inglese per la quale lavoro ora. Sposterò la residenza in Italia perché vivrei qui per più di 183 giorni l’anno.
    Mi chiedevo se:
    -posso usufruire delle agevolazioni (dovendo pagare la differenza tra le tasse inglesi ed italiane)
    -se ciò non fosse possibile mentre lavoro per la compagnia inglese ma, dopo un anno dal rientro in Italia, cominciassi a lavorare per una azienda italiana avrei ancora la possibilità di richiedere le agevolazioni?
    Grazie mille per il suo aiuto

  6. Salve Stefano, l’attività di ricerca deve essere descritta nel contratto e devono essere rispettati gli altri requisiti richiesti dalla norma. Per l’analisi della sua situazione personale mi contatti in privato per una consulenza.

  7. Federico, molte grazie per questo chiarissimo articolo.
    Sono un ricercatore residente all’estero da oltre 3 anni e sto valutando se accettare una offerta in Italia. Vorrei porre una domanda molto pragmatica.
    Il lordo per un RTDA è di circa 35mila euro (~20.4K di base, ~3.9K di assegno aggiuntivo, ~10.7K di indennità, vedere per esempio qua http://www.iuav.it/Ricerca1/SERVIZI1/PRESENTARE/COSTI-DEL-/ricercatori_post_240_2010.pdf ).

    Le agevolazioni fiscali si applicano a tutte e tre queste componenti o solo a una parte? In altre parole, il netto sarebbe di ~1.8K / mese senza agevolazioni. A quanto aumenterebbe usufruendo degli sgravi?

    Grazie in anticipo dell’aiuto.

  8. L’agevolazione riguarda tutte le componenti di reddito imponibili IRPEF, come tutte quelle da lei indicate. Per capire a quanto si arriva di lordo con l’agevolazione occorre farei dei calcoli, nel caso sono a disposizione in privato per una consulenza.

  9. Buon giorno,
    Grazie per l’articolo molto chiaro. Avrei una domanda.
    Se si ha un contratto di ricerca all’estero di 24 mesi esatti ma si crea una sovrapposizione l’ultimo mese in quanto si viene assunti presso un’università italiana é comunque possibile poi richiedere le agevolazioni oppure no in quanto l’assunzione in Italia interrompe i termini di residenza all’estero anche se di fatto si sta continuando a lavorare all’estero fino alla fine dei 24 mesi?

  10. Salve Rosanna, bisogna vedere se si maturano i 24 mesi (2 anni) di residenza fiscale estera in cui si è svolto attività di ricerca o docenza in modo continuativo. Per ottenere l’agevolazione il rientro e l’assunzione in Italia devono essere successivi alla maturazione dei requisiti richiesti.

  11. Buongiorno,
    grazie per il suo articolo.
    Ho due domande:
    1- La prima è simile a quella di Stefano. Svolgo attività di ricerca all’estero da 4 anni. Se rientrassi in Italia come lavoratore dipendente in un’impresa (non in ricerca e sviluppo), usufruirei delle agevolazioni da ricercatore o da lavoratore impatriato?
    2- Quali sono le agevolazioni per le aziende che assumono un impatriato?

  12. Salve Tommaso, quello che le posso dire è che per le imprese non ci sono agevolazioni. L’agevolazione riguarda solo il lavoratore che rientra. Per analizzare la sua situazione personale se vuole mi contatti tramite il form per una consulenza personalizzata.

  13. Buongiorno Federico,
    grazie dell’articolo.

    Le agevolazioni riguardano anche i ricercatori che rientrano in Italia nel 2021, 2022, ecc ?
    O per ora sono solo garantite per coloro che rientrano entro il 31 Dicembre 2020 ?

    Grazie e buona giornata,
    Simone

  14. Grazie mille Federico, le chiedo due ulteriori brevi chiarimenti.

    E’ necessario svolgere in Italia entrambe le attivita’ (ricerca e insegnamento) o solo una delle due e’ sufficiente (es. ricerca senza didattica) ?
    Gli sgravi sono validi anche se i fondi non sono Italiani; es. fondi europei (tipo Marie-Curie) per attivita’ di ricerca presso Universita’ italiane?

    Grazie ancora e buona giornata,
    Simone

  15. Buongiorno, e grazie mille per gli utili consigli.
    Domanda: sono stato assunto dall´universitá italiana con decorrenza dal 1 Febbraio 2020. Il mio contratto presso l´universitá tedesca (dove ho lavorato per 3 anni con regolare iscrizione AIRE), scade il 31 Gennaio 2020.
    Questa mancanza di sovrapposizione tra i due lavori é un problema per il riconosciemento del beneficio fiscale? Nel senso, é necessario che io “scelga” di tornare in Italia invece di rimanere all´estero, e che dunque abbia due possibilitá lavorative aperte,
    o é solo una questione di spostamento della residenza?
    Grazie mille ed una buona giornata,
    Federico

  16. Salve Federico, la non sovrapposizione non è un problema, la cosa importante è rispettare tutti i requisiti richiesti dalla norma. Se ha dubbi o vuole analizzare la sua situazione personale mi contatti in privato per una consulenza.

  17. Buongiorno Dott. Migliorini,

    mi complimento per la chiarezza del Suo articolo e per la puntualita’ delle risposte fornite. Mi permetto di porle alcune domande che potrebbero essere di interesse anche ad altri lettori.

    Primo, immaginiamo il caso di un cittadino italiano iscritto ad AIRE che da vari anni lavora come docente in un’universita’ di un paese straniero, dove vive con la moglie. Immaginiamo che, a meta’ luglio dell’anno X1, egli traslochi e trasferisca la residenza civile in Italia, per cominciare un contratto a tempo indeterminato presso un’universita’ italiana a partire dal 1/8/X1. In questo scenario, il contribuente non sarebbe fiscalmente residente in Italia nell’anno X1, ma solo a partire dall’anno successivo X2. Quindi, a partire da quale mensilita’ potra’ ottenere l’agevolazione fiscale? A) A partire dallo stipendio del 31/8/X1, primo stipendio ricevuto da quando e’ residente civile in Italia, oppure B) a partire dallo stipendio del 31/1/X2, primo stipendio ricevuto da quando e’ residente fiscale in Italia?

    Secondo, ipotizzando che la sua risposta alla domanda di cui sopra sia la B, e’ corretto ritenere che l’ultima mensilita’ nella quale potra’ richiedere l’agevolazione sia quella del 31/12/X7, per un totale di 72 mensilita’ (ossia sei anni, immaginando niente figli e nessun acquisto di prima casa)?

    Terzo: ho notato che in alcuni siti si dice che l’agevolazione fiscale consista nell’ “abbattimento del reddito imponibile del 90%”, in altri siti si parla di “esenzione” del 90%, in altri ancora ho letto “riduzione del reddito complessivo”. Mi sembra che questi termini non siano esattamente sinonimi. In particolare, immaginando per comodita’ di calcolo un reddito pari a 100 mila euro, quale dei seguenti scenari e’ corretto? A) Il reddito complessivo e’ 100 mila (ossia non ridotto), il reddito imponibile e’ solo 10 (ossia ridotto del 90%), al contribuente non spettano detrazioni quali quella per lavoro dipendente o quelle per moglie e figli a carico perche’ (se non sbaglio) il reddito complessivo e’ troppo alto; B) il reddito complessivo e’ 10 (ossia ridotto del 90%) e corrisponde all’imponibile, al contribuente spettano le detrazioni per lavoro dipendente e familiari carico perche’ il reddito complessivo non eccede i limiti massimi stabiliti dal legislatore.

    Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgo i miei saluti e auguri di buone feste.

    Carlo

  18. Salve Carlo, grazie per i complimenti. Per la prima casistica la soluzione è la B) il primo stipendio agevolato è quello dell’anno di residenza fiscale italiana. Il secondo quesito (considerazione) è corretta, sono 72 mensilità di agevolazione. Per il terzo quesito la riduzione del reddito è del 90% con detrazioni.

  19. Buongiorno, questo articolo è ottimo e molto chiaro.
    Ho una domanda, forse banale: io sono un ricercatore rientrato in Italia nel 2018 dopo un periodo di 3 anni in un centro di ricerca estero (iscritto ad AIRE secondo le modalità previste). Il datore di lavoro, su mia richiesta, ha regolarmente applicato la norma 2018, che prevede detrazioni del 90% per 4 anni. Essendo rientrato in Italia da due anni, ho usufruito fino ad ora di due anni di detrazione.

    Dato che la norma è stata modificata nel 2019 (DL n 34/19), i vantaggi aggiuntivi della nuova norma (immobili, due annualità ulteriori, minori a carico, etc) vengono estesi anche a chi è rientrato prima del 2019 e non ha ancora terminato il periodo di detrazione oppure si applicano esclusivamente a chi trasferirà la residenza fiscale a partire da fine 2019 in poi?

    Ringrazio in anticipo per il chiarimento.

    Luca

  20. Luca l’AdE ha già chiarito che le nuove disposizioni non si applicano a chi è già rientrato in Italia pra del 2020 che quindi rimane con l’agevolazione precedente.

  21. Salve Federico, grazie per l’articolo molto chiaro e dettagliato.
    Ho una domanda di interesse generale: uno torna in Italia nel 2020 e viene assunto come ricercatore in un’Università. Ha tutti i requisiti per usufruire dell’agevolazione fiscale. Nel 2023 vince un concorso e diventa professore nella stessa Università. A questo punto l’agevolazione fiscale può essere continuata oppure viene interrotta?

    Grazie per la risposta.
    Ivan

  22. Buongiorno Dottore,
    se una persona svolge attività all’estero per un intero anno con relativa iscrizione all’ AIRE, e, l’anno successivo, prosegue la sua situazione per 7 mesi o comunque più di 183 giorni, quindi residente fiscale all’estero con iscrizione all’AIRE per 2 periodi contributivi, può usufruire del ” rientro dei cervelli” ?
    Grazie in anticipo per la disponibilità.
    Cordiali Saluti.

  23. La norma richiede “periodi di imposta” di residenza estera, quindi nel caso prospettato l’agevolazione può trovare riscontro a partire dall’anno successivo, primo anno di residenza fiscale italiana (sempre se vi sono gli altri requisiti richiesti).

  24. Buongiorno Dott. Migliorini,

    nel ringraziarla nuovamente per la sua pronta risposta al mio messaggio di cui sopra, mi permetto di porle due nuove domande, la risposta alle quali non mi sembra di aver trovato nel suo ottimo articolo (nel caso mi sbagli, mi scuso).

    1) L’esenzione del 90% per ricercatori e docenti si applica anche al calcolo del reddito imponibile ai fini di addizionali regionali, comunali etc.? Oppure solo per il calcolo dell’IRPEF nazionale?

    2) Poniamo il caso di un ricercatore con due figli che rientra e inizia ad applicare l’esenzione con un orizzonte temporale atteso di 11 annualità’. Se dovesse nascere un terzo figlio dopo il rientro in Italia, si applicherebbe l’estensione a 13 annualità’?

    Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

    Carlo

  25. Buongiorno Dott. Migliorini
    Sono un docente rientrato dall’estero che attualmente usufruisce di tale agevolazione fiscale. Le scrivo per chiederle se i compensi per attività di referaggio di ricerca (ex. valutazione di progetti di ricerca per la Commissione Europea) o per partecipazione a commissioni di valutazione di qualità ricerca nazionali (ex. Commissione ANVUR per VQR) possono essere considerati come redditi assimilati di lavoro dipendente e pertanto godere della stessa agevolazione.
    La ringrazio in anticipo per la disponibilità.
    Cordiali saluti
    Domenico

  26. La risposta alla sua domanda dipende dalla tipologia di contratto che andrà a sottoscrivere per il percepimento di questi compensi. Deve confrontarsi con l’ente che le erogherà questo reddito.

  27. Caro Dott, Migliorinim
    Sono un medico e da piú di due anni sono all’estero per attivitá di ricerca.
    Mi piacerebbe sapere se nel mio caso, potrei beneficiare delle agevolazioni come ricercatore. Spiego la fattispecie. Da circa 15 mesi lavoro come ricercatore in una universitá di Londra. Precedentemente invece (da novemebre 2017) mi trovavo a Madrid per ricerca ma era un periodo di attivitá all’estero durante la mia Specializzazione all’estero (Contratto di Formazione Specialistica Italiano-MIUR).
    A Febbraio 2019 mi sono specializzato e a subito dopo stavo giá lavorando a Londra. In tutto questo non ho mai lavorato in Italia, ma in maniera continuativa, in due paese diversi.
    Quindi, sebbene io abbia svolto ” documentata attività di ricerca all’estero per almeno due anni continuativi” nel mio caso non è stata svolta sempre nella stessa cittá e nella prima parte si trattava di un periodo all’estero previsto dal mio contratto di Formazione Specialistica.
    Crede che potrei beneficiare delle agevolazioni?
    La ringrazio anticipatamente
    Daniele

  28. Salve, sono un docente universitario, sono cittadino UE e sono rientrato in Italia Aprile 2016. Le mie agevolazioni fiscali sono finite in 2019 (4 anni). Mi chiedo se con i nuovi decreti ci sono estensioni anche per chi e’ ritornato prima di maggio 2019.
    Grazie in anticipo,

    Konstantinos

  29. Salve,
    sono un ricercatore appena rientrato in Italia. Se dopo 3 anni di ricerca all’estero, e prima di stipulare il contratto con l’Università Italiana, ho lavorato in italia per 4 mesi come insegnante di scuola secondaria, questo pregiudica il fatto di poter godere delle agevolazioni una volta iniziato a lavorare in Università?

    Grazie

  30. Deve verificare al momento del rientro in Italia se era in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione. Se vuole analizzare in dettaglio la sua situazione con noi, ci scriva in privato per una consulenza.

  31. Buongiorno, sono un ricercatore rientrato in Italia dopo 7 anni di attività di ricerca all’estero ( iscritto all ‘AIRE). Attualmente ho un assegno di ricerca con tassazione agevolata con una durata di due anni. Al momento, pur avendo i requisiti, non ho necessità dell’agevolazione e quindi non ho presentato nessuna dichiarazione al mio datore di lavoro. La mia domanda è rivolta al futuro, al termine di questi due anni potrò richiedere l’agevolazione per i restanti quattro anni? O c’è un limite temporale nella presentazione della richiesta?
    Grazie in anticipo della disponibilità
    Cordiali saluti
    Ernesto

  32. La domanda può essere presentata al datore di lavoro quando si vuole, ma deve verificare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma al momento del suo rientro in Italia. Solo in questo modo può ottenere l’agevolazione. Consiglio di effettuare questa verifica con un esperto. Se desidera analizzare la sua situazione con noi ci scriva in privato per una consulenza.

  33. Salve, non mi è chiaro il passaggio “Rientro dei cervelli e proseguimento del lavoro all’estero”. Come è possibile avere 2 contratti, ad es. di professore universitario, in 2 nazioni?
    Grazie in anticipo della disponibilità
    Cordiali saluti
    David

  34. Caro Dott. Migliorini,

    il proseguimento del lavoro all’estero è consentito dall’articolo 6, comma 12 della Legge n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), il quale prevede che “i professori a tempo definito possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali.” Secondo il MIUR, “si tratta di una disposizione che offre […] uno strumento di attrattività alle università italiane nei confronti di docenti provenienti dall’estero consentendo una doppia affiliazione ad una università italiana e ad un ateneo o ente di ricerca stranieri.”

    Vorrei conferma dell’inapplicabilità dell’agevolazione ai redditi prodotti all’estero. Il tenore letterale della disposizione, al contrario, sembrerebbe compatibile con l’applicabilità ai redditi esteri. Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (pagina 42), affida la sua interpretazione alla finalità della norma e all’analogia con l’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, il quale invece dichiara espressamente agevolabili i soli redditi prodotti in Italia. A me pare un’interpretazione discutibile, visto che le due norme differiscono sia per la misura dell’agevolazione sia per la sua durata temporale, e potrebbero dunque differire anche per l’applicabilità dai redditi esteri.

  35. L’Agenzia delle Entrate ha già chiarito questo aspetto, come lei ha già avuto modo di vedere, non consentendo l’agevolazione sui redditi esteri. Diversa interpretazione porta sicuramente ad un futuro contenzioso.

  36. In altre circostanze, in materia di agevolazioni, la Corte Costituzionale ha censurato un’interpretazione sistematica restrittiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ritiene che vi siano le condizioni per un interpello o per un contenzioso anche in questo caso? La ringrazio per il chiarimento in anticipo.

    Corte di Cassazione, sentenza del 23 luglio 2019 n. 19815: “Nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o di una norma secondaria sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore.”

  37. Buongiorno,
    ho svolto insegnamento presso scuole (non università) pubbliche e private nel Regno Unito, dal 2016 al 2019 e sono rientrato in Italia nel gennaio 2020. Ora ho iniziato un nuovo impiego come docente nella scuole pubblica, posso richiedere l’agevolazione?

  38. Per l’analisi di situazioni personali che richiedono maggiori informazioni, come nel suo caso, ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi e nel caso ad applicare l’agevolazione.

  39. Gentile dott. Migliorini
    Vorrei sapere se, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale, sia necessario che al rientro in Italia si abbia già un contratto di lavoro in Italia.
    Io e mia moglie, entrambi qualificati a ricevere l’agevolazione, vorremmo tornare. Tuttavia, sarà probabile che uno dei due avrà già un lavoro, mentre l’altro impiegherà qualche mese a trovarne uno. Il partner che inizia a lavorare – ad esempio – a valle di sei mesi dal rientro avrà comunque accesso alle agevolazioni?
    Ringrazio in anticipo e auguro a lei e a tutti i lettori buone feste e buon anno nuovo.
    Cordialmente

  40. Gentile dott. Migliorini
    Avrei dovuto spiegarmi con maggior chiarezza: ne io né il partner proseguiremo l’attività lavorativa in Italia. Anzi, l’ambizione è di trovare due nuovi lavori.
    Tuttavia sarà improbabile che entrambi noi avremo lavoro al rientro, ma probabilmente solo uno dei due. L’altro partner, quello dapprima disoccupato, avrà comunque diritto ai benefici una volta trovato lavoro, considerato che avesse tutti i prerequisiti al momento del rientro?
    Ringrazio anticipatamente per l’attenzione riservatami e spero che anche gli altri lettori possano beneficiare della sua risposta.

  41. Deve esserci un collegamento tra rientro in Italia ed inizio dell’attività lavorativa, questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, se si rientra e si cerca lavoro non si può fruire dell’agevolazione.

  42. Gentile dott. Migliorini, sono un medico chirurgo generale, ho almeno 12 anni di attività lavorativa all’estero, 9 anni nel pubblico, 5 anni di docenza, ho conseguiton 5 master all’estero, sposato con 2 figli minorenni a carico. Torno in ospedale pubblico non universitario in Italia, Quali benifici fiscali posso ottenere? quelli per docenti o per lavoratori dipendenti? e per quanto tempo dureranno?
    La ringrazio della risposta.
    Cordaili saluti

  43. Se desidera un’analisi della sua situazione personale in relazione alle agevolazioni per il rientro dei lavoratori in Italia ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo.

  44. Gentile Dott. Migliorini,

    Alla voce “Svolgimento di attività di ricerca o docenza per 24 mesi in italia”, non è specificato se l’attività può essere cumulativa. Ad esempio, per esigenze del dipartimento, un’università italiana offre al docente “da rimpatriare” un primo contratto di docenza di 3 mesi, seguito, dopo una breve pausa, di un secondo contratto di 3 anni. Il docente può chiedere l’agevolazione su entrambi i contratti?

    Grazie in anticipo

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