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Ruling preventivo per le imprese con attività internazionale

L’istituto del Ruling preventivo consiste in una procedura che si svolge in contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente e che si conclude con un accordo tra le parti. Avente ad oggetto operazioni di carattere transnazionale in determinati ambiti. La procedura di Ruling è attivabile esclusivamente dalle imprese che esercitano attività internazionale. Tutte le info e la procedura in questa guida.

La disciplina del Ruling preventivo ha subito una profonda innovazione, derivante dall’abrogazione della norma che lo aveva originariamente previsto (art. 8 del D.L. n. 269/2003), peraltro con la denominazione di “ruling internazionale”, attualmente scomparsa.

Ciò è avvenuto con il DLgs. 147/2015 che ha introdotto le nuove disposizioni (art. 31-ter DPR n. 600/1973) che regolano l’istituto, le cui finalità rimangono in ogni caso simili rispetto al passato. Nonostante sia stata cambiata anche la denominazione dello stesso.

É rimasta infatti una procedura, attivabile dalle imprese che esercitano attività internazionale, finalizzata alla stipulazione di accordi preventivi tra Amministrazione finanziaria e contribuente in determinati ambiti.

In questo contributo andremo ad analizzare la disciplina legata alla possibilitàd i raggiungere accordi con l’Amministrazione finanziaria. Accordi di Ruling preventivo per quanto riguarda l’attività internazionale delle imprese.

Ruling

Soggetti ammessi al Ruling preventivo

Possono accedere alla procedura degli accordi preventivi:

  • Le imprese residenti con attività internazionale;
  • Le imprese non residenti che operano in Italia per mezzo di una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate (provv. 21.3.2016, art. 1.1) ha chiarito che per “impresa con attività internazionale” deve intendersi qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Quindi impresa che, in alternativa o congiuntamente:

  • Si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nell’art. 110 co. 7 del DPR n. 917/86 in materia di prezzi di trasferimento;
  • Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti. Ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • Abbia corsisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • Eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • Qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate (provv. 21.3.2016, artt. 1.3, 1.4 e 1.5) ha inoltre esteso la definizione di “impresa con attività internazionale” a seconda dei diversi ambiti di applicazione della procedura in questione.

Non sono ammessi alla procedura di ruling le persone fisiche. Ed in genere, tutti i soggetti che non esercitano attività d’impresa.

Ruling preventivo: ambito di applicazione

La procedura di accordi preventivi (art. 31-ter co. 1, DPR n. 600/73) è attivabile con principale riferimento ai seguenti ambiti:
  1. Preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato. Società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (art. 110 co. 7, DPR n. 917/86);
  2. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente. Ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  3. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti;
  4. Preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza (artt. 166 e 166-bis DPR n. 917/86);
  5. Valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del DPR n. 917/86. Nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Impresa con attività internazionale

Come detto la definizione di “impresa con attività internazionale” è ampliata a seconda dei diversi ambiti di applicazione della procedura in questione. In particolare posso essere ricomprese in tale definizione:

  • Quanto ai punti 1. 2. e 3.: l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione. Qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi;
  • Quanto al punto 4.: l’impresa che si trovi nelle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 166 e 166-bis del DPR n. 917/86;
  • Quanto al punto 5.: l’impresa non residente che abbia intenzione di esercitare la propria attività per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato entro il periodo di imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Dividendi, interessi e royalties

Con riguardo ai regimi dei dividendi, degli interessi e delle royalties, l’oggetto della procedura può riguardare sia la congruità dell’importo corrisposto che la qualificazione fiscale della fattispecie oggetto di tassazione.

Si riscontrano spesso, infatti, situazioni in cui la qualificazione di un reddito tra una fattispecie piuttosto che in un’altra (per esempio, royalties o reddito d’impresa) non appare agevole ed immediata. Né ai fini della normativa interna, né delle disposizioni convenzionali.

Interessi e royalties corrisposti a consociate UE

La tassazione esclusiva degli interessi e delle royalties nell’ambito dei gruppi multinazionali è riservata allo Stato di residenza del percettore (direttiva 3.6.2003 n. 49/CE recepita dal DLgs. 30.5.2005 n. 143).

La ritenuta a titolo d’imposta su interessi e royalties non è applicata in caso di pagamenti effettuati nei confronti di consociate residenti in Stati membri UE (art. 26-quater del DPR n. 600/73).

Il regime di esenzione (art. 26-quater del DPR n. 600/73) è stato introdotto dal D.Lgs. n. 143/2005 di recepimento della direttiva 3.6.2003 n. 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera

In passato c’era incertezza sull’applicabilità del ruling in merito alla valutazione circa la sussistenza della stabile organizzazione.

Con il D.L. n. 143/13 il legislatore ha espressamente previsto il ruling per tale ipotesi. Sulla stessa linea anche il D.L. n. 147/15 anche in relazione agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

Per la valutazione dovranno essere tenuti presenti:

  • Sia i criteri di cui all’art. 162 del DPR n. 917/86;
  • Sia i criteri previsti dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Regime fiscale di attrazione europea

La procedura di Ruling internazionale era estesa alle imprese UE che intraprendono in Italia nuove attività economiche. Nonché ai loro dipendenti e collaboratori (art. 41 co. 1 del D.L. n. n. 78/10).

Tali soggetti, infatti, in alternativa alla normativa tributaria italiana, potevano chiedere l’applicazione della normativa fiscale vigente nello Stato UE di residenza secondo la procedura dell’art. 8 del D.L. n. 269/2003.

Quest’ultima norma è stata abrogata ma per espressa previsione legislativa (art. 31-ter, co. 7 DPR n. 600/1973) “Qualunque riferimento all’art. 8 del DL 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato” all’istituto degli accordi di Ruling preventivo.

Altre fattispecie

La procedura di ruling poteva essere validamente attivata per ogni questione riguardante i rapporti internazionali.

Si pensi agli accordi di ripartizione di costi infragruppo (c.d. “cost sharing agreements”) e alle c.d. “management fees” o “spese di regia”, vale a dire l’addebito alle varie branch di quote di spese generali di amministrazione sostenute dalla casa madre.

Per l’attuale procedura degli accordi preventivi dovrebbe essere lo stesso, visto che l’elencazione degli ambiti stabiliti dal Legislatore non sembra tassativa (leggendosi nella norma la locuzione “principale riferimento”).

Ruling

Ruling preventivo: avvio della procedura

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la richiesta per accedere alla procedura in questione deve essere redatta su carta libera e indirizzata.

Inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio che ne rilascia ricevuta, all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d oppure sezione di Milano, Via Manin, 25. In alternativa è possibile utilizzare anche

Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico.

É previsto anche che con successivo provvedimento verranno disciplinate ulteriori modalità di presentazione dell’istanza per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata. Ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate (provv. 21.3.2016, artt. 2.1 e 2.2).

Incontro preventivo

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (provv. 21.3.2016, art. 2.9), prima della presentazione dell’istanza, le imprese imprese con attività internazionale possono richiedere un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio al fine di ottenere chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura.

Ciò può avvenire anche per il tramite dei propri procuratori ed in forma anonima.

Contenuto dell’istanza

Da un punto di vista procedurale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’istanza deve, a pena di inammissibilità:

  • Riportare:
    • La denominazione dell’impresa;
    • La sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
    • Il codice fiscale e/o la partita Iva;
    • Eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura stessa;
    • Contenere una chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo, oltre che una sintetica descrizione degli elementi specifici dello stesso;
    • Recare, in allegato, la documentazione atta a comprovare il possesso del requisito di “impresa con attività internazionale”;
    • Essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

Se l’istanza è presentata da impresa non residente, è necessario altresì indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura.

Tali requisiti non sono richiesti in caso di istanza presentata da impresa non residente ai fini della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha anche previsto la necessità di ulteriori elementi specifici da inserire nell’istanza a seconda del suo oggetto.

Ammissibilità dell’istanza

Se l’istanza è corredata di tutti gli elementi suindicati, la stessa viene dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento con comunicazione inviata dall’Ufficio al soggetto istante.

Nel caso di soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la comunicazione può essere inviata a mezzo posta elettronica ordinaria utilizzando l’indirizzo indicato nell’istanza.

Istanza improcedibile

Se l’Ufficio non è posto in condizione di verificare la sussistenza degli elementi richiesti per l’ammissibilità dell’istanza. Quest’ultima viene dichiarata improcedibile nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

In tal caso ciò viene comunicato al contribuente con l’indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni per integrare l’istanza. In tal caso i termini per la dichiarazione di ammissibilità iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Istanza inammissibile

L’istanza è dichiarata inammissibile quando:

  • Non sono presenti gli elementi stabiliti per la sua ammissibilità;
  • L’istante non ha provveduto ad integrare l’istanza ritenuta improcedibile nel termine indicato dall’Ufficio;
  • A seguito di istanza ritenuta improcedibile, la documentazione prodotta (entro il termine concesso) a seguito della richiesta dell’Ufficio sia ritenuta non idonea ad integrare gli elementi stabiliti per l’ammissibilità dell’istanza stessa.

Istanza avente ad oggetto i prezzi di trasferimento

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istanza avente ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui all’art. 110 co. 7 del DPR n. 917/86:

  • Deve contenere una sintetica descrizione delle operazioni con indicazione dettagliata dei beni o servizi oggetto delle operazioni stesse;
  • Deve indicare le società non residenti con le quali le operazioni sono effettuate, nonché le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra l’impresa residente e quelle non residenti configura una delle situazioni di cui all’art. 110 co. 7 del DPR n. 917/86;
  • Inoltre, deve illustrare i criteri ed i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni di cui sopra e le ragioni per cui si ritiene che essi siano conformi alla legge;
  • Può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

Istanza per dividendi, interessi, royalties

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate l’istanza avente ad oggetto l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties o di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti:

  • Deve indicare dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
  • Deve indicare i soggetti non residenti destinati a percepire o erogare dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • Inoltre, deve illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge;
  • Può essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta opportuna.

Istanza per attribuzione di utili a stabili organizzazioni

L’istanza avente ad oggetto l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente:

  • Deve contenere una sintetica descrizione delle operazioni realizzate con indicazione dettagliata del caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula del Ruling preventivo;
  • Deve indicare gli elementi identificativi della stabile organizzazione in un altro Stato dell’impresa residente istante. Ovvero, in caso di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa non residente, l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura;
  • Inoltre, deve illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui ritiene che essa sia conforme alla legge;
  • Può essere corredata dalla documentazione (economica, patrimoniale e finanziaria) ritenuta opportuna.

Istanza per trasferimento di residenza

L’istanza avente ad oggetto i valori di uscita o ingresso per trasferimento di residenza ai sensi degli artt. 166 e166-bis del DPR n. 917/86:

  • Deve indicare lo Stato di trasferimento o di provenienza;
  • Deve indicare specificatamente i componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e le attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato (rispettivamente nelle ipotesi di cui agli artt. 166 e 166-bis del DPR n. 917/86);
  • Inoltre, deve illustrare i criteri ed i metodi di valorizzazione dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e/o delle attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato, nonchè le ragioni per cui si ritiene che essi siano conformi alla legge;
  • Può essere corredata dalla documentazione ritenuta opportuna.

Istanza per stabile organizzazione in Italia

L’istanza avente ad oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato:

  • Deve descrivere dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
  • Deve essere corredata dalla documentazione atta ad illustrare in maniera circostanziata le iniziative poste in essere e le nuove attività che si intendono intraprendere;
  • Infine, deve indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’impresa istante ritiene che, nel caso di specie, sia possibile configurare o escludere l’esistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla luce dei criteri previsti dall’art. 162 del DPR n. 917/86 nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, rilevanti nel caso di specie;
  • Può essere corredata dalla documentazione ritenuta opportuna.

Svolgimento della procedua di Ruling preventivo

La procedura finalizzata all’accordo tra Amministrazione finanziaria e contribuente deve perfezionarsi, di norma, entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza e si conclude con la sottoscrizione congiunta del documento.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto due tipi di procedimento: uno “generale” che riguarda tutti i tipi di istanze ed uno “speciale” per quelle aventi ad oggetto i requisiti per una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Procedimento “generale

La procedura in questione si svolge in contraddittorio e di ogni attività è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza o dall’ultimazione dell’eventuale attività istruttoria, l’impresa (a mezzo del suo legale rappresentante o di un procuratore) è invitata a comparire al fine di:

  • Verificare la completezza delle informazioni fornite;
  • Formulare eventuale richiesta dulteriore documentazione ritenuta necessaria;
  • Definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.
  • Il procedimento può articolarsi in più incontri.

Accesso presso le sedi dell’impresa

Nel corso del procedimento è prevista la possibilità per i funzionari e dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione. Nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

Procedura per la sottoscrizione dell’accordo ex art. 31-ter DPR  n. 600/73.

Perfezionamento dell’accordo

L’accordo, nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell’istanza, si perfeziona con la sottoscrizione congiunta da parte del:

  • Responsabile dell’Ufficio competente;
  • Legale rappresentante dell’impresa che ha attivato la procedura, o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa stessa.

La procedura deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo è redatto apposito processo verbale che attesta tale circostanza.

Qualora il completamento dell’attività istruttoria richieda l’attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi paesi, il termine è ampliato per un periodo di tempo pari a quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste.

Procedimento “speciale

In caso di istanze aventi ad oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti per una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, come per le altre tipologie di istanze, la procedura in questione si svolge in contraddittorio e di ogni attività è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza o dall’ultimazione dell’eventuale attività istruttoria, l’impresa (a mezzo del suo legale rappresentante o di un procuratore) è invitata a comparire al fine di:

  • Verificare la completezza delle informazioni fornite;
  • Formulare eventuale richiesta dulteriore documentazione ritenuta necessaria;
  • Definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

Il procedimento può articolarsi in più incontri.

Fasi del procedimento

Il procedimento si articola in due fasi:

  • Una documentale, ne corso della quale l’Ufficio svolge l’istruttoria, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili;
  • Una operativa, dove l’Ufficio effettua, nei tempi concordati con l’impresa istante, uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività o presso qualunque altro luogo di esercizio dell’attività medesima, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori

Ciascuna delle fasi si conclude con la redazione di un processo verbale nel quale l’Ufficio espone, alla luce di quanto emerso nel corso della relativa istruttoria, le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Perfezionamento dell’accordo

L’accordo si perfeziona con la sottoscrizione congiunta da parte del:

  • Responsabile dell’Ufficio competente;
  • Legale rappresentante dell’impresa che ha attivato la procedura, o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa stessa.

La procedura deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’accordo:

  • Individua e descrive le specifiche condizioni e definisce i termini sulla base dei quali, nel caso di specie è stata riscontrata o è stata esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
  • Stabilisce in capo all’impresa istante gli obblighi cui è subordinata la validità dell’accordo stesso.

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo è redatto apposito processo verbale che attesta tale circostanza.

Estinzione del procedimento

Le cause di estinzione del procedimento volto alla stipula degli accordi preventivi sono:

  • La mancata produzionesenza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria;
  • La sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione che è alla base dell’istituto in questione.

Verifica degli accordi di Ruling preventivo

L’ultima fase è la verifica del rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto.

Per fare questo ed anche di accertare di iniziativa il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo, l’Amministrazione ha previsto, a carico dell’impresa, l’onere di:

  • Predisporre e mettere a disposizione dell’Ufficio, periodicamente, ovvero dietro specifica richiesta, documentazione ed elementi informativi;
  • Consentire ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo con l’impresa, di accedere presso la sede o i luoghi di svolgimento delle attività, “allo scopo di prendere diretta visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili ai fini della verifica”.

L’Ufficio può, comunque, durante il periodo di vigenza dell’accordo, invitare l’impresa per fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso.

Anche in questo caso di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al contribuente.

Violazione totale o parziale dell’accordo

Costituiscono ipotesi di violazione totale o parziale dell’accordo:

  • Uno o più episodi di inosservanza dell’accordo in grado di produrre effetti sostanzialmente incompatibili con le finalità dell’accordo stesso;
  • Uno o più episodi di mancata collaborazione o trasparenza, che apprezzati complessivamente, non consentano di poter efficacemente verificare il rispetto dell’accordo nei tempi e nei modi previsti.

Tali circostanze possono essere apprese dall’Ufficio a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi informativi visionati oppure appresi durante le attività di verifica dell’accordo o anche per altra via.

In tali casi l’Ufficio, con atto motivato da inoltrare con lettera raccomandata, ovvero telematicamente, dà comunicazione all’impresa della violazione riscontrata. Invitando l’impresa a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, eventuali memorie a difesa del proprio operato.

Risoluzione dell’accordo di Ruling

L’accordo si considera risolto, eventualmente in maniera parziale, se:

  • Le memorie presentate dall’impresa sono da considerare non idonee a smentire la denunciata violazione dell’accordo;
  • Quando sia vanamente decorso il termine di 30 giorni assegnato all’impresa per la presentazione delle memorie stesse.

La risoluzione decorre:

  • Dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante la violazione dell’accordo;
  • Ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, dal momento di efficacia originaria dell’accordo medesimo.

Anche in questo caso l’Ufficio ne dà comunicazione all’impresa con lettera raccomandata. Ovvero telematicamente.

Modifica dell’accordo

Vi è anche la possibilità di modifica dell’originario accordo di Ruling stipulato. Questo nel caso in cui venga riscontrato il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto che avevano portato alla stipula dell’accordo stesso. In tal caso l’Ufficio invita l’impresa al contraddittorio.

Se a conclusione di quest’ultimo non si raggiunge una comune decisione sulla revisione dell’accordo. Oppure in tutti i casi in cui i mutamenti riscontrati nelle condizioni poste a base dell’accordo siano tali da rendere impossibile la modifica, l’accordo stesso si intenderà privo di efficacia.

Accordi privi di efficacia

Ciò avverrà:

  • A partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto;
  • Ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di comunicazione dell’invito al contraddittorio.

In tal caso l’Ufficio ne dà comunicazione all’impresa.

Con istanza motivata e circostanziata, da inoltrarsi con le stesse modalità di quella che ha dato avvio al procedimento, l’impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell’accordo, la modifica del medesimo, quando sopravvengono:

  • Circostanze non previste né prevedibili;
  • Sostanziali mutamenti delle circostanze iniziali, parimenti non preveduti né prevedibili.

Accordo di modifica e procedura

I nuovi elementi devono avere la capacità di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.

L’istanza con la richiesta di modifica deve indicare in maniera completa e dettagliata:

  • Le modifiche proposte;
  • Le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle modifiche stesse.

La procedura prosegue con le stesse modalità previste per l’originaria istanza di accordo preventivo.

Nella fase istruttoria finalizzata alla modifica dell’accordo trovano applicazione alcune disposizioni già previste in precedenza, ed in particolare:

  • Nel corso del procedimento l’Ufficio potrà accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.
  • Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al contribuente;
  • Nel corso della fase operativa l’Ufficio effettua, nei tempi concordati con l’impresa, uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività o presso qualunque altro luogo di esercizio dell’attività medesima, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori;
  • L’Ufficio redige un processo verbale nel quale espone, alla luce di quanto emerso nel corso della relativa istruttoria, le conclusioni cui è pervenuto.

Se l’attività si conclude positivamente, l’Ufficio invita l’impresa per la sottoscrizione della modifica dell’accordo.

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con la quale si chiede la modifica degli accordi. Oppure dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto. Ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di comunicazione dell’invito al contraddittorio dell’Ufficio.

Ruling preventivo

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

1 COMMENTO

  1. Il termine non è 5 anni bensì 2+1 come quanto stabilito dall’art. 8 comma 2 del D.L. n.269/2003, integrato poi a pieno titolo nell’ordinamento italiano dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 sempre al sopracitato articolo.

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