Negli ultimi anni l’attività istruttoria dell’Agenzia delle Entrate si è ampliata molto nell’individuazione di redditi di fonte estera o capitali esteri non dichiarati. Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione in virtù di alcuni aspetti:
- L’andamento a regime di attività di compliance a livello internazionale, come gli accordi sul Common Reporting Standard;
- Le sanzioni che si rischiano nel caso in cui non si dichiarino redditi di fonte estera o non si adempia correttamente alla disciplina sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere.
La mia attività di consulente nell’ambito della fiscalità internazionale mi porta spesso a fare consulenza ad imprenditori che credono che oggi sia possibile aprire aziende all’estero senza dichiararle in Italia. Fare questo, oggi, senza pensare di incorrere di accertamenti e in sanzioni è impensabile (nella maggior parte dei casi). Allo stesso tempo ci sono molti soggetti, anche privati, che credono che aprire un conto corrente all’estero o acquistare un immobile estero possa essere non dichiarato. Infine, ci sono ancora molte persone che lavorando all’estero per qualche mese all’anno decidono, deliberatamente, di non dichiararlo in Italia pensando di non incorrere in sanzione (al netto delle ipotesi di esenzione, è chiaro). Per questo motivo, nel mezzo della campagna dedicata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ho deciso di dedicare questo contributo ai rischi che puoi correre se non dichiari redditi o patrimoni di fonte estera.
Indice degli argomenti
- Controlli dell’Agenzia delle Entrate sui redditi di fonte estera
- Le procedure di controllo dei redditi esteri nei rapporti intracomunitari
- Lo scambio automatico di informazioni fiscali
- Il ruolo della Convenzione multilaterale nello scambio di informazioni fiscali
- L’attività di accertamento sui redditi di fonte estera
- Le sanzioni amministrative tributarie per redditi di fonte estera non dichiarati
- Regime sanzionatorio legato alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate
- Tabella: sanzioni legate alla mancata dichiarazione di redditi esteri e monitoraggio fiscale
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Controlli dell’Agenzia delle Entrate sui redditi di fonte estera
L’attività di accertamento di redditi di fonte estera e patrimoni detenuti all’estero è in costante crescita negli ultimi anni. L’analisi delle dichiarazioni dei redditi pregresse è in corso, o in via di attivazione. I controlli nascono, in alcuni casi, da segnalazioni effettuate da parte di intermediari finanziari italiani (generalmente per movimenti di capitali in uscita). Tuttavia, la vera leva legata all’implementazione di questi controlli riguarda le procedure di scambio automatico di informazioni tra l’Italia e gli altri Stati. Infatti, l’implementazione, a partire dall’anno di imposta 2017, dei sistemi di scambio automatico di informazioni ha dato un forte impulso all’attività accertativa, precedentemente basata su procedure di scambio su richiesta.
Le procedure di controllo dei redditi esteri nei rapporti intracomunitari
Le procedure di controllo dei redditi di fonte estera e dei patrimoni detenuti all’estero sono sicuramente più ampie nei rapporti intracomunitari, che sono regolati dalla direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. Sul punto, l’art. 8, paragrafo 1, della direttiva prevede che ciascuno degli Stati comunitari metta a disposizione i dati dei redditi da lavoro, dei compensi per dirigenti, delle polizze vita (se non già in altro modo monitorate), delle pensioni, nonché delle proprietà e dei redditi immobiliari, alle Amministrazioni fiscali degli Stati in cui hanno residenza i rispettivi possessori. I periodi di imposta interessati partono dall’anno 2014. Questo significa che si tratta di annualità ancora suscettibili di accertamento, sia per:
- La tassazione dei redditi, ex art. 43 del DPR n. 600/73;
- Il monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere (legge n. 227/90).
Lo scambio automatico di informazioni fiscali
Per quanto riguarda lo scambio automatico dei conti finanziari anche a livello comunitario viene svolto attraverso le procedure del Common Reporting Standard. Lo scambio automatico ha ad oggetto i conti correnti finanziari dei soggetti non residenti nello Stato in cui è stato aperto il conto. In pratica se un soggetto residente in uno Stato (Italia), apre un conto corrente in un altro Stato (es Francia), l’Amministrazione finanziaria di quest’ultimo Stato (Francia) comunica all’Amministrazione finanziaria del primo Stato i dati dei conti del soggetto residente fiscalmente in questo Stato. I dati oggetto dello scambio automatico di informazioni sono:
- Identificazione del titolare effettivo dell’operazione;
- I dati del contro corrente estero;
- L’intermediario presso cui è intrattenuto il conto corrente;
- Saldo annuale del conto corrente;
- Il dettaglio dei redditi imputati al titolare del conto nel corso dell’anno.
Quali Paesi sono interessati dallo scambio di informazioni finanziarie?
Lo scambio automatico dei conti finanziari previsto dalla direttiva n. 2011/16/UE risulta più ampio, sotto il profilo temporale, rispetto a quello dei dati reddituali (redditi da lavoro, immobiliari, redditi diversi di natura finanziaria, etc). Per quanto riguarda i dati finanziari lo scambio automatico di informazioni riguarda anche la Svizzera, il Liechtenstein e San Marino, Andorra ed il Principato di Monaco (a partire dal 2017).
| La situazione dei conti in Svizzera: |
|---|
| Il primo periodo interessato dallo scambio automatico di informazioni è il 2017. La Svizzera ha, infatti, sottoscritto un accordo con l’Italia a fronte del quale i dati dei conti correnti dei cd “contribuenti recalcitranti” (soggetti titolari di conti correnti che avevano ricevuto una un invito alla regolarizzazione e non vi hanno provveduto) potranno essere oggetto di richieste di gruppo provenienti dall’Italia. |
Il ruolo della Convenzione multilaterale nello scambio di informazioni fiscali
Accanto a quanto previsto nella direttiva n. 2011/16/UE si incrocia quanto previsto dalla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza fiscale. La Convenzione ha carattere multilaterale in quanto all’adesione e alla ratifica fa seguito l’impegno di ciascun Stato a reperire i dati degli intermediari e a metterli a disposizione delle altre Amministrazioni finanziarie. Gli scambi hanno ad oggetto informazioni a carattere bilaterale, andando dallo Stato in cui i conti sono detenuti allo Stato di residenza fiscale del soggetto titolare del conto (compresi i “titolari effettivi” dei conti stessi). Sostanzialmente, le procedure legate alla Convenzione multilaterale si sovrappongono, per lo scambio dei dati dei conti finanziari a quelle della direttiva n. 2011/16/UE. Questo, in quanto gli Stati comunitari sono destinatari di entrambe le normative, con le stesse tempistiche.
| La situazione del Regno Unito: |
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| I dati dei conti correnti detenuti nel Regno Unito continueranno ad arrivare in Italia anche nel periodo post Brexit. Il Regno Unito, infatti, non applicherà più la direttiva n. 2011/16/UE. Tuttavia, la Convenzione multilaterale rimarrà in vigore per quanto riguarda i conti correnti, ma non ci sarà più (per quanto ne sappiamo) scambio di informazioni su redditi da lavoro, pensioni, redditi e proprietà immobiliari, redditi diversi di natura finanziaria, etc. |
L’attività di accertamento sui redditi di fonte estera
L’Amministrazione finanziaria, ogni anno, sulla base dei dati che arrivano dallo scambio automatico di informazioni finanziarie arricchisce le proprie banche dati. L’incrocio di questi dati con gli altri in possesso dell’Amministrazione finanziaria (es. dichiarazioni dei redditi presentate, dati bancari nazionali, trasferimenti di denaro, etc) determinano i soggetti definiti “a maggiore rischio“.
Tali soggetti vengono inseriti in liste selettive dalle quali vengono prelevati i soggetti che vengono sottoposti a controllo. I controlli determinano un primo avviso (“lettera di compliance“) alla quale il contribuente è chiamato in contraddittorio a difendersi rispetto a quanto accertato dall’Amministrazione finanziaria. Se dalle informazioni pervenute dal contribuente non c’è soluzione positiva viene inviato e notificato un vero e proprio avviso di accertamento. Tale avviso contiene:
- L’imposta dovuta;
- Le sanzioni dovute;
- Gli interessi di mora.
A questo punto il contribuente ha a disposizione 60 giorni di tempo per:
- Procedere con l’acquiescenza, quindi procedere con il pagamento totale o rateale degli importi richiesti;
- Andare in contenzioso.
Detto questo, vediamo, con maggiore dettaglio le sanzioni legate alla mancata tassazione di redditi di fonte estera e attività patrimoniali e finanziarie estere.
Le sanzioni amministrative tributarie per redditi di fonte estera non dichiarati
I soggetti che non dichiarano redditi di fonte estera in dichiarazione sono assoggettati all’applicazione di sanzioni amministrative. In particolare, il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dai D.Lgs. n 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
Sanzioni per dichiarazione infedele con redditi esteri
Il soggetto che presenta la propria dichiarazione dei redditi senza esporre redditi di fonte estera è soggetto alle sanzioni amministrative previste per la dichiarazione infedele. La fattispecie di dichiarazione infedele si realizza quando il contribuente omette di indicare nella dichiarazione dei redditi validamente presentata, alcuni componenti positivi di redditi. La sanzione amministrativa per dichiarazione infedele è del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (per le violazioni a partire dal primo settembre 2024). Sono suscettibili di integrare la violazione in esame:
- I recuperi a tassazione relativi alle categorie reddituali contemplate dal TUIR (recupero a tassazione di ricavi, disconoscimento di costi, rettifica di rimanenze);
- Accertamenti con cui il maggior reddito viene determinato in base a metodi presuntivi o induttivi;
- Rettifiche di riqualificazione dei redditi dichiarati.
| Sanzione amministrativa per dichiarazione infedele |
|---|
| La sanzione amministrativa tributaria base per le violazioni di “infedele dichiarazione” (omissione di proventi o deduzione di oneri inesistenti di fonte estera) è pari al 70% delle imposte dovute e non versate. |
Ravvedimento della dichiarazione infedele
La dichiarazione infedele può essere oggetto di ravvedimento operoso, che può essere effettuato senza limiti temporali, con riduzione della sanzione che decresce con l’aumentare del tempo in cui avviene. Il perfezionamento del ravvedimento operoso da parte del contribuente è legato alla presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa. Il ricevimento di una lettera di compliance dell’Amministrazione finanziaria non preclude l’effettuazione del ravvedimento operoso, in quanto ancora non sono iniziate attività di accertamento.
| Art. 13 D.Lgs. n. 472/97 | Termine | Riduzione sanzione |
|---|---|---|
| a-bis) -Tutte le violazioni | Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione (invariato) | 1/9 del minimo |
| b) – Tutte le violazioni | Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) | 1/8 del minimo |
| b-bis) – Tutte le violazioni | Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo |
| b-ter) post D.Lgs. n. 87/24 – Tutte le violazioni | Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/6 del minimo |
Regime sanzionatorio legato alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate
La misura delle sanzioni relative alle violazioni del monitoraggio fiscale è contenuta nell’articolo 5 del D.L. n. 167/90, come rinnovato dall’articolo 9 della Legge n. 97/13. Per le violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione per le violazioni sul monitoraggio fiscale è applicabile nella misura compresa tra il 3% e il 15% dell’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Tuttavia, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato le sanzioni raddoppiano. In questo caso la sanzione si applica nella misura che va dal 6% al 30% degli importi non monitorati.
Sanzioni dovute in misura fissa
Vi può essere un unico caso in cui le sanzioni dovute sono applicate in misura fissa. Si tratta del caso di presentazione del quadro RW con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Soltanto in questo caso la sanzione è dovuta nella misura fissa di € 250,00.
Disciplina del favor rei sul monitoraggio estero
Le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale hanno natura tributaria. In quanto tali, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/97. Mi riferisco al principio del favor rei, il principio di legalità e l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. In applicazione del principio del favor rei previsto al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/97, l’omessa o infedele compilazione del quadro RW, nel caso in cui la violazione sia stata commessa e non sia ancora definitiva alla data del 4 settembre 2013, è sanzionata nella misura compresa tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati (ovvero tra il 6% e il 30%, nel caso di detenzione in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato). Inoltre, ai sensi del comma 2, le violazioni attinenti l’infedele o omessa compilazione delle sezioni I e III del quadro RW, non sono più punibili e l’eventuale debito residuo per atti di irrogazione sanzioni non ancora definitivi è da considerarsi estinto.
Somme detenute in “paradisi fiscali” senza l’indicazione nel quadro RW
L’art. 12 del D.L. n. 78/09 stabilisce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Le sanzioni ex art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 sono raddoppiate, così come quelle connesse all’irregolare/omessa compilazione del quadro RW, che divengono dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. La presunzione non qualifica i “redditi sottratti a tassazione” come “redditi prodotti all’estero”. Ne consegue che il raddoppio delle sanzioni non si cumula con l’aumento di 1/3 previsto dall’art. 1 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97.
Tabella: sanzioni legate alla mancata dichiarazione di redditi esteri e monitoraggio fiscale
| Fattispecie | Sanzione ordinaria | Sanzione paesi black list | Norma |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio fiscale: irregolare compilazione del quadro RW | Dal 3% al 15% del valore dell’investimento | Dal 6% al 30% del valore dell’investimento | Art. 5 del D.L. n. 167/90 |
| Omessa presentazione del quadro RW: se il ritardo non supera i 90 giorni | 258,00 euro | 258,00 euro | Art. 5 del D.L. n. 167/90 |
| Fattispecie di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi | Del 70% dell’imposta dovuta | Dal 140% dell’imposta dovuta | Art. 12 del D.L. n. 78/09 |
| Fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con redditi esteri | Del 120% dell’imposta dovuta | Del 240% dell’imposta dovuta | Art. 12 del D.L. n. 78/09 |
Conclusioni e consulenza fiscale online
In questo articolo ho cercato di riepilogarti la disciplina legata agli accertamenti ed alle sanzioni che l’Amministrazione finanziaria applica in caso di redditi di fonte estera non dichiarati e attività patrimoniali o finanziarie estere non dichiarate. Oggi diventa davvero molto complicato non adempiere a queste discipline e le sanzioni che possono essere applicate, in questi casi, sono molto elevate. Per questo motivo ti consiglio di dichiarare sempre e correttamente i tuoi redditi di fonte estera in dichiarazione dei redditi.
Se necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.