Il quadro RW del Modello Redditi, oltre che per l'indicazione di attività patrimoniali e finanziarie estere deve essere compilato anche dai soggetti titolari effettivi di partecipazioni o investimenti finanziari.
La nozione di titolare effettivo, per il monitoraggio fiscale, viene fatta discendere direttamente da quella prevista dalla disciplina antiriciclaggio. In particolare, l'art. 4, co. 1, del D.L. n. 167/90, per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 90/2017, richiama infatti i: “titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".
Si pone quindi il problema di individuare i casi nei quali la norma prevede, per i titolari effettivi di attività estere, obblighi di indicazione nel quadro RW. In particolare, per adempiere a tale obbligo si deve anche tenere in considerazione quanto comunicato dagli intermediari finanziari esteri verso l'Amministrazione italiana. Mi riferisco al contesto delle procedure di scambio automatico delle informazioni finanziarie (CRS), attività questa prevista a livello pressoché globale, con poche eccezioni.
In caso di discordanza tra i dati ricevuti dall'Agenzia delle Entrate dalle corrispondenti autorità estere e quelli presenti nel quadro RW sono possibili attività di controllo. Proprio al fine di prevenire questo tipo di problematiche è opportuno conoscere obblighi e modalità di...
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