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Quadro RW 2024 per le attività all’estero

Fiscalità InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWQuadro RW 2024 per le attività all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale su attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e per il versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

Il quadro RW del modello Redditi (persone fisiche o ENC) è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero. Tale quadro deve essere compilato da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, in relazione a conti correnti, investimenti finanziari e beni immobili detenuti oltre i confini nazionali. Inoltre, la compilazione è necessaria per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali:

  • IVIE – Imposta sugli immobili detenuti all’estero;
  • IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

L’obbligo riguarda la detenzione di investimenti patrimoniali o attività finanziarie all’estero, suscettibili di produrre reddito in Italia. In buona sostanza, si tratta di un particolare quadro della dichiarazione dei redditi di Persone fisiche ed enti non commerciali, da compilare in specifiche fattispecie. Tale quadro dichiarativo deve essere presentato nella relativa dichiarazione (modello Redditi) esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2024 (relativamente ai dati dell’anno precedente).


Chi sono i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW?

L’articolo 4 del D.L. n. 167/90 prevede l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi:

  • Degli investimenti all’estero, ovvero
  • Delle attività estere di natura finanziaria.

Questo tipo di indicazione deve essere effettuata nel quadro RW del modello Redditi. I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio fiscale sono:

  • Le persone fisiche;
  • Le società semplici (e le associazioni equiparate);
  • Gli enti non commerciali.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le operazioni poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria (attraverso il bilancio). Sono escluse le società di persone commerciali e gli altri soggetti equiparati esercenti attività commerciale. Soggetti che possono documentare allo stesso modo dei soggetti IRES le movimentazioni sulla base dei dati di bilancio d’esercizio. Sono, inoltre, soggetti alla dichiarazione i titolari di redditi da lavoro autonomo anche per le operazioni compiute in relazione all’attività professionale.

Disponibilità o movimentazione dell’attività estera

Il quadro deve essere compilato anche dai soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero. Ad esempio tutti i cointestatari di un conto corrente devono compilare il quadro, indicando l’intero ammontare del conto medesimo. Questo a condizione che ciascuno abbia la piena disponibilità delle somme. Allo stesso modo anche il soggetto non titolare del conto corrente estero, ma con possibilità di movimentazione delle somme, deve compilare il quadro.

Disponibilità di fatto dell’investimento

La Cassazione n. 9320/03 ha esteso l’obbligo di applicazione della norma anche ai soggetti che amministrano e gestiscono somme e investimenti all’estero. L’obbligo di compilazione del quadro RW non riguarda soltanto il beneficiario effettivo o l’intestatario formale. L’obbligo di compilazione riguarda anche colui che all’estero abbia la disponibilità di fatto e la possibilità di movimentazione di somme non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle al beneficiario.

Per approfondire: “Titolare effettivo di attività estere nel quadro RW“.

I trust residenti in Italia

Per i motivi sopra indicati l’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda anche i trust residenti. Questo in quanto il trust come soggetto passivo IRES è equiparabile ad un ente non commerciale. In particolare l’obbligo riguarda il trustee, oltre che i beneficiari effettivi, se esistenti, degli investimenti all’estero. Inoltre, sono tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri siano i titolari effettivi dell’investimento. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp) e articolo 20 D.Lgs. n. 231/07.

Quali soggetti sono esonerati?

Possiamo dire che sono esonerati dalla compilazione del quadro le seguenti categorie di enti:

  • Le società di capitali;
  • Gli enti commerciali;
  • Le società in nome collettivo;
  • Le società in accomandita semplice.

Proviamo a fare qualche esempio che può essere utile a capire.

Esempio:
Una società in accomandita semplice detiene all’estero beni. La società non è tenuta a segnalarli nel quadro RW. Le società semplici, invece, sono tenute alla compilazione del quadro.

Il caso degli investimenti esteri tramite società italiana

È escluso dal monitoraggio fiscale l’investimento estero effettuato da società italiana per conto del socio della società. L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero. Tale obbligo, non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

Esempio:
Il socio di una società italiana che detiene investimenti esteri non ha obbligo di presentare il quadro RW per questa fattispecie. Le informazioni sugli investimenti esteri della società italiana, infatti, possono essere desunti dalla dichiarazione dei redditi.

Quali modalità di presentazione? posso presentare 730 con quadro W?

Deve essere evidenziato che se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi PF il presente quadro deve essere presentato unitamente a tale modello, entro i termini di presentazione. Dalla dichiarazione 730/2024 è stato introdotto il quadro delle attività detenute all’estero anche all’interno del modello 730. Di fatto, questo significa che un contribuente che ha presentato il modello 730, se detiene anche attività all’estero potrà adempiere ai relativi obblighi sempre attraverso lo stesso modello 730.

Lo scorso anno, invece, avrebbe dovuto presentare il modello Redditi RF per compilare il quadro RW, che adesso è stato inserito anche nel modello 730 (quadro W).


Quali sono le attività patrimoniali e finanziarie estere da indicare?

Sono soggette a monitoraggio fiscale, e quindi alla compilazione del quadro, tutte le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione del reddito nel periodo di imposta. Inoltre, la compilazione del quadro è obbligatoria anche in caso di disinvestimento effettuato prima del termine del periodo d’imposta stesso. In pratica, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro sia gli investimenti all’estero sia le attività estere di natura finanziaria, detenuti nel periodo di imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. L’obbligo sussiste a prescindere dall’importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. Per questo motivo, ove possibile, si consiglia sempre di far intervenire un intermediario finanziario residente, in caso di detenzione di attività di questo tipo.

Quali sono le attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio?

Per attività patrimoniali si intendono tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali:

  • Immobili situati all’estero (ad esempio l’immobile in Francia), o i diritti reali immobiliare su di essi (comproprietà, multiproprietà);
  • Oggetti preziosi ed opere d’arte;
  • Imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri.

Le attività patrimoniali devono essere dichiarate nel quadro indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta. Per far scattare l’obbligo dichiarativo è infatti sufficiente che la loro capacità di produrre reddito imponibile sia meramente potenziale

Quali sono le attività finanziarie estere oggetto di monitoraggio?

Per attività finanziarie si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Ad esempio, è possibile identificare le seguenti:

  • Depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • Conti correnti valutari;
  • Criptovalute, Bitcoin, etc.
  • I metalli preziosi detenuti all’estero;
  • Le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi. nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo“;
  • Le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • Le obbligazioni estere o titoli similari, i titoli pubblici e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti;
  • I diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • I contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli);
  • I contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • Le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti esteri, escluse quelle obbligatorie per legge;
  • Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  • Le attività finanziarie italiane detenute all’estero, anche se in cassetta di sicurezza;
  • Le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
  • I titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati (cosiddette “stock option“) nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.

La valorizzazione degli immobili esteri

Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta. Pertanto il valore dell’immobile è costituito dal costo di acquisto. Oppure, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione. In mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante.

La determinazione del valore per immobili situati in Paesi UE o SEE

Se l’immobile è situato in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare diverge. In questo caso, infatti, è necessario utilizzare:

  • Il valore catastale o, in mancanza,
  • Il costo di acquisto o,
  • In assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Tabella con imposte estere utili a determinare l’imponibile degli immobili esteri in paesi UE

PAESE DI UBICAZIONE IMMOBILEIMPOSTA BASE IMPONIBILE PER IVIEIMPOSTA PATRIMONIALE DETRAIBILE
AustriaGrundsteuerGrundsteuer
BelgioPrécompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
BulgariaDanak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
CiproForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DanimarcaLov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal
grundskyld
Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal
grundskyld
EstoniaMaamaksMaamaks
FinlandiaKiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
Francia– Tax foncière
– Impôt de Solidarité sur la Fortune
GermaniaGrundsteuerGrundsteuer
GreciaForos akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IrlandaThe rates
IslandaFasteignagjöldFasteignagjöld
LettoniaNekustamā īpašuma nodoklisNekustamā īpašuma nodoklis
LituaniaNekilnojamojo turto mokestisNekilnojamojo turto mokestis
LussemburgoImpôt foncierImpôt foncier
Malta
NorvegiaEiendomsskatt– Eiendomsskatt
– Formuesskatt
OlandaOnroerendzaak belastingOnroerendzaak belasting
PoloniaPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości
PortogalloImposto Municipal sobre ImóveisImposto Municipal sobre Imóveis
Regno UnitoCouncil tax
Rep. CecaDaň z nemovitostíDaň z nemovitostí
RomaniaTaxa pe cladiriTaxa pe cladiri
SlovacchiaDan z nehnutelnostiDan z nehnutelnosti
SloveniaNadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
Davek na premoženje
Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
Davek na premoženje
Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
SpagnaImpuesto sobre Bienes InmueblesImpuesto sobre Bienes Inmuebles
SveziaFastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift
Fastighetsskatt
Kommunal Fastighetsavgift
UngheriaEpítményadòEpítményadò

Tabella che riporta quando indicato nella Circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire: “Casa in Francia: monitoraggio fiscale ed IVIE“.

La determinazione del valore delle altre attività patrimoniali estere

Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare:

  • Il costo di acquisto, ovvero
  • Il valore di mercato

Valore da rilevare:

  • All’inizio di ciascun periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e
  • Al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso).

Esempi di attività patrimoniali per le quali non è dovuto il versamento dell’IVIE sono le imbarcazioni o gli aerei.

La valorizzazione delle attività finanziarie estere

I contribuenti obbligati alla presentazione del quadro ai fini del monitoraggio fiscale o del pagamento delle imposte patrimoniali devono valorizzare le attività finanziarie estere detenute (azioni, obbligazioni, titoli, ETF, etc). I soggetti non tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE devono utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Per le attività finanziarie quotate in mercati regolamentati (es. le azioni) si deve fare riferimento al valore di mercato. Tale valore deve essere rilevato al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione. Per le attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati, invece, si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.

Come avviene la compilazione del quadro RW?

Il quadro RW deve rispecchiare le movimentazioni avvenute durante il periodo di imposta, sia in termini di investimenti che di disinvestimenti (patrimoniali o finanziari). Questo significa che ogni volta che avviene un investimento, questo deve trovare collocazione nel quadro. Allo stesso modo deve trovare riscontro ogni singolo disinvestimento.

Per quanto riguarda la temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le singole variazioni della composizione di quest’ultima. Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (versamento acconti, conferimento titoli, etc), il momento di avvenuta variazione deve essere considerato come discrimine temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti la medesima relazione finanziaria, sono duplici:

  • Si deve indicare in un rigo il valore iniziale ed il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
  • Si deve indicare un nuovo rigo, il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto ed il valore finale dell’investimento.

Questa procedura deve essere seguita per ogni apporto di capitale avvenuto nell’investimento finanziario nel corso dell’anno. Circolare n. 16/E/2016 (§ 14). Sotto il profilo pratico questo si traduce in un obbligo molto complesso, soprattutto per tutte quelle attività finanziarie soggette a movimentazioni giornaliere. Vedi il caso delle operazioni nel mercato del Forex, le azioni quotate, e tutte le operazioni effettuate sulle comodities. In questi casi l’indicazione delle singole movimentazioni può essere molto complicata. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di compilazione del quadro ha previsto una semplificazione nella compilazione del quadro.

Il prospetto riassuntivo delle movimentazioni delle attività finanziarie estere omogenee

La semplificazione riguarda la possibilità di sfruttare un prospetto riassuntivo delle movimentazioni avvenute su attività finanziarie della stessa tipologia. La Circolare 12/E/2016, coerentemente alle istruzioni al modello Redditi, aggiunge che:

per consentire l’attività di controllo permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella Circolare 38/E del 2013

Questa semplificazione non riguarda il calcolo dei redditi imponibili da indicare nei quadri RM, RT ed RL della dichiarazione. Questi valori continuano ad essere calcolati analiticamente secondo le disposizioni del TUIR.

Cessione di attività finanziarie della stessa categoria e criterio LIFO

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo da adottare è il cd “LIFO“. Pertanto, si considerano ceduti per prime le attività acquisite in data più recente.

Quale tasso di cambio per il quadro RW?

Al fine di poter correttamente individuare il tasso di cambio da utilizzare nella conversione di valute estere è necessario prendere a riferimento il criterio di valutazione dell’attività estera. Ai fini della compilazione del modello RW, per il  monitoraggio fiscale e la liquidazione di IVIE ed IVAFE occorre verificare se:

  • L’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al Costo. In questo caso la conversione di valuta estera deve essere effettuata al cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In questo caso non è necessario aggiornare di anno in anno l’importo indicato in dichiarazione;
  • L’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al valore di Mercato. In questo caso la conversione di valute estere deve essere effettuata al cambio medio del mese di determinazione di tale valore. Ad esempio il 31 dicembre del periodo di imposta o del periodo di detenzione dell’attività estera. Pertanto è necessario aggiornare annualmente il valore all’interno del quadro.

Queste sono in linea generale le principali indicazioni a cui è opportuno rifarsi quando si deve effettuare la conversione di valute estere. Tuttavia, è possibile ritenere che vi sia una obiettiva difficoltà interpretativa nella disposizione dell’Agenzia. Per questo motivo eventuali comportamenti difformi da parte del contribuente possono non essere oggetto di contestazione. Quando siamo di fronte ad un portafoglio titoli è necessario fare riferimento:

  • Per il valore iniziale, a quello medio del mese di dicembre dell’anno precedente, o del mese di inizio del rapporto in corso d’anno e,
  • Per il valore finale, quello del mese di dicembre dell’anno o del mese di chiusura del rapporto.

Il valore da convertire è infatti quello della valutazione ai valori correnti del totale delle attività comprese nel dossier. Per quanto riguarda i movimenti di contante da investimenti al dossier titoli questi non devono essere indicati separatamente nel quadro. Questi, facendo parte di un’unica relazione finanziaria sono compresi in quell’attività considerata prevalente.

Per approfondire:Ivie: imposta sugli immobili all’estero“;
Ivafe: imposta sulle attività finanziarie estere“;
Conversione di valute estere al cambio medio nel modello RW“.

I conti correnti esteri nel quadro RW: la soglia di riferimento

Il possesso di un conto corrente estero non deve essere sempre oggetto di monitoraggio fiscale o pagamento di IVAFE. Per i conti correnti devono essere tenute in considerazione delle soglie di esenzione, come da tabella seguente.

SOGLIA LIMITEOBBLIGO
15.000 euro di saldo giornaliero del conto esteroÈ sufficiente che il conto corrente superi, anche solo per un giorno nell’anno, tale soglia affinché vi sia l’obbligo di indicazione del valore nel modello RW, ai fini del monitoraggio fiscale (Legge n. 186/2014, che ha modificato l’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014).
5.000 euro di giacenza media annuaAl superamento della soglia indicata il contribuente ha l’obbligo di indicazione del conto estero nel quadro ai fini dell’assolvimento dell’imposta IVAFE.

Di conseguenza, la compilazione del quadro può portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:

  • Conto corrente estero con giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 15.000 euro. In questo caso il quadro deve essere compilato esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’IVAFE;
  • Conto corrente estero con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che, come valore massimo, ha superato la soglia di 15.000 euro. In questo caso il quadro deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.

Il conto PayPal si dichiara?

Aspetto che molto spesso è fonte di incertezza è se debba essere monitorato nel quadro anche il conto Paypal. Ebbene, questo strumento è a tutti gli effetti un istituto finanziario estero. In particolare, un istituto finanziario con sede in Lussemburgo. Per questo motivo, a tutti gli effetti il conto corrente che detieni su questa piattaforma online è soggetto a monitoraggio fiscale. Questo significa che dovrai considerare il conto Paypal come un normale conto corrente estero. Dovrai quindi verificare se lo stesso nel corso dell’anno ha superato o meno i limiti indicati sopra e validi per tutti i conti correnti.

I due limiti sono il valore massimo che il conto Paypal ha raggiunto nell’anno e la giacenza media del conto Paypal raggiunta nell’anno. Se uno di questi due limiti è superato sarai chiamato alla compilazione del quadro. Attenzione, quindi, è opportuno verificare sempre come compilare il quadro seguendo un esperto o le istruzioni di compilazione del quadro stesso.

Se hai verificato il tuo obbligo di indicare il conto Paypal nel quadro devi porti il problema di come determinare la giacenza media del conto. Come tutti gli istituti finanziari esteri anche Paypal non fornisce la giacenza media del conto. Per questo motivo devi provvedere in autonomia al calcolo della giacenza media. Per aiutarti in questo puoi trovare al link sottostante un modello Excel per il calcolo della giacenza media sul conto corrente estero.

Dossier titoli ed indicazione nel quadro RW

Il possesso di conti correnti esteri porta spesso con se il possesso anche di dossier titoli. Questo tipo di fattispecie va a complicare la compilazione del quadro (e dei connessi quadri reddituali). Dalla mia esperienza professionale posso dire che negli ultimi anni molti istituti finanziari, soprattutto svizzeri o del Principato di Monaco, offrono ai loro clienti dei report già lavorati. Questo rende sicuramente più agevole la trasposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi. Il tutto, previa verifica di massima sui dati indicati. Quando il report non viene fornito è compito del contribuente (o del suo consulente fiscale) procedere alla lavorazione dei dati utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi, sia ai fini patrimoniali che reddituali.

Compilazione semplificata in presenza di dossier titoli

In merito al dossier titoli l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di compilare in modo semplificato l’RW in presenza di dossier titoli monitorando solo il relativo valore iniziale e quello finale complessivo. Questo tipo di compilazione evita, in sostanza, di rilevare acquisti e vendite di ciascun titolo detenuto all’interno del dossier. L’orientamento è stato confermato dalla Circolare n 12/E/2016 § 1.4. Tuttavia, viene richiesto al contribuente di conservare un prospetto riepilogativo redatto con i criteri analitici delineati dalla Circolare n. 38/E/2013.

La circolare n. 12/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, peraltro, precisa che nel caso in cui nel corso dell’anno vi sia un nuovo apporto di capitale (come ad esempio in caso di versamento contanti o di conferimento titoli), questo fa scattare ulteriori obblighi di monitoraggio nel senso che:

  • Si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
  • In un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.

Codice 20 per l’indicazione del portafoglio titoli

Per individuare in modo univoco i dossier titoli esteri è stato istituito l’apposito codice 20 “conto deposito titoli all’estero”. L’Agenzia delle Entrate, peraltro, nella citata circolare richiama spesso il concetto di “relazione finanziaria” e dunque sembra ammettere la compilazione “unificata” sia per il dossier titoli che per i conti correnti di appoggio (per i quali ordinariamente valgono regole di compilazione diverse, dovendosi indicare la giacenza media degli stessi, anche ai fini IVAFE visto che si applica per ciascun conto l’imposta fissa di 34 euro).

Deve essere ricordato, da ultimo, che la suddetta semplificazione, in ogni caso, non riguarda gli aspetti reddituali. Ai fini delle imposte, in sostanza, è pur sempre necessario calcolare in modo analitico i redditi (dividendi, interessi, capital gain e altri redditi di natura finanziaria che possono rientrare nell’ambito dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 TUIR o dei redditi diversi di cui all’articolo 67 TUIR) prodotti dai titoli presenti nel dossier applicando le rispettive regole di determinazione.


Monitoraggio fiscale e pagamento di imposte patrimoniali: IVIE e IVAFE

Per evitare l’annoso problema del disallineamenti tra gli elementi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, e le disposizioni in materia IVIE e IVAFE, è stata inserita nel quadro la casella 20. Casella con la quale il contribuente dovrà segnalare il fatto che il quadro viene compilato ai soli fini del monitoraggio fiscale ma non ai fini IVIE e/o IVAFE. Questo in assenza, ad esempio, dei presupposti impositivi di tali due imposte.

Uno dei casi può essere quello segnalato in relazione ai concetti di valore massimo e di giacenza media dei conti correnti ma possono essere elencate un’altra serie di casistiche nelle quali il disallineamento è totale. In base a quanto previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 78/2010, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale i contribuenti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno svolto una attività lavorativa in stati o territori limitrofi all’Italia, in relazione agli investimenti detenuti nello Stato ove prestano la predetta attività.

Esonero dal monitoraggio fiscale per immobili esteri

L’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. n. 193/2016 introduce un esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale che riguarda gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta (cambio di proprietà, modifiche di diritti reali, ampliamento o modifiche strutturali dei fabbricati, etc). Tuttavia, è fatto salvo  l’obbligo del pagamento dell’imposta sul valore dei predetti immobili. Ne consegue che il modello deve essere compilato secondo le medesime modalità degli anni precedenti.

L’unico vantaggio è che viene meno l’applicazione delle sanzioni in materia di monitoraggio. In sostanza, nel caso di una persona fisica, di una società semplice o di un ente non commerciale residenti che possiedono gli immobili esteri nel corso del periodo di imposta, non vi sarà obbligo di compilare il quadro. Nonostante questo esonero, viene confermato l’obbligo di liquidazione e di versamento dell’IVIE. Pertanto, le persone fisiche residenti dovranno liquidare e versare tale imposta anche se saranno esonerati dagli adempimenti riguardanti il monitoraggio fiscale.

Il collegamento tra RW ed i quadri reddituali collegati

Nel quadro RW deve essere effettuato anche un collegamento tra attività patrimoniale o finanziaria detenuta all’estero e quadro reddituale. In pratica, nella colonna 18 del quadro è necessario andare a specificare in numero per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto del monitoraggio, ovvero, si deve riportare il n. 5 se il bene è risultato infruttifero. In pratica si deve inserire un collegamento con il reddito dichiarato. Se ad esempio si tratta di affitto di fabbricati si deve indicare il numero 1 che si riferisce al quadro RL. Quadro ove a quel punto si dovrà indicare il reddito derivante dall’affitto estero dell’immobile.


La nozione di titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale

Come noto, in relazione alla applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, viene richiesta la compilazione del quadro RW mediante specifica evidenziazione, della situazione del soggetto che risulta essere titolare effettivo dell’investimento estero. In particolare, di tale situazione deve essere data contezza mediante la compilazione della colonna 2 del quadro. Questo concetto, è particolarmente incisivo nel caso in cui una persona fisica risulti essere titolare effettivo di attività estera per il tramite della partecipazione, superiore al 25% in una società localizzata in uno stato o in un territorio non collaborativo. In questo caso il contribuente deve indicare nel quadro il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera; nonché, la percentuale di partecipazione.

È chiaro che questa indicazione complica le indicazioni da dover fornire da un punto di vista pratico nell’ambito del quadro RW. Inoltre, il contribuente è chiamato ad indicare nel quadro, per ogni società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere titolare effettivo. Avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. In ogni caso, le indicazioni che sono necessarie ai fini della compilazione del quadro relativamente al monitoraggio fiscale, non trovano coordinamento con quanto previsto ai fini IVAFE. E’ infatti chiaro come, invece, ai fini di tale tributo l’obbligo impositivo sussista esclusivamente per gli investimenti diretti. E dunque sulla partecipazione detenuta attraverso la quale, invece, si sostanzia la nozione di titolare effettivo di investimenti esteri diversi dalla partecipazione.


La compilazione in caso di attività estere detenute in Paesi non White List

Le modalità di compilazione del quadro sopra esaminata non possono essere applicate qualora il contribuente detenga una attività patrimoniale o finanziaria in un territorio non White List. Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano la possibilità di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana da attuare attraverso lo scambio di informazioni.

Si tratta dei Paesi che appartengono alla White List di cui al DM 4.9.96 ma anche i Paesi che prevedono un adeguato scambio di informazioni. Si tratta dei Paesi con cui l’Italia ha in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o uno specifico accordo internazionale. Riportiamo di seguito i Paesi elencati nel DM 4.9.96 aggiornati ad opera del DM 23.3.17.

ELENCO PAESI WHITE LIST

AlbaniaAlderneyAlgeriaAndorraAnguilla
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QatarRegno UnitoRepubblica CecaRepubblica SlovaccaRomania
Saint Kitts e Nevis Saint Vincent e Grenadine SamoaSan MarinoVaticano
SenegalSerbiaSeychelles SingaporeSint Maarten
SiriaSloveniaSpagnaSri LankaStati Uniti d’America
Sud AfricaSveziaSvizzeraTagikistanTaiwan
TanzaniaThailandiaTrinidad e TobagoTunisiaTurchia
TurkmenistanUcrainaUgandaUngheriaUruguay
UzbechistanVenezuelaVietnamZambia

La compilazione del quadro per attività detenute in Paesi non White List

Per il contribuente italiano è necessario evidenziare particolare accortezza verso alcune tipologie di investimento detenute in un Paese non considerato White List. Trattasi di partecipazioni societarie detenute in Paesi non White List e di conti correnti sempre localizzati in Stati che non scambiano informazioni con l’Italia. In relazione ai conti correnti, ad esempio, ricordo che è necessario non solo indicare nel quadro il valore iniziale e la giacenza media. Bensì in colonna 9 anche il valore più alto (detto picco) che tale conto corrente ha raggiunto nel corso del periodo di detenzione. Per quanto riguarda le partecipazioni, qualora si tratti di partecipazioni rilevanti, così come definite dalla normativa antiriciclaggio per le quali il contribuente risulta essere titolare effettivo è necessario:

  • Indicare non tanto il valore nominale della partecipazione stessa;
  • Bensì l’ammontare complessivo degli investimenti e delle attività estere evidenti nell’attivo della società stessa, applicando l’approccio look through. Questo superando lo schermo societario.

Le sanzioni per la mancata o incompleta presentazione del quadro RW

La corretta compilazione del quadro RW è elemento fondamentale anche per determinare correttamente gli importi previsti ai fini IVIE ed IVAFE. Infatti, i valori indicati nel quadro costituiscono l’elemento di riferimento per l’applicazione di eventuali sanzioni nel caso in cui venga rilevata una compilazione del quadro non corretta. Ad oggi, la sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero viene ora fissata nella seguente misura:

Sanzione compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (articolo 5, comma 2, DL n 167/90)

Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella seguente misura:

Sanzione compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati

Applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta presentazione

In ogni caso, a prescindere dall’ammontare delle sanzioni previste dalla norma, si ritiene che, nel caso di informazioni che sono state comunque fornite dal contribuente in relazione ai propri investimenti esteri ma che non siano esattamente coerenti con le richieste formulate nelle istruzioni, possano soccorrere i principi contenuti nelle disposizioni della Legge n. 212/00.

Deve essere formulata una più generale osservazione sulla complessità della compilazione del quadro rispetto alle esigenze di controllo che lo stesso rappresenta. Infatti, si deve considerare come una errata compilazione del quadro sia evento del tutto ricorrente e possibile alla luce della complessità delle disposizioni di legge e delle stesse istruzioni. Pertanto, appare del tutto sostenibile la tesi in base alla quale, tranne evidentemente le ipotesi di omissione, non appare costituire violazione sanzionabile una compilazione del quadro che non risponda, esattamente, ai dettami delle indicazioni di prassi e delle istruzioni. In altri termini, andrebbe privilegiato, comunque, il comportamento del contribuente che provvede alla compilazione del quadro errando, in buona fede, sui valori riportati nello stesso.

Per approfondire: “Mancata compilazione del quadro R-W: il ravvedimento operoso“.

Il raddoppio dei termini per le sanzioni penali tributarie

Il meccanismo del raddoppio dei termini è particolarmente temuto poiché al verificarsi dei presupposti previsti dalla Legge, permette di effettuare un controllo sostanziale del contribuente. L’Amministrazione finanziaria in questi casi può effettuare un controllo sostanziale del contribuente sulla sua regolarità fiscale beneficiando di una notevole estensione temporale. Questo le consente di poter formalizzare la pretesa impositiva con maggiore calma. Il raddoppio dei termini di accertamento è stato introdotto dal D.L. n. 78/09 articolo 12, comma 2. Secondo il quale le attività localizzate in Paesi Black List sottostanno alla presunzione relativa di evasione e che le sanzioni irrogabili (ex D.Lgs. n. 471/98) sono raddoppiate. L’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 25/10 introduce il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi se gli assets esteri non dichiarati sono detenuti in un Paese Black List (comma 2-bis).

Per approfondire: “Termini di accertamento per imposte sui redditi e iva“.


Trasferimento di denaro all’estero

La compilazione del quadro RW è molto spesso legata anche a contribuenti che effettuano trasferimenti di denaro all’estero. Molto spesso, per motivi di investimento, di tutela, o di effettivo trasferimento all’estero si spostano somme di denaro tra vari Paesi. Queste operazioni sono perfettamente legali se effettuate nel rispetto della normativa in vigore. In particolare, deve trattarsi di denaro derivante da fonte lecita. La presenza di conti correnti, o investimenti finanziari all’estero, prevede, come hai visto, l’indicazione nel quadro.

Se vuoi saperne di più sugli aspetti legati al trasferimento di denaro all’estero ecco il mio consiglio di lettura: “Trasferimento di denaro all’estero: guida“.


Caso pratico: possesso di partecipazioni estere

ESEMPIDESCRIZIONE
Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera–> Dovrà compilare il quadro per indicare la quota di partecipazione in tale società.
Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione al capitale sociale di una società italiana in misura pari al 50%. Società  che, a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100% la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.–> In tal caso il contribuente non deve compilare il Quadro RW.
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta) e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50%. Società che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione indiretta).–> In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel Quadro RW il valore della partecipazione nella società estera diretta e indiretta pari al 40%. Ricordo che l’IVAFE non è dovuta sul possesso di partecipazioni a quote di capitale in società estere.

Istruzioni di compilazione del quadro RW

Le istruzioni per la compilazione sono molto importanti per evitare di commettere errori. Seguendo le indicazioni fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate, il modulo RW deve essere compilato, in dettaglio, seguendo le indicazioni riportate di seguito. In particolare, nei righi da RW1 a RW5, deve essere indicato:

  • Nella colonna 1, il codice che contraddistingue il titolo di detenzione delle attività patrimoniali o finanziarie. Le possibilità a disposizione sono le seguenti:
    1. Proprietà;
    2. Usufrutto;
    3. Nuda proprietà;
    4. Altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.);
  • La colonna 2 deve essere compilata indicando:
    • Il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure
    • Il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
  • Nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla tabella riportata di seguito, come da istruzioni in appendice, dell’Agenzia delle Entrate;
  • Nella colonna 4, deve essere indicato il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in appendice al fascicolo 1 del modello di istruzioni al quadro. Tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;
  • Nella colonna 5, deve essere indicata la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
  • Nella colonna 6, deve essere riportato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
    1. valore di mercato;
    2. valore nominale;
    3. valore di rimborso;
    4. costo d’acquisto;
    5. valore catastale;
    6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
  • Nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
  • Nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
  • Nella colonna 9, l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
  • Nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
  • Nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
    1. Applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
    2. In misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.

Tabella codici investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO E DELL’ATTIVITA’ ESTERA DI NATURA FINANZIARIACODICE DA INDICARE NELLA COLONNA 3 QUADRO RW
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI1
PPARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI3
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI4
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO6
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI7
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO9
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL’ESTERO10
PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI12
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA13
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI14
BENI IMMOBILI15
BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso)16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI17
ALTRI BENI PATRIMONIALI18
IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE19
CONTO DEPOSITO TITOLI ALL’ESTERO20

Esempio di compilazione: due conti correnti presso lo stesso intermediario

Il seguente esempio è stato ripreso dalle istruzioni di compilazione del quadro RW dell’Agenzia delle Entrate.

Conto Apossesso 100%365 giornivalore medio 1.000 euro
Conto Bpossesso 50%365 giornivalore medio 7.000 euro
Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro-quota) è inferiore al limite di 5.000 euro, quindi l’imposta (IVAFE) non è dovuta. In ogni caso il contribuente è comunque tenuto alla compilazione del quadro ai fini dei soli obblighi di monitoraggio. Questo, qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero raggiungano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.

Conto Apossesso 50%365 giornivalore medio 5.000 euro
Conto Bpossesso 100%365 giornivalore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta (IVAFE).

In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17” dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da ((34,20* 100%*(365/365));

  • Nella colonna 12, deve essere indicato il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE. Devono essere considerati i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
  • Nella colonna 13, deve essere riportata l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
    1. L’aliquota dello 0,76 per cento;
    2. L’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • Nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
  • Nella colonna 15, deve essere indicata l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14);
  • Nella colonna 16, è necessario riportare, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  • nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);
  • nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
    1. Compilazione quadro RL;
    2. Compilazione quadro RM;
    3. Compilazione quadro RT;
    4. Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
    5. Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
  • Nella colonna 19, deve essere riportata la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
  • nella colonna 20, deve essere barrata la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;
  • Nella colonna 21 deve essere riportato il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
  • Nelle colonne 22 e 23 devono essere indicati i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per il periodo di imposta. In particolare indicare:

  • In colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente sezione;
  • In colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF;
  • In colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  • In colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per il periodo di imposta in corso, con il modello F24.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta ed eventualmente da versare in acconto per il periodo di imposta successivo. In particolare è necessario riportare:

  • In colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione.
  • In colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2016, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF;
  • In colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
  • In colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati con il modello F24;

Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i versamenti in acconto delle imposte sostitutive Ivie e Ivafe sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (risoluzione n.93 del 12 novembre 2019).

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).


Consulenza fiscale online

Stessa cosa se ti sei accorto di non aver compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per le annualità passate, in relazione a redditi esteri, e attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Hai sicuramente bisogno della consulenza di un professionista preparato su questo argomento. Considerate le sanzioni che si applicano per infedele dichiarazione, se hai dubbi sulla gestione delle tue attività estere rivolgiti ad un professionista. Ho ideato per te un apposito servizio di consulenza fiscale online. Questo è il link, per acquistare la consulenza:

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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