L’IVAFE è l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero: determinazione, calcolo, compilazione e versamento dell’imposta. Tutte le informazioni utili per i soggetti che detengono attività finanziarie all’estero. Per essere in regola con la normativa riguardante il monitoraggio fiscale.


L’IVAFE è l’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La norma è stata introdotta dall’art. 19, commi da 18 a 22 del D.L. n. 201/11, a partire dall’anno 2011. Questa normativa obbliga tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia a dichiarare nel modello Redditi l’entità e la consistenza delle attività finanziarie che detengono in Paesi esteri, in attuazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

Il requisito della detenzione all’estero delle attività finanziarie trova riscontro quando le attività sono detenute in custodia o in deposito presso un intermediario non residente (anche tramite società fiduciaria non residente). Allo stesso modo anche le attività depositate in una cassetta di sicurezza all’estero o in luoghi fuori dal territorio nazionale devono essere monitorate. Tali attività finanziarie devono poi verificare l’applicabilità dell’IVAFE. Si tratta, in buona sostanza, dell’imposta patrimoniale che colpisce il proprietario o detentore dell’attività finanziaria estera.

In questo contributo intendo analizzare tutte le peculiarità che caratterizzano l’IVAFE. Ti indicherò le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, relativamente a questi aspetti.


Indice degli Argomenti

Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere – IVAFE

L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. Classico caso è quello di un soggetto che detiene il proprio risparmio all’estero in un conto corrente. Il conto estero è da sempre una prerogativa degli italiani. Questo sia per difendersi dai rischi di cambio, ma anche e soprattutto per possibili rischi legati all’instabilità del mercato finanziario italiano (vedasi anche “imposta patrimoniale: cos’è e come funziona?“).

L’IVAFE è l’imposta patrimoniale dello 0,2% che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero. Essa deve essere liquidata all’interno del quadro RW (monitoraggio fiscale). In origine, l’imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti. A partire dal primo gennaio 2020, invece, essa risulta dovuta anche:

  • Dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • Dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Inoltre, al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, l’art. 134 del D.L. n. 34/2020 ha modificato l’art. 19 co. 20 del D.L. n. 201/2011 stabilendo:

  • La misura fissa di 100,00 euro per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • La misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in misura pari a 14.000 euro come previsto per l’imposta di bollo.

L’IVAFE trova applicazione sulla detenzione di attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, come precisato dall’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui tali attività siano state ricevute a titolo di successione ereditaria o donazione. Deve essere evidenziato che rientrano tra i soggetti interessati dall’IVAFE anche le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e nei Paesi limitrofi.


Quali sono le attività estere di natura finanziaria?

Una volta individuato che cos’è l’IVAFE e che riguarda il possesso di attività finanziarie estere occorre capire quali siano le attività finanziarie oggetto di monitoraggio. Sostanzialmente, per attività estere di natura finanziaria si intende:

“tutte le attività finanziarie e gli strumenti finanziari da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera”

Il Monitoraggio Fiscale di attività finanziarie estere si basa su sulle seguenti attività finanziarie, se detenute all’estero:

  • Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;
  • Obbligazioni italiane o estere e i titoli similari;
  • Titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero;
  • Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote OICR);
  • Valute estere;
  • Conti depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione. Ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi;
  • Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. Tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
  • Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • Diritto all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

La presenza di queste attività finanziarie da parte del contribuente determina un obbligo di monitoraggio fiscale. Sostanzialmente significa che vi è obbligo di segnalazione dell’attività finanziaria nel quadro RW del modello Redditi P.F. Da questa indicazione, poi potrebbe scaturire l’obbligo di pagamento dell’IVAFE. Restano escluse dall’applicazione dell’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Vediamo, quindi, come inserire le attività finanziarie estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Quali sono le attività finanziarie estere escluse dall’IVAFE?

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVAFE le attività finanziarie che, nonostante siano detenute all’estero, sono amministrate da intermediari finanziari residenti in Italia e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente in Italia o di rapporti di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVAFE. Tali attività, infatti, risultano essere assoggettabili ad imposta di bollo ordinaria (ex art. 13, co. 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del DPR n. 642/72.

Il conto corrente estero deve essere tassato?

La risposta è si, il contribuente italiano vede tassato il proprio conto corrente estero, ma come? Prima di tutto attraverso la tassazione dei proventi derivanti dal conto, ovvero gli interessi, soggetti a ritenuta del 26%. In secondo luogo vi è l’IVAFE, che colpisce il patrimonio.

Per i conti correnti il valore dell’IVAFE è fisso pari ad 34,20 euro. In tutti gli altri casi l’IVAFE è pari al 2 per mille dell’attività finanziaria. Si tratta, sostanzialmente, dell’imposta di bollo che si applica sui conti correnti (anche di deposito) italiani.

Attenzione però, l’IVAFE prevede alcuni casi di esenzione. Ad esempio, in tutti i casi in cui interviene un intermediario finanziario italiano nella riscossione dei proventi, l’IVAFE non è dovuta. Pensa al caso di un soggetto che detiene un conto titoli all’estero, ma appoggiato su una banca italiana che si occupa di fare da sostituto di imposta. Ebbene, in questo caso non vi sono obblighi per il soggetto sia per l’IVAFE che per il Monitoraggio fiscale. Si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio:

  • In cassette di sicurezza all’estero o
  • Tramite intermediari non residenti.

L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione. L’IVAFE è dovuta da persone fisiche residenti in Italia qualora detengono attività finanziarie estere a titolo di proprietà o altro diritto reale. Rimane ininfluente la modalità di acquisizione di queste attività, che possono arrivare anche da eredità o donazioni.


Come si indicano le attività finanziarie estere nel quadro RW?

Il titolare di attività finanziarie estere è tenuto compilare il quadro RW del modello Redditi P.F. Attraverso questo modello è possibile:

  • Assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • Adempiere all’eventuale pagamento dell’IVAFE.

Il quadro RW, quindi, assume una duplice veste. Da una parte consente l’indicazione dell’attività finanziaria estera ai fini del Monitoraggio e permette il calcolo IVAFE. La compilazione del quadro RW per le attività finanziarie estere è obbligatorio. Questo, indipendentemente dalla necessità di determinare e versare l’IVAFE. Ovviamente, qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’IVAFE. Vediamo adesso alcuni aspetti del quadro RW, riprendendo le principali domande arrivate sull’argomento.

L’indicazione delle attività finanziarie estere nel quadro RW: FAQ

Il quadro RW deve essere compilato anche se l’investimento finanziario si è chiuso?

Il quadro RW ai fini IVAFE deve essere compilato anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo di imposta.
Può essere il caso, ad esempio, di un conto corrente estero chiuso nel corso dell’anno. La compilazione del quadro riguarda solo i giorni dell’anno di detenzione. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Quale tasso di cambio utilizzare per le attività finanziarie detenute in valuta estera?

Per gli importi in valuta estera il soggetto deve indicare il controvalore in euro. Si deve utilizzare il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. Questo agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del DPR n. 917/86.

Se ho presentato il modello 730 come faccio a presentare il quadro RW?

Casistica frequente è quella del soggetto che ha presentato il modello 730 e adesso si chiede come poter compilare il quadro RW. Ebbene, ordinariamente il quadro RW deve essere presentato unitamente alla dichiarazione dei redditi, nello stesso modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Quindi unitamente al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche debitamente compilato. In tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730.

Se queste indicazioni non ti sono state sufficienti per chiarire i tuoi dubbi ti rimando a questi approfondimenti: “Il quadro RW del modello Redditi” e “Casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi


Come si determina la base imponibile per il calcolo dell’IVAFE?

L’IVAFE è dovuta in relazione ai giorni di detenzione nel corso del periodo di imposta e, nel caso di attività finanziarie cointestate, in proporzione alla percentuale di possesso. L’art. 19, co. 19 del D.L. n. 201/11 indica la base imponibile su cui applicare l’imposta. In particolare, il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare.

Questa è la regola generale da ricordare per il calcolo dell’IVAFE. Tale valore deve essere rilevato al termine di ciascun anno di detenzione. Naturalmente, di fondamentale importanza è la documentazione fornita dall’intermediario estero. E’ tale soggetto, infatti, a determinare la bontà della corretta compilazione del quadro RW. E’ importante, quindi, chiedere i prospetti di detenzione e di rendimento delle attività detenute, ai fini della dichiarazione dei redditi. Da questi prospetti si determina il valore di mercato dell’attività e si calcola l’IVAFE. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 

Qualora le attività finanziarie non siano possedute dal soggetto residente in Italia alla data del 31 dicembre, al fine di determinare il valore di mercato da attribuire a dette attività finanziarie, si deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione.

Valore di mercato di titoli quotati e non quotati

Le azioni, le obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati devono essere valorizzate al valore di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora alla data di valutazione non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Per le azioni, le obbligazioni e altri titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, qualora manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso si deve fare riferimento al valore di acquisto dei titoli.

Utilizzo del metodo LIFO di determinazione del valore

Al fine di semplificare il calcolo del valore di mercato il legislatore ha previsto una semplificazione. Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, è possibile utilizzare il c.d. metodo LIFO. Pertanto, per la determinazione del valore di mercato si considerano ceduti per primi i prodotti acquistati in epoca più recente. In questo modo è possibile stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento.

Dichiarazione complessiva con il prospetto riepilogativo delle attività finanziarie estere

Sovente capita che il contribuente effettui tantissime attività finanziarie nell’anno. Basti pensare ai soggetti che effettuano operazioni con le criptovalute, oppure con il mercato azionario o del Forex. In questi casi, per non dover compilare centinaia di righi nel quadro RW l’Amministrazione finanziaria ha permesso una semplificazione. Il contribuente può indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo. L’indicazione complessiva può avvenire solo se si è in possesso di un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria in caso di controlli.

Situazioni particolari per il calcolo IVAFE

Andiamo ad analizzare, di seguito, le modalità di calcolo della base imponibile IVAFE per alcune categorie particolari di attività finanziarie.

Stock option e stock grant: monitoraggio fiscale e IVAFE

Una fattispecie particolare di applicazione dell’imposta riguarda le stock option estere. Si tratta di titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti. Tali titoli, dopo un certo periodo (vesting period) offrono la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo, azioni della società. Altra opzione, invece, è quella delle stock grant. Si tratta sempre di titoli che danno diritto ad acquistare azioni, ma in questo caso, l’assegnazione delle azioni avviene a titolo gratuito. In entrambi i casi le stock devono sempre essere dichiarate ai fini del monitoraggio Fiscale. Ai fini IVAFE, invece, l’imposta è dovuta soltanto qualora i diritti all’acquisto delle azioni siano cedibili.

Per approfondire: “Stock Option estere: la normativa ai fini monitoraggio ed IVAFE“.

Forme di previdenza complementare detenuta all’estero

Un lavoratore fiscalmente residente in Italia che lavora per datore estero può trovarsi nella situazione di avere forme di previdenza complementare estera. Questi versamenti devono essere oggetto di Monitoraggio fiscale e sono soggetti ad IVAFE. Tuttavia, qualora l’attività finanziaria sia oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, le cose cambiano. In questo caso l’IVAFE non è dovuta, in quanto su tali attività viene applicata l’imposta di bollo ordinaria. Tali attività, infatti, non sono considerate come detenute all’estero in virtù dell’intermediario italiano.

I versamenti effettuati in virtù di previdenza obbligatoria versata per la propria attività di lavoro dipendente non deve essere oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro RW.

Azioni obbligazioni e titoli quotati

Sono tutte attività oggetto di monitoraggio fiscale. Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Questo valore è quello alla base del calcolo IVAFE. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.

Azioni obbligazioni e titoli non quotati

Anche in questo caso vi è obbligo di Monitoraggio fiscale. Tuttavia, se azioni obbligazioni e titoli non sono quotati, non vi è obbligo di pagamento IVAFE. Infatti, l’art. 9 della Legge n. 161/2014 ha sancito in modo inequivocabile che l’IVAFE non trova applicazione in relazione alle attività finanziarie in genere, ma solamente ai prodotti finanziari.

L’indicazione dell’attività ai fini del monitoraggio avviene in base al loro valore nominale. Oppure, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Conti correnti esteri e depositi di risparmio

Per i conti correnti ed i depositi di risparmio esteri l’IVAFE è fissa di 34,20 euro. Tale imposta è valida per tutti i Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Vedi l’articolo 13, comma 2-bis, lettera a) della Tariffa allegata al DPR n. 642/72. Pertanto, l’IVAFE è pari a 34,20 euro. Questo per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Paesi White list. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.  In caso di detenzione di conti correnti in Paesi black list, l’IVAFE torna ad essere in percentuale del 2 per mille.

Conto corrente estero e soglia di rilevanza ai fini IVAFE

L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000,00 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario. A rilevano il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta.

Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

Il mancato raggiungimento della soglia di esenzione, in un determinato periodo di imposta, libera il contribuente dall’obbligo di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi i dati afferenti ai conti correnti o ai libretti detenuti nei Paesi UE o SEE ma non lo esonera dall’eventuale obbligo dichiarativo previsto per il monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW).

Per approfondire: “Conti correnti esteri: quadro RW“.

Applicazione dell’IVAFE per le altre attività finanziarie

Per tutte le attività finanziarie ad esclusione dei conti correnti e dei depositi di risparmio, l’IVAFE si applica con un’aliquota del 2 per mille. A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.


Casi di esonero dalla compilazione del quadro RW

Sono previsti alcuni casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, descritti dalla Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti esonerati dal monitoraggio fiscale sono comunque tenuti alla compilazione del quadro RW per il calcolo di IVIE e IVAFE, ove ne ricorrano i presupposti.

Esoneri soggettivi dalla compilazione del quadro RW

Sono esonerati dal monitoraggio fiscale:

  • Società di capitali e di persone (ad eccezione delle società semplici);
  • Enti commerciali;
  • Enti pubblici e altri soggetti di cui all’art. 74 comma 1 del DPR n. 917/86;
  • Organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6 del D.L. n. 351/2001. Forme pensionistiche complementari soggette a regime fiscale sostitutivo ex art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005;
  • Persone fisiche che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (es: Onu, Nato). Persone la cui residenza fiscale in Italia sia determinata (in deroga agli ordinari criteri del DPR n. 917/86) in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero è limitato al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero e vale anche per le attività patrimoniali e finanziarie detenute in Stati esteri diversi da quello in cui si svolge attività lavorativa;
  • Persone fisiche che lavorano in via continuativa in zone di frontiera e Paesi limitrofi. Questo limitatamente alle attività patrimoniali e finanziarie detenute nei Paesi in cui lavorano e al periodo in cui viene prestata attività lavorativa all’estero.

Esoneri oggettivi dalla compilazione del quadro RW

La circolare n. 38/E/2013 ha specificato che, in base a quanto previsto dal nuovo art. 4 comma 3 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla Legge n. 97/2013, non occorre dichiarare nel quadro RW:

  • Le attività patrimoniali e finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a intermediari finanziari residenti;
  • I contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di intermediari finanziari residenti (come controparte o mandatari della controparte);
  • Le attività patrimoniali e finanziarie i cui redditi sono riscossi tramite intermediari finanziari residenti.

Tali esoneri sono validi a condizione però che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti. La Circolare n. 38/E/2013 fa riferimento a tal proposito anche alla nuova ritenuta sui bonifici esteri, che è stata in seguito abrogata dal D.L. n. 66/2014. Si può notare come (a differenza di quanto previsto dalla normativa antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 97/2013) ai fini dell’esonero dalla compilazione del quadro RW:

non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle  attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinata anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi

Circolare n. 38/E/2013 pag. 53

La presenza di intermediari finanziari residenti

Vi sono, inoltre, alcuni casi di esonero dalla compilazione del quadro RW per l’intervento di intermediari finanziari residenti in Italia. Si tratta di esoneri riguardanti:

  • Le attività patrimoniali o finanziarie che non hanno prodotto reddito o sono infruttiferea condizione che siano state affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti. Anche in assenza di opzione per i regimi di risparmio gestito o amministrato, purché non si tratti di una prestazione occasionale ma ci sia l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’incarico di regolare tutti i flussi finanziari relativi all’investimento, al disinvestimento e al pagamento dei relativi proventi. In caso contrario (come si è visto in precedenza) il contribuente dovrà comunque dichiarare nel quadro RW le attività estere, anche se non hanno prodotto reddito imponibile o sono infruttifere;
  • I beni di cui il contribuente è titolare effettivo. Questo se la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica tramite cui ha acquisito tale status è amministrata o gestita da intermediari finanziari residenti in Italia;
  • I beni di natura patrimoniale e finanziaria oggetto di rimpatrio fisico o giuridico in base all’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009. Purché siano detenuti in Italia o amministrati/gestiti tramite un intermediario residente.

Oltre alle ipotesi di intervento di intermediari finanziari residenti (che rappresentano la principale casistica di esonero oggettivo), la Circolare n. 38/E/2013 ha poi individuato ulteriori casi in cui non va compilato il quadro RW:

  • Applicazione dell’imposta sostitutiva opzionale ex art. 26-ter del DPR n. 600/1973 da parte di imprese di assicurazioni estere;
  • Somme versate per obbligo di legge o in base a contratti collettivi nazionali (con esclusione quindi degli accordi individuali) a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Attività finanziarie estere senza IVAFE

L’articolo 9 della Legge  n.161/2014 ha modificato la base imponibile dell’IVAFE. La modifica è avvenuta sostituendo nell’articolo 19, comma 18 del D.L. n. 201/2011, la locuzione “attività finanziarie”, con il riferimento ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all’estero, con la più specifica “prodotti finanziari“. Conseguentemente, a decorrere dal 2014 l’IVAFE non deve applicarsi sulle quote di società a responsabilità limitata.  Cui devono essere aggiunte le altre attività finanziarie che non scontano imposta di bollo in Italia. Ad esempio:

  • Finanziamenti;
  • Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • Quote di società di persone;
  • Valute estere;
  • Metalli preziosi;
  • Aazioni od obbligazioni non depositate in banca

Le attività finanziarie che non scontano l’IVAFE devono essere indicate nel quadro RW, assolvendo così l’obbligo della Legge n. 167/1990. Tuttavia, esser non verranno comprese nella base imponibile dell’imposta patrimoniale. Allo scopo deve essere barrata la colonna 20 del quadro (“solo monitoraggio”) dei righi da RW1 a RW5.


Credito per imposte estere ai fini IVAFE

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta (art. 19, co. 21 D.L. n. 201/11). Tale credito è pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti.

Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia. Inoltre, non spetta alcun credito di imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Convenzione riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Per approfondire: “Credito di imposta su redditi prodotti all’estero“.


Versamento liquidazione e controlli ai fini IVAFE

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi. Nonché anche per il contenzioso, relativamente all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef (Legge n. 228/2012). Non deve essere eseguito il versamento per il debito della singola imposta o addizionale risultanti della dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di 12 euro. La misura dell’acconto è pari al 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello, con riferimento all’anno precedente. Il versamento deve avvenire sia in acconto (entro il 30 giugno) che a saldo (entro il 30 novembre) con gli stessi criteri previsti per l’Irpef.

Codice tributo per il pagamento dell’IVAFE con modello F24

I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24, sono i seguenti:

  • Codice tributo 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO;
  • Ivafe acconto prima rata – Codice tributo “4047“, riportando l’anno di imposta corrente;
  • Ivafe acconto seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo “4048“, riportando l’anno di imposta corrente.

Per quanto riguarda le possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si rendono validi gli ordinari termini di accertamento relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Per approfondire: “Termini di accertamento delle imposte sui redditi“.

Leggi anche: “Guida al versamento degli acconti delle persone fisiche“.

Leggi anche: “Acconti Imposte: Sanzioni per mancato o insufficiente versamento“.


Il ravvedimento operoso ai fini IVAFE per l’errata o infedele indicazione delle attività finanziarie estere in dichiarazione

Sul tema l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38/E/2013 ha chiarito che le violazioni riguardanti il quadro RW hanno natura tributaria. Per questo motivo, quindi, è quindi possibile provvedere alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento operoso. Tuttavia la mancata compilazione del quadro RW ha un duplice risvolto sanzionatorio, che possiamo così riassumere.

Le sanzioni legate al monitoraggio fiscale

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui la presentazione dello stesso è richiesta ai fini del monitoraggio fiscale costituisce una violazione formale. A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”). Regime che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:

  • 258 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
  • Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
  • Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.

Le sanzioni per il mancato versamento di IVAFE

La mancata compilazione del quadro RW nel caso in cui sia dovuto il pagamento dell’IVAFE comporta l’applicazione del regime sanzionatorio delle imposte sui redditi. Questo stante il rinvio dell’articolo 19 del D.L. n. 201/2011. Naturalmente tutte le sanzioni sopra riportate devono essere lette con il combinato disposto dalla Legge n. 190/2014. Normativa che ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso anche per le violazioni del quadro RW. In questo ambito la Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile effettuare il ravvedimento operoso per l’omessa compilazione del quadro RW, confermando l’applicazione del principio del favor rei. Le violazioni relative alla omessa od infedele compilazione della sezione II del quadro RW commesse e non ancora definite alla data del 4 settembre 2013, sono soggette alla sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati e tra il 6 ed il 30 per cento in caso di detenzione degli investimenti ovvero delle attività in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Le violazioni per omessa compilazione della sezione III non sono più sanzionabili.


Consulenza fiscale online

Hai bisogno di maggiori informazioni sulle attività finanziarie all’estero che possiedi? Oppure ti serve una consulenza per capire se e come devi compilare il modello Redditi PF in merito alla determinazione e al pagamento dell’Ivafe?

In questo articolo ho cercato di riassumere, schematicamente, tutte le informazioni che riguardano l’applicazione dell’IVAFE e la compilazione del quadro RW per le attività finanziarie estere. Naturalmente, ho indicato soltanto le disposizioni principali, e per questo la tua casistica potrebbe non essere stata esplicitata. Posso garantirti che molto spesso ogni situazione è diversa dall’altra e per questo necessita sempre della massima attenzione in relazione alla complessità della materia.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

81 COMMENTI

  1. Dove si può trovare il cambio da applicare al valore iniziale del versamento fatto su un conto corrente inglese nel 2016, a quello dello stesso conto al 31/12/2016 ed alla giacenza media? Grazie

  2. Deve applicare il tasso medio, pubblicato ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.

  3. Salve
    essendo quindi titolare di un conto corrente all’estero e anche di un fondo finanziario (è gestito da un’agenzia che investe e disinveste per mio nome e conto), quale è la cifra da me dovuta? Si tratta del 1.5 per mille? Grazie.

  4. Il 2 per mille per le attività finanziarie e l’importo fisso per i conti correnti.

  5. Salve
    ho un conto estero presso Interactive Brokers nel Regno Unito, per la maggior parte si tratta di liquidità e ho in portafoglio un unico titolo azionario.
    Per calcolare l’IVAFE posso pagare euro 34,20 per il conto liquido e il 2 per mille sul valore di mercato del titolo azionario che ho in portafoglio?
    Grazie. Saluti.

  6. Buona sera. Vorrei un parere circa gli obblighi con il Fisco Italiano da parte di mio figlio, residente in Belgio da circa 10 anni e iscritto regolarmente all’AIRE dal 2010. E’ titolare di un conto corrente presso un Istituto Bancario belga sul quale vengono accreditati gli importi degli stipendi mensili. Grazie anticipatamente.

  7. I soggetti non residenti fiscalmente non sono tenuti agli obblighi legati al monitoraggio fiscale. Per maggiori informazioni c’è il nostro servizio di consulenza fiscale online.

  8. Buona sera.Vorrei un chiarimento sull’Ivafe.In seguito all’adesione del Brasile al CRS mi trovo a dover dichiarare un conto che ho qui in Brasile.Facendo ricerche in internet su quanto è l’imposta,ho scoperto l’IVAFE,ma ho trovato solo informazioni sulle seguenti fattispecie :1)Che il valore superi il massimale di 15000 euro ma la media del deposito non superi i 5000 euro nell’anno;in questo caso non è dovuta nessuna imposta.2)Che il valore superi la media di 5000 euro ma che non superi neanche per un giorno nell’anno il massimale di 15000 euro.In questo caso è dovuta l’imposta fissa di 34,20 euro.Avendo però letto che i prodotti finanziari(tra cui rientrano i conti correnti)sono tassati al 2 x 1000 sul valore(quindi una tassa patrimoniale,non sui rendimenti del conto)ed avendo io superato ambedue i limiti(e non ho trovato informazioni in merito),sono tenuto a dichiarare il conto?Quale delle due imposte pago?Come faccio il calcolo,tenuto conto che il rendimento è mensile in real ma l’eventuale imposta è in euro?Non c’è nessuna imposta aggiuntiva sul rendimento reale del conto(che in Brasile si aggira intorno al 6% netto-esente da imposte-all’anno)?Se devo compilare il modello RW dell’ex UNICO,lo posso allegare direttamente al 730 (io faccio il precompilato) o devo inviarlo telematicamente(come previsto) in un invio separato secondo le scadenze previste per questa specifica dichiarazione(solo il mod. RW col frontespizio di Unico)?Grazie per l’attenzione.

  9. Salve Andrea, per rispondere a tutte le sue domande c’è bisogno di unalisi completa della situazione. Sarò felice di risponderle e chiarire tutti i suoi dubbi tramite il servizio di consulenza fiscale online dedicato.

  10. Salve, ho aperto a maggio 2017 un conto per fare trading online presso un broker regolamentato con sede in UK (nonostante i versamenti li faccio con bonifico verso un CC con IBAN italiano).
    Indipendentemente dalle plusvalenze e minusvalenze per il pagamento delle imposte, riguardo l ‘IVAFE ho dei dubbi:

    1) Come si calcola, su che base? balance al 31 dicembre? valore medio del balance in conto durante l ‘anno? Totale del capitale versato durante l ‘anno indipendentemente dei profitti/perdite?
    2) Vale la sede legale del broker in UK (quindi 0.2%?) oppure i 34.20€ in quanto faccio bonifici su un CC italiano?

    grazie

  11. Salve, ho un conto estero, aperto ad agosto del 2017, il cui valore è variato nel corso dell’anno. quale valore va indicato nel quadro? quello riferito al 31/12? oppure una media?

  12. Se ha bisogno di una consulenza per la compilazione del quadro mi contatti in privato.

  13. Ho aperto un conto corrente in Albania il 15 dicembre 2017 versando 17 mila euro. La giacenza media è quindi di 50 euro mentre il saldo di 17 mila euro.
    Quanto devo pagare di igafe?
    cosa devo inserire nel quadro rw?

  14. Nel suo caso deve compilare il quadro RW, ma non c’è pagamento di Ivafe. Per sapere come deve compilare il quadro mi contatti in privato per una consulenza.

  15. Salve,
    volevo chiederLe se i prestiti peer2peer esteri sono essi soggetti al pagamento dell’ivafe anche se sotto i €5000 di importo.
    Grazie

  16. Quello che conta è la disponibilità di un conto corrente all’estero. Così è impossibile rispondere. Se vuole mi contatti in privato.

  17. Buongiorno, vorrei un’informazione per quanto riguarda un conto corrente estero con giacenza media superiore a 5000€ e che supera i 15000€. Premetto che sono un frontaliere residente nella fascia di confine dei 20km. Quindi dovrei compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale, ma a quanto ammonterebbe l’ivafe in questo caso? Corrisponde sempre a 34,20€? O se avendo più di 15000€ vi è una maggiorazione? Grazie

  18. Buongiorno,
    vorrei chiedervi questa informazione:
    desidero inviare, tramite bonifico, del denaro in repubblica dominicana su un conto corrente in euro a me intestato ed in seguito aquistare degli immobili.
    ipotizzando un importo di 100.000,00 euro quanto mi costerebbe? e quanto dovrei versare in italia annualmente?
    grazie

  19. Salve Adriano, se vuole possiamo sentirci in privato per una consulenza, non ho abbastanza informazioni comunque per poterle rispondere qui.

  20. Salve, sono un cittadino Svizzero e da circa 10 anni che lavoro in Italia come socio di una società in nome collettivo e residente in Italia, siccome ho un conto corrente in Svizzera con un Saldo al 31.12.2016 di Franchi Svizzeri 80.000 e un saldo finale al 31.12.2017 di franchi Svizzeri 60.000, la mia domanda è: a) devo pagare la tassa fissa di euro 34,20; oppure è dovuto l’importo del 2 per mille? grazie e buon lavoro

  21. Se lei non è un soggetto fiscalmente residente in Italia, non è tenuto a rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale e sul pagamento dell’Ivafe.

  22. Buongiorno, se un cittadino italiano residente in Italia detiene attività finanziarie all’estero regolarmente dichiarate su quadro RW, nel caso di una nuova tassa patrimoniale italiana le somme detenute all’estero sono soggette a tale eventuale tassazione?

  23. E’ impossibile rispondere su una ipotetica norma che non c’è, ma solitamente si va a colpire il deposito italiano e non quello estero.

  24. salve,
    incasso un dividendo da societa’ non finanziaria non quotata a san marino (repubblica), ricevo direttamente dalla societa’ un bonifico sul conto corrente italiano dove sono residente.
    domanda: la banca italiana (residente) puo’ farmi da sostituto di imposta con il solo bonifico in arrivo?
    oppure la banca italiana fa da sostituto di imposta solo sui titoli che gestisce con la custodia ed amministrazione?
    grazie.
    roberto.

  25. Salve Roberto, il dividendo deve essere gestito in regime dichiarativo. La banca non interviene in questo caso.

  26. Buongiorno,
    Sono un residente italiano dopo oltre 20 di residenza estera AIRE. Ho ancora un conto titoli all`estero in un paese EU e non so bene cosa fare, dato che la normativa mi sembra molto complessa. Posso presentare dichiarazione dei redditi tramite un CAF, compilando il quadro RW? Come devo comportarmi per il calcolo delle aliquote, considerando che il conto titoli produce anche interessi su investimenti quali obbligazioni e/o dividendi su altri tipi di fondi investimento?
    Per il valore di mercato da indicare nella colonna 8 del quadro RW, posso indicare il valore complessivo del deposito al 31.12. come indicato sulla pagina di online banking? ( da li pero` non risultano gli interessi/dividendi riscossi) Grazie, Orione

  27. Salve Orione, per questi aspetti le chiedo di scrivermi in privato per una consulenza. Sicuramente non potrà presentare il modello 730 e gli interessi o plusvalenze prodotte dovranno essere dichiarate.

  28. Buongiorno, i prestiti partecipativi su piattaforme estere (peer to peer lending) devono essere dichiarati nel quadro RW al solo fine del monitoraggio fiscale e non scontano l’ivie. Concorrono poi al reddito ordinario e sono tassati in base al proprio scaglione marginale. é corretto?Grazie

  29. Buongiorno, ho iniziato a dicembre 2017 investimenti con eToro, vorrei sapere come vanno dichiarati nel modello unico.(Quadro RW e RT)
    Il 13/12/2017 ho investito € 1238,00 pari a USD 1376 , al 31/12/2017 avevo realizzato una plusvalenza di USD 329,00 che non ho trasferito sul mio c/c in Italia e pertanto sono stati utilizzati nei successivi investimenti dal broker.
    Vorrei sapere se devo comunque pagare il 26% sulla plusvalenza. .
    Poiché il trading in eToro è principalmente in CFD, criptovalute e azioni reali, è dovuta anche l’imposta IVAFE o devo dichiararlo solo ai fini del monitoraggio fiscale?
    Nel 2018 ho avuto una minusvalenza ed il capitale iniziale è superiore al capitale finale, se devo pagare l’IVAFE, su che base posso fare i conteggi?
    Grazie Michele

    Grazie Michele

  30. Salve Michele, nel sito può trovare un articolo dedicato alla compilazione del quadro RT relativo alla plusvalenze finanziarie ed uno dedicato alla tassazione delle criptovalute. Qualora quando indicato non le fosse sufficiente sono a disposizione per effettuare una consulenza in privato per indicarle nel suo caso come compilare la dichiarazione dei redditi.

  31. Buongiorno, nel caso di attività finanziarie detenute all’estero e mai dichiarate, la loro indicazione nel quadro RW può spianare la strada ad eventuali ulteriori indagini o accertamenti da parte dell’Amministrazione?

  32. Salve Alfredo, il consiglio che le posso dare è quello di indicare le attività correttamente in dichiarazione e poi presentare dichiarazioni integrative od omesse in relazione alle annualità precedenti ancora accertabili, in modo da sanare la situazione prima dei controlli.

  33. Salve, se ho un conto trade estero devo pagare l ivafe e dichiarare lo stesso a fine anno oppure I titoli acquistati e vendutiti con accreditobo addebito tramite questo conto, al fine di evitare la doppia imposizione

  34. Salve Grazia, la risposta alla sua domanda dipende da una serie di variabili. In particolare bisogna vedere che tipo di attività finanziarie sono state scambiate. Occorre, in sostanza, un’analisi dettagliata per poterle rispondere.

  35. Salve, per quanto riguarda le piattaforme estere peer to peer lending (P2P lending) che operano senza intermediario in Italia e quindi in regime dichiarativo:
    – gli interessi sono sono soggetti all’aliquota del 26%, corretto?
    – occorre compilare il quadro RW al fine del monitoraggio fiscale, è corretto?
    – l’importo conferito alla piattaforma è assimilabile ad un conto corrente o libretto? ed è quindi è soggetto all’imposta di bollo 34,20 ?
    – oppure è soltanto la (giacenza media della) quota non investita ad essere assimilabile ad un conto corrente o libretto e quindi ad essere soggetta all’imposta di bollo 34,20 ?
    – oppure nulla è assimilabile a ad un conto corrente o libretto, e quindi l’imposta da applicare è lo 0.2% ? in questo caso a cosa va applicato lo 0.2% ? quota non investita?

    Grazie

  36. Salve,
    sto per presentare un modello RW e RT che genera imposte che vorrei in parte versare (quelle derivanti da Quadro RW) e in parte “rimandare” al prossimo anno (Quadro RT quindi IVAFE), visto che nell’anno in corso sono certo di maturare un considerevole credito di imposta.

    Immagino che la mia minusvalenza possa essere certificata solo a fine 2019 quindi se la scadenza del pagamento è il 31/7 p.v. non posso fare ravvedimento entro i 90 gg,; oltre tale termine è possibile fare ravvedimento Ivafe? Se così non fosse e nel frattempo ricevessi un accertamento a quali sanzioni andrei incontro? Ribadisco che non si tratta di omessa compilazione ma di omesso pagamento.
    Grazie e saluti
    P.B.

  37. Salve Paola, l’omesso pagamento accertato dall’Agenzia prevede la sanzione del 30% dell’importo dovuto. La sanzione è ridotta ad 1/3 nel pagamento nei 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

  38. Salve, nel caso di un conto di investimento estero oltre all’IVAFE è dovuta tassazione sulle plusvalenze sia realizzate che non?

  39. Le plusvalenze riguardano alcuni investimenti finanziari, altri hanno come reddito gli interessi, dipende dal tipo di investimento finanziario effettuato. Se vi è plusvalenza c’è obbligo di tassazione.

  40. Salve Dottore,
    sono residente fiscale in Italia dal 2018, pertanto, relativamente all’anno fiscale 2017 non ho dovuto versare nessuna IVAFE nel corso del 2018.
    Nel 2019 ho versato l’IVAFE relativa all’anno fiscale 2018 ma il quadro RW dell’agenzia delle entrate non mi ha “proposto” di pagare l’acconto del 40% per l’anno fiscale 2019.
    Nel suo articolo lei scrive che l’acconto è pari al 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello con riferimento all’anno precedente.
    Pertanto, se io nell’anno 2018 non ho dovuto compilare il quadro RW (relativamente all’anno fiscale 2017), è questo il motivo per cui ora non mi stanno chiedendo l’acconto?

    Grazie

  41. Buongiorno e grazie per il prezioso aiuto che fornisce. Ho effettuato un bonifico di 1000 euro su conto svizzero di una finanziaria che mi riconosce un interesse dell’8% sulle somme versate. E’ corretto l’anno prossimo dichiarare nel quadro RW la somma di 1000 euro e su questa pagare il 0,2% IVAFE? e sull’interesse maturato come ci pago le tasse? grazie ancora

  42. buongiorno Dottore,
    se possiedo da molto tempo delle piccole quote societarie di una società all’estero mai dichiarate, che non hanno mai prodotto utili di alcun genere, e volessi regolarizzare, sono soggetto a sanzione fissa o a percentuale sull’importo? e per regolarizzare si indica il valore nominale o reale della quota? grazie

  43. Nel corso del 2019 ho aperto un conto corrente in Svizzera e contemporaneamente alla stessa banca ho dato mandato per una gestione patrimoniale.
    Ora, dalla banca svizzera, mi è stato rilasciato un attestato per la compilazione della dichiarazione fiscale che indica solo il saldo liquido al 31/12 , ( non ancora investito)
    Chiedo se è sufficiente indicare quell’importo nella denuncia dei redditi (sia monitoraggio che Ivafe) o se devo integrarlo con l’importo dell’intero patrimonio.

  44. Vanis posso dirle che servono sicuramente maggiori informazioni per la compilazione della sua dichiarazione dei redditi. Se desidera maggiori informazioni mi contatti in privato per una consulenza.

  45. Buon giorno Dottore,
    volevo chiedere, ho un conto forex con broker estero in valuta diversa da euro, dovrò pagare l’IVAFE sul capitale ogni anno o solo sul gain? Grazie anticipatamente

  46. L’IVAFE è un’imposta patrimoniale, non si applica sul capital gain, sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva del 26%. Attenzione agli obblighi di monitoraggio fiscale, se vuole ne parliamo in privato in consulenza.

  47. Ciao Federico,
    Complimenti per il sito, che seguo con molto interesse! L’articolo riporta le sanzioni che si incorrono nel mancato versamento dell’IVAFE giustamente rispecchiando quanto riportato nelle circolari dell’agenzia delle entrate.
    Supponendo il caso di mancato pagamento dell’Ivafe per un corrente estero da parte di una persona fisica, ipotizzando per semplicità un contesto di esonero soggettivo dal monitoraggio fiscale, la sanzione applicabile in tal caso non dovrebbe essere ragguagliata ai valori delle imposte evase (in questo esempio 34,20 euro), in linea con l’articolo 19 comma 7 del D.L. n. 201/2011?
    Grazie!

  48. Nel caso descritto la sanzione da applicare è quella legata all’omesso versamento di imposta, se il quadro RW è compilato ma l’imposta non è stata versata, oppure alla sanzione per infedele dichiarazione.

  49. Buongiorno Federico,
    grazie per l’articolo.
    una domanda: se si hanno due conti correnti esteri presso la stessa banca (es. CHF e EUR) e solo uno dei due ha superato la giacenza media dei 5000 euro è sufficiente compilare la sezione RW della dichiarazione con saldo iniziale e giacenza media di tale conto o vanno considerati entrambi nel calcolo? Se si in che modo? Grazie in anticipo

  50. Buongiorno, complimenti per l’articolo,
    gradirei conoscere se possibile un dettaglio omesso,
    quando si parla di “annualità precedenti ancora accertabili” di quanto tempo stiamo parlando?
    In altre parole esiste anche qui una sorta di termini di prescrizione? se si quanto?
    Saluti

  51. Buongiorno Dott. Migliorini. Grazie per l’articolo
    Volevo farle una domanda ulteriore sulla questione dei fondi pensione detenuti all’estero: un fondo pensione privato in UK, dove non vengono più versati contributi ed eventuali erogazioni avverranno tra vari anni va dichiarato nel quadro RW? Va pagato l’IVAFE o eventuale altra tassa sul valore a fine anno? Grazie in anticipo

  52. Buongiorno,
    in merito alle azioni ed obbligazioni non quotate, si dice nell’articolo che non vi è l’obbligo di pagamento dell’IVAFE.
    Siamo sicuri? Stavo leggendo una spiegazione dell’Agenzia delle entrate e sembra non essere così. Tra le azioni quotate e quelle non quotate, l’unica cosa che cambia è la modalità di determinazione della base imponibile.
    Si può avere un chiarimento in merito?
    Grazie.
    Arnido

  53. L’art. 9 della L. 161/2014 ha sancito in modo inequivocabile che l’IVAFE non trova applicazione in relazione alle attività finanziarie in genere (come azioni non quotate), ma solamente ai prodotti finanziari.

  54. Salve,

    Vorrei aprire un conto con Interactive Brokers, puramente per i costi e la piattaforma che offrono non necessariamente perché presenti all’estero.

    Tuttavia il mi sembra di capire dovrei pagare l’IVAFE sull’ammontare depositato (sia che siano azioni o cash).

    Come esempio, se deposito €1m devo pagare €2,000 euro ?

  55. Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.

  56. Salve, una cosa non mi è chiara dall’articolo riguardo all’ivafe.
    Quando dice “…qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a €. 5.000,00. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario.” .
    C’è qualche regola particolare per chi ha più di un conto all’estero? Se il valore medio di un conto resta sotto la soglia dei 5k e un altro la supera si paga solo l’ivafe per il secondo o anche per il primo? Grazie

  57. Salve, per il calcolo giacenza media del conto, la somma dei creditori va divisa sempre per 365 giorni o va considerato il periodo che va dall’apertura del conto – fine anno fiscale? La ringrazio nuovamente.

  58. Buongiorno,
    Se ho un conto all’estero su quale trasferisco di 2-3 volte al anno soldi tramite bonifico, devo dichiarare RW? Quell conto non e un deposito su qualle guadagno interessi

  59. Se il conto corrente supera le soglie deve essere indicato per il monitoraggio fiscale e nel caso dovrà versare anche l’IVAFE. Il consiglio è di verificare l’eventuale superamento delle soglie previste.

  60. Buongiorno,
    complimenti per l’articolo, molto chiaro e professionale.
    L’IVAFE si compensa con i crediti IRPEF presenti in dichiarazione?
    grazie

  61. Se possiedo 2 conti correnti miei al 100% uno da pochi euro in valuta del paese esempio 100 franchi svizzeri ed un altro superiore ai 15000 euro, devo pagare 34 euro per il primo conto in valuta e 34 euro per il secondo?

  62. Buongiorno e complimenti per l’articolo chiaro ed esaustivo.
    Sarei intenzionata ad aprire un c/c all’estero (Svizzera) per un importo che andrebbe pressochè tutto investito in prodotti diversi (obbligazioni/azioni…). Riassumendo, oltre al pagamento annuale dell’Ivafe, quali altri costi andrò a pagare? Se non ho mal compreso, il 26% sugli interessi derivanti dal deposito. E poi? Vi sono altri eventuali costi da tenere in considerazione? Grazie per la cortese risposta

  63. Sicuramente ci sono obblighi per monitoraggio fiscale e per la tassazione del capital gain. Se vuole approfondire il consiglio è di farlo con il suo commercialista oppure di contattarci per una consulenza sugli investimenti che intende effettuare.

  64. Complimenti per il Vostro contributo professionale e comprensibile anche per chi non è di madrelingua italiana.

  65. Salve, riguardo ad un conto Trading Forex, con un broker Inglese, ma con succursale anche in Italia, oltre al 26% sui profitti, trattenuti in regime amministrato gia’ da loro, mi puo’ dire,se anche per L’iVafe, è possibile la stessa cosa, o devo per forza farla calcolare al mio commercialista ? e se solitamente questi broker, siano gia’ preparati per far fronte a questa funzione, rilasciando i prospetti giusti? La ringrazio anticipatamente

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