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Accertamento sui Redditi Esteri: quali termini?

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriAccertamento sui Redditi Esteri: quali termini?

I termini per accertare i redditi di fonte estera del contribuente sono quelli ordinari previsti dall'art. 43 del DPR n. 600/73, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ottavo anno successivo in caso di dichiarazione omessa. In caso di attività detenute in paradisi fiscali e non dichiarate i termini di accertamento raddoppiano.

Quando si parla di redditi di fonte estera è sempre importante capire quali sono i corretti termini di accertamento, ovvero il tempo che l’Amministrazione Finanziaria ha a disposizione per verificare la dichiarazione dei redditi del contribuente e accertare i relativi redditi dichiarati. Una volta trascorsi i termini di accertamento sui redditi esteri l’Amministrazione Finanziaria non può più intervenire. Questo significa che l’annualità è ormai caduta in prescrizione e non è più possibile richiedere eventuali irregolarità al contribuente. 

Conoscere i termini di accertamento diventa informazione importante per tutti quei contribuenti che si sono accorti di aver omesso o dichiarato in modo infedele redditi di fonte estera, oppure attività patrimoniali o finanziarie detenute all’estero. In questo contributo voglio concentrare la mia attenzione sui termini di accertamento applicabili per il controllo sui redditi di fonte estera per il contribuente. Ti indicherò le principali fattispecie e i termini previsti per i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Mi concentrerò, infine, sulla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, per le attività detenute in paradisi fiscali.


I termini ordinari di accertamento per le imposte sui redditi ed IVA

Per quanto riguarda i termini ordinari di accertamento fiscale occorre fare riferimento agli articoli 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72. Tali disposizioni prevedono che i poteri di accertamento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria devono essere così esercitati:

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, in caso di corretta presentazione della dichiarazione dei redditi o Iva (in luogo del quarto anno) da parte del contribuente;
Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno), da parte del contribuente.

Quindi, l’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa). In pratica, entro il 31 dicembre 2024, a pena di decadenza, devono essere notificati gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP relativi all’annualità 2018.

Nel caso in cui, invece, ci si trovi di fronte ad una fattispecie di omessa dichiarazione, il termine per il controllo è di otto anni. Questo significa, ad esempio, che l’annualità 2016, in caso di omessa dichiarazione, può essere accertata sino al 31 dicembre del 2024. 

Attenzione allo slittamento dei termini a causa delle sospensioni

L’art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/20 (decreto Cura Italia) ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo slittamento in avanti delle scadenze di accertamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione. In pratica, per effetto di questa disposizione, tutte le annualità fino al 2018 le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno il 31 dicembre dei vari anni. Per queste annualità, quindi, diventa il 26 marzo. Quindi, il 26 marzo 2023 per l’annualità 2016 e così via. Sul punto vedasi la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 e le circolari n. 11/E/2020 (§ 5.9), n. 25/E/2020 (§ 3.10.4).

Termini di accertamento relativi ai redditi di fonte estera

I termini di accertamento sinora indicati si rendono applicabili anche nel caso in cui il contribuente abbia percepito nel corso del periodo di imposta, redditi di fonte estera. A seconda dei casi può trattarsi di situazioni di dichiarazione infedele, dove i redditi sono stati indicati in modo parziale o non corretto, oppure in situazioni di dichiarazione omessa, ove la dichiarazione non è proprio stata presentata. Questo a patto che tali redditi, siano stati prodotti in Paesi diversi da quelli considerati come paradisi fiscali.

Se vuoi approfondire questo argomento ti lascio a questo contributo: “Termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA“.

Riduzione dei termini in situazioni speciali

Regole speciali valgono per alcune categorie di contribuenti che possono beneficiare di riduzioni  sui termini di accertamento se congrui e coerenti con gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). In particolare, ottenendo un livello di affidabilità pari a 8 per il periodo d’imposta, si accede alla riduzione di un anno dei termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, salvo violazioni penali tributarie. Tale riduzione opera anche con riferimento ad eventuali redditi conseguiti all’estero.


Presunzioni legali per gli omessi investimenti esteri in Paesi black list

Aspetto particolarmente interessante riguarda gli investimenti esteri detenuti in Paesi black list. Sul punto, l’articolo 12 del D.L. n. 78/2009 prevede l’applicazione di una presunzione legale relativa, per gli investimenti esteri detenuti in paradisi fiscali (black list) e non dichiarati dal contribuente. Il soggetto, infatti, che detiene questi investimenti senza averli dichiarati all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi, si vede applicare tale presunzione. L’impatto della presunzione legale relativa in commento è rilevante in quanto prevede che tali investimenti si siano generati attraverso redditi frutto di evasione fiscale (quindi non dichiarati).

Come avrai capito, si tratta di una presunzione sicuramente non di poco conto. Pensa ad un soggetto che non dichiarata un conto corrente detenuto in negli Emirati Arabi. L’importo non dichiarato detenuto sul conto è considerato, di fatto, reddito frutto di evasione fiscale. Accanto a questa presunzione legale, vi sono altre due presunzioni che operano a corollario a cui occorre prestare la dovuta attenzione.

Raddoppio dei termini di accertamento

La prima conseguenza ulteriore legata ad investimenti esteri detenuti in paesi non collaborativi e non dichiarati dal contribuente riguarda il raddoppio dei termini di accertamento. Ne consegue che per la rettifica dei redditi derivanti dagli investimenti in “paradisi fiscali“, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere:

Entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per dichiarazione infedele, in caso di investimenti esteri in paesi black list omessi;
Entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno in caso di omessa presentazione, in caso di investimenti esteri in paesi black list omessi.

Dalla violazione, deriva poi normalmente la sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW, per la quale la norma dispone espressamente che i termini, ordinariamente previsti, siano raddoppiati. L’articolo 20 del D.Lgs. n. 472/97, che in generale disciplina i termini per la contestazione delle sanzioni, prevede che l’atto va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.

Per approfondire questi aspetti ti rimando a questo contributo: “Raddoppio dei termini di accertamento per attività finanziarie omesse in Paradisi Fiscali“.

Inversione dell’onere della prova

L’effetto di questa presunzione legale determina per il contribuente un gravoso onere. Si tratta dell’inversione dell’onere della prova. Ordinariamente è l’Amministrazione Finanziaria che è chiamata a fondare il suo accertamento su provegravi precise e concordanti. In situazioni in cui, invece, vi è una inversione dell’onere della prova, tutto questo è posto a carico del contribuente. Per l’Agenzia delle Entrate è sufficiente far scattare un controllo verso il contribuente, sarà poi lui a dover dare prova e smontare la presunzione legale. Per questo motivo, se hai intenzione di effettuare investimenti finanziari in Paesi black list, quindi, non collaborativi, devi prestare la dovuta attenzione.

Nessun intermediario finanziario ti dirà mai queste cose, e spesso si scoprono troppo tardi. Quindi è opportuno fare attenzione!

Se non si è in grado di smontare la presunzione legale il contribuente è chiamato a dover tassare l’importo dell’investimento. Questo in quanto la presunzione prevede che l’investimento sia prodotto con redditi non dichiarati. Oltre, naturalmente al pagamento di sanzioni ed interessi. Sanzioni che poi riguardano anche il monitoraggio fiscale e l’IVAFE.

Sanzioni per omessa compilazione quadro RW

Dalla violazione, deriva poi normalmente la sanzione per l’omessa compilazione del modulo RW. Per la quale la norma dispone espressamente che i termini, ordinariamente previsti, siano raddoppiati. L’articolo 20 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina i termini per la contestazione delle sanzioni. Esso prevede che l’atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Con riferimento alle disponibilità detenute in paradisi fiscali, quindi, la sanzione va notificata entro il 31.12 del decimo anno successivo. Diversa è invece l’ipotesi di una mera contestazione di sanzioni non legata ad un accertamento delle imposte dirette o dell’Iva. È il caso, ad esempio, di una violazione RW (non riferita a paradisi fiscali) o degli omessi versamenti delle ritenute di acconto scoperte in sede di rettifica dell’Ufficio.


Termine di notifica degli avvisi di recupero imposte per accertamenti sui redditi esteri

Per quanto riguarda l’accertamento sui redditi esteri deve essere tenuto in considerazione anche un ulteriore termine. Mi riferisco al termine decadenziale per la notifica degli avvisi di recupero dei crediti di imposta inesistenti. Mi riferisco ai crediti indebitamente compensati dal contribuente che, teoricamente, possono essere anche relativi a crediti di imposta che derivano anche da redditi esteri. Ebbene, il termine di notifica di questo tipo di accertamento sui redditi esteri è il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la compensazione.  Tramite un’interpretazione sistematica, dunque, è possibile sostenere che il termine sia del 31 dicembre del quarto (o quinto) anno successivo a quello di utilizzo del credito, se l’indebita compensazione concerne crediti esistenti ma non spettanti.


Consulenza fiscalità internazionale

In questo articolo ho voluto riepilogarti la disciplina che riguarda i termini di accertamento sui redditi esteri. Conoscere i termini di accertamento può aiutarti nel capire se ti sei accorto di aver effettuato un errore nel dichiarare correttamente i tuoi redditi esteri.

Se ti sei accorto di un errore di questo tipo quello che posso consigliarti è di non improvvisare. Di non fare da solo. Si tratta di una fattispecie molto particolare. Posso assicurarti che non tutti i consulenti trattano quotidianamente questi aspetti, quindi le possibilità di errore sono alte. Per questo motivo se ti sei accorto di un errore nella tua dichiarazione dei redditi, rivolgiti ad un Dottore Commercialista esperto in redditi esteri e pianificazione fiscale internazionale.

Ricorda sempre che effettuare una corretta Pianificazione Finanziaria ti farà risparmiare, rispetto a dover intervenire sulle conseguenze di una negligenza.

Allo stesso modo se hai ricevuto un avviso di accertamento in relazione ai redditi di fonte estera, contattaci, potremo aiutarti a capire se quanto ti viene contestato è corretto e potremo aiutarti nella fase di confronto con l’Agenzia delle Entrate. Se vuoi farmi analizzare la tua situazione, contattami attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online. Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai contare sull’assistenza di un professionista preparato.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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