Il trust (la cui traduzione è “affidamento”) è un istituto giuridico di grande duttilità, riconosciuto in Italia solamente di recente. Si tratta di un istituto tipico degli ordinamenti di c.d. common law.
La sua diffusione è affidata alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Trattato multilaterale con il quale gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust, risolvendo così i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento.
L'Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, impegnandosi così a riconoscere gli effetti giuridici dei trust. Effetti regolati necessariamente da una legge estera, nella misura in cui rispettosi dei vincoli del Trattato.
Il trust, quindi, è un istituto che a ben determinate condizioni può comportare vantaggi in materia impositiva a favore del contribuente. Alleggerendone, o quanto meno, diluendo nel tempo il peso dell'imposizione. Dopo aver analizzato in un precedente contributo, la struttura del trust, le sue caratteristiche e le sue finalità, di seguito analizziamo gli aspetti legati alla fiscalità diretta di questo istituto.
Fiscalità diretta del trust in Italia
Ai fini delle imposte sui redditi, si possono distinguere due tipologie di trust (Circolare n. 48/E/2007):
Trust opachi: si tratta dei trust sena beneficiari di reddito individuati. I redditi vengono direttamente attribuiti al...
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