Redditi ed attività estere in valuta: i cambi da utilizzare

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La conversione di redditi in valuta estera deve seguire le disposizioni dell'art. 9 del TUIR per i soggetti non imprenditori e l'art. 110 del TUIR per gli imprenditori. Per quanto riguarda le attività estere da indicare nel quadro RW la conversione di valuta deve avvenire al cambio medio mensile (per le valutazioni al valore di mercato). Cambio storico solo per la conversione di valute relativa a beni valutato al costo.

Nell’era della globalizzazione economica, sempre più contribuenti si trovano a dover gestire redditi o patrimoni in valute diverse dall’euro. Che si tratti di investimenti all’estero, stipendi percepiti in altre nazioni o transazioni internazionali, la corretta conversione di queste somme in euro è fondamentale per una dichiarazione dei redditi accurata e conforme alle normative fiscali italiane.

In questo articolo, esamineremo le regole e le procedure da seguire per utilizzare i tassi di cambio appropriati nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Cambi da utilizzare in caso di redditi di fonte estera

Per quanto riguarda le imposte sui redditi le disposizioni da seguire per la conversione delle somme percepite in valuta estera sono:

  • L’art. 9, co. 2 del TUIR, per i soggetti non imprenditori. Occorre adottare il cambio del giorno in cui i proventi sono stati percepiti e le spese sono state sostenute (ad esempio, il cambio del giorno in cui gli interessi espressi in valuta estera sono stati percepiti e il cambio del giorno in cui l’imposta estera è stata pagata per la determinazione del credito per le imposte estere, il giorno dell’incasso del reddito da lavoro dipendente, etc);
  • L’art. 110, co. 2 del TUIR, per i soggetti imprenditori occorre adottare il cambio del giorno in cui i proventi sono stati conseguiti e le spese sono state sostenute; se anteriormente al momento di competenza fiscale i ricavi sono stati incassati o gli oneri pagati va assunto il cambio di tale giorno.

Precisazioni utili

In merito al cambio da utilizzare è utile tenere in considerazione le seguenti precisazioni:

  • Il criterio del giorno in cui i proventi sono stati conseguiti o le spese sono state sostenute trova applicazione anche nel caso in cui il reddito di fonte estera non venga tassato all’estero, ma solo in Italia, in forza delle Convenzioni (R.M. n. 12/1321 del 20 maggio 1989);
  • Il cambio del giorno precedente a quello di conseguimento del provento o del sostenimento della spesa deve essere utilizzato solo in quei casi in cui non è disponibile la quotazione del giorno in cui è avvenuta la transazione, ad esempio in quanto festivo;
  • I cambi medi mensili approvati con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, secondo la formulazione degli artt. 9 e 110 del TUIR, devono essere utilizzati solo nel caso in cui non siano disponibili i cambi giornalieri, oppure nel caso in cui l’utilizzo dei cambi giornalieri non sarebbe corretto (Risoluzione n. 17/E/09 “la conversione delle poste in valuta aperte alla fine dell’esercizio deve avvenire al cambio di fine esercizio (escludendosi, così, la conversione con i cambi medi di dicembre)”.

Valorizzazione di investimenti patrimoniali e disponibilità finanziarie all’estero

I contribuenti residenti fiscalmente in Italia (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici), sono tenuti a dichiarare nel quadro RW del modello Redditi PF. Questo per indicare tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta. La compilazione del quadro è obbligatoria anche in caso di disinvestimento effettuato prima del termine del periodo d’imposta stesso. Infatti, con la compilazione del quadro RW l’Amministrazione finanziaria può monitorare gli investimenti esteri effettuati dai contribuenti residenti.

Il contribuente che detiene direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro. Nonché la quota di possesso espressa in percentuale. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente.

Una volta individuate le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero occorre andare ad identificare la loro valorizzazione. I criteri di valutazione devono essere gli stessi sia ai fini del monitoraggio fiscale, sia per l’eventuale pagamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

I cambi da utilizzare per le valute estere nel quadro RW

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il valore convertito in euro utilizzando il cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. A confermare questa impostazione sia le istruzioni del modello Redditi che il provvedimento 18 dicembre 2013 e Circolare n. 18/E/2013:

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW deve essere calcolato, per tutti i dati in esso riportati sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del DPR n. 917/86

Provvedimento 18/12/2013

Al fine di poter correttamente individuare il tasso di cambio da utilizzare nella conversione di valute estere è necessario prendere a riferimento il criterio di valutazione dell’attività estera. In particolare, ai fini della compilazione del quadro RW del modello Redditi, per il  monitoraggio fiscale e la liquidazione di IVIE ed IVAFE occorre verificare se:

  • L’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al costo. In questo caso la conversione di valuta estera deve essere effettuata al cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In questo caso non è necessario aggiornare di anno in anno l’importo indicato in dichiarazione (caso classico è quello relativo alla detenzione di immobili esteri);
  • L’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al valore di mercato. In questo caso la conversione di valute estere deve essere effettuata al cambio medio del mese di determinazione di tale valore. Ad esempio il 31 dicembre del periodo di imposta o del periodo di detenzione dell’attività estera. Pertanto è necessario aggiornare annualmente il valore all’interno del quadro RW.

Queste sono, in linea generale, le principali indicazioni a cui è opportuno rifarsi quando si deve effettuare la conversione di valute estere. Tuttavia, è possibile ritenere che vi sia una obiettiva difficoltà interpretativa nella disposizione dell’Agenzia. Per questo motivo eventuali comportamenti difformi da parte del contribuente, si auspica, che possano non essere oggetto di contestazione.

Risoluzione Ministeriale n. 77/2016

Sul punto è necessario far riferimento alla Risoluzione Ministeriale n. 77/2016 ha chiarito questi aspetti in modo definitivo.

CriterioTasso di cambio
Costo di acquistoDeve essere applicato: Il tasso di cambio medio relativo al mese di acquisto. Il valore non deve essere aggiornato negli anni successivi.
Valore di mercatoDeve essere applicato: Il tasso di cambio medio del mese in cui viene determinato il valore di mercato (31/12 o termine del periodo di detenzione dell’investimento). Il valore di mercato deve essere aggiornato negli anni successivi (limitatamente agli investimenti valutati al 31/12, posto che per quelli dismessi non va più effettuata alcuna esposizione a quadro RW).

Vediamo quando deve essere aggiornato negli anni successivi il tasso di cambio utilizzato nel caso di adozione:

  • Del valore catastale o del valore dichiarato in atto degli immobili. Non c’è un chiarimento ufficiale in merito. Per questo si ritiene che non debba esserci aggiornamento annuale. Questo in quanto il criterio è assimilabile più ad un “costo di acquisto” che ad un “valore di mercato”;
  • Del valore di quotazione: nel caso dell’attività finanziarie. Il valore nel quadro RW deve essere aggiornato di anno in anno.

Tassi di cambio medi – Provvedimenti da utilizzare

Altra problematica importante riguarda i tassi di cambio da utilizzare per la conversione delle valute estere nel quadro RW. Occorre fare riferimento sempre ai tassi di cambio pubblicati con provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Valorizzazione degli immobili detenuti all’estero

Il valore dell’immobile è costituito dal costo di acquisto. Oppure, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione. In mancanza si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante.

Immobili relativi a paesi UE o SEE

Se l’immobile è situato in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale. Oppure, in mancanza, il costo di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Altri beni diversi dagli immobili

Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto. Oppure, in mancanza il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso).

Valorizzazione delle attività finanziarie estere

Per l’individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Pertanto il valore è pari al valore di mercato, rilevato al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione. Oppure, in caso di attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati, il valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo da adottare è il c.d. “LIFO” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. Quanto al cambio valutario da applicare, si dovrebbe usare quello della valuta del rendiconto periodico. Questo facendo riferimento, per:

  • Il valore iniziale, è il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente, o del mese di inizio del rapporto in corso d’anno e,
  • Il valore finale, il cambio medio del mese di dicembre dell’anno in corso o del mese di chiusura del rapporto.

Infatti, in caso di investimenti detenuti per l’intero anno si devono utilizzare i cambi di dicembre dell’anno precedente e di dicembre dell’anno di riferimento come indicato nella Circolare n. 10/E/2014 (§ 13.4). Invece, se l’investimento cessa durante l’anno si deve utilizzare il cambio medio del mese di disinvestimento.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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