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Regime di tassazione degli influencer: inquadramento, adempimenti e controlli fiscali

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
12 min di lettura
In sintesi

Come si tassano gli influencer nel 2026: partita IVA, ATECO, agente di commercio, FPLS, controlli DAC7 e trasferimento all'estero. Guida

L’Agenzia delle Entrate distingue tra attività commerciale, agente di commercio e lavoratore dello spettacolo per tassare i compensi degli influencer, secondo TUIR, circolare INPS 44/2025 e direttiva DAC7.


Il regime di tassazione degli influencer dipende dalla natura dell’attività svolta: reddito d’impresa, lavoro autonomo o, in casi residuali, reddito diverso occasionale. L’inquadramento determina obbligo di partita IVA, codice ATECO 73.11.03, regime previdenziale (Gestione Separata, Commercianti o FPLS) e, per l’Agenzia delle Entrate, la possibilità di controlli tramite DAC7.

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Il regime di tassazione: attività commerciale, agente di commercio o lavoratore dello spettacolo

Il regime di tassazione applicabile a un influencer dipende dalla natura del rapporto instaurato con il brand, non dalla piattaforma utilizzata o dal numero di follower. La qualificazione può ricadere in tre categorie:

  • attività commerciale ordinaria;
  • rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. o,
  • in presenza di connotati artistico-interpretativi, lavoro riconducibile al settore dello spettacolo.

La distinzione non è teorica: determina la gestione previdenziale di riferimento, l’eventuale obbligo di iscrizione a Enasarco o al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e, di conseguenza, chi tra influencer e committente è tenuto al versamento dei contributi. Due pronunce recenti, una del Tribunale di Roma e una del Tribunale di Milano, hanno chiarito i confini pratici di questa distinzione, spostando l’attenzione dalle modalità concrete con cui il rapporto è strutturato più che dal tipo di contenuto pubblicato.

Tabella decisionale: inquadramento dell’influencer

Tipo di rapportoElementi di stabilità/continuitàInquadramento risultanteRiferimento
Compenso fisso per un contenuto singolo, nessun vincolo di continuitàAssenza di stabilità, prestazione episodicaReddito diverso da attività occasionaleArt. 67 TUIR
Promozione stabile e continuativa con codice sconto o link di affiliazione personaleStabilità, continuità, “zona” individuata nella community di followerAgente di commercio, iscrizione EnasarcoTrib. Roma n. 2615/2024
Gestione tramite agenzia di management, mandato esclusivo, fatturazione centralizzataRuolo artistico-interpretativo assimilabile a uno spot pubblicitarioLavoratore dello spettacolo, iscrizione FPLS a carico dell’agenziaTrib. Milano n. 595/2026
Attività abituale organizzata come business, canale o pagina strutturatiContinuità professionale, gestione autonoma dell’asset digitaleReddito d’impresa o lavoro autonomoArt. 53 comma 1 TUIR

La sentenza Roma 2615/2024: agente di commercio

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha stabilito con la sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 che l’influencer che promuove stabilmente e con continuità i prodotti di un’azienda è inquadrabile come agente di commercio ai sensi dell’art. 1742 c.c. La pronuncia ha confermato la legittimità della riscossione contributiva operata da Enasarco a seguito di un accertamento ispettivo su una società di vendita online, che utilizzava un codice sconto personalizzato per ciascun influencer con compenso a percentuale sulle vendite generate. Il Tribunale ha valorizzato gli elementi di stabilità e continuità del rapporto, individuando nella comunità di follower l’equivalente della zona determinata tipica del contratto di agenzia, ritenendo irrilevante l’assenza di ricerca diretta della clientela da parte dell’influencer.

La sentenza Milano 595/2026: obbligo FPLS sull’agenzia

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 595 del 24 aprile 2026, ha esteso il principio dell’inquadramento come lavoratore dello spettacolo alle prestazioni pubblicitarie di influencer e content creator gestite tramite agenzie di management. La sentenza individua nell’agenzia, non nel creator, il soggetto tenuto al versamento dei contributi al FPLS, quando il rapporto è strutturato con mandato senza rappresentanza e clausola di esclusiva: il brand fattura all’agenzia, che sub-fattura al creator, e il Tribunale ha ritenuto questo schema sufficiente a radicare l’obbligo contributivo in capo all’agenzia, richiamando l’art. 4 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e la Cassazione n. 1585/2004. È irrilevante che il creator abbia già versato i contributi alla Gestione Separata INPS: si tratta di gestioni distinte, e i versamenti effettuati non elidono le scoperture contestate al committente. Resta aperto il tema dell’influencer che opera in forma d’impresa autonoma, non ancora affrontato in modo specifico da questa giurisprudenza. Per il confronto completo tra Gestione Separata, IVS Commercianti e FPLS, rimane il riferimento la nostra guida alla tassazione di YouTuber e content creator.

Diritti d’immagine e qualificazione reddituale

I proventi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine si qualificano come redditi di lavoro autonomo quando la gestione dell’immagine è svolta in modo abituale e professionale, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza n. 219/2023, pronunciata nel caso che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, allora fiscalmente residente in Italia. Il calciatore aveva richiesto il rimborso dell’IRPEF versata sui compensi da sfruttamento dell’immagine, sostenendo che tali redditi fossero prodotti all’estero e quindi coperti dal regime di imposta sostitutiva per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR). La Corte ha respinto la tesi, qualificando l’attività di gestione dell’immagine come lavoro autonomo prodotto in Italia, presuntivamente localizzato dove il contribuente risiede e svolge la propria attività principale.

Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, questo orientamento ha una ricaduta diretta per gli influencer “puri”, coloro che svolgono l’attività in via esclusiva o prevalente: la sentenza ha escluso che i proventi da diritti d’immagine possano essere trattati come redditi da diritto d’autore ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del TUIR, categoria che avrebbe consentito la tassazione forfettaria prevista dall’art. 54, comma 8. La Corte ha ritenuto che l’immagine di un personaggio pubblico non costituisca un’opera dell’ingegno autonoma rispetto al titolare del diritto, al quale resta indissolubilmente legata. Per un influencer che gestisce la propria immagine in modo continuativo, questo significa che la cessione dei diritti non può essere scorporata come fonte reddituale separata e più favorevole: resta parte della stessa attività di lavoro autonomo che genera anche i compensi da sponsorizzazione.

Leggi anche: Sportivi esteri e diritti d’immagine: il regime neo-residenti si applica?

Adempimenti fiscali e amministrativi

Una volta definito l’inquadramento, restano da affrontare gli adempimenti pratici per operare in regola. L’apertura della partita IVA è dovuta quando l’attività assume i caratteri dell’abitualità, indipendentemente dall’importo dei compensi percepiti: non esiste una soglia di reddito sotto la quale la prestazione occasionale sia sempre applicabile, e nel caso di guadagni legati ad affiliazioni con brand sponsorizzati la prestazione occasionale non è di norma utilizzabile. Per l’approfondimento sui criteri che distinguono l’attività abituale da quella occasionale, e su quando questo obbligo diventa concreto anche per chi inizia con volumi contenuti, si veda la nostra guida su quando scatta l’obbligo di partita IVA per un content creator. Il mancato rispetto di queste disposizioni espone a sanzioni amministrative in materia di IVA.

Il codice ATECO 73.11.03

Dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il codice ATECO 73.11.03 “Attività di influencer marketing e content creation”, operativo dal 1° aprile 2025 con riclassificazione automatica delle imprese già iscritte da parte delle Camere di Commercio. È il primo codice che identifica ufficialmente youtuber, blogger, streamer, tiktoker e figure assimilate, distinguendole dal codice 73.11.02, riservato a chi gestisce operativamente campagne pubblicitarie per conto terzi senza essere l’influencer in prima persona. Chi operava già con il 73.11.02 non ha un obbligo normativo di variazione immediata, ma l’aggiornamento è consigliabile per correttezza dell’inquadramento fiscale e previdenziale, anche alla luce della circolare INPS n. 44/2025, che fa riferimento specifico al nuovo codice.

Codice ATECODescrizioneQuando si usa
73.11.03Attività di influencer marketing e content creationInfluencer, youtuber, streamer, blogger che monetizzano tramite sponsorizzazioni, affiliazioni, contenuti
73.11.02Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitariChi gestisce campagne social per conto di clienti terzi, non l’influencer stesso
74.90.99Altre attività professionali n.c.a.Codice residuale, attività digitali non altrimenti classificabili

Iscrizione in Camera di Commercio

Se l’attività è inquadrata come impresa commerciale, l’apertura della partita IVA va accompagnata dall’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con un costo di circa 37 euro per diritti e bolli, oltre al diritto annuale di circa 88 euro per le ditte individuali o 200 euro per le imprese iscritte nella sezione ordinaria. Nella prassi professionale, questo adempimento riguarda tipicamente chi gestisce un canale strutturato con più fonti di ricavo integrate, non chi presta servizi occasionali su commissione di un singolo brand. Deve essere inoltre verificato, caso per caso, l’eventuale obbligo di presentazione della SCIA al Comune dove è situata la sede dell’attività.

Leggi anche: Guadagnare con Instagram: modelli di business ed aspetti fiscali.

Regime fiscale: forfettario o contabilità semplificata

La scelta del regime fiscale è la decisione più rilevante al momento di avvio dell’attività, perché determina la tassazione a fine anno. Per un influencer con una partita IVA individuale, le due opzioni realistiche sono il regime forfettario e la contabilità semplificata, entrambe riservate a chi non applica forme societarie più strutturate. Il regime forfettario è naturale per chi rispetta i requisiti di accesso, mentre la contabilità semplificata resta l’alternativa per chi ne è escluso o preferisce dedurre analiticamente i costi sostenuti. Per l’approfondimento completo sulle condizioni di accesso e permanenza nel regime, rimane valida la nostra guida su quando conviene il regime forfettario, che tratta il tema in modo trasversale a tutte le attività professionali, non solo quella di influencer.

Tabella: requisiti oggettivi di accesso al regime forfettario

RequisitoDescrizione
Limite di ricavi o compensiNon superiore a €85.000 (ragguagliati ad anno)
Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratoriNon superiore a €20.000 lordi
Beni strumentaliNessuna condizione richiesta

Il regime forfettario per l’influencer

Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 78%, previsto per il codice ATECO 73.11.03: la quota restante (22%) è considerata forfettariamente come costo deducibile, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Su questo imponibile si applica un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità. Il regime forfettario esonera dall’applicazione dell’IVA sulle fatture verso clienti italiani, semplifica la contabilità ed esclude l’obbligo di fatturazione elettronica verso privati consumatori. Non consente però la deduzione analitica delle spese effettivamente sostenute: attrezzature, software o collaboratori restano fiscalmente irrilevanti oltre la forfettizzazione del 22%, rendendolo meno conveniente per chi sostiene costi significativi.

La contabilità semplificata

La contabilità semplificata è il regime ordinario per le imprese minori che non hanno accesso al forfettario, applicabile secondo il criterio di cassa: i compensi sono tassati nel periodo in cui vengono effettivamente percepiti, le spese dedotte quando effettivamente sostenute. I compensi corrisposti da sostituti d’imposta (società, enti) sono assoggettati a una ritenuta del 20% a titolo di acconto con obbligo di rivalsa. Non concorrono a formare il reddito, e non vanno esposte in fattura, le spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente sostenute dal committente per l’esecuzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del TUIR. Chi svolge l’attività occasionalmente, ricavandone redditi diversi, sconta comunque una tassazione al netto e per cassa, con la medesima ritenuta d’acconto del 20%.

nel sito puoi trovare molti articoli che possono aiutarti a valutare anche altre forme come ad esempio la società di persone (vedi l’articolo “Quando è vantaggiosa la società di persone per il mio business?“) oppure la SRL (vedi l’articolo “Perché conviene costituire una SRL?“).

La gestione previdenziale: Separata, Commercianti o FPLS

L’inquadramento previdenziale di un influencer non si determina dal codice ATECO scelto, ma dalla natura concreta dell’attività svolta, come chiarito dalla circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025. Le stesse variabili, modalità di svolgimento, contenuto della prestazione, modello organizzativo, modalità di percezione dei compensi, possono condurre a tre gestioni previdenziali distinte, e la circolare non esclude nemmeno l’obbligo di iscrizione contemporanea a più gestioni quando l’attività presenta caratteristiche miste. Per l’analisi comparativa completa delle tre gestioni, con le tabelle di dettaglio su oneri fissi e aliquote, rimane il riferimento la nostra guida alla tassazione di YouTuber e content creator, che tratta il tema in modo trasversale a tutte le figure della creator economy, non solo agli influencer in senso stretto.

Gestione Separata INPS

La Gestione Separata si applica quando l’influencer svolge l’attività in forma di lavoro autonomo continuativo senza organizzazione d’impresa: apporto prevalentemente personale e intellettuale, assenza di collaboratori strutturati, strumentazione limitata. Non sono previsti minimali fissi: si versa solo in presenza di reddito effettivo, il che la rende l’inquadramento più leggero sul piano degli oneri fissi nelle fasi iniziali dell’attività. Rientrano tipicamente in questo scenario gli influencer che producono contenuti su commissione di terzi senza gestire un canale proprio strutturato. L’iscrizione avviene tramite il portale INPS entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA, con obbligo di versamento in sede di dichiarazione dei redditi.

Gestione IVS Commercianti

La Gestione Commercianti si applica quando l’attività è organizzata con caratteristiche d’impresa: gestione di un asset digitale strutturato, presenza di collaboratori, ricavi da più fonti gestite sistematicamente, iscrizione al Registro delle Imprese. Prevede il versamento di contributi fissi trimestrali indipendentemente dal reddito prodotto, pari a circa € 4.550 annui, riducibili del 35% per chi aderisce al regime forfettario, portandoli a circa € 2.960. Per redditi superiori alla soglia minimale (circa €18.000), si aggiunge una quota percentuale sul reddito eccedente con aliquota intorno al 24%. A differenza della Gestione Separata, gli oneri fissi sussistono anche in anni di reddito nullo o modesto, un aspetto che nella prassi professionale penalizza chi avvia l’attività con ricavi ancora contenuti. Per il dettaglio su aliquote e riduzioni, si veda la guida Gestione commercianti INPS.

FPLS: rinvio

Per i criteri che determinano l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, attività con ruolo artistico-interpretativo, gestione tramite agenzia con mandato esclusivo, esclusione per il semplice endorsement, rimando alla Tabella Decisionale 1 e all’analisi della sentenza Milano 595/2026 già trattate nella sezione sul regime di tassazione, per evitare di ripetere lo stesso contenuto.

I controlli fiscali sulla creator economy: DAC7 e questionari dell’Agenzia

Definiti inquadramento e regime fiscale, resta da capire come l’Amministrazione finanziaria verifica il rispetto di questi obblighi. La rilevanza assunta dalla creator economy ha comportato una crescente attenzione ai controlli del settore, sostenuta da un ampliamento significativo delle informazioni disponibili all’Agenzia delle Entrate. Con il recepimento della direttiva UE 2021/514 (DAC7), le piattaforme digitali sono obbligate a trasmettere i dati identificativi e reddituali dei soggetti che superano la soglia di 2.000 euro di compensi lordi annui o realizzano più di trenta transazioni rilevanti nel periodo d’imposta. Dall’autunno 2025, l’Agenzia ha inoltre iniziato a inviare questionari informativi a influencer, agenzie di comunicazione e intermediari commerciali, richiedendo l’indicazione dei social utilizzati, nickname, URL dei canali, tipologia dei contenuti, contratti con i brand, fatture anche verso controparti estere ed estratti conto bancari.

Oltre allo scambio automatico di informazioni previsto dal DAC7, l’Agenzia incrocia sistematicamente più fonti di dato: le attività sui social network (contenuti pubblicati, frequenza e tipologia della promozione commerciale), la coerenza tra visibilità digitale, follower, visualizzazioni, engagement, e redditi dichiarati, e i flussi finanziari rilevabili tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari, eventualmente approfonditi con indagini bancarie. Le posizioni più esposte sono quelle con evidente sproporzione tra tenore di vita esibito (viaggi, beni di lusso, eventi) e redditi dichiarati, oppure caratterizzate da assenza di partita IVA. Le contestazioni riguardano tipicamente l’omessa apertura della partita IVA con conseguente omessa dichiarazione, e l’infedele dichiarazione o fatturazione dei compensi, sia in denaro sia in natura, prodotti, soggiorni, viaggi ricevuti nell’ambito di accordi di barter. Al superamento delle soglie di imposta evasa, queste violazioni assumono anche rilevanza penale ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Tabella: segnali di controllo nella creator economy

Fonte del datoSoglia o innescoCosa verifica l’AgenziaConseguenza
DAC7 (piattaforme digitali)€2.000 lordi annui o 30 transazioniDati identificativi e reddituali trasmessi dalla piattaformaIncrocio automatico con la dichiarazione dei redditi
Questionario informativoSelezione mirata su influencer, agenzie, intermediariSocial utilizzati, contratti con i brand, fatture, estratti contoAccertamento, eventuale contestazione
Anagrafe dei rapporti finanziariSproporzione tra flussi finanziari e redditi dichiaratiConti correnti, movimentazioni bancarieIndagini finanziarie, accertamento sintetico
Coerenza reddito-visibilità digitaleFollower, visualizzazioni, engagement incoerenti col dichiaratoTenore di vita esibito (viaggi, beni di lusso)Accertamento; oltre soglia, rilevanza penale D.Lgs. 74/2000

Per chi riceve compensi su conti esteri, questo quadro si somma agli obblighi di monitoraggio già trattati nella nostra guida al quadro RW: DAC7 riguarda le piattaforme, il quadro RW riguarda i conti, sono due meccanismi di tracciamento distinti e cumulabili.

I casi che incontriamo nella pratica professionale

L’inquadramento teorico appena descritto si scontra spesso con situazioni concrete meno lineari, dove più elementi normativi si sovrappongono. Nella prassi professionale, le criticità più frequenti non riguardano la conoscenza delle regole in astratto, ma la loro applicazione a rapporti contrattuali già in corso, spesso strutturati prima che la giurisprudenza recente ne chiarisse i confini. I quattro scenari che seguono rappresentano le casistiche ricorrenti nella nostra consulenza.

L’influencer con codice sconto personalizzato che ignora il rischio Enasarco

Un caso ricorrente è quello dell’influencer che promuove stabilmente un solo brand tramite un codice sconto personalizzato, percependo una percentuale su ogni vendita, convinto che la propria posizione IVA in regime forfettario esaurisca ogni obbligo. Nella nostra esperienza, questa configurazione, stabilità del rapporto, compenso legato al risultato, continuità nel tempo, è esattamente quella valorizzata dal Tribunale di Roma nella sentenza 2615/2024 per l’inquadramento come agente di commercio. Il rischio non ricade solo sull’azienda cliente, tenuta ai contributi Enasarco: un accertamento ispettivo può innescare una riqualificazione del rapporto con effetti retroattivi anche sulla posizione dell’influencer. La valutazione preventiva del contratto, prima che diventi oggetto di ispezione, resta l’unico modo per anticipare la contestazione anziché subirla.

Il creator gestito da agenzia che si ritiene coperto dalla Gestione Separata

Un caso che vediamo con crescente frequenza riguarda il creator che lavora in esclusiva con un’agenzia di management, fattura alla stessa agenzia e versa regolarmente i contributi alla Gestione Separata INPS, ritenendosi in regola. Nella prassi professionale, dopo la sentenza del Tribunale di Milano n. 595/2026, questo schema, mandato esclusivo, fatturazione centralizzata, contenuti assimilabili a spot pubblicitari, può generare un obbligo FPLS aggiuntivo a carico dell’agenzia, indipendentemente dai versamenti già effettuati dal creator. Per il creator stesso il rischio diretto è limitato, ma un contenzioso tra agenzia ed Ente previdenziale può riflettersi sulla stabilità del rapporto commerciale. Consigliamo sempre di verificare, in fase di rinnovo contrattuale, come l’agenzia stia gestendo questo profilo.

Il questionario dell’Agenzia delle Entrate e i compensi in natura non dichiarati

Un caso ricorrente nella nostra consulenza recente è l’influencer che riceve un questionario informativo dall’Agenzia delle Entrate e si accorge, ricostruendo la propria posizione, di non aver mai fatturato i prodotti ricevuti in omaggio dai brand, accordi di barter che considerava regali personali. Nella nostra esperienza, il valore di mercato di questi beni costituisce compenso in natura imponibile, e l’incoerenza tra il tenore di vita mostrato sui social e i redditi dichiarati è proprio uno dei criteri di selezione richiamati dalla prassi di controllo più recente. La risposta al questionario va preparata con la ricostruzione documentale di ogni accordo, non con una dichiarazione generica: è il momento in cui la qualità della documentazione pregressa fa la differenza tra un chiarimento e un accertamento.

L’influencer che spera nella tassazione agevolata dei diritti d’immagine

Un caso frequente è quello dell’influencer che, su suggerimento di terzi, prova a scorporare i compensi per la cessione dei diritti d’immagine trattandoli come proventi da diritto d’autore, nella speranza di beneficiare della tassazione forfettaria più favorevole prevista dall’art. 54, comma 8, del TUIR. Nella prassi professionale, dopo la sentenza sul caso Ronaldo (219/2023), questa impostazione non regge: l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza qualificano stabilmente questi compensi come lavoro autonomo ordinario, parte della stessa attività che genera le sponsorizzazioni. Il tentativo di separare le due fonti di reddito, oltre a non produrre il risparmio sperato, aumenta il rischio di contestazione in caso di controllo, proprio per l’incongruenza tra la documentazione contrattuale e la qualificazione dichiarata.

Leggi anche: Tassazione dei performer di OnlyFans.

Tassazione di modelli e influencer non residenti

Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 700 dell’11 ottobre 2021 riguarda una società di diritto francese del settore moda e lusso, controllata da una società italiana, che impiega modelli e testimonial non residenti per sessioni di photo shooting svolte in Italia, con cessione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine. Per modelli si intendono coloro che esercitano per professione abituale l’attività di indossatori nell’ambito di sfilate di moda, prestando la propria immagine in campagne pubblicitarie. I testimonial, diversamente, non esercitano in via principale l’attività tipica di modello, ma si qualificano come personaggi noti del mondo della moda, dello spettacolo o dell’arte che affiancano saltuariamente la propria immagine a un prodotto o marchio. La residenza fiscale delle persone fisiche di questi soggetti resta il presupposto di partenza per l’intera analisi territoriale.

I compensi erogati a modelli e testimonial non residenti per l’esecuzione in Italia delle sessioni di photo shooting, e i correlati compensi per i diritti di utilizzazione dell’immagine, costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR, con applicazione dell’art. 54, comma 1-quater, per la componente relativa allo sfruttamento dell’immagine. Secondo l’art. 23, comma 1, lettera d), del TUIR, questi redditi si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando l’attività è esercitata in Italia, a prescindere dal luogo in cui il committente sfrutta economicamente l’immagine acquisita. I redditi di lavoro autonomo erogati a non residenti sono soggetti, in via ordinaria, a ritenuta alla fonte del 30% ai sensi dell’art. 25, comma 2, del DPR 600/73. Il committente non residente privo di stabile organizzazione in Italia non assume però la qualifica di sostituto d’imposta, e non è quindi tenuto ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte.

Perché gli influencer si trasferiscono all’estero

Il trasferimento della residenza fiscale è una delle strategie più discusse tra gli influencer con ricavi elevati, spinto dal confronto tra la pressione fiscale italiana, che può raggiungere il 43% per i redditi più alti, oltre alle addizionali, e i regimi più favorevoli offerti da alcune giurisdizioni estere. Il regime forfettario italiano attenua questo divario fino a €85.000 di ricavi, ma oltre quella soglia il differenziale con alcuni Paesi diventa significativo. La decisione non dovrebbe però basarsi solo sul confronto tra aliquote: un trasferimento non accompagnato da un radicamento effettivo nel nuovo Paese espone al rischio concreto di contestazione della residenza estera da parte dell’Agenzia delle Entrate, con ripresa a tassazione di tutti i redditi del periodo. Per l’analisi completa dei requisiti di trasferimento, rimane il riferimento la nostra guida al trasferimento della residenza all’estero.

AE, Malta e Andorra a confronto: regimi fiscali comparati per influencer non residenti

PaeseImposta sul reddito personaleNota rilevante
Emirati Arabi Uniti0%Ancora inserito nella black list italiana (D.M. 4 maggio 1999); per le persone fisiche opera la presunzione di residenza in Italia con onere della prova a carico del contribuente
MaltaAliquote fino al 35%, ma regimi speciali per non residenti permanenti (15% su redditi esteri trasferiti a Malta)Vantaggioso soprattutto tramite struttura societaria a due livelli, non per la sola persona fisica
AndorraMassimo 10% (0% fino a €24.000, 5% tra €24.001 e €40.000)Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia in vigore

Il caso degli Emirati Arabi Uniti merita un’attenzione specifica: l’assenza di imposta personale è il dato più citato, ma gli UAE restano tuttora nella black list italiana ai sensi del D.M. 4 maggio 1999. Per le persone fisiche che si cancellano dall’anagrafe della popolazione residente e si trasferiscono in un Paese incluso in questa lista, opera una presunzione di residenza fiscale in Italia che il contribuente deve superare con prova contraria nominativa e puntuale, non è sufficiente l’iscrizione AIRE. Per l’approfondimento specifico su questo meccanismo, si vedano le nostre guide su residenza fiscale a Dubai e su trasferimento a Dubai e onere della prova.

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Il tuo rapporto con i brand rischia una riqualificazione?

La distinzione tra attività commerciale, agente di commercio e lavoratore dello spettacolo dipende dalla forma contrattuale, non dall’etichetta usata tra le parti. Una verifica preventiva del contratto, con i documenti alla mano, individua il rischio prima che lo faccia un accertamento.

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Domande frequenti

I compensi per la cessione dei diritti d’immagine di un influencer sono tassati come lavoro autonomo?

Sì, sono redditi di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR quando la gestione dell’immagine è abituale e professionale (sentenza CGT Piemonte 219/2023, caso Ronaldo). Non rientrano nel regime forfettario del diritto d’autore.

Un modello o testimonial non residente che fa uno shooting in Italia deve dichiarare le tasse qui?

Sì, il reddito si considera prodotto in Italia se lo shooting avviene qui (art. 23 TUIR), a prescindere dalla sede del committente. Se questo non ha stabile organizzazione in Italia, il modello dichiara autonomamente, senza ritenuta d’acconto.

I prodotti ricevuti gratuitamente da un brand vanno dichiarati come reddito?

Sì, il valore di mercato del prodotto ricevuto in cambio di una promozione costituisce compenso in natura imponibile. Questi accordi di barter rientrano tra i dati che l’Agenzia delle Entrate verifica nei controlli sulla creator economy.

Come si dichiara un compenso ricevuto in valuta estera?

Il pagamento va convertito in euro al tasso di cambio applicabile alla data di ricevimento. È necessario conservare la documentazione della conversione, utile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è in regime forfettario è esonerato dagli obblighi DAC7?

No, il DAC7 è un obbligo di comunicazione a carico delle piattaforme digitali, indipendente dal regime fiscale scelto dall’influencer. Scatta al superamento di 2.000 euro lordi annui o 30 transazioni, anche in forfettario.

Trasferirsi all’estero conviene sempre a un influencer per pagare meno tasse?

Non automaticamente: l’art. 2 TUIR presume la residenza italiana per chi mantiene qui il centro degli interessi. Un influencer con contenuti e sponsorizzazioni italiane resta esposto al rischio di contestazione della residenza estera.

Se lavoro con un’agenzia di management in esclusiva, chi versa i contributi FPLS?

Secondo il Tribunale di Milano (sentenza 595/2026), l’obbligo ricade sull’agenzia quando il rapporto prevede mandato esclusivo e fatturazione centralizzata, anche se il creator versa già alla Gestione Separata INPS.

È vero che sotto i 5.000 euro non serve la partita IVA?

No, questa soglia riguarda solo le prestazioni realmente occasionali. Se l’attività è abituale, post regolari, collaborazioni ricorrenti con brand, la partita IVA è dovuta indipendentemente dall’importo percepito.

Fonti normative

  • TUIR (DPR n. 917/1986): artt. 2 (residenza fiscale e presunzione per Paesi black list), 23 (redditi di non residenti), 24-bis (regime neo-residenti), 53 (redditi di lavoro autonomo), 54 (determinazione del reddito, incluso comma 1-quater su diritti d’immagine e comma 8 su diritto d’autore), 67 (redditi diversi)
  • DPR n. 600/1973, art. 25, comma 2 (ritenuta 30% su redditi di lavoro autonomo a non residenti)
  • Codice civile, art. 1742 (contratto di agenzia)
  • D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, art. 4 (obbligo contributivo FPLS)
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari, rilevanza penale al superamento delle soglie di imposta evasa)
  • Direttiva UE 2021/514 (DAC7) obbligo di comunicazione a carico delle piattaforme digitali
  • D.M. 4 maggio 1999 (elenco Paesi a fiscalità privilegiata, inclusi gli UAE)
  • Istituzione codice ATECO 73.11.03: decorrenza 1° gennaio 2025, operatività 1° aprile 2025, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024

Prassi amministrativa

  • Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 (“Attività dei content creator. Profili previdenziali”)
  • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 700 dell’11 ottobre 2021

Giurisprudenza

  • Tribunale di Roma, sez. lavoro, sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 (agente di commercio)
  • Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 595 del 24 aprile 2026 (obbligo FPLS a carico dell’agenzia)
  • Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sentenza n. 219/2023 (caso Ronaldo, diritti d’immagine)
  • Cassazione n. 1585/2004 (richiamata dal Tribunale di Milano sull’onere contributivo dell’agenzia)
Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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