I contribuenti in regime forfettario sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello Redditi P.F. per determinare i contributi dovuti alla gestione separata, o alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS. Vediamo come deve essere compilato il quadro.

Il quadro RR del modello Redditi P.F. è il quadro dedicato alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da particolari tipologie di contribuenti. Si tratta dei soggetti titolari di partita IVA tenuti al versamento dei contributi dovuti a due diverse gestioni previdenziali dell’INPS. Si tratta della:

  • Gestione Artigiani e Commercianti – Due gestioni previdenziali a cui sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi gli artigiani e i commercianti, per determinare i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale;
  • Gestione Separata – Si tratta della gestione previdenziali a cui sono tenuti ad iscriversi i professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/95, privi di una specifica Cassa di previdenza, o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione ad una Cassa professionale esistente.

Queste categorie di soggetti, nel caso in cui adottino il regime fiscale forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/14, così come modificato dalla Legge n. 208/15 e ss.mm., sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF al fine di determinare i contributi dovuti per a saldo per l’anno precedente e gli acconti eventualmente dovuti per l’anno di imposta in corso.

Quadro RR: contributi di artigiani e commercianti in regime forfettario

In linea generale i contribuenti tenuti al versamento dei contributi previdenziali devono preventivamente definire quale sia la base imponibile da prendere a riferimento per determinare i contributi dovuti. In particolare, si tratta di determinare i contributi a saldo dovuti nel periodo di imposta e gli eventuali acconti dovuti per l’anno di imposta in corso.

Per la determinazione della base imponibile, quindi, occorre fare riferimento nel modello Redditi Persone Fisiche ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH, LM. Mentre, per i soci di SRL “non trasparenti“, il riferimento è anche all’importo del rigo RN1 (Reddito), meno l’importo del rigo RN5 (Perdite) del modello Redditi Società di Capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio (Circolare Inps n. 102/2003).

Come sappiamo i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario possono beneficiare una specifica determinazione del reddito imponibile tassato attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni di attività), o del 15% (per tutti gli altri anni di permanenza nel regime). Il reddito imponibile, si determina, quindi, forfettariamente applicando la specifica percentuale di redditività (c.d. “coefficienti di redditività“) ai ricavi incassati nell’anno. Per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario, quindi, la base imponibile contributiva è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30 del modello Redditi Persone Fisiche, esposti per intero, aventi natura di reddito di impresa, al netto delle perdite pregresse relative ai medesimi redditi indicate al rigo LM37.

La riduzione contributiva per artigiani e commercianti in regime forfettario

Nel caso in cui sia stata applicata la riduzione del reddito forfettario, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/14 (c.d. “riduzione contributiva del 35%“), il reddito da considerare è costituito dalla sommatoria dei redditi di impresa, decurtati dei contributi versati nell’anno e successivamente decurtati delle perdite pregresse relative a tali redditi. Sulla base della base imponibile saranno applicate le aliquote contributive per gli artigiani e per i commercianti al fine di determinare eventuali contributi eccedenti il minimale dovuti.

I contributi di artigiani e commercianti eccedenti il minimale

Il contributo per il 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa del 2022 per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pari a 48.279 euro. Oltre il limite, viene confermata l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter del D.L. 384/92, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/92. Le aliquote contributive, pertanto, sono le seguenti:

SOGGETTI INTERESSATISCAGLIONE DI REDDITOARTIGIANICOMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 annifino a € 48.279,00
superiore a € 48.279,00
24%

25%
24,48%

24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 annifino a € 48.279,00
superiore a € 48.279,00
22,80%

23,80%
23,28%

24,28%

Quadro RR: contributi dei professionisti in gestione separata in regime forfettario

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, la base imponibile previdenziale è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente, se adottato professionalmente, dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure dal regime forfettario. In linea generale, possiamo dire che i quadri di riferimento nel modello Redditi Persone Fisiche sono:

  • Il quadro RE, quadro dedicato alla determinazione del reddito da lavoro autonomo per i professionisti in contabilità semplificata;
  • Il quadro RH, legato alla determinazione del reddito da partecipazione;
  • Il quadro l’LM, legato alla determinazione del reddito in regime forfettario.

In particolare, per i professionisti che adottano il regime forfettario, tenuti all’iscrizione alla gestione separata, la base imponibile contributiva è determinata dalla differenza tra gli importi dei righi:

  • LM34 (reddito lordo), e
  • LM37 (perdite pregresse).

In caso di contestuale svolgimento di attività di impresa e di lavoro autonomo, i redditi da considerare saranno solo quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo al netto delle eventuali perdite pregresse relative a tali attività.

La sezione II del quadro RR è strutturata in modo tale da dare evidenza a tutti i redditi assoggettati a contribuzione alla gestione separata nell’anno in cui hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo (pari a 105.014 euro), oltre il quale nella gestione separata non è più dovuto il versamento dei contributi, sia nel caso in cui i redditi siano derivanti da lavoro autonomo professionale, sia nel caso in cui derivino da redditi diversi da quelli di lavoro autonomo. Questo significa, ad esempio, che in caso di svolgimento in un anno di diversi rapporti assoggettati al contributo alla gestione separata INPS, è possibile verificare i redditi che concorrono al massimale annuo per cui sono già stati versati contributi e, conseguentemente, l’eventuale quota di reddito professionale, ancora da assoggettare a contribuzione.

Il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, obbligato alla contribuzione in Gestione separata, deve compilare la sezione II del quadro RR anche nei casi in cui:

  • Non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
  • Sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato (così da non assoggettare a contribuzione anche la parte quale libero professionista) indicando correttamente sia il codice 1 sia il codice 3;
  • Quando il reddito da lavoro comprende anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals. Il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.

Determinata la base imponibile, il contributo dovuto viene calcolato applicando l’aliquota del 24% o del 26,23%, a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

I contributi gestione separata: il minimale e il massimale

Per l’anno 2022 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95 è pari a 105.014,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2022 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Per l’anno 2022 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 16.243,00 euro.

Termini e modalità di versamento dei contributi INPS

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. La scadenza ordinaria, quindi, è quella del 30 giugno o il 31 luglio con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo ed entro il 30 novembre (per il secondo acconto).

Gli interessi corrispettivi devono essere versati separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

In caso di rateizzazione, questa può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello redditi.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo, che sull’importo del primo acconto. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la stessa codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

Compilazione del modello F24

Per la compilazione del modello F24 relativo al pagamento dei contributi INPS in caso di pagamento a rate:

  • Gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi in un rigo separato;
  • Le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR. Mentre, per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione, devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • La rateizzazione riguarda i contributi dovuti e la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio al 31 luglio.

E’ possibile compensare nel modello F24 i contributi INPS?

Gli importi dei contributi previdenziali dovuti risultanti dal modello RR, qualora risultino a credito possono essere portati in compensazione nel modello F24 (anche a saldo zero).

La compensazione avviene nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno oggetto di dichiarazione. Le compensazioni che, invece, riguardano l’annualità dichiarativa precedente effettuate entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del quadro RR del modello redditi P.F.

L’eventuale credito residuo che riguarda l’annualità precedente al netto di quanto compensato, deve essere indicato nelle colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Per effettuare la compensazione il contribuente deve indicare nel modello F24:

  • La causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
  • Il codice sede, e il codice INPS;
  • Il periodo di riferimento (anno);
  • L’importo che si intende compensare.

Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono compensare con il modello F24 l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del quadro RR. Per gli importi risultanti a credito e non compensati, il professionista deve presentare una istanza di rimborso utilizzando la modalità Online prevista sul sito dell’Inps.

Contributi previdenziali nel regime forfettario

Sei anche tu un contribuente che adotta il regime fiscale forfettario e devi determinare i contributi dovuti alla Gestione Separata o alla Gestione Artigiani o Commercianti dell’Inps? Se hai dubbi o semplicemente ti serve aiuto per la compilazione del modello Redditi, saremo lieti di aiutarti con una consulenza personalizzata. Segui il link sottostante descrivici la tua situazione ed i tuoi principali dubbi. Ti risponderemo con il preventivo per una consulenza in grado di risolvere i tuoi dubbi.

21 COMMENTI

  1. Buongiorno,
    Sono un artigiano , che nel 2015 ha deciso il regime del forfettario.
    Vorrei sapere per il calcolo delle tasse si calcola moltiplicando i ricavi effettivamente incassati nel 2015 per il coefficiente di redditivita( il mio 67%)meno i contributi previdenziali. Il commercialista mi dice che i contributi non li posso detrarre perché non pagati nel 2015. Ma io non li ho pagati non per mia volontà, ma perché la legge diceva di pagarli in base al fatturato.
    Grazie .

  2. Salve, il regime forfettario è un regime che prevede il “principio di cassa”, si tassa e si deduce solo i corrispettivi incassati o pagati nell’esercizio. Questo vale anche per i contributi previdenziali. Se lei nel periodo di imposta non ha versato contributi previdenziali non ha diritto di dedurli. Quanto afferma il suo Commercialista è corretto.

  3. Buongiorno, questi articoli sono molto utili, al sito AdE praticamente non se ne parla di come i contribuenti del nuovo regime forfetario agevolato devono procedere con la dichiarazione.

    Nel mio caso specifico aderisco a questo regime dal 2016 e quindi è la prima volta che faccio la dichiarazione di questo tipo. In principio, come negli anni passati, ho compilato il quadro RE ma adesso ho capito che non c’entra più e l’ho eliminato optando per il quadro LM. Ho dei problemi con altri quadri. Nel rigo RR 5 non mi è chiaro se “reddito” sia quello lordo senza applicare l’indice di redditività e “reddito imponibile” quello che risulta dopo aver applicato l’indice. Sospetto invece di dover mettere il 78% del lordo sotto “Reddito” e poi togliere i contributi versati nel 2016 per arrivare all’imponibile. Mi può confermare?

    Il quadro RN rimane sempre attivo e non riesco ad eliminarlo. Si deve compilare anche se non si paga l’IRPEF ma un’imposta unica sostitutiva? Grazie!

  4. La sua deduzione è corretta, il reddito è quello lordo, il reddito imponibile è quello al netto della deduzione forfettaria. Il quadro RN resta fisso. Se vuole evitare errori, ed affidarsi ad un Commercialista per la sua dichiarazione siamo a disposizione.

  5. Buongiorno,
    sono un lavoratore autonomo in regime dei minimi, questo è il mio quinto anno, l’anno prossimo per continuare la mia attività mi conviene passare al regime forfettario? Se si, l’aliquota irpef da applicare è pari al 15% oppure mi spetta la riduzione al 5%?
    Grazie.

  6. Se rispetta i requisiti di accesso potrà aderire al regime forfettario, con aliquota al 15%.

  7. Buongiorno, sto compilando il quadro RR 5 sezione 2 per liberi professionisti forfetari in gestione separata. So che l’aliquota è stata portata dal 27,72 al 25,72 ma nonostante questo il programma redditionline2017 da solo due opzioni selezionabili alla colonna 14 : A 24% oppure B 27,72%. Mi chiedo se stia sbagliando io o se il programma dell’Ag.Entrate non è stato aggiornato.
    Ringrazio per l’eventuale chiarimento.

  8. Salve sono abbastanza disperato….

    Spiego la situazione.
    Sono un lavoratore autonomo con p.iva dal 2009.

    La mia attività ha sempre reso poco (sotto i 15k/annuali) anche se ultimamente dopo parecchia fatica sto arrivando ad aumentare i guadagni.
    Le mie entrate sono l’unica fonte di reddito per me ed i miei genitori 60enni

    Tranne il primo anno non sono mai riuscito a pagare i contributi Inps ma la cosa che maggiormente mi preoccupa è che ho scoperto oggi dell’obbligo della compilazione del quadro RR!!!
    Io sono nei “minimi” da anni (pago il 5% di imposte) è compilo il quadro LM.

    Di recente mi è arrivato l’avviso bonario da parte del INPS per i contributi del 2010.

    Forse a fatica potrei coprire il pagamento ratealizzandolo ma la mia preoccupazione sta nel fatto che avendo omesso il quadro RR mi pare di aver capito che non c’è più prescrizione ed anche pesanti….. Cosa posso fare?
    Non posso nemmeno lontanamente pensare di chiudere attività perché mi ritroverei senza reddito!!!

  9. La cosa migliore è presentare dichiarazioni integrative per inserire il quadro RR in dichiarazione, e poi iniziare a versare ratealmente gli importi dovuti, aspettando le comunicazioni di irregolarità. Per maggiori info mi contatti in privato.

  10. Buongiorno, nel modello unico 2017 – redditi 2016 – mi sono accorta solo ora di aver pagato un’imposta sostitutiva del 15% anziché del 5% essendo il mio primo lavoro.
    Devo fare dichiarazione integrativa per lo scorso anno? in caso di risposta affermativa potrò continuare ad al 5% per i primi 5 anni giusto?
    Grazie
    Alice

  11. Deve predisporre una dichiarazione integrativa per lo scorso anno, ma l’agevolazione rimane valida.

  12. Buongiorno, per il 2017 ero iscritta alla gestione separata Inps fino quando non mi sono iscritta alla camera di commercio e di conseguenza all’Inps come artigiano (iscrizione dal 27/08 che copre il periodo 06-12).
    Nel predisporre il modello Unico dei redditi 2017 mi sono posta il seguente dubbio:
    – nel quadro RR al rigo RR5 ho inserito il reddito effettivamente incassato da gennaio fino al 27 agosto, e NON QUINDI IL REDDITO DA LM6 come si farebbe normalmente.
    – Stessa cosa nel quadro IVS, SOLO PER IL SALDO del 2017 ho inserito i compensi percepiti dal 27/08 al 31/12 e non l’importo del rigo LM6.
    Per gli eventuali acconti IVS ho invece lasciato il reddito lordo annuo di LM6.
    Secondo lei la soluzione che ho utilizzato è corretta? o devo comunque utilizzare il reddito lordo 2017 a prescindere dalla doppia gestione contributiva?
    Grazie mille anticipatamente
    Deborah

  13. Salve Deborah, la cosa corretta nella sua situazione è avere una separazione delle attività per l’anno in cui ha effettuato le due iscrizioni. Se vuole mi contatti in privato per una consulenza.

  14. Buongiorno, sono nel regime di vantaggio e sono un libero professionista. Il mio reddito imponibile è pari a zero. E’ corretto non compilare il quadro RR relativo ai contributi previdenziali o devo cmq compilare tale quadro.
    Grazie per la cordiale risposta.

  15. Il quadro RR per i titolari di partita Iva, iscritti alla cassa geometri, alla gestione separata o alla gestione artigiani e commercianti Inps, deve essere sempre compilato.

  16. Salve!
    Sono un forfettario iscritto alla Gestione Separata.
    Dal 2016 a oggi mi sono accorta di non aver mai compilato il quadro RR, ma ho sempre versato i contributi nei termini con acconti e saldo determinandoli secondo le aliquote vigenti. Devo presentare dichiarazione integrativa per ciascun anno anche se ho regolarmente pagato? Incorro in sanzioni per la mancata compilazione?

    Grazie!

Lascia una Risposta