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Lavoro autonomo occasionale estero: requisiti

Fisco NazionaleProfessioniLavoro autonomo occasionale estero: requisiti

Disciplina fiscale legata alla tassazione dei redditi derivanti da prestazione occasionale con committente estero. Compilazione della ricevuta ed indicazioni per la dichiarazione dei redditi.

Quando un soggetto svolge un’attività di tipo lavoro autonomo (di natura intellettuale) in modo non continuativo e non professionale, sta operando attraverso la disciplina della prestazione occasionale (ex art. 2222 del codice civile). La prestazione di lavoro autonomo occasionale, quindi, è un’attività autonoma del tutto episodica (non abituale), svolta nei confronti di un:

  • Committente nazionale. In questo caso il lavoratore effettua la propria attività di lavoro autonomo, senza eterodirezione, nei confronti di un committente fiscalmente residente in Italia. Ho approfondito questa casistica nel seguente articolo: “Lavoro autonomo occasionale: come funziona?“;
  • Committente estero (UE o Extra-UE). In questo caso il lavoratore effettua la propria attività di lavoro autonomo, senza eterodirezione, nei confronti di un committente che è fiscalmente residente all’estero.

La disciplina del lavoro autonomo occasionale non cambia a seconda della residenza fiscale del committente. Tuttavia, è necessario prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi importanti. Ad esempio, la compilazione della ricevuta, obbligatoria solo in caso di pagamento in contanti, oppure se richiesta dal committente. Ebbene, in caso di prestazione con committente estero, nella ricevuta non deve essere applicata la ritenuta di acconto (italiana). Tuttavia, il committente potrebbe applicare una ritenuta in uscita (withholding tax) prevista dal proprio ordinamento interno.

Oltre a questo aspetto è necessario tenere presente la durata e la frequenza della prestazione. L’obiettivo è quello di verificare, costantemente, che la prestazione professionale esercitata non diventi abituale (continuativa nel tempo). Altrimenti, è necessario procedere con l’apertura della partita Iva.

Ricevo sempre moltissime domande su questi aspetti, e vedo tantissime persone commettere errori. Per questo motivo, infatti, ho deciso di realizzare questo articolo per indicarti tutte le informazioni utili se stai effettuando una attività di lavoro autonomo occasionale estero. Al termine di questo articolo puoi trovare il form di contatto da compilare per metterti in contatto con me e ricevere, nel caso, una consulenza fiscale personalizzata per risolvere i tuoi dubbi su questo argomento.

Lavoro autonomo occasionale estero: normativa civilistica

La disciplina sul lavoro autonomo occasionale in Italia è normata esclusivamente dall’articolo 2222 del codice civile.

Art. 2222 c.c.
si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale

La norma ci dice che trattasi di una attività lavorativa caratterizzata dall’assenza di alcuni requisiti:

  • Non abitualità – Per abitualità si intende la frequenza della prestazione effettuata nel corso dell’anno. Per questo motivo, la prestazione occasionale è un’attività autonoma esercitata in modo del tutto episodico e non continuativo nel tempo. Questo requisito è sicuramente quello più incerto da verificare in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha mai fornito una definizione oggettiva di abitualità della prestazione. Per questo motivo occorre analizzare sempre la situazione caso per caso con l’ausilio di un dottore Commercialista esperto;
  • Professionalità – Deve trattarsi di attività per la quale non è rilevante la professionalità del soggetto che la esegue. Questo significa che trattasi di attività svolte in modo non professionale, quindi, generalmente attività professionali per le quali non vi sono obblighi di iscrizione ad albi o elenchi professionali (tranne eccezioni);
  • Non coordinazione dell’attività – L’attività deve essere gestita in modo autonomo, senza direzione da parte del committente o di altri soggetti. Deve trattarsi, quindi, di un’attività svolta autonomamente senza direzione o controllo da parte del committente.

Nel caso in cui, invece, anche solo uno di questi requisiti viene a mancare è obbligatorio operare con partita Iva. Come puoi vedere non ci sono limiti minimi o massini legati ai compensi percepiti connessi all’apertura di una partita Iva. Questo significa che le valutazioni da fare non solo legate alla convenienza tra lavoro autonomo occasionale o lavoro autonomo con partita Iva, ma la differenza la fanno l’abitualità e professionalità dell’attività svolta dal professionista, senza alcun parametro legato ai compensi percepiti.

Sotto il profilo tributario, i redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo occasionale rientrano nella categoria (ex art. 6 del TUIR) dei redditi diversi, di cui all’art. 67, co. 1, lettera L) del TUIR (DPR n. 917/86). L’attività di lavoro autonomo occasionale può essere esercitata sia in Italia che all’estero. In questo secondo caso occorre fare attenzione ad alcune particolarità aggiuntive. Anche in caso di committente estero, da un punto di vista fiscale nulla cambia. Questo in quanto, tali redditi sono soggetti a tassazione nel paese di residenza fiscale del soggetto che ha svolto l’attività. Questo è il criterio di collegamento del reddito di fonte estera da applicare, ex art. 23 del TUIR e delle Convenzioni internazionali (siglate secondo il modello OCSE).

Dove si tassano i redditi da prestazione occasionale estera?

La tassazione dei redditi da lavoro autonomo occasionale si basa sulla residenza fiscale del prestatore. Se il prestatore è residente fiscale in Italia, i redditi da prestazioni occasionali, sia nazionali che estere, sono soggetti a tassazione in Italia.

Per approfondire:
La residenza fiscale delle persone fisiche
Centro degli interessi vitali per la residenza fiscale

La disciplina fiscale del lavoro autonomo occasionale estero

Il reddito imponibile derivante dal lavoro occasionale estero si determina dalla differenza tra:

  • Volume dei compensi incassati nell’anno; e
  • Volume dei costi sostenuti.

Il reddito imponibile, quindi, segue il c.d. “principio di cassa“. Questo significa che concorrono a formare il reddito soltanto i compensi ed i costi sostenuti/pagati per ogni anno. Per quanto riguarda la determinazione del reddito occorre prestare particolare attenzione ai rimborsi spese. Infatti, qualora, assieme al compenso della prestazione professionale venga inserito anche un rimborso spese è necessario prestare attenzione ad alcune casistiche:

  • Rimborso spese forfettario. Si tratta del rimborso spese non documentato da fatture o ricevute nominative. Questo tipo di rimborso costituisce a tutti gli effetti reddito imponibile;
  • Rimborso spese analitico. Comprende il rimborso di fatture o ricevute di costi sostenuti. Questo tipo di rimborso non costituisce reddito imponibile.

Questa differenziazione è molto importante. Si commettono tantissimi errori sul rimborso spese. Ti consiglio di verificare sempre la tipologia di rimborso che applichi.

Applicazione della worldwide taxation

Per capire come deve avvenire la tassazione dell’attività di lavoro autonomo occasionale Estero è necessario partire dall’articolo 3 del DPR n. 917/1986. Infatti, la tassazione avviene necessariamente attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi: modello Redditi Persone Fisiche

La determinazione del reddito imponibile in Italia passa attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, si tratta della presentazione del:

  • Modello 730. Qualora il percettore delle somme percepisca anche altri redditi e sia dotato di un sostituto di imposta in Italia;
  • Modello Redditi Persone Fisiche. Qualora il percettore delle somme non percepisca altre tipologie reddituali nel periodo di imposta.

Andando in dettaglio, i redditi da lavoro autonomo occasionale estero devono essere indicati tra i redditi diversi. In particolare, il reddito deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RL 15. Nella colonna 2, invece, devono essere indicati i costi sostenuti. Il tutto, comunque, non è sempre così semplice. Questa disposizione deve essere analizzata in relazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Generalmente, nelle Convenzioni (stipulate seguendo il modello OCSE), nelle attività di lavoro autonomo si precede alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza fiscale del soggetto prestatore. Soltanto nel caso in cui tale soggetto disponga di una presenza (sede) fissa (es. ufficio) nel Paese ove svolge la prestazione, è tenuto ad ivi tassare il reddito percepito. Solitamente, possiamo dire che le prestazioni occasionali estere sono svolte dall’Italia. Per questo è necessario sempre indicare il reddito percepito nella dichiarazione dei redditi italiana.

L’assenza della ritenuta di acconto nel lavoro occasionale estero

Altro aspetto che spesso genera errori è l’applicazione della ritenuta di acconto nella ricevuta. La ritenuta di acconto è disciplinata dall’articolo 25, comma 1, del DPR n. 600/73. In caso di committente estero, la ritenuta di acconto non deve essere applicata, quindi non deve essere esposta nella ricevuta. Per questo motivo è opportuno verificare se il committente è tenuto ad applicare la ritenuta di acconto in Italia. In pratica, ove il committente sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, questi deve applicare la ritenuta di acconto al prestatore italiano. Si tratta del caso in cui il committente estero disponga di:

Fuori da queste ipotesi il committente estero non assume la qualifica di sostituto di imposta e quindi non deve essere applicata la ritenuta di acconto.

Riepilogo delle casistiche possibili per il prestatore italiano

Volendo riepilogare, brevemente, il lavoratore autonomo occasionale che presta la propria attività all’estero può trovarsi di fronte a due fattispecie diverse. In particolare:

  • La società di diritto estero presso la quale svolge l’attività è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Presenza di stabile organizzazione o subsidiary in Italia. In questo caso la società estera agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà la ritenute al soggetto italiano. La stessa società, nell’anno successivo rispetto al quale l’attività è stata prestata dovrà rilasciare apposita certificazione delle ritenute operate al lavoratore autonomo occasionale italiano;
  • La società di diritto estero presso la quale svolge l’attività non tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. In questo caso essa non sarà obbligata ad agire come sostituto d’imposta italiano. Per questo motivo il compenso del lavoratore autonomo occasionale non subisce alcuna ritenuta a titolo di acconto.

In entrambi i casi, rimane comunque l’obbligo a carico del lavoratore autonomo occasionale di dichiarare i compensi percepiti nella propria dichiarazione dei redditi italiana. Nelle ricevute per prestazione occasionale, in caso di committente estero non è obbligatoria l’apposizione della marca da bollo. Ricordo, sul punto, che ordinariamente il bollo si applica quando la prestazione supera la soglia di 77,47 euro.

Applicazione della withholding tax estera

Abbiamo detto che se il committente estero non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia non ha obbligo di trattenere la ritenuta d’acconto italiana sul compenso del prestatore. Tuttavia, potrebbe accadere che il committente applichi una ritenuta prevista dalla sua normativa fiscale interna (c.d. “withholding tax“) per i compensi in uscita dal Paese.

In caso di applicazione di tale ritenuta, questa non può essere portata a credito nella dichiarazione dei redditi italiana in quanto, come abbiamo visto, la territorialità della prestazione di lavoro autonomo, non è concorrente nello Stato del committente ed in quello del prestatore, ma solo nello Stato del prestatore stesso (a meno che questi non abbia una base fissa nell’altro Stato). Pertanto, in caso di applicazione di tale ritenuta deve essere presentata una richiesta di rimborso all’Agenzia fiscale dello Stato estero dove la stessa è stata applicata e versata. Aspetto da tenere in considerazione, per procedura, tempi e costi di attuazione.

Per approfondire
Ritenute estere dei professionisti: come si recuperano?

La disciplina previdenziale (cenni) del lavoro autonomo occasionale estero

Accanto alla disciplina fiscale occorre analizzare anche gli aspetti previdenziali. Il prestatore italiano, infatti, è tenuto a verificare l’ammontare dei compensi percepiti nel corso dell’anno. Questo indipendentemente dal fatto che la prestazione occasionale venga svolta per committenti italiani od esteri. Quando il valore dei compensi percepiti nel corso dell’anno supera la soglia di 5.000 euro scattano gli obblighi previdenziali INPS. Infatti, al superamento dei 5.000 euro lordi annui di compensi scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, di cui all’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 269/03.

Le disposizioni dell’INPS prevedono in questo caso che il lavoratore, da un punto di vista previdenziale venga inquadrato attraverso una disciplina previdenziale equiparabile ai collaboratori coordinati e continuativi. La norma prevede ordinariamente che il soggetto che ha commissionato la prestazione effettui la ritenute previdenziali. Il committente, in questi casi è tenuto ad iscrivere il prestatore alla gestione separata INPS e ad effettuare le relative ritenute previdenziali. L’obbligo previdenziale legato al versamento dei contributi (secondo l’aliquota della gestione separata in vigore) è per:

  • 2/3 a carico del committente, e per
  • 1/3 a carico del prestatore (attraverso una ritenuta sul suo compenso).

Applicazione delle ritenute previdenziali in caso di lavoro autonomo occasionale estero

Particolare attenzione deve essere prestata nel caso di superamento della soglia di 5.000 euro con committente estero. Infatti, se il committente non ha alcuna sede o stabile organizzazione in Italia non può qualificarsi quale sostituto d’imposta per la normativa italiana.

Nel caso per poter adempiere correttamente all’applicazione della disposizione previdenziale è necessario che il committente estero si identifichi in Italia con una stabile organizzazione (o con una identificazione) per adempiere l’obbligazione.

L’identificazione previdenziale in Italia si effettua rivolgendosi alla Direzione INPS competente per territorio. Al contrario, la stabile organizzazione è sicuramente un adempimento più complesso (per il quale ti rimando a diversi contenuti dedicati presenti nel sito). L’obbligo di identificazione del soggetto (committente) estero si rende necessaria al fine di evadere l’obbligazione previdenziale in Italia sul prestatore. Molto spesso, infatti, si tende a pensare che non vi siano obblighi previdenziali in Italia in caso di committente estero, ma se la prestazione lavorativa viene svolta in Italia si deve adempiere ai relativi obblighi.

Da segnalare che la possibilità di versare i contributi da dichiarazione dei redditi italiana da parte del prestatore, spesso, nella pratica non viene accolta dall’INPS. Nella pratica, infatti, sovente si vedono contributi dichiarati autonomamente dal prestatore nel quadro dichiarativo (quadro RR) dedicato al versamento dei contributi previdenziali. Si tratta di ipotesi che si riscontra molto nella pratica ma che non risulta attuabile in quanto non disciplinata dalle istruzioni dichiarative del quadro RR. Quadro che deve essere compilato tenendo conto che delle relative celle, così come chiarito anche dalla Circolare Inps n. 74/2014, che non contempla ipotesi di autodichiarazione previdenziale. Per questo, anche i funzionari INPS non riscontrano positivamente questa pratica.

Lavoro autonomo occasionale estero: la compilazione della ricevuta non fiscale

Come anticipato la prestazione di lavoro autonomo occasionale estera deve essere regolata attraverso l’emissione di una ricevuta non fiscale. In sostanza non si tratta di un fattura, in quanto non vi è applicazione dell’Iva. La ricevuta che deve essere emessa ha esclusivamente rilevanza come quietanza dell’importo percepito dal prestatore. Questo aspetto è particolarmente importante, in quanto far percepire al committente la ricevuta prima del pagamento può essere pericoloso. Come detto, la ricevuta funge da quietanza. Nella ricevuta deve essere specificato che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

“Operazione fuori campo IVA ex articolo 5 del DPR n 633/72”.

La ricevuta deve, in ogni caso, contenere i seguenti elementi obbligatori:

  • I dati del prestatore. Mi riferisco a: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
  • I dati del committente. Mi riferisco a: nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita Iva o codice fiscale, indirizzo;
  • La descrizione della prestazione svolta. E’ opportuno far riferimento, se sottoscritta ad una lettera d’incarico che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione. Inoltre, è opportuno inserire i giorni di effettuazione della prestazione;
  • Importo lordo percepito. Si tratta dell’importo della prestazione concordata con il committente;
  • L’eventuale ritenuta d’acconto. Ritenuta del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta in Italia. La ritenuta si applica sul compenso lordo;
  • Importo netto percepito. L’importo netto è dato dal lordo al netto dell’eventuale ritenuta fiscale e previdenziale;
  • La data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

Quando deve essere rilasciata la ricevuta per prestazione occasionale?

Aspetto su cui spesso si commettono errori è il momento di rilascio della ricevuta non fiscale. La ricevuta, così compilata, deve essere rilasciata al committente, solo e soltanto al momento del pagamento. Molto spesso i committenti richiedono l’emissione della ricevuta prima del pagamento. Questo comportamento fiscalmente non è corretto. Se non vi è una lettera di incarico scritta e firmata, il rilascio della ricevuta può concludere la prestazione. Questo in quanto la ricevuta costituisce quietanza di pagamento.

Il committente, con la ricevuta a disposizione ha la quietanza di un pagamento, che potenzialmente potrebbe anche non effettuare. Il consiglio che posso darti è quello di evitare di consegnare la ricevuta al committente prima del pagamento se non hai fiducia nello stesso. Ti eviterai così possibili problematiche future.

Per approfondire:
Compilazione della ricevuta per prestazione occasionale

Consulenza fiscale online

Se stai svolgendo una prestazione occasionale nei confronti di un soggetto committente residente all’estero, contattami!

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