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Rimborso spese dei professionisti nel regime forfettario: tassazione dal 2025

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Rimborsi spese nel regime forfettario: regole dal 2025, rimborsi analitici, anticipazioni e dubbi interpretativi nel 2026.

Per i professionisti in regime forfettario, il trattamento dei rimborsi spese richiede dal 2025 una distinzione tra rimborsi analitici, rimborsi forfettari e anticipazioni per conto del cliente. Il punto più delicato riguarda l’applicazione delle nuove regole sul reddito di lavoro autonomo.


Nel regime forfettario non esiste nel 2026 una risposta univoca per tutti i rimborsi spese. Prima della riforma, l’Agenzia delle Entrate includeva tra i compensi sia i rimborsi analitici sia quelli forfettari, escludendo le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente. Dal 2025 gli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, del TUIR escludono dal reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute per l’incarico e addebitate analiticamente al committente. Non è però pacifico che questa disciplina si applichi anche ai professionisti forfettari, sui quali manca una presa di posizione espressa dell’Agenzia delle Entrate.

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Perché dal 2025 cambia il problema dei rimborsi per i forfettari

Fino al periodo d’imposta 2024, il trattamento dei rimborsi spese nel regime forfettario seguiva un’impostazione relativamente definita. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 14 maggio 2021, § 3.3, aveva chiarito che i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e di altre spese sostenute dal professionista, sia analitici sia forfettari, concorrevano alla determinazione dei compensi. Restavano invece escluse le somme ricevute a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

Dal periodo d’imposta 2025 il quadro cambia per effetto del D.Lgs. n. 192/2024, che ha riformato la disciplina del reddito di lavoro autonomo. L’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR prevede che non concorrano alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente; parallelamente, l’art. 54-ter, comma 1, TUIR disciplina l’indeducibilità delle medesime spese. Per i professionisti in regime ordinario, quindi, il rimborso analitico non determina in linea generale un componente imponibile autonomo.

Il problema riguarda l’applicazione di questa disciplina ai professionisti in regime forfettario, il cui reddito continua a essere determinato secondo le regole della L. n. 190/2014 attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività ai compensi percepiti. Non è pacifico se le nuove disposizioni degli artt. 54 e 54-ter TUIR modifichino anche la nozione di compenso rilevante per il regime forfettario. È da questo raccordo tra la riforma del lavoro autonomo e la disciplina speciale del forfettario che nasce il contrasto interpretativo applicabile dal 2025.

Rimborso analitico, forfettario e anticipazione: le differenze

La qualificazione della somma ricevuta dal professionista è decisiva perché il contrasto interpretativo sorto dal 2025 non riguarda indistintamente ogni rimborso spese. Le nuove disposizioni degli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, TUIR fanno riferimento alle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente. Occorre quindi distinguere questa fattispecie dal rimborso determinato in misura forfettaria e dalle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

Rimborso analitico delle spese

Il rimborso analitico presuppone che il professionista sostenga una spesa nell’esecuzione dell’incarico e ne addebiti al committente l’importo determinato in relazione alla spesa sostenuta. È questa la fattispecie direttamente interessata dalla riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024.

Prima della riforma, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021, § 3.3, ricomprendeva anche tali somme tra i compensi rilevanti per il regime forfettario. Dal periodo d’imposta 2025, invece, l’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR ne prevede la non concorrenza al reddito di lavoro autonomo. Il punto controverso è se questa esclusione operi anche nella determinazione del reddito dei professionisti forfettari.

Rimborso determinato forfettariamente

Il rimborso forfettario è concettualmente diverso perché l’importo riconosciuto al professionista non coincide necessariamente con singole spese riaddebitate analiticamente al committente. La distinzione è rilevante proprio alla luce della formulazione utilizzata dalla disciplina introdotta dal 2025.

La circ. n. 5/E/2021 considerava compensi, nel regime forfettario, sia i rimborsi analitici sia quelli forfettari. La riforma riguarda invece le spese sostenute per l’incarico e addebitate analiticamente. Il contrasto sorto sull’estensione degli artt. 54 e 54-ter TUIR ai forfettari non deve quindi portare ad assimilare automaticamente i rimborsi forfettari ai rimborsi analitici.

Rimborsi spese addebitati in fattura

Nel regime forfettario assume particolare rilievo il trattamento delle somme addebitate in fattura al committente a titolo di rimborso spese. Prima della riforma, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021, § 3.3, aveva chiarito che i rimborsi analitici e forfettari addebitati al cliente concorrevano ai compensi del professionista, fatta eccezione per le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

La stessa impostazione emerge dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 428/2022, secondo cui l’imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente forfettario e richiesta a rimborso al cliente assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Dal 2025, la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 incide invece sui rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente. Il problema fiscale, quindi, non dipende dalla semplice presenza del rimborso in fattura, ma dalla sua qualificazione come rimborso analitico, rimborso forfettario oppure anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente.

Anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente

Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente costituiscono una fattispecie distinta già nel sistema precedente alla riforma. La circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021, § 3.3, le escludeva infatti dalle somme considerate compensi del contribuente in regime forfettario.

Per questo motivo non devono essere confuse con le spese sostenute dal professionista nell’esecuzione dell’incarico e successivamente riaddebitate al committente. Il contrasto interpretativo aperto dal 2025 riguarda principalmente queste ultime e, in particolare, i rimborsi analitici interessati dalla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo.

Tipo di somma Regola prima della riforma Questione dal 2025 Stato
Rimborso analitico Compreso tra i compensi del forfettario secondo la circ. 5/E/2021 Da stabilire se l’esclusione prevista dagli artt. 54 e 54-ter TUIR operi anche nel regime forfettario Controverso
Rimborso forfettario Compreso tra i compensi secondo la circ. 5/E/2021 La nuova disciplina richiamata riguarda le spese addebitate analiticamente Da tenere distinto dal rimborso analitico
Anticipazione in nome e per conto del cliente Esclusa dai compensi secondo la circ. 5/E/2021 Non coincide con il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’incarico Fattispecie distinta

Tre situazioni che producono problemi diversi

La distinzione tra le diverse forme di rimborso non è solo terminologica. Nel regime forfettario, la qualificazione della somma ricevuta dal cliente determina infatti se il caso rientra nel contrasto interpretativo aperto dal 2025 oppure in una fattispecie già distinta.

Spesa sostenuta e riaddebitata analiticamente al cliente

Un professionista in regime forfettario sostiene una spesa necessaria per l’esecuzione dell’incarico e ne riaddebita al cliente l’importo effettivamente sostenuto. Prima della riforma, la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021 ricomprendeva questo rimborso tra i compensi rilevanti per il regime. Dal 2025, però, l’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR esclude dal reddito di lavoro autonomo le spese addebitate analiticamente al committente. È questa la situazione in cui emerge il problema dell’estensione della nuova disciplina al regime forfettario.

Importo riconosciuto senza riaddebito analitico della singola spesa

Diverso è il caso in cui al professionista venga riconosciuta una somma determinata forfettariamente a copertura delle spese. La circ. n. 5/E/2021 includeva anche questi importi tra i compensi del contribuente forfettario, mentre la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 riguarda espressamente le spese addebitate analiticamente al committente. Per questo motivo, l’eventuale estensione ai forfettari delle nuove regole non consente, da sola, di trattare allo stesso modo anche un rimborso determinato in misura forfettaria.

Somma anticipata in nome e per conto del cliente

Se il professionista anticipa una somma in nome e per conto del cliente, la fattispecie si colloca fuori dal nucleo del contrasto sorto con la riforma. La circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021 già escludeva infatti tali anticipazioni dai compensi rilevanti nel regime forfettario. Prima di interrogarsi sull’applicazione degli artt. 54 e 54-ter TUIR, è quindi necessario verificare se la somma rappresenti realmente una spesa sostenuta dal professionista per l’incarico oppure un’anticipazione effettuata per conto del committente.

Rimborsi analitici nel regime forfettario: i due orientamenti

Dal periodo d’imposta 2025 il punto centrale è stabilire se l’esclusione dal reddito prevista per i rimborsi analitici dagli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, TUIR possa operare anche per i professionisti in regime forfettario. Sul tema si contrappongono due orientamenti e manca, allo stato, una presa di posizione espressa dell’Agenzia delle Entrate a livello centrale.

Perché secondo un primo orientamento nulla sarebbe cambiato

Una prima interpretazione ritiene che la riforma del reddito di lavoro autonomo non abbia modificato le regole di determinazione del reddito previste dalla L. n. 190/2014 per il regime forfettario. Secondo questa impostazione, continuerebbe quindi a rilevare il criterio già indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021, § 3.3, che includeva tra i compensi i rimborsi delle spese addebitate al committente, fatta eccezione per le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente.

A sostegno di questa tesi viene richiamata anche la Relazione tecnica al D.Lgs. n. 192/2024, che non ascrive specifici effetti finanziari alla modifica normativa con riguardo ai professionisti in regime forfettario. Se la riforma avesse escluso dal calcolo del reddito anche i loro rimborsi analitici, l’effetto non sarebbe neutrale: le somme non entrerebbero più nella base sulla quale viene applicato il coefficiente di redditività, determinando una riduzione del reddito imponibile.

Perché un secondo orientamento estende le nuove regole ai forfettari

Una diversa interpretazione ritiene invece che la disciplina introdotta dagli artt. 54 e 54-ter TUIR possa operare anche nel regime forfettario. L’argomento parte dalla comune qualificazione del reddito di lavoro autonomo professionale prevista dagli artt. 53 e 54 TUIR: se una determinata somma non concorre più alla formazione del reddito di lavoro autonomo, questa qualificazione potrebbe rilevare anche prima dell’applicazione delle regole forfettarie di determinazione dell’imponibile.

In questa direzione viene richiamata anche la stessa circ. n. 5/E/2021. Nel sistema precedente alla riforma, infatti, l’Agenzia aveva utilizzato il trattamento previsto per i professionisti in regime ordinario per chiarire la rilevanza dei rimborsi anche nel regime forfettario. Secondo questa lettura, il medesimo raccordo dovrebbe operare dopo la modifica normativa, portando a escludere dai compensi forfettari i rimborsi delle spese addebitate analiticamente al committente.

Le conseguenze delle due interpretazioni

La divergenza non è soltanto teorica. Nel sistema precedente il rimborso analitico si aggiungeva ai compensi sui quali veniva applicato il coefficiente di redditività. Se invece si estendono al regime forfettario gli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, TUIR, la medesima somma resta fuori dalla base rilevante.

Un ulteriore elemento riguarda la struttura stessa del regime forfettario, applicabile sia alle attività professionali sia alle attività d’impresa. Accogliendo la tesi estensiva, dal 2025 si determinerebbe quindi un trattamento differenziato dei rimborsi tra professionisti, interessati dalle nuove disposizioni sul reddito di lavoro autonomo, e imprenditori, per i quali i rimborsi continuerebbero a rilevare come ricavi.

La risposta della DRE Lombardia non chiude il contrasto

Nel dibattito è stata segnalata una risposta a interpello della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe riconosciuto l’esclusione dei rimborsi analitici dai compensi del professionista forfettario e, di conseguenza, dalla base soggetta al coefficiente di redditività. La risposta sembrerebbe quindi aderire all’interpretazione estensiva degli artt. 54 e 54-ter TUIR.

Questo elemento deve però essere valutato con cautela. La risposta è stata segnalata come inedita e non risulta disponibile pubblicamente il relativo documento ufficiale; inoltre, non risulta una presa di posizione espressa di carattere generale dell’Agenzia delle Entrate sulla questione. Il suo contenuto rappresenta quindi un elemento interpretativo significativo, ma non consente di considerare definitivamente risolto il contrasto applicativo.

Gli effetti sul reddito del professionista forfettario

La diversa qualificazione dei rimborsi analitici produce un effetto diretto sulla base rilevante per il regime forfettario. Secondo l’impostazione precedente alla riforma, il rimborso si aggiungeva ai compensi percepiti e su tale ammontare trovava applicazione il coefficiente di redditività previsto dalla L. n. 190/2014. Se invece si applicano anche ai forfettari gli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, TUIR, il rimborso analitico resta fuori dalla determinazione del reddito.

La differenza tra i due orientamenti non è quindi neutrale. Nel primo caso, il rimborso concorre indirettamente alla formazione del reddito imponibile attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività; nel secondo caso, la somma viene esclusa prima di tale calcolo. Per questo motivo, l’estensione della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 comporterebbe una riduzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva rispetto al trattamento seguito nel sistema precedente.

Un ulteriore effetto può riguardare la quantificazione del contributo integrativo dovuto dal professionista alla propria Cassa di previdenza, quando previsto. Poiché nel regime forfettario non operano l’addebito dell’IVA in rivalsa e, ove dovuta, la ritenuta d’acconto, la qualificazione del rimborso come compenso oppure come somma esclusa assume rilievo anche ai fini della determinazione della base sulla quale applicare il contributo integrativo. Anche sotto questo profilo, i due orientamenti possono quindi produrre conseguenze differenti.

I rimborsi incidono anche sui limiti del regime forfettario?

La qualificazione del rimborso può avere conseguenze anche sulla verifica dei limiti previsti per il regime forfettario. L’art. 1, comma 54, lett. a), della L. n. 190/2014 fa riferimento ai ricavi conseguiti o ai compensi percepiti non superiori a 85.000 euro, mentre il comma 71 prevede la cessazione del regime nello stesso anno quando i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro.

Anche sotto questo profilo, quindi, assumono rilievo i due orientamenti sui rimborsi analitici. Se tali somme continuano a essere considerate compensi del professionista forfettario, rilevano anche ai fini dei limiti del regime. Se invece si ritiene applicabile l’esclusione prevista dagli artt. 54 e 54-ter TUIR, la loro qualificazione come somme che non costituiscono compenso incide conseguentemente anche sulla verifica delle soglie. Non risulta tuttavia un chiarimento generale dell’Agenzia delle Entrate che abbia affrontato espressamente questo specifico effetto della riforma per i contribuenti forfettari.

Tracciabilità delle spese: il problema per i forfettari

Il contrasto interpretativo sui rimborsi analitici si riflette anche sui vincoli di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. L’art. 54, comma 2-bis, TUIR collega infatti specifiche conseguenze fiscali alle modalità con cui tali spese vengono sostenute. Se le nuove regole sul reddito di lavoro autonomo vengono estese anche ai professionisti in regime forfettario, occorre interrogarsi anche sull’applicazione di questi requisiti.

La risposta inedita della DRE Lombardia favorevole all’esclusione dei rimborsi analitici dal compenso forfettario sembrerebbe orientata anche verso l’applicazione dei vincoli di tracciabilità. Anche su questo aspetto, però, manca una presa di posizione generale dell’Agenzia delle Entrate. Le regole operative sulla tracciabilità delle spese professionali restano quindi un tema distinto, da coordinare con la qualificazione fiscale del rimborso.

Modello REDDITI 2026: perché il contrasto richiede prudenza

La campagna dichiarativa 2026 è la prima nella quale il professionista deve confrontarsi, con riferimento al periodo d’imposta 2025, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 in materia di rimborsi spese. Per i contribuenti in regime forfettario, prima ancora della compilazione della dichiarazione, occorre quindi stabilire se il rimborso analitico debba essere considerato compenso oppure possa essere escluso dalla base rilevante in applicazione degli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, TUIR.

Il punto resta delicato perché, nel 2026, manca una presa di posizione generale dell’Agenzia delle Entrate che risolva espressamente il rapporto tra la disciplina del reddito di lavoro autonomo e le regole della L. n. 190/2014. La scelta interpretativa adottata incide sulla determinazione del reddito imponibile e può produrre effetti anche su altri elementi collegati. Per questo motivo, il tema non può essere ridotto a una semplice modalità di compilazione del modello REDDITI, ma richiede una preliminare qualificazione fiscale delle somme rimborsate.

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Domande frequenti

I rimborsi analitici fanno reddito nel regime forfettario?

Dal 2025 la risposta non è pacifica. Gli artt. 54, comma 2, lett. b), e 54-ter, comma 1, TUIR escludono i rimborsi analitici dal reddito di lavoro autonomo, ma non è stato chiarito in via generale se questa regola si applichi anche ai professionisti in regime forfettario.

Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente sono compensi?

No. La circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E/2021, § 3.3, distingue le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente dai rimborsi delle spese sostenute dal professionista, escludendole dai compensi rilevanti nel regime forfettario.

Rimborso analitico e rimborso forfettario sono la stessa cosa?

No. Il rimborso analitico è collegato a spese sostenute per l’incarico e riaddebitate al committente in relazione al loro importo. Il rimborso forfettario è invece determinato in misura prestabilita e non rientra automaticamente nella disciplina prevista dagli artt. 54 e 54-ter TUIR.

I rimborsi spese possono incidere sul contributo integrativo?

Sì, quando il professionista è soggetto a un contributo integrativo. La qualificazione del rimborso come compenso oppure come somma esclusa può incidere sulla base rilevante per la sua determinazione, rendendo significativa la scelta tra i due orientamenti interpretativi.

La tracciabilità delle spese vale anche per i professionisti forfettari?

La questione non risulta definita in via generale. Una risposta inedita della DRE Lombardia sembrerebbe orientata anche verso l’applicazione ai forfettari dei vincoli di tracciabilità collegati alle spese professionali.

Perché il problema emerge nel modello REDDITI 2026?

Perché la dichiarazione 2026 riguarda il periodo d’imposta 2025, primo anno di applicazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024. Per il professionista forfettario occorre quindi stabilire preliminarmente se il rimborso analitico debba essere incluso o escluso dalla base rilevante.

Come vengono trattati i rimborsi spese indicati in fattura da un forfettario?

La presenza del rimborso in fattura non determina da sola il trattamento fiscale. Occorre distinguere tra rimborso analitico, rimborso forfettario e anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente. Dal 2025, per i rimborsi analitici, resta controversa l’applicazione ai professionisti forfettari degli artt. 54 e 54-ter TUIR.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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