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Compilazione della fattura nel regime forfettario

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Come compilare fattura in regime forfettario: termini di emissione, rivalsa INPS, bollo virtuale in XML e obblighi del committente.

La compilazione della fattura in regime forfettario: termini di emissione, rivalsa INPS per categoria previdenziale e bollo virtuale nel tracciato XML, con le regole per gli adempimenti del committente e le operazioni estere.


La Legge n. 190/2014 (così come modificata dalla Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 111 a 113) ha introdotto un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (comprese le imprese familiari), che rispettano determinati requisiti. Si tratta del c.d. “regime forfettario“, che è l’unico regime agevolato per i soggetti che intendono avviare una nuova attività.

Il regime ha come peculiarità la determinazione forfettaria del reddito imponibile, che viene poi tassato con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali. La tassazione avviene con aliquota fissata al 15%. Tuttavia, al verificarsi di alcuni requisiti può essere ridotta fino al 5%, per i primi cinque periodi di imposta). Se desideri approfondire l’applicazione, i requisiti di accesso e i requisiti di permanenza nel regime, ti segnalo il nostro articolo di approfondimento sul regime forfettario, disponibile a questo link: “Regime forfettario: requisiti e vantaggi“. In questo articolo, invece, andiamo ad analizzare le corrette modalità di compilazione della fattura per i contribuenti che adottano il regime forfettario.

Compilazione-della-fattura-regime-forfettario-infografica

Emissione della fattura in regime forfettario

Il regime forfettario ha il vantaggio di essere un regime fiscale semplificato, in quanto non vi sono obblighi di tenuta della contabilità, se non quello legato alla conservazione e numerazione delle fatture attive e passive emesse e ricevute. Tuttavia, tra gli adempimenti dai quali il contribuente non è esonerato vi rientra la necessità di continuare ad emettere fattura per le operazioni attive poste in essere: sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. In fattura non deve essere addebitata l’Iva, in quanto il regime forfettario, è fuori dal campo di applicazione dell’Iva, e non si deve neppure applicare la ritenuta d’acconto.

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 36/22 i soggetti che applicano il regime forfettario sono obbligati, dal 1° gennaio 2024 ad emettere fatture in formato elettronico. Pertanto, è necessaria la trasmissione della fattura attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). In questo contesto, si rende applicabile il regime previsto dall’art. 1, co. 74, Legge n. 190/14. Si tratta della riduzione di un anno degli ordinari termini di accertamento per le imposte sui redditi.

Aspetti pratici legati all’emissione della fattura in regime forfettario

Vediamo, di seguito, alcuni elementi che caratterizzano l’emissione della fattura in regime forfettario. Di seguito potrai capire come emettere una fattura in formato elettronico con il regime forfettario e le peculiarità che caratterizzano la fatturazione con il regime forfettari.

Il software per l’emissione delle fatture elettroniche

Il primo passo per l’emissione della fattura elettronica in regime forfettario riguarda il software di fatturazione elettronica da utilizzare. Si tratta di un software in grado di generare la fattura in formato XML ed inviarla telematicamente al Sistema di Interscambio (SdI), che riceve la fattura, verifica la sua corretta emissione e la notifica al destinatario. A questo scopo è possibile utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul portale “fatture e corrispettivi“, oppure utilizzare uno dei software presenti sul mercato.

Contenuto della fattura

Regime fiscaleIndicare il regime fiscale valido per la fattura. Codice RF19 “regime forfettario”
Codice destinatarioIndicare il codice destinatario se disponibile
PEC destinatarioInserire l’indirizzo PEC, in alternativa al codice destinatario
Tipo documentoTD01, se fattura, TD06 se parcella
Cedente/prestatoreDati del fornitore dei beni o prestatore di servizi
Cessionario/committenteDati del cessionario o del committente
DataData di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi, da determinarsi secondo l’art. 6 del DPR n. 633/72
NumeroNumero della fattura
DescrizioneDescrizione dell’operazione
Imponibile ImportoImponibile (il prezzo del bene o compenso per il servizio)
Aliquota IVAValore “0”
NaturaIndicare il codice natura “N2.2”, “Operazioni non soggette – altri casi”
Cassa PrevidenzialeDa compilare in caso di applicazione cassa di previdenza, per il contributo integrativo.
Dati bolloCompilare nel caso in cui l’importo dell’operazione supera i 77,47 euro. Nel caso deve essere compilato il campo bollo virtuale.

Il mittente della fattura

Devi inserire il tuo nome e cognome o quello della ditta (denominazione/ragione sociale), il tuo indirizzo di residenza, ma anche il numero della tua partita Iva.

Rivalsa INPS 4%, differenziata per categoria previdenziale

La rivalsa INPS che il contribuente forfettario può addebitare in fattura al committente varia in base alla gestione previdenziale di appartenenza. I professionisti privi di cassa di categoria, iscritti alla Gestione Separata INPS, possono applicare una maggiorazione facoltativa del 4% sui compensi lordi, ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della Legge n. 662/1996: si tratta di una facoltà, non di un obbligo, e l’importo eventualmente addebitato concorre comunque alla base imponibile previdenziale. Per il 2026, la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma l’aliquota contributiva al 33% (più le aliquote minori per maternità, malattia e DIS-COLL) per chi non ha altra copertura previdenziale e non è pensionato, e al 24% per chi è già assicurato presso altre gestioni o percepisce una pensione. Diversamente, i forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti non applicano alcuna rivalsa in fattura, versando i contributi direttamente tramite F24. I professionisti iscritti a una Cassa di previdenza di categoria (avvocati, commercialisti, ingegneri e altre categorie ordinistiche) devono invece addebitare in fattura il contributo integrativo previsto dalla propria cassa: qui non si tratta di una facoltà ma di un obbligo di legge a carico del committente.

I dati del destinatario della fattura

In merito al destinatario della fattura è necessario inserire i seguenti elementi:

  • Nome della ditta/denominazione/ragione sociale, nome e cognome, indirizzo;
  • Numero di partita Iva (se controparte UE, verificare l’iscrizione al VIES);
  • Codice destinatario o codice univoco: ecco il primo dato (e uno dei pochi) che differenzia la fattura elettronica da quella cartacea.
    È un codice che identifica il destinatario della fattura e aiuta il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura; ha 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista, oppure 7 se si tratta di una Pubblica Amministrazione. Invece, se stai emettendo fattura verso un privato senza partita Iva, dovrai inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) e specificare solo ed esclusivamente il “CodiceFiscale”.

Compilazione dei dati della fattura

A questo punto è necessario inserirei i dati che caratterizzano la fattura:

  • Numero progressivo: è il numero progressivo annuale di emissione della fattura;
  • Data: corrisponde, solitamente, alla data di incasso del corrispettivo;
  • Prodotti e servizi: con unità vendute, prezzo e natura Iva N2.2 (prodotti o servizi non soggetti ad Iva, in quanto il regime forfettario è esente dall’applicazione dell’Iva).

Termini di emissione della fattura

I termini di emissione della fattura elettronica sono disciplinati dall’articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/1972, e si applicano integralmente anche ai contribuenti in regime forfettario. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo i criteri dell’articolo 6 del DPR n. 633/1972: la consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. In alternativa, per le sole casistiche previste dalla norma, è ammessa la fattura differita, che può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, purché riporti il dettaglio di tutte le operazioni comprese nel periodo. La data indicata nel campo “Data” del file XML deve sempre coincidere con la data di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal giorno di trasmissione al Sistema di Interscambio, secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019.

Reverse charge

Vale la pena soffermarsi sul fatto che il contribuente in regime forfettario è escluso dall’applicazione del c.d. “reverse charge interno“, ma è tenuto ad effettuare il “reverse charge” per le operazioni intracomunitarie che risultano essere territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi del D.L. n. 331/93 e del DPR n. 633/72. Per i contribuenti in regime forfettario non trova applicazione l’esclusione dall’effettuazione delle operazioni di cessione all’esportazione.

Dicitura obbligatoria per la fattura regime forfettario

Al fine di completare la compilazione della fattura in regime forfettario è necessario riportare la seguente dicitura:

OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI DA 54 A 89 DELLA LEGGE N. 190/2014, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 208/2015, NON SOGGETTA A RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DEL COMMA 67 DELLA LEGGE N. 190/2014 – REGIME FORFETARIO

Imposta di bollo in fattura

Quando si emette una fattura in regime forfettario è necessario tenere presente che deve essere assolta l’imposta di bollo. In particolare è dovuta l’applicazione del contrassegno relativo all’imposta di bollo di 2,00 euro se il compenso fatturato è superiore alla soglia di  77,47 euro. In base all’articolo 6 del DPR n. 633/72, l’Iva e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Quindi, l’imposta di bollo deve essere assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l’Iva (come nel caso del regime forfettario).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta di bollo da parte dei contribuenti in regime forfettario si rimanda a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E/2008. L’imposta di bollo, come detto, deve essere assolta mediante contrassegno telematico da applicare in fattura. L’applicazione del contrassegno è a carico del soggetto emittente la fattura, tuttavia il costo del bollo, può essere addebito al soggetto committente direttamente in fattura. Ricordo che l’assolvimento del bollo può essere effettuato anche in modo virtuale ed in tal caso sulla fattura deve essere riportata la seguente dicitura:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 17/06/2014

Risultano essere esenti dall’applicazione del bollo, le fatture che riguardano acquisti intracomunitari di beni e servizi e quelle per le quali il soggetto, in regime forfettario risulta essere debitore di Iva. Classico caso è quello del ricevimento di fatture intracomunitarie, per le quali deve essere assolta l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

Il campo tecnico “BolloVirtuale” nel file XML

Nel tracciato XML della fattura elettronica, l’assolvimento dell’imposta di bollo per i contribuenti in regime forfettario avviene tramite la valorizzazione del blocco DatiBollo, come previsto dalle Specifiche tecniche operative del formato FatturaPA (Allegato A al DM n. 55/2013, pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Entrate). All’interno di questo blocco, il campo BolloVirtuale indica l’assolvimento dell’imposta secondo le modalità previste dal Decreto MEF del 17 giugno 2014, mentre il campo ImportoBollo, opzionale, riporta l’importo dovuto, pari a 2 euro. La compilazione corretta di questi campi è essenziale: la maggior parte dei software di fatturazione elettronica la gestisce automaticamente una volta impostato il profilo del contribuente forfettario, ma un errore di valorizzazione può generare uno scarto da parte del Sistema di Interscambio o, peggio, l’omesso assolvimento dell’imposta. L’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente le fatture con questo campo attivo, proponendo il versamento cumulativo tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.

Riaddebito al cliente dell’imposta di bollo è assimilato al reddito

Fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al comma 64 della Legge n. 190/14 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

In linea con la predetta assimilazione, si osserva che la risposta fornita al quesito formulato nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha esteso ai soggetti che fruiscono del regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria. In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 190/14 (questo è quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 428/2022).

Adempimenti del committente che riceve la fattura

Chi riceve una fattura da un contribuente in regime forfettario, impresa, ente o professionista che opera come sostituto d’imposta, non deve applicare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto. Questo perché, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della Legge n. 190/2014, il forfettario non assume la qualifica di sostituto d’imposta ed è tenuto solo a indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RS, il codice fiscale dei soggetti ai quali ha corrisposto compensi senza applicare la ritenuta. Il committente resta comunque obbligato a rilasciare al forfettario la Certificazione Unica per i compensi erogati nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’assenza di ritenuta. Sul fronte IVA, la fattura del forfettario non genera né credito né debito d’imposta in capo a chi la riceve, poiché l’operazione è fuori campo IVA: l’unico adempimento del committente è la registrazione del documento tra i costi, secondo le regole ordinarie di tenuta della contabilità, senza alcuna incidenza sulla liquidazione periodica IVA.

Operazioni estere in regime forfettario (cenni)

Andiamo adesso ad  analizzare le regole di fatturazione che i soggetti che adottano il regime forfettario sono tenuti ad osservare quando effettuano operazioni estere:

  • Sia per le operazioni intracomunitarie, e quindi per i relativi obblighi intrastat,
  • Sia per le operazioni estere verso operatori extra-UE. Di seguito tutte le varie casistiche possibili.

Cessione di beni in ambito UE

Operazioni B2B

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori UE, non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93. Infatti, qualora il soggetto che aderisce al regime forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo IVA comunitario, la stessa è considerata come “cessione interna“, e per questo non deve essere applicata l’IVA. La fattura deve contenere la seguente dicitura:

la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

e pertanto non dovrà essere presentato alcun modello Intrastat, per le cessioni di beni, relativamente a questo tipo di operazioni.

Operazioni B2C

Le operazioni estere riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori UE. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura:

la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

e non dovrà essere presentato alcun modello Intrastat.

Esportazioni di beni

Per le operazioni estere di esportazione di beni il contribuente che aderisce al regime forfettario è tenuto ad osservare le regole disciplinate dal DPR n. 633/72 in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate. In pratica, nel caso di esportazione di beni, il contribuente in regime forfettario deve procedere alla compilazione della fattura senza addebitare alcuna imposta. Questo in quanto tale operazione risulta essere “non imponibile” Iva, ai sensi dell’articolo del DPR n. 633/72.

Prestazione di servizi in ambito UE ed Extra-UE

Per le operazioni estere riguardanti le prestazioni di servizi attivi e passivi operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Si tratta della normativa che disciplina la “territorialità” dei servizi generici resi dai contribuenti. Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea dovrà effettuare la compilazione della fattura senza addebito di Iva. Nella fattura riporterà al dicitura:

Reverse charge“, o “inversione contabile

La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario, sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, avendo cura di indicare come annotazione obbligatoria:

operazione non soggetta

Ricordo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna, per la quale non vi è applicazione dell’Iva. In ogni caso, qualora la controparte della prestazione di servizi sia un soggetto passivo avente sede all’interno della comunità europea è obbligatorio, per il contribuente forfettario, compilare il modello Intrastat, relativamente alle prestazioni di servizi rese o ricevute (Circolare n. 36/E/2010, Agenzia delle Entrate). Di seguito una tabella riepilogativa con tutte le modalità relative alle operazioni estere dei contribuenti in regime forfettario:

Tipologia di operazioneApplicazione IVAIntrastat Versamento IVA
Cessioni di beniOperazione interna – NO IVANONO
Acquisto di beni < €. 10.000Operazione come privato – IVA nel Paese del cedenteNONO
Acquisto di beni > €. 10.000Operazione intracomunitaria in Reverse ChargeNOSI
Servizi resiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSINO
Servizi ricevutiOperazione intracomunitaria in Reverse ChargeSI, ma solo al superamento di 100.000 di acquisti nei 4 trimestri precedentiSI

Per approfondire: “Le operazioni estere nel regime forfettario“.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riassumere quali sono le principali indicazioni obbligatorie legate all’emissione della fattura in regime forfettario. Si tratta di indicazioni che all’inizio possono sembrare complesse, ed è per questo che è importante confrontarsi da subito con un dottore Commercialista esperto. La cosa più importante è individuare quali sono le caratteristiche peculiari dell’attività che intendi svolgere e che si andranno a riflettere nella modalità di emissione della fattura.

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Domande frequenti

Entro quanti giorni va emessa la fattura in regime forfettario?

La fattura immediata va emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o pagamento del servizio). Nei casi previsti dalla norma è ammessa la fattura differita, entro il 15 del mese successivo.

Chi può applicare la rivalsa INPS del 4% in fattura nel regime forfettario?

Solo i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, in via facoltativa. I professionisti con Cassa di categoria addebitano invece il contributo integrativo di cassa, sempre obbligatorio; artigiani e commercianti non applicano alcuna rivalsa.

Come si assolve il bollo nella fattura elettronica in regime forfettario?

Nel file XML si valorizza il campo BolloVirtuale all’interno del blocco DatiBollo, secondo le Specifiche tecniche FatturaPA. L’Agenzia delle Entrate elabora poi trimestralmente il versamento tramite Fatture e Corrispettivi.

Chi riceve una fattura da un forfettario deve applicare la ritenuta d’acconto?

No: il regime forfettario esclude la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 69, L. 190/2014. Il committente resta però tenuto a rilasciare la Certificazione Unica.

È obbligatorio indicare l’aliquota IVA nella fattura in regime forfettario?

No. La fattura riporta aliquota IVA pari a zero e codice natura N2.2, insieme al codice regime fiscale RF19 e alla dicitura di non applicazione dell’IVA prevista dalla Legge n. 190/2014.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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