Riduzione dei termini di accertamento con pagamenti tracciabili: requisiti, soglia 500 euro, quadro RS e l'interpello 77/2026 valori bollati.
L’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015 riduce di due anni i termini di accertamento IVA e imposte dirette. Il beneficio richiede tracciabilità integrale dei pagamenti oltre 500 euro e comunicazione nel quadro RS. La risposta a interpello n. 77/2026 estende l’obbligo anche alle operazioni prive di rilevanza IVA.
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 riduce di due anni i termini di accertamento, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, per i soggetti passivi titolari di partita IVA. Il beneficio richiede il rispetto congiunto di due condizioni:
- la documentazione delle operazioni attive tramite fattura elettronica o corrispettivi telematici, e
- la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Non è un’agevolazione automatica. Deve essere comunicata ogni anno nella dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella nel quadro RS, e il possesso dei requisiti deve sussistere per l’intero periodo d’imposta senza eccezioni. Un solo pagamento non tracciabile oltre soglia, indipendentemente dalla natura della spesa, compromette l’accesso al beneficio per tutto l’anno. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, che ha esteso il perimetro delle operazioni rilevanti anche a quelle prive di rilevanza IVA, come l’acquisto di valori bollati. La disciplina va tenuta distinta da un’agevolazione contigua ma diversa nell’oggetto: quella che riduce le sanzioni per chi rinuncia al contante.

Cos’è la riduzione dei termini di accertamento per pagamenti tracciabili
I termini interessati dalla riduzione sono tre. Per le imposte sui redditi, l’art. 43, comma 1, del DPR n. 600/1973; per l’IVA, l’art. 57, comma 1, del DPR n. 633/1972; per le violazioni tributarie sostanziali, l’art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997. In assenza dei requisiti, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Con il beneficio, il termine si accorcia al 31 dicembre del terzo anno successivo. Per un soggetto che ha presentato la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024, ad esempio, la notifica dell’accertamento dovrebbe avvenire, in via ordinaria, entro il 31 dicembre 2029; con la riduzione, il termine scade invece il 31 dicembre 2027. Il calcolo vale identicamente per IVA e imposte dirette, poiché entrambe le discipline richiamano la medesima decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.
I requisiti per accedere al beneficio
L’accesso alla riduzione richiede il possesso simultaneo di più condizioni, non alternative tra loro. La prima riguarda la documentazione delle operazioni attive: tutte devono essere certificate tramite fattura elettronica trasmessa via Sistema di Interscambio, oppure mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. L’una e l’altra modalità sono equivalenti ai fini del beneficio, e la fattura elettronica resta sempre utilizzabile in alternativa ai corrispettivi telematici, anche nelle sue forme immediata o differita. Non è sufficiente l’utilizzo parziale di questi strumenti: la documentazione elettronica deve coprire la totalità delle operazioni attive svolte nell’esercizio dell’attività, senza eccezioni riferite a singole categorie di clienti o canali di vendita.
La seconda condizione riguarda la tracciabilità dei pagamenti: tutti gli incassi e i pagamenti relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro, IVA inclusa, devono avvenire esclusivamente tramite strumenti tracciabili. La soglia si riferisce all’operazione nel suo complesso, non al singolo movimento di denaro: un’operazione da 800 euro saldata in due tranche da 400 euro ciascuna resta comunque soggetta all’obbligo, perché è l’importo complessivo dell’operazione a determinare l’applicabilità della regola, non la singola transazione con cui viene liquidata. L’obbligo vale sia per le operazioni attive, quindi per gli incassi ricevuti dai clienti, sia per quelle passive, cioè per i pagamenti effettuati a fornitori, dipendenti e collaboratori.
Il terzo requisito è di natura formale ma ha effetti sostanziali: il possesso dei presupposti va comunicato nella dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella nel quadro RS. Il rigo di riferimento è l’RS136 per le persone fisiche e le società di persone, l’RS269 per le società di capitali e gli enti non commerciali. La comunicazione non è una tantum, ma va rinnovata per ciascun periodo d’imposta in cui si intende fruire del beneficio: non esiste alcuna opzione con effetti permanenti che dispensi dal ripetere l’adempimento ogni anno.
La tabella seguente riepiloga i tre requisiti, la relativa soglia o condizione, e l’esito in caso di mancato rispetto.
| Requisito | Soglia/condizione | Fonte | Esito se non rispettato |
|---|---|---|---|
| Documentazione elettronica delle operazioni attive | Fattura elettronica via SdI o corrispettivi telematici, senza eccezioni | Art. 3 co. 1 D.Lgs. 127/2015 | Decadenza dal beneficio per l’intero periodo d’imposta |
| Tracciabilità dei pagamenti | Operazioni di importo superiore a 500 euro, IVA inclusa | Art. 3 co. 1 D.Lgs. 127/2015; DM 4.8.2016 | Decadenza per l’intero periodo d’imposta, anche con un solo pagamento non tracciabile |
| Comunicazione in dichiarazione | Casella RS136 (PF/SP) o RS269 (SC/ENC), da rinnovare ogni anno | DM 4.8.2016; prassi AdE | Inefficacia della riduzione anche in presenza di tutti i requisiti sostanziali |
Per approfondire: Avvisi di accertamento per imposte sui redditi.
Gli strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità
Il DM 4 agosto 2016 individua gli strumenti idonei a garantire la tracciabilità richiesta dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015. Rientrano il bonifico bancario o postale, la carta di credito o di debito, l’assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità. A questi si aggiungono la ricevuta bancaria (RIBA) e il MAV, Mediante Avviso di Versamento: la loro idoneità non era scontata sul piano letterale del decreto attuativo, ma l’Agenzia delle Entrate l’ha confermata con la risposta a interpello n. 404 del 3 agosto 2022, chiarendo che questi due strumenti soddisfano il requisito di tracciabilità pur non comparendo tra le modalità elencate testualmente nell’art. 4, comma 2, del decreto.
Un secondo chiarimento riguarda i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica o di memorizzazione dei corrispettivi. Con la risposta a interpello n. 438 del 29 agosto 2022, l’Agenzia ha precisato che questi operatori, pur non essendo tenuti a documentare le operazioni in forma elettronica, possono comunque accedere al beneficio se scelgono volontariamente di adottare fattura elettronica o corrispettivi telematici. In assenza di questa opzione, restano esclusi dalla riduzione, indipendentemente dalla tracciabilità effettiva dei pagamenti. La stessa risposta chiarisce che, in caso di acquisti, la documentazione cartacea rilasciata dal cedente non pregiudica il beneficio se il cessionario, dal canto suo, emette regolarmente fattura elettronica per le proprie vendite.
Qualunque sia lo strumento utilizzato, la regola di fondo resta rigida: basta un solo pagamento in contanti, o comunque effettuato con un mezzo diverso da quelli sopra elencati, per importi superiori a 500 euro, per pregiudicare l’accesso al beneficio. La violazione opera per l’intero periodo d’imposta, senza possibilità di isolare l’operazione irregolare dal resto delle transazioni tracciate correttamente. Non rileva, a questo fine, se il pagamento non tracciabile riguardi un’operazione attiva o passiva, né la sua rilevanza economica rispetto al volume d’affari complessivo del contribuente.
Il perimetro esteso delle operazioni rilevanti: la risposta a interpello n. 77/2026
Con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso che tocca direttamente l’ampiezza del concetto di “operazioni” richiamato dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015. Una società intendeva pagare in contanti, per importi superiori a 500 euro, l’acquisto di valori bollati destinati a essere riversati nel conto cassa. Si trattava di spese non accompagnate né da fattura elettronica né da corrispettivo telematico, in quanto operazioni prive di rilevanza ai fini IVA.
Nella soluzione interpretativa prospettata, l’istante sosteneva che questa spesa non rientrasse nel perimetro applicativo della norma, non potendosi qualificare tecnicamente come “operazione” ai sensi della disciplina sulla tracciabilità: mancando rilevanza IVA, il pagamento in contanti non avrebbe dovuto pregiudicare l’accesso al beneficio. L’Agenzia ha respinto questa lettura. Il riferimento normativo alle operazioni di importo superiore a 500 euro, secondo l’Amministrazione, deve intendersi esteso alla totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo nell’esercizio dell’impresa o della professione, e non limitato alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA.
La conseguenza pratica è significativa: anche spese apparentemente marginali, come l’acquisto di valori bollati, francobolli o altri beni di modesto importo unitario ma che superano singolarmente la soglia dei 500 euro, rientrano nel perimetro della tracciabilità obbligatoria. Una lettura restrittiva, circoscritta alle sole operazioni IVA-rilevanti, avrebbe introdotto una distinzione che il dato normativo non prevede, riducendo l’efficacia del presidio sostanziale voluto dal legislatore. Per il contribuente, questo significa che la verifica della tracciabilità non può limitarsi al ciclo attivo/passivo documentato elettronicamente, ma deve estendersi a ogni esborso in contanti dell’attività, comprese le spese di cassa più minute.
Le criticità operative più frequenti nella verifica del requisito di tracciabilità
L’estensione del perimetro confermata dalla risposta a interpello n. 77/2026 sposta il rischio operativo dalle grandi transazioni verso le spese minori, spesso trascurate nei controlli interni. Alcuni scenari ricorrono con particolare frequenza nella verifica pratica del requisito.
Il rimborso spese in contanti al dipendente
Un’impresa liquida in contanti, per importi superiori a 500 euro, il rimborso di spese di trasferta anticipate da un dipendente o da un collaboratore. Anche quando la spesa originaria è stata documentata correttamente dal dipendente, il rimborso in contanti costituisce un pagamento effettuato dall’impresa nell’esercizio della propria attività, e ricade quindi nel perimetro esteso confermato dall’interpello 77/2026. La circostanza che si tratti di un rapporto interno, e non di un pagamento verso un fornitore terzo, non esclude l’operazione dal computo della soglia.
La casella RS non barrata per dimenticanza
Un contribuente rispetta sostanzialmente tutti i requisiti di tracciabilità e documentazione elettronica, ma omette di barrare la casella RS136 o RS269 in dichiarazione, spesso perché l’adempimento va ripetuto ogni anno e non gode di alcuna proroga automatica rispetto al periodo d’imposta precedente. Il beneficio decade per l’intero anno, nonostante il possesso di tutti i presupposti sostanziali. È l’errore procedurale più frequente segnalato dalla prassi professionale, proprio perché riguarda un adempimento formale distinto dal rispetto sostanziale della tracciabilità.
Il commerciante al minuto che si crede escluso a priori
Un commerciante al minuto, esonerato per legge dall’obbligo di corrispettivi telematici, ritiene di non poter mai accedere al beneficio e rinuncia a monitorare la tracciabilità dei propri pagamenti. In realtà, come chiarito dalla risposta a interpello n. 438/2022, l’esonero non preclude l’accesso: è sufficiente optare volontariamente per la memorizzazione elettronica dei corrispettivi o per la fattura elettronica. Chi scarta a priori questa possibilità perde un’opportunità che la norma, in realtà, gli consente di attivare.
Il cumulo mal gestito con la cooperative compliance
Un’impresa aderisce al regime di adempimento collaborativo e, allo stesso tempo, ritiene di poter sommare anche la riduzione biennale ex art. 3 del D.Lgs. 127/2015, calcolando termini di accertamento ulteriormente compressi. I due benefici non si cumulano: in presenza di entrambi i requisiti, trova applicazione la sola riduzione prevista per l’adempimento collaborativo. Un calcolo dei termini basato sulla somma delle due riduzioni espone il contribuente a una valutazione errata della propria esposizione al rischio di accertamento.
Comunicazione in dichiarazione e rimedi in caso di errore
La comunicazione del possesso dei requisiti avviene barrando la casella dedicata nel quadro RS del modello Redditi: rigo RS136 per persone fisiche e società di persone, rigo RS269 per società di capitali ed enti non commerciali. Si tratta di una comunicazione di esistenza dei presupposti, non dell’esercizio di un’opzione con effetti vincolanti su più annualità. Va quindi ripetuta a ogni dichiarazione relativa al periodo d’imposta per cui si intende fruire del beneficio, senza alcuna possibilità di validità pluriennale automatica.
Se la casella non viene barrata per errore, pur in presenza di tutti i requisiti sostanziali, il rimedio è la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998. Trattandosi di una mera comunicazione e non di una manifestazione di volontà negoziale, la correzione è ammessa entro gli ordinari termini di accertamento, versando la sanzione fissa prevista per la violazione formale. Questa possibilità rappresenta una salvaguardia concreta per chi abbia rispettato la sostanza della norma, dimenticando solo l’adempimento dichiarativo collegato.
Diverso è il caso della dichiarazione di possesso dei requisiti resa in assenza dei presupposti sostanziali. In questa ipotesi trova applicazione la sanzione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, compresa tra 250 e 2.000 euro, per violazione di obblighi informativi, ferma restando l’esclusione dal beneficio per il periodo d’imposta interessato. Quando la posizione presenta margini di incertezza, ad esempio per la presenza di pagamenti di importo prossimo alla soglia o per operazioni di dubbia riconducibilità all’esercizio dell’attività, una analisi preventiva della posizione dichiarativa con un professionista consente di evitare sia la perdita del beneficio sia l’applicazione della sanzione per dichiarazione infedele.
Non cumulabilità con la cooperative compliance e distinzione dalla riduzione delle sanzioni per rinuncia al contante
La riduzione dei termini di accertamento per pagamenti tracciabili non si cumula con quella prevista per i soggetti aderenti al regime di cooperative compliance, l’adempimento collaborativo disciplinato separatamente dall’ordinamento tributario. Quando un contribuente possiede contemporaneamente i requisiti di entrambi i regimi, trova applicazione la sola riduzione connessa all’adempimento collaborativo, e non la somma delle due agevolazioni. La regola evita che i due meccanismi, entrambi premiali ma fondati su presupposti distinti, producano un effetto di riduzione dei termini superiore a quello voluto dal legislatore per ciascuno singolarmente considerato.
Va tenuta distinta, per oggetto e disciplina, un’agevolazione contigua ma diversa: la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 471/1997, riservata a imprenditori ed esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che rinunciano integralmente all’uso del contante, prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del DL 138/2011. Le due discipline condividono il presupposto della tracciabilità dei pagamenti, ma agiscono su leve diverse: una sui termini di decadenza per l’accertamento, l’altra sulla misura delle sanzioni applicabili. Un ulteriore elemento le differenzia sul piano procedurale: l’obbligo di indicare in dichiarazione i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, un tempo richiesto per entrambe le agevolazioni, è stato soppresso dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2024 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, ma solo per l’agevolazione sulle sanzioni ex DL 138/2011. Per la riduzione dei termini di accertamento qui trattata, la comunicazione tramite quadro RS resta invece pienamente in vigore, come confermato dalla prassi più recente dell’Agenzia delle Entrate.
| Profilo | Riduzione termini accertamento | Riduzione sanzioni (rinuncia al contante) |
|---|---|---|
| Norma | Art. 3 co. 1 D.Lgs. 127/2015 | Art. 2 co. 36-vicies ter DL 138/2011 |
| Effetto | Termini di accertamento IVA/imposte dirette ridotti di 2 anni | Sanzioni artt. 1, 5, 6 D.Lgs. 471/97 dimezzate |
| Platea | Soggetti passivi IVA con reddito d’impresa o lavoro autonomo | Ricavi/compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro |
| Obbligo dichiarativo sui conti correnti | Tuttora vigente (quadro RS) | Soppresso dal periodo d’imposta 2023 (art. 15 co. 2 D.Lgs. 1/2024) |
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Quanti anni si riducono i termini di accertamento con i pagamenti tracciabili?
La riduzione è di due anni, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 127/2015. Il termine scende dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione al 31 dicembre del terzo anno successivo.
Un solo pagamento in contanti sopra 500 euro fa perdere il beneficio?
Sì. Basta un solo pagamento effettuato o ricevuto con strumenti non tracciabili, per un’operazione superiore a 500 euro, per compromettere l’accesso al beneficio per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal volume d’affari complessivo.
Cosa succede se dimentico di barrare la casella RS?
Il beneficio decade anche in presenza di tutti i requisiti sostanziali. È possibile rimediare con una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/1998, entro gli ordinari termini di accertamento.
L’acquisto di valori bollati in contanti fa perdere il beneficio?
Sì, se supera 500 euro. La risposta a interpello AdE n. 77 del 12 marzo 2026 ha chiarito che la tracciabilità richiesta dall’art. 3 D.Lgs. 127/2015 copre tutte le operazioni dell’attività, anche quelle prive di rilevanza IVA.
Il beneficio si cumula con la cooperative compliance?
No. In presenza di entrambi i requisiti trova applicazione la sola riduzione prevista per l’adempimento collaborativo, non la somma delle due agevolazioni sui termini di accertamento.
La riduzione dei termini di accertamento è la stessa cosa della riduzione delle sanzioni per chi rinuncia al contante?
No, sono due agevolazioni distinte. La prima (art. 3 D.Lgs. 127/2015) riduce i termini di accertamento; la seconda (art. 2 co. 36-vicies ter DL 138/2011) dimezza le sanzioni ex artt. 1, 5 e 6 D.Lgs. 471/97 ed è riservata a chi ha ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
I commercianti al minuto possono accedere al beneficio?
Sì, se optano volontariamente per la fattura elettronica o la memorizzazione dei corrispettivi, come chiarito dalla risposta a interpello AdE n. 438 del 29 agosto 2022, pur essendo per legge esonerati da questi obblighi.
RIBA e MAV sono strumenti di pagamento tracciabili validi?
Sì. La risposta a interpello AdE n. 404 del 3 agosto 2022 ha confermato che ricevuta bancaria e MAV soddisfano il requisito di tracciabilità, pur non comparendo testualmente nell’elenco dell’art. 4 co. 2 del DM 4.8.2016.
Fonti e riferimenti
- Art. 3, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’art. 1, comma 909, della L. 27 dicembre 2017, n. 205
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2016 (disposizioni attuative)
- Art. 43, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600 (termini di accertamento imposte sui redditi)
- Art. 57, comma 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (termini di accertamento IVA)
- Art. 20, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (termini per violazioni tributarie sostanziali)
- Art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione per violazione di obblighi informativi)
- Art. 2, comma 8, DPR 22 luglio 1998, n. 322 (dichiarazione integrativa)
- Art. 2, comma 36-vicies ter, DL 13 agosto 2011, n. 138 (riduzione sanzioni per rinuncia al contante)
- Art. 15, comma 2, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (abrogazione obbligo dichiarativo conti correnti, solo per l’agevolazione ex DL 138/2011)
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 marzo 2026, n. 77 (perimetro esteso delle “operazioni” rilevanti, caso valori bollati)
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 agosto 2022, n. 404 (idoneità di RIBA e MAV)
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 agosto 2022, n. 438 (opzione volontaria per soggetti esonerati)