L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA (nonché dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro. Il beneficio riguarda solamente chi documenta le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Garantire la tracciabilità dei pagamenti, per imprenditori e professionisti, consente la riduzione dei termini di accertamento di due anni. Infatti, imprenditori e professionisti in grado di garantire pagamenti tracciati di incassi riceviti e pagamenti effettuati, sopra la soglia di 500 euro, possono ottenere una agevolazione fiscale importante.

Ordinariamente, l’art. 43 co.1 del DPR n. 600/1973 è la disposizione che definisce i termini entro i quali, in generale, a pena di decadenza, devono essere notificati gli avvisi di accertamento sulle posizioni fiscali di cittadini, imprese, lavoro autonomo. Attraverso la garanzia delle tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 500 euro (per operazioni autonome) è possibile ottenere la riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento. Passare dai termini ordinari (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), a quelli ridotti (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) è sicuramente un aspetto da considerare nella propria pianificazione fiscale.

Come detto, si tratta di una agevolazione sicuramente da tenere in considerazione. La riduzione dei termini di accertamento è sicuramente rilevante. In cambio tutti i pagamenti sopra la soglia di 500 euro devono essere tracciati. L’ottenimento dell’agevolazione, come andremo a vedere di seguito, passa dalla dichiarazione dei redditi. Per questo motivo è necessario prestare attenzione alla sua compilazione in modo corretto.


Obbligo di tracciabilità per la riduzione di due anni del termine di accertamento

Il termine di decadenza per gli accertamenti Iva (articolo 57, comma 1, del DPR n. 633/72) e quello per gli accertamenti delle imposte sui redditi (articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/73), sono ridotti di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano (per obbligo o per scelta) le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Mef del 4 agosto 2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni oltre 500 euro, comprensivi di eventuali imposte, anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione, così come confermato nella risposta 331/E/2021 delle Entrate.

Pertanto, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti possono ottenere la riduzione dei termini di accertamento. In questa ipotesi il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti, risulterebbe essere il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare questo è necessario garantire tracciabilità di pagamenti effettuati ed incassi ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro

Importante:
Ad esempio, quindi, per l’anno di imposta 2022, il termine per le notifiche degli accertamenti scadrebbe il 31 dicembre 2026. Sia per le imposte sui redditi che per l’IVA.


Normativa e attuazione in dichiarazione dei redditi

L’agevolazione legata alla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciati sopra le € 500,00 deriva dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/15. Norma risultante dalle modifiche di cui all’articolo 1, comma 909, della Legge n. 205/17. Secondo questa norma la disposizione si applica “alle fatture emesse a partire dal primo gennaio 2019“.

La tracciabilità dei pagamenti può essere eseguita incassando o pagando ad esempio tramite bonifico bancario o postale, assegno circolare – bancario o postale recante la clausola di non trasferibilità, carta di credito o di debito. Alle modalità di esecuzione di pagamenti e incassi è necessario prestare massima attenzione perché il beneficio non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili.

L’operatività di tale possibilità è legata ad un ulteriore adempimento e cioè la comunicazione dell’esistenza dei requisiti, che, per ogni periodo d’imposta, dovrà essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale di competenza (art. 4, c. 1, del Decreto del MEF 4.8.2016).

Per l’indicazione dell’opzione in dichiarazione dei redditi è necessario andare a compilare i seguenti righi del quadro RS:

  • RS 136 dei modello redditi PF e SP e
  • RS 269 dei modello redditi SC e ENC,

nei quali dovrà essere barrata l’apposita casella. Anche la barratura della casella è di particolare importanza, giacché la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. La sussistenza dei requisiti deve essere, inoltre, comunicata per ciascun periodo d’imposta. 


Chi sono i soggetti beneficiari?

Stante il non chiarissimo rinvio dell’art. 3 del D.Lgs. n 127/2015 al precedente articolo 1, andrà specificato se saranno ammessi tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia. Oppure se (come vorrebbe la ratio del D.Lgs. n. 127/2015) sarà indispensabile emettere

esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio

A partire dal 2020, anche i commercio al minuto, attraverso la certificazione telematica dei corrispettivi di vendita (17 comma 2 lettera a) del D.L. n. 119/2018) possono beneficiare di questa agevolazione.

Benché non espressamente rientranti nei soggetti di cui all’art.1 del predetto D.Lgs. n. 127/2015 , si ritiene che anche i soggetti in regime fiscale forfettario possano rientrare nella disposizione agevolativa. Tuttavia, tali soggetti per poter fruire di questa agevolazione devono emettere (dietro scelta volontaria) di emettere sempre fatture elettroniche o invio telematico dei corrispettivi di vendita all’Agenzia delle Entrate. Naturalmente, deve anche per loro essere rispettata la tracciabilità di tutti gli incassi e pagamenti a partire da 500 euro, possa usufruire di tale possibilità.

Come avvengono i controlli?

Un aspetto ancora non chiaro su questa agevolazione riguarda il fatto che, teoricamente, il contribuente potrebbe essere esposto ad un maggiore rischio di controlli rispetto al caso in cui l’opzione non venga esercitata. In ogni caso, ricorrendo tale eventualità, per beneficiare della disposizione di favore, il contribuente dovrebbe essere in grado di dimostrare che le operazioni attive e passive superiori alla soglia inerenti all’attività sono state eseguite con mezzi tracciabili. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la segnalazione della casella della dichiarazione dei redditi in assenza dei presupposti necessari porta all’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro), per violazione di obblighi informativi, ferma restando l’esclusione dal beneficio.


Conclusioni e consulenza

Sono sicuro che questa disposizione sia di tuo interesse. Che tu sia un professionista o un imprenditore la riduzione dei termini di accertamento è un aspetto da valutare attentamente. Garantire la tracciabilità dei pagamenti è sicuramente un aspetto non difficile da garantire. Questo a fronte di una agevolazione da non sottovalutare. Ridurre di due anni i termini di accertamento è importante. 

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Fonti:

  • Art. 3 co. 1 DLgs. 5.8.2015 n. 127;
  • Art. 4 DM 4.8.2016 Ministero dell’Economia e delle finanze.

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