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Dichiarazione dei redditi dei soggetti non residenti

Fiscalità InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiDichiarazione dei redditi dei soggetti non residenti

La dichiarazione dei redditi dei non residenti deve essere presentata ogni qual volta vengano percepiti redditi di fonte italiana, anche se la residenza fiscale del contribuente è all'estero. Tutte le regole per attenuare la doppia imposizione.

Sei un soggetto residente all’estero che ha prodotto redditi in Italia e vuoi sapere se devi presentare la dichiarazione dei redditi? In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire se e come devi dichiarare i redditi percepiti in Italia. La normativa fiscale italiana si è ormai armonizzata con quella dei principali Paesi esteri in tema di:

  • Residenza fiscale e
  • Tassazione dei redditi percepiti da parte di soggetti che fiscalmente non risiedono in Italia.

Ad esempio, immagina il caso di un soggetto Italiano che decide di trasferirsi in Francia per lavoro, iscrivendosi all’AIRE, e diventando a tutti gli effetti residente fiscalmente all’estero. Ipotizziamo che il soggetto abbia lasciato in Italia un immobile affittato e si chieda dove debba dichiarare i propri redditi. Al contrario pensa al caso opposto di un cittadino Francese che viene a lavorare in Italia nel periodo estivo. In entrambi i casi questi soggetti devono chiedersi se e come sono tenuti a pagare le imposte in Italia per i redditi ivi prodotti. Di seguito puoi tutte le informazioni utili legate alla tassazione e alla dichiarazione dei redditi in Italia dei non residenti.

Obbligo di dichiarazione dei redditi per i soggetti non residenti

L’art. 3 del TUIR prevede che il soggetto fiscalmente residente all’estero che percepisce redditi di fonte italiana è tenuto a dichiararli all’Amministrazione finanziaria. La dichiarazione dei redditi dei contribuenti non residenti deve essere effettuata utilizzando l’ordinario modello Redditi P.F., nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Tuttavia, deve essere tenuto in considerazione che le regole di presentazione e compilazione del modello variano secondo le indicazioni che vedrai di seguito.

La residenza fiscale e la dichiarazione dei redditi

Prima di addentrarci nella dichiarazione dei redditi dei non residenti dobbiamo capire quali sono i soggetti tenuti a presentarla. Come detto, i soggetti non residenti sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi se hanno percepito redditi di fonte italiana. Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” (ex art. 2 del TUIR) coloro che presentano entrambe le seguenti condizioni:

  • Non sono iscritti nell’anagrafe della popolazione per almeno 183 giorni (184 se anno bisestile), quindi sono iscritti all’AIRE;
  • Non hanno nel territorio dello Stato né il domicilio, né la residenza, così come disciplinati dall’art. 43 del Codice Civile.

I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sono considerati residenti nel territorio italiano. Questo, salvo prova contraria, dimostrando il reale trasferimento all’estero.

Importante:
L’articolo 2, comma 2-bis del TUIR, introduce una presunzione legale relativa che inverte l’onere della prova sul contribuente. Chi si trasferisce in Paese a regime fiscale privilegiato, mantiene residenza fiscale in Italia, salvo sua prova contraria.

I contribuenti non residenti fiscalmente in Italia sono obbligati al versamento delle imposte allo Stato italiano se hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia. Questo, salvo eventuali eccezioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e gli altri Stati.

I soggetti “non residenti Schumacher

Sono considerati “non residenti schumacher”, quindi tenuti a barrare l’apposita casella presente nel frontespizio, i soggetti non residenti in Italia che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • Il reddito prodotto in Italia sia almeno pari al 75% del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
  • Non fruiscono nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

I soggetti non residenti schumacher, ex art. 24, comma 3-bis del TUIR, hanno la possibilità di vedersi riconoscere le deduzioni e le detrazioni dall’imposta lorda, nonché le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. In questo caso i soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’Amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

Per approfondire: “Chi sono i soggetti non residenti schumacher?“.

La dichiarazione dei redditi dei non residenti

I soggetti non residenti che percepiscono redditi imponibili prodotti in Italia, sono tenuti a dichiararli all’Amministrazione finanziaria attraverso la presentazione del Modello Redditi P.F. Questo salvo i casi di esclusione previsti espressamente (che vedremo di seguito). La presentazione della dichiarazione dei redditi consente ai contribuenti non residenti di versare l’IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di un’imposta che fonda il suo presupposto sul percepimento di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie (ex art. 6 del TUIR). Per capire quali sono i redditi che devono dichiarare in Italia i soggetti non residenti è necessario prendere a riferimento quanto indicato dall’art. 23 del TUIR, ovvero:

  • Redditi fondiari – Si tratta del:
    • Reddito dominicale e agrario dei terreni siti in Italia;
    • Rendita catastale o il reddito da locazione di fabbricati ubicati in Italia.
  • Redditi di capitale – Si tratta, principalmente, di: dividendi, interessi attivi, rendite, etc derivanti da enti residenti in Italia;
  • Redditi di lavoro dipendente – Si tratta di prestazioni di lavoro sotto la direzione altrui, pensioni, e redditi assimilati erogate da enti residenti in Italia;
  • Redditi di lavoro autonomo – Si tratta di redditi che derivano dall’esercizio di arti o professioni, redditi dallo sfruttamento di diritti d’autore, redditi di amministratore e sindaci di società, sul territorio nazionale;
  • Redditi di impresa – Si tratta di redditi che derivano dall’esercizio di impresa commerciale nel territorio nazionale;
  • Redditi diversi – Si tratta di redditi che derivano da attività occasionale (c.d. prestazioni occasionali), affitto di terreni, plusvalenze, etc, sul territorio nazionale.

I redditi prodotti in Italia da non dichiarare

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione previsti per i residenti, non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi, il loro percepimento da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’Amministrazione fiscale italiana:

  • I redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva. Questo secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
  • I compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa. Nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Questo ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

La prima cosa da fare, quindi se si rientra nella categoria dei soggetti non residenti che hanno percepito redditi in Italia è controllare se si è tenuti o meno a predisporre la dichiarazione. In particolare, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che nel periodo d’imposta considerato hanno posseduto:

  • Redditi di qualsiasi tipologia, eccetto quelli per i quali è obbligatoria la tenuta di scritture contabili, fino a un importo non superiore a 3.000 euro;
  • Solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
  • Redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d’imposta se è stato chiesto all’ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio.

L’esonero dalla dichiarazione per i redditi dei non residenti è inoltre previsto se l’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, non supera l’importo di 10,33 euro.

I rimborsi d’imposta

Il contribuente residente all’estero che ha prodotto redditi in Italia ma che è esonerato dalla dichiarazione dei redditi è chiamato a valutare se presentare comunque la dichiarazione dei redditi. Questo al fine di  far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione presentata precedentemente o da acconti versati. Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale vigente, si può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. L’istanza di rimborso deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate:

Centro operativo, Via Rio Sparto, 52/B, 65100 Pescara

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui sono stati effettuati il versamento diretto o la ritenuta. L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa. Vediamo adesso le principali categorie reddituali e l’indicazione nel modello Redditi PF. Tieni presente che comunque è necessario verificare, con l’ausilio del tuo consulente fiscale, quanto previsto dalle varie convenzioni contro le doppie imposizioni. L’obiettivo è per capire con quali modalità tassare i redditi dei non residenti.

I redditi da terreni e fabbricati dei soggetti non residenti

I redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

L’IRPEF sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento (quadro RA/RB). Le regole di tassazione seguono le regole previste per i soggetti residenti, l’unica particolarità riguarda l’abitazione principale. Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione IRPEF prevista per l’abitazione principale. Questo in quanto essa è concessa solo quando l’unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

Precisazioni sull’abitazione principale:
Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.

Per approfondire: “Immobili in Italia di soggetti non residenti“.

I redditi di lavoro dipendente dei soggetti non residenti

I contribuenti residenti all’estero devono dichiarare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti in Italia. Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione all’interno del quadro RC del modello Redditi PF le seguenti tipologie:

  • Redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione. Con diritto di rimborso nello Stato di residenza delle imposte pagate in Italia;
  • Redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione che prevede la tassazione del reddito sia in Italia che all’estero. Con diritto di rimborso nello Stato di residenza delle imposte pagate in Italia;
  • Infine, redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione che prevede la tassazione del reddito solo in Italia.

È  necessario consultare sempre la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e lo Stato estero.

Borse di Studio percepite in Italia da non residenti

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia
qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

  • Siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
  • Provengano da fonti estere.

Per approfondire: “Borse di studio italiane ed estere: tassazione“.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione
esclusiva nel paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
  • Le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
  • L’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non devono essere dichiarati allo stato italiano. Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Pensioni

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina – regno unito – spagna – stati uniti – Venezuela

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello stato estero in cui risiede. Le pensioni private percepite da residenti di questi paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana. Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana. le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli stati.

Germania

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello stato estero di residenza e non quella italiana. Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro. se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia. Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera. le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in svizzera non ha la nazionalità italiana.

I redditi di lavoro autonomo di non residenti

I redditi da attività professionale dei non residenti se non esiste Convenzione, tali redditi sono imponibili in Italia. Mentre, se esiste Convenzione, sono imponibili in Italia se l’attività viene svolta con sede fissa nello Stato italiano, per la porzione di reddito attribuibile a tale sede. Se non esiste sede fissa, tali redditi non sono tassati in Italia. Modalità di tassazione dei redditi di lavoro autonomo:

  • Per compensi erogati da sostituti d’imposta, viene applicata una ritenuta d’imposta definitiva del 30%, ove il professionista non residente non abbia una base fissa in Italia. In questo caso il professionista non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi in Italia;
  • Per compensi erogati da committenti non sostituti d’imposta vige l’obbligo di dichiarazione dei redditi. In caso di compensi erogati da committenti sostituti di imposta, in caso di presenza di base fissa in Italia, vi è una ritenuta a titolo di acconto del 20%. In questo caso il professionista è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

I redditi da lavoro autonomo, nei casi previsti, devono essere riportati all’interno del quadro RE del modello Redditi PF. Naturalmente, il professionista non residente dotato di base fissa in Italia è tenuto ad aprire apposita partita Iva al fine di dichiarare il reddito percepito nel quadro RE.

Per approfondire: “Lavoro autonomo di soggetti esteri: la tassazione

I redditi d’impresa di non residenti

I redditi di impresa si rendono imponibili in Italia, in presenza di stabile organizzazione (branch) nel territorio dello Stato. Questo è quanto specificato nelle varie Convenzioni contro le doppie imposizioni (vedi l’art. 7 del modello di convenzione OCSE). Questo significa che un soggetto che opera come impresa in uno Stato estero può essere esonerato dalla tassazione in Italia dei proventi di fonte italiana, a meno che, questi non disponga di una stabile organizzazione in Italia.

Questo aspetto è molto importante ed è necessario indagare se la posizione del soggetto non residente passa configurare l’esistenza (o meno) di una branch nel nostro Paese. Si tratta di indagare se vi possono essere ipotesi di stabile organizzazione con presenza fisica, senza presenza fisica oppure personale ai sensi dell’art. 162 del TUIR, oppure ai sensi delle Convenzioni in vigore. Questo tipo di analisi deve essere effettuata con attenzione in relazione a possibili accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tali redditi, qualora derivanti, da stabile organizzazione nel territorio dello Stato devono essere riportati all’interno degli appositi quadri RF, RG, ed RD del modello Redditi PF.

Le deduzioni e le detrazioni d’imposta per i non residenti

Gli oneri deducibili e detraibili devono essere indicate nel quadro RP del modello Redditi PF. Questo al fine di poter concorrere alla detrazione o alla deduzione dal reddito dei non residenti. Tuttavia, non sono ammessi in detrazione/deduzione dal reddito:

  • Oneri e spese sostenute per i familiari;
  • Per gli eredi di deceduti residenti all’estero, le spese sanitarie del defunto sostenute dopo il decesso.

Oneri detraibili per non residenti

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:

  • Gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
  • Le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia“;
  • Le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
  • Anche le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
  • Infine, le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo.

Ristrutturazione edilizia

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono beneficiare delle detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia. Ai sensi dell’art. 24, co. 3 del TUIR sono detraibili anche le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis del TUIR. In particolare, consentono la detrazione alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da rigo RP41 a rigo RP47) e per alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti (da rigo RP61 a rigo RP64). Vi rientrano quindi le detrazioni per misure antisismiche, il bonus verde e il superbonus.
In merito a quest’ultimo, la spettanza è confermata dalle istruzioni, richiamando la Circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, al riguardo, che, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o, nei casi di incapienza o assenza di una imposta italiana, per la cessione del credito. Inoltre, deve essere evidenziato che il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, tra cui rientrano i non residenti che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a un contratto di locazione o di comodato.

Oneri deducibili per non residenti

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese.

Oneri deducibili per non residenti:
– Donazioni e liberalità (rigo RP24 e rigo RP26, codice 7 e codice 12)
– Canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP26, codice 21);
– Indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP26, codice 21);
– Somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP26, codice 21);
– Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (rigo RP26, codice 21);
– Il 50% delle imposte arretrate (rigo RP26, codice 21).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d’imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all’estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

Per approfondire: “Tassazione dei redditi prodotti in Italia da parte di non residenti“.

Redditi dei non residenti: versamento delle imposte

La dichiarazione dei redditi dei non residenti deve essere presentata con le stesse scadenze e modalità previste per i soggetti residenti. Quindi entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno di imposta precedente (in caso di ritardata presentazione si applicheranno sanzioni come per i soggetti residenti). Anche per i versamenti delle imposte si seguono le regole dei soggetti residenti. I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l’anno in cui si versa l’imposta, devono essere eseguiti entro il 30 giugno, o entro il 31 luglio, con una maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interessi.

I contribuenti residenti all’estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia (Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, ecc.). Nel bonifico si devono indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza all’estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l’anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni. Per approfondire l’aspetto legato al pagamento delle imposte dall’estero: “Pagamento delle imposte dall’estero: come fare il bonifico“. Sei devi pagare le imposte sui redditi dei non residenti è fondamentale capire come effettuare i pagamenti, anche dall’estero.

Pagamenti delle imposte dall’estero

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento delle imposte tramite:

  • Il servizio telematico internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’agenzia delle entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le poste italiane s.p.a.;
  • Bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello stato, secondo lo standard sWift mt 103, indicando:
    • Codice bic: bitaitrrent;
    • Causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (mm/aaaa);
    • Iban: il codice relativo all’imposta da versare.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

Esempio di versamento con bonifico

In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici iban corrispondenti ai capitoli/articoli del bilancio dello stato di più frequente utilizzo:

  • Irpef saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice iban it 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13;
  • Irpef 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice iban it 45Y 01000 03245 348 0 06 1023 14;
  • Ires saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice iban it 94Y 01000 03245 348 0 06 1024 02;
  • Ires 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice iban it 46e 01000 03245 348 0 06 1024 08;
  • Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice iban it 35e 01000 03245 348 0 06 1026 06;
  • Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice iban it 73a 01000 03245 348 0 06 1027 01.

Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo Irpef riferito all’anno d’imposta 2019 deve essere effettuato utilizzando:

  • Il codice bic: bitaitrrent
  • Il codice iban it 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13 e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2019”.

si raccomanda di conservare la ricevuta del bonifico per eventuali verifiche.

Per le modalità di pagamento dall’estero delle addizionali all’Irpef e per ulteriori informazioni, consultare il sito internet dell’agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.


Consulenza fiscale online

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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