Regime IOSS (Import One Stop Shop): guida completa per e-commerce e dropshipping

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Guida fiscale e operativa al regime IOSS per la corretta gestione IVA delle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE. L’Import One Stop Shop è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

L’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime fiscale speciale e opzionale che semplifica la dichiarazione e il versamento dell’IVA per le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE. Si applica esclusivamente alle spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro destinate a consumatori finali europei (B2C), come stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/2455 per gli e-commerce.

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Cos’è il regime IOSS e a chi si rivolge

L’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime fiscale speciale e opzionale introdotto il 1° luglio 2021. Consente di dichiarare e versare l’IVA in modo centralizzato per le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE. Il sistema si applica unicamente alle spedizioni con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Questo meccanismo evita agli operatori l’obbligo di aprire una partita IVA in ogni singolo Stato membro di destinazione dei beni. Il venditore riscuote l’IVA direttamente al momento dell’acquisto (checkout) applicando l’aliquota del Paese di residenza del consumatore finale. Il versamento dell’imposta avviene tramite un’unica dichiarazione mensile nello Stato membro di identificazione.

Nella nostra pratica professionale di consulenza agli e-commerce transfrontalieri, notiamo spesso confusione sul perimetro di applicazione. Il regime IOSS è strettamente limitato al B2C (Business to Consumer). Le vendite B2B (Business to Business) restano escluse. La disciplina normativa di riferimento in Italia è l’art. 74-sexies1 del DPR n. 633/72, derivante dalla direttiva europea 2006/112/CE.

Per attivare la procedura, i beni devono trovarsi fisicamente nel Paese terzo al momento della vendita ed essere spediti direttamente all’acquirente europeo. Non è possibile applicare l’IOSS se i beni vengono importati nell’UE prima del perfezionamento della cessione.

Il regime si applica anche (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 77/E/23):

  • Alle vendite di beni destinati a soggetti stabiliti nello Stato membro di identificazione del fornitore;
  • Alle vendite effettuate secondo il modello commerciale del c.d. “dropshipping“.

Requisiti e limiti: la soglia dei 150 euro

L’accesso al regime IOSS è subordinato a precisi limiti di valore e alla tipologia della merce trattata. La condizione fondamentale è che il valore intrinseco della singola spedizione non superi la soglia dei 150 euro. Questo limite si applica al totale dei beni contenuti in un unico invio destinato all’acquirente, indipendentemente dal numero di articoli presenti nel pacco. In fase di sdoganamento, le autorità verificano rigorosamente questo parametro per concedere l’immissione in libera pratica in esenzione da IVA

Come si calcola il valore intrinseco

Il valore intrinseco corrisponde al prezzo netto della merce venduta. Questo importo non include i costi di trasporto e di assicurazione, a condizione che tali spese siano indicate separatamente nella fattura o nel documento di trasporto.

Nella nostra pratica, riscontriamo frequentemente blocchi doganali dovuti a un’errata indicazione dei costi accessori: se le spese di spedizione sono conglobate nel prezzo dell’articolo e il totale supera i 150 euro, la spedizione viene automaticamente esclusa dal regime IOSS. In questo scenario, l’operatore doganale o il corriere applicherà l’IVA ordinaria all’importazione e richiederà l’eventuale pagamento dei dazi doganali al momento della consegna.

Beni esclusi dall’applicazione dell’IOSS

Oltre al limite monetario, la normativa doganale e fiscale prevede specifiche eccezioni merceologiche. Restano in ogni caso esclusi dal regime IOSS i beni soggetti ad accisa. Rientrano tipicamente in questa categoria i prodotti alcolici e i prodotti del tabacco, come previsto dall’art. 2, par. 3, della direttiva 2006/112/CE. La vendita e l’importazione di questi specifici prodotti richiedono sempre l’assolvimento dell’IVA e delle relative accise secondo le procedure doganali ordinarie, rendendo di fatto inapplicabile lo sportello unico IOSS indipendentemente dal valore della transazione.

Come aderire all’IOSS: Registrazione e Adempimenti

L’adesione al regime IOSS è un’opzione volontaria. L’operatore deve registrarsi sul portale elettronico dell’autorità fiscale di uno Stato membro dell’Unione Europea. In Italia, la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate compilando l’apposito modulo online (provv. Agenzia delle Entrate n. 168315/2021). A seguito della validazione, l’Agenzia attribuisce un numero identificativo IOSS univoco. Questo codice è essenziale: deve essere fornito alle autorità doganali per consentire l’immissione in libera pratica dei beni in esenzione da IVA all’importazione. L’opzione deve essere esercitata tassativamente prima di iniziare a operare con questo regime speciale.

I soggetti obbligati alla nomina del Rappresentante Fiscale

Le regole di iscrizione variano in base alla sede legale dell’operatore. I soggetti passivi extra-UE privi di una stabile organizzazione in uno Stato membro devono obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale residente nell’Unione Europea. Al contrario, i soggetti domiciliati o residenti in Italia, o le aziende extra-UE dotate di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, possono registrarsi direttamente. Nel nostro lavoro quotidiano con piattaforme di dropshipping asiatiche o americane, la corretta nomina del rappresentante fiscale (ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR n. 633/72) rappresenta spesso lo snodo cruciale per sbloccare tempestivamente l’operatività doganale.

L’adesione al regime è possibile anche per i soggetti in regime forfetario ex Legge n. 190/14, ferma restando l’applicazione alle operazioni soggette a detto regime delle ordinarie regole in materia di territorialità e gli adempimenti connessi (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 74/E/23). Invece, un soggetto passivo che si avvale del regime transfrontaliero di franchigia dovrebbe rinunciare a tale regime per poter ricorrere all’IOSS.

La dichiarazione IVA mensile e i versamenti

Gli operatori iscritti all’IOSS devono presentare una dichiarazione IVA con cadenza rigorosamente mensile. Questo adempimento raggruppa tutte le vendite a distanza effettuate verso i consumatori dell’intera Unione Europea. La trasmissione telematica deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, obbligo valido anche in totale assenza di operazioni nel periodo. Contestualmente, l’operatore versa l’imposta complessiva dovuta nello Stato membro di identificazione. Sarà poi lo Stato di registrazione a occuparsi di riversare le quote esatte agli altri Stati membri di destinazione.

Gestione della fatturazione elettronica con IOSS

I soggetti che aderiscono al regime IOSS beneficiano dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica. Le vendite dichiarate tramite questo sportello non concorrono alla formazione del volume d’affari ai fini IVA. Sussiste inoltre l’esonero totale dalla presentazione dei modelli Intrastat. Molti operatori decidono tuttavia di emettere il documento fiscale per policy aziendali interne o per gestire i resi dei clienti. Nella nostra pratica professionale, notiamo che l’errata compilazione facoltativa genera spesso fastidiosi scarti da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Compilazione del file XML e codici natura

L’emissione volontaria della fattura elettronica richiede la compilazione puntuale del file XML. È obbligatorio inserire il numero identificativo IOSS nell’apposito campo del tracciato telematico. Il documento deve esporre chiaramente l’aliquota IVA in vigore nel Paese europeo di destinazione della merce. L’operazione è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo. È un errore comune, e vietato, inserire la dicitura “operazione non soggetta a IVA“. L’imposta risulta infatti materialmente assolta tramite il sistema centralizzato del regime.

Caso pratico: dropshipping B2C dalla Cina all’Italia

Un e-commerce italiano acquista un bene da un fornitore cinese e lo rivende in dropshipping a un consumatore a Milano per 100 euro. La merce viene spedita fisicamente dal territorio extra-UE. Il venditore italiano applica l’aliquota IVA nazionale del 22% direttamente al momento dell’ordine online. Emette quindi un documento di 122 euro totali, riportando il proprio identificativo IOSS. Il pacco supera la dogana italiana in esenzione da IVA all’importazione. Il venditore verserà i 22 euro incassati tramite la successiva liquidazione mensile IOSS.

Scenario di venditaValore intrinsecoApplicazione IOSSRegola di fatturazione
Dropshipping Cina-Italia B2C€ 100ApplicabileIndicazione IOSS e IVA 22% IT
Spedizione USA-Francia B2C€ 200Non applicabileFattura ordinaria, dazi/IVA in dogana
Vendita Alcolici UK-Italia€ 50Non applicabileRegole ordinarie, IVA e accise

IOSS e Marketplace: il ruolo del “fornitore presunto”

Le vendite a distanza facilitate tramite interfacce elettroniche, come marketplace o portali online, seguono regole specifiche. Il legislatore ha introdotto la figura del “fornitore presunto“. L’articolo 2-bis del DPR n. 633/72 stabilisce che la piattaforma digitale partecipa direttamente alla transazione ai fini IVA. Il marketplace riscuote l’imposta dal cliente finale e la versa tramite la propria dichiarazione IOSS.

Il venditore effettivo (es. il fornitore extra-UE) effettua, dal punto di vista fiscale, una cessione non imponibile verso la piattaforma. Per la nostra esperienza è importante che i dropshipper, verifichino sempre chi incassa materialmente il corrispettivo per determinare il soggetto obbligato alla registrazione. Se l’e-commerce vende esclusivamente tramite colossi come Amazon o eBay, l’onere dichiarativo IOSS ricade quasi interamente sul portale stesso.

Vantaggi operativi e doganali per gli E-commerce

L’adozione del regime IOSS trasforma radicalmente la gestione logistica e l’esperienza d’acquisto. Lo sdoganamento delle merci avviene in modo rapido e centralizzato. Le spedizioni dotate di un numero identificativo IOSS valido beneficiano di un passaggio accelerato (green lane) doganale. Il consumatore finale paga l’IVA in modo trasparente e definitivo al momento del checkout sul sito web. Questo elimina totalmente le sgradevoli richieste di dazi, IVA o spese di incasso extra richieste dal corriere alla consegna del pacco. Le aziende di e-commerce riducono così drasticamente i tassi di reso dovuti al rifiuto della merce per oneri doganali imprevisti, migliorando la fidelizzazione del cliente.

Leggi anche: Vendite a distanza di beni importati.

Consulenza fiscale online

Il regime IOSS è un’opportunità strategica, ma l’adozione richiede un’analisi approfondita per prevenire blocchi doganali e sanzioni. La corretta nomina del rappresentante fiscale e la gestione dei flussi XML sono passaggi delicati. Affidarsi a professionisti esperti in fiscalità internazionale è fondamentale. Richiedi una consulenza fiscale online per l’e-commerce e scopri come ottimizzare la gestione IVA delle tue vendite extra-UE.

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    Domande frequenti

    Cosa succede se il pacco supera i 150 euro?

    Se il valore intrinseco della spedizione eccede i 150 euro, il regime IOSS non è applicabile in alcun modo. L’operazione seguirà le regole doganali ordinarie: l’IVA all’importazione e gli eventuali dazi doganali verranno riscossi dalla dogana o dal corriere direttamente al momento della consegna.

    Devo aprire una Partita IVA per registrarmi all’IOSS?

    Sì, il regime è riservato ai soggetti passivi d’imposta. Per registrarsi sul portale dell’Agenzia delle Entrate e ottenere il numero identificativo IOSS è necessario operare in veste di impresa o professionista.

    L’IOSS è compatibile con il regime forfettario?

    Assolutamente sì. I contribuenti che applicano il regime forfettario in Italia possono aderire all’IOSS per semplificare le vendite a distanza extra-UE. Per le restanti operazioni nazionali ed europee, continueranno ad applicare le ordinarie regole di territorialità e fatturazione del proprio regime agevolato.

    Posso usare l’IOSS per le vendite ad altre aziende (B2B)?

    No. Il regime Import One Stop Shop è stato progettato e riservato esclusivamente alle vendite destinate a consumatori finali privati (operazioni B2C) stabiliti nell’Unione Europea. Le vendite B2B restano escluse.

    Quali sono i “beni soggetti ad accisa” esclusi dall’IOSS?

    Si tratta di prodotti sottoposti a una specifica tassazione statale, come gli alcolici, i prodotti del tabacco e i prodotti energetici. L’importazione di queste merci richiede procedure doganali ordinarie, rendendo inapplicabile il regime IOSS a prescindere dal loro valore.

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