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Prestiti Personali | Peer to Peer lending| Tassazione

Modalità di tassazione dei proventi legati ai prestiti personali provenienti da portali di peer to peer lending. Monitoraggio fiscale ed IVAFE.

Negli ultimi anni in fenomeno dei prestiti personali (peer to peer lending) tra privati o tra privati e PMI è cresciuto moltissimo. Per questo motivo anche gli aspetti giuridici e fiscali sono stati oggetto di attenta analisi.

Riceviamo molte richieste di consulenza su questo argomento, specialmente da chi decide di operare attraverso piattaforme non residenti, spesso anche offshore. Il consiglio che mi sento di darti, prima di tutto, è sempre quello di verificare bene l’affidabilità della piattaforma con coi investi.

Mentre nel crowdfunding tradizionale si finanziano per lo più imprese, nel per to peer lending privati finanziano altri soggetti privati, in cambio di una remunerazione sotto forma di interesse. Proprio questo è uno dei motivi della crescita di questa forma di finanziamento. Ci sono privati che finanziano altri privati in cambio di una remunerazione sotto forma di interesse. In pratica, facilità nella ricerca di finanziatori, ma anche elevati rischi (anche di insolvenza) caratterizzano questo tipo di investimenti.

In questo contributo intendo partire dalle indicazioni fornite dalla Legge n. 145/18 e dal documento di ricerca pubblicato il 6 marzo 2019 dalla Fondazione Italiana Commercialisti “Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori“. L’obiettivo è quello di individuare la corretta modalità di tassazione del peer to peer lending (P2P) e gli obblighi legati al monitoraggio fiscale in caso di investimenti con piattaforme non residenti.

Prestiti personali peer to peer lending: che cosa sono?

La definizione di peer to peer lending che è possibile trovare su Wikipedia.it è la seguente:

In buona sostanza, l’attività di P2P lending è funzionale a stimolare l’erogazione di finanziamenti fuori dai tradizionali canali istituzionali (di banche ed istituti di credito) andando mettere in contatto due diversi soggetti:

  • Investitori interessati a prestare il proprio denaro (c.d. “prestatori“);
  • Soggetti (non solo individui, ma anche aziende) “meritevoli” che necessitano di risorse finanziarie (c.d. “richiedenti“). 

I prestiti tra persone (peer to peer lending) sono finanziamenti personali che assicurano un servizio, in linea con la normativa del credito al consumo. In pratica si tratta di una forma di credito verso privati non effettuata da istituti finanziari o di credito al consumo, ma direttamente da altri privati. Questo meccanismo di credito, solitamente offre migliori condizioni rispetto all’offerta di altri operatori tradizionali, ma anche maggiori rischi per l’investitore.

Solitamente i prestiti personali presentano le seguenti caratteristiche:

  •  Finanziano le persone meritevoli ed i loro progetti;
  •  Sono generalmente erogati a tasso fisso;
  •  In media sono erogati per importi compresi fra 1.500 e i 25.000 euro;
  •  Hanno durate fra 12 e 72 mesi;
  •  Vengono rimborsati con rate fisse mensili e uguali.

In cosa si differenzia il peer to peer lending dai normali finanziamenti?

I prestiti fra persone si differenziano dai normali finanziamenti in quanto gli interessi rimborsati dai richiedenti non vanno a beneficio di istituti finanziari. I finanziatori non sono operatori economici ma altre persone (c.d. “privati“). Soggetti che hanno deciso di mettere a disposizione i loro risparmi per finanziarie possibili richiedenti. In sostanza, il prestito è abbinato ad una responsabilità sociale che viene espletato attraverso la selezione e la valutazione delle richieste di finanziamento.

In questa forma di finanziamento tra privati ogni richiedente viene preventivamente valutato e inserito in una apposita “classe”. Al richiedente viene, quindi, proposto un proprio tasso dipendente dalla classe di merito, assicurando che non pagherà più di quanto strettamente dovuto rispetto al proprio profilo di rischio. Rispetto ai normali prestiti al consumo il prestito personale non è accompagnato da prodotti assicurativi collaterali, ritenuti poco utili per il richiedente e spesso eccessivamente costosi.

Funzionamento dei prestiti personali

In pratica, sfruttando la tecnologia e al web, l’intera procedura legata alla valutazione dell’investitore ed all’erogazione di un prestito avviene fuori dai canali tradizionali ma si svolge interamente online. La conseguenza di una procedura di prestito online è che:

  • richiedenti possono prendere a prestito denaro da investitori che hanno esclusivamente valutato il merito creditizio del richiedente potendo sfruttare i vantaggi e la facilità di ottenimento del credito rispetto ai più complessi canali tradizionali;
  • prestatori invece possono prestare ad una molteplicità di richiedenti anonimi basandosi esclusivamente sul loro profilo creditizio, in cambio di un interesse.

Come abbiamo detto, il P2P lending si basa su un incontro tra domanda di denaro ed offerta dello stesso che avviene esclusivamente sui canali web (ovvero su piattaforme digitali propriamente dette marketplaces) attraverso l’intervento di un operatore professionale. Questo aspetto fa si che non vi sia una totale deregolamentazione a tutela delle parti, sia a garanzia dell’investitore che del richiedente. Nel web nel tempo si sono venute a costituire numerosi portali che si occupano di investimenti tra privati, portando moltissimi investitori privati a scoprire questa particolare forma di investimento.

Come funziona dunque il Peer to Peer Lending?

Volendo schematizzare possiamo dire che un investimento nel peer to peer lending può essere così schematizzato:

  1. La richiesta di finanziamento – Il richiedente il finanziamento (che può essere un singolo individuo o un’azienda) deve inviare online la propria domanda per la richiesta di un finanziamento. Ogni portale richiede una serie di elementi a corredo della domanda per la fase successiva, quella della valutazione della richiesta; 
  2. Il merito creditizio – Solo se il richiedente è in grado di dimostrare adeguata affidabilità economico/finanziaria richiesta dalla piattaforma (c.d. “merito creditizio“), viene inserito in una apposta classe. I finanziamenti all’interno di ogni classe prevedono un tasso d’interesse che è più o meno elevato secondo il grado di affidabilità assegnato.
  3. La pubblicazione della richiesta di finanziamento – Solo nel momento in cui il richiedente accetta la proposta di valutazione ed il range dei tassi di interesse applicati alla sua richiesta, il prestito viene inserito e pubblicato sul portale web;
  4. La ricerca dei finanziatori – I singoli prestatori (investitori) presenti sulla piattaforma, scelgono le richieste di finanziamento ed allocano il proprio capitale ai singoli richiedenti, scegliendo il profilo di rischio ed il rendimento atteso; 
  5. La chiusura della richiesta di finanziamento – Solo nel momento in cui la richiesta di finanziamento ha ricevuto un numero di sottoscrizioni di quote sufficiente a garantire la somma richiesta, il richiedente riceve il denaro richiesto;
  6. Il rimborso rateale del finanziamento – Seguendo il piano di rimborso il richiedente è tenuto a rimborsare, tramite addebito diretto, che solitamente si traduce in rate mensili, il denaro ricevuto a finanziamento. In questo modo ciascun investitore viene remunerato del proprio investimento.

Il ruolo della piattaforma web

In questa procedura troviamo un richiedente, un investitore ed una piattaforma web che funge da intermediario, aiutando a valutare le richieste di finanziamento ed a veicolare gli investitori verso i corretti profili di rischio e di remunerazione attesa. Oltre al trasferimento di denaro dai finanziatori al richiedente la piattaforma si occupa anche della fase di rimborso del finanziamento, andando a predisporre la reportistica utile alle parti. Inoltre, la piattaforma si dovrebbe occupare, anche delle eventuali problematiche che possono sorgere in questo tipo di operazioni, ovvero il mancato rimborso dei finanziamenti erogati.


Prestiti personali: disciplina fiscale per il P2P lending italiano

Una volta analizzato il funzionamento dei marketplace che si occupano di prestiti personali (peer to peer lending), vediamo adesso la normata tributaria. Partiamo dalla disciplina previgente in vigore sino al 31 dicembre 2017. Secondo questa disciplina, per le persone fisiche (prestatori) le somme erano sottoposte a tassazione IRPEF. In pratica il reddito derivante dall’interesse ottenuto dal prestito di denaro confluiva tra i redditi imponibili IRPEF. Il soggetto che prestava denaro, quindi, era soggetto a scontare su tali importi la propria aliquota marginale dal 23% al 43%.

La legge n 145/18 è intervenuta andando a modificare la norma. Dal primo gennaio 2018 per le persone fisiche i proventi che derivano dal peer to peer lending vengono assimilati a redditi di capitale. Per questo motivo tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota del 26%.

La ritenuta viene trattenuta dal marketplace di social lending (es. Smartika) che in questo caso funge da sostituto d’imposta. Il finanziatore, infatti, si vede bonificare gli importi al netto della tassazione. In caso contrario, invece, si deve passare obbligatoriamente dalla dichiarazione dei redditi.

Prestiti personali: disciplina fiscale per il P2P lending estero

Anche in caso di portale non residente il reddito (sotto forma di interesse) percepito è considerato reddito diverso. In questo caso, tuttavia, il portale non residente non può fungere da sostituto d’imposta in Italia. Il denaro viene bonificato al lordo della tassazione. Questo significa che il finanziatore italiano è tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi indicando tale provento nel quadro RL. Andando in dettaglio, il rigo da compilare è RL 02, indicando:

  • In colonna 1, il codice 1: “In caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente“;
  • In colonna 2, l’importo degli interessi percepiti;
  • Mentre, non deve essere indicato niente in colonna 3, in quanto la piattaforma di P2P lending estera non ha obblighi di trattenere ritenute.

Il reddito, così indicato, concorre poi alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Quindi, la tassazione non sarà proporzionale (come in caso di utilizzo di piattaforma residente), ma piuttosto, variabile. Infatti, l’IRPEF è un’imposta progressiva per scaglioni di reddito. Nella tabella seguente potete verificare i differenti livelli di tassazione a seconda del vostro reddito imponibile IRPEF.

Tabella: tassazione IRPEF degli interessi da peer to peer lending con piattaforma residente/non residente

Considerato che i redditi provenienti da piattaforme non residenti concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, occorre sempre effettuare valutazioni di convenienza considerato che questi proventi andranno ad essere tassati secondo l’aliquota marginale IRPEF in relazione ad eventuali altri redditi percepiti (es. redditi da lavoro dipendente, pensione, etc). Inoltre, eventuali ritenute effettuate devono essere, in questo caso, considerate come effettuate a titolo di acconto.

Peer to peer lending con piattaforme estere e monitoraggio fiscale

Quando si effettua attività di peer to peer lending attraverso piattaforme non residenti (Mintos, Grupeer, Envestio ecc) stiamo effettuando un’investimento finanziario estero. Per questo motivo si rende necessario andare a compilare il quadro RW per dichiarare le attività estere di natura finanziaria che possono generare redditi di fonte estera imponibili in Italia.

La compilazione del quadro ai fini del monitoraggio fiscale richiede l’utilizzo del codice14” relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria“. In quest’ottica è necessaria la compilazione di una riga per ogni intermediario finanziario, contenente la somma delle giacenze medie di tutti i conti presenti presso quell’intermediario. Infatti, detenere somme presso questi intermediari corrisponde all’effetto di aprire un conto corrente estero. Tra le informazioni da indicare vi sono:

  • Il valore iniziale e finale dell’investimento;
  • Il valore finale dell’investimento;
  • I soggetti titolari dell’investimento.
  • Il Paese di investimento.

Esenzione dall’IVAFE

In merito alla possibile applicazione dell’IVAFE, deve essere segnalato il chiarimento dato dalla Risoluzione n. 56/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, la quale confermando che questo investimento rientra nella categoria delle altre attività estere di natura finanziaria. Secondo l’Amministrazione finanziaria, per conto di pagamento si intende “un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento” (cfr. articolo 1, lettera l, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). A differenza del conto corrente bancario, sul quale è invece applicabile l’IVAFE, le somme accreditate su un conto di pagamento possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare dei pagamenti e non anche per la gestione del risparmio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del TUF, gli strumenti di pagamento non costituiscono prodotti finanziari. Pertanto, si ritiene che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientri nell’ambito di applicazione dell’IVAFE non configurando detto conto un tipico “conto corrente” bancario (Risoluzione n. 56/E/2020).

Tassazione del peer to peer lending nel settore no profit

Diversamente i peer to peer lending no profit godono di un particolare aspetto fiscale, dovuto al nuovo Codice del Terzo Settore. In particolare, i gestori di piattaforme web che svolgono attività di social lending per il finanziamento delle attività di interesse generale, ossia del terzo settore, devono agire come sostituti di imposta e applicare così agli importi percepiti una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In tale ipotesi l’aliquota è quella stabilita per le obbligazioni e titoli di stato, che è pari al 12,50%.


Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di spiegarti, in modo molto semplice e schematico, il funzionamento di un particolare meccanismo di social lending. Mi riferisco ai c.d. “prestiti personali” o “peer to peer lending” effettuati tra privati o tra enti del terzo settore e privati.

Si tratta di un fenomeno diffuso a partire dagli ultimi anni e per questo motivo la normativa fiscale è stata formulata da poco tempo. Il settore, tuttavia, è sicuramente destinato a crescere ancora.

La possibilità di finanziare progetti meritevoli con fondi di soggetti privati è sicuramente meritevole, e per questo destinata a trovare maggiore successo in futuro.

Il fatto di poter tassare separatamente dai redditi imponibili IRPEF questi proventi invoglierà sicuramente sempre più persone ad investire i propri risparmi in questa particolare forma di investimento.

Se hai bisogno di un Commercialista esperto in grado di indicarti la tassazione dei redditi derivanti da questa modalità di investimento e che si occupi della compilazione del quadro RW con calcolo dell’IVAFE, contattami. Potrai metterti in contatto con me e nel caso potrò seguirti negli adempimenti fiscali che ti riguardano. Segui il link sottostante e compila il form di contatto.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

9 COMMENTI

  1. Buongiorno dottore,
    la ringrazio molto per la spiegazione puntuale. Volevo chiederlo se lo stesso si applica in caso di piattaforme di P2P estere?
    Grazie mille

  2. Salve Lorenzo, il meccanismo è identico anche se si opera con piattaforme estere, l’unico aspetto è che non può esserci tassazione separata, ma tassazione ordinaria IRPEF. Nel caso occorre verificare se vi sono obblighi ulteriori legati alla disciplina sul monitoraggio fiscale di attività finanziarie estere.

  3. buongiorno, volevo sapere se c’è una soglia minima di profitto sulle piattaforme estere di p2p al quale non è necessario portarla in dichiarazione dei redditi. Mi spiego, se investo 100 euro e ne guadagno in un anno 10, devo dichiarare ugualmente questo profitto e pagare un aliquota che potrebbe essere dal 23 al 43%?

  4. Mi permetto di dissentire sul fatto che anche per le piattaforma estere valga lo stesso tipo di tassazione separata. Non esiste una nota in merito agli intermediari esteri, nella circolare si fa solo riferimento agli intermediari in grado di operare come sostituito d’imposta. Per le piattaforme estere si opera come in precedenza, ovvero secondo gli scaglioni IRPEF.

  5. buongiorno
    scusate la comprensione scarsa, facendo un esempio:
    se investo 1000euro su Mintos
    dovrei compilare modello RW e F24 per l’IVAFE? qualsiasi sia la somma guadagnata?
    grazie

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