Guida alle rate annuali dell’imposta sui redditi: chi è obbligato a versare, entro quando e come determinare l’importo corretto tra metodo storico e previsionale.
L’acconto e saldo IRPEF rappresentano le due componenti del versamento annuale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il saldo si riferisce all’anno d’imposta precedente; l’acconto anticipa l’imposta dell’anno in corso. Per il 2026, il versamento è dovuto se il rigo RN34 del Modello Redditi PF 2026 indica un’imposta pari o superiore a 52 euro, con scadenze fissate al 30 giugno e al 30 novembre.

Guida Rapida Scadenze IRPEF
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Indice degli argomenti
- Cos’è l’IRPEF e come funziona il meccanismo di acconto e saldo
- Chi è obbligato al versamento dell’acconto IRPEF 2026
- Scadenze acconto e saldo IRPEF 2026
- Come si calcola l’acconto IRPEF: metodo storico e previsionale
- Come si versa: modello F24 e codici tributo
- Rateizzazione del saldo e del primo acconto IRPEF
- Hai una situazione particolare da valutare?
- Domande frequenti
Cos’è l’IRPEF e come funziona il meccanismo di acconto e saldo
L’IRPEF, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è un’imposta diretta e progressiva disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Colpisce i redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e i redditi diversi di cui all’articolo 67 del TUIR. Sono soggetti passivi le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Il versamento dell’imposta sui redditi si articola in due momenti distinti. Il saldo chiude la posizione fiscale dell’anno precedente: rappresenta la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quanto già versato a titolo di acconto. L’acconto, invece, anticipa parte dell’imposta relativa all’anno in corso, calcolata sulla base di quanto risulta dalla dichiarazione dell’anno precedente o di una stima prospettica del reddito atteso.
Questo meccanismo di anticipazione fiscale vale per la generalità dei contribuenti persone fisiche: lavoratori dipendenti privi di sostituto d’imposta, lavoratori autonomi, imprenditori individuali, soci di società di persone e tutti coloro che presentano il Modello Redditi PF. Per i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta, invece, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettua direttamente le ritenute mensili e gestisce il conguaglio in sede di dichiarazione, esonerando il contribuente dal versamento autonomo.
Chi è obbligato al versamento dell’acconto IRPEF 2026
Sono tenuti al pagamento anticipato delle imposte sui redditi per il 2026 i soggetti che presentano il Modello Redditi PF 2026 con un importo al rigo RN34 (“Differenza”) pari o superiore a 52 euro. L’obbligo sussiste anche per chi, pur essendovi tenuto, omette di presentare la dichiarazione.
Il ruolo del rigo RN34 e del rigo RN61
Il rigo RN34 rappresenta il punto di partenza ordinario per verificare l’obbligo e quantificare l’acconto dovuto. Tuttavia, quando il contribuente è obbligato a rideterminare l’IRPEF dovuta per il 2025 — secondo le modalità descritte nelle istruzioni al Modello Redditi PF 2026 — il riferimento non è più il rigo RN34 bensì la colonna 4 del rigo RN61. In questo caso è il valore di quest’ultimo rigo a determinare sia la sussistenza dell’obbligo sia l’importo dell’acconto da versare.
L’acconto complessivo dovuto, calcolato con il metodo storico, va sempre indicato nel rigo RN62 del Modello Redditi PF 2026, indipendentemente dal metodo effettivamente utilizzato per il versamento. Anche il contribuente che si avvale del metodo previsionale per la seconda rata deve comunque indicare in RN62 gli importi determinati con il metodo storico, e non i minori importi versati.
Soggetti esclusi dal versamento
La normativa individua categorie specifiche di contribuenti esonerati dall’adempimento tributario annuale, anche in presenza di un’imposta dichiarata superiore alla soglia:
| Categoria | Motivo dell’esclusione |
|---|---|
| Importo RN34 o RN61 col. 4 pari a zero o fino a 51 euro | Imposta inferiore alla soglia minima |
| Contribuenti con crediti d’imposta superiori all’acconto dovuto | Il debito è azzerato per compensazione |
| Contribuenti che percepiscono redditi IRPEF per la prima volta nel 2026 | Assenza di imposta storica di riferimento |
| Soggetti che non erano tenuti a presentare la dichiarazione | Nessuna base di calcolo disponibile |
| Eredi di contribuenti deceduti nel 2026, se il decesso precede la scadenza dell’acconto | Esonero per causa di forza maggiore |
| Contribuenti con credito IRPEF dalla dichiarazione precedente non compensato, sufficiente a coprire l’intero acconto | Copertura integrale per credito preesistente |
| Soggetti in regime di vantaggio (D.L. 98/2011) o in regime forfetario (L. 190/2014) che dichiarano solo redditi d’impresa o lavoro autonomo soggetti a imposta sostitutiva | L’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF ordinaria |
| Soggetti falliti | Procedura concorsuale in corso |
Nella prassi è opportuno verificare con attenzione la posizione dei contribuenti che presentano sia redditi soggetti a imposta sostitutiva sia redditi ordinari: in questi casi l’esclusione opera solo sulla componente di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, mentre per la quota di reddito ordinario l’obbligo di acconto permane.
Scadenze acconto e saldo IRPEF 2026
Il calendario dei versamenti annuali per le persone fisiche si articola in due appuntamenti principali, fissati dall’art. 17 del D.P.R. 435/2001. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
Prima rata e saldo: 30 giugno 2026
Entro il 30 giugno 2026 devono essere versati:
- il saldo IRPEF relativo all’anno d’imposta 2025;
- la prima rata dell’acconto IRPEF 2026, pari al 40% dell’acconto complessivo dovuto, per i contribuenti con acconto pari o superiore a 257,52 euro.
I contribuenti che non riescono a rispettare questa scadenza possono versare entro il 30 luglio 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo sull’importo dovuto (art. 17, comma 2, D.P.R. 435/2001). Si tratta di una facoltà e non di una proroga automatica: il contribuente deve maggiorare preventivamente le somme prima di effettuare il versamento.
Seconda rata o versamento unico: 30 novembre 2026
Entro il 30 novembre 2026 deve essere versata:
- la seconda rata dell’acconto, pari al 60% dell’acconto complessivo, per i contribuenti con acconto pari o superiore a 257,52 euro;
- il versamento in unica soluzione dell’intero acconto, per i contribuenti con acconto inferiore a 257,52 euro.
Questa scadenza non è rateizzabile. Non è inoltre prevista la possibilità di differimento al trentesimo giorno successivo con maggiorazione dello 0,40%.
La proroga al 30 luglio per i soggetti ISA e forfetari
I contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti in regime forfetario beneficiano di una proroga della prima scadenza: il versamento del saldo e della prima rata di acconto può essere effettuato entro il 30 luglio 2026, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%. La seconda rata del 30 novembre rimane invariata per tutte le categorie.
| Scadenza | Contribuenti ordinari | Soggetti ISA e forfetari |
|---|---|---|
| Saldo + prima rata acconto (40%) | 30 giugno 2026 | 30 luglio 2026 |
| Differimento con maggiorazione 0,40% | Entro 30 luglio 2026 | Non applicabile |
| Seconda rata acconto (60%) o unica soluzione | 30 novembre 2026 | 30 novembre 2026 |
| Rateazione prima rata: termine ultimo | 16 dicembre 2026 | 16 dicembre 2026 |
Come si calcola l’acconto IRPEF: metodo storico e previsionale
Il contribuente può determinare l’importo del pagamento anticipato delle imposte sui redditi utilizzando due criteri alternativi: il metodo storico e il metodo previsionale. La scelta non è vincolante per entrambe le rate: è possibile applicare il metodo storico per la prima rata e il metodo previsionale per la seconda, qualora si disponga di elementi sufficienti per stimare un reddito inferiore a quello dell’anno precedente.
Il metodo storico: calcolo e compilazione del rigo RN62
Con il metodo storico l’acconto si determina applicando una percentuale del 100% all’imposta indicata nel rigo RN34 del Modello Redditi PF 2026 — o, nei casi di rideterminazione, alla colonna 4 del rigo RN61.
L’acconto complessivo così determinato si suddivide in:
- Prima rata: 40% dell’acconto totale, da versare entro il 30 giugno 2026 (30 luglio per ISA e forfetari);
- Seconda rata: 60% dell’acconto totale, da versare entro il 30 novembre 2026.
Se l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, non si effettua la suddivisione in due rate: l’intero importo si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2026.
Gli importi da indicare nel rigo RN62 — colonna 1 per la prima rata e colonna 2 per la seconda — devono sempre corrispondere a quelli calcolati con il metodo storico, indipendentemente da quanto effettivamente versato. Questo vale anche quando il contribuente sceglie il metodo previsionale per la seconda rata.
Il metodo previsionale: quando conviene e come si usa
Il metodo previsionale consente di versare un acconto inferiore a quello storico, calibrato sull’imposta che il contribuente stima di dover effettivamente corrispondere per l’anno in corso. È applicabile a entrambe le rate, ma nella prassi viene utilizzato più frequentemente per la seconda, quando si dispone di dati reddituali aggiornati riferiti ai primi dieci mesi dell’anno.
Il ricorso al metodo previsionale comporta un rischio: se la stima risulta inferiore all’imposta effettivamente dovuta, il contribuente è esposto a sanzioni e interessi sull’importo non versato. La soglia di tolleranza è pari al 20% dell’acconto dovuto con il metodo storico: versamenti inferiori a questa frangia espongono il contribuente all’applicazione della sanzione del 30% sull’insufficiente versamento, oltre agli interessi legali.
Il metodo previsionale è particolarmente indicato nei seguenti casi:
- redditi sensibilmente inferiori rispetto all’anno precedente per cause documentabili (cessazione di attività, perdita di clienti rilevanti, cassa integrazione);
- presenza di nuove detrazioni o deduzioni non disponibili nell’anno precedente;
- cessazione di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2026.
Esempio numerico completo
Si ipotizzi il caso di un contribuente — chiamiamolo Mario Rossi — non soggetto agli ISA, con le seguenti caratteristiche:
- Importo al rigo RN34 del Modello Redditi PF 2026: 10.000 euro
- IRPEF stimata per il 2026 (metodo previsionale, seconda rata): 8.500 euro
| Elemento | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Acconto totale (metodo storico) | 10.000 × 100% | 10.000 euro |
| Prima rata (metodo storico) | 10.000 × 40% | 4.000 euro |
| Seconda rata (metodo storico) | 10.000 × 60% | 6.000 euro |
| Seconda rata versata (metodo previsionale) | 8.500 × 100% − 4.000 | 4.500 euro |
| Rigo RN62, colonna 1 | Metodo storico | 4.000 euro |
| Rigo RN62, colonna 2 | Metodo storico (non il previsionale) | 6.000 euro |
Mario Rossi versa 4.000 euro entro il 30 giugno 2026 e 4.500 euro entro il 30 novembre 2026, applicando il metodo previsionale per la seconda rata. Nel rigo RN62 indica tuttavia gli importi storici: 4.000 euro in colonna 1 e 6.000 euro in colonna 2. Se la stima si rivelasse corretta, la differenza di 1.500 euro emergerà come credito in sede di dichiarazione 2027.
Come si versa: modello F24 e codici tributo
Il versamento del saldo e dell’acconto IRPEF avviene esclusivamente tramite modello F24, indicando il codice fiscale del contribuente, l’anno d’imposta di riferimento e il codice tributo corrispondente alla tipologia di versamento. Gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro così come risultano dalla dichiarazione; in caso di rateazione, l’arrotondamento al centesimo si applica invece agli importi indicati direttamente nel modello F24.
Codici tributo IRPEF
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono i seguenti:
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 4001 | IRPEF — Saldo |
| 4033 | IRPEF — Acconto prima rata |
| 4034 | IRPEF — Acconto seconda rata o unica soluzione |
| 1668 | Interessi sul pagamento dilazionato (importi rateizzati) |
| 3801 | Addizionale regionale all’IRPEF |
| 3844 | Addizionale comunale all’IRPEF — Saldo |
| 3843 | Addizionale comunale all’IRPEF — Acconto |
Per i contribuenti in regime forfetario i codici tributo per l’imposta sostitutiva sono distinti:
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 1792 | Imposta sostitutiva regime forfetario — Saldo |
| 1790 | Imposta sostitutiva regime forfetario — Acconto prima rata |
| 1791 | Imposta sostitutiva regime forfetario — Acconto seconda rata o unica soluzione |
Modalità di presentazione del modello F24
I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati a effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi F24 online o F24 web messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i servizi di internet banking degli intermediari convenzionati. Non è ammesso il versamento in forma cartacea.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono versare sia in forma cartacea presso sportelli bancari, postali e agenti della riscossione, sia attraverso le modalità telematiche. Quando il saldo finale del modello F24 è pari a zero per effetto di una compensazione, il modello deve essere presentato obbligatoriamente per via telematica, anche se non c’è alcun importo da corrispondere.
La compensazione con crediti d’imposta
Il contribuente che vanta un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione precedente può utilizzarlo in compensazione per ridurre o azzerare il debito da versare. Per importi a credito superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, ed è necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. Il limite massimo complessivo di crediti compensabili è fissato a 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
Gli interessi maturati sulle rate non vanno mai sommati all’imposta principale: devono essere versati separatamente utilizzando il codice tributo 1668.
Rateizzazione del saldo e del primo acconto IRPEF
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di prima rata di acconto. La disciplina vigente — introdotta dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 33/2025 — consente di suddividere gli importi in un massimo di 7 rate mensili, con termine ultimo fissato al 16 dicembre 2026. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: è possibile, ad esempio, rateizzare il primo acconto IRPEF e versare il saldo in unica soluzione, o viceversa.
Quante rate si possono scegliere
Il numero di rate dipende dalla data in cui si effettua il primo versamento. Chi inizia a rateizzare dalla scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 può scegliere fino a 7 rate; chi differisce al 30 luglio 2026 (con maggiorazione dello 0,40%) può scegliere fino a 6 rate, avendo a disposizione un mese in meno prima del termine del 16 dicembre. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese. Gli adempimenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
La seconda rata dell’acconto IRPEF, in scadenza il 30 novembre 2026, non è in alcun caso rateizzabile.
Interessi e scadenze delle rate mensili
Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo, calcolati con il metodo commerciale. Sulla seconda rata e sulle successive si applica forfetariamente lo 0,33% mensile, indipendentemente dal giorno in cui viene effettuato il versamento. Gli interessi non si sommano all’imposta principale ma si versano separatamente con il codice tributo 1668.
La tabella seguente riporta le scadenze e i tassi di interesse applicabili per chi inizia la rateazione dalla scadenza del 30 giugno 2026 e per chi differisce al 30 luglio 2026 con maggiorazione:
| Rata | Scadenza (da 30/06) | Interessi % | Scadenza (da 30/07 con magg. 0,40%) | Interessi % |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 giugno 2026 | 0,00% | 30 luglio 2026 | 0,00% |
| 2ª | 16 luglio 2026 | 0,18% | 20 agosto 2026 | 0,18% |
| 3ª | 20 agosto 2026 | 0,51% | 16 settembre 2026 | 0,51% |
| 4ª | 16 settembre 2026 | 0,84% | 16 ottobre 2026 | 0,84% |
| 5ª | 16 ottobre 2026 | 1,17% | 16 novembre 2026 | 1,17% |
| 6ª | 16 novembre 2026 | 1,50% | 16 dicembre 2026 | 1,50% |
| 7ª | 16 dicembre 2026 | 1,83% | — | — |
In sede di compilazione del modello F24, i dati relativi alla rateazione — numero della rata e numero complessivo di rate prescelte — vanno indicati nell’apposita colonna “Rateazione/Regione/Provincia”. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione che non superano 12 euro per singola imposta o addizionale, non è dovuto alcun versamento né compensazione.
Hai una situazione particolare da valutare?
Casi come la rideterminazione dell’imposta con il rigo RN61, la scelta tra metodo storico e previsionale in presenza di redditi variabili, o la gestione di crediti da compensare richiedono una valutazione specifica sui tuoi dati. Se vuoi un’analisi del tuo caso concreto, prenota una consulenza fiscale strategica.
Domande frequenti
Il mancato versamento entro il 30 giugno comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Entro 90 giorni dalla scadenza è possibile regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni in proporzione alla tempestività del pagamento.
I forfetari versano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF ordinaria. L’acconto è dovuto anche per questa categoria, ma si calcola sull’imposta sostitutiva con gli stessi criteri percentuali, utilizzando codici tributo dedicati (1790 prima rata, 1791 seconda rata o unica soluzione).
Per la prima rata si utilizza il codice 4033; per la seconda rata o il versamento unico il codice 4034. Il saldo dell’anno precedente va versato con il codice 4001. Gli interessi da rateazione si versano separatamente con il codice 1668.
Sì, applicando il metodo previsionale. Il contribuente può versare un importo inferiore a quello storico se stima una minore imposta per l’anno in corso. L’importo versato deve però risultare congruo: uno scostamento significativo rispetto all’imposta effettiva espone a sanzioni sul versamento insufficiente.
Nel rigo RN62 vanno sempre indicati gli importi calcolati con il metodo storico, indipendentemente da quanto versato. Se la seconda rata è stata corrisposta con il metodo previsionale per un importo inferiore, nel rigo si riporta comunque la quota storica del 60%.
No. La facoltà di rateizzare riguarda esclusivamente il saldo e la prima rata di acconto. La seconda rata del 30 novembre, o il versamento unico per gli acconti sotto 257,52 euro, deve essere corrisposta in un’unica soluzione e non ammette dilazione.
L’acconto non è dovuto quando l’importo al rigo RN34 — o alla colonna 4 del rigo RN61 nei casi di rideterminazione — risulta inferiore a 52 euro. Sotto questa soglia non sussiste alcun obbligo di versamento, né in unica soluzione né in due rate.