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Diritto di autore: tassazione delle royalties

I redditi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno tutelate dal diritto di autore devono essere soggetti a tassazione ai fini IRPEF e riportati nel quadro RL del modello Redditi PF. LLe Le informazioni per chi percepisce compensi legati allo sfruttamento del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o visuali.

Su tutti i redditi corrisposti per lo sfruttamento economico del diritto di autore, a qualsiasi titolo corrisposti, è prevista l’applicazione della tassazione ordinari IRPEF, con una deduzione forfettaria del 25% in caso di età superiore ai 35 anni (40% per età inferiore). Sulla quota imponibile, al momento del pagamento, il sostituto di imposta deve applicare una ritenuta di acconto del 20% (30% in caso di autore residente all’estero).



La tassazione dello sfruttamento economico del diritto d’autore in Italia è regolata da normative specifiche che determinano come le entrate derivanti da diritti d’autore debbano essere dichiarate e tassate. Le entrate derivanti dai diritti d’autore sono considerate redditi di lavoro autonomo. Questo include compensi per la cessione o la concessione in uso di diritti d’autore, come quelli provenienti da libri, composizioni musicali, opere d’arte, software, ecc.

I redditi da diritto d’autore godono di un regime fiscale agevolato in Italia per il percettore soggetto privato. Una parte del reddito, fino ad una certa soglia, viene considerata come indennità per l’ammortamento della proprietà intellettuale e quindi esente da tassazione. La percentuale di esenzione varia in base al tipo di opera e all’età dell’autore. Vediamo, di seguito tutte le principali informazioni utili per comprendere la tassazione dei compensi legati allo sfruttamento economico del diritto di autore.

Lo sfruttamento economico del diritto di autore

Il punto di partenza della disciplina sul diritto di autore riguarda il fatto che i diritti legati dell’autore sussistono sin dal momento in cui l’opera è creata. Di fatto, quindi, vi è una forma di tutelaautomatica” dei diritti spettanti all’autore. Tuttavia, questi deve essere in grado di provare la creazione dell’opera in un dato momento storico (attraverso l’attribuzione di un data certa all’opera). Per questo, a seconda della tipologia di opera, è opportuno utilizzare delle forme di regolamentazione e tutela giuridica, come ad esempio la registrazione alla SIAE, la registrazione dei marchi, etc.

L’autore dell’opera, in quanto tale, ha la possibilità di concedere a terzi i diritti di utilizzazione economica (sfruttamento) della sua opera a carattere creativo (quali le opere letterarie, drammatiche, didattiche e religiose, nonché le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, le pantomime, i film, le fotografie, i lavori di architettura, i programmi per elaboratore e le banche dati). A fronte di questa concessione in utilizzo l’autore ha diritto al riconoscimento, in contropartita, di una somma di denaro (le c.d. “royalties“).

Attraverso lo sfruttamento economico dell’opera, l’autore ne rimane proprietario, ma concede a terzi lo sfruttamento economico della stessa. In cambio di questa concessione di utilizzo l’autore riceve dei proventi, solitamente in percentuale rispetto al fine commerciale dell’opera.

Lo sfruttamento di un’opera a carattere creativo attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/41. Questa disposizione, all’art. 12, stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera come particolare espressione del lavoro intellettuale.

Diritti riconosciuti all’autore

Il diritto di autore nasce in capo all’autore dell’opera e con il riconoscimento di tale diritto si acquista il:

  • Diritto di pubblicizzare l’opera;
  • Diritto di utilizzare economicamente l’opera;
  • Infine, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione. Mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.

Sfruttamento economico diretto o indiretto dell’opera

L’autore di un’opera a carattere intellettuale ha il diritto di sfruttare l’opera economicamente. Tale sfruttamento può avvenire in modo diretto o indiretto. Lo sfruttamento diretto si ha quando è lo stesso autore a curare lo sfruttamento economico dell’opera. Si pensi al caso dello scrittore di un libro che decide autonomamente di promuoverlo, stamparlo, diffonderlo nelle librerie, curare il marketing, etc. Oppure qualora lo stesso autore decida di mettere in vendita il libro (direttamente) attraverso piattaforme online come Amazon (vedi “Vendita ebook: guida alla disciplina fiscale“). Lo sfruttamento diretto dell’opera, sotto il profilo fiscale, determina l’esercizio di attività di impresa. Di fatto, quindi, non si rientra nella disciplina dello sfruttamento economico del diritto di autore che riguarda, invece, lo sfruttamento indiretto dell’opera.

Qualora, invece, l’autore decida di concedere a terzi il diritto di sfruttare economicamente la sua opera (il libro), magari ad una casa editrice, ecco che possiamo trovarci di fronte ad alla disciplina legale e fiscale legata allo sfruttamento del diritto di autore. Il presupposto per poter validamente applicare questa disciplina è la presenza di un contratto valido e vincolante tra le parti legato alla concessione in uso dell’opera a fronte del pagamento di un importo in denaro legato al rendimento economico ottenuto dallo sfruttamento dell’opera.

Per questo motivo, prima di applicare la disciplina fiscale legata allo sfruttamento del diritto di autore è opportuno sempre un’analisi legale dei contratti per individuare se rientrano all’interno dei canoni di questa disciplina. Solo una attenta lettura del contratto sottoscritto è fondamentale per valutare uno sfruttamento economico del diritto di autore, da un contratto di distribuzione dell’opera (come nel caso di portali come Amazon, etc). Questo aspetto è, molto spesso, fonte di errore. Se si pubblica la propria opera con portali come Amazon, non si sta effettuando sfruttamento del diritto di autore. Infatti, il contratto sottoscritto ha le caratteristiche del contratto di distribuzione. In questi casi, la disciplina fiscale di riferimento è quella che fa riferimento alle attività commerciali. Questo significa obbligo di apertura della partita Iva e iscrizione alla gestione previdenziale INPS.

È importante, quindi, a leggere sempre con attenzione i contratti che sottoscrivi con terzi in relazione alla vendita della tua opera. Detto questo, occupiamoci della disciplina fiscale dello sfruttamento del diritto di autore.

Tassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore

Ai fini delle imposte dirette la normativa di riferimento connessa allo sfruttamento economico del diritto di autore è contenuta nell’art. 53, co. 2, lett. b) del TUIR. Tale disposizione prevede quanto segue

Il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere del tutto peculiare rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo. Ai fini delle imposte dirette, infatti, tali compensi sono tassati “per cassa“, ovvero nell’anno in cui vengono percepiti. L’articolo 54, comma 8, del TUIR prevede una tassazione al netto di alcune deduzioni forfettarie. In particolare:

Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno percepiti da persone fisiche diversi dagli autori sono sono considerati, invece, redditi diversi (art. 67, lettera g) del TUIR).

Correlazione tra attività professionale e diritto di autore

Il legislatore fiscale, per questa particolare categoria di redditi ha previsto che il soggetto percettore possa rilasciare una semplice ricevuta non fiscale. Tuttavia, qualora il soggetto percettore svolga anche altra attività di lavoro autonomo (professionale), per la quale è richiesta la partita Iva, la gestione dei compensi legati al diritto di autore devono transitare attraverso la fattura, ma rispettando la disciplina peculiare ai fini delle imposte dirette. Questa modalità operativa è legata al fatto che entrambe le tipologie reddituali (professionale e legata allo sfruttamento del diritto di autore) siano comunque percepite nello stesso ambito dell’attività professionale. Qualora, invece, l’attività di lavoro autonomo esercitata con partita Iva sia totalmente slegata ai compensi percepiti con la disciplina del diritto di autore, il soggetto percettore potrebbe emettere:

  • Ricevute non fiscali, per le royalties derivanti da diritto di autore; e
  • Fatture per i compensi legati all’attività di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2019 ha precisato che, qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal co. 8 del successivo art. 54.

Per approfondire: “Compilazione della ricevuta per royalties da diritto di autore“.

Compensi legati al diritto di autore percepiti in regime forfettario

Un aspetto su cui spesso si commettono errori riguarda la fatturazione del compensi legati al diritto di autore in regime forfettario. Spesso ci si chiede se un soggetto in regime forfettario che riceva compensi (royalty) legate al diritto di autore le debba fatturare. Ebbene, la risposta dipende dal tipo di attività esercitata.

Pensa al caso del giornalista, sopra affrontato. Se questi riceve royalty e compensi da lavoro autonomo, le royalty devono essere fatturate. La fatturazione è legata al fatto che le royalty sono attinenti alla sua attività professionale. Il giornalista è tenuto ad emettere fattura, per questi proventi, tuttavia, non si deve seguire la disciplina legata al regime forfettario, ma piuttosto, quella sul diritto di autore. Pertanto, gli adempimenti sono i seguenti:

  • Soggiacciono alle modalità di certificazione dei compensi del regime forfettario;
  • Sono soggetti all’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.

Quindi, i diritti di autore conseguiti da un contribuente forfettario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto, vanno tassati:

  • Applicando all’importo percepito la riduzione del 25% (o del 40%, se il forfettario è di età inferiore ai 35 anni), in modo da individuare l’ammontare imponibile;
  • Cumulando l’importo imponibile così calcolato con gli altri compensi della professione. L’ammontare complessivo derivante da tale somma sconta l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
  • Sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d’acconto (cui ordinariamente sottostanno i compensi per diritto d’autore, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73).

Ai fini della verifica del requisito dell’accesso al regime forfettario (compensi non superiori ad euro 85.000), i compensi da diritto d’autore (per il loro valore intero) devono essere sommati ai compensi dell’attività di lavoro autonomo professionale soltanto nel nel caso in cui il diritto d’autore è correlato all’attività professionale. La correlazione si integra quando l’attività professionale è il presupposto necessario per la realizzazione del diritto d’autore. Sul punto vedasi i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Applicazione della ritenuta di acconto

Sui compensi percepiti dallo sfruttamento economico del diritto di autore il committente, qualora rivesta i requisiti del sostituto di imposta, è è tenuto a trattenere una ritenuta di acconto IRPEF pari al 20% della quota di compenso imponibile (al netto delle deduzioni fiscali). La prerogativa per l’applicazione di questa ritenuta è che vi sia un committente residente (sostituto di imposta) ed un autore residente in Italia.

Come detto, l’applicazione della ritenuta di acconto viene fatta sulla parte imponibile delle royalty. Quindi, sull’importo al netto della deduzione forfettaria spettante. L’importo della ritenuta da applicare è del:

  • 20% per i compensi che rientrano nella disciplina dei redditi da lavoro autonomo;
  • Aliquota IRPEF variabile, in caso di percepimento di un reddito diverso, in capo ad altro soggetto rispetto all’autore dell’opera.

Vediamo adesso chi sono i soggetti tenuti ad operare la ritenuta d’acconto sulle royalty. Mi riferisco alle società e agli enti residenti indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR. Ovvero, i seguenti:

  • Le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
  • Le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  • Infine, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio quale sostituto d’imposta.

Sfruttamento economico del diritto di autore con soggetti esteri

Quanto l’attività legata allo sfruttamento del diritto di autore viene svolta per conto di un soggetto committente residente in un Paese estero il prestatore italiano non deve essere assoggettato a ritenuta. Questo in quanto il committente non può qualificarsi come “sostituto di imposta” italiano. Il prestatore è tenuto a rilasciare ricevuta, senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Nel caso in cui i compensi siano corrisposti a soggetti non residenti (ad esempio committente italiano e prestatore estero) deve essere effettuata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%. La ritenuta deve essere applicata al valore del 100% dei compensi ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sul punto è importante sottolineare che è necessario, se ti trovi in questa fattispecie, consultare un dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale. In questo modo potrai verificare se vi sono convenzioni internazionali esistenti tra l’Italia e il Paese estero in questione. Nelle convenzioni, infatti, è possibile che possano esserci accordi diversi, con l’applicazione di una ritenuta ridotta, oppure, al contrario la ritenuta potrebbe non essere proprio prevista. Affinché però, la convenzione possa trovare applicazione concreta è necessario analizzare la situazione in dettaglio e chiederne l’applicazione.

Disciplina legata all’imposta sul valore aggiunto (Iva)

Oltre alla disciplina fiscale legata alle imposte sui redditi deve essere tenuta in considerazione anche la disciplina legata all’Imposta sul Valore Aggiunto. In particolare, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ex art. 3, co. 4, lett. a) del DPR n. 633/72, in base al quale:

Indicazione dei compensi (royalties) in dichiarazione dei redditi

L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore è tenuto a dichiarare tali compensi. In particolare, l’indicazione deve essere effettuata nella sezione III del Quadro RL del modello Redditi P.F., al rigo RL25. Come anticipato, su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:

  • Del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
  • Del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.

L’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29.

Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, indicheranno i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL. In questo caso il compenso deve essere riportato già al netto della deduzione forfettaria (sopra indicata) spettante. È bene ricordare che nessuna deduzione spetta per gli acquirenti a titolo gratuito.

Dichiarazione dei redditi per i soggetti titolari di partita Iva

I soggetti che percepiscono royalty derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore con partita Iva, sono tenuti allo stesso comportamento visto sopra. In questo caso il contribuente è tenuto a separare il reddito derivante dalla propria attività di lavoro autonomo, da quello derivante dal diritto di autore.

Il reddito da lavoro autonomo deve essere tassato secondo il regime fiscale applicabile a tale reddito (nel quadro RE). Allo stesso modo, le royalty devono essere gestite separatamente ed indicate nel quadro RL della dichiarazione. In questo modo tali redditi vengono ricondotti al loro “normale” tassazione. Questo indipendentemente dall’emissione del documento giustificativo (fattura o ricevuta a seconda dei casi).

Il regime sanzionatorio

Quando si parla di sfruttamento economico del diritto di autore è necessario prestare attenzione anche al sistema sanzionatorio. L’aspetto su cui riflettere è il seguente. È prevista una sanzione per dichiarazione infedele, che varia dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e/o de minor credito spettante, quando vi è:

  • Una omessa indicazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore;
  • Quando vi è una minore od errata indicazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore.

Nel caso in cui si ometta la presentazione della dichiarazione dei redditi o si presenti la dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni è prevista una sanzione per dichiarazione omessa. In questo caso la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute e non versate, con un minimo di 250 euro. In assenza di debito d’imposta ovvero nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione amministrativa varia da 250 a 1.000 euro. È comunque possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso.

Sfruttamento economico del diritto di autore: i contributi previdenziali

I soggetti che effettuano attività legate allo sfruttamento del diritto di autore, in generale, non sono soggetti a contribuzione legata alla Gestione separata dell’INPS. Lo stesso ente, con il messaggio 19435 del 28 novembre 2013 ha chiarito che non è dovuta contribuzione alla gestione separata per tutti quei soggetti che effettuano sfruttamento del diritto di autore. L’obbligo di Iscrizione alla gestione separata INPS, oltre a chi produce redditi di lavoro autonomo, infatti sussiste (articolo 50, comma 1, lett. c)-bis del DPR n. 917/86) in capo a chi ha redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Si tratta di contratti con retribuzione definita su base periodica, non in base alla cessione del diritto di autore.

Lo sfruttamento economico del diritto di autore (regolato dalla lettera b) dell’articolo 53, comma 2 del DPR n. 917/86), al contrario, non ricade sotto le tipologie di redditi che definiscono gli autori come lavoratori autonomi obbligati a iscriversi alla Gestione Separata (ex articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995).

Gli unici soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dell’INPS sono tutti quei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (Fpls), oggi confluito nella Gestione Separata INPS. All’importo del compenso annuo percepito deve essere applicata la franchigia del 40% (per prestazione lavorativa + redditi con diritto di autore). Questo per determinare il contributo annuo da versare alla Gestione separata, entro i massimali previdenziali.

Esempio: royalty per diritto di autore di uno scrittore

L’autore di un articolo giornalistico ha percepito nel corso dell’anno € 10.000 per la cessione di diritti di autore. L’autore ha 32 anni, quindi può sfruttare la deduzione forfettaria del 40%. Questo soggetto, quindi, è tenuto alla compilazione della sezione III del Quadro RL del modello Redditi PF nel modo seguente:

  • Rigo RL25 compenso lordo per l’importo di 10.000 euro. Importo loro pattuito nel contratto.
  • Rigo RL29 deduzione di 4.000 euro. La deduzione è rapportata all’età;
  • Rigo RL30 compenso netto per l’importo di 6.000 euro;
  • Rigo RL31 ritenuta d’acconto (20%) su 6.000 euro, pari a 1.200 euro.

Consulenza fiscale online

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Domande frequenti

Come vengono tassati i redditi derivanti da diritti d’autore?

I redditi da diritti d’autore sono considerati redditi di lavoro autonomo. Una parte di questi redditi, determinata dalla legge, è esente da imposta, per i percettori. La restante parte è soggetta a tassazione secondo le aliquote IRPEF.

Cosa succede se ricevo pagamenti da diritti d’autore da un paese estero?

In questo caso, possono applicarsi trattati internazionali per evitare la doppia imposizione. È consigliabile verificare la presenza di accordi fiscali tra l’Italia e il paese da cui provengono i pagamenti.

Come dichiaro i redditi da diritto d’autore nella mia dichiarazione dei redditi?

I redditi da diritto d’autore devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi annuale, specificando la parte imponibile e quella esente secondo le disposizioni legali.

Esiste un regime fiscale speciale per i piccoli autori?

Sì, il regime forfettario può essere un’opzione vantaggiosa per i piccoli autori. Offre una tassazione semplificata e agevolata, con requisiti specifici riguardanti il reddito e altre condizioni.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

344 COMMENTI

  1. Ma la ritenuta di acconto si effettua sul 100% dell’importo? Che mi risulti, la base imponibile su cui calcolare l’imposta è inferiore al 100% del lordo: è infatti pari al 75% se il chi cede i diritti di autore è over 35 anni e al 60% del lordo se è sotto a 35 anni di età. Anche in rete leggo che è così. Potete darmi conferma di quale sia la giusta interpretazione?

  2. Salve,
    certamente, la ritenuta va effettuata sull’imponibile, ovvero il compenso percepito al netto delle deduzioni forfettarie spettanti: 25% di deduzione per chi supera i 35 anni di età o 40% di deduzione per i soggetti di età inferiore.

  3. In caso di lavoratore autonomo in regime dei minimi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto d’autore si sommano agli altri redditi per il calcolo del tetto massimo dei 30.000 euro? E tali redditi non sono soggetti a INPS, giusto?

  4. Salve,
    se la partita Iva in regime dei minimi riguarda una attività diversa dallo sfruttamento del diritto d’autore, per il quale emette esclusivamente ricevute, allora i redditi non si cumulano per la verifica dei €. 30.000 annui. Confermo che i redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto d’autore non sono soggetti a contribuzione Inps.

  5. Salve, propongo un caso più complesso. Mi risulta che sia possibile inquadrare come lavoro autonomo anche il commercio di opere del proprio ingegno, ad esempio un testo, purché a farlo sia l’autore. Questo comprende anche il caso del commercio del supporto materiale dell’opera? Ovvero, se si tratta di lavoro autonomo quando un autore vende un testo all’acquirente (editore o lettore) ad esempio tramite mail o download digitale, viene considerato allo stesso modo lavoro autonomo pure se l’autore stampa in proprio – diciamo a casa propria, con mezzi suoi – un fascicolo col proprio testo e lo distribuisce? E se per esteso l’autore investisse nella stampa in tipografia degli stessi fascicoli, sarebbe lavoro autonomo o commercio qualora fosse lo stesso autore a rivenderli (ovvero nel caso in cui non fosse più una produzione diretta)? Se un artista fa realizzare a sue spese da una fabbrica un semplice oggetto in cui il valore è rappresentato dalla decorazione con opere del proprio ingegno, è commerciante o lavoratore autonomo nel momento in cui rivende il supporto e non il design immateriale?

  6. Salve,
    la prima cosa da premettere è che il lavoro autonomo occasionale e la disciplina della tutela delle opere d’ingegno sono due regimi diversi. E’ bene quindi non fare confusione: l’autore di un’opera che cede l’opera a terzi. Se l’autore vende online i diritti della propria opera a terzi si rientra nella disciplina della tutela delle opere d’ingegno, ma se l’autore inizia a fare l’attività di casa editrice, stampa e diffusione con l’intento di rivendere l’opera sicuramente si effettua un’attività economica per la quale è necessaria l’apertura della partita Iva.

  7. Grazie per la velocissima risposta, la domanda diventa in questo caso è se la partita iva vada aperta come lavoratore autonomo oppure come commerciante (di supporti contenenti le opere del proprio ingegno).

  8. La partita Iva la aprirà come attività di impresa, l’attività è molto simile a quella di una casa editrice, se ho capito bene. Per quanto riguarda i contributi previdenziali sarà soggetto a quelli della gestione commercianti, come tutti gli imprenditori.

  9. Grazie per la risposta.

    Nel mio caso la partita Iva in regime dei minimi riguarda l’attività di traduttrice tecnica: pertanto, da alcuni pareri raccolti questi redditi e quelli derivanti dallo sfruttamento del diritto d’autore andrebbero a sommarsi per la verifica dei €30.000 annui.

  10. Quando dice è corretto se lei fattura anche i compensi per sfruttamento del diritto d’autore non vi è dubbio che anche questi compensi concorrano alla verifica dei e. 30.000 annui.

  11. Buongiorno, due domande:

    1) Nel 2015, oltre ai diritti d’autore (percepiti per oltre 5500 euro nell’anno solare), ho percepito 2100 euro in ritenuta d’acconto: cosa sono obbligato a dichiarare? Tramite modello unico? In sostanza supero la soglia dei 5000 euro annuali, quindi sono costretto a pagare ulteriori tasse?

    2) I diritti d’autore si sommano alle ritenute d’acconto per il superamento della soglia dei 2800 euro relativa all’essere a carico dei famigliari?

    Grazie vivamente

  12. Salve,
    1) I redditi percepiti come sfruttamento del diritto d’autore e quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale devono essere dichiarati, in quanto ha superato la soglia dei €. 4.800 che le poteva consentire l’esenzione. Tenga presente che con la dichiarazione recupererà le ritenute d’acconto che ha subito. Non presentando la dichiarazione le ritenute andranno perse.
    2) Certamente, lei ha superato al soglia per essere considerato familiare a carico perché i redditi percepiti complessivamente superano i €. 2.840,52.

  13. Innanzitutto grazie per la celere risposta. Chiedo un chiarimento: stante le attuali leggi, dichiarando andrei a recuperare le ritenute d’acconto… (in che misura? Oltretutto alcuni pagamenti che ho ricevuto non sono sicuro siano ritenute d’acconto, essendo stati fatti da aziende estere che spero mi inviino la documentazione a fine anno). Mi pare inoltre di capire che non dovrei nemmeno pagare ulteriori tasse relative ai diritti d’autore, giusto? Grazie ancora

  14. Se il committente della prestazione è un soggetto passivo (con partita Iva) Italiano, le avrà applicato una ritenuta d’acconto del 20%, ma questo doveva indicarlo anche lei nelle ricevute emesse. Se il committente è estero, non deve essere applicata alcuna ritenuta, e il soggetto estero non credo le invierà alcuna documentazione. Sui diritti d’autore lei pagherà l’Irpef, e nessun altra imposta sui redditi.

  15. Salve,
    Complimenti per l’articolo. Una sola domanda: se sono in regime dei minimi come webmaster (siti web) e come sfruttamento dei diritti d’autore ho redditi legati a progetti di giochi da tavolo, questo tipo di reddito essendo di un altro settore non concorre al calcolo dei 30000 del regime dei minimi ma viene considerato a parte, è corretto? C’è un limite al reddito come diritti di autore?
    Grazie mille.

  16. Salve,
    se i redditi derivanti dal diritto d’autore vengono percepiti tramite apposita ricevuta con ritenuta del 20% (sul 75% o 60% dell’ammontare se ha più o meno di 35 anni), allora si tratta di due regimi diversi rispetto a quello della partita Iva. Se, invece, lei emette fattura anche per l’incasso dei proventi da diritto d’autore gli stessi devono essere considerati per la verifica del limite dei €. 30.000 per la permanenza nel regime.

  17. Confermo che rilascio ricevuta e applico la ritenuta del 20% sul 60 lordo in quanto ho meno di 35 anni. Lei mi ha risposto 23% e non ho capito il perché…grazie.

  18. Salve, io proprio non capisco la burocrazia. Le spiego il mio caso e spero che possa aiutarmi.
    Durante il 2015 ho un contratto di cessione dei diritti d’autore che mi fa percepire circa 4000-4500€ lordi l’anno. Dall’inizio del 2015, ho iniziato un lavoro “classico”, con contratto di apprendistato che mi fa percepire circa 26k€ di RAL lordi + un’indennità di trasferta mensile che mi fa salire il reddito lordo intorno ai 30k€/anno.

    Visto che il 2015 inizia a finire e visto che è il primo impiego vorrei capire cosa devo fare a livello di dichiarazione dei redditi. Credo che a fine anno la mia azienda mi dia il CUD.

    Ho letto che se “si tratta di un lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS” allora “il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.”

    Dunque posso non dichiarare nulla, mettere il mio CUD nel cassetto e fine? Oppure devo dichiarare? Se si come? Nel 2015 risulto ancora nel nucleo familiare di origine dove mio padre percepisce il suo reditto.
    Grazie

  19. Salve,
    lei ha due redditi da dichiarare, quello di lavoro dipendente per il quale riceverà il modello Cu (che sostituisce il Cud), e redditi da diritti d’autore. Per questo motivo deve presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730) per determinare il suo reddito imponibile e sottoporlo a tassazione, al netto delle trattenute che ha già ricevuto nel modello Cu. Se fino allo scorso anno lei risultava fiscalmente a carico di suo padre quest’anno non lo sarà più quindi lui perderà le detrazioni spettanti.

  20. 1- Che tasse si pagano sui compensi come diritto d’autore? SU 4000€ lordi/anno intendo.

    2- Se nel 2016 smetto con il mio lavoro, e torno ad avere come reddito solo quello derivante dai diritti d’autore, devo fare comunque una qualche dichiarazione dei redditi a fine anno? Essendo sotto i 4600€ l’anno, mi pare che non ci sia bisogno di far nulla, giusto?

    3- Al contrario, se nel 2016 facessi solo il lavoro con il contratto di apprendistato e smetto con i diritti d’autore, il Cu varrebbe già da dichiarazione dei redditi (lo fa la mia azienda) ed io non devo fare il 730. Giusto?

    4- Non avendo idea di come fare questa documentazione, oltre che ad un professionista pagato (commercialista) a chi mi posso rivolgere per darmi una mano?

    Grazie mille

  21. 1) il reddito da diritto d’autore confluisce nel reddito imponibile Irpef per scaglioni. Lei avendo anche redditi da lavoro dipendente per trovare il reddito imponibile sommerà i due redditi e poi applicherà gli scaglioni Irpef.
    2) Se ha solo redditi da diritto d’autore sotto i €. 4.800 non deve presentare la dichiarazione dei redditi.
    3) Se percepisce solo redditi da lavoro dipendente non deve presentare il 730.
    4) Per fare il 730 può rivolgersi ad un commercialista o ad un Caf, ma per entrambi il servizio è a pagamento.

  22. Grazie mille!
    Ho un altro dubbio sugli 80 € di Renzi, ma scrivo il commento sotto il post a tal proposito.

  23. Salve, se rilascio ricevuta con ritenuta del 20% sul 60 lordo, il committente deve bonificarmi solo il netto e pagare a parte la parte di ritenuta del 20%? O deve pagarmi interamente la somma e poi sarò io a versare le spettanze della ritenuta?

  24. Salve,
    se il committente è sostituto d’imposta le bonificherà il compenso netto, in quanto è di sua spettanza trattenere il 20% del compenso lordo e versarlo all’Erario per conto del prestatore d’opera.

  25. Salve, sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato e come hobby scrivo e pubblico libri (narrativa) “appoggiandomi” ad una piattaforma di vendita on line di proprietà di terzi. Mi permetto di rivolgervi due domande.
    Uno. Come si rapportano fra loro diritti d’autore e cassa integrazione? Per l’intero anno 2016 sarò in cassa integrazione come lavoratore dipendente, posso percepire sia la cassa integrazione che i proventi derivanti dalla vendita del libro? Oppure una fonte di reddito esclude l’altra?
    Due. La piattaforma on line su cui mi appoggio per la pubblicazione e vendita dei miei libri ha applicato una ritenuta d’acconto per il 2015 del 20% sul 60% sui miei introiti. Come tasazione sui diritti d’autore, ho già pagato tutto allo Stato oppure devo comunque dichiararli nel 730 e far cumulo con il CUD da lavoratore dipendente?
    Vi ringrazio anticipatamente e mi complimento per la vs professionalità,
    Saluti,
    Pasquale

  26. Salve Pasquale,
    la ringrazio innanzitutto per i complimenti.
    1) La disciplina attualmente in vigore prevede che lei possa effettuare prestazioni di lavoro autonomo, come quella legata allo sfruttamento dei diritti d’autore fino ad un massimo di €. 4.800 senza perdere lo stato di disoccupazione. Naturalmente dovrà comunicare all’Inps, l’attività che sta svolgendo, e il reddito che prevede di conseguire ogni anno.
    2) Lei è tenuto a dichiarare all’interno del modello 730 i redditi percepiti come sfruttamento dei diritti d’autore, precisamente nel quadro dedicato ai “redditi diversi”. Anche questi redditi, infatti, concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef (in pratica fanno cumulo con il Cud). Da tale Irpef potrà portare in deduzione l’importo delle ritenute d’acconto che le ha operato il committente.

  27. Sono un ingegnere informatico libero professionista, con partita iva individuale, iscritto all’albo e a Inarcassa.
    Mi conferma che la cessione ad una Srl dei diritti di sfruttamento economico di un software di cui sono autore (eventualmente depositato in SIAE) ricade sotto i redditi da diritto d’autore e non in quelli derivanti dall’esercizio della professione (pertanto base imponibile 75% ed esclusione da contributi inarcassa) ?

  28. Salve, quanto afferma è corretto, la cessione dei diritti di un software rientra nella disciplina riguardante lo sfruttamento dei diritti d’autore.

  29. SAlve, sto valutando l’apertura di una partita IVA, per adesso sto usando voucher ( max 2000 euro l’anno) e ritenuta d’acconto ( 5000 euro l’anno), posso anche sfruttare i 4800 della cessione del diritto d’autore? Tutti nello stesso anno? ( mi si è posto il problema perché alcuni clienti sono molto in ritardo coni pagamenti), grazie

  30. Salve,
    tutto dipende dall’attività che sta svolgendo. I voucher si adattano a qualsiasi tipo di attività (max €. 2.000), le prestazioni occasionali con ritenuta riguardano solo il lavoro autonomo (max. €. 5.000 lorde annue), mentre il diritto d’autore riguarda la cessione a terzi del diritto di utilizzazione di un opera. Non ci sono incompatibilità tra le varie discipline, a patto che si utilizzino per quella specifica attività.
    Tenga presente che l’apertura della partita Iva si rende necessaria quando stiamo svolgendo un attività abituale, questo a prescindere dal volume annuo dei compensi percepiti. Se volesse approfondire il discorso legato all’apertura della partita Iva (regime fiscale applicabile, adempimenti annui, costi, budget previsionale), saremo lieti di aiutarla.

  31. Salve, non ci sono limiti per il diritto di autore giusto? Una persona può guadagnare anche 100000 euro l’anno per diritti di autore senza obbligo di apertura di partita iva, è corretto?

  32. Salve,
    è corretto per il diritto d’autore non vi sono limitazioni, tuttavia nessuno le vieta, se più conveniente di aprire partita Iva e fatturare le prestazioni.

  33. Salve,
    le sottopongo la mia questione.
    Sono beneficiaria di un bando per un periodo di ricerca che richiede però il mantenimento dello stato di disoccupazione per tutta la durata del progetto, che finisce a ottobre 2016 (secondo l’ufficio di collocamento mantenibile fino a 8000 euro lordi per reddito da lavoro).
    Per essere pagata da un precedente lavoro svolto nel 2015 ho fatto a gennaio 2016 una nota con ritenuta d’acconto pari a 5000 euro lordi. Mi dovrebbero essere pagati ancora (sempre per il 2015) 3000 euro (netti) e essendo la prestazione svolta per una testata volevo chiederle se

    – questa la tipologia di nota con cessione di diritto d’autore è compatibile con l’altra (ritenuta d’acconto)
    – se la somma va a cumularsi con i 5000 euro lordi ricevuti, andando a costituire il reddito da lavoro

    Tutto questo per non perdere lo stato di disoccupazione e poter continuare il progetto di ricerca.
    Molte grazie

  34. Salve,
    lo stato di disoccupazione può essere mantenuto se nell’anno si percepiscono compensi di lavoro dipendente inferiori a €. 8.000 o compensi di lavoro autonomo inferiori a €. 4.800. Il compenso che percepirà nel 2016 per il lavoro presso la testata giornalistica confluirà tra i redditi legati al lavoro autonomo. Se nel 2016 percepirà somme superiori alla soglia di €. 4.800, perderà lo stato di disoccupazione. Mi sembra di capire che lei nel 2016 percepirà circa €. 8.000 per redditi di lavoro autonomo, quindi superiori alla soglia per la disoccupazione. Il limite di €. 8.000 riguarda esclusivamente redditi di lavoro dipendente.

  35. Grazie,
    ma quindi, da quanto scrive, già con la nota con ritenuta d’acconto di 5000 euro lordi avrei superato la soglia per la disoccupazione?

    E se avessi un reddito misto? (autonomo/dipendente) la soglia da non superare quale sarebbe?

  36. Si, già con la prima ricevuta da €. 5.000 avrebbe perso lo stato di disoccupazione.
    Se nell’anno percepisse entrambe le tipologie di reddito dovrebbe verificare per il lavoro dipendente ha un contratto superiore ai 6 mesi con un reddito maggiore di €. 8.000. Se poi percepisse anche redditi di lavoro autonomo, la disoccupazione sarebbe sicuramente superata, in quanto sarebbe tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e a versare l’Irpef che risulterebbe dovuta.

  37. Tramite una piattaforma online ho ricevuto quest’anno una cifra irrisoria (qualche decina di euro) per diritti d’autore (con ritenuta di accondo versata).

    Devo comunque compilare il quadro del 730 apposito o c’è un minimo?

    Grazie

  38. Salve, dipende se nell’anno ha percepito anche altre tipologie di reddito. In caso positivo allora è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui, invece, questo sia stato l’unico reddito percepito nell’anno non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi.

  39. Salve,
    approfitterei della gentilezza per un caso leggermente diverso dagli altri.

    Tramite una piattaforma on-line canadese (badi bene: NON è una casa editrice), sto vendendo un mio e-book. Loro effettuano il pagamento ogni mese delle royalty in dollari tramite PayPal, senza applicare alcuna ritenuta di acconto (in quanto stato estero). In questo caso come mi devo comportare? Percepisco già un reddito da lavoro dipendente. Se ho capito bene, il reddito da diritto d’autore consisterà in quello che effettivamente percepirò in euro (alla cifra in dollari bisogna togliere quello che si perde con il cambio EUR/USD, più le commissioni di PayPal). Ma non avendo alcuna ritenuta di acconto alla fonte, in questo caso come funziona? Mi basterà l’anno prossimo (2017) aggiungere questo reddito al 730 precompilato per conoscere la mia reale tassazione?

    Grazie mille per la risposta.

  40. Salve,
    il reddito che percepisce deve essere riportato nella ricevuta che rilascerà alla piattaforma che si occupa della vendita del suo libro. Essendo un’azienda estera non dovrà essere applicata alcuna ritenuta di acconto. Lei indicherà questo reddito nel quadro relativo ai “redditi diversi”, di cui all’articolo 67 del Tuir, nel modello 730. Tale reddito, al netto dei costi sostenuti, come le commissioni paypal e il cambio (che dovranno essere documentati), andrà a sommarsi ai suoi redditi da lavoro dipendente, formando la base imponibile Irpef, che poi sarà soggetta a tassazione.

  41. Grazie mille. Questo post mi ha aiutato molto a capire l’argomento.

    Cordiali Saluti

  42. Buongiorno, ecco il mio caso.

    Voglio accettare una nota d’autore che nei prossimi mesi mi frutterà 2100 al mese per dieci mesi.

    – Domanda 1: sono in stato di disoccupazione da dicembre. Mi spettano circa altre 18 mensilità. Posso congelarla e fare nuova richiesta nel caso tra dieci mesi resti disoccupato e così recuperare le mensilità ancora spettanti di disoccupazione?

    – Domanda 2: con la nota d’autore il versamento all’INPS o altro istituto previdenziale è OBBLIGATORIA?

  43. Salve,
    1 – Le cifre che andrà a percepire faranno si che lei non abbia più diritto alla disoccupazione. Dovrà, pertanto, comunicare all’Inps la perdita dei requisiti per la disoccupazione. Potrà beneficiarne nuovamente se in futuro avrà di nuovo i requisiti per poterne godere;
    2 – In caso di sfruttamento del diritto di autore la contribuzione all’Inps non è obbligatoria.

  44. La ringrazio per la tempestività e mi scuso anticipatamente per un’ultima domanda che mi era sfuggita.

    – Nel caso volessi mantenere costante la contribuzione Inps, che percentuale mi verrebbe chiesta e su quale imponibile?

    In ogni caso, grazie ancora per la qualità del vostro lavoro.

  45. Nel caso volesse avere contribuzione Inps dovrebbe iscriversi alla Gestione separata, e versare i relativi contributi calcolati sulla base del 27,72% del reddito ottenuto dall’attività. Tali contributi sarebbero versati alle date di versamento delle imposte sui redditi: a giugno saldo dell’anno precedente e acconto per l’anno in corso, e a novembre il secondo acconto per l’anno in corso. La Gestione separata dell’Inps è piuttosto onerosa, ma se non si può versare ad una cassa privata, l’unico modo è questo. Considerato che trattasi di contribuzione volontaria, provi a verificare la convenienza nel caso in cui stipulasse una polizza privata.

  46. Perfetto, la ringrazio.

    Vaglierò l’opportunità di riferirmi ad una polizza privata.

  47. Salve, ho una questione abbastanza complessa da porre.
    Nell’ultimo anno ho lavorato come lavoratore autonomo per un’azienda che mi ha corrisposto un compenso lordo di circa 15000 euro. Il contratto era di cessione di diritto d’autore con durata annuale.
    Vorrei capire la mia posizione dal punto di vista contributivo. Essendo io iscritto all’ex enpals ormai da 10 anni, ho obbligo di versare i contributi? Se si, in che misura e con quale modalità? (negli anni precedenti ho versato all’INPS).

    Grazie.

  48. Salve,
    i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto d’autore non hanno l’obbligo di contribuzione Inps. In pratica, qualora volesse effettuare i versamenti dovrà farlo autonomamente tramite versamenti alla Gestione separata. Si informi presso l’Inps se i suoi versamenti alla gestione ex enpals possono essere ricongiunti con la gestione separata.

  49. Grazie della celere risposta! Vorrei chiarire una cosa…se non ho obbligo verso INPS, non ho obbligo quindi neanche verso ex Enpals? Mi era parso di leggere in rete che essendo iscritto all’ex Enpals i contributi sarebbero comunque un obbligo.
    Grazie ancora e buona giornata.

  50. Gli unici soggetti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata sono i soggetti iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (Fpls).

  51. Buongiorno e complimenti per la sua professionalità e competenza.Sono un fotografo che ha aperto la P.i. Nel lontano 1985,sono sempre stato iscritto alla Camera di Commercio come Artigiano,negli ultimi due anni vista la crisi e la non più sostenibilità di tutte le incombenze fiscali mi sono cancellato e sono diventato libero professionista con ritenuta d’acconto e gestione separata.Il mio commercialista mi ha sempre detto che non posso applicare la norma della cessione del diritto d’autore e quindi fuori campo iva.Il mio lavoro consiste nella realizzazione di immagini creative e non tecniche(riproduzioni)e consegnò al cliente un file digitale, mi occupo principalmente di immagini per la moda e di paesaggio.Secondo la sua esperienza nelle future fattura posso applicare tale norma.Grazie.

  52. Salve,
    la ringrazio per i complimenti. Forse può esserle utile leggere questo contributo che abbiamo realizzato sull’attività di fotografo. Il regime fiscale con cui può esercitare un fotografo è quello di impresa artigiana, oppure di professionista, a seconda della modalità con cui intende esercitare l’attività. Accanto a queste due tipologie è possibile utilizzare la cessione del diritto d’autore, ma solo in particolari circostanze: deve trattarsi di immagini con taglio creativo; deve riguardante impieghi editoriali: sono esclusivi impieghi commerciali o pubblicitari dell’opera; la cessione è effettuata da professionista o da persona fisica. A mio avviso, quindi, quello che le ha detto il suo commercialista è corretto.

  53. Salve,

    approfitto della sua gentilezza e competenza per porre un quesito che mi riguarda.

    A breve dovrei concludere la vendita di un testo ad una casa di produzione televisiva estera (inglese). Leggo nelle sue risposte precedenti che non mi verrà effettuata la ritenuta d’acconto, ma che dovrò dichiarare la cifra ricevuta fra i “redditi diversi” nel 730. Me lo conferma? Se è così, mi spetta comunque la deduzione del 25%?

    Il pagamento mi arriverà da parte della mia agente (anch’essa inglese) e, essendo questi gli accordi presi e regolati contrattualmente fra me e l’agenzia, sarà pari all’85% dell’importo pagato dalla casa di produzione. Tutto ciò che riguarda la tassazione italiana riguarderà questo 85% che è quello che io effettivamente percepisco, e non il 15% che invece spetta alla mia agenzia, giusto?

    Il testo in questione è stato prodotto tempo addietro, mentre la vendita avviene adesso, ovvero in un momento in cui mi trovo in aspettativa per gravidanza a rischio. C’è qualche incompatibilità fra questi due redditi?

    Grazie e complimenti per l’articolo!

  54. Salve,
    la ringrazio molto per i complimenti. Se il committente della prestazione è un soggetto estero non le sarà applicata in fattura la ritenuta d’acconto. Questo significa che dovrà indicare il compenso nel quadro dei redditi diversi del modello 730, al netto della deduzione forfettaria spettante. Tale reddito sarà assoggettato poi ad Irpef. In pratica sarà assoggettato a tassazione l’85% del compenso che poi sarà ridotto per le deduzioni forfettarie. Per quanto riguarda l’aspettativa non dovrebbero esserci problemi, ma non essendo materia di cui mi occupo abitualmente, le consiglio comunque di chiedere ad un consulente del lavoro.

  55. Buongiorno cortesemente avrei bisogno di qualche delucidazione al riguardo dei miei diritti d’autore.
    Nel 2015 ho percepito € 3600 lordi di un lavoro stagionale estivo ed 880 € di diritti d’autore. La casa che si occupa della vendita online e spedizione cartacea dei miei libri mi ha inviato un mod. 1042S / 2015 nel quale risulta nella casellina 3b” tax rate 30,00″ (che dovrebbe essere la percentuale di tassa applicata sulle mie vendite dalla società americana)
    Come mi devo comportare? Devo fare il mod. 730? Avrei anche delle spese mediche da detrarre e non ho ancora raggiunto gli anni 30.
    Ringrazio ed attendo gentile risposta.
    Complimenti per il sito chiaro ed interessante.

  56. Salve e grazie, il modello che le hanno inviato è relativo ai redditi percepiti dagli USA. Le consiglio di presentare la dichiarazione dei redditi, sia per le detrazioni di cui può beneficiare, sia per scomputare le imposte pagate all’estero sui redditi percepiti.

  57. Salve vi chiedo per favore delle informazioni, a dicembre 2015 ho pubblicato un libro tramite una casa editrice on line, che si occupa della vendita sia on line che cartacea, non avendo superato la soglia di guadagno minimo per le vendite nel 2015 non mi ha inviato nulla come compenso per diritto d’autore, mentre sempre tramite detta piattaforma ne ho acquistato tre centinaia di cui un terzo sono stati venduti da me durante alcune presentazioni con ricevuta generica, vi chiedevo cortesemente alcune delucidazioni: dal 2015 lavoro come dipendente presso una ditta, per i libri venduti da me direttamente posso presentare il 730 o devo fare l’unicoi? inoltre nella denuncia dei redditi devo dichiarare anche il contributo avuto da due ditte (mediante bonifico) che mi hanno dato un aiuto per la pubblicazione e la stampa ed infine posso detrarre la fattura per l’acquisto da me sostenuto dei libri sopra citati? il 730 o l’unico devo presentarlo obbligatorio mante tramite caf o commercialista? grazie .per la vostra cortesia Saluti Stefano

  58. Salve, se lei è tutt’ora lavoratore dipendente può presentare il modello 730 per dichiarare i redditi percepiti dal lavoro dipendente e come compenso derivante dal libro per il quale ha ceduto i diritti alla casa editrice. Nella disciplina fiscale dei proventi derivanti dal diritto di autore non è prevista la deduzione analitica dei costi. Questo in quanto la percentuale dei proventi che sarà tassata è ridotta forfettariamente proprio per tenere in considerazione i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività. Il modello 730 può presentarlo anche lei direttamente tramite il 730 precompilato chiedendo le chiavi di accesso all’Agenzia delle Entrate. Se non è esperta e non riesce a compilare i quadri, le consiglio di presentarlo tramite un Caf o meglio un Dottore Commercialista.

  59. Gent.mi,
    sono un lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alcuni anni or sono ho pubblicato un libro di testo scolastico per il quale ogni anno la casa editrice mi versa una piccola somma per i diritti d’autore sulle vendite. Il CAAF ha sempre inserito queste somme nel quadro “redditi diversi” del 730. Per entrambe le fonti di reddito sono in possesso dei relativi CU.
    Quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha precompilato il mio 730 nel quale il reddito proveniente dalla casa editrice e’ stato inserito automaticamente nel quadro “redditi assimiliati a lavoro dipendente”. Qual’e’ la cosa corretta da fare?
    ringrazio anticipatamente

  60. Salve, i redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore sono considerati redditi diversi ai fini della tassazione Irpef, così come indicato dall’articolo 67 del Tuir. Quanto ha trovato nel 730 precompilato non è corretto.

  61. Buongiorno,
    dalle analisi precedenti ho compreso che in caso di possesso partita IVA in regime dei minimi la fatturazione per cessione diritti d’autore va considerata per il limite dei 30.000. Per questo tipo di operazioni va emessa fattura in art. 1 come per le altre operazioni relative alla partita iva senza quindi considerare le regole di ritenuta d’acconto e deduzioni forfettarie previste? Applicando quindi alla fine dell’anno l’imposta sostitutiva agevolata?
    Oppure va emessa la fattura rispettando le regole di cessione diritti d’autore applicando la ritenuta d’acconto e pagando a fine anno l’aliquota IRPEF calcolata in dichiarazione dei redditi?
    Grazie mille per la disponibilità.

  62. Se appartiene al regime dei minimi deve rispettare le regole del regime in merito alla ritenuta, quindi non sarà assoggettata, ma sarà applicata l’imposta sostitutiva a fine anno.

  63. Salve,
    sono autore di un Software e amministratore di una SRL Unipersonale che lo sfrutta dal punto di vista commerciale.
    * Posso godere dello sgravio?
    * La registrazione alla SIAE è obbligatoria per lo sgravio?

    Grazie mille

  64. Salve, per poter godere della disciplina legata allo sfruttamento del diritto di autore è necessario che il software sia di sua proprietà e che vi sia un contratto che lega lo sfruttamento dello stesso da parte della Srl. Il compenso da lei percepito, sarà oggetto della disciplina legata al diritto di autore. La registrazione alla SIAE non è legata alla disciplina fiscale, ma deve verificare se nel suo caso l’iscrizione è obbligatoria.

  65. ho lavorato fino a marzo 2015 come dipendente poi a metà aprile ho cominciato a percepire la naspi.
    Il problema è che nel frattempo ho pubblicato tramite una società estera di self publishing e ho venduto 3 copie di un ebook, avrei dovuto comunicare entro un mese dalla vendita della mia prima copia l’inizio di attività autonoma lavorativa all’inps (e presunti introiti) per non rischiare di perdere la Naspi? o i redditi vanno calcolati sotto redditi diversi nel 730 e quindi nulla aventi a che fare con attività lavorativa? (da dichiarare quindi l’anno prossimo senza il rischio di perdere la Naspi)?

  66. Salve, l’attività di cessione di diritto d’autore è considerata comunque attività di lavoro autonomo, quindi, bisogna prestare attenzione a non superare la soglia prevista di €. 4.800 al di sopra della quale si perde lo status di disoccupazione, e quindi, di conseguenza, la Naspi.

  67. grazie è un sollievo ero veramente preoccupato, il suo lavoro di fare chiarezza nella giungla della burocrazia è lodevole

  68. Salve,
    mi scuso se intervengo in una circostanza che non e’ di mia competenza, ma vorrei sollevare una possibile questione in merito alla domanda del lettore Rico.
    La pubblicazione tramite siti di self-publishing solitamente NON comporta la cessione del diritto d’autore, bensi’ la corresponsione di una percentuale sulle vendite effettuate dal sito. L’editore quindi non risulta essere il gestore del sito di self-publishing, bensi’ l’autore medesimo che mantiene suo il diritto d’autore.
    Mi chiedo se una tale circostanza configuri un tipo di posizione fiscale differente da quanto esposto nella precedente risposta.
    saluti
    Mauro

  69. Salve, l’autore di una pubblicazione che si avvale di un soggetto terzo, in questo caso una piattaforma web, per la pubblicazione di un suo documento, ricevendone in cambio una remunerazione parziale derivante dalla vendita rientra nella fattispecie della disciplina legata allo sfruttamento del diritto di autore. L’autore dell’opera cede parzialmente a terzi il diritto di pubblicazione dell’opera in cambio di una percentuale sulle vendite della stessa. Mi sembra di capire che sia quanto avviene in questi siti.

  70. Buonasera, ho letto con attenzione le Sue risposte relative ai minimi. Tuttavia spero che mi possa dare un consiglio o una conferma in merito alla seguente situazione: è possibile percepire (incassando senza aver emesso fattura e assolutamente occasionalmente ma ottenendo a fine anno una CU con la causale “B”) un reddito (anche minuscolo) derivante dalla utilizzazione economica da parte dell’autore, di opere dell’ingegno (faccio riferimento ad un soggetto, seppure pubblicista, che scrive occasionalmente come “hobby” un articolo all’anno per un giornale), senza che tale ammontare venga sommato al reddito derivante da un attività nel regime dei minimi (attività diversa, per esempio praticante commercialista o avvocato)? Il dubbio mi viene sopratutto per il fatto che in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/2008, quesito 1.9, tale ammontare non rileva per la verifica del superamento dei 30.000 (fatturati, appunto, nel regime dei minimi con una partita iva che chiariamente non prevede come attivita la scrittura ma solo quella da commercialista o avvocato per fare un esempio) se classificato come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR. Tuttavia l’utilizzazione economica da parte dell’autore è disciplinata dall’art. 53, c. 2, lett. b) (cosa che dovrebbe certificare anche la causale “B” sulla CU). Nel caso esposto i due redditi (seppure distintamente indicati in RL e LM) si sommano per la verifica del superamento dei 30.000?
    grazie mille

  71. Salve, da un punto di vista Iva lei è tenuto a fatturare l’operazione ma poi la stessa non sarà considerata nella disciplina legata al regime dei minimi ma dovrà essere considerata nella disciplina del diritto di autore, quindi inserita nel quadro RL di Unico seguendo le regole di determinazione del reddito di questa fattispecie reddituale.

  72. Grazie per la risposta. Ma mi rimane il dubbio: il commercialista/avvocato fattura 30.000 Euro attraverso la sua partita iva (che si riferisce solo all’attività di commercialista). Tale ammontare viene inserito nel quadro LM. Inoltre al soggetto viene riconosciuto (senza appunto emettere fattura per la cessione dei diritti d’autore) un compenso per l’attivita da pubblicista, da indicare in RL (l’attività è occasionale). A questo punto i due redditi non dovrebbero sommarsi per la verifica del limite dei 30.000? Se fosse cosi il soggetto potrebbe rimanere nel regime dei minimi (in quanto, oltre a non superare il limite dei 30k non eccede nessun altro limite richiesto)?

  73. Per quanto riguarda la soglia dei €. 30.000 annui per la permanenza nel regime dei minimi, come chiarito dalla Risoluzione n. 311/E/2008 tale compenso concorre a formare reddito da considerare per il limite della soglia di permanenza nel regime.

  74. Salve, lavoro per un azienda che produce prodotti hardware e software per aziende,
    per quanto riguarda i software se venissero registrati alla SIAE dall’ azienda, tramite un
    rappresentante legale, essendo utili d’impresa quelli derivanti dalla vendita delle licenze
    d’uso di tali software non si potrebbero operare le deduzioni mi pare di capire?
    Per concludere non c’é modo per un azienda di dedurre i costi derivanti dalla creazione di nuovi
    prodotti informatici, possono solo le persone fisiche?

  75. Salve, se l’attività viene svolta da un’impresa tutti i ricavi percepiti vengono attratti nel reddito di impresa, quindi la disciplina che ha letto non è applicabile. Le imprese determinano il loro reddito ai fini Ires, attraverso la differenza tra ricavi tassabili e costi deducibili.

  76. Grazie della risposta, le chiedo un ultima cosa, sarebbe possibile però se si mettesse una persona come autore e esso cedesse all’impresa i diritti all’utilizzazione economica dell’opera, dopo averla registrata e con un contratto di cessione dei diritti d’ autore, egli rientrerebbe in questo caso in tale disciplina?

    P.S. Naturalmente non un dipendente o collaboratore dell’ impresa ma una persona esterna.

  77. Buongiorno, solo una precisazione. Alla fine del Suo articolo porta un esempio:

    Rigo RL25 compenso lordo per l’importo di €. 10.000
    Rigo RL29 deduzione di €. 4.000
    Rigo RL30 compenso netto per l’importo di €. 6.000
    Rigo RL31 ritenuta d’acconto su €. 10.000, pari a €. 2.000

    Sbaglio oppure al rigo RL31 la ritenuta d’acconto del 20% si applica a 6000€ e non a 10mila? Grazie. Stefano

  78. La risposta è positiva, si tratterebbe di redditi derivanti dallo sfruttamento di diritto di autore. Naturalmente serve un contratto.

  79. Buongiorno,
    grazie innanzi tutto del lavoro che svolgete!
    mi trovo in un caso particolare rispetto ai commenti precedenti, relativi alla vendita all’estero di opere d’ingegno. Diversamente dagli altri io non ho un lavoro e talvolta mi capita di creare illustrazioni in maniera del tutto occasionale. Finora ho sempre svolto quest’attività in italia, compilando poi il modello unico a fine anno. Ora però la richiesta mi è arrivata dall’estero. Come mi devo comportare nella ricevuta che farò e nella successiva dichiarazione del modello unico? Io ho sempre solo calcolato la ritenuta d’acconto, ma mi pare di capire che valga solo per l’Italia.
    Grazie
    Salvatore

  80. Salve, se il suo committente è estero dovrà rilasciare ricevuta ma senza applicazione della ritenuta di acconto. Tenga presente che se l’attività diventa abituale dovrà necessariamente aprire partita Iva.

  81. Buongiorno, e complimenti per la chiarezza e competenza.

    Nel 2015 ho ricevuto un reddito di 3600E con ritenuta d’acconto, era illustrazione per l’editoria, quindi immagino diritto d’autore (dato che è stato tassato al 20% del 75%). Il non raggiungimento dei 4800E annui comporta che non dovevo dichiararlo nel 2016 vero?

    Quest’anno (2016) percepirò altro reddito simile, ma sforando i 4800, inoltre prevedo delle entrate da prestazioni per editori USA (quindi non tassate alla fonte) a questo punto, nel 2017 dovrò compilare l’UNICO o il modello 730? e quindi, come sarà tassato l’eventuale reddito dall’estero? GRAZIE!

  82. Salve, lei dovrà compilare il modello Unico, in particolare il quadro RL dedicato ai redditi diversi, sia per le prestazioni nazionali che per quelle estere. Tutto il reddito sarà tassato a Irpef, senza distinzioni. Per le prestazioni estere non riceverà alcuna ritenuta d’acconto.

  83. Ma posso continuare a lavorare senza dover avere p. IVA? dato che in Italia vengo pagato con anticipi sui diritti d’autore e ritenuta d’acconto?
    E quindi la ritenuta, viene recuperata (tutta?) a seguito della dichiarazione con UNICO PF (come dice lei, solo quella versata sui guadagni italiani)

    grazie

  84. La ritenuta viene recuperata perché il reddito percepito non supera la soglia dei €. 4.800. Superando la soglia ci saranno imposte da pagare. Questo è quanto bisogna fare. Per la partita Iva il discorso è più complesso, non affrontabile in un commento.

  85. Salve, è possibile emettere ricevute con ritenuta di acconto per diritti d’autore anche a una associazione Onlus? In questo caso la ricevuta è uguale a quella normale o prevede frasi o esenzioni specifiche? La onlus può pagare diritti di autore a un collaboratore esterno (quindi non socio)? grazie della disponibilità

  86. Certamente, è possibile emettere la ricevuta per diritti di autore anche nei confronti di una Onlus, applicando sempre la ritenuta di acconto.

  87. Buongiorno, ho recentemente realizzato un software per pc; nel caso lo vendessi direttamente all’utente finale, anzichè essere distribuito da terzi, mi verrei a trovare in una situazione di tipo commerciale e non sarebbe configurabile il reddito da diritto d’autore? ho capito bene? oppure posso vendere direttamente il mio software e classificarlo come reddito da diritto d’autore?
    Saluti

  88. Salve, se lei cede un opera effettua un’attività di tipo commerciale. Se invece un soggetto terzo si incarica di effettuare per lei la cessione in cambio di proventi in percentuale sul ricavato ecco che si configura lo sfruttamento del diritto di autore.

  89. Salve, complimenti per l’articolo. Vorrei una delucidazione in merito al seguente quesito..
    Percepisco redditi da lavoro autonomo come direttore artistico per diverse produzioni cinematografiche e per tale attività ho aperto regolare partitata iva. (20% di R.A. ed IVA al 22%)
    Oltre a tale attività cedo non di rado l’utilizzo dei diritti d’autore in riferimento ad altri lavori.
    Per quest’ultimi il committente mi chiede comunque la fattura comprensiva di IVA al 22%, però applica la r.a. sul 75% del compenso.
    1) E’ corretta la richiesta del committente?
    2) Dovrei comunicare all’agenzia delle entrate una nuova attività con un diverso codice per la cessione dei diritti?
    3) Se cedessi esclusivamente i diritti d’autore avrei bisogno di aprire la P. Iva (stante la non applicazione della stessa se non ho capito male)?

    Grazie in anticipo.
    3)

  90. Salve, 1) Il committente effettua correttamente la ritenuta sul 75% del compenso, in quanto questo prevede la normativa sullo sfruttamento del diritto di autore. 2) Non è necessario comunicare la seconda attività, in quanto la disciplina sul diritto d’autore prescinde dalla partita Iva. 3) Se avesse solo proventi da diritto di autore potrebbe anche non tenere aperta la partita Iva.

  91. Salve, se non sbaglio l’ex enpals è denominato ora proprio FPLS.
    Anch’io sono nella stessa situazione di Matteo, ho P.Iva con regime dei minimi come lavoratore autonomo esercente attività musicale.
    Fatturo le prestazioni concertistiche pagando agibilità enpals e inoltre fatturo anche la cessione di diritti editoriali; vorrei capire se, essendo io iscritto all’enpals, sono tenuto a pagare i contributi previdenziali per le fatture relative alla cessione dei diritti e in quale misura.
    Grazie, complimenti per la gestione del blog.

  92. La ringrazio molto per i complimenti. In generale lo sfruttamento del diritto d’autore non prevede contribuzione previdenziale obbligatoria. Gli unici soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali sono i lavoratori dello spettacolo iscritti all’FPLS, i quali sono tenuti comunque al versamento previdenziale. Le consiglio di contattare direttamente l’Inps per avere conferma dell’applicazione dei contributi anche nel suo caso specifico.

  93. Buongiorno, mi unisco agli altri fruitori per complimentarmi per la chiarezza e competenza e per ringraziare per questa opportunità
    Devo emettere (per la prima volta) una notula per cessione diritti autore, non sono sicura di quale frase devo mettere al fondo fra le due che ho trovato su notule di altri e che riporto di seguito. Specifico che non ho partita IVA.

    Esente I.V.A. ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera A, DPR 633/1972 e successive modifiche.

    Fuori campo IVA. ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972 e successive modifiche.

    Ringrazio per l’aiuto,
    Laura

  94. Salve e grazie. Come trova indicato anche nell’articolo la locuzione da indicare è “fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera A), del DPR n. 633/1972 e successive modifiche“. Nessuna delle due indicazioni che ha trovato è corretta.

  95. Buonasera, sono un dipendente con un contratto a tempo indeterminato,
    iscritto all Fpls, cud annuale 28.000 circa. o superato i 35 anni
    Da due anni a questa parte spicco parcella per circa 10.000 euro lordi annui per diritti di autore tv.
    li ho aggiunti nel 730, come altri redditi. li devo comunicare anche all inps? se si in che modo?
    Grazie mille
    Marco

  96. in effetti dall’articolo, sembrerebbe che invece gli iscritti come ex enpals
    debbano iscriversi alla gestione separata dell’inps… quindi non è cosi?

  97. Grazie per il suo articolo, finalmente qualcuno spiega in modo chiaro la questione…
    Un dritta (forse una richiesta ingenua). Da freelance a Partita Iva da più di 10 anni, scopro solo di recente che parte dei miei lavori avrebbero potuto ricadere in pieno nella Cessione del Diritto d’Autore. Mi appresto quindi a correggere la rotta, differenziando le attività. Quando produrrò i documenti volti al pagamento per la cessione del diritto d’autore, nella mia intestazione potrò/dovrò mantenere l’indicazione della P. Iva o dovrò indicare solo il mio codice fiscale?
    Grazie per l’eventuale aiuto!

  98. Salve, se lei ha partita Iva aperta dovrà fatturare i proventi da diritto d’autore con la partita Iva esattamente come sta facendo. La disciplina che prevede l’emissione della ricevuta riguarda solo i soggetti che svolgono attività riguardante lo sfruttamento di diritti di autore e che non hanno partita Iva. Se lei ha partita Iva perché parte dei proventi riguardano altra attività, quello che sta facendo adesso è corretto. Spero di aver chiarito il suo dubbio.

  99. Buonasera! Complimenti e grazie per la disponibilità e preparazione!
    Avrei una domanda… sono illustratrice e lavoro da anni applicando la cessione diritti d’Autore, fino a qui tutto bene, ora mi è arrivata una proposta di lavoro dall’estero. Mi chiedo come funzioni: se la medesima nota che uso per la cessione dei diritti possa applicarla anche a questa casa editrice, se debba tradurla, se ha voci che debba segnare… se abbia la medesima marca da bollo da due euro… Tutte nozioni che commercialisti della mia zona non conoscono e sul web non riesco a reperire.
    Da quanto letto finora mi verrebbe da pensare che io possa utilizzare la cessione dei diritti d’autore scrivendo solamente il lordo e che il versamento irpef venga poi detratto in un secondo tempo nella dichiarazione dei redditi. Mi spiacerebbe riununciare ad un lavoro solamente perchè la burocrazia a volte “spaventa”.E ovviamente vorrei farlo in massima tranquillità. Grazie molte.
    Grazie.

  100. Si, può tranquillamente usare la ricevuta che emette adesso per diritti di autore, ma non dovrà applicare la ritenuta d’acconto e non dovrà neppure applicare la marca da bollo. Se vuole maggiori informazioni la ricontatto in privato.

  101. Buonasera,
    complimenti per post!
    vorrei creare un sito di microstock tramite il quale vendere (con download a pagamento) vignette tematiche (da me realizzate) per corsi di formazione aziendale.
    Potrei lavorare con la cessione di diritto d’Autore, così come ho fatto finora per i lavori di volta in volta commissionati dai clienti e realizzati “su misura”? Con il microstock cambierebbe solo il fatto che realizzo le vignette in anticipo su temi da me scelti…per poi tentare di venderle in un secondo momento.
    Grazie mille per la risposta, i commercialisti finora interpellati sembrano non conoscere bene questa possibilità…
    Saluti

  102. Salve, la disciplina del diritto di autore riguarda la cessione ad un soggetto terzo dello sfruttamento economico di un opera realizzata dall’autore. Mi pare pacifico il fatto che lei voglia creare un sito per vendere vignette, cosa del tutto diversa dalla cessione del diritto di autore. Deve aprire partita Iva per l’esercizio di un’attività commerciale.

  103. La ringrazio davvero molto… temevo potesse essere una cosa molto più complicata!
    E’ stato un vero piacere, grazie della disponibilità, se avrò bisogno mi permetterò di contattarla in privato. Grazie dell’ottimo servizio!

  104. Buongiorno,
    e se le mie vignette le vendessi tramite un sito di microstock di terzi?
    Grazie per la gentile risposta

  105. In questo caso lei cede il diritto di sfruttamento economico delle sue vignette a un soggetto terzo. Tra lei e loro può essere stipulato un contratto per la cessione del diritto di autore.

  106. Buonasera,
    sono socio di uno studio aperto da mio padre architetto/designer. Da quando lui è morto, lo studio percepisce solo royalties di quanto aveva disegnato mio padre quando era in vita (sedie, lampade e complementi di arredo in generale). Leggendo quanto da lei scritto avrei pensato di sciogliere lo studio e quindi chiudere la partita IVA. Mi sono quindi andato a leggere l’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972 il quale recita effettivamente quanto da lei riportato ma il testo finisce con “..tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633. Sono andato quindi a leggermi i punti citati e al num.5 ho letto “n. 5)disegni e le opere dell’architettura. Da qui il dubbio: posso davvero chiudere la partita IVA? Nella definizione “disegni e opere dell’architettura” sono compresi anche i complementi di arredo disegnati da mio padre?
    Grazie e complimenti per la sua conoscenza sulla materia “diritto d’autore” dal punto di vista fiscale che non è così comune…

  107. Quanto ha notato è corretto, il n. 5) dell’articolo 2 della Legge n. 633/41 sul diritto di autore, parla di disegni e opere dell’architettura. L’articolo 3, comma 4, lettera a) del DPR n. 633/72 nel disciplinare il diritto d’autore come prestazione non soggetta ad Iva, in quanto non assimilabile alle prestazioni di servizi, esclude i numeri 5 e 6 della Legge n. 633/41. Questo significa che chi riceve compensi relativamente a “disegni e opere dell’architettura”, è tutelato dal diritto d’autore, ma da un punto di vista Iva la prestazione è assimilata ad una prestazione di servizi soggetta ad Iva, quindi da fatturare. Ne deriva che un soggetto passivo deve fatturare.

  108. buongiorno,
    sono un professionista che fattura compensi per le proprie prestazioni di amministratore ad alcune società, sto depositando un marchio che concederò in utilizzo a queste aziende, devo emettere fattura per l’utilizzo del marchio alle aziende con iva e ritenuta d’acconto?
    Tale reddito andrà a cumularsi a tutti gli altri redditi?

  109. Se lei è un professionista con partita Iva può fatturare le prestazioni riguardanti lo sfruttamento del diritto di autore.

  110. Salve, sono rimasto colpito dalla vostra bravura e risolutezza.

    Sono un pò confuso e vorrei chiedervi informazioni su come devo gestire la mia fiscalità.

    Ho iniziato da questo mese a gestire un sito internet contenitore/blog/informazioni sul mondo della musica, inserirò articoli, recensioni, notizie, report miei personali.
    mi chiedono di far fattura. il mio corrispettivo sarà più o meno sulle 1.000 euro al mese, penso che dopo il primo anno sarò sui 1.400 mensili.
    Come devo comportarmi?
    oltre aprire P.IVA, come devo fatturare? posso fatturare senza IVA secondo quanto letto da voi sopra? o devo fare ricevute come spiegavate prima?
    posso usufruire di queste detrazioni indicate da voi?
    ho 30 anni, che agevolazioni posso avere?
    grazie mille anticipatamente.

  111. Se la sua attività è quella di gestire un blog, deve aprire partita Iva avviando un’attività commerciale. La disciplina riguardante il diritto d’autore non c’entra niente in questo caso. Per questioni di brevità non posso darle qui una consulenza sul regime fiscale o quant’altro, ma se ha bisogno mi contatti in privato.

  112. Buongiorno, io non ho la partita iva e non vorrei aprirla. Mi occupo di traduzioni con contratto per diritto d’autore, c’è una cifra massima annuale che non posso superare? Posso dichiarare le mie entrate da diritto d’autore con tassazione al 20% senza limiti e senza iscrizione alla gestione separata? Grazie!

  113. Se la sua attività rientra nella disciplina del diritto di autore quanto afferma è corretto.

  114. Salve, prima di tutto i mie complimenti, è molto tempo che cerco qualcuno che mi dia delucidazioni esaustive e qui sto trovando tutto quello che cerco. Le chiedo quanto segue, io lavoro da 10 anni come illustratrice per varie case editrici, per questo ho sempre fatto ricevuta per cessione di diritti di autore con questa nota : “Importo fuori campo applicazione IVA art. 3, c.4, p.1 D.P.R. 633 del 26.10.72 e successive modifiche.” (le chiedo se è giusta, spero proprio di si 🙂 Ora il mio lavoro sta un pò cambiando, ho venduto dei quadri e l’ho fatto come vendita occasionale perchè è successo una sola volta e non mi conveniva aprire partita iva. Ho da poco messo su uno show di animazioni che gira per i teatri. Io non sono presente in sala, metto solo a disposizione il mio file video. posso continuare ad utilizzare la cessione dei diritti d’autore per questo show? ci sono limiti di compensi percepiti per anno? posso cumulare i redditi provenienti da cessione a una parcella di prestazione occasionale ( esempio:vendita quadri oppure realizzazione affresco in una casa) senza per questo dover aprire partita iva? La ringrazio in anticipo. nel caso le vorrei fare altre domande se si può con consulenza in studio o con la sua modulistica online. Complimenti davvero.

  115. Grazie per i complimenti, davvero. La dicitura da inserire nella ricevuta è sicuramente corretta. La vendita di quadri, se occasionale non va fatta con partita Iva, se però viene esercitata con continuità è necessario pensare all’apertura di una partita Iva, sia per la posizione di professionista, per la realizzazione di opere (quadri), che come commerciante per l’attività di show di animazione. Naturalmente bisogna entrare più nel dettaglio per poterle fornire delle informazioni più concrete. Nel caso mi faccia sapere che la ricontatto in privato via mail.

  116. Salve,
    ho recentemente aperto una partita iva e devo compilare una fattura a cessione dei diritti d’autore.
    non sono iscritto a nessun albo / istituto di previdenza, non trovo indicazioni corrette su come compilare la fattura. Esiste un fac-simile o un modello?
    Grazie mille

  117. Prima di tutto bisogna capire la prestazione che è stata effettuata. Se ha partita Iva deve fatturare la prestazione, ma non sarà una cessione di diritti di autore, che segue diversa disciplina. Immagino che non abbia un commercialista che la segue.

  118. Sono io che inseguo lui, più che altro.
    Lavoro da social media manager,
    ma più o meno ho capito tutto quello che devo fare ma mi restano oscuri alcuni punti.
    Devo inserire un 4% da dare a? Inps?
    Devo inserire da qualche una voce che spieghi che il mio regime è forfettario?

  119. Non ho abbastanza informazioni per risponderle. Vedo difficile che un social media manager faccia prestazioni che riguardano lo sfruttamento del diritto d’autore.

  120. grazie per la risposta, entro domani le mando le domande privatamente via mail seguendo la sua modulistica

  121. Buongiorno, ho letto attentamente tutti i casi precedentemente prospettati e, pur affascinato dalla chiarezza e sinteticità delle risposte, resto con dei dubbi che provo ad esporre. 1) Se facccio occasionalmente un programma excel piuttosto complesso (in base a mie conoscenze) per una ditta che mi pagherebbe su ricevuta , posso consderarlo diritto d’autore per il bonus 25% (senza particolari iscrizioni altrove) ? e poichè, (sono pensionato) ho una partita iva regime minimi per un’attività di consulente nell’organizzazione amministratvia di uffici, posso tenere separate le due cose , sia per il cumulo dei 30,000 sia per la non fatturazione dei diritti software ? Ringrazio anticipatamente e spero di leggere anche il mio caso in coda a quelli già estremamente interessanti da voi risolti.

  122. Se lei realizzare un programma su excel per conto di una ditta lei non sta cedendo un diritto di autore, ma sta facendo un’attività commerciale. Dovrà fatturare con partita Iva quella prestazione, non ci sono alternative.

  123. I vari commenti fanno sorgere un dubbio: la professione prevale sul diritto d’autore?
    Io penso di no, ma molti professionisti hanno dubbi.
    Faccio un esempio: un ingegnere informatico libero professionista iscritto all’Albo sviluppa in software in autonomoa , lo registra in SIAE e stipula un contratto di sfruttamento economico con una società di capitali.
    I compensi che percepirà sono da considerarsi estranei alla professione?
    E cosa succede se la società cui cede i diritti èvuna Srl uninominale di cui egli stesso è il socio unico?

  124. L’ingegnere dovrà fatturare la prestazione legata allo sfruttamento del diritto di autore. Il fatto che la controparte sia una società di cui lui è socio unico non ha rilevanza a questi fini.

  125. Buongiorno e complimenti sinceri per il suo sito e l’attenzione agli utenti. Vorrei sottoporle un dubbio che mi è venuto confrontandomi con due colleghi. Ho una p.Iva come sceneggiatore tv in regime dei minimi. Per i progetti a cui collaboro mi è quasi sempre richiesto di dividere il compenso tra prestazione (per cui emetto fattura con ritenuta ex-enpals del 9,19) e cessione diritti d’autore (per cui emetto invece una RICEVUTA con ritenuta del 20% sul 60% (sono under 35)). E’ corretta l’emissione della ricevuta? Sono seguito da un contabile che mi ha suggerito questa modalità ma ora i colleghi mi dicono che loro emettono unicamente fatture (e mi sembra di leggere che anche Lei sostenga lo stesso in alcune risposte sopra) e mi sto un pochino preoccupando… Grazie per l’attenzione.

  126. Lei dovrà compilare la fattura anche per le prestazioni che riguardano lo sfruttamento del diritto di autore. Questo è quanto è stato previsto dalla Risoluzione n. 311/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate. Nella Risoluzione l’Agenzia indica che se la prestazione riguardante il diritto di autore è svolta nell’ambito di un attività professionale tali redditi sono attratti dalla sfera professionale. Quindi, dovrà emettere fattura per tali prestazioni, senza deduzione forfettaria e senza ritenuta, come le altre fatture che emette. Questo perché in questa fattispecie il reddito da diritto di autore non rileva tra i redditi diversi, ma tra i redditi di lavoro autonomo.

  127. Salve!
    Avrei un dubbio atroce: Se vendo tramite un sito di affezionati degli schemi puntocroce, di cui sono unico creatore, posso avvalermi della cessione dei diritti d’autore per il pagamento? Se sì, quali documenti devo mandare al sito che me li vende, quando ricevo il pagamento? In sintesi vendo attraverso un sito non di mia proprietà, degli schemi da me creati in formato digitale pdf, vendibili anche a più persone, le quali poi con prodotti e strumenti di terze parti, realizzano nel concreto l’opera. Grazie mille.

  128. Non siamo di fronte ad un opera artistica, per la quale sia possibile utilizzare la disciplina del diritto di autore. Le sta effettuando un’attività legata alle affiliazioni commerciali, quindi attività di tipo commerciale, e come tale deve essere regolata.

  129. Grazie per la gentile risposta! sostanzialmente dovrei aprire parita IVA, ma se questa attività mi poterà a non più di 2500/3000 euro all’anno, e dovrei essere costretto ad avere Partita Iva? tanto vale togliere tutti i file e rinunciare immediatamente.

  130. Per le piccolissime attività il dilemma è questo, vale la pena aprire partita Iva per €. 3.000 l’anno. Se vede questo solo come un passatempo, allora no, ma se crede di fare questo anche in futuro e vuole dedicarci tempo, allora le consiglio di provarci.

  131. Questo è una sorta di passatempo, mi occupo di illustrazione, e questa è soltanto un’altra forma di creatività che mi diverte molto, nonché di soddisfazione nel sapere che da qualche parte in europa c’è una ragazza col filo che sta ricamando un mio disegno. Penso che manterrò il contratto di prestazione occasionale e qualora dovessi superare la famosa bufala di 5000 euro annui, aprirò la Partita Morte, oppure cancellerò tutto.

  132. Dimenticavo, grazie mille per le risposte! Mi è stato davvero d’aiuto questo blog. Di sicuro se qualcuno avrà dubbi lo indirizzerò qui!

  133. Salve , le ho appena mandato privatamente una mail con rischieste più approfondite, è stato veramente utile e ora vorrei entrare nel dettaglio, ho pagato quanto richiesto nel box, grazie ancora e tanti complimenti*
    maria

  134. Non ho trovato nulla nei regolamenti Inarcassa circca l’assoggettabilità dei redditi da diritto d’autore percepiti dall’autore (ingegnere iscritto).
    Vale l’analogia con l’INPS e quindi sono esclusi ?

  135. I redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore non prevedono versamenti previdenziali.

  136. Buongiorno,

    innanzitutto complimenti per l’articolo, molto esaustivo e ben chiaro.
    Tuttavia le mie lacune in materia fiscale non mi permettono di avere certezza sul seguente ragionamento.
    I contitolari di un marchio concedono in licenza d’uso un marchio ad una Srl per 50k. Su tale somma la Srl pagherà il 20 % (10k) a titolo di ritenuta d’acconto, riducendo così i proventi della licenza d’uso a 40k, ossia 20k per ciascun cotitolare del marchio. Su tale somma per ciascun cotitolare (pari a 20k), si dovrà effettuare una deduzione peri al 40% (8k), portando così la base imponibile a 12k per ciascun cotitolare. Assumendo poi che quest’ultimi non svolgano ulteriore attività lavorativa dipendente, essi sono lavoratori autonomi a PIVA nel regime dei minimi a cui si applicherà un’imposta sostitutiva del 15%, la quale applicata a 12k risulta un’imposta pari a 1,8k, così per un provento netto pari a 18.2k (20k-1,8k).

    E’ corretto?

    Grazie

  137. Se l’attività professionale dei soci è collegata a quella della cessione del diritto di autore, i soci fattureranno la cessione del diritto di autore e la tasseranno con il loro regime fiscale (no ritenuta da parte della società, se sono minimi). Altrimenti dovranno fare ricevuta ognuno per 25k sulla quale applicare deduzioni e ritenuta, poi al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi tasseranno ad Irpef il compenso, determinando la tassazione definitiva.

  138. buongiorno, e complimenti per il vostro splendido lavoro.
    Vi pongo due quesiti: io lavoro da anni per una casa editrice come libero professionista realizzando i miei lavori in modo quasi esclusivo (è il 97×100 dei miei introiti), nel caso non dovessero più darmi lavoro per loro decisione, non per fallimento, ho qualche tutela legale? un’attività compiuta per anni presso lo stesso datore di lavoro è assimilabile al lavoro subordinato?

  139. Grazie davvero per le sue parole, mi fanno molto piacere. Purtroppo il soggetto che percepisce redditi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore non ha diritto ad alcun diritto come quelli dei lavoratori dipendenti. In pratica non vi sono tutele legali in quanto trattasi di attività professionale.

  140. Salve e complimenti. Un chiarimento: un soggetto che percepisce redditi derivanti esclusivamente dallo sfruttamento del diritto di autore, in maniera non occasionale, deve necessariamente aprire una p.iva oppure può compilare il quadro RL del modello unico senza aprire una posizione Iva? Grazie per la risposta

  141. Se la sua unica attività riguarda lo sfruttamento del diritto di autore non è necessario aprire partita Iva, ma se vi sono anche attività collegate è necessario farlo. Pensi al giornalista che ha sia redditi da diritto di autore ma anche redditi derivanti da attività giornalistica diversa, nel caso si deve aprire partita Iva. Per risponderle in maniera opportuna servono maggiori informazioni. Nel caso mi contatti in privato.

  142. Salve e complimenti per il vostro sito davvero ben fatto e davvero molto utile, le volevo fare alcune domande riguardo la mia situazione, nel tempo libero compongo basi musicali lavoro tramite un sito che si occupa della distribuzione musicale dei miei brani, circa 700 euro/annui derivati dai download dei miei pezzi in royalties, in più ho guadagno sempre tramite loro con la Licenza di sincronizzazione circa 500 euro/annui per piccoli contratti chiusi sull uso della mia musica per filmati di poco conto ed infine altri diritti d’autore derivati dallo streaming in rete delle mie canzoni, diciamo un totale di 1000 euro/annui , le dico anche che sono operaio in un azienda di mobili e percepisco circa 23k di euro lordi annui, ora come dovrei comportarmi?
    1- riguardo i 1000 euro sono costretto ad aprire una partita iva?
    2- da come ho capito, riguardo i contributi previdenziali dei 1000 euro devo pagarli perchè ho già un reddito?
    3- basta dichiarare la somma extra nel 730?
    La ringrazio per il suo servizio

  143. Grazie davvero per i complimenti. Le rispondo per punti: 1) i proventi derivanti da diritto di autore, se documentabili, ovvero derivanti da un contratto tra le parti, non richiedono l’apertura di una partita Iva. Nel suo caso credo si tratti di diritti di autore con la casa che distribuisce i suoi brani. Se potesse certificarlo con un contratto sarebbe ancora meglio. 2) I contributi previdenziali sul diritto di autore non sono obbligatori. Se vuole può versare contributi volontari all’Inps. 3) Si deve dichiarare i redditi da diritto di autore nel quadro dei redditi diversi del 730.

  144. Buongiorno, ho solo redditi da pensione minima e prevedo di ricevere diritti d’autore per l’importo di poche centinaia di euro all’anno relativi ad un libro appena pubblicato.
    Dovrò presentare la dichiarazione dei redditi ed eventualmente in quale riquadro dovrò inserire i diritti d’autore?
    Grazie per la risposta

  145. E’ obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, ed indicare anche i redditi da diritto di autore.

  146. Buonasera,

    innanzi tutto, complimenti per l’articolo che è veramente curato nei minimi particolari e mi ha chiarito molti concetti lasciandomi quindi solo dei dubbi sulla mia situazione personale:

    Nell’esempio pratico di un committente estero (Germania) per un compenso loro di 1000 euro (ricevuto per cessione di diritti d’autore per traduzione di opere audiovisive e, più specificamente, adattamenti di videogiochi), la ritenuta IRPEF si applica al 20% del 60% (ho meno di 35 anni) e quindi ammonta a 120euro.

    Oltre a questi 120 euro, devo versare altro, per esempio l’INPS?

    E la seconda domanda è: se ho una P.Iva aperta per effettuare lavori di traduzioni tecniche (che quindi non rientrano nel diritto d’autore) e progettazione web (anche questa non protetta da diritti d’autore) questo rappresenta un problema o un conflitto?

    Mi spiego meglio: fermorestando che sui redditi fatturati per traduzioni tecniche la tassazione applicata è diversa e che essendo nel regime dei minimi la somma dei compensi di diritti d’autore e fatturato non possono superare i 30.000euro annui, è un problema se emetto fatture (per i lavori che lo richiedono) e notule (per altri lavori per i diritti d’autore)?

    Ultima domanda: dato che quanto fatturo per altri lavori (trad. tecniche e siti web) è nettamente inferiore a quanto percepirei con le notule, SE la suddetta situazione è problematica, posso in caso chiudere la p.Iva e lavorare quindi solo con notule (rifiutando ovviamente quei lavori che non rientrano nel diritto d’autore)?

    Grazie

  147. Prima di tutto grazie per i complimenti. Se il committente è estero non c’è alcuna ritenuta italiana da applicare. Nei compensi per diritti di autore non è previsto il versamento obbligatorio di contributi. Il fatto che lei abbia partita Iva fa si che debba fatturare anche le prestazioni legate al diritto di autore visto che rientrano comunque nell’ambito della sua attività professionale anche quelle, rispettando le regole legate al diritto di autore. Non dovrà superare cumulativamente i €. 30.000 annui. Per la sua ultima domanda, se vuole può chiudere partita Iva e fare solo ricevute per diritto di autore, ma non potrà percepire compensi per attività professionali. Se ha bisogno di maggiori info mi contatti attraverso il servizio di consulenza.

  148. Salve,
    mi accodo ai molti complimenti per il suo articolo molto interessante.
    Per quanto riguarda la mia situazione personale, ho registrato un marchio alla camera di commercio a novembre 2016, a inizio anno ho aperto la partita iva con codice ateco 774000 e intendo dare il marchio in licenza d’uso ad alcune società, registrando i contratti di licenza all’Agenzia delle Entrate. Percepisco inoltre un compenso da amministratore in una società. Volevo sapere se nelle fatture che emetterò alle società devo applicare l’IVA o sono esente e se ho l’obbligo di iscrivermi a qualche gestione INPS.
    Grazie

  149. Avendo aperto partita Iva logicamente dovrà fatturare tali prestazioni. Con l’apertura della partita Iva era obbligato all’iscrizione in Camera di commercio e all’Inps gestione commercianti.

  150. Buongiorno e grazie per tutti i suoi interventi e contributi sul tema.
    Finora attraverso prestazioni occasionali realizzo infografiche digitali per social, web, editoria.
    E’ ora possibile che il volume di attività superi i limiti dei 5.000.
    Sto valutando perciò la possibilità di emettere ricevuta per cessione diritti d’autore, ma anche guardando in prospettiva, sto valutando la costituzione di una srl semplificata unipersonale.
    Se fosse questa a stipulare contratto con il cliente, potrei emettere ricevuta per cessione diritti d’autore alla srl della quale sarei socio?
    E se sì, dovrei avere comunque una posizione previdenziale per il fatto di essere socio se anche amministratore?
    Grazie per la collaborazione e cordiali saluti

  151. Nel suo caso la disciplina del diritto di autore non trova applicazione. Lei sta effettuando un’attività commerciale. Costituire una Srl presuppone volumi di fatturato di una certa rilevanza, altrimenti rischia solo di non riuscire a sostenere i costi di gestione. Le serve la consulenza di un commercialista per individuare la soluzione migliore per il suo caso. Se vuole mi contatti attraverso il servizio di consulenza.

  152. Buongiorno, sono insegnante precaria. Ogni anno d’estate chiedo la naspi, quando scade il mio contratto con la scuola di turno. Poiché sono autrice di un manuale scolastico, percepisco annualmente i diritti d’autore che mi spettano, da contratto con l’editore. Tali diritti possono ammontare a cifre superiori a 8000 euro l’anno. Questa entrata mi annulla la naspi estiva? grazie

  153. Purtroppo si, l’attività legata allo sfruttamento del diritto di autore, quando supera i €. 4.800 annui annulla la Naspi.

  154. Grazie, come temevo. Ma imn un commento poco sopra la risposta sembrava negativa:

    “Fiscomania giugno 16, 2016 at 9:24
    Salve, l’attività di cessione di diritto d’autore rientra nei redditi diversi, che non hanno a che fare con attività di lavoro dipendente o autonomo.”

  155. La risposta precedente non riguardava la Naspi. Quando si percepiscono redditi derivanti da attività come il diritto di autore superiori alla soglia di €. 4.800 annui si perde lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto alla Naspi.

  156. Mi scusi, ho riportato parzialmente:

    “RICO giugno 16, 2016 at 3:34
    ho lavorato fino a marzo 2015 come dipendente poi a metà aprile ho cominciato a percepire la naspi.
    Il problema è che nel frattempo ho pubblicato tramite una società estera di self publishing e ho venduto 3 copie di un ebook, avrei dovuto comunicare entro un mese dalla vendita della mia prima copia l’inizio di attività autonoma lavorativa all’inps (e presunti introiti) per non rischiare di perdere la Naspi? o i redditi vanno calcolati sotto redditi diversi nel 730 e quindi nulla aventi a che fare con attività lavorativa? (da dichiarare quindi l’anno prossimo senza il rischio di perdere la Naspi)?”

  157. Buongiorno,

    mi chiedevo come ci si debba comportare qualora si debba fare una nota con R.A. per un compenso stabilito come netto dal cliente. (nel suo esempio si parte da una cifra di 10.000 lordi.)
    Cioè se ci viene offerto un compenso di 100€ netti bisogna applicare la deduzione e la R.A. da un compenso lordo più alto per ottenere alla fine 100€ netti?

    La ringrazio anticipatamente.

    Saluti

  158. Per quanto riguarda il diritto di autore non si può stabilire un compenso netto. Non è disciplina sul diritto di autore altrimenti.

  159. Grazie per la risposta, però fatico a capire, un compenso netto ci sarà sempre e comunque, bisogna solo stabilire col cliente quale sia il lordo di partenza.
    Quindi se al cliente andrà bene pagare un preventivo più alto io potrò sempre fare una nota da 118, tassare il 20% del 75% e avere i miei 100€ puliti no?

  160. Forse si sta sbagliando, con il diritto di autore non possono esserci preventivi, il diritto di autore si stabilisce una percentuale sulle vendite, non si può prevedere il fatturato prima.

  161. Mi scusi però continuo a non capire, quali vendite e quale fatturato?
    forse ho espresso male il quesito.
    Se un giornale mi chiede un preventivo/disponibilità per un ritratto, dovrò pur fornirgli una cifra.
    Cosa c’entrano le vendite? La cessione dei diritti per l’utilizzo del ritratto come prima pubblicazione rientra nel diritto d’autore, mi viene pagato dunque io devo mandare una notula per un compenso che stabiliamo io con il giornale stesso.
    Mi sbaglio?

  162. Se lei cede un ritratto ad un giornale sta vendendo un bene, non sta facendo una prestazione legata allo sfruttamento del diritto di autore. La paternità dell’opera passa al giornale oppure no? Prima bisogna chiedersi questo. Capire come concordare il netto è praticamente impossibile, perché dipende dai suoi redditi Irpef, quindi non si può concordare prima, solitamente si concorda la cifra lorda.

  163. Buonasera, complimenti con la precisione con cui viene affrontato l’argomento.
    Io ho partita iva, attualmente commerciante online; negli anni precedenti ho anche svolto attività di sviluppo software. Ora mi trovo nella situazione di dover cedere i diritti di sfruttamento (diritto d’autore) di un software realizzato diversi anni fa : emetterò quindi fattura (esente iva) ma è corretto per me applicare la deduzione forfettaria 25% ed esenzione INPS anche se ho tuttora partita iva con reddito da commerciante? Devo considerare i due redditi quindi “separatamente” (uno con aliquota INPS e uno senza)?
    Grazie per la delucidazione.

  164. Assolutamente no mi perdoni, io non sto vendendo alcun bene, ma cedendo i diritti di riproduzione di un opera frutto dell’ingegno (per cui cedibile grazie alla legge sui diritti d’autore).
    La paternità non passa al giornale, il giornale o l’editore ha il diritto di pubblicare l’opera secondo i termini stabiliti. In editoria funziona cosi, nessuno cede la paternità dell’opera ma cede i diritti di riproduzione per tot di tempo (per prima pubblicazione, in esclusiva, o per 2 o 3 anni e via dicendo).

  165. In pratica dovrà suddividere le due attività. Penserà a questo il commercialista che la segue.

  166. Salve. Complimenti per l’articolo e la chiarezza nell’esposizione. Sono un autore, senza partita IVA, che nel 2016 ha ricevuto da un editore statunitense 2500 dollari. Per errore, l’editore ha versato all’IRS (l’agenzia delle entrate americana) una tassa del 30% (750 USD) che ho intenzione di farmi restituire. Al netto della tassa, ho dunque ricevuto circa 1450 euro nel 2016. Vorrei inserire al rigo RL25 la somma di 1450 euro e al rigo RL29 il 25% di tale importo. Quando l’IRS mi restituirà i 750 dollari, allora li inserirò al rigo RL25 della prossima dichiarazione. Le chiedo: è giusto? Grazie.

  167. In dichiarazione dei redditi inserisca il reddito effettivamente incassato al netto della ritenuta estera.

  168. E’ possibile effettuare un contratto di cessione diritto d’autore tra un privato italiano senza p.iva ed un’azienda slovena (stato eu)? Se si quali sono le ritenute/imposte dovute? esistono modelli fac-simile di riferimento?

    Grazie in anticipo.

  169. Certamente, è possibile. Dovrà redigere un contratto che regola i compensi che incasserà il privato italiano. I compensi sconteranno l’Irpef italiana. Le consiglio di rivolgersi ad un legale o ad un commercialista per redigere correttamente l’atto, che nel contratto legato alla cessione del diritto di autore è di fondamentale importanza.

  170. Salve, ottimo articolo, scritto in modo chiaro e in cui trovare tutto quello che serve!!
    Due sole domande. Volendo realizzare un sito web/piattaforma con nome XYZ in cui diversi soggetti possono mettere in vendita/cedere la licenza per lo sfruttamento delle loro opere creative, ha bisogno di p.Iva?
    Ovviamente il sito sarà quello che incasserà i pagamenti per le opere vendute, che saranno poi girati a ciascun soggetto non integralmente, ma trattenendo a monte una percentuale. Come va regolato il rapporto tra sito web e gli altri soggetti? In realtà ci sarebbe solo un passaggio di royalties…. In sostanza vorrei evitare di considerare il sito web come un’impresa, ma piuttosto una vetrina in cui ciascuno cede la licenza d’uso per le proprie opere dell’ingegno. Specifico che al momento non ho altri redditi e non sono iscritto ad alcun Albo.
    Grazie in anticipo per l’attenzione e la disponibilità.

  171. Il sito che ospita le opere svolge un’attività commerciale, permettendo agli autori di pubblicizzare l’opera sul sito, trattenendo una percentuale sulle vendite. I creatori delle opere potranno regolare il rapporto con il sito attraverso un contratto legato allo sfruttamento del diritto di autore. Il sito venderà le opere ai clienti finali, come una qualsiasi attività commerciale. Capisco il suo punto di vista ma è impossibile non considerare un sito che vende opere altrui, come un esercizio non commerciale. Se vuole maggiori informazioni per capire i costi della partita Iva, che possono essere anche molto vantaggiosi a determinate condizioni, mi faccia sapere.

  172. Grazie infinite per la risposta immediata e per avermi dedicato il suo tempo.
    Prenderò in considerazione di contattarla in via riservata per avere ulteriori delucidazioni sulla p.iva più conveniente, solo il tempo di organizzare il sito… considerato che poi avrò bisogno di un commercialista esperto del settore che lo seguirà dal punto di vista fiscale.

    Grazie ancora e complimenti per il suo blog, veramente d’aiuto per tutti.
    A presto

  173. Salve, in riferimento al mio commento in data 4 ottobre 2015, come mi avete consigliato ho aperto la partita iva da commerciante come ditta individuale, regime forfettario – ma faccio produrre degli oggetti su mio progetto, li acquisto dalla fabbrica, li vendo online. Fuori dal regime forfettario, che non consente di scaricare i costi e presume un ricavo lordo del 40%, avrei diritto a riconoscere alla mia persona fisica un compenso per diritti di autore a carico della mia ditta individuale, persona giuridica? Trattandosi di prodotti realizzati in quantità limitata, il ricavo lordo nel mio caso è del 10% pertanto vorrei sapere se potrei addebitare come costo il bene immateriale costituito dal design del prodotto (che è poi quello che effettivamente l’acquirente compra) al fine di ridurre l’imponibile passando al regime ordinario.

  174. Sono a disposizione per seguirla da un punto di vista fiscale per tutti gli adempimenti, come supporto per lo sviluppo della sua nuova attività.

  175. Lo sfruttamento del diritto di autore può utilizzarlo se lei cede lo sfruttamento del design alla fabbrica che produce, se poi oltre produrre è la stessa fabbrica a vendere e incassare i compensi rilasciando a lei una percentuale su ogni vendita. Nel suo caso è lei a vendere il prodotto, quindi sta facendo un’attività commerciale. Per precisare, la sua ditta individuale è lei persone fisica. Le persone giuridiche sono le società, tanto per capirsi.

  176. Buongiorno! Approfitto della Vostra gentilezza per porVi una questione.
    Sto per firmare un contratto di cessione diritti d’autore per prestazione giornalistica (realizzazione articoli). Preciso che non ho partita IVA perché non svolgo attività di lavoro autonomo. Sul contratto non è indicata una fine precisa dello stesso, a parte la dicitura – sotto la sezione “Risoluzione del contratto” – <>. Sicuramente terminerò il mio lavoro con la testata giornalistica entro il 30 settembre 2017 (ci si è già accordati a voce in merito).
    Chiedo: siccome dovrò iscrivermi a un Master universitario (a fine ottobre 2017) che impone che lo studente NON debba avere CONTRATTI IN ESSERE DI QUALSIASI TIPO al momento dell’iscrizione, se richiedo alla testata giornalistica un documento firmato dove si attesta la fine del mio rapporto lavorativo con essa, vale comunque?
    La mia preoccupazione è che non è presente sul contratto di cessione diritti una data di fine certa; non so se questo è un problema. Chiudo col dire che la testata mi ha già comunicato che non avrebbe alcun problema a fornirmi il documento firmato di cui sopra.
    Non sono molto pratico di contratti di cessione diritti, e mi scuso se non sono stato chiaro in alcuni passaggi.
    Grazie! Buon lavoro

  177. Completo il commento, perché nella pubblicazione è scomparsa una parte:
    Dicevo, sul contratto non è indicata una fine precisa dello stesso, a parte la seguente dicitura, sotto la sezione “Risoluzione del contratto”: “Il presente contratto si intenderà risolto qualora tra le parti non adempiano alla scadenza naturale delle obbligazioni assunte, o intervenga disdetta da una delle parti da comunicarsi all’altra, anche mediante mail”.

  178. Per quanto posso dirle in questo momento farei modificare il contratto per sua sicurezza maggiore.

  179. Significa che il contratto ha durata indefinita e per risolverlo occorre comunicazione. Dovrà risolvere il contratto prima del suo master.

  180. Buongiorno, sono un autore di canzoni, scrivo e compongo anche la musica, i compensi che percepisco come autore del brano per la cessione del diritto d’uso come dovrei inquadrarli, io solitamente ricevo un compenso per la cessione della licenza d’uso del brano compreso di testo e musica. Come dovrei gestire questo compenso ai fini irpef e previdenziali. Dovrei emettere fattura o ricevuta??grazie

  181. Quello che deve fare è emettere una ricevuta seguendo la disciplina della cessione del diritto di autore, e poi dichiarare gli importi ricevuti in dichiarazione dei redditi.

  182. Salve, vi scrivo per porvi una serie di domande:
    da poco tempo lavoro come illustratice di libri e sono alla mia prima dichiarazione del redditi.
    Ho letto nei commenti all’inizio del articolo un vostro commento da parte vostra che risponde ad una persona e che dice così: “2) Se ha solo redditi da diritto d’autore sotto i €. 4.800 non deve presentare la dichiarazione dei redditi.”
    sareste così gentili da farmi capire questo essenziale passaggio?
    cioè esiste un tetto per i diritti d’autore per cui non bisogna dichiarare nulla?se esiste qual’è?e quale sarebbe il riferimento di legge?

    vi espongo il mio caso:

    ho ricevuto 2280 lordi
    da cui hanno fatto già la ritenuta d’acconto secondo la duduzione giusta per la mia età e per il quale ho rilasciato una nota per cessione di diritti.
    devo dichiararli questi soldi nella dichiarazione dei redditi?

    Grazie

  183. Se lei ha ricevuto, nell’anno solo compensi per diritto di autore al di sotto dei €. 4.800, non c’è obbligo di dichiarazione, perché le detrazioni coprono l’eventuale imposta. Può trovare riscontro di questo nelle istruzioni del modello “Redditi”, tra i casi di esonero dalla dichiarazione. Se, invece, ha percepito anche altri redditi, è obbligata a presentare la dichiarazione. Se ha bisogno di consulenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono a disposizione.

  184. Salve,

    devo fare i complimenti per il lavoro che svolgete. Vorrei chiedere delucidazioni sulla mia personale situazione. Quest’anno ho ricevuto solo un compenso da cessione di diritti d’autore di 800 euro (scrivo per un quotidiano online) con ritenuta d’acconto di 96 euro. Qui le prime due domande: è necessario presentare il modello RF visto che il reddito è solo di 800 euro? Se presentassi il modello RF 2017 potrei recuperare le ritenuto versate?

    Adesso una seconda domanda slegata dalla prima. Mi sono accorto di non aver presentato il 730 per due CU ricevute l’anno scorso per un reddito da lavoro occasionale di 180 euro e per lavoro dipendente di 163 euro (si trattava di un contratto co.co.co. di 15 giorni). Rischio qualcosa di grave oppure posso stare tranquillo?
    In tal proposito, calcolando l’Irpef su 180+163 euro l’imposta lorda risulta scoperta, considerata la detrazione di 77 euro per lavoro dipendente, di soli 3 euro, valore che viene comunque coperto dalla ritenuta a titolo di acconto risultante dal lavoro occasionale (36 euro).

    Scusandomi per la specificità della seconda domanda, la ringrazio per la disponibilità che dimostrate.

    A presto

  185. Non è obbligato a presentare la dichiarazione, ma potrebbe recuperare le ritenute. Per l’anno precedente può stare tranquillo.

  186. Buon giorno,
    grazie delle infinite e sempre utili delucidazioni.
    Il mio caso:
    ho un soggetto che percepisce diritti d’autore da varie società.
    Ad alcune fa la ricevuta senza partita iva, ad altre non fa nulla ma riceve dei bonifici.
    In entrambi i casi gli viene consegnata la CU per diritti d’autore.
    Considero entrambe le situazioni RL25 con deduzione forfettaria indipendentemente dal fatto che ad alcuni faccia la ricevuta e ad altri no?
    Grazie infinte

  187. Buongiorno,
    sono un musicista, scrivo arrangiamenti per pianoforte e distribuisco gli spartiti sul web tramite un noto store digitale americano (Musicnotes) che si occupa della vendita, trattiene una piccola somma e mi invia le royalties trimestralmente. Per questa attività, devo iscrivermi alla gestione commercianti dell’INPS (con il conseguente pagamento dei circa 3.000€ annuali) oppure no?
    Oltre a questa attività, vendo i miei arrangiamenti sui principali store digitali iTunes, GooglePlay, Spotify, ma sempre mediante dei distributori che mi inviano trimestralmente le royalties, ed infine pubblicando i miei brani su YouTube, ricevo dei guadagni dal programma pubblicitario AdSense.
    Ora che le ho spiegato al meglio la mia situazione, potrebbe darmi dei chiarimenti a riguardo?
    Mi basta aprire partita IVA o è necessaria anche l’iscrizione alla gestione commercianti?
    La ringrazio

  188. I guadagni che lei percepisce derivano in parte da royalties per le quali c’è una disciplina apposita, e un’altra categoria di proventi che derivano da attività commerciale, per la quale è obbligatoria la partita Iva e l’iscrizione alla gestione commercianti. Ora, se lei ha i requisiti potrebbe aprire partita Iva con un regime agevolato che le farebbe risparmiare sia le imposte che i contributi dovuti alla gestione commercianti. Se vuole ne parliamo meglio in privato.

  189. certo, mi dica come contattarla, e vorrei però innanzitutto sapere quali sono le attività che mi costringono a iscrivermi alla gestione commercianti. Sia per la vendita di spartiti che per quella dei brani, ci sono dei distributori a cui io cedo la mia opera per la vendita, e del commercio se ne occupano loro, io percepisco semplicemente le mie royalties, non capisco perchè debba essere riconosciuto dallo stato come un commerciante.

  190. Buongiorno, la ringrazio molto per disponibilità, la possibilità di avere un esperto che risponde in maniera esaustiva ad un dubbio anche banale è impagabile. Ho letto le risposte e mi hanno chiarito alcuni dubbi che mi erano rimasti in quanto i commercialisti della mia zona non sono ferrati in materia.
    Credo di aver fatto uno sbaglio nelle notule emesse.
    Le riassumo la situazione: saltuariamente mi capita di cedere l’utilizzo di alcuni disegni digitali a delle agenzie di pubblicità/packaging, di solito facevo la rit. acconto dato che erano in media sui 3500€ l’anno. Lo scorso anno ho scoperto che non vendendo un originale fisico (come nel caso di un quadro ad olio o un acquarello su carta) ma solo il diritto di utilizzare le immagini potevo emettere notule per diritto d’autore.
    Il problema è che non avendo avuto indicazioni a riguardo (e avendo la testa altrove con il bimbo piccolo) mi sono comportata come con la ritenuta d’acconto, riportando lordo, tassazione e netto e facendomi corrispondere solo il netto -facendo fare all’agenzia da sostituto d’imposta come per le rit. d’acconto-.
    Ora mi sorge il dubbio che dovevo farmi corrispondere l’intera cifra e pagare io la parte di tasse nella dichiarazione unico.. ops
    Come posso fare per sistemare il pasticcio?
    (ho redditi da rit. acconto, dir autore e casa di proprietà + 80€ per il primo figlio)
    La ringrazio in anticipo!

  191. La disciplina prevede che lei abbia diritto a detrazioni diverse rispetto a quella della semplice prestazione occasionale. Per il futuro si faccia seguire da un commercialista esperto in questo ambito che le farà emettere le ricevute in modo corretto, e le farà risparmiare in imposte. Se vuole siamo a disposizione.

  192. Buonasera, e complimentissimi per il lavoro svolto, siete di una professionalità e celerità unica. Vi spiego la nostra situazione: siamo una SRL che gestisce un magazine online il quale si occupa della produzione di articoli e contenuti pubblicati su un sito web e sui social.

    Alcuni membri del team, i c.d. “capi redattori”, si occupano di a) ideare nuovi titoli per articoli da far redigere ai redattori, b) coordinare le pubblicazioni sui social e c) correggere articoli altrui e revisionarli. Vorremmo regolamentare la figura del “capo redattore” tramite un contratto di cessione patrimoniale dei diritti di autore, e vorremmo chiedervi se tali mansioni a b e c possano essere regolate con questa forma contrattuale e se si, se è possibile indicare genericamente il tipo di prestazione fornita\opera ceduta (facendo riferimento al loro ruolo di ‘creativi’ all’interno del nostro piccolo sistema e parlando del fatto che l’Autore ha redatto, redige, apporta modifiche a e coordina la creazione di contenuti e creatività per siti web e social network dotati del carattere di originalità, all’interno di un progetto di realizzazione seriale di siti internet e produzione di contenuto di intrattenimento che prevede il coordinamento tra progetto grafico, architettura di informazioni e software) e qualificando quindi tutto questo come l’ ‘Opera’ ceduta\il diritto d’autore ceduto, o se oppure è necessario specificare un determinato numero di articoli, da loro redatti o su cui loro sono intervenuti, alla voce ‘Opera ceduta\diritto d’autore ceduto’.

    La soluzione che abbiamo pensato noi è quella di acquisire i diritti di autore dal “capo redattore” per i titoli creati e per le modifiche che questo apporta agli articoli (punto a e c), corrispondendo un compenso fisso (occasionale inizialmente, mensile successivamente) per lo ‘sfruttamento della sua opera d’ingegno’. Abbiamo dei dubbi sulla validità e vorremmo chiedere a il vostro parere.

    Vi ringrazio in anticipo!

  193. Grazie prima di tutto per i complimenti. Quello che vorreste fare esula completamente dal diritto di autore. Le attività del capo redattore, anche se potrebbero essere fatte rientrare nella disciplina, sono attività che dovrebbero essere secondarie o accessorie rispetto all’attività principale ovvero la cessione del diritto di sfruttare un opera, che in questo caso il capo redattore non ha realizzato. A mio avviso farei prendere al capo redattore autonoma partita Iva e stabilirei il compenso fisso per cui deve essere pagato. Se può rientrare nel regime forfettario, la tassazione è ancora più bassa del diritto di autore, quindi il vantaggio sarebbe per tutti.

  194. Buona sera e complimenti per la sua professionalità… è davvero molto utile!
    il mio caso è questo: sono una fotografa freelance ed attualmente ricevo compensi per la cessione del diritto d’autore.
    Parallelamente ho anche una P.IVA che non utilizzo più, in caso dovessi ricominciare a svolgere anche attività a fini commerciali e pubblicitari (senza possibilità di applicare il regime fiscale previsto per la cessione del diritto d’autore) pensavo di applicare il regime forfetario.
    E’ possibile utilizzare i due regimi agevolati contemporaneamente dato quanto previsto dalla normativa sul regime forfettario? (Non possono avvalersi del regime forfetario: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito)
    Nel caso fosse possibile, i due redditi vanno cumulati ai fini del rispetto del limite dei 30000 € anche se derivanti da due attività diverse?
    Grazie mille

  195. I redditi percepiti con il diritto di autore non inficiano sulla possibilità di utilizzare il regime forfettario. Per regimi speciali ai fini Iva si fa riferimento a regimi particolari che niente hanno a che vedere con questo. Se ha bisogno di un commercialista che la assista siamo a disposizione.

  196. Buonasera , ho letto parecchio ma mi rimane sempre un dubbio .
    Sono l’amministratore della mia srl . (dunque io e la srl siamo due soggetti diversi per il fisco) Sono titolare del marchio che utilizzo per la mia attività di vendita on line . Il marchio è a nome mio (persona fisica) , lo dò in sfruttamento alla mia azienda srl che lo utilizza per fare attività economica on line ( aggiungo che il marchio effettivamente esiste e che è legalmente registrato all’ufficio marchi e brevetti) . la mia srl mi paga un forfait a fine anno per lo sfruttamento del marchio . Le mie domande sono : per la srl diventa un costo per cui abbassa l’imponibile sul quale pagare le tasse giusto? per me che come privato percepisco una somma per aver dato in sfruttamento il marchio , questa somma è esentasse ? come la inserisco nella dichiarazione dei redditi? grazie in anticipo per la risposta e per il chiarimento che vorrete darmi .

  197. Per la Srl il costo che sostiene è deducibile dal reddito e per lei è un reddito tassabile, tra i redditi diversi della dichiarazione dei redditi. Per maggiori info, se vuole mi contatti in privato.

  198. Buongiorno, sono un dipendente della pubblica amministrazione a tempo indeterminato con contratto full time,sto cercando di avere informazioni riguardo lo sfruttamento economico delle opere di ingegno da parte dell’autore.

    Leggendo il regolamento del mio ente ho visto che l’attività in questione non sembrerebbe rientrare tra quelle soggette ad autorizzazione , ma sotto quelle autorizzabili previa comunicazione.

    Mi domandavo però in che modo l’autore possa sfruttare economicamente la propria opera d’ingegno.

    Entrando nello specifico, ho creato un personaggio di fantasia per bambini, depositato regolarmente sia come marchio che come disegno all’ufficio brevetti e marchi, acquisendo quindi sia i diritti intellettuali(diritto d’autore)che quelli di utilizzo commerciale.

    Il personaggio in questione diventerà’ a breve una mascotte fisica(forse un fumetto o un cartone animato) che sarà presente ad eventi, manifestazioni e altre occasioni, e a seguito di questo partira’ un’operazione di vendita di merchandising, con magliette cappelli e quant’altro.

    La mia domanda riguarda il modo in cui poter sfruttare economicamente questa opera.

    Posso aprire una società a mio nome e occuparmi sia della pubblicità, degli ordini, del merchandising, della partecipazione ad eventi, aprendo regolare partita iva?(vietata ai dipendenti pubblici full time)

    Oppure devo stipulare un contratto con qualche società che sfrutti il marchio e farmi corrispondere una quota del ricavato?

    In questo secondo caso devo rientrare nel limite della prestazione occasionale entro i 5000 euro o posso stabilire comunque una percentuale senza limiti di introiti con la società a cui cederò i diritti di sfruttamento commerciale?
    praticamente il regolamento dell’ente dice che posso sfrittare economicamente le opere di ingegno..ma in che modo?

    Nell’attesa di una gentile risposta porgo cordiali saluti.

  199. Buongiorno,
    approfitto anch’io della vostra professionalità e disponibilità.

    Lavoro come traduttrice freelance in regime di diritto d’autore emettendo per varie case editrici delle notule con ritenuta d’acconto IRPEF (20% su 75% del totale, avendo superato i 35 anni).
    Da qualche mese emetto lo stesso tipo di notule a una casa editrice per la quale realizzo un lavoro redazionale (correzione bozze, redazione di comunicati stampa e quarte di copertina…). Mi chiedo se questa modalità sia corretta.

    Altra questione: ho una collaborazione con un’altra casa editrice per la quale svolgo lavoro autonomo occasionale come correttrice bozze; in questo caso emetto notula con ritenuta al 20%. In questo caso è questa la modalità corretta?

    Ultima questione: questi due redditi si sommano e devono rientrare nel limite della prestazione occasionale (5000€)?

    Grazie in anticipo per il vostro lavoro
    francesca bianchi

  200. Salve sto per comprare una domanda di brevetto presentata all’U.S.P.T.O. ( stati uniti). vorrei sapere se qua in italia devo pagare tasse di registrazione oppure una tantum. il soggetto che vende e’ una societa’ italiana

  201. Salve Francesca, bisogna prima di tutto distinguere tra prestazioni legate al diritto di autore, ovvero quelle ove può rivendicare una paternità dell’opera, come una traduzione, rispetto all’attività professionale, ma senza contenuto originale. Nel primo caso è corretto operare con ricevuta per la disciplina sul diritto di autore, mentre nel secondo caso, come per le attività redazionali e di correzione bozze, per le quali dovrebbe operare con partita Iva. Questo perchè se ha collaborazioni stabili l’attività diventa abituale, quindi da esercitare con partita Iva. Per maggiori info mi contatti in privato, magari valutiamo l’opportunità di una partita Iva.

  202. Buonasera, un caso un pochino più complesso, ricevo regolarmente dei diritti d’autore per circa 40.000 euro annui, ho girato, tramite atto notarile, questi diritti a mio figlio, ma chi sfrutta la mia opera non può cambiare il contratto tra noi in essere per loro motivi burocratici, pertanto io continuerei ad emettere ricevute per il compenso pattuito, come posso poi girarlo a mio figlio senza avere la doppia imposizione irpef (dichiararle cioè io e mio figlio), visto che come deduzione ho solo il 25%? grazie

  203. Se il contratto prevede che il compenso sia verso il soggetto titolare della paternità dell’opera dovrà essere dichiarato da suo figlio, se la paternità dell’opera è passata a lui. Altrimenti dovrà continuare lei a dichiarare le somme. In nessun caso dovrà esserci doppia imposizione.

  204. Buongiorno, in quanto traduttore di sottotitoli rientro nel regime dei diritti d’autore ed ho sempre lavorato in questo modo. Ora però, un nuovo committente si rifiuta di farmi lavorare nel regime di diritti d’autore (chiedendo invece l’apertura della Partita Iva, per me MOLTO poco conveniente, visto che non guadagno grosse cifre) perché sostiene con con le notule in diritto d’autore io avrei in mano la possibilità di fargli vertenza….. A me tutto questo sembra assurdo. Lei, che è così informato e preciso, sa darmi delucidazioni? Cosa intende il committente? Come potrei fargli vertenza (cosa che tra l’altro non ho mai fatto e non ho intenzione di fare)?
    Grazie se vorrà rispondermi al più presto
    Giorgio

  205. Salve Guiorgio, lavorare con il diritto di autore ha come presupposto l’esistenza di un opera, che come tale può essere tutelata se terzi dovesso violarla, ad esempio copiandola senza autorizzazione. Se questo accadesse, lei come autore ha il potere di tutelarsi, eventualmente anche nei confronti del soggetto che sfrutta economicamente l’opera e la paga. Per questo il committente si rifiuta, ma al suo rifiuto, le consiglio di cambiare committente, se può. Lei ha tutto il diritto di proseguire con questa forma contrattuale.

  206. Gentilissimo, grazie per aver risposto così in fretta. Volevo sapere se rientrando nello scaglione irpef dei 15mila annui e non essendo iscritto all’INPS, a fine anno dovrò pagare altre tasse oltre alla ritenuta in fattura (regime dirtti d’autore)
    Grazie mille

  207. La ritenuta è a titolo di acconto, quindi dovrà presentare la dichiarazione dei redditi.

  208. Buongiorno, mi permetta di unirmi ai complimenti!
    Le vorrei chiedere questo. Se sono cittadino italiano residente all’estero sotto i 35 anni, iscritto AIRE e ricevo dei diritti d’autore da rivista italiana non posso beneficiare della ritenuta del 20% sul 60% del valore (pagando una ritenuta del 12% quindi) ma devo pagare il 30% totale?
    Questo indipendentemente dalla cifra totale, quindi anche se e’ bassa o ci sono delle soglie?
    La ringrazio in anticipo, cordiali saluti

  209. Salve Carlo, grazie davvero per i complimenti. La ritenuta del 30% è una ritenuta a titolo di imposta dovuta in Italia nei confronti di soggetti esteri. Poi questo reddito lei dovrà dichiararlo nel suo Paese di residenza fiscale. Non le spetta una ritenuta del 20% sul 60% del valore delle royalties come invece accadrebbe se fosse un soggetto residente. Ad alcune condizioni è possibile anche ottenere l’eliminazione della ritenuta italiana. Per questi approfodimenti, c’è il servizio di consulenza fiscale online.

  210. Chi lavora solo con contratti per diritto d’autore può detrarre le spese mediche? Si compila il 730?
    Grazie!

  211. Certamente, si è obbligati a presentare il modello 730 ed è possibile usufruire delle detrazioni fiscali.

  212. Salve,
    volevo sapere se facendo queste attività posso evitare di aprire partita Iva e risolvere nei seguenti modi oppure ci sono errori nella mia previsione. Ho meno di 35 anni e vivo in italia

    – Creazione di mio ingegno di fumetti e libri da cedere a case editrici italiane: ritenuta diritti del 20% sul 60 %
    – Creazione di mio ingegno di fumetti e libri da cedere a case editrici estere: nessuna ritenuta? solo irpef in dichiarazione? Di quanto?
    – Creazione di mio ingegno di fumetti e libri per conto di aziende estere che rivendono a case editrici: nessuna ritenuta? solo irpef in dichiarazione? Di quanto?
    – Lavoro occasionale aziende di audiovisivo o pubblicitarie italiane: ritenuta lavoro occasionale?

    – Se io guadagno 10000 euro in diritti d’autore e poi 2000 in ritenuta sul lavoro occasionale ho superato i 4800 euro?

    Spero di essere stato chiaro nonostante la domanda complicata 🙂

  213. Per rispondere a tutte queste domande è necessaria una vera e propria consulenza specifica. Se vuole mi contatti in privato.

  214. Buongiorno. Ho autopubblicato diversi libri online con lulu.com che mi fa da editore su altri siti online. Ogni anno percepisco da lulu poche decine di euro dai diritti d’autore della vendita delle mie opere, cifre irrisorie. Sono disoccupato e non ho nessun reddito e la mia domanda che le vorrei fare è questa: sono obbligato a fare il 730 per la dichiarazione dei redditi? Grazie in anticipo per la risposta.

  215. I redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore devono essere dichiarati, ma la detrazione concessa supera l’imposta dovuta nel suo caso, quindi non è obbligato a presentare la dichiarazione (che comunque non potrebbe essere il 730).

  216. Buongiorno. Io lavoro come fumettista e da qualche tempo lavoro per un committente estero dal Canada che mi paga a pagina. Dovrei rientrare nel campo del diritto d’autore ma essendo un committente estero come devo muovermi per la dichiarazione?
    Grazie in anticipo e complimenti per quello che fate!!

  217. Buongiorno,

    lavoro da anni come libero professionista e sviluppo software per imprese.
    La commercialista non mi ha informato riguardo questa possibilità e quindi la deduzione del 25% non è mai stata presa in considerazione e l’esborso derivante dalle tasse versate è stato notevole.
    Esiste un modo per recuperare il 25% su quanto versato fornendo tutta la documentazione fiscale emessa in questi anni?

    Grazie in anticipo e complimenti per questo ottimo blog.

  218. E’ possibile intervenire sul passato, qualora potesse usufruire della disciplina relativa allo sfruttamento del diritto di autore.

  219. Cosa intende esattamente con ” qualora potesse usufruire della disciplina relativa allo sfruttamento del diritto di autore.” ?
    A seguito della lettura del vostro articolo e della normativa vigente, lo sviluppo software, sembra essere tutelato come opera d’ingegno.
    L’emissione delle fatture non basta a dimostrare il software sviluppato?

    Grazie

  220. Serve un contratto che regoli il rapporto tra chi ha la paternità dell’opera e il soggetto che la sfrutta economicamente e che corrisponde all’autore le relative royalties.

  221. Salve sono un dipendente pubblico e cedo ad un’azienda estera sita in Australia (Envato) lo sfruttamento economico delle mie opere d’ingegno (brani musicali).
    In questo caso, visto che si tratta di azienda estera come mi devo comportare con il fisco? Faccio questa domanda in quanto mi dicono che Envato non rilascia documentazione che provi che il reddito derivi dallo sfruttamento di opere di ingegno e quindi mi viene un po difficile dimostrare che si tratta di questo..

  222. Senza un contratto è impossibile dimostrare che si tratti di cessione del diritto di autore. In ogni caso c’è una disciplina apposita sul diritto di autore, anche nei confronti di committenti esteri. Se vuole siamo a disposizione, tramite consulenza per aiutarla.

  223. Salve,

    Complimenti innanzitutto per la capacità di spiegazione di argomenti tanto complessi.
    La mia situazione è la seguente. Ricevo pagamenti in ritenuta d’acconto come insegnante per una scuola privata (per i quali dovrebbe esserci un limite annuo di 5000€) e collaboro come redattore di testi/traduttore con contratti di cessione dei diritti d’autore. Per entrambi ricevo pagamenti tramite ritenuta d’acconto. Quello che mi domando è: se la somma di entrambi i pagamenti da lavoratore autonomo supera i 5000€, e penso che lo farà, seppur di poco, devo versare personalmente i contributi alla Gestione Separata INPS?

    La ringrazio molto per la disponibilità e professionalità,

    Daniele

  224. Grazie Daniele. I compensi che riceve sono relativi ad attività diverse, e non è detto che rietnrino nella disciplina del diritto di autore. Bisogna prima verificare questo e poi capire come muoversi, anche per l’eventuale iscrizione previdenziale.

  225. Grazie per la pronta risposta.
    I contratti che ho firmato in quanto redattore/traduttore riguardavano tutti la cessione dei diritti d’autore di quei testi e vengono pagati al netto del 20% sul 75% del totale. L’attività di insegnante, invece, non rientra in questa tipologia, trattandosi di ritenute d’acconto al 20% limitate ad un massimo di 5000€ annuali.

    Sono riuscito a spiegare meglio la situazione? 🙂

  226. Sulla parte relativa alle ricevute per prestazione occasionale sulla parte eccedente i €. 5.000 avrebbe dovuto farsi applicare ritenute previdenziali dai committenti.

  227. Salve, sono un dipendente pubblico e sono iscritto alla gestione separata INPS per alcuni contratti di insegnamento all’Università svolti in passato. Adesso un editore mi ha proposto un contratto rientrante nella tipologia opere dell’ingegno per alcuni testi da pubblicare in un catalogo. Mi hanno detto che in questi casi la ritenuta di acconto è pari al 20 per cento del 75 per cento della somma, ma ho notizie contraddittorie su eventuali ritenute previdenziali. Il mio commercialista dice che, in caso di compenso superiore a 5000 euro annui si dovrà versare all’INPS anche il 24 per cento della quota eccedente 5000 euro, ripartita così: i due terzi a carico del committente e un terzo a carico dell’Autore dei testi. Tuttavia il committente sostiene che per questa tipologia lavorativa (cessione diritti) non è previsto alcun versamento all’INPS, nemmeno per somme eccedenti 5000 euro annui. Potrei sapere cosa prevede la normativa e se questo versamento all’IPNS è dovuto? Grazie e complimenti per il blog. Vincenzo

  228. Salve Vincenzo, per prima cosa bisogna verificare se si può applicare la disciplina sul diritto di autore e poi si potrà capire come muoversi. Le serve un commercialista esperto nel settore.

  229. Buongiorno sto scrivendo un libro per un editore inglese; ho la partita IVA come consulente pubblicitaria, ma il libro rientra nel diritto d’autore: come devo regolarmi con la tassazione Irpef?
    Grazie

  230. Se ha bisogno di un commercialista che la assista nella sua attività, se vuole siamo a disposizione. Riceverà tutta l’assistenza di cui ha bisogno, anche sul diritto di autore. Se interessata la ricontatto in privato.

  231. Salve,
    complimenti innanzitutto per la spiegazione chiara e precisa, ma avrei ancora un dubbio. Devo iniziare un rapporto di collaborazione come articolista per un sito internet e non ho partita IVA. Ricado quindi nel caso della cessione dei diritti d’autore. Nel modulo da compilare con i dati anagrafici e da rinviare al responsabile devo però indicare la tipologia di regime fiscale, e scegliere con una spunta tra “contribuente minimo/forfettario” e “ordinario”. Sono un po’ confusa a riguardo, data soprattutto la mia ignoranza in materia. In rete ho trovato informazioni su regime fiscale forfettario e ordinario solo per possessori di partita IVA. Cosa dovrei quindi selezionare? Forse nulla? La ringrazio anticipatamente per il chiarimento e la disponibilità.

    Rita

  232. Salve Rita, il fatto di operare senza partita Iva non fa ricadere in automatico nella disciplina del diritto di autore. Si ricade nella disciplina del diritto di autore, anche se si opera con partita Iva. Ciò che fa applicare la disciplina, nel suo caso è la redazione di articoli per cui è preponderante l’attività intellettuale. Ovvero articoli non redazionali, nei quali è espressa un’opinione o un punto di vista tali da poter considerare come frutto dell’ingegno dell’autore. Nel suo caso le consiglio di farsi assistere da un professionista esperto. I regimi fiscali che le hanno proposto riguardano soggetti che operano con partita Iva. Se vuole possiamo analizzare meglio il tutto e nel caso le farò un preventivo per la mia consulenza continuativa annuale.

  233. La ringrazio per la gentile e soprattutto tempestiva risposta! Volevo effettivamente conferma che quei regimi fossero inerenti alla Partita IVA. Se dovessi decidere per una consulenza annuale la ricontatterò certamente per il preventivo, anche perché sono molto inesperta a riguardo. Intanto grazie mille per il chiarimento.

    Saluti

    Rita

  234. Salve,
    Ho un dubbio, io sono una Self Publishing, ossia pubblico da sola i miei romanzi.
    Il primo libro l’ho pubblicato esattamente ad ottobre 2017, i miei guadagni per il momento sono davvero pochi, ma la mia domanda è questa: devo comunque sia dichiarare questi pochi soldi, anche se non supero la soglia di 5.000 €? Se non li dichiaro succede qualcosa? Perché ho letto che sotto i 5000 euro siamo esenti da tasse e non abbiamo nemmeno l’obbligo di aprire la p.iva, allora perché devo andare a spendere dei soldi da un commercialista? Ci rimetterei e basta… Spero possa consigliarmi la cosa giusta da fare anche per non avere problemi in futuro.

    Grazie mille,
    Silvia

  235. Silvia, quello che ha letto non è corretto. Quello che lei sta facendo è un attività diversa dalla cessione del diritto di autore, trattasi di attività commerciale, quindi come tale deve essere gestita obbligatoriamente con partita Iva. Da un punto di vista fiscale non esistono soglie di esenzione sotto i 5.000 euro ormai da anni. Esistono altre forme che possono consentirle di avere tassazione molto agevolata. Non dichiarare la porterà soltanto ad andare incontro a futuri accertamenti fiscali. Se vuole ne possiamo parlare senza impegno in privato.

  236. Salve, sono andata da un commercialista e mi ha detto che per i diritti d’autore non è obbligatorio aprire una partita iva. Ed ho sentito più di una voce. Quindi non so cosa fare. In più mi hanno detto che sotto i 4.800 euro non devo dichiarare nulla. In più sono a carico di mio padre, quindi dovrò far dichiarare tutto a lui, ma sono esentasse perché una percentuale di ritenuta la trattiene già la piattaforma dove pubblico.

    Voi però adesso mi state dicendo altro.

    Silvia

  237. Silvia, le dico anche io che per lo sfruttamento del diritto di autore non occorre partita Iva, ed è indicato anche nell’articolo. Ma se lei vende direttamente non sta facendo sfruttamento del diritto di autore, ma attività commerciale. Ripeto bisogna fare attenzione a questo aspetto. Se vuole ne parliamo con maggiore dettaglio in privato.

  238. Salve, vorrei sottoporre alla Vs cortese attenzione il caso (assurdo) di una Signora di anni 95 che in questi giorni si è visto notificare un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate di Bologna. La Signora nel 2012 era titolare di una pensione di 20.107,00 erogata dall’INPDAP e non ha presentato alcuna dichiarazione. Nello stesso anno aveva ricevuto dalla Pitagora Editrice di Bologna la somma lorda di euro 70,00 (settanta/00) assoggettata a ritenuta d’acconto del 20% (netto euro 56,00) quali diritti di autore di un manuale di guida pratica in materia scientifica cui la Signora è autrice. L’Agenzia contesta la mancata presentazione della dichiarazione con il conseguente omesso pagamento Irpef di euro 632,00 e addizionale regionale di euro 2,00. Mi dite come sia possibile che il solo reddito omesso contestato di euro 70,00 oltremodo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20% possa produrre 632,00 euro di imposta, tenuto conto che gli emolumenti di pensione vengono erogati al netto delle trattenute Irpef?

  239. Senza visionare la documentazione è impossibile rispondere. Se vuole posso aiutarla visionando il tutto per vedere se ci sono possibilità di fare qualcosa. Se vuole mi contatti in privato.

  240. Innanzi tutto La ringrazio moltissimo per aver pubblicato il mio messaggio/denuncia che, ripeto, riguarda una anziana Signora di 95 anni alla quale stiamo garantendo le necessarie rassicurazioni onde evitare ripercussioni al suo equilibrio psico-fisico. Grati della sua disponibilità ci riserviamo di scriverle in privato qualora lo desidero l’interessata.

  241. Grazie innanzitutto.
    Avrei una semplice domanda la.deduzione agevolata under 35 vale ed opera sempre?
    Io(30anni) devo emettere fattura x compenso come autore testi ma nn mi hanno dato indicazioni, quindi posso tranquillamente fare: 800 lordi -96 ritenuta= 704 da ricevere. Giusto??

  242. Prima bisogna vedere se lei ha stipulato un contratto relativo alla cessione del diritto di autore. Solo in questo caso può essere applicata questa disciplina. Altrimenti dovrà fare una normale fattura di vendita. Se ha bisogno di un commercialista esperto che la segua nella sua attività, anche per capire come operare nel modo migliore per l’attività che svolge non esiti a contattarmi. Ne parleremo insieme e se vorrà potrà usufruire della mia consulenza continuativa.

  243. Salve, innanzitutto grazie per i preziosi articoli che pubblicate, non se ne trovano molti di così chiari e precisi. Ma nonostante io abbia letto tutti quelli sui diritti d’autore, non riesco ancora a venire a capo della mia situazione…
    Premetto che questo è il primo anno che farò la dichiarazione dei redditi, ho aperto p.iva in regime forfettario iscritta a giugno 2017, di coneguenza iscritta a gestione separata
    Sono una web content e il mio reddito è composto da collaborazioni occasionali che non superano i 5000 euro + da collaborazioni con cessione di diritti d’autore.
    Se l’Inps non è dovuta sui diritti d’autore, perché il mio commercialista mi dice che dovrò pagare i contributi per la parte di reddito eccedente i 5.000 Euro? e ancora dice: “L’INPS è dovuta anche per i diritti d’autore ma con l’ agevolazione che l’imponibile è ridotto del 25%”.

    Se l’Inps non è dovuta sui diritti d’autore, perché devo versare i contributi? è perché ho la p.Iva?

    Sia per le collaborazioni occasionali che per i diritti d’autore non emetto fattura ma semplice ricevuta con le rispettive ritenute d’acconto.

    Grazie in anticipo per l’aiuto!

    Elisa

  244. Salve Elisa, grazie prima di tutto. Il mio obiettivo è quello di distinguermi dalla concorrenza facendo vedere la competenza in materia. Da quello che mi scrive vedo molta confusione, sia perché ha partita Iva ed emette ricevute sia perché paga i contributi Inps sul diritto di autore. Se vuole analizziamo meglio la sua situazione in privato, ma ripeto vedo alcune cose non corrette.

  245. Sì confusione direi che ce n’è abbastanza, i contributi Inps non li ho ancora pagati, è la prima volta che ho l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, dunque non l’ho ancora presentata. Volevo sapere se ciò che afferma il mio commercialista sui contributi da versare è corretto. Emetto semplici ricevute perché mi sembrava di aver letto che non c’era l’obbligo di fattura per dei compensi ricevuti sotto contratto di cessione di diritti d’autore…

  246. Ripeto Elisa, se vuole posso aiutarla perché ci sono diverse cose non corrette in quello che mi ha descritto. Naturalmente come potrà capire la mia consulenza è per i miei clienti. Come detto, se vuole ne parliamo in privato.

  247. Buongiorno,
    Lo scorso anno ho ricevuto complessivamente 950 euro come compenso per una prestazione annuale (e quindi con ritenute di acconto mensili) inquadrata come cessione dei diritti di autore. Vorrei sapere se dovrò presentare quest’anno dichiarazione dei redditi. Premetto di essere uno studente e di non avere nessun altro reddito e compenso al di fuori di quello percepito come cessione dei diritti di autore. Grazie mille anticipatamente

  248. Certamente, se si tratta di sfruttamento economico del diritto di aiutore è necessario presentare la dichiarazione dei redditi.

  249. Buongiorno,

    sto scrivendo dei testi come copywriter/traduttore per un sito estero.

    Il committente del lavoro è estero e io ho residenza italiana.

    Nel contratto che mi è stato inviato è esplicitamente dichiarata la modalità “Copyright transfert”, modalità che io ho accettato. (si tratta di testi di un sito web, non ho alcun interesse ad avere royalties di quanto prodotto)

    Stavo quindi pensando di utilizzare questa modalità fiscale per evitare di dover aprire partita IVA.

    IN base a quanto scritto in questo articolo, essendo il soggetto situato all’estero, non devo emettere ricevuta con ritenuta d’acconto.

    DI fatto, sono quindi svincolato da oneri fiscali come soggetto italiano?

    Grazie per la risposta.

  250. Senza un contratto che lega al percepimento di royalties per sfruttamento del diritto di autore, operare in questo modo non la rende in regola e anzi rischia in caso di controlli sanzioni per la mancata fatturazione di queste operazioni. Bisogna fare molta attenzione, lei deve operare come professionista con partita Iva in questa attività. Se cerca un commercialista che possa seguirla e fornirle le giuste indicazioni la riconttatto in privato.

  251. Buonasera, ho una questione. In disoccupazione, percependo regolarmente Naspi, la cessione di diritti d’autore, è considerata come lavoro autonomo, e quindi rientra nel campo dei 4800€ annui da non superare per non perdere la disoccupazione? O viaggia su binario differente? Se si, ci sono dei limiti?

  252. La cessione del diritto di autore fa perdere la Naspi al superamento dei 4.800 euro lordi annui.

  253. Buongiorno,

    Visti gli stravolgimenti in materia della normativa sul lavoro degli ultimi anni volevo sapere se le leggi inerenti alla proprietà intellettuale, ed in particolare l’articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86 e art. 54, c. 8, DPR
    917/1986, sono tuttora validi ed invariati.

    Grazie
    Cordiali Saluti

  254. Grazie per la celere risposta.
    Quindi, giusto per conferma, se percepisco delle royalties derivanti dallo sfruttamento di una mia proprietà intellettuale, in un ambito lavorativo differente da quello del mio settore lavorativo principale, non ho limiti su quanto posso percepire durante l’anno (a differenza di un rapporto occasionale) e neanche l’onere di avere una partita IVA.

    Grazie ancora

  255. Si è corretto, ma è necessario rientrare nella disciplina relativa al diritto di autore.

  256. Dovrebbe in quanto si tratta della cessione dei diritti d’autore su un gioco da tavolo.

  257. buongiorno, mi scusi ma l’iscritto all’ex enpals, sui diritti d’autore paga sia enpals che l’inps gestione separata?

  258. Come indicato nell’articolo i compensi per royalties da diritto di autore non scontano obbligatoriamente versamenti previdenziali.

  259. Buongiorno,
    sono un programmatore che ha sviluppato un software gestionale. Tale software (registrato alla siae) sarà concesso tramite un contratto di sfruttamento dell’opera dell’ingegno a una società srl.
    La domanda è:
    Essendo titolare dell’opera dell’ingegno e socio al 90% della Srl, le due posizioni sono compatibili?
    Essendo socio posso percepire dalla srl royalty dall’opera dell’ingegno?
    Se la risposta è affermativa, in futuro potrei diventare anche legale rappresentante della stessa società e percepire un compenso ulteriore per il ruolo di legale rappresentante?
    Grazie

  260. Salve,

    Prima di tutto complimenti per il vostro articolo e per la vostra grande preparazione.
    Avrei una domanda riguardante la mia situazione personale:

    Fruisco di una borsa annua da dottorato di ricerca e, dal prossimo anno, dovrei cominciare a percepire anche 20.000 euro lordi di compensi per cessioni di diritto d’autore.
    Per continuare a usufruire della borsa, la mia università prevede che il dottorando non abbia un reddito complessivo lordo annuo superiore a 12.900 euro (ovviamente non contando la borsa stessa). Non ho alcuna altra entrata e non sono intestatario di alcun bene immobile.

    Volevo chiedere: il mio reddito complessivo lordo annuo sarebbe di 20.000 euro (semplice somma dei compensi ricevuti) o di 12.000 (compensi meno 40%, ho 24 anni)?
    Cioè nel determinare il reddito lordo dovrei sottrarre quel 40%?

    Grazie tantissimo in anticipo
    Saluti

  261. Salve Andrea, la situazione che mi descrive è sicuramente particolare e deve essere analizzata in dettaglio, anche perché il rischio di effettuare un’operazione contestabile c’è. Se vuole mi contatti in privato e ne parliamo meglio.

  262. Il reddito da considerare prende in considerazione il compenso lordo di 20.000 euro. Il fatto che poi sia soggetto a tassazione solo parte di questo reddito non influisce sul fatto che lei ha percepito il lordo.

  263. Grazie, ma forse non mi sono spiegato bene.
    All’università interessa il reddito complessivo annuo lordo: questo sarebbe la cifra riportata nel Rigo RN1 dell’unico?
    Se sì, a me nella casella RN1 c’è un valore di 12.000 (quindi inferiore al limite di 12.900).
    20.000 euro sono i compensi lordi, non il reddito lordo.
    Oppure per reddito complessivo annuo lordo si intende la casella dei compensi lordi?
    Grazie

  264. Solitamente si fa riferimento al rigo RN1 ma bisogna vedere cosa prevede l’università nel bando.

  265. salve approfitto della vostra preparazione in materia.
    Sono lavoratrice dipendente part time con ral 20.000
    oltre a questo effettuo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ritenuta d’acconto entro i 3000 euro l’anno e delle cessioni diritti di autore tramite il modulo di cessione diritto di autore.
    La mia commercialista sostiene che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e le cessioni diritti di autore si sommino e che on totale non dovrei superare i 5000 ma mi pare di aver capito che invece non si debbano sommare. Corretto?
    Seconda domanda : le cessioni diritto d’autore possono superare l’importo annuale di 2500 su singolo committente?
    Grazie per le risposte

  266. Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per la preparazione e la cura nella presentazione dei contenuti.
    Sono titolare di una partita IVA (regime forfettario) con cui svolgo attività di consulenza entro il limite di 30.000 euro / anno.
    A breve inizierò a vendere direttamente su un sito internet di mia proprietà (e forse attraverso qualche piattaforma specializzata nella formazione online) due video-corsi da me scritti, condotti e prodotti. A cui, per altro, potrebbero aggiungersi degli e-book in self-publishing.
    Vorrei sapere: quest’ultima attività (creazione e vendita diretta di miei corsi ed e-book) rientra nella disciplina dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno? E pertanto possono non rientrare nel fatturato della partita IVA?
    Grazie

  267. La cessione tramite mezzi propri di un e-book è attività commerciale, non sfruttamento del diritto di autore. Se vuole possiamo approfondire il tutto e posso spiegarle come poter attuale questo tipo di disciplina attraverso una consulenza personalizzata. Se interessato mi faccia sapere che la contatto in privato.

  268. Vedo molta confusione in quello che dice, tutti i redditi imponibili Irpef si sommano, ma si tratta di discipline diverse con regole di tassazione diverse. Bisogna fare attenzione. Se vuole le spiego tutto in dettaglio in consulenza.

  269. Complimenti per il suo ottimo lavoro e i preziosi consigli.
    Lavoro nel campo della traduzione di sottotitoli (film, serie tv ecc), sia in Italia che all’estero (ma risiedo in Italia) e rientro nel regime diritti d’autore.
    Ora sto cominciando a lavorare prevalentemente con l’estero. Non potendo applicare la ritenuta d’acconto (sul 75% dell’imponibile) con società estere, come funziona?
    A fine anno dovrò versare quella stessa somma (il 20% del 75%) o mi dovrò muovere in maniera diversa? La mia speranza naturalmente, è quella di non dover pagare cifre più alte rispetto a quelle che pago lavorando con le società italiane.
    Grazie mille.
    PS dove si trovano i vostri uffici?

  270. Grazie prima di tutto per i complimenti, mi fanno molto piacere. Il nostro studio professionale è a Firenze, può passarci a trovare se vuole, oppure possiamo fissare una call, come preferisce, così se vuole possiamo spiegarle la nostra assistenza per i soggetti che operano con il diritto di autore. Per la sua domanda, la prerogativa è sempre il contratto scritto e firmato dalle parti. Se il committente è estero, non c’è ritenuta, ma la tassazione non cambia, sarà tutta in dichiarazione dei redditi.

  271. Grazie per l’articolo che chiarisce bene ma Non ho capito questo
    Nella notula da produrre al committente il calcolo di ritenuta d’acconto è del 20% meno il 25% di riduzione forfettaria cosi come sarà riportato nel 740 (quindi il 15% dell’imponibile)?

  272. Il calcolo da fare è: royalty al netto del 25% di deduzione = imponibile della ritenuta. Sull’imponibile applico la ritenuta di acconto del 20%.

  273. nel 2018 ho effettuato solamente cessioni di diritti di autore per un totale di 32,000 euro.
    sotto l aspetto fiscale è stata applicata la ritenuta del 20% sul 75% dell imponibile lordo e andro a dichiararli nel quadro RL. Sono titolare di partita iva dal 2014 col scelta regime dei minimi e aliquota 5% irpef ma non ho esercitato dal 2015 al 2016 in quanto ero prima in maternita e poi ho richiesto la naspi per cessazione rapporto di lavoro.
    Vorrei sapere se posso accedere al regime della flat tax nel 2019 perchè ho firmato un contratto con una società per circa 40.000 eu lordi e avro anche altre cessioni di diritti d autore per almeno altri 18.000 lordi per un totale di 58.000. due domande:
    . DICHIARO 40.000 NEL REGIME LAVORATORI AUTONOMI CON FLAT TAX E DIRITTI AUTORE NEL SOLITO QUADRO RL OPPURE DEVO SOMMARE IL TOTALE DEI REDDITI E ASSOGGETTARE ALLA FLAT TAX LA SOMMA DEGLI STESSI AL LORDO, PENSO DI NO E CHE IO DEBBA PAGARE IL 15% SUL TOTALE DI 40.000 X78% CHE E LA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO RELATIVA I COTI FORFAIT FLAT TAX
    . SUI REDDITI DEL 2018 CON SOLA CESSIONE DIRITTI AUTORE DEVO PAGARE INPS GESTIONE SEPARATA CON ALIQUOTA PIENA O NO…LA COSA NON MI È PER NIENTE CHIARA….LEGGO CHE LE CESSIONI DIRITTI AUTORE NON DOVREBBERO ESSERE ASSOGGETTATE A INPS MA IO HO SEMPRE PAGATO IN PRECEDENZA …HO FATTO MALE MAGARI NON DOVEVO.
    INSOMMA MI PIACEREBBE AVERE QUESTO CHIARIMENTO CHE NON TROVO DA ALCUNA PARTE…
    GRAZIE
    CINZIA

  274. Salve Cinzia, per avere un quadro completo della sua situazione mi contatti in privato per una consulenza personalizzata. Servono comunque maggiori informazioni per poter analizzare la situazione ed indicarle il modo migliore di operare, con la partita IVA e con il diritto di autore.

  275. Grazie, signor Migliorini, per la descrizione molto dettagliato. Sono un tedesco con la residenza in Italia e vorrei pubblicare libri come un selfpublisher. I testi ci sono come eBook e anche come un vero libro. Ho trovato diversi sito nel web dove posso pubblicare. Così non vendo io però quelli distributori che hanno il suo sede in Germania – è una vendita in commissione (simile Amazon). Io personalmente non ho un website dove offro i miei libri.
    In questo caso non mi serve l´IVA? Se ho la residenza qua in Italia ma il venditore è in Germania comè trattato la ritenuta di acconto: Sono 30 % o 20 %? Deve pagare il distributore la tasse direttamente all´agenzia entrate italiana o è ridotto la percentuale al fine anno nel modello redditi?
    Grazie mille.

    tanti saluti

    Edgardo

  276. Salve Edgardo, la prima cosa da fare è verificare se i suoi distributori la fanno operare tramite contratto per la cessione del diritto di autore. In questo caso può operare secondo la disciplina indicata nell’articolo. Il distributore tedesco applicherà una ritenuta in uscita del 30%, che però può essere eliminata, in alcuni casi. Poi lei pagherà le imposte dovute in Italia tramite dichiarazione dei redditi. Se interessato ad approfondire ed andare in dettaglio della situazione mi contatti in privato.

  277. Salve, scrivo questo post dopo essermi un po’ documentato ma ancora rimangono zone d’ombra che non mi sono chiare. Ho letto per i fotografi di microstock questo regime agevolato non è applicabile (Risoluzione Ministeriale (la 94/E del 30 aprile 1997)), perché le foto sono vendute anche per scopi pubblicitari, ma se limitassi la licenza ad uso editoriale potrei rientrare in questo regime? Nel caso ricevessi le royalties invece da un sito che si occupa di vendita di stampe d’arredo? Non capisco esattamente cosa si intenda per uso commerciale e quindi cosa mi è consentito o no. Grazie

  278. Salve Luca, il primo passo per applicare questa disciplina è avere una tutela legale e capire cosa può o non può fare. Le serve una licenza sicuramente non commerciale ma solo editoriale delle foto.

  279. Salve, si la tutela legale credo sia indispensabile, ma prima vorrei capire se la cosa è fattibile o pure no. Essendo io l’autore delle foto ne detengo tutti i diritti di pubblicazione e commerciale. Vorrei capire se limitando la vendita al solo utilizzo editoriale rientro in questo regime agevolato della cessazione del diritto d’autore o come da direttiva ministeriale da me precedentemente citata si è classificati come commercianti. Naturalmente essendo un sito di microstock io percepirei solo una commissione sul venduto, la vendita la farebbe la struttura di microstock.

    Grazie

  280. Salve Luca, se legalmente può fare questo può dirlo solo un legale. Solo dopo che ha avuto certezza di questo aspetto si può passare ad una analisi fiscale. Spero di essere stato più chiaro.

  281. Ho scritto un libro con una piccola valida casa editrice, di buoni contenuti, cooperativa. Ho fatto un regolare contratto nel 2015, con diritti d’autore, cedendo pubblicizzazione e promozione a editore per 10 anni in cambio dei solo diritti come pagamento. Ricevuto un primo pagamento di qualche centinaio di euro, non ho però ricevuto ad oggi altro pagamento dopo quasi 5 anni. Domando: 1. se non ricevo come pattuito da contratto nè soldi nè riscontro vendite anno per anno, come dice il contratto, posso ritenere decaduto lo stesso? 2. vi è obbligo di ricevuta dei pochi euro ricevuti? Non credo. Io non ho peraltro partita IVA,sono docente. 3. Ultima legge sul tema? . Grazie. Riccardo F.

  282. Salve Riccardo, quello che le posso dire è che i proventi non devono essere regolati con fattura ma con ricevuta. Per il resto si tratta di aspetti legali, occorre leggere il contratto per capire se lo stesso può essere considerato sciolto.

  283. Salve io produco software applicativi per giochi elettronici, ( personaggi, armi, sfondi) e detengo il diritto d’autore su tutto quello che posto nel portale della società americana. Percepisco ogni mese i compensi. Lavoro dal 2016 e solo oggi ho capito che i compensi che mi venivano pagati sono royalties. Sino ad ora ho lavorato tassando tutto come lavoratore autonomo ed assoggettando tutto alla cassa separata. Ho presentato quindi gli spesometri e le liquidazioni iva, a credito con sola Iva acquisti ovviamente. Ora Le chiedo se secondo Lei sia possibile presentare dichiarazioni integrative a favore con la compilazione corretta del quadro RL 25 e la detrazione del 40% (compio 35 anni questo mese di luglio 2019).
    FAcendo così mi proterei a credito tutto l’inps cassa separata in quanto non era dovuto e mi recupererei l’irpef versato in eccesso. Le faccio questa domanda perchà Lei nell’articolo dedicatro alle royalties ha scritto che la tassazione corretta nel quadro RL 25 deve deve essere fatta indipendentemente dalla emissione delle fatture o ricevute per l’incasso delle royalties.
    In quanto a quella poca iva che ho usato in compensazione la riverserei all’erario.
    Cordiali saluti
    Enrico

  284. Salve Enrico, per sapere se lei rientra nella disciplina del diritto di autore occorre visionare i contratti relativi alla sua attività. Fatto questo, qualora l’attività sia inquadrabile in questo regime non sarebbe possibile presentare dichiarazioni integrative con una partita IVA aperta e con delle fatture emesse. Quello che può fare, tuttavia, è operare in futuro con il regime fiscale legato allo sfruttamento economico del diritto di autore.

  285. Buongiorno,

    ho deciso di provare a commercializzare una mia ricetta per dei biscotti particolari (sia per gli ingredienti che per la procedura di produzione).

    Prima di tutto ho contattato un consulente di pasticceria industriale e ho messo a punto la ricetta per renderla riproducibile industrialmente, poi sono riuscito ad organizzare un test industriale presso uno stabilimento di prodotti da forno, ed infine ho contattato una grande azienda italiana che distribuisce nella GDO.

    Già al primo incontro, dopo averli assaggiati, aver preso conoscenza della particolarità degli ingredienti usati e della semplicità delle procedure di produzione, si sono dimostrati interessati.

    Mi hanno chiesto se potevo fornire anche altre varianti della ricetta e quindi mi hanno fissato un secondo incontro a breve per stringere un accordo che prevederebbe la corresponsione di una piccola royalty sui volumi di vendita relativi ai miei biscotti.

    Per tutelarmi, mi chiedevo se registrando la ricetta alla SIAE, potrei in seguito
    1) vantare la prova dell’ “anteriorità” della mia ricetta.
    2) emettere una ricevuta per royalties derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore evitandomi così di aprire una partita IVA che nel mio caso sarebbe dedicata solo a queste entrate.

    Grazie!

  286. Salve Paolo, per questi aspetti le consiglio di contattare un legale esperto di questo ambito. Una volta chiarita la sua posizione da un punto di vista legale e stipulato un contratto di sfruttamento economico del diritto di autore sono a disposizione per analizzare i risvolti fiscali della sua situazione.

  287. Buongiorno, ho intenzione di pubblicare (in self publishing) alcuni miei manuscritti su Amazon.com -mercato americano/estero-. Amazon.com si occupa della distribuzione e della vendita, io riceverei solo le rendite da Royalties. Sono una persona fisica ed ho un contratto di lavoro subordinato. Come verrebbero inquadrate le eventuali Royalties da me percepite? Quale tassazione verrebbe applicata? Grazie mille

  288. Salve Eleonora, Amazon non le fa firmare alcun contratto di cessione o sfruttamento di royalty. Per questo motivo si tratta di attività di distribuzione e non di sfruttamento del diritto di autore. Per questo deve inquadrarsi sicuramente con una partita IVA. Se vuole sapere quale sarebbe il regime fiscale migliore per lei e fare una simulazione della sua tassazione complessiva annuale, ci contatti in privato per una consulenza. Le daremo tutte le informazioni cui necessità per la sua attività e potrà avvalersi del nostro studio professionale per essere assistita in modo continuativo.

  289. Salve, ho intenzione di pubblicare tramite Amazon e-book in self publishing scritti da freelencer americani che mi cedono il diritto d’autore.
    Io ricevo le royalties da diritto d’autore giusto? non ho bisogno quindi di aprire partita iva? nel caso della ritenuta di acconto non la pago se il prestatore è americano? viene applicato il regime forfettario anche se non in possesso di partita iva? grazie!!

  290. Salve Alex, la vendita su Amazon non viene effettuata come cessione del diritto di autore, ma come contratto di distribuzione. Questo la obbliga all’apertura di una partita Iva. Consiglio di fare attenzione su questi aspetti perché molte info che circolano online non sono corrette. Se vuole approfondiamo il tutto in privato.

  291. Salve,sono un fotografo in regime forfettario in italia, devo cedere la liberatoria del diritto d’autore di alcune mie immagini fotografiche ad una associazione culturale francese, come devo comportarmi con la fatturazione ? (ho piu’ di 35 anni)

  292. Salve Dario, come indicato nell’articolo deve emettere una ricevuta per lo sfruttamento economico del diritto di autore, senza applicazione di ritenuta. In dichiarazione dei redditi sconterà la tassazione al netto delle deduzioni spettanti.

  293. Sto realizzando diversi file Excel che risolvono problemi in casi specifici. Vorrei cedere tali software come diritti di utilizzo a chi paga. E il software rimarrebbe mio essendo da me attivato da remoto. Posso rientrare nello sfruttamento del diritto d’autore ?
    Da notare che sono anche amministratore d’azienda e socio in una SRL non a regime forfettario, ma in un ambito completamente diverso.

  294. Buongiorno. Vorrei sapere nel caso in cui si mette a disposizione un link o pagina all’interno del proprio sito per vendere un libro scritto interamente da me come autrice, se è necessaria l’apertura di partita iva. Faccio presente che il mio libro sarà scritto in lingua inglese e potenzialmente attirerà persone al di fuori dell’Italia.
    Grazie

  295. Salve Anna, ogni volta che un sito promuove una vendita sta facendo attività commerciale, quindi occorre operare con partita IVA. Questo, anche se ci si rivolge ad un mercato estero.

  296. Le opere grafiche (non commerciali) sono opere d’ingegno? Si può avere un sito web del tipo portfolio con un form di contatto?

  297. Per esserci tutela intellettuale occorre una realizzazione “artistica”, quindi non replicabile. Per quello che vuole realizzare la disciplina non è questa, ma quella delle attività commerciali. Per maggiori info mi contatti in privato.

  298. Buongiorno, come compositore musicale per il cinema, tv, etc, il reddito percepito direttamente dalla SIAE (royalties) che non e’ soggetto a IVA, sarebbe in ogni caso da inserire nella somma che consente di rientrare nell’ambito dei 65.000 euro come Partita Iva a regime agevolato?… Ovvero, sarebbe da sommare al reddito percepito come prestazione professionale?.. grazie in anticipo.

  299. Salve Gabriele, il reddito che deriva dallo sfruttamento economico del diritto di autore deve essere conteggiato nella soglia di compensi utile per il regime forfettario.

  300. Buonasera
    ho letto i suo articolo e le sue risposte a proposito di Amazon.
    Mi hanno parlato di YOUCANPRINT sti valutando di mettere in vendita sul loro sito un ebook e/o anche lo stesso libro in cartaceo. Volevo sapere cosa ne pensa.
    Youcanprint scrive sul sito esplicitamente che non è necessaria la p. iva ma solo il CF.
    Pagano le royalty all’autore, agiscobo da sostituto d’imposta per gli autori rilasciando la Certificazione Unica dei compensi.
    Stipulano con l’autore contratti di self-publishing di cui cito per ebook :

    “- L’Autore trasferisce in via non esclusiva a YCP il complesso dei diritti occorrenti per procedere alla conversione dell’Opera nel/i
    formato/i digitale/i richiesto/i dall’Autore e/o alla sua distribuzione, per conto dell’Autore stesso, attraverso reti telematiche e/o
    dispositivi elettronici….
    – L’Autore dichiara e garantisce di essere l’unico autore nonché l’esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’Opera e,
    comunque, di poterne liberamente disporre nella misura necessaria all’esecuzione del Contratto”

    Cosa ne pensa, si resta nel campo del diritto d’autore/opere d’ingegno o occorre aprire una partita iva?
    Nel caso si dovesse aprire devo iscrivermi all’Inps ? Se si, quanto dovrei pagare all’inps anche con un reddito entro i 5000 euro/annui?

    Grazie
    Alessandra

  301. Alessandra non conosco youcanprint, ma da quanto scrive l’autore concede al portale lo sfruttamento economico dell’opera, e quindi, a quanto sembra, ma occorre verificarlo meglio, si può parlare di sfruttamento economico del diritto di autore.

  302. Salve, ho un quesito,
    Il compenso incassato dall’unico erede riguardante un articolo per un giornale redatto dall’autore defunto, come deve essere dichiarato nel modello 730 ?

  303. Trova la risposta nell’articolo, che le riporto: “Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, indicheranno i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL”.

  304. Gentilissimo, le chiedo se possibile un breve chiarimento. Il reddito da cessione del diritto d’autore, pur essendo episodico, non è reddito da prestazione occasionale vero? E quindi non concorre con questo al raggiungimento della soglia dei 5000 euro.
    Grazie, cordiali saluti.
    Paolo

  305. Salve. Ho delle etichette discografiche in digitale. In pratica i produttori di tracce di musica elettronica le mandano a me e io, tramite un distributore, le vendo su store online (tramite un distributore che funge da intermediario). Non arrivo ai 5000 annui ma ho delle pagine facebook alle quali mi connetto ogni giorno, oltre a vari compiti a cui dedico tempo ogni giorno. Nella maggior parte dei casi i produttori non depositano le loro opere, semplicemente le mandano a me (giusto per chiarezza ho sottolineato questo). In ogni caso, per quanto riguarda me, dovrei (presumo aprire partita iva). In caso di mancata apertura, presumo ci sia la multa. Sono quelle da lei elencate nel paragrafo “Sfruttamento economico del diritto di autore: le sanzioni”? Oppure nel mio caso la situazione è diversa? Mi chiedo inoltre: se volessi aprire la partita IVA (ma non arrivo ai 5000 annui), in questo caso come faccio ad avere questa attività? Conviene semplicemente continuare senza ed eventualmente pagare la sanzione, sin quando l’attività cresca e io possa arrivare ai 5000 euro? Grazie

  306. Giancarlo per l’analisi della sua situazione personale, se vuole, mi contatti in privato per una consulenza. E’ impossibile risponderle in un commento senza maggiori dettagli.

  307. Salve,sono un giovane compositore di musica hip hop/rnb
    di recente mi sono affacciato nella vendita online delle mie composizioni strumentali attraverso una piattaforma dedicata interamente agli artisti o in gergo “music producers” .
    le opere vengono vendute sotto “licenze non esclusive”,ovvero con un’accordo tra il produttore e l’artista ma posso rivendere la stessa brano a più artisti pur esercitando il mio diritto di paternità a cifre veramente basse.siccome è un campo piuttosto nuovo in italia (infatti gode la sua maggiore attività negli stati uniti), vorrei avere informazioni sugli aspetti fiscali e chiederle..prima di tutto se questo rientra maggiormente nel concetto di diritto d’autore oppure si parla di e-commerce (visto la vendita online su un marketplace) e inoltre se per questo è necessaria una partita iva oppure no.
    Grazie

  308. Buongiorno, come si fattura l’acquisto di un diritto di opzione su una sceneggiatura, ad esempio? Come prestazioni o come cessione diritti? Grazie

  309. Salve, chiedo un consiglio.
    Sono iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti e da una decina d’anni collaboro con una rivista attraverso la formula della cessione del diritto d’autore, ricavando un reddito annuo lordo di circa 15mila euro.
    Il mio lavoro principale tuttavia è quello di docente nella scuola pubblica.
    Per quanto riguarda la cessione del diritto d’autore alla rivista, in sede di dichiarazione ho sempre regolarmente inserito i proventi nella riga D3, senza però mai versare alcun contributo previdenziale, nè iscrivermi all’Inpg2, la cassa pensionistica dei giornalisti pubblicisti.
    Sono in errore?

  310. Buongiorno, mi saprebbe dire se le royalties maturate con soundreef (tipo siae) sono già tassate da loro come sostituto d’imposta per capirci, o è l’artista che poi deve dichiarare le royalties totali annuali e se si, entro quale limite?

  311. Prima di tutto deve verificare che legalmente si tratti di royalties e poi deve verificare se il committente è un sostituto di imposta in Italia. In ogni caso ci sono precisi obblighi da rispettare per la dichiarazione dei redditi.

  312. La situazione è quella per cui il titolare di una ditta individuale che ha come attività la somministrazione di alimenti e bevande (reddito di impresa – iscrizione inps artigiani e commercianti), ha scritto un libro di cucina per il quale gli vengono riconosciuti dei diritti di autore.
    MI chiedo se per questi il titolare della ditta individuale:
    1. potrà rilasciare una fattura;
    2. potrà rilasciare una fattura previa abilitazione di un codice ateco ad hoc, in modo che questi redditi confluiscano nel lavoro autonomo
    3. potrà rilasciare una semplice ricevuta, vista l’occasionalità del reddito.

    Grazie

  313. Occorre valutare bene se l’attività legata al diritto di autore è collegata (o meno) all’attività di lavoro autonomo esercitata. Consiglio di valutare bene con il commercialista che la segue o contattarci in privato per una consulenza.

  314. Per un lavoratore dipendente, che durante l’anno riceve altri proventi per cessione di un software, è piu conveniente (sia lato azienda che prende il software, che lavoratore) ricevere proventi come opere di ingegno o come prestazione occasionale?

    Ipotizzando di superare la soglia di 6000€ come cessione di opere di ingegno, non c’è alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata?

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