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Sportivi impatriati: agevolazione fiscale

L'agevolazione impatriati si applica anche alla categoria degli sportivi, ma le condizioni stringenti richieste ne limitano l'applicazione.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23, a partire dal 2024, ha introdotto una nuova agevolazione fiscale che riguarda lavoratori impatriati in Italia dall’estero (l’agevolazione in dettaglio “Lavoratori impatriati: agevolazione al 50% per 5 anni“. Questa agevolazione, a differenza rispetto al passato, si applica indistintamente a tutti i lavoratori, compresi gli sportivi.

La precedente agevolazione, art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 (come modificata dal “Decretto Crescita“, D.L. n. 34/19), è stata abrogata dalla nuova norma che rimane ancora in vigore per i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.

Di seguito andiamo a vedere i tratti principali della nuova agevolazione e le disposizioni dell’agevolazione precedente, ancora valida per chi è rientrato in Italia prima della sua abrogazione.

Sportivi impatriati agevolati con requisiti stringenti

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 ha introdotto una nuova agevolazione per i lavoratori che rientrano in Italia. Rispetto al passato questa agevolazione si rivolge a tutte le categorie di lavoratori, quindi anche alla categoria degli sportivi. Tuttavia, le condizioni richieste da verificare per l’applicazione dell’agevolazione appaiono particolarmente restrittive.

L’agevolazione ha effetto nei confronti dei contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Oggetto dell’agevolazione sono i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo. Tali redditi sono tassati al 50% del loro ammontare (60% se il rientro avviene con figli minori che vivono in Italia o se nascono nel periodo agevolato e rimangono in Italia nel periodo agevolato).

Il reddito agevolato potenzialmente ammissibile per l’agevolazione è fissato nel tetto massimo annuale di 600.000 euro. Per poter beneficiare di questa agevolazione, valida per 5 anni, il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Considerazioni sull’agevolazione e confronto con i regimi di favore di altri Stati

La considerazione più importante che possiamo fare è che la nuova agevolazione ha una portata limitata rispetto alla precedente. Infatti, l’applicazione di questa normativa è legata al rispetto di requisiti di elevata specializzazione. Aspetto sicuramente più difficile da verificarsi in situazioni di sportivi professionisti.

Inoltre, anche il periodo di applicazione è limitato a 5 anni. Non vi è più, infatti, il riferimento alla possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori 5 anni (prima legata all’acquisto di un immobile o alla nascita o presenza di figli minori che vivono in Itali).

Come nelle disposizioni precedenti, per i contribuenti che non sono stati iscritti AIRE viene concessa la possibilità di confermare la loro situazione attraverso l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.

I regimi di favore negli altri Stati

Nel 2004, la Spagna è stata uno dei primi paesi europei a offrire sgravi fiscali (anche) per gli sportivo attraverso la cosiddetta “Legge Beckham“, poiché la superstar David Beckham è stata la prima a beneficiare di questa legge. In pratica, Spagna offre un regime fiscale speciale per i non residenti il ​​cui reddito spagnolo è tassato con un’aliquota generale del 24% e del 19% nel caso dei residenti nell’Unione Europea. Questa aliquota dell’imposta sul reddito è particolarmente bassa rispetto all’aliquota massima dell’imposta sul reddito in Spagna, che varia tra il 45,5% a Madrid e il 54% nella Comunità Valenciana. Tuttavia, dal 2015, il regime fiscale dei non residenti non è più applicabile ai calciatori professionisti mentre può ancora essere applicato agli altri non residenti. La Spagna non è la sola a escludere i calciatori. Il Portogallo offre anche sgravi fiscali per i non residenti (regime NHR) tuttavia, gli sportivi professionisti non possono trarne beneficio.

D’altra parte, Francia, Italia e Paesi Bassi sono gli unici paesi che consentono agli sportivi professionisti, tra gli altri contribuenti, di godere di un regime fiscale favorevole. In questi paesi una parte dello stipendio è esentasse. Francia e Paesi Bassi consentono un’esenzione del 30% del reddito imponibile. Fino al 2007 il Belgio aveva anche un regime fiscale favorevole per gli espatriati applicabile ai giocatori d’élite. 


Agevolazione sportivi impatriati valida sino al 2023

A partire dall’anno 2016 l’Italia può contare su un particolare regime fiscale volto ad incentivare il rientro in Italia di cittadini italiani emigrati all’estero, oppure l’impatrio di cittadini stranieri. Mi riferisco al regime fiscale introdotto dai commi 1 e 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e ss.mm. Questo regime riguarda, indistintamente, tutti i soggetti, indipendentemente dalla professione effettuata (per docenti e ricercatori vedasi l’agevolazione sul “rientro dei cervelli“). A partire da questo schema di agevolazione il “Decreto crescita“, D.L .n. 34/19 è intervenuto andando a creare una particolare sezione di questa agevolazione dedicata agli sportivi.

Si tratta di una disposizione che è stata in grado di aumentare in modo consistente la capacità di attrarre sportivi di talento in Italia, permettendo alle società sportive di ottenere un “costo fiscale” inferiore per lo stipendio dello sportivo impatriato nel nostro Paese. Sostanzialmente, in modo diverso nel professionistico rispetto a quello dilettantistico, una società sportiva aveva la possibilità di sfruttare questa agevolazione per far impatriare in Italia sportivi di talento facendo gravare un “costo fiscale” inferiore sul pagamento dello stipendio.

Qualcuno potrebbe dire che si tratta di un’agevolazione che porta uno squilibrio sul mercato, in quanto lo stipendio di uno sportivo residente diventa più oneroso dello stesso stipendio di uno sportivo appena impatriato dall’estero in Italia. Tanto per fare un esempio eclatante l’arrivo in Italia del famoso calciatore Cristiano Ronaldo è stato possibile proprio all’utilizzo dell’agevolazione in commento (prima ancora dell’introduzione delle modifiche del Decreto crescita).

I requisiti

L’agevolazione in commento, ricordiamo valida fino ai rientri avvenuti nel 2023 ed in vigore per chi la sta già applicando, prevede il rispetto di alcuni requisiti indicati dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15:

  • Gli sportivi non devono essere stati residenti fiscalmente (ex art. 2 del TUIR) in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento (anche senza iscrizione AIRE ma con provenienza da paesi che hanno siglato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia;
  • Gli sportivi devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni (intesi come due annualità di residenza fiscale italiana, come indicato dalla Circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate);
  • L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Possono accedere al regime fiscale degli sportivi impatriati anche i cittadini italiani espatriati all’estero non iscritti AIRE. Questo, a condizione che abbiano avuto residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. La residenza estera convenzionale deve essere mantenuta per il periodo minimo di due anni previsto dalla norma.

Questa disposizione è stata introdotta al fine di evitare che possano essere esclusi dall’agevolazione i soggetti a cui manca un requisito formale per il loro trasferimento. In questo caso la mancata iscrizione AIRE deve essere compensata con una certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato estero di residenza.

Secondo quanto previsto dall’art. art. 16 commi 5-quater e 5-quinquies del D.Lgs. n. 147/15, con decorrenza dal periodo di imposta 2022, sono previste delle limitazioni all’utilizzo della disciplina. In particolare, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, l’agevolazione per gli sportivi trovi applicazione solo nei casi in cui:

  • I redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore1.000.000 di euro (calcio, ciclismo, golf e pallacanestro);
  • I redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

L’agevolazione in commento, quindi, viene dunque limitata agli sportivi “professionisti” che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e conseguano un “reddito complessivo” superiore alla soglia di 500.000 euro o 1.000.000 a seconda della disciplina sportiva. 

Versamento di un contributo

L’accesso al regime speciale è subordinato al versamento di un contributo, ex co. 5-quinquies dell’art. 16, pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Per questo versamento non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Con la risoluzione n. 17/E/2021 è stato istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24 Elide del contributo in questione.

Detassazione al 50% o al 70%

Gli sportivi di nazionalità italiana o estera (UE o extra-UE) che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86 (TUIR) possono beneficiare:

  • Di un concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente nella misura del:
    • 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli sportiviprofessionisti“. Tuttavia è previsto un contributo di solidarietà dello 0,5% del reddito percepito. Le federazioni sportive professionistiche in Italia sono quattro: calcio, basket, ciclismo e golf;
    • 70% del reddito imponibile ai fini IRPEF per gli sportividilettanti“. Nel caso in cui la residenza venga spostata in una delle Regioni del Mezzogiorno il concorso alla formazione del reddito è solo del 10%;
  • Della possibilità di applicare un’imposta forfettaria fissa di 100 mila euro annui per tutti i redditi di fonte estera percepiti. Inoltre, nessuna imposta di successione prevista e nessun obbligo di adempiere agli obblighi legati al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

Durata dell’agevolazione

L’agevolazione, la cui misura è stata indicata sopra, prevede due diverse durate. In particolare:

  • Un periodo di agevolazione della durata di cinque periodi di imposta, a partire da quello di acquisto della residenza fiscale italiana, per la detassazione ai fini IRPEF. Vi è poi la possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque anni se nel periodo agevolato:
    • Si acquista un bene immobile residenziale in Italia, oppure se lo si acquista nei 12 mesi precedenti il trasferimento in Italia;
    • La presenza di uno o più figli minorenni o a carico (anche in affido pre-adottivo);
  • Un periodo di 15 anni legato all’applicazione dell’imposta forfettaria sul percepimento di redditi esteri (es. sponsorizzazioni), per l’esonero dalle imposte di successione e per l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale.

Il reddito degli sportivi impatriati

L’ambito ordinario dell’agevolazione riguarda il reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito dagli sportivi impatriati. Andiamo ad analizzare come si applica l’agevolazione in queste due casistiche.

Tassazione del reddito da lavoro dipendente

Per quanto riguarda il lavoro, se la prestazione è svolta sotto la direzione di una società sportiva (vedi il caso del calcio, del volley, della pallacanestro, del nuoto, basket, etc) il rapporto di lavoro è assimilabile al reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR. Tale reddito è regolato per la sua determinazione dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, secondo il quale il reddito da lavoro dipendente è composto da:

“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”

art. 51 del TUIR

Tuttavia, è necessario fare riferimento al requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15. La norma richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. Questo requisito deve essere verificato in relazione a ciascun periodo di imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni annui. Su questo aspetto deve essere tenuto in considerazione che l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse e a beneficio esclusivo del datore di lavoro comporta che i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività prestata all’estero.

Di frequente gli sportivi godono di vantaggi ulteriori rispetto al compenso monetario, oppure, possono godere di beni e prestazioni ricollegabili al rapporto di lavoro. Per questi benefit (abitazione, auto, etc) si pone il dubbio se possano o meno essere ricondotti nell’alveo dei fringe benefit di cui all’articolo 51 del TUIR. È il caso, ad esempio, delle spese di vitto e alloggio a titolo di prima sistemazione per gli sportivi non ancora in possesso di una propria abitazione. Oppure ancora i biglietti omaggio per i familiari, i beni come capi di abbigliamento, veicoli, orologi, etc, assegnati in virtù di contratti dagli sponsor. Ebbene, laddove, tali benefici rappresentino un fringe benefit per lo sportivo, questi ultimi sono imponibili nella misura ridotta prevista dalla norma.

Compensi per lo sfruttamento economico del diritto di immagine

Altro aspetto di particolare interesse è quello che riguarda i compensi che gli sportivi percepiscono come sfruttamento economico della loro immagine. Questi diritti sono oggetto di varie forme, configurabili, ad esempio:

  • Nelle sponsorizzazioni;
  • Nel merchandising o
  • Nell’endorsement.

In caso di cessione diretta dello sfruttamento economico al proprio club di appartenenza il reddito da diritto di autore percepito dallo sportivo deve essere ricondotto al rapporto di lavoro instaurato con il club medesimo. Quindi, tali compensi risultano agevolabili in relazione al regime degli impatriati. In buona sostanza il reddito è agevolabile tutte le volte in cui rientra nell’ambito del reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, nel momento in cui i compensi legati a questi proventi, alle sponsorizzazioni e alla loro immagine derivi da contratti con enti non residenti, è possibile sfruttare la tassazione forfettaria sui redditi esteri, che consente la tassazione forfettaria di 100 mila euro, di cui all’art. 24-bis del TUIR (legate al regime fiscale dei c.d. “neo residenti“). Il tutto, indipendentemente dal volume dei redditi esteri percepiti. Non si deve dimenticare, tuttavia, come indicato dalla Circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, che i due regimi fiscali (impatriati e neo residenti) sono esclusivi e tra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto per uno stesso periodo di imposta.

Tassazione del reddito da lavoratore autonomo

Accanto alla possibilità di rientrare come sportivo sotto contratto di lavoro dipendente è agevolabile dalla normativa anche il rientro come sportivo lavoratore autonomo. E’ il caso, ad esempio, dei tennisti, che operano prevalentemente in proprio partecipando a vari tornei. Per queste categorie di sportivi sportivi l’unica modalità di incasso dei relativi compensi è legata ad una attività di lavoro autonomo professionale con partita IVA. Ebbene, anche in questo caso è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa, allo stesso modo dei redditi da lavoro dipendente.

In questo caso i redditi sono attratti nell’alveo dei redditi da lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR. In questo caso l’agevolazione impatriati trova applicazione soltanto al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma. Mi riferisco alla necessità che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Esempio pratico

Proviamo a questo punto a fare un esempio. Ad esempio, un giocatore di pallavolo (la Fipav la federazione di riferimento non è professionistica) vedrà applicata l’aliquota IRPEF solo sul 30% dei redditi prodotti. La percentuale scende al 10% in caso di trasferimento della residenza in una delle regioni del Sud (Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sardegna; Sicilia).

Per quanto riguarda l’imposta forfettaria sui redditi prodotti all’estero, particolarmente importante per gli sportivi, considerate le ingenti sponsorizzazioni che ricevono è previsto il versamento di 100 mila euro all’anno con la possibilità di fruire dell’incentivo per 15 anni (norma introdotta con la Legge di Bilancio 2017).

Le società sportive italiane, quindi, possono beneficiare di un sostanziale sconto nel caso in cui decidano di fruire delle prestazioni di un atleta che opera in un campionato estero.

Dirigenti sportivi, procuratori e direttori sportivi

Il regime dei lavoratori impatriati, nella sua forma ordinaria (non legata all’attività sportiva) può essere fruito da una platea molto ampia di soggetti. In questo senso il regime è fruibile anche da tutti quei soggetti che non sono sportivi ma che ruotano intorno al mondo dello sport. Si tratta, quindi, di sfruttare l’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 che consente a cittadini italiani o stranieri, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (impegnandosi a mantenerla per 2 anni e a svolgere sul territorio nazionale la propria attività lavorativa), di godere di una esenzione fiscale IRPEF pari al:

  • 70% dei redditi di lavoro autonomo, di impresa o di lavoro dipendente;
  • 90% dei redditi di lavoro autonomo, di impresa o di lavoro dipendente per chi trasferisce la propria residenza in una delle Regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

L’agevolazione è fruibile per cinque periodi di imposta consecutivi, estendibili per ulteriori cinque anni a condizione di:

  • Acquisire un immobile residenziale in Italia (anche nei 12 mesi antecedenti al rientro) o
  • Avere figli minorenni a carico. In questo caso l’esenzione, nei secondi 5 anni è sempre al 50% del reddito.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido pre-adottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Questa formula di agevolazione, ovvero quella ordinaria, è quella che si applica anche agli sportivi non professionisti, e che trova applicazione anche per dirigenti, direttori sportivi e procuratori sportivi.

Applicazione

Ai fini dell’applicazione del regime dei lavoratori impatriati lo sportivo deve effettuare una domanda di applicazione dell’agevolazione al club di appartenenza. Infatti, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, i clubs, nella loro veste di sostituti d’imposta devono ricevere una specifica richiesta scritta da parte dell’atleta. Si tratta della dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda deve contenere l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni per beneficiare della disposizione in esame e l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni.

Nel caso in cui, invece, lo sportivo operi con partita IVA, quindi, con redditi da lavoro autonomo l’agevolazione viene fruita direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. In questa sede lo sportivo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’agevolazione.

Sanzioni

In ultima analisi è importante verificare quali sono le conseguenze a cui lo sportivo può andare incontro nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per l’applicazione dell’agevolazione. In particolare, la decadenza dell’agevolazione può essere contestata quando:

  • Non vi è documentazione sufficiente a dimostrare i due anni precedenti all’impatrio in Italia di residenza fiscale estera;
  • Non vi sia il mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno due anni dall’impatrio.

In questo caso, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di procedere per il recupero dei benefici già fruiti, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Per fare questo l’Amministrazione finanziaria emette un documento (avviso di accertamento) in cui, per ogni annualità fruita si recupera l’imposta non versata e si applicano le relative sanzioni amministrative. Si tratta, ordinariamente delle sanzioni amministrative dovute per infedele dichiarazione. La sanzione va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate.

Attenzione però, perché in alcuni casi è possibile arrivare anche all’applicazione di sanzioni penali, sempre per infedele dichiarazione. Si tratta del reato tributario disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74/00. La fattispecie di reato penale si realizza al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

  • Evasione d’imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta, quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;
  • Elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi o costi) di almeno 3.000.000 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e mezzo.


Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di riepilogarti le principali informazioni che possono esserti utili per applicare l’agevolazione impatriati se sei uno sportivo. In particolare, in relazione alle nuove disposizioni ed alle nuove condizioni previste occorre prestare maggiore cautela nell’applicazione di questo tipo di incentivo. Infatti, nonostante questa agevolazione possa sembrare di facile applicazione, nella pratica le cose non si rivelano così lineari.

Ogni situazione personale, infatti, presenta delle peculiarità che devono interfacciarsi con la fattispecie normativa. Infatti, non sono rare situazioni di incertezza legata a situazioni personali non trattate dalla norma e dove ancora non vi sono chiarimenti utili. L’applicazione dell’agevolazione su autocertificazione (e non su domanda) determina sempre un rischio a carico del contribuente istante, che non deve essere sottovalutato.

Per questo motivo è fondamentale andare ad inquadrare tutti i dettagli della propria situazione personale per comprendere rischi e problematiche connessi all’agevolazione. Solo in questo modo è possibile capire se vi sono situazioni che solo a prima vista potrebbero applicare l’agevolazione.

Infatti, in caso di errata applicazione del regime l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di recuperare le imposte evase con l’applicazione di sanzioni amministrative (con grave danno economico).

Per questo motivo un’analisi della propria situazione personale è fondamentale e deve essere svolta da un professionista che conosce adeguatamente l’agevolazione e che effettua questo tipo di attività da anni. Se desideri approfondire la tua situazione con me, contattami attraverso il modulo seguente per ricevere tutte le info per una consulenza fiscale con me.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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