Art. 44 DL 78/2010: l'agevolazione per docenti e ricercatori esclude il 90% del reddito IRPEF. Requisiti, durata fino a 13 anni e casi 2026.
L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 consente a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di escludere il 90% del reddito da ricerca e docenza dalla base imponibile IRPEF. Il beneficio dura da 6 a 13 anni ed è aperto a cittadini italiani, UE ed extra-UE.
L’agevolazione docenti e ricercatori ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 esclude il 90% degli emolumenti percepiti per attività di ricerca e docenza dalla base imponibile IRPEF, riducendo il reddito imponibile al 10% del suo ammontare. Il regime si applica a italiani, cittadini UE e cittadini extra-UE che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta del rientro, per una durata base di sei anni estendibile fino a tredici in presenza di figli minorenni o acquisto di immobile residenziale.

Che cos’è l’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010
L’agevolazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 consente ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di escludere il 90% degli emolumenti percepiti per attività di ricerca e docenza dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Il reddito così determinato concorre alla tassazione ordinaria solo per il 10% del suo ammontare, calcolato secondo i criteri dell’art. 51 del TUIR per i redditi da lavoro dipendente e dell’art. 54 del TUIR per i redditi da lavoro autonomo. L’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in cui il soggetto acquisisce la residenza fiscale in Italia e si applica ai soli redditi di fonte italiana derivanti da attività di docenza e ricerca, con esclusione dei redditi prodotti all’estero, che restano soggetti alla tassazione ordinaria secondo l’art. 3 del TUIR e le Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.
Il legislatore ha reso permanente questa misura con la legge di bilancio 2017, eliminando i precedenti limiti temporali. Il D.L. n. 34/2019 ha successivamente ampliato la durata base da quattro a sei anni per i trasferimenti effettuati dal 2020, introducendo al contempo la possibilità di proroghe automatiche al ricorrere di specifiche condizioni familiari o patrimoniali. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha chiarito che la norma risponde al duplice obiettivo di contrastare la fuga dei cervelli e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, rivolgendosi non solo ai cittadini italiani rientranti ma a tutti i residenti all’estero, italiani e stranieri, in possesso dei requisiti richiesti.
Differenza con il regime impatriati ex art. 5 D.Lgs. n. 209/2023
L’agevolazione per docenti e ricercatori e il regime degli impatriati ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 sono due misure distinte che operano su presupposti e perimetri applicativi differenti. Il regime impatriati riduce del 50% la base imponibile e si applica a qualsiasi tipologia di reddito da lavoro, subordinato o autonomo, senza vincoli sulla natura dell’attività svolta. L’agevolazione ex art. 44, invece, esclude il 90% del reddito ma opera esclusivamente sui compensi derivanti da attività di ricerca e docenza svolte in Italia.
La distinzione ha rilevanza pratica diretta: un soggetto che rientra in Italia per svolgere sia attività di ricerca sia altre attività professionali può applicare contemporaneamente i due regimi su redditi distinti. La risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato questa cumulabilità, precisando che nel nuovo contesto normativo non esiste una preclusione espressa alla fruizione simultanea dei due regimi, a condizione che il reddito agevolato non sia il medesimo. I dettagli operativi sulla cumulabilità sono approfonditi nella sezione dedicata. Per un’analisi comparativa completa tra i due regimi si rimanda all’articolo sul passaggio dal regime impatriati all’agevolazione ricercatori e docenti.
Chi può accedere: i requisiti soggettivi
L’accesso all’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 richiede la sussistenza simultanea di cinque requisiti soggettivi. Il mancato soddisfacimento anche di uno solo di essi preclude il beneficio per l’intero periodo d’imposta. La norma non distingue per nazionalità: la misura è aperta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, come confermato dalla risposta a interpello n. 307/2020 dell’Agenzia delle Entrate. È altresì ammesso lo svolgimento dell’attività presso Pubbliche Amministrazioni.
I cinque requisiti cumulativi sono:
- Possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- Residenza non occasionale all’estero nel periodo precedente il rientro;
- Svolgimento documentato di attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 24 mesi continuativi;
- Svolgimento di attività di ricerca o docenza in Italia;
- Acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Titolo di studio universitario o equiparato
Il primo requisito richiede il possesso di un titolo accademico universitario o ad esso equiparato. Rientrano nella definizione tutti i titoli di laurea, dottorato e specializzazione riconosciuti nel sistema universitario, conseguiti in Italia o all’estero. I titoli conseguiti all’estero non producono effetti automatici nell’ordinamento italiano: il soggetto interessato è tenuto a richiedere la dichiarazione di valore alla competente rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. Tale documento attesta il valore accademico del titolo nel Paese di origine e deve essere redatto in lingua italiana. Qualora il documento originale sia in lingua diversa dall’italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo, è necessaria la traduzione giurata ovvero la vidimazione consolare. La documentazione deve essere conservata dal contribuente per tutta la durata dell’agevolazione, in quanto l’Agenzia delle Entrate può richiederne l’esibizione in sede di controllo.
Residenza non occasionale all’estero e calcolo del biennio
Il secondo requisito riguarda la stabilità della residenza estera nel periodo precedente il rientro. La norma non quantifica una durata minima di permanenza all’estero distinta dal periodo di attività, ma la circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la permanenza deve essere stabile e non occasionale. Nella prassi, il requisito si considera soddisfatto quando la permanenza supera l’anno, soglia che coincide con quella rilevante ai fini dell’iscrizione AIRE. Il periodo minimo di 24 mesi di attività di ricerca o docenza all’estero è considerato dalla stessa circolare l’arco temporale minimo sufficiente a integrare il presupposto della residenza non occasionale: i due requisiti sono quindi funzionalmente collegati.
Il calcolo del biennio segue il calendario comune e non i periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, tuttavia, è ammesso il calcolo sulla base degli anni accademici: due anni accademici continuativi soddisfano il requisito anche se il periodo complessivo è inferiore a 24 mesi solari. La risposta a interpello n. 207/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto un elemento di attenzione, subordinando in un caso specifico il riconoscimento del beneficio alla presenza estera per “due anni di imposta“, formulazione che sembra superare il mero riferimento al calendario comune: si tratta di un orientamento da monitorare nella prassi futura.
Il Decreto Crescita ha previsto che l’iscrizione AIRE non rappresenti più una condizioni indispensabile per accedere all’agevolazione. È sufficiente che il trasferimento all’estero sia avvenuto nel rispetto della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia con il Paese estero di espatrio. Tale dimostrazione per il soggetto non iscritto AIRE non si rivela così semplice, in quanto è necessario produrre specifica documentazione (e spesso si necessità di assistenza da parte di un professionista esperto di fiscalità internazionale).
Sul punto, non occorre soltanto essere in possesso della certificazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero ma occorre anche essere in possesso di elemento documentali di natura sostanziale: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, etc. Questo tipo di valutazione deve essere svolta in modo accurato, anche in relazione all’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (che abbiamo avuto modo di riscontrare nell’attività di assistenza che svolgiamo in questo ambito).
Attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 24 mesi
Il terzo requisito richiede lo svolgimento documentato di attività di ricerca o docenza all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi, non necessariamente nei due anni immediatamente precedenti il rientro. È sufficiente che tale attività sia stata svolta in qualsiasi momento prima del trasferimento in Italia, purché continuativa.
Per attività di ricerca si intende quella svolta presso organismi di ricerca, definiti dalla normativa come le entità, indipendentemente dallo status giuridico pubblico o privato e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca (Regolamento UE n. 651/2014). Rientrano in questa categoria università, istituti di ricerca, agenzie per il trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione ed entità collaborative orientate alla ricerca. Sono ammesse anche le entità che svolgono attività economiche, purché queste siano contabilmente distinte dall’attività di ricerca. Per attività di docenza si intende l’insegnamento presso istituzioni universitarie pubbliche e private.
La documentazione attestante l’attività svolta all’estero deve essere rilasciata direttamente dall’ente o dall’università presso cui l’attività è stata esercitata e deve indicare la natura dell’ente, l’attività svolta e la relativa durata. Se redatta in lingua straniera diversa dall’inglese, francese, tedesco o spagnolo, è richiesta la traduzione giurata. La circolare 17/E/2017 sul requisito biennale richiede espressamente che l’attività sia svolta “presso” un organismo di ricerca, concetto che storicamente evoca una presenza nella struttura dell’ente. Tuttavia non esiste una pronuncia esplicita che escluda lo smart working dal requisito biennale, a differenza di quanto avviene per il requisito del collegamento funzionale (circolare 25/E/2023).
La prova documentale dell’attività biennale: cosa richiede la circolare e cosa succede nei rapporti atipici
La prova dell’attività svolta all’estero è il requisito che nella prassi professionale genera le maggiori criticità operative, in misura superiore persino alla questione della residenza estera. La circolare n. 17/E/2017 stabilisce che la documentazione dell’attività, rilasciata dai centri di ricerca o dalle università presso cui l’attività è stata svolta, deve attestare tre elementi distinti: la natura dell’ente, l’attività svolta dal docente o ricercatore e la relativa durata. Si tratta di un documento che nella prassi viene assimilato a una lettera di attestazione formale rilasciata dall’istituzione estera, analoga a quelle comunemente richieste in ambito accademico per referenze o certificazioni di servizio.
La conservazione preventiva della documentazione è fondamentale: una volta avviato il regime agevolato, il recupero retroattivo di attestazioni da enti esteri con cui il rapporto si è concluso è spesso impossibile o produce documenti che l’Agenzia considera insufficienti. In caso di incertezze sulla documentazione, il consiglio è quello di valutare l’ottenimento di un parere legale, per individuare eventuali criticità e, nel caso, valutare anche un possibile interpello ordinario all’Amministrazione finanziaria.
Collegamento funzionale tra rientro e attività svolta in Italia
Il quarto requisito, elaborato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, impone che sussista un nesso causale tra il trasferimento della residenza in Italia e lo svolgimento dell’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato. La circolare n. 25/E/2023 ha chiarito che tale collegamento non sussiste quando il docente o ricercatore trasferitosi in Italia continua a svolgere la propria attività in modalità smart working per un ente o un’università situata all’estero: in questo caso l’agevolazione non spetta sui relativi redditi, in quanto manca la vis attrattiva della norma.
Il collegamento si considera invece soddisfatto sia quando il docente o ricercatore inizia a svolgere l’attività in Italia prima di trasferirvi la residenza, sia quando trasferisce la residenza e poi inizia a svolgere l’attività. La risposta a interpello n. 33/2018 ha negato il beneficio a un ricercatore che, pur avendo stipulato un contratto con un istituto italiano nell’ottobre 2015, non aveva fatto seguire l’acquisizione della residenza fiscale in Italia e aveva continuato a svolgere la propria attività all’estero fino al settembre 2017: in quel caso non era ravvisabile il nesso richiesto. Per un’analisi approfondita di questa casistica si rimanda all’articolo sul collegamento tra trasferimento di residenza e attività lavorativa per ricercatori e docenti.
Acquisizione della residenza fiscale in Italia
Il quinto requisito impone che il docente o ricercatore acquisisca la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR, vale a dire che risulti iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente o che abbia in Italia il domicilio o la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta. L’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in cui questo requisito si perfeziona.
Soggetti ammessi: italiani, cittadini UE e cittadini extra-UE
Il perimetro soggettivo dell’agevolazione è più ampio di quanto comunemente indicato. La norma non limita l’accesso ai cittadini italiani o comunitari: la risposta a interpello n. 307/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che il beneficio si estende a tutti i residenti all’estero, indipendentemente dalla nazionalità, purché in possesso dei requisiti previsti. Sono quindi ammessi anche i cittadini extra-UE che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgere attività di ricerca o docenza. La circolare n. 17/E/2017 aveva già chiarito in questa direzione, sottolineando che la norma mira ad attrarre competenze scientifiche e accademiche indipendentemente dall’origine del soggetto. Sono invece esclusi i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione o con aziende di diritto italiano che svolgono all’estero attività di ricerca o docenza nell’ambito di quei contratti: l’attività agevolabile deve essere necessariamente svolta in Italia.
Casistiche particolari di accesso
La disciplina dell’art. 44 del D.L. n. 78/2010 ha generato nel tempo un corpo significativo di prassi interpretativa su situazioni che esulano dalla fattispecie standard. Le casistiche di seguito illustrate derivano da risoluzioni e risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate e rappresentano i punti di maggiore attenzione operativa per chi valuta il rientro in Italia.
Soggetti non iscritti all’AIRE: la disciplina post D.L. n. 34/2019
L’iscrizione all’AIRE non costituisce più un requisito indispensabile per accedere all’agevolazione. Il D.L. n. 34/2019 ha modificato l’art. 44 del D.L. n. 78/2010 introducendo il comma 3-quater, che ammette al beneficio i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni per i due periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Per i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni dell’art. 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, con la medesima condizione convenzionale.
La dimostrazione della residenza estera in assenza di iscrizione AIRE richiede documentazione sostanziale: non è sufficiente la certificazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero, ma occorre produrre elementi probatori di natura fattuale quali l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali e il soggiorno abituale nel Paese estero. Nella prassi professionale questa verifica si rivela spesso complessa e richiede un’analisi documentale accurata, anche in considerazione dell’attività di accertamento che l’Agenzia delle Entrate conduce su questa specifica casistica.
Docente in aspettativa non retribuita (Ris. n. 92/2017)
I docenti universitari titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi dell’istituto dell’aspettativa non retribuita ex art. 7, comma 1, della L. n. 240/2010 possono accedere all’agevolazione una volta rientrati in Italia, al ricorrere di tutte le altre condizioni di legge. La risoluzione n. 92/E del 14 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli effetti sospensivi che l’aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro non ostano alla fruizione del beneficio: il periodo trascorso all’estero in aspettativa è computabile ai fini del requisito biennale. La risposta a interpello n. 239/2022 ha confermato questa impostazione, ammettendo al beneficio un docente universitario che aveva svolto all’estero attività di ricerca in aspettativa non retribuita, precisando che non rileva neppure la circostanza per cui il soggetto avesse già fruito del regime agevolativo in un precedente periodo.
Attività parziale in Italia durante il periodo estero (interpello n. 222/2022)
Lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un datore di lavoro italiano durante il periodo di residenza estera non preclude l’accesso all’agevolazione, purché l’attività principale sia stata svolta all’estero e non vi sia stata interruzione della residenza fiscale estera. La risposta a interpello n. 222 del 27 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato questa posizione in relazione a un soggetto che, nel corso del biennio estero, aveva svolto alcune attività part-time per un committente italiano e aveva effettuato soggiorni temporanei di ricerca in Italia. L’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia derivanti da attività di ricerca e docenza, nel rispetto dei requisiti normativi: i redditi esteri continuano a essere soggetti alla tassazione ordinaria secondo l’art. 3 del TUIR, con riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Attività assistenziale presso aziende ospedaliero-universitarie: esclusa (Ris. n. 146/2017)
I trattamenti economici percepiti per lo svolgimento di attività assistenziale presso aziende ospedaliero-universitarie non rientrano nel perimetro dell’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010. La risoluzione n. 146/E del 29 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali compensi non possono essere considerati redditi derivanti da attività di docenza o ricerca, in quanto l’attività assistenziale ha natura autonoma e distinta rispetto alle attività accademiche e scientifiche agevolate. Il soggetto che rientra in Italia per svolgere attività assistenziale presso strutture ospedaliero-universitarie può tuttavia valutare, in presenza dei requisiti richiesti, l’accesso al regime degli impatriati ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che si applica a qualsiasi tipologia di reddito da lavoro e non è limitato alle attività di ricerca e docenza.
Ricercatore già presente in Italia: requisito di residenza estera negato (risposta n. 121/2026)
La risposta a interpello n. 121 dell’8 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta la presa di posizione più recente in materia e introduce un elemento di attenzione rilevante per una casistica frequente nella prassi internazionale. L’Agenzia ha negato il beneficio a un ricercatore giapponese assunto da un’università italiana nel 2026, il quale aveva vissuto a Roma dal 2016 al marzo 2025 svolgendo attività di ricerca presso l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL), struttura internazionale i cui dipendenti godevano di un regime di esenzione IRPEF in virtù di un accordo tra il Governo italiano e l’ente. Il ricercatore aveva soggiornato in Italia insieme alla famiglia come “non residente” ai fini fiscali italiani per tutta la durata di quel rapporto.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in considerazione del lungo periodo fisicamente trascorso in Italia, non fosse possibile qualificare il soggetto come residente all’estero nel periodo precedente all’assunzione universitaria. Il fatto che i compensi EMBL fossero stati esentati dall’IRPEF in base a un accordo internazionale specifico non è stato ritenuto sufficiente a integrare il requisito della residenza non occasionale all’estero. Questa posizione segnala che l’Agenzia valuta la presenza fisica effettiva sul territorio italiano come elemento dirimente, indipendentemente dallo status fiscale formale attribuito al soggetto da accordi speciali. Per i ricercatori che operano in Italia nell’ambito di organizzazioni internazionali con regimi fiscali privilegiati è quindi necessaria una verifica preventiva accurata prima di assumere di poter accedere al beneficio al momento di un successivo cambio di datore di lavoro.
Misura dell’agevolazione e regime de minimis
L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% del loro ammontare, con conseguente esclusione del 90% dalla base imponibile IRPEF. Il reddito così ridotto è determinato secondo i criteri dell’art. 51 del TUIR per i redditi da lavoro dipendente e dell’art. 54 del TUIR per i redditi da lavoro autonomo. Su questa base imponibile ridotta si applicano le aliquote progressive IRPEF per scaglioni, con possibilità di dedurre gli oneri deducibili e di applicare le detrazioni spettanti secondo le regole ordinarie. L’agevolazione non produce invece effetti sulla base imponibile contributiva: i contributi previdenziali INPS restano calcolati sull’intero ammontare dei compensi percepiti, senza alcuna riduzione, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi iscritti alla gestione separata.
Esempio numerico: reddito da lavoro dipendente
Il meccanismo applicativo dell’agevolazione può essere illustrato con un esempio basato su un reddito annuo lordo da lavoro dipendente di € 80.000 percepito per attività di ricerca presso un’università italiana.
| Voce | Regime ordinario | Art. 44 D.L. 78/2010 |
|---|---|---|
| Reddito lordo annuo | € 80.000 | € 80.000 |
| Base imponibile IRPEF | € 80.000 | € 8.000 (10%) |
| IRPEF lorda stimata | ~ € 24.000 | ~ € 800 |
| Risparmio fiscale annuo stimato | — | ~ € 23.200 |
| Contributi INPS | Su € 80.000 | Su € 80.000 (invariati) |
I valori IRPEF sono stime indicative calcolate sulle aliquote per scaglioni vigenti, al netto delle detrazioni da lavoro dipendente. Non tengono conto delle addizionali regionali e comunali. Il dato contributivo varia in funzione della categoria previdenziale di appartenenza.
Su un reddito di € 80.000, il regime ordinario genera un carico IRPEF di circa € 24.000. Applicando l’agevolazione, la base imponibile si riduce a € 8.000 e l’imposta scende a circa € 800, con un risparmio annuo stimato superiore a € 23.000. Su sei anni di durata base il beneficio complessivo supera i € 138.000, a parità di reddito.
Regime de minimis
L’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 è qualificata come aiuto di Stato in regime de minimis ai sensi dell’art. 8-bis del D.L. n. 148/2017 convertito. Questo significa che il beneficio fruibile è soggetto alle soglie massime previste dalla normativa europea sugli aiuti de minimis: il superamento del limite non determina la decadenza totale dall’agevolazione, ma impone al contribuente di escludere dalla detassazione la quota di reddito necessaria a ricondurre l’aiuto effettivamente fruito entro la soglia consentita. Le istruzioni al modello Redditi PF 2026 confermano questa impostazione parziale nel commento alla colonna 3 del rigo RE21. I lavoratori autonomi sono tenuti alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS (rigo RS401) del modello Redditi PF; i lavoratori dipendenti sono invece esonerati da tale adempimento dichiarativo.
Durata del beneficio e proroghe
La durata dell’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 varia in funzione dell’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia e della presenza di specifiche condizioni familiari o patrimoniali. Il D.L. n. 34/2019 ha introdotto una distinzione netta tra due regimi temporali che producono effetti significativamente diversi sul piano della durata e delle modalità di proroga.
Trasferimenti dal 2020: 6 anni base e proroga automatica
I docenti e i ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020 fruiscono dell’agevolazione per una durata base di 6 anni (anno del trasferimento più i cinque successivi), ai sensi del comma 3 dell’art. 44 del D.L. n. 78/2010 come modificato dall’art. 5, comma 4, lett. a) del D.L. n. 34/2019. La proroga opera in modo automatico al ricorrere delle condizioni di legge previste dal comma 3-ter, senza necessità di versamento di alcun onere aggiuntivo. Il primo periodo d’imposta interessato dal prolungamento automatico è il 2026, per i soggetti trasferitisi in Italia nel 2020 che abbiano completato il sessennio base.
Le condizioni di proroga automatica e le relative durate estese sono le seguenti:
| Durata totale | Condizione richiesta |
|---|---|
| 8 anni (anno trasferimento + 7) | Almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure acquisto di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti (acquisto diretto o da parte del coniuge, convivente o figli, anche in comproprietà) |
| 11 anni (anno trasferimento + 10) | Almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, con permanenza della residenza fiscale in Italia |
| 13 anni (anno trasferimento + 12) | Almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, con permanenza della residenza fiscale in Italia |
I figli possono essere nati prima o dopo il trasferimento in Italia. Nel periodo di proroga il reddito continua a concorrere alla base imponibile nella misura del 10%, identica a quella del periodo base. Sul punto è interessante il fatto che i figli possano esserci prima o dopo il trasferimento e che l’estensione dell’agevolazione diventa “a scaglioni” con i nuovi figli. La proroga viene meno se nel corso del periodo agevolato il docente o ricercatore trasferisce nuovamente la residenza all’estero.
Decadenza dal beneficio
Il docente o ricercatore decade dall’agevolazione a partire dal periodo d’imposta in cui non risulti più fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR. La decadenza opera pro futuro: la norma non prevede ipotesi di recupero retroattivo delle imposte non versate negli anni precedenti in applicazione del regime di favore, che restano definitivamente acquisite. Se nel corso di un periodo d’imposta l’attività viene svolta prevalentemente all’estero, l’agevolazione non si applica limitatamente a quell’anno, fermo restando il diritto a fruirne negli anni successivi qualora l’attività riprenda a essere svolta prevalentemente in Italia, come chiarito dalla circolare n. 17/E/2017.
Tabella decisionale: identifica la tua durata agevolata
| Anno trasferimento | Condizione familiare/patrimoniale | Durata totale | Modalità proroga |
|---|---|---|---|
| Fino al 2019 | Nessuna condizione aggiuntiva | 4 anni | — |
| Fino al 2019 | 1 figlio minorenne o immobile residenziale | 8 anni | Onerosa — onere 10% una tantum (provv. n. 102028/2022) |
| Fino al 2019 | Almeno 2 figli minorenni | 11 anni | Onerosa — onere 10% una tantum |
| Fino al 2019 | Almeno 3 figli minorenni | 13 anni | Onerosa — onere 5% una tantum |
| Dal 2020 | Nessuna condizione aggiuntiva | 6 anni | — |
| Dal 2020 | 1 figlio minorenne o immobile residenziale | 8 anni | Automatica — art. 44 co. 3-ter D.L. 78/2010 |
| Dal 2020 | Almeno 2 figli minorenni | 11 anni | Automatica — art. 44 co. 3-ter D.L. 78/2010 |
| Dal 2020 | Almeno 3 figli minorenni | 13 anni | Automatica — art. 44 co. 3-ter D.L. 78/2010 |
La durata si computa a partire dall’anno di acquisizione della residenza fiscale italiana. La proroga decade se nel periodo agevolato la residenza fiscale viene trasferita all’estero. Per i trasferimenti fino al 2019 il termine per l’esercizio dell’opzione onerosa riferita al quadriennio 2019-2022 era il 30 giugno 2023.
Cumulabilità con altri regimi agevolativi
L’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 si inserisce in un sistema di misure fiscali agevolative per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. La corretta individuazione dei regimi cumulabili e di quelli incompatibili è determinante per la pianificazione fiscale del rientro, in quanto gli errori in questa fase producono effetti su tutti i periodi d’imposta agevolati.
Regime impatriati ex art. 5 D.Lgs. n. 209/2023: cumulabile se redditi distinti
La risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ammesso la contestuale fruizione del regime degli impatriati ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 e dell’agevolazione per docenti e ricercatori ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 nello stesso periodo d’imposta, a condizione che il reddito agevolato non sia il medesimo. La ratio è che nel nuovo contesto normativo non esiste una preclusione espressa alla fruizione simultanea dei due regimi per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
La cumulabilità apre scenari particolarmente vantaggiosi per chi svolge attività miste: il soggetto che percepisce sia redditi da ricerca o docenza sia redditi da altre attività professionali può applicare la detassazione del 90% ai primi e quella del 50% ai secondi, rispettando separatamente i requisiti di entrambe le normative. La condizione pratica imprescindibile è la segregazione contabile e dichiarativa dei redditi: i compensi da ricerca e docenza devono essere chiaramente distinguibili dagli altri redditi professionali, sia nella documentazione contrattuale sia nella dichiarazione dei redditi.
Convenzioni internazionali: esenzione convenzionale e coordinamento con l’art. 44
Alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevedono specifiche esenzioni fiscali per i redditi da docenza e ricerca, applicabili per un periodo limitato successivo al trasferimento in Italia. Le Convenzioni con i Paesi Bassi e con il Regno Unito, a titolo esemplificativo, riconoscono l’esenzione totale dai redditi da docenza e ricerca per un periodo generalmente pari a due anni dalla data di arrivo in Italia.
La circolare n. 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire prima del regime convenzionale e poi di quello nazionale ex art. 44, cumulando i benefici temporali: il contribuente può applicare l’esenzione convenzionale nei primi due anni e accedere successivamente al regime dell’art. 44 per i sei anni successivi, massimizzando il risparmio fiscale complessivo. Le agevolazioni convenzionali richiedono tipicamente che il soggetto fosse residente nell’altro Stato contraente immediatamente prima del trasferimento in Italia e prevedono spesso limiti di durata del soggiorno e requisiti specifici sulla natura dell’attività svolta. La valutazione della sequenza ottimale tra regime convenzionale e regime nazionale richiede un’analisi caso per caso, in funzione della Convenzione applicabile e del profilo reddituale del soggetto.
Regimi incompatibili
L’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 non è cumulabile, in capo allo stesso soggetto e per il medesimo periodo d’imposta, con i seguenti regimi:
| Regime incompatibile | Riferimento normativo | Nota |
|---|---|---|
| Regime per i lavoratori rimpatriati | L. n. 238/2010 | Norma abrogata, ancora rilevante per posizioni pregresse |
| Vecchio regime impatriati | Art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 | Sostituito dal D.Lgs. n. 209/2023; rilevante per soggetti in regime transitorio |
| Regime dei neo-domiciliati (flat tax) | Art. 24-bis TUIR | Incompatibile per struttura: tassa sostitutiva forfettaria su redditi esteri |
La distinzione tra il vecchio regime impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e il nuovo regime ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 è rilevante sul piano pratico: mentre il vecchio regime era espressamente incompatibile con l’agevolazione ex art. 44, il nuovo regime, come chiarito dalla risposta a interpello n. 16/2025, non contiene una preclusione espressa, rendendo possibile la cumulabilità a condizione della distinzione dei redditi agevolati. I soggetti ancora in regime transitorio sotto la disciplina del D.Lgs. n. 147/2015 devono quindi verificare con attenzione la normativa applicabile al proprio caso prima di assumere la cumulabilità.
Come richiedere l’agevolazione
Le modalità di accesso all’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 si differenziano in funzione della natura del rapporto di lavoro: dipendente o autonomo. In entrambi i casi il meccanismo è basato sull’autocertificazione del contribuente, che dichiara sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, senza necessità di presentare una domanda formale all’Agenzia delle Entrate. Questa struttura trasferisce sul contribuente l’onere della prova in sede di eventuale controllo: la corretta conservazione della documentazione a supporto è quindi un elemento critico per la tenuta del beneficio nel tempo.
Autocertificazione al datore di lavoro
Il docente o ricercatore assunto in Italia come lavoratore dipendente richiede l’agevolazione direttamente al proprio datore di lavoro, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
| Elemento | Contenuto richiesto |
|---|---|
| Dati anagrafici | Nome, cognome, data di nascita e codice fiscale |
| Data di rientro in Italia | Indicazione della data di trasferimento della residenza fiscale |
| Dichiarazione di possesso dei requisiti | Attestazione della sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 44 D.L. n. 78/2010 |
| Residenza attuale in Italia | Indicazione dell’indirizzo di residenza anagrafica in Italia |
| Dichiarazione di non cumulo | Attestazione di non beneficiare simultaneamente di altri regimi incompatibili (L. n. 238/2010, art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, art. 5 D.Lgs. n. 209/2023 per il medesimo reddito, art. 24-bis TUIR) |
Alla dichiarazione il richiedente può allegare in copia: documento di identità, curriculum vitae, attestato di laurea con dichiarazione di valore per i titoli esteri, certificazione dell’attività svolta all’estero rilasciata dall’ente o università di provenienza, certificato di iscrizione AIRE nel periodo precedente il rientro (ove applicabile) ed elenco delle pubblicazioni scientifiche.
Una volta ricevuta la documentazione, il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’agevolazione direttamente in busta paga a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, operando le ritenute IRPEF sulla base imponibile ridotta al 10%. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro effettua il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti a partire dalla data di assunzione. Nella Certificazione Unica devono essere indicati separatamente l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti e l’ammontare ridotto alla percentuale agevolata. L’agevolazione cessa di applicarsi dal periodo di paga successivo alla comunicazione da parte del lavoratore del trasferimento della propria residenza fuori dall’Italia. Per il modello di autocertificazione e i dettagli operativi sulla presentazione della richiesta al datore di lavoro si rimanda all’articolo dedicato alla domanda al datore di lavoro per l’agevolazione rientro dei cervelli.
Dichiarazione dei redditi: quadro RC e quadro RE (modelli 2026)
Il docente o ricercatore che svolge attività in forma autonoma è tenuto ad aprire partita IVA e a fatturare le proprie prestazioni professionali. In questo caso l’agevolazione si applica indicando in dichiarazione dei redditi la sussistenza dei requisiti, senza possibilità di ridurre le ritenute applicate dai committenti in via preventiva (salvo presentazione di apposita documentazione al committente per richiedere la riduzione o la non applicazione della ritenuta).
Nei casi in cui il datore di lavoro dipendente non abbia riconosciuto l’agevolazione in busta paga, il lavoratore può fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi. I codici da indicare nei modelli dichiarativi 2026 sono i seguenti:
| Modello | Quadro | Fattispecie | Codice |
|---|---|---|---|
| Redditi PF 2026 / 730/2026 | RC / C (Casi particolari) | Trasferimento in Italia dal 2020 — detassazione 90% | 2 |
| Redditi PF 2026 / 730/2026 | RC / C (Casi particolari) | Trasferimento in Italia prima del 2020 con opzione proroga — detassazione 90% | 15 |
| Redditi PF 2026 | RE (Docenti e ricercatori) | Lavoratori autonomi — trasferimento dal 2020 | 1 |
| Redditi PF 2026 | RE (Docenti e ricercatori) | Lavoratori autonomi — trasferimento pre-2020 con opzione proroga | 2 |
Nel frontespizio del modello Redditi PF 2026, nella sezione “Dati del Contribuente”, occorre indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro in Italia, nella casella “Codice Stato estero”. I lavoratori autonomi che fruiscono dell’agevolazione sono inoltre tenuti alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS (rigo RS401); i lavoratori dipendenti sono invece esonerati da tale adempimento. Il reddito agevolato va indicato già nella misura ridotta nella compilazione dei quadri RC ed RE.
Aspetti contributivi
L’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 produce effetti esclusivamente sulla base imponibile IRPEF e non si estende alla contribuzione previdenziale. I contributi previdenziali INPS restano calcolati sull’intero ammontare dei compensi percepiti, senza alcuna riduzione derivante dal regime fiscale agevolato. Questa distinzione tra base imponibile fiscale e base imponibile contributiva è un elemento che nella prassi professionale viene spesso sottovalutato in fase di pianificazione del rientro, con conseguenti sorprese in sede di conguaglio.
Per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro calcola e versa i contributi INPS sulla retribuzione lorda effettiva, indipendentemente dall’applicazione dell’agevolazione fiscale. Il beneficio della detassazione non modifica quindi né l’importo dei contributi dovuti né la posizione contributiva del lavoratore: il docente o ricercatore rientrante matura contributi pensionistici calcolati sul reddito pieno, con effetti positivi sulla futura posizione previdenziale.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS i contributi si calcolano sul reddito professionale lordo, senza che l’agevolazione fiscale incida sulla base di calcolo contributiva. Il versamento avviene secondo le aliquote ordinarie della gestione separata, applicate all’intero ammontare dei compensi percepiti per l’attività di ricerca o docenza.
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La detassazione del 90% si basa su autocertificazione: un errore nella valutazione dei requisiti, residenza estera, collegamento funzionale, documentazione dell’attività biennale, può portare al disconoscimento del beneficio su tutti i periodi d’imposta agevolati, con recupero di imposta, sanzioni e interessi. Un’analisi preventiva con i documenti alla mano consente di verificare la solidità della posizione prima di presentare qualsiasi dichiarazione al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
L’agevolazione ex art. 44 del D.L. n. 78/2010 si applica a tutti i residenti all’estero in possesso dei requisiti, indipendentemente dalla nazionalità. La risposta a interpello n. 307/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato espressamente l’accesso ai cittadini extra-UE, superando l’interpretazione restrittiva che limitava il beneficio ai soli cittadini italiani e comunitari.
Per i trasferimenti dal 2020 la durata base è di 6 anni, estendibile automaticamente a 8 anni in presenza di un figlio minorenne o di acquisto di immobile residenziale, a 11 anni con almeno 2 figli minorenni e a 13 anni con almeno 3 figli minorenni. Per i trasferimenti fino al 2019 la durata base era di 4 anni, con proroga onerosa alle medesime durate estese previo versamento di un onere una tantum.
No. Il D.L. n. 34/2019 ha eliminato l’obbligo di iscrizione AIRE. È sufficiente aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni per i due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. La dimostrazione richiede però documentazione sostanziale sulla residenza estera effettiva, non solo il certificato fiscale estero.
Sì, a condizione che i redditi agevolati siano distinti. La risposta a interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ammesso la fruizione simultanea nello stesso periodo d’imposta: la detassazione del 90% si applica ai redditi da ricerca e docenza, quella del 50% del regime impatriati agli altri redditi da lavoro. I due regimi non possono agire sul medesimo reddito.
No. La circolare n. 25/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha escluso il beneficio quando l’attività di ricerca o docenza è svolta in modalità smart working per un ente o università situata all’estero. Manca in questo caso il collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato, requisito essenziale per l’applicazione dell’art. 44.
No. La detassazione del 90% opera esclusivamente sulla base imponibile IRPEF. I contributi previdenziali INPS restano calcolati sull’intero ammontare dei compensi percepiti, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi iscritti alla gestione separata. Il rientro in Italia con questo regime garantisce quindi una posizione contributiva piena, calcolata sul reddito lordo effettivo.
No. La risoluzione n. 146/E/2017 ha chiarito che i compensi per attività assistenziale non rientrano tra i redditi da docenza e ricerca agevolabili. Chi rientra in Italia per svolgere attività presso strutture ospedaliero-universitarie può valutare in alternativa il regime degli impatriati ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che non pone vincoli sulla natura dell’attività lavorativa svolta.
Non automaticamente. La risposta a interpello n. 121 dell’8 giugno 2026 ha negato il beneficio a un ricercatore che aveva trascorso un lungo periodo fisicamente in Italia nell’ambito di un accordo con un organismo internazionale, ritenendo non integrato il requisito della residenza non occasionale all’estero. La presenza fisica effettiva sul territorio italiano è valutata dall’Agenzia come elemento dirimente, indipendentemente dallo status fiscale formale attribuito dall’accordo internazionale.