La Circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023 chiarisce che per i lavoratori impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 che svolgono attività professionale o di impresa in forma individuale la base imponibile contributiva corrisponde a quella fiscale (IRPEF).

Dopo qualche anno di attesa arriva un chiarimento importante per tutti i lavoratori impatriati che operano con partita IVA. Da tempo, infatti, mancando chiarimenti su quella che doveva essere la base imponibile previdenziale (ridotta o piena), si erano formate in dottrina due correnti di pensiero. Da una parte, i più prudenti, hanno considerato (in mancanza informazioni opposte) che l’agevolazione per i lavoratori impatriati (ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15) fosse soltanto fiscale (e non anche previdenziale). Pertanto, secondo questa impostazione soltanto la base imponibile fiscale, valida ai fini IRPEF, doveva essere ridotta del 70% o del 90% (a seconda della residenza dell’impatriato). Di fatto, in questo modo, i contributi previdenziali venivano applicati in misura piena. Soluzione prudenziale, che comportava maggiori oneri contributivi per il lavoratore. La seconda corrente era quella che prendeva a riferimento le istruzioni dei precedenti modelli dichiarativi, secondo le quali, la base imponibile previdenziale (sui cui calcolare i relativi contributi), corrisponde alla base imponibile fiscale. Questa seconda impostazione (che è poi quella confermata adesso dall’INPS) voleva che la riduzione della base imponibile fiscale rappresentasse anche la base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali del lavoratore. Tesi, questa, che fino ad oggi appariva meno prudenziale.

I chiarimenti della Circolare n. 52 del 7 giugno 2023 dell’INPS

Sulla questione dubbia sopra riassunta è intervenuta (per la prima volta) l’INPS con la pubblicazione della Circolare n. 52 del 7 giugno 2023. Si tratta della Circolare dove, annualmente, l’istituto riepiloga le modalità di determinazione delle basi imponibili per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (sezione I) e dai professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II). Questo, relativamente, alla compilazione del quadro RR del modello Redditi P.F.

Per quanto di nostro interesse il documento chiarisce che, nel caso in cui nel quadro RF (relativo ai professionisti) e RG (relativo ad artigiani e commercianti) sia stata barrata la casella relativa all’applicazione dell’agevolazione per i lavoratori impatriati in Italia (“Impatriati – art. 16 D.Lgs. n. 147/2015”), la base imponibile contributivaè la stessa individuata ai fini IRPEF“. Questo significa che non vi sono basi imponibili differenziate tra tassazione e contribuzione per gli impatriati e che, di fatto, questa agevolazione è sia fiscale che previdenziale. Aspetto, questo, mai stato chiarito in assenza di espressa presa di posizione da parte dell’INPS. Pertanto, con questa circolare dovrebbe essere chiarita la posizione dell’istituto sull’agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori.

Può essere utile ricordare, infine, che i versamento del saldo e degli acconti legati ai contributi previdenziali indicati in dichiarazione deve essere effettuato entro la scadenza prevista per il pagamento delle imposte sui redditi.

Per approfondire: “Lavoratori impatriati vs regime forfettario“.

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