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Ravvedimento operoso escluso dalla sospensione dei termini

I chiarimenti del Ministero dello Sviluppo economico sulla sospensione dei termini per il Ravvedimento operoso.

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Ravvedimento operoso escluso dalla sospensione dei termini, dall’8 marzo al 31 maggio 2020,riguardanti le attività di liquidazione, controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso poste in essere dagli enti impositori.

A fornire questo chiarimento è stato il Ministero dello Sviluppo economico, intervenendo sulle misure dettate dal Decreto Cura Italia.

Il ravvedimento operoso è avviato tramite una spontanea iniziativa del contribuente che decidendo di ravvedersi entro determinati termini, può ottenere uno sconto sulle sanzioni da versare.

Tra le molte misure d’urgenza adottate, il Decreto Cura Italia n. 18/2020, contiene anche una disposizione che prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.

Ravvedimento operoso escluso

Questa disposizione ha creato dei dubbi, tra gli operatori del settore, circa la possibilità che la sospensione riguardi anche i termini inerenti il ravvedimento operoso.

Sospensione dei termini previsti dal Decreto Cura Italia

L’art. 67 del Decreto Cura Italia ha sospeso alcune attività svolte dall’Amministrazione finanziaria a causa dell’emergenza Covid-19.

Sono stati sospesi dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020:

  • I termini delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
  • I termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Restano sospesi i termini per rispondere agli:
    • Interpelli ordinario, probatorio, all’interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo, all’interpello sui nuovi investimenti;
  • Il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello suddette;
  • Il termine per rispondere alle istanze dei contribuenti che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al richiamato regime di adempimento collaborativo;
  • Termini relativi alla procedura di cooperazione rafforzata;
  • I termini relativi alla procedura di stipula di accordi preventivi imprese aventi attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
  • I termini relativi alle procedure per accedere al patent box.

Ravvedimento operoso escluso dalla sospensione dei termini

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

  • 1/10 di quella ordinaria, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
  • 1/9 del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione;
  • Ad 1/8 del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • Ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale:
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

Con la Circolare n. 3723/C del 2020, dal titolo “Prime indicazioni in merito alle disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 Cura Italia, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 D.L. imprese”, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il ravvedimento operoso, in particolare sulla esclusione del ravvedimento operoso dalla sospensione dei termini.

Il MISE, ha chiarito che l’art. 67, co.1, del Decreto Cura Italia non trova applicazione per il Ravvedimento operoso, in quanto tale strumento è avviato su spontanea iniziativa dei contribuenti il quale può ravvedersi entro certi termini, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare, salvo che gli uffici non abbiano già accertato l’inadempimento.

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