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Affrancamento riserve in sospensione d’imposta al 10%

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
5 min di lettura
In sintesi

Guida completa all'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta 2025: procedura, vantaggi fiscali e aspetti contabili per imprese.

L’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta permette alle imprese di liberare definitivamente queste poste con un’imposta sostitutiva del 10%, eliminando la tassazione futura sulla distribuzione ai soci.

L’art. 14 del D.Lgs. n. 192/24, il decreto di riforma di IRES e IRPEF, è rubricato “Affrancamento straordinario delle riserve”. Tale disposizione consente di affrancare (ai fini fiscali) le riserve in sospensione d’imposta (in tutto o in parte) presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023, che risultano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%.

Queste riserve, pur rappresentando patrimonio aziendale, non possono essere distribuite ai soci senza scontare la tassazione ordinaria. Questa limitazione blocca liquidità e limita la flessibilità gestionale dell’impresa. La soluzione offerta dal legislatore consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% che libera definitivamente queste riserve, trasformandole in riserve ordinarie distribuibili senza ulteriore tassazione.

Aspetto Dettagli
Riserve affrancabili Saldi attivi di rivalutazione, riserve, fondi in sospensione d’imposta
Periodo di riferimento Bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 e residui al 31 dicembre 2024
Imposta sostitutiva 10%
Pagamento In 4 rate, con prima rata entro il termine di pagamento del saldo imposte del periodo 2024
Contabilità Imposta indeducibile, riserva affrancata diventa riserva ordinaria
Distribuzione riserva Tassazione ordinaria per i soci percettori dei dividendi

Affrancamento di riserve in sospensione d’imposta

Le riserve in sospensione d’imposta sono componenti del patrimonio netto per le quali la tassazione è posticipata al momento della loro distribuzione ai soci o al verificarsi di specifiche condizioni previste dalla normativa fiscale. La relazione di accompagnamento al Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 fornisce chiarimenti puntuali sulle riserve affrancabili.

Rientrano nell’operazione le riserve da rivalutazione, incluse quelle per cui il riconoscimento fiscale si è avuto senza versamento di imposta sostitutiva, come nel caso della rivalutazione di cui all’articolo 6-bis del D.L. 23/2020 per i settori alberghiero e termale. Sono affrancabili anche le riserve da riallineamento ancora in sospensione e quelle derivanti da conferimenti agevolati ex legge n. 904/1977.

Un aspetto interessante riguarda le riserve già portate ad incremento del capitale sociale: anche queste possono essere affrancate, disinnescare la tassazione sulla società conseguente alla successiva riduzione del capitale stesso, come previsto dall’articolo 47, comma 6, del TUIR.

Le riserve da condono, derivanti dall’iscrizione in bilancio di attività precedentemente omesse (leggi 516/1982 e 413/1991), e i fondi da accantonamento di contributi ex articolo 55, comma 3, lettera b) del TUIR ante riforma sono parimenti affrancabili.

La caratteristica è che deve trattarsi di elementi “in sospensione d’imposta“, rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e che residuano ancora al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Gerarchia delle riserve e impatto fiscale

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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