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Credito Iva inesistente o non spettante: le sanzioni

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
In sintesi

Credito IVA inesistente: sanzione 70%. Non spettante: 25%. Come regolarizzare con ravvedimento operoso, F24 e termini di accertamento.

Il credito IVA compensato oltre il dovuto può essere inesistente o non spettante. La sanzione cambia: 70% nel primo caso, 25% nel secondo. Il ravvedimento operoso riduce l’importo. L’Agenzia delle Entrate può recuperare il credito entro 5 o 8 anni.


Un credito IVA compensato in F24 oltre quanto effettivamente dovuto si qualifica come inesistente, quando manca il presupposto costitutivo del credito stesso, oppure come non spettante, quando il credito esiste ed è documentato ma viene utilizzato in violazione di un limite normativo.

Il caso più frequente in ambito IVA è il superamento del tetto annuo di compensazione orizzontale, fissato a 2 milioni di euro. La distinzione non è solo teorica: determina una sanzione amministrativa del 70% nel primo caso e del 25% nel secondo, oltre a termini di accertamento diversi (8 anni contro 5). Chi si accorge dell’errore prima di un controllo dell’Agenzia delle Entrate può regolarizzare spontaneamente tramite ravvedimento operoso, versando l’imposta, una sanzione ridotta e gli interessi legali con modello F24.

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Credito IVA inesistente e non spettante: le due fattispecie

Anche in ambito IVA la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante resta cruciale, perché determina sia la sanzione applicabile sia il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può recuperare l’importo. Il credito IVA inesistente manca in tutto o in parte del presupposto costitutivo: non deriva da operazioni realmente sostenute, oppure è documentato con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici. Il credito IVA non spettante, al contrario, esiste ed è correttamente documentato, ma viene utilizzato in violazione di un limite o di una modalità stabiliti dalla norma. Per l’inquadramento normativo completo delle due fattispecie (art. 1 co. 1 lett. g-quater e g-quinquies D.Lgs. 74/2000, richiamate dall’art. 13 D.Lgs. 471/97) rimandiamo al pillar indebita compensazione di crediti: sanzioni e ravvedimento, che tratta la disciplina generale valida per ogni tipologia di credito d’imposta.

Il caso tipico IVA: superamento del limite di compensazione orizzontale

Il caso più frequente in ambito IVA di credito non spettante è il superamento del limite di compensazione orizzontale. Questo limite, utilizzabile tramite modello F24, è fissato a 2 milioni di euro annui (art. 1 co. 72 L. 234/2021), soglia resa definitiva dopo l’innalzamento emergenziale disposto nel biennio 2020-2021, in sostituzione del precedente limite di 700.000 euro (art. 34 co. 1 L. 388/2000). Il tetto opera cumulativamente su base annua per la generalità dei crediti d’imposta e contributivi di cui il contribuente è titolare, non separatamente per ciascun credito. La compensazione IVA effettuata oltre questa soglia costituisce quindi credito non spettante, con applicazione della relativa sanzione trattata nella sezione successiva. Per l’approfondimento sulle soglie e sulle modalità operative di compensazione del credito IVA, compensazione verticale, orizzontale, visto di conformità sopra i 5.000 euro, rimandiamo alla guida: Compensazione credito IVA: regole, soglie e visto di conformità.

Le sanzioni: 70% per l’inesistente, 25% per il non spettante

Dal 1° settembre 2024, con la riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), le sanzioni applicabili in caso di indebita compensazione del credito IVA sono le seguenti.

Tipologia di violazione Sanzione amministrativa (dal 1.9.2024) Riferimento normativo
Credito IVA inesistente 70% del credito indebitamente compensato Art. 13 co. 5 D.Lgs. 471/97
Credito IVA non spettante (ravvedimento spontaneo) 25% del credito indebitamente compensato Art. 13 co. 4 D.Lgs. 471/97
Credito IVA non spettante (rilevato da controllo automatizzato) 70% fisso, sanzione ordinaria da dichiarazione infedele Art. 13 co. 4 D.Lgs. 471/97

Un aspetto spesso trascurato riguarda proprio il credito non spettante: la sanzione ridotta al 25% presuppone che la regolarizzazione sia spontanea, tramite ravvedimento operoso. Se la violazione viene invece intercettata da un controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73 o art. 54-bis DPR 633/72), la sanzione applicabile sale al 70% fisso, la stessa prevista per il credito inesistente. È quindi il contribuente stesso, agendo prima del controllo, a determinare se pagare il 25% o il 70% sullo stesso importo indebitamente compensato.

Tabella decisionale

Tipo di credito Sanzione base Riduzione ravvedimento (scaglione) Termine di accertamento
Non spettante 25% Da 1/10 (entro 30gg) a 1/6 (oltre 2 anni) 5° anno successivo all’utilizzo
Inesistente 70% Da 1/10 (entro 30gg) a 1/6 (oltre 2 anni) 8° anno successivo all’utilizzo

Come regolarizzare: il versamento F24 in ravvedimento operoso

Il contribuente che si accorge di aver compensato un credito IVA inesistente o non spettante può regolarizzare spontaneamente prima di ricevere una comunicazione di controllo, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97). Il versamento F24 di regolarizzazione si compone di tre elementi, da esporre su righe distinte della sezione Erario: l’imposta, ossia l’importo del credito indebitamente compensato da restituire con il codice tributo del tributo originario compensato in eccesso; la sanzione ridotta, da versare con codice tributo 8911 (“Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva“), calcolata applicando allo scaglione di riduzione del ravvedimento (da 1/10 entro 30 giorni fino a 1/6 oltre due anni) la sanzione base pertinente, 70% o 25%; gli interessi legali, calcolati giorno per giorno dalla data di indebita compensazione a quella di versamento, al tasso legale dell’1,60% per il 2026.

Esempio 1: Credito IVA non spettante. Un’impresa compensa nel modello F24 un credito IVA per 2.300.000 euro, superando di 300.000 euro il limite annuo di 2 milioni. Si tratta di credito non spettante. L’impresa si ravvede entro 90 giorni dalla violazione, con riduzione a 1/9: imposta da restituire 300.000 euro; sanzione 25% × 1/9 = 2,78%, pari a 8.333 euro (codice tributo 8911); interessi legali calcolati sui giorni effettivi di ritardo al tasso dell’1,60% annuo.

Esempio 2: Credito IVA inesistente. Un contribuente compensa in F24 un credito IVA di 50.000 euro riportato in dichiarazione ma privo di presupposto oggettivo, in quanto derivante da fatture per operazioni inesistenti. Si ravvede entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, oltre il 90° giorno, con riduzione a 1/8: imposta da restituire 50.000 euro; sanzione 70% × 1/8 = 8,75%, pari a 4.375 euro (codice tributo 8911); interessi legali calcolati sui giorni effettivi di ritardo al tasso dell’1,60% annuo.

Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento integrale e contestuale di imposta, sanzione e interessi: un versamento parziale o un F24 scartato non sana la violazione, che resta sanzionabile in misura piena in caso di successivo controllo.

Termini di accertamento

In caso di mancata regolarizzazione spontanea, l’Agenzia delle Entrate può recuperare il credito indebitamente compensato tramite atto di recupero ex art. 38-bis DPR 600/73, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 (decreto Accertamento), che ha uniformato e sistematizzato i termini in precedenza frammentati su più norme, art. 1 co. 421-423 L. 311/2004 e art. 27 co. 16 D.L. 185/2008, oggi abrogate.

I termini di decadenza per la notifica dell’atto sono differenziati in base alla tipologia di credito: 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di utilizzo per i crediti non spettanti; 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di utilizzo per i crediti inesistenti. Il termine decorre dall’anno di utilizzo del credito, cioè dall’anno in cui avviene la compensazione in F24, e non dall’anno di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, un punto che genera spesso confusione operativa, perché i due momenti possono cadere in annualità diverse.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra credito IVA inesistente e non spettante?

Il credito inesistente manca del presupposto costitutivo, ad esempio non deriva da operazioni realmente effettuate. Il credito non spettante esiste ed è documentato correttamente, ma è stato utilizzato oltre un limite normativo, come la soglia di compensazione orizzontale di 2 milioni di euro.

Qual è la sanzione per il credito IVA non spettante?

Il 25% del credito indebitamente compensato, se la regolarizzazione avviene tramite ravvedimento operoso. Se la violazione viene rilevata da un controllo automatizzato, si applica invece la sanzione ordinaria del 70%.

Entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate può recuperare un credito IVA indebitamente compensato?

Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all’utilizzo per i crediti non spettanti, entro l’8° anno per i crediti inesistenti, ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/73.

Come si regolarizza un credito IVA compensato in eccesso?

Con un versamento F24 in ravvedimento operoso, comprensivo di imposta da restituire, sanzione ridotta con codice tributo 8911 e interessi legali calcolati giorno per giorno.

Fonti e riferimenti

  • Art. 1 co. 72, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) limite compensazione orizzontale a 2 milioni di euro
  • Art. 34 co. 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 limite previgente
  • Art. 13 co. 4 e co. 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato da D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 sanzioni per crediti non spettanti e inesistenti
  • Art. 1 co. 1 lett. g-quater e g-quinquies, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 definizioni di credito inesistente e non spettante
  • Art. 38-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600, introdotto da D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 termini di accertamento (atti di recupero)
  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 disciplina del ravvedimento operoso
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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