Come compilare quadro RR del modello REDDITI PF 2026: aliquote, imponibile e scadenze. Professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.
La Sezione II del quadro RR del modello REDDITI PF 2026 disciplina i contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti alla Gestione Separata INPS ex art. 2, co. 26, L. 335/1995. La Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 ha aggiornato le istruzioni operative per il saldo 2025 e gli acconti 2026: aliquote, imponibile, codici rigo RR5 e gestione del CPB.
Il quadro RR del modello REDDITI PF 2026 è il prospetto con cui i lavoratori autonomi liquidano i contributi previdenziali INPS per l’anno d’imposta 2025. La Sezione II riguarda i professionisti iscritti alla Gestione Separata ex art. 2, co. 26, L. 335/1995: determina il saldo contributivo 2025 e gli acconti 2026, con aliquota ordinaria al 26,07% fino al massimale di 120.607 euro. La Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 ha aggiornato le istruzioni operative per la campagna dichiarativa in corso. L’omessa compilazione espone a sanzioni da 250 a 2.000 euro ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 471/97.

Cos’è il quadro RR e chi deve compilarlo
Il quadro RR del modello REDDITI PF 2026 è il prospetto dichiarativo con cui i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali INPS liquidano i contributi dovuti sull’anno d’imposta 2025. Non si tratta di un adempimento accessorio: la compilazione del quadro RR determina direttamente l’importo dei contributi a saldo e la base di calcolo degli acconti per l’anno successivo. L’obbligo riguarda tre categorie distinte di contribuenti: artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni IVS, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS ex art. 2, co. 26, L. 335/1995, e lavoratori sportivi del settore dilettantistico con partita IVA.
La struttura del quadro RR: le quattro sezioni
Il quadro RR si articola in quattro sezioni, ciascuna destinata a una categoria contributiva specifica. La Sezione I riguarda artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni IVS INPS. La Sezione II è dedicata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata ex art. 2, co. 26, L. 335/1995, inclusi i magistrati onorari. La Sezione III è riservata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata. La Sezione IV, introdotta nel modello 2025 e confermata nel 2026, funge da riepilogo finale dei contributi totali dovuti, a debito o a credito, sommando i risultati delle Sezioni II e III. Questa guida approfondisce la Sezione II, con riferimenti alla Sezione I per gli aspetti comuni.
L’obbligo di compilazione anche in assenza di reddito
Un punto sistematicamente sottovalutato nella prassi riguarda la portata dell’obbligo di compilazione. Tutti i lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell’art. 53, co. 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata devono compilare la Sezione II del quadro RR, anche nei casi in cui il reddito dell’anno sia negativo o pari a zero. L’obbligo permane inoltre per il professionista che versa già la contribuzione soggettiva presso una Cassa privata autonoma, come la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti o Inarcassa, con la differenza che in questo caso il reddito già assoggettato a contribuzione altrove viene neutralizzato tramite i codici 5a-5d nel rigo RR5, senza però esonerare dalla compilazione del quadro. Anche il raggiungimento del massimale come parasubordinato non esonera dalla compilazione: il professionista indicherà nel rigo RR5 sia il codice 1 che il codice 3, con imponibile previdenziale pari a zero in colonna 11.
Come si compila la Sezione II: il rigo RR5 e i codici reddito
La compilazione della Sezione II del quadro RR si articola attorno al rigo RR5, che raccoglie tutte le informazioni necessarie per determinare la base imponibile previdenziale e il contributo dovuto alla Gestione Separata. Il punto di partenza, e l’errore più frequente nella prassi, è la corretta attribuzione del codice in colonna 1, che qualifica la natura del reddito dichiarato. Da questo codice dipende se il reddito concorre o meno al massimale annuo e se è soggetto a contribuzione presso la Gestione Separata.
I codici da 1 a 4: redditi soggetti alla Gestione Separata
I codici da 1 a 4 identificano le tipologie di reddito assoggettate alla Gestione Separata e che concorrono tutte alla formazione del massimale annuo di 120.607 euro per il 2025.
| Codice | Tipologia di reddito | Concorre al massimale |
|---|---|---|
| 1 | Redditi da lavoro autonomo ex art. 53, co. 1, TUIR (quadri RE, RH, LM). È il codice principale per i liberi professionisti. A questo codice si aggancia anche la gestione del reddito concordato CPB. | Sì |
| 2 | Indennità per amministratori locali (D.M. 25 maggio 2001), per le quali i contributi sono versati dall’ente come quote forfetarie. Non superabile il limite di 18.555 euro. | Sì |
| 3 | Redditi parasubordinati soggetti a contribuzione GS e denunciati con flusso Uniemens: co.co.co. (art. 50, co. 1, lett. c-bis, TUIR), associazioni in partecipazione con solo apporto di lavoro, lavoro autonomo occasionale (art. 67, co. 1, lett. l, TUIR) oltre 5.000 euro. | Sì |
| 4 | Redditi non imponibili fiscalmente ma soggetti a contribuzione GS: assegni di ricerca, dottorati, borse di studio, compensi per medici in formazione specialistica, incarichi di ricerca ex art. 22-ter L. 240/2010. | Sì |
I codici 5a-5d: redditi già contribuiti altrove
Il codice 5 e le sue sotto-tipologie identificano le quote di reddito da lavoro autonomo per le quali i contributi previdenziali sono già stati versati presso un’altra gestione o Cassa professionale. Questi redditi non sono assoggettati alla Gestione Separata e non concorrono alla formazione del massimale annuo. La loro indicazione nel rigo RR5 è tuttavia obbligatoria, per garantire la corretta mappatura della posizione contributiva del contribuente e neutralizzare quella quota dalla base imponibile GS.
Le quattro sotto-tipologie operative sono le seguenti. Il codice 5a si utilizza per la quota di reddito soggetto a una Cassa professionale autonoma ex D.Lgs. 509/94 o D.Lgs. 103/96, ad esempio la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Inarcassa o il Fondo Pensioni Avvocati. Il codice 5b riguarda la quota di reddito soggetta alla gestione dello Spettacolo (ex ENPALS). Il codice 5c si applica alla quota di reddito da lavoro autonomo già assoggettata a contribuzione presso la Gestione speciale esercenti attività commerciali e già esposta nel quadro RR Sezione I. Il codice 5d copre le altre forme di previdenza obbligatoria non riconducibili alle precedenti categorie.
La colonna 11: come si determina l’imponibile previdenziale
La colonna 11 del rigo RR5 accoglie il reddito imponibile previdenziale netto sul quale viene calcolato il contributo effettivamente dovuto dal professionista direttamente alla Gestione Separata. La sua determinazione richiede di sottrarre dal reddito complessivo da lavoro autonomo tre componenti: i redditi già assoggettati a contribuzione presso altre Gestioni o Casse professionali (codici 5a-5d); la parte di imponibile già “coperta” dai contributi versati dai sostituti previdenziali sui redditi parasubordinati (codice 3); l’eventuale eccedenza rispetto al massimale annuo di 120.607 euro per il 2025, che non è assoggettabile a ulteriore contribuzione. Il risultato può essere zero, e va comunque indicato, nei casi in cui il massimale sia già stato raggiunto tramite i redditi parasubordinati o il reddito sia interamente coperto da altra Cassa.
Il caso particolare del regime impatriati
Per i professionisti che beneficiano del regime per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023), è cruciale sapere che l’agevolazione fiscale si estende anche alla base imponibile contributiva. La Circolare INPS n. 105/2025 ha precisato che il contributo si calcola sul reddito effettivamente imponibile ai fini fiscali, che già include la quota detassata. Anche chi aderisce al regime degli impatriati può accedere al Concordato Preventivo Biennale. In questo scenario, la base imponibile contributiva sarà quella assoggettata all’imposta sostitutiva del CPB. L’adesione è però subordinata al rispetto della clausola di esclusione prevista dall’art. 11, co. 1 lett. b-bis) del D.Lgs. n. 13/2024, che limita l’accesso se i redditi esenti superano il 40% del totale.
Aliquote, minimali e massimali della Gestione Separata per il 2025 e il 2026
Le aliquote contributive applicabili alla Gestione Separata per l’anno d’imposta 2025 sono fissate dalla Circolare INPS n. 27 del 30 gennaio 2025, mentre i valori aggiornati per il 2026, rilevanti per il calcolo degli acconti da versare in dichiarazione, sono definiti dalla Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Le istruzioni operative per la compilazione del quadro RR sono state successivamente consolidate dalla Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026. Il sistema si articola su due aliquote distinte in funzione della posizione previdenziale del professionista, con un massimale unico che non può essere rapportato a mese nemmeno in caso di attività svolta per un periodo inferiore all’anno solare.
| Parametro | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Aliquota ordinaria (nessuna altra tutela previdenziale) | 26,07% (25,00% IVS + 0,72% aggiuntiva + 0,35% ISCRO) | 26,07% |
| Aliquota ridotta (pensionati o pluriassicurati con altra tutela obbligatoria) | 24% | 24% |
| Aliquota magistrati onorari | 25,72% (senza maggiorazione ISCRO) | 25,72% |
| Massimale annuo | € 120.607 | € 122.295 |
| Minimale per accredito contributivo (non assicurati altrove) | € 4.837,29* | € 4.903,25* |
| Minimale per accredito contributivo (pensionati/pluriassicurati) | € 4.453,20* | € 4.513,92* |
* Calcolato sul minimale di reddito pari a € 18.555 per il 2025 e € 18.808 per il 2026.
Il massimale è unico e si applica indifferentemente ai professionisti privi di altra tutela previdenziale e a quelli già pensionati o pluriassicurati. Non può essere frazionato in ragione mensile: anche chi inizia o cessa l’attività in corso d’anno, o la svolge in modo discontinuo, è soggetto al medesimo limite annuo. Questo principio deriva dalla natura contributiva del sistema della Gestione Separata, in cui le future prestazioni pensionistiche sono calcolate sull’ammontare rivalutato dei contributi versati e non sui periodi di produzione del reddito.
La variazione di aliquota in corso d’anno richiede la compilazione di più moduli del rigo RR5. Il caso più frequente è quello del professionista assunto come lavoratore dipendente a partire da un determinato mese: per il periodo precedente all’assunzione si applica l’aliquota del 26,07% (codice C), per il periodo successivo l’aliquota ridotta del 24% (codice A). In presenza di reddito superiore a 120.607 euro, l’imponibile dei due periodi si determina rapportando il totale a mese e moltiplicando per i mesi di ciascun periodo.
Casi pratici: quale codice inserire nel rigo RR5 in base al tuo profilo
La selezione del codice corretto nel rigo RR5 è il passaggio operativo che genera il maggior numero di errori in dichiarazione. I competitor e le istruzioni ufficiali descrivono i codici in sequenza, ma raramente rispondono alla domanda concreta del professionista: dato il mio profilo specifico, quale codice utilizzo e come determino l’imponibile in colonna 11? I quattro scenari che seguono coprono le situazioni più ricorrenti.
Professionista puro senza altra copertura previdenziale
Il professionista che produce esclusivamente reddito da lavoro autonomo ex art. 53, co. 1, TUIR, dichiarato nel quadro RE o nel quadro LM in regime forfettario, e non è iscritto ad alcuna Cassa professionale né è titolare di pensione diretta o di reversibilità, rappresenta il caso base. In colonna 1 del rigo RR5 si indica il codice 1; il reddito di colonna 2 coincide con il reddito netto dichiarato nel quadro RE (rigo RE23) oppure con l’imponibile forfettario del quadro LM. L’imponibile da riportare in colonna 11 coincide con il reddito di colonna 2, salvo che la somma dei redditi soggetti alla Gestione Separata superi il massimale di 120.607 euro. L’aliquota applicabile è il 26,07%, da indicare con il codice C in colonna 14. Il contributo dovuto (colonna 15) si determina moltiplicando l’imponibile di colonna 11 per l’aliquota. Gli acconti già versati con modello F24 vanno indicati in colonna 16; la differenza tra colonna 15 e colonna 16 determina il contributo a debito nel rigo RR7 o il credito nel rigo RR8.
Professionista iscritto anche a una Cassa privata
Il professionista iscritto a un albo e contestualmente obbligato al versamento della contribuzione soggettiva presso una Cassa autonoma, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Inarcassa, Fondo Pensioni Avvocati, deve comunque compilare la Sezione II del quadro RR, ma con una logica diversa. Nel rigo RR5 si indicano due righe: nella prima, con codice 1 in colonna 1, si riporta il totale del reddito da lavoro autonomo; nella seconda, con codice 5a in colonna 1, si riporta la quota di reddito già assoggettata a contribuzione presso la Cassa privata. L’imponibile previdenziale da indicare in colonna 11 è la differenza tra i due importi: nella maggior parte dei casi, se l’intero reddito professionale è già contribuito presso la Cassa, l’imponibile GS risulterà pari a zero. L’aliquota applicabile è il 24% (codice A in colonna 14), in quanto il professionista è già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. Un errore ricorrente nella prassi è omettere la riga con codice 5a: in questo caso il sistema liquida contributi GS sull’intero reddito professionale, con conseguente versamento indebito difficile da recuperare senza un’istanza di rimborso all’INPS.
Professionista con regime impatriati
Il professionista che beneficia dell’agevolazione per i lavoratori impatriati, nella versione attuale ex art. 5, D.Lgs. 209/2023, o nella versione previgente ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 per i cosiddetti “vecchi impatriati“, deve sapere che l’agevolazione fiscale si estende anche alla base imponibile contributiva. La Circolare INPS n. 52 del 7 giugno 2023, confermata dalla Circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025, ha chiarito che il contributo dovuto alla Gestione Separata si calcola sul reddito effettivamente imponibile ai fini IRPEF, che già incorpora la quota detassata dal regime impatriati. In termini operativi, il reddito da indicare in colonna 2 del rigo RR5 con codice 1 è quello risultante dal rigo RE23 del quadro RE, o dal rigo RE25 in presenza di perdite al rigo RE24, che già riflette la parziale detassazione. Non esiste una casella dedicata al regime impatriati nel rigo RR5: l’agevolazione opera a monte, nella determinazione del reddito imponibile nei quadri RE o LM, e si riflette automaticamente sull’imponibile contributivo in colonna 11.
Professionista aderente al concordato preventivo biennale
Il professionista che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025 ai sensi del D.Lgs. 13/2024 determina i contributi previdenziali sulla base del reddito concordato, salvo opzione per il reddito effettivo. La gestione avviene tramite le colonne 19, 20 e 21 del rigo RR5, introdotte nel modello 2025 e confermate nel 2026. Se il professionista sceglie di versare i contributi sul reddito concordato, barra la casella 19 e indica in colonna 20 il reddito concordato proveniente dal quadro CP; l’imponibile di colonna 11 viene determinato su questa base. Se invece il reddito effettivo è superiore a quello concordato e il professionista esercita la facoltà di versare sul reddito effettivo ex art. 19, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. 13/2024, barra la casella 19 e compila la colonna 21 con il reddito effettivo dai quadri RE, RH o LM. Le colonne 20 e 21 sono alternative tra loro. Si segnala che il D.Lgs. 81/2025 ha abrogato il CPB per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025: per questa categoria la base imponibile contributiva 2025 è sempre il reddito effettivo, senza possibilità di applicare il meccanismo CPB nel rigo RR5.
Versamenti, scadenze e gestione dei crediti
Il versamento dei contributi della Gestione Separata segue le medesime scadenze previste per il pagamento dell’IRPEF, in applicazione dell’art. 18, co. 4, D.Lgs. 241/1997. Questo significa che saldo 2025 e primo acconto 2026 confluiscono nelle stesse finestre temporali della dichiarazione dei redditi, con possibilità di rateizzazione e di applicazione della maggiorazione per il versamento posticipato. Il versamento avviene esclusivamente tramite modello F24, con causali contributive specifiche in funzione della posizione previdenziale del professionista.
Le scadenze per il saldo 2025 e il primo acconto 2026
Le scadenze operative per la campagna dichiarativa 2026 sono le seguenti. Il termine ordinario per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 è fissato al 30 giugno 2026. Il professionista che non versa entro questa data può avvalersi della proroga al 30 luglio 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il secondo acconto 2026 scade il 30 novembre 2026, con possibilità di rateizzazione da completare entro il 16 dicembre 2026. Per i soggetti ISA e per i contribuenti in regime forfettario è prevista una proroga specifica, come da prassi consolidata estesa anche ai contributi della Gestione Separata. Le causali F24 da utilizzare sono PXX per i professionisti privi di altra copertura previdenziale e P10 per i pensionati o i pluriassicurati.
Un aspetto operativo di rilievo, chiarito dalla Circolare INPS n. 105/2025 al paragrafo 2.2.3, riguarda il divieto di compensazione verticale: nel modello F24 non è possibile esporre il solo saldo netto tra contributi dovuti e crediti disponibili. L’importo a debito deve essere sempre indicato per intero, anche in presenza di crediti compensabili, per garantire il corretto aggiornamento dell’estratto conto INPS ed evitare comunicazioni di irregolarità.
Come si calcolano gli acconti sulla Gestione Separata
Il contributo complessivamente dovuto per il 2025 si articola in un saldo e in due acconti. Il saldo è determinato applicando le aliquote 2025 al reddito di lavoro autonomo dichiarato nel modello REDDITI PF 2026, al netto degli acconti già versati. Gli acconti per il 2026 si calcolano applicando le aliquote 2026 all’80% del reddito di lavoro autonomo 2025 entro il massimale annuo stabilito per il 2026 di 122.295 euro. I due acconti sono di pari importo e seguono le scadenze IRPEF: prima rata a giugno/luglio 2026, seconda rata a novembre 2026.
Una specificità rilevante della Gestione Separata rispetto alle gestioni artigiani e commercianti riguarda l’autoriduzione dell’acconto: per quest’ultime la Circolare INPS n. 182/1994 ha riconosciuto esplicitamente la facoltà di ridurre l’acconto in presenza di previsione di reddito inferiore. Per la Gestione Separata tale facoltà non è esplicitamente prevista dalla normativa e, in assenza di conferme ufficiali, la sua applicazione va ponderata con estrema cautela per non incorrere nelle sanzioni per omesso o insufficiente versamento.
Gestione dei crediti: compensazione e rimborso
I crediti contributivi emergenti dal quadro RR possono essere utilizzati in due modalità alternative. La compensazione tramite modello F24 richiede di indicare il credito in colonna 2 del rigo RR8, esponendo l’anno di riferimento 2025; questa modalità consente di abbattere altri debiti tributari o contributivi nello stesso modello F24, nel rispetto del divieto di compensazione verticale già richiamato. Il rimborso si richiede invece con specifica istanza da presentare alla sede INPS competente, successivamente al controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis DPR 600/73, indicando il credito in colonna 3 del rigo RR8.
Un limite temporale critico riguarda i crediti riferiti ad anni d’imposta anteriori al 2023: questi non possono più essere esposti nel quadro RR della dichiarazione corrente, ma devono essere oggetto di un’istanza di rimborso separata o di compensazione contributiva da presentare telematicamente all’INPS. I crediti relativi al 2024, invece, vanno gestiti nel rigo RR12 della Sezione IV tramite le apposite colonne di riepilogo. In colonna 4 del rigo RR12 va indicata la parte del credito 2025 da utilizzare in compensazione F24; in colonna 5 quella da richiedere a rimborso.
Sanzioni per omessa o errata compilazione
Il regime sanzionatorio del quadro RR distingue nettamente due fattispecie, con conseguenze operative e rimedi profondamente diversi. La distinzione non è formale: determina se il contribuente può regolarizzare autonomamente la propria posizione oppure deve attendere l’esito di un procedimento di accertamento.
Omessa o errata compilazione del quadro RR
La mancata o inesatta compilazione del quadro RR, ad esempio l’indicazione di un imponibile errato o l’omissione dei codici reddito nel rigo RR5, non configura una dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 471/97, bensì una dichiarazione inesatta ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto. La distinzione è rilevante: la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro ed è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso, con riduzione graduata in funzione della tempestività dell’intervento. Il professionista che si accorge dell’errore prima di ricevere atti dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS può quindi intervenire spontaneamente, presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione ridotta tramite modello F24.
Omesso versamento dei contributi
L’omesso versamento dei contributi previdenziali è una fattispecie distinta e più grave. A differenza dell’errore dichiarativo, non è sanabile tramite ravvedimento operoso per la componente contributiva: il contribuente sarà soggetto alle sanzioni civili irrogate direttamente dall’INPS, calcolate sull’importo non versato. L’unica via per ottenere l’eliminazione delle sanzioni contributive è la definizione dell’accertamento fiscale mediante adesione ai sensi dell’art. 2, co. 3 e 5, del D.Lgs. 218/97: l’accertamento con adesione non applica sanzioni né interessi sui contributi previdenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Lo stesso effetto si produce con l’acquiescenza ex art. 15 del D.Lgs. 218/97. Questa disposizione favorevole opera automaticamente a seguito della definizione fiscale, senza necessità di un separato procedimento contributivo con l’INPS.
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Un codice errato nel rigo RR5 — o l’omissione del codice 5a in presenza di Cassa professionale — può generare versamenti indebiti alla Gestione Separata difficili da recuperare senza istanza di rimborso all’INPS. Verificare l’imponibile con i documenti alla mano — quadri RE, RH, LM e posizione contributiva — è l’unico modo per evitare esposizioni non dovute o sanzioni per omesso versamento.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
Sì. L’obbligo sussiste anche con contribuzione soggettiva presso Casse ex D.Lgs. 509/94 o 103/96. Il reddito già contribuito altrove va indicato con codice 5a nel rigo RR5: l’imponibile GS in colonna 11 risulterà zero se l’intero reddito è coperto dalla Cassa.
Sì. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata il contributo INPS si calcola sul reddito già ridotto dall’agevolazione impatriati, come risulta dal rigo RE23 del quadro RE. Lo confermano le Circolari INPS n. 52/2023 e n. 105/2025. Non esiste una casella dedicata nel rigo RR5.
L’omessa compilazione configura una dichiarazione inesatta ex art. 8, D.Lgs. 471/97: sanzione da 250 a 2.000 euro, regolarizzabile con ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa. L’omesso versamento dei contributi è invece più grave e non è sanabile con il ravvedimento.
I redditi con codici da 1 a 4 nel rigo RR5 concorrono tutti al massimale annuo di 120.607 euro (2025). Se i redditi parasubordinati denunciati con Uniemens (codice 3) esauriscono già il massimale, l’imponibile in colonna 11 per il reddito professionale (codice 1) è zero: nessun ulteriore contributo è dovuto.
Sì, ex art. 14, L. 81/2017, in caso di malattia o infortunio grave che impedisca l’attività per oltre 60 giorni. La sospensione dura fino a 2 anni; gli importi sospesi si indicano in colonna 18 del rigo RR5, con codice 1 (malattia) o 2 (infortunio) in colonna 17, entro il limite del contributo dovuto in colonna 15.
I crediti 2024 si gestiscono nel rigo RR12, Sezione IV. I crediti anteriori al 2023 non possono essere esposti in dichiarazione: richiedono istanza di rimborso separata o compensazione contributiva telematica all’INPS. Esporre crediti prescritti genera comunicazioni di irregolarità.
No. L’art. 19, co. 1, D.Lgs. 13/2024 prevede la facoltà, non l’obbligo, di versare sul reddito effettivo se superiore al concordato: si barra la casella 19 e si compila la colonna 21 del rigo RR5. Dal 1° gennaio 2025 il CPB è abrogato per i forfettari (D.Lgs. 81/2025): la loro base imponibile contributiva è sempre il reddito effettivo.