Il quadro RR del modello REDDITI PF 2025 presenta importanti novità per i professionisti della Gestione Separata, incluse le nuove caselle per il concordato preventivo biennale e la determinazione della base imponibile contributiva.
La compilazione del quadro RR rappresenta un adempimento obbligatorio per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS. Il modello REDDITI PF 2025 introduce significative novità, in particolare le nuove caselle 19-22 del rigo RR5 per gestire il concordato preventivo biennale e la certificazione delle modalità di determinazione della base imponibile contributiva.
La corretta compilazione del quadro RR non è solo un obbligo dichiarativo, ma determina direttamente l’importo dei contributi previdenziali dovuti e le modalità di versamento. L’omessa o errata compilazione può comportare sanzioni amministrative da 250 a 2.000 euro ai sensi dell’art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, oltre alle sanzioni contributive irrogate dall’INPS.
Struttura del quadro RR: le quattro sezioni
Il quadro RR si articola in quattro sezioni distinte, ciascuna con specifiche finalità:
- Sezione I: Contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività commerciale (non trattata in questa sede);
- Sezione II: Contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata;
- Sezione III: Contributi dovuti dai lavoratori sportivi;
- Sezione IV: Sezione di riepilogo introdotta nel 2025 per determinare i totali.
La sezione II è quella dedicata ai professionisti autonomi e presenta le maggiori novità per il 2025.
Obbligo di compilazione del quadro RR per i professionisti
È fondamentale chiarire un punto spesso sottovalutato: tutti i contribuenti che producono reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR e sono obbligati al versamento dei contributi alla Gestione Separata devono compilare la sezione II del quadro RR. Questo obbligo non viene meno in situazioni particolari. La compilazione è infatti richiesta anche se il reddito dell’anno è negativo o pari a zero.
Inoltre, un caso molto comune è quello del professionista che versa già la contribuzione soggettiva a un’altra cassa professionale autonoma (ad esempio Inarcassa, Cassa Forense, ecc.). Anche in questa circostanza, il quadro RR deve essere compilato. Come vedremo, si utilizzerà un codice specifico per “sterilizzare” tale reddito dal calcolo del contributo dovuto alla Gestione Separata, ma l’indicazione rimane obbligatoria per una corretta mappatura della posizione del contribuente.
Le novità del quadro: concordato e sezione di riepilogo
Il Modello REDDITI PF 2025 introduce importanti novità nella gestione del quadro RR. La più rilevante è legata all’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Nel rigo RR5 sono state inserite le nuove caselle da 19 a 22 per gestire questa casistica. In particolare, barrando la casella 19, il professionista certifica se la base imponibile per il calcolo dei contributi è determinata sul reddito concordato (da indicare in casella 20) o su quello effettivo (casella 21).
È stata inoltre introdotta la nuova Sezione IV (rigo RR12), che funge da riepilogo finale. Questa sezione è stata pensata per determinare in modo univoco le somme totali dovute a saldo o a credito, sommando i risultati delle sezioni II (professionisti) e III (lavoratori sportivi) e gestendo la destinazione di eventuali crediti.
La compilazione della sezione II: determinazione dell’imponibile (Righi RR5-RR8)
La Sezione II è quella dedicata ai contributi dei professionisti. La corretta compilazione inizia dall’utilizzo dei codici in colonna 1 del rigo RR5 per qualificare la natura del reddito:
- Codice 1: Va utilizzato per la somma dei redditi da lavoro autonomo “puro” (da quadri RE, RH, LM). È a questo codice che si aggancia la gestione del reddito da Concordato Preventivo;
- Codici 2, 3 e 4: Identificano redditi particolari come le indennità per amministratori locali, redditi da collaborazione (co.co.co) o da lavoro autonomo occasionale, e compensi per assegni di ricerca o dottorati. Questi redditi, a differenza di quelli professionali, sono considerati “parasubordinati” e concorrono alla formazione del massimale annuo;
- Codice 5: È il codice da utilizzare per indicare le quote di reddito già soggette a contribuzione obbligatoria presso altre casse previdenziali (es. cassa commercialisti, Inarcassa) o altre gestioni (es. commercianti). Questo reddito non è assoggettato alla Gestione Separata e non concorre al massimale.
L’imponibile previdenziale, da indicare in colonna 11, si determina quindi escludendo i redditi già tassati altrove (codice 5) e tenendo conto del massimale annuo, al netto di eventuali contributi già versati da sostituti (es. su collaborazioni).
Il caso particolare del regime impatriati
Per i professionisti che beneficiano del regime per i lavoratori impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023), è cruciale sapere che l’agevolazione fiscale si estende anche alla base imponibile contributiva. La Circolare INPS n. 105/2025 ha precisato che il contributo si calcola sul reddito effettivamente imponibile ai fini fiscali, che già include la quota detassata. Anche chi aderisce al regime degli impatriati può accedere al Concordato Preventivo Biennale. In questo scenario, la base imponibile contributiva sarà quella assoggettata all’imposta sostitutiva del CPB. L’adesione è però subordinata al rispetto della clausola di esclusione prevista dall’art. 11, co. 1 lett. b-bis) del D.Lgs. n. 13/2024, che limita l’accesso se i redditi esenti superano il 40% del totale.
Versamenti scadenze e modalità di pagamento
I contributi dovuti devono essere versati seguendo le stesse scadenze previste per l’IRPEF. Per il 2025, i termini sono:
- 30 giugno 2025 per il saldo 2024 e il primo acconto 2025;
- 30 luglio 2025 come termine ultimo per il primo versamento, applicando una maggiorazione dello 0,40%;
- 1 dicembre 2025 per la seconda rata di acconto.
È prevista una proroga al 21 luglio 2025 (o 20 agosto con maggiorazione) per i soggetti che esercitano attività per cui sono approvati gli ISA e per i contribuenti forfettari. Sebbene la Circolare INPS n. 105/2025 non ne faccia menzione, si ritiene che la proroga si applichi anche ai contributi della Gestione Separata, come da prassi consolidata (messaggio INPS n. 2731/2021).
I versamenti si effettuano con Modello F24, utilizzando le causali PXX (per professionisti non iscritti ad altre casse) o P10 (per chi ha già un’altra copertura o è pensionato). Un aspetto operativo fondamentale, chiarito dalla Circolare INPS n. 105/2025 (§ 2.2.3), è il divieto di compensazione “verticale”: non è possibile esporre nel modello F24 il solo saldo netto.
L’importo a debito deve essere sempre indicato, anche in presenza di crediti compensabili, per garantire il corretto aggiornamento dell’estratto conto INPS ed evitare l’invio di comunicazioni di irregolarità.
Gestione dei crediti e sanzioni
Eventuali crediti risultanti dal quadro RR possono essere utilizzati in compensazione con altri tributi e contributi tramite F24 o chiesti a rimborso. I crediti relativi all’anno 2023 o 2024 devono essere gestiti nel rigo RR12. Attenzione: i crediti riferiti ad anni d’imposta precedenti al 2023 non possono più essere esposti in dichiarazione ma devono essere oggetto di un’istanza di rimborso separata.
In caso di errori, il regime sanzionatorio distingue due scenari:
- Omessa compilazione del quadro RR: Non si tratta di “dichiarazione infedele“, ma di “dichiarazione inesatta” ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/97. La sanzione va da 250 a 2.000 euro ed è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso;
- Omesso versamento dei contributi: Questa violazione è più grave e non può essere sanata tramite ravvedimento operoso per la parte contributiva. Il contribuente sarà soggetto alle sanzioni civili irrogate dall’INPS. L’unica via per evitare le sanzioni sui contributi è la definizione dell’accertamento fiscale tramite adesione, che estende i suoi effetti anche ai contributi previdenziali, annullando sanzioni e interessi su di essi.
Definizione agevolata
Un aspetto favorevole è rappresentato dall’art. 2 co. 3 e 5 del D.Lgs. n. 218/97: l’accertamento fiscale definito mediante adesione non applica sanzioni né interessi sui contributi previdenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Lo stesso vale per l’acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. n. 218/97.
Considerazioni operative
La corretta compilazione del quadro RR richiede particolare attenzione alla coerenza tra le diverse sezioni del modello REDDITI PF. È fondamentale verificare l’allineamento tra i redditi dichiarati nei quadri RE, RH, LM e quanto riportato nel quadro RR, soprattutto in presenza di concordato preventivo biennale.
La nuova sezione IV facilita il controllo dei totali e la determinazione delle somme dovute, ma richiede precisione nella ripartizione tra compensazione e rimborso dei crediti. La tempestiva presentazione della dichiarazione e il corretto versamento dei contributi evitano l’applicazione di sanzioni e interessi che possono risultare particolarmente onerosi per i professionisti.