Home Fisco Internazionale Tassazione di redditi esteri Modelli ed influencer: criteri di collegamento del reddito

Modelli ed influencer: criteri di collegamento del reddito

Criteri di collegamento per la tassazione dei redditi degli influencer e dei modelli non residenti che prestano la propria attività in Italia per photo shooting e compensi legati allo sfruttamento del diritto di autore.

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Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dei criteri di collegamento da adottare per la tassazione dei proventi di modelli ed influencer esteri che si trovano a realizzare attività in Italia. L’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 700/E/2021 ha fornito indicazioni importanti sui criteri connessi al trattamento fiscale dei compensi percepiti da modelli e testimonial (tra cui vi rientra anche la figura del cd. “influencer“) non residenti nelle ipotesi in cui gli stessi si fossero prestati a svolgere in Italia sessioni di photo shooting con contestuale concessione dei diritti di utilizzazione delle immagini scattate.

Con riferimento alla figura dei modelli è stato precisato che:

  1. I compensi percepiti da modelli professionisti per l’esecuzione di sessioni di photo shooting ed i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi da lavoro autonomo in quanto strettamente riconducibili all’attività di modello la quale oltre a presupporre l’attività di indossatore nel corso di sfilate di moda si caratterizza anche per la possibilità di prestare la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali; e
  2. Posto che le sessioni di photo shooting si sono svolte in Italia e che con particolare riferimento ai compensi per l’utilizzazione delle immagini si dovrà avere riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica cui i proventi medesimi sono correlati (a nulla rilevando il luogo ove viene esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine) si dovrà ritenere che trattasi di redditi prodotti in Italia ex art. 23, co. 1, lett. d), del TUIR ed ivi da assoggettare a tassazione.

Con riferimento invece alla figura dei testimoniali (discorso analogo può essere fatto per gli influencer) è stato precisato che:

  • I compensi che le celebrities percepiscono per l’esecuzione delle sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo in quanto, anche se non strettamente riconducibili alla loro attività principale, sono da considerare redditi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime la loro attività principale (es. cantante, artista o influencer); e
  • I compensi percepiti a seguito dell’utilizzazione delle immagini scattate sono da considerare redditi assimilabili a quelli di lavoro autonomo essendo correlati alla fama del personaggio a norma dell’art. 54, co. 1-quater, del TUIR (corrispettivi percepiti a seguito di cessione di elementi immateriali comunque riferitili all’attività artistica o professionale).

Andiamo ad analizzare, di seguito, il caso su cui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate. Di seguito la risposta ad interpello in oggetto:

Tassazione di modelli ed influencer non residenti: il caso

Il caso prospettato all’Agenzia è quello di una società di diritto francese attiva nel settore della moda e del lusso, controllata da parte di una società di diritto italiano. Questa società per il lancio pubblicitario della nuova collezione di articoli di abbigliamento prevede di impiegare, per la realizzazione di materiale fotografico e video, “modelli” e testimonials (residenti in Francia e non), con il quali saranno siglati specifici accordi contrattuali. Alcuni di questi modelli saranno chiamati a svolgere la propria attività in una location italiana. In particolare, in Italia verrà svolta l’attività di:

  • Sessioni di photo shooting necessarie alla realizzazione del materiale fotografico e video;
  • La concessione dei relativi diritti di utilizzazione dell’immagine, che potrà avvenire secondo una delle seguenti forme:
    • Ai fini pubblicitari e/o promozionali in esclusiva, a livello mondiale e per un periodo di tempo limitato (su quotidiani, riviste, opuscoli, cartelloni pubblicitari, manifesti, brochure, cataloghi, siti internet, apparecchi di telefonia mobile, applicazioni per tablet e spartphone, servizi di posta elettronica);
    • Ai fini di archivio, editoriali, informativi, culturali e/o storici, per un periodo di tempo illimitato (es. mostre, documentali, libri, siti internet, profili sui social networks del gruppo).

I compensi saranno tenuti distinti.

Chi sono i modelli?

Per modelli si intendono (a titolo esemplificativo) coloro che esercitano per professione abituale l’attività di indossatori/indossatrici nell’ambito di sfilate di moda, prestando la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali.

Chi sono i testimonials?

Per testimonials si intendono coloro che, diversamente, non esercitano, in via principale e con la dovuta professionalità e abitualità, l’attività tipica di “modello” in senso stretto, qualificandosi ad ogni modo come personaggi del mondo della moda, dello spettacolo o dell’arte, la cui fama e notorietà è riconosciuta fra il pubblico e che, in ragione di ciò, affiancano saltuariamente la propria immagine a quella di un prodotto o di un marchio.

Criteri di collegamento per la tassazione di modelli ed influencer non residenti per attività svolta in Italia

L’Agenzia delle Entrate prende il dato della residenza fiscale estera dei testimonials e dei modelli, in modo apodittico. Questo in quanto la residenza fiscale non è esperibile in sede di risposta ad interpello. Inoltre, l’Agenzia parte dal presupposto che l’azienda committente non residente non sia dotata di una stabile organizzazione in Italia.

Tassazione dei compensi per i modelli non residenti che operano in Italia

Secondo l’ordinamento tributario, i compensi erogati amodelliprofessionisti per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR (DPR n. 917/86). Entrambe le tipologie di compensi, infatti, sono strettamente riconducibili all’attività professionale di modello, in quanto quest’ultimo, oltre a esercitare l’attività di indossatore nell’ambito di sfilate di moda, presta altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali. Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.

Il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva dello Stato italiano è quindi costituito dalla circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia.

Tassazione dei compensi per testimonials ed influencer non residenti che operano in Italia

I testimonials sono celebrities del mondo artistico e dello spettacolo che effettuano sessioni di photo shooting nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata a un marchio o a un prodotto per rafforzarne la credibilità. Pertanto, i compensi che le celebrities percepiscono per l’esecuzione delle predette sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR. Questo in quanto, seppure non strettamente riconducibili all’attività di cantante, attore o influencer dalle stesse svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi, trattandosi pur sempre di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività principale di cantante, attore o influencer esercitata professionalmente e abitualmente dalle celebrities.

Relativamente ai compensi corrisposti a queste ultime per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine, in linea con quanto precisato nella risoluzione n. 255/E/2009, in relazione ad analoga fattispecie, si ritiene che gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, siano comunque riferibili a quest’ultima essendo correlati alla fama del personaggio, e costituiscano pertanto redditi di lavoro autonomo in base all’articolo 54, comma 1-quater, del TUIR.

Per quanto riguarda la rilevanza territoriale in Italia dei predetti compensi, viene
nuovamente in considerazione l’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.

La ritenuta alla fonte sui compensi di lavoro autonomo verso professionisti non residenti

I redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte in base alle disposizioni di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/73, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta in Italia in base all’articolo 23 del medesimo DPR.

I redditi di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dal citato articolo 25, comma 2, ove corrisposti a soggetti non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento. Le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta in base al comma 1 del richiamato articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. Tale principio, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta.

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