I titolari effettivi del trust sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW. Sono titolari effettivi i soggetti nei quali vi è una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. Risoluzione n. 53/E/2019. Gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al trust ed ai titolari effettivi per attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero ed obblighi di versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.

Per effetto della disciplina del cd. monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/90 i soggetti obbligati sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti o le attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i “titolari effettivi” dei predetti beni. Sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che "siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 231/07, e successive modificazioni". In particolare, l'obbligo di monitoraggio per i titolari effettivi scatta anche se la titolarità si è verificata anche solo per un giorno nell'intero periodo di imposta.

L'articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. n. 231/07 qualifica come titolare effettivo "la persona fìsica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita". Detto questo, vediamo gli obblighi di monitoraggio fiscale per il trust e per i relativi titolari effettivi.

Art. 4 D.L. n. 167/90"Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodi che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. pp) e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 231/07".

Obbligo di monitoraggio fiscale per i trust

I trust (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti. In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell’intero patrimonio dell’e...

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