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Trust revocabile: tassazione degli utili di fonte estera

Trust revocabile e modalità di applicazione dell'imposizione sui redditi di capitale di fonte estera e sui capital gains. Regimi del risparmio amministrato e gestito, credito per imposte estere.

Il trust revocabile è considerato un istituto giuridico fiscalmente trasparente ove i proventi realizzati vengono imputati direttamente al disponente. Senza entrare in questa sede nel merito degli aspetti giuridici vediamo gli aspetti fiscali legati al percepimento di utili di fonte estera. In caso di trust revocabile, i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere assoggettati a tassazione in capo al disponente. Muovendo da questo presupposto, anche le opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97), esercitate dal trustee per conto del trust, producono efficacia direttamente nei confronti del disponente. In merito ai dividendi di fonte estera percepiti dal trust revocabile (e quindi dal disponente persona fisica), non risulta possibile indicare in dichiarazione dei redditi l'ammontare "netto frontiera" da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% (art. 27 co. 4-bis del DPR n. 600/73). Questo, qualora la ritenuta non sia stata operata da un intermediario residente che interviene nella riscossione.

Si conferma, infatti, l'impostazione per la quale, in caso la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente in qualità di sostituto d'imposta:

Trova applicazione l'art. 18 del TUIR, per il quale tali redditi devono essere assoggettati in Italia ad un'imposizione sostitutiva da applicare all'utile percepito;

Che tale dividendo deve essere considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo.

Vediamo, di seguito, la situazione di partenza posta dal contribuente e la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Trust e utili di fonte estera: la situazione di partenza

La società ALFA SRL opera in qualità di Trustee del Trust BETA. Con l'Atto Istitutivo, il Disponente ha istituito il Trust, conferendo euro X ed individuando quale unico beneficiario finale il figlio. Ai sensi dell'Atto Istitutivo:

La durata del Trust è individuata nel periodo intercorrente tra:

La data di sottoscrizione dell'Atto e l'ultima tra la:

Data di decesso del Disponente, e

Data di decesso del coniuge;

Al termine della durata del Trust, il Fondo è trasferito al Beneficiario o, qualora lo stesso non sia più in vita, ai suoi figli;

Il Trust è revocabile da parte del Disponente sino alla data del suo decesso.

Le somme apportate al Trust sono gestite attraverso tre relazioni bancarie intestate al Trust:

Un rapporto di gestione patrimoniale presso una stabile organizzazione italiana di un intermediario finanziario non residente. Rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/97;

Un rapporto di gestione e portafoglio titoli presso una stabile organizzazione italiana di un...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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