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Trasferimento della residenza all’estero: la guida

Fiscalità InternazionaleTrasferimento all'estero, AIRE e accertamentiTrasferimento della residenza all'estero: la guida

Trasferimento della residenza all'estero. Ecco tutto quello che c'è da sapere per essere il regola con il Fisco italiano. Quali gli step da seguire quando ci si vuole trasferire all'estero restando in regola con la normativa fiscale. Tutti gli elementi che possono costituire profili probatori del trasferimento della residenza all'estero.

Non dirmi che non ha mai pensato di effettuare un trasferimento della residenza all’estero? Se lo hai già fatto, oppure ci stai pensando è bene che tu tenga presenti, oltre gli aspetti economici, finanziari e personali anche altri aspetti. Mi riferisco ai non trascurabili aspetti fiscali legati al trasferimento della residenza fiscale all’estero.

Il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche rappresenta oggi una problematica sempre più in auge. Questo anche perché il livello di pressione fiscale a cui si è giunti nel nostro Paese ha portato molti quantomeno a riflettere su di un possibile trasferimento verso l’estero.

Trasferirsi all’estero e cambiare vita è sicuramente il sogno di molti. Tuttavia, per farlo con sicurezza è bene conoscere la normativa di riferimento. Oppure, ancora meglio sarebbe affidarsi a professionisti preparati, al fine di non trovarsi, dopo qualche tempo con spiacevoli sorprese dall’Amministrazione finanziaria italiana.

I problemi nello specifico sorgono nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’effettività di tale trasferimento. Questo è sostanzialmente il punto fondamentale della questione, che riguarda appunto i profili probatori del trasferimento di residenza all’estero.

Trasferimento di residenza all'estero

Problematiche legate al trasferimento di residenza all’estero di persone fisiche

Un trasferimento della residenza all’estero effettuato con leggerezza, pur sempre senza dolo, può comportare spiacevoli inconvenienti di natura fiscale. Spesso si ritiene che lavorando all’estero non si abbia alcun tipo di obbligo fiscale verso il nostro Paese. Tuttavia, in realtà non è così semplice la questione.

Negli ultimi anni, infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno incrementato la vigilanza sui soggetti che tentano fittiziamente di trasferire la propria residenza all’estero. Si tratta di situazioni in cui non vi è un vero cambiamento di vita, ma vi è solo l’intento di sottrarre materia imponibile alla tassazione italiana.

La pressione fiscale arrivata ormai alle stelle e le continue comunicazioni di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria hanno convinto molti contribuenti a tentare di spostare all’estero la propria residenza. Questo al fine di beneficiare di una tassazione fiscale più favorevole rispetto a quella del nostro Paese. Sul punto vedasi: “Regimi fiscali per impatriati: i 7 Paesi migliori“. Bisogna però fare attenzione, per non ritrovarsi in futuro a dover far fronte a spiacevoli accertamenti fiscali.

La tassazione di un soggetto fiscalmente residente in Italia (ancorché lavori o viva all’estero) è infatti diversa da un soggetto fiscalmente non residente. Nel primo caso il contribuente è soggetto alla c.d. “worldwide taxation“. Si tratta di un principio cardine di molti sistemi fiscali evoluti. Questo prevede che siano tassati in Italia i redditi ovunque prodotti dal contribuente residente fiscalmente in quell’anno solare. Al contrario, un soggetto non residente è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi a tassare soltanto i redditi ivi prodotti. Tenendo conto della mia esperienza professionale e delle tantissime consulenze che effettuo su questo argomento ho deciso di riassumere in questo articolo i passaggi per effettuare correttamente il trasferimento della residenza all’estero.

La residenza fiscale dei contribuenti

Per capire quale il modo giusto di procedere per evitare possibili contestazioni fiscali, bisogna innanzitutto approfondire il concetto di residenza fiscale. Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti in Italia (articolo 2 comma 2 del DPR n. 917/86, TUIR) le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni sui 365), anche non continuativamente, vedono verificata una delle seguenti condizioni:

  • Ha la residenza nel territorio dello Stato, ex art. 43 co. 2 c.c. – La residenza deve essere individuata nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, con intenzione di rimanervi. Se infatti, risultano intestate al soggetto passivo utenze domestiche nel nostro Paese è difficile che questi possa dimostrare di essere un residente all’estero;
  • Ha il domicilio nel territorio dello Stato. Per domicilio, deve intendersi “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona“. L’elemento principale da prendere in considerazione è il centro dei propri affetti personali. Cosicché, nel caso di contrasto tra legami economici e familiari, ai fini della determinazione del Paese di residenza del soggetto passivo, deve conferirsi prevalenza a questi ultimi. Si pensi ad esempio, al soggetto che lavora da anni all’estero, ma ha la moglie e i figli residenti nel nostro Paese;
  • È presente nel territorio dello Stato (considerando anche le frazioni di giorno);
  • Salvo prova contraria, risulta iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, presso i vari Comuni.
Residenza civilistica e fiscale
Ricorda che il concetto di residenza fiscale diverge da quello di residenza ai fini civilistici. Sono due cose diverse che non devono essere confuse.

Trasferimento di residenza fiscale

Nel caso in cui tu intenda trasferirti in un Paese diverso dall’Italia devi pensare ai futuri risvolti fiscali. Mi riferisco alla possibilità di ricevere un accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta di un controllo volto a verificare l’effettività del tuo trasferimento all’estero. Per questo motivo ti consiglio di predisporre da subito un’opera di pre-costituzione della prova. Ti spiegherò meglio in seguito. Pensa che comunque, nel caso di trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata si ribalta l’onere probatorio che diventa a tuo carico (art. 2, co. 2-bis del TUIR). Sarai tu, in questo caso, che dovrai provare la tua residenza fiscale estera. Altrimenti, la tua residenza fiscale verrà automaticamente “riportata” in Italia.

Effettività del trasferimento della residenza all’estero

A detta dell’Amministrazione finanziaria, il trasferimento della residenza anagrafica all’estero da parte di cittadini italiani si è rilevato un fenomeno in crescente aumento. Questo fenomeno, infatti, è legato in molti casi al trasferimento in Paesi cd. “black list” o a fiscalità privilegiata. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di trasferimenti che vengono effettuati con l’esclusivo scopo di acquisire un indebito vantaggio fiscale dato dal più favorevole regime fiscale nello Stato estero. Questo comporta, inevitabilmente, alla sottrazione di materia imponibile in Italia. Quello che voglio dire è che la possibilità di trasferirsi in paradisi fiscali è perfettamente lecita. Tuttavia, occorre fare attenzione a come si effettua il trasferimento per superare la presunzione legale relativa dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR. Disposizione introdotta proprio per cercare di limitare gli effetti negativi di questo fenomeno.

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 304/E/1997, ha provveduto all’indicazione di alcune linee guida per l’attività di controllo nei confronti dei cittadini italiani emigrati all’estero. Quindi per l’accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto “fiscalmente residente” in Italia. Nella circolare  sono illustrati i principi generali, in ordine al quadro normativo di riferimento. Principi da tenere in considerazione al fine di verificare la sussistenza di elementi certi e concreti ai fini dell’accertamento dell’effettiva residenza fiscale in Italia. Tale documento di prassi, quindi, rappresenta un vademecum di base cui il soggetto trasferito all’estero dovrà fare riferimento.

Sul punto vedasi anche: “Liste selettive AIRE: controlli sui trasferimenti di residenza“.

Iscrizione all’AIRE – Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero

Il primo adempimento che devi predisporre per avvalorare il trasferimento della residenza fiscale all’estero è la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente. Adempimento che avviene in modo contestuale iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Questo adempimento rappresenta una condizione necessaria (ma da sola non sufficiente!) per far valere il trasferimento stesso. Questo poiché al dato formale dell’iscrizione AIRE deve pur sempre corrispondere una accertata situazione di fatto, ovvero l’affievolimento dei legami con l’Italia ed il radicamento dei legami con l’estero. L’iscrizione all’AIRE, quindi, è il punto di partenza per andare, successivamente a dimostrare il proprio radicamento, familiare ed economico, con il Paese estero di trasferimento.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto/dovere del cittadino e costituisce anche il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero. Nonché per l’esercizio di alcuni diritti. Ad esempio, la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza. Oppure la possibilità di ricevere assistenza sanitaria estera. Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi. Allo stesso obbligo soggiacciono quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Possiamo riassumere che l’iscrizione AIRE è obbligatoria ogni volta che il soggetto intende restare all’estero in modo duraturo e stabile per un periodo di tempo superiore a 12 mesi. L’iscrizione, in questi casi, è obbligatoria per legge, a meno che non si rientri in uno dei casi di esenzione.

Chi non deve iscriversi all’AIRE?

Non devono iscriversi all’AIRE:

  • Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • I lavoratori stagionali;
  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero. Questo ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • I militari italiani in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Modalità di iscrizione AIRE

L’iscrizione all’AIRE può avvenire attraverso una di queste due modalità:

  1. L’interessato può recarsi, prima di espatriare, nel proprio Comune di residenza e manifestare la volontà di volersi trasferire all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. In tal caso, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall’APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l’Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall’Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l’avvenuta dichiarazione resa in loco. In ogni caso la decorrenza sarà a partire da quando è stata resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza;
  2. Mediante dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, entro 90 giorni dalla immigrazione, con effetto dal momento della dichiarazione. Questa è la modalità diretta di iscrizione e può essere effettuata anche in assenza di comunicazione all’ultimo Comune italiano di residenza.
Mancata iscrizione AIRE come presunzione relativa di residenza in Italia
L’iscrizione anagrafica, sebbene trattasi di requisito puramente formale, configura, dal 2024 come una presunzione relativa, di residenza fiscale in Italia. Questo significa che il contribuente ha la possibilità di superare la presunzione con prove da dimostrare a suo carico.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L’effetto più importante dell’iscrizione all’AIRE è che i soggetti iscritti in questa Anagrafe non sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi prodotti all’estero. In quanto residenti momentaneamente in altri Stati nei quali svolgono con carattere di durevolezza la loro attività lavorativa.

AIRE condizione formale ma non sufficiente

Come già detto, la sola registrazione all’AIRE non è di per se determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. Ciò che infatti rileva è la circostanza che in Italia vi sia il domicilio. Per domicilio, ex art. 43 c.c., si intende la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.

In sostanza, la mera cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente e la conseguente iscrizione all’AIRE non costituisce certamente elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato. Ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Si ricorda che non rileva il trasferimento della residenza fiscale all’estero sino a quando non risulti la cancellazione dall’Anagrafe di un Comune italiano. Infatti, il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all’estero senza aver provveduto, anche per mera dimenticanza, alla cancellazione dall’Anagrafe dei residenti, è considerato per presunzione assoluta residente nel nostro Paese.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

Vincolare la residenza estera all’iscrizione all’AIRE, invero, non tiene in debita considerazione le Convenzioni contro le doppie imposizioni che rappresentano fonte di diritto prevalente sul diritto interno, trattandosi di trattati internazionali (art. 75, del DPR n. 600/73). Fortunatamente, vi sono state nel più recente passato alcune posizioni giurisprudenziali e anche di prassi dell’Agenzia delle Entrate che segnalano una apertura in tal senso. Trattasi della risposta all’interpello n. 203 del 2019 (invero in parte contraddetta, nella sua risposta, da successive pronunce, tra cui la risposta all’interpello n. 270 del 2019).

Frequentemente l’applicazione dei criteri di cui all’art. 2 del TUIR determina fenomeni di “dual residence“. A tal fine, gli Stati possono stipulare specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni volte a disciplinare questi conflitti. Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono lo strumento internazionale che ha l’obiettivo di dirimere le controversie fiscali. Come detto rappresentano una fonte del diritto prevalente rispetto al diritto interno.

Le tie breaker rules

Nel caso in cui si verifichi una situazione di doppia residenza operano i criteri previsti dall’art. 4, paragrafo 2, della convenzione internazionale. Trattasi di regole utili a dirimere conflitti di residenza e da applicarsi in ordine gerarchico e non concorrente. In altre, parole, una volta verificatasi una delle condizioni, la residenza del soggetto sarà identificata. Di seguito i criteri previsti dall’OCSE:

  1. Abitazione permanente. Se il soggetto possiede una abitazione permanente in uno dei due stati contraenti si presume che questo sei il Paese di residenza. L’abitazione non riguarda soltanto l’abitazione di proprietà, ma anche immobili che in qualunque modo possono essere a disposizione del contribuente (es. immobile di proprietà del coniuge del contribuente);
  2. Centro degli interessi vitali. Trova applicazione ove il soggetto disponga di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati. Il soggetto è ritenuto residente nello Stato in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette. Il paragrafo 14 del commentario all’art. 4 richiede una valutazione delle componenti nel loro complesso, sebbene particolare attenzione deve essere riposta negli affetti personali (solo nella più recente giurisprudenza si hanno orientamenti legati alla prevalenza degli interessi economici su quelli persona);
  3. Luogo di soggiorno abituale. Se i primi due criteri non sono stati utili trova applicazione questo criterio, dovendo indagare la dimora abituale. Concetto che presuppone la frequenza la durata e la regolarità dei soggiorni e che deve essere valutato in un termine sufficientemente lungo. In questo criterio occorre non solo prendere in considerazione il numero dei giorni di presenza nel Paese in un dato periodo di riferimento, ma anche valutare il carattere di “abitualità” del soggiorno, legato alla frequenza, durata e regolarità nella vita ordinaria del soggetto (art. 19 Commentario OCSE dell’art. 4).

Il fascicolo probatorio del contribuente

Il secondo passo da effettuarsi, per dimostrare l’effettività del trasferimento della residenza, è costituito dalla pre-costituzione della prova. Dimostrazione atta a dimostrare, conformemente alla disciplina dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86, l’effettività del trasferimento. Oltre all’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano.

Non sussiste alcun condizionamento in merito agli strumenti con cui attestare l’effettività del trasferimento di residenza. Ferma restando l’esclusione del giuramento e della prova testimoniale. La prova che il contribuente deve raccogliere è, sostanzialmente, quella di natura documentale. Si deve tenere in considerazione che l’Ufficio accertatore è obbligato ad effettuare una complessiva considerazione della posizione del contribuente. Valutazione da effettuare alla luce delle prove da questo fornite.

Si tratterà quindi di una valutazione globale (e soggettiva). In ordine alla prova che il cittadino residente all’estero può fornire il legislatore non ha posto quindi alcun limite. Viene lasciata, dunque, la più ampia possibilità di difesa. Per questo motivo può essere opportuno catalogare in maniera ordinata, possibilmente in ordine cronologico, la maggior massa di documentazione possibile atta a fornire la prova. Infatti, quest’ultima accortezza permetterà il controllo di un requisito fondamentale, quale è quello temporale, per avvalorare la non fittizietà del cambio di residenza.

Tra le possibili forme di prova documentale è possibile utilizzare anche l’atto pubblico. Tuttavia, la prova che molto spesso darà evidenza dell’effettivo trasferimento di residenza all’estero è la scrittura privata. Quindi, possiamo dedurre che il ragionamento che l’Ufficio accertatore è chiamato svolgere è, necessariamente, di tipo presuntivo e basato anche su convincimenti soggettivi sulla posizione del contribuente accertato.

Costruzione del fascicolo probatorio

Perciò, nella pre-costituzione del fascicolo è necessario prestare molta attenzione a che i documenti contengano elementi, quanto più:

  • Gravi (determinanti, capaci di influenzare le decisioni);
  • Precisi (accurati sulla posizione del soggetto);
  • Concordanti (in numero quanto più possibile elevato),

ai fini della prova che si vuole fornire. Elementi che ad un esame complessivo la massa documentale rendano la situazione ivi documentata quanto più prossima all’incontrovertibile. Da precisare che la prova della residenza deve comprendere:

  • Sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo,
  • Sia l’elemento oggettivo della volontà di rimanervi,

permanenza che, estrinsecandosi in fatti univoci che evidenziano tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento. Inoltre, affinché sussista il requisito dell’abitualità della dimora, non è necessaria la continuità o la sua definitività. E’, infatti, sufficiente che il soggetto presti attività lavorativa o svolga altre attività al di fuori del Comune di residenza (del territorio dello Stato). Questo purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. E’ quindi assodato che la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate dovute ad esigenze di vita, studio, lavoro, etc. Si deve ricordare che il domicilio consiste principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo. Ovvero dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede dei propri affari ed interessi.

Centro degli interessi vitali

L’inciso “affari ed interessi“, di cui all’articolo 43, comma 1, c.c., deve intendersi nel senso più ampio. Quindi comprensivo, non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche interessi:

  • Morali;
  • Sociali e
  • Familiari.

In pratica, la determinazione del domicilio va dunque desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che:

direttamente o indirettamente, denunciano la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona

Questa interpretazione è stata recepita dall’Amministrazione finanziaria. La stessa riferendosi al caso di un soggetto iscritto all’AIRE ed esercente attività di lavoro autonomo all’estero, ha affermato che la residenza fiscale in Italia si concretizza qualora:

la famiglia dell’interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l’attività lavorativa all’estero

o, comunque, nel caso in cui

emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto ha quivi mantenuto il centro dei suoi affari ed interessi

Devono, in definitiva essere considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengano, il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Tutti e tre i requisiti ex articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 devono risultare combinati con l’elemento temporale che è integrato dal perdurare delle situazioni giuridiche “per la maggior parte del periodo d’imposta” (183 giorni nell’arco di un anno solare, che diventano 184 qualora l’anno fosse bisestile).

Computo dei giorni di residenza

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il computo dei giorni ai fini della verifica della permanenza in Italia deve essere effettuato tenendo presente il numero di giorni di presenza fisica. Anche se non continuativi, tenendo presenti anche le frazioni di giorno trascorse in Italia. Ogni frazione di giorno viene computata come intero giorno di presenza (art. 2, co. 2 TUIR).

Per completezza si deve aggiungere che rientrano tra i soggetti passivi d’imposta residenti nel territorio dello Stato, e pertanto soggetti a tassazione, le persone fisiche trasferite in Paesi black list. La ratio della disposizione si deve rinvenire nella volontà del legislatore di evitare che, attraverso i trasferimenti fittizi della residenza all’estero, vengano sottratti redditi imponibili al sistema fiscale nazionale. Lo strumento della presunzione consente, quindi, una diversa ripartizione dell’onere probatorio. Evitando, in tal modo, che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale. In particolare, la disposizione si applica nei confronti di quei soggetti per i quali ricorrono, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

  • L’essere cittadino italiano;
  • L’essersi cancellato dall’Anagrafe della Popolazione Residente;
  • Essere emigrato in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
trasferimento della residenza valigia

Frazionamento del periodo di imposta

Particolare attenzione deve essere prestata, in caso di trasferimento, ai casi di Frazionamento del periodo di imposta. In sostanza, vi sono alcune convenzioni internazionali che frazionano il periodo di imposta ai fini dell’individuazione della residenza fiscale dell’espatriato.

Nell’anno di emigrazione possono verificarsi, sovente, situazioni di “dual residence“. Queste fattispecie vengono risolte, solitamente con le “tie breaker rules” presenti nelle convenzioni internazionali.

Tuttavia, in alcuni casi, alcune convenzioni adottano anche clausole di “split year“, che dividono in due parti il periodo di imposta. Classici casi di convenzioni con “split year” sono quelle che l’Italia ha sottoscritto con:

  • Svizzera;
  • Germania.

Se desideri approfondire questo argomento ti lascio a questo contributo dedicato: “Frazionamento del periodo di imposta in caso di espatrio“.

Strumenti di prova nel trasferimento della residenza

Se devi trasferirti all’estero, tieni presente che, se non scegli un Paese a fiscalità privilegiata, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover provare la tua effettiva residenza in Italia. Tuttavia, è opportuno che tu ti muova per tempo, per farti trovare pronto nel caso in cui dovesse arrivare un accertamento nei tuoi confronti. Ogni anno l’Agenzia delle Entrate effettua controlli su una lista di soggetti iscritti all’AIRE per verificare la loro effettiva residenza all’estero.

Per fare chiudere in fretta l’accertamento è opportuno costituire un fascicolo documentale volto a provare la tua residenza all’estero.

Prove di natura documentale

Per poter dimostrare l’effettività del proprio trasferimento di residenza all’estero è possibile utilizzare ogni mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa idoneo a stabilire, secondo i criteri dettati dalla stessa Amministrazione finanziaria:

  • La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero;
  • La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero del coniuge e dei figli;
  • La residenza nel Paese estero del coniuge e dei figli;
  • L’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici di formazione del Paese estero;
  • Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;
  • L’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero. Da parte del soggetto trasferito o dei familiari;
  • L’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
  • L’esistenza di fatture o ricevute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono. E di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
  • La titolarità nel Paese estero di un conto corrente e la movimentazione dello stesso;
  • La titolarità di partecipazioni o strumenti finanziari del Paese estero;
  • La movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;
  • L’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;
  • In presenza di immobili sia in Italia che all’estero. La rilevazione dalle utenze di consumi minimi nel nostro Paese e consistenti all’estero;
  • L’assunzione di incarichi in società estere;
  • La titolarità nel Paese estero della proprietà di auto o altri mobili registrati;
  • La titolarità nel Paese estero dell’assicurazione auto e di parcheggi per i residenti;
  • La corresponsione dell’abbonamento TV e di una tassa assimilabile all’Imu nel Paese di immigrazione.

Utilizzo di mezzi documentali

L’elencazione non è ovviamente esaustiva. Tuttavia, al fine della prova della residenza può essere utilizzato qualsiasi mezzo idoneo a provare l’effettivo trasferimento. Di contro, questi elementi servono anche a provare la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere:

  • Economico;
  • Familiare;
  • Politico e sociale;
  • Culturale e ricreativo.

Tutti questi elementi sono riassunti nel concetto conosciuto come: “centro degli interessi vitali“. Quindi ai fini della compliance e della pre-costituzione della prova in caso di trasferimento della residenza fiscale è utile la cessazione dei suindicati rapporti con l’Italia. Oppure, qualora continuino a sussistere in maniera attenuata, provvedere a renderli quanto più possibile meno apparenti.

Mancanza di collegamento con l’Italia

Ove possibile e necessario, dovrai raccogliere ogni elemento probatorio di natura dimostrativa-documentale. Si tratta di documentazione idonea a fornire la prova negativa della sussistenza di elementi di collegamento con l’Italia. Quindi ad esempio costituiscono collegamento con l’Italia:

  • La residenza italiana del coniuge o dei figli;
  • La presenza di unità immobiliari tenute a disposizione nel nostro Paese;
  • Esistenza di atti di donazione effettuati in Italia;
  • L’esistenza di movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro. Oppure di altre attività finanziarie in Italia;
  • La titolarità di conti correnti alimentati con accrediti di ogni genere;
  • L’esistenza di atti di compravendita effettuati in Italia a proprio nome o per interposta persona;
  • Dell’assunzione di incarichi in società italiane;
  • Della titolarità in Italia del diritto di proprietà (ma anche possesso) di veicoli o altri mobili registrati;
  • Dell’iscrizione nel nostro Paese a circoli o clubs;
  • Dell’organizzazione della propria attività e dei propri impegni direttamente o attraverso soggetti operanti sul territorio italiano.

In definitiva, ne deriva che in questi casi è necessario fornire la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano. Contestualmente, si mostrerà la parallela controprova dell’esistenza di una reale e duratura localizzazione nel Paese estero.

Mancanza di criteri di collegamento

La sussistenza degli elementi utili a provare il trasferimento della residenza all’estero di un soggetto e la mancanza di quelli atti a realizzare un collegamento col nostro Paese dovranno quindi essere valutati e ponderati. Tenendo bene presente che la valutazione di essi svolta dall’Amministrazione finanziaria dovrà comportare una complessiva considerazione della posizione del contribuente alla luce delle prove fornite. Ciò significa che un soggetto la cui situazione integri più elementi utili e rilevanti al fine di provare il proprio trasferimento in uno Stato estero, non necessariamente sarà tenuto ad eliminare ogni collegamento con l’Italia.

A maggior ragione se tale collegamento è particolarmente tenue, come potrebbe essere ad esempio la locazione di un immobile per un mese nel periodo estivo. Oppure l’iscrizione ad un circolo sportivo in Italia.

La valutazione da farsi, e che in concreto l’Amministrazione finanziaria deve andare ad eseguire, è afferente la prevalenza. Nel senso che si deve valutare se prevalgono gli elementi di collegamento con lo Stato estero di cui si assume essere effettivamente residenti. Oppure prevalgono gli elementi di collegamento con l’Italia. In quest’ultimo caso, scatterà un accertamento fiscale vero e proprio.

Trasferimento di denaro all’estero

Prima di chiudere questa guida voglio parlarti di un aspetto collegato al trasferimento all’estero. Mi riferisco alla possibilità di trasferire denaro dall’Italia la Paese estero di tua immigrazione. Spesso ci sono tantissime false credenze sui trasferimenti dei denaro all’estero. Quello che voglio dirti è che nessuno può vietarti di trasferire o detenere denaro nello Stato che tu ritieni sia il migliore. Naturalmente puoi fare tutto questo tenendo presente che il trasferimento è consentito a patto che il denaro derivi da una fonte lecita. Sicuramente deve trattarsi di risparmi frutto di redditi regolarmente dichiarati. Fuori da questa ipotesi, siano in casi che possono essere molto problematici. Si può andare incontro al rischio di autoriciclaggio di denaro.

Per approfondire ti lascio il link ad un articolo di approfondimento legato agli aspetti fiscali connessi al trasferimento di denaro all’estero.

Consigli per trasferirsi all’estero in modo sicuro

E’ indubbio che sono sempre più gli italiani che scelgono di fissare all’estero la propria residenza fiscale. Spinti da motivi economici, lavorativi o personali. Oppure, semplicemente scelgono di farlo per minimizzare il gravoso carico fiscale presente nel nostro Paese. Purtroppo però, tale fattispecie, allorché il trasferimento sia soltanto fittizio, costituisce una delle principali tipologie di evasione fiscale internazionale. Così come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 25/E/2013. Per questo motivo è opportuno aderire quanto più possibile alla compliance normativa sopra delineata. Cercando di portare a vostro favore quanti più elementi probatori possibili.

Procedura per il trasferimento di residenza all’estero

Nel caso in cui tu sita per effettuare il trasferimento della residenza, per lavoro o anche solo per avventura, all’estero, per periodi più o meno lunghi, ricordati che è necessario seguire una precisa procedura. L’obiettivo è quello di non incorrere in spiacevoli inconvenienti di natura fiscale. Procedura che possiamo così sintetizzare nei seguenti passaggi:

Affidarsi a professionisti in campo fiscale

Chi intende andarsene dal nostro Paese per cercare fortuna all’estero non vuole certamente avere noie con l’Amministrazione finanziaria italiana. Per questo è importante che tu non improvvisi. E’ fondamentale chiedere la consulenza di un dottore commercialista esperto nel settore della fiscalità internazionale. Un professionista che sappia indirizzarti analizzando la tua situazione personale. Specialmente se hai una partita Iva o una società ancora attiva in Italia, la pianificazione fiscale è fondamentale.

Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente

Ricordati che fino a quando non ti cancelli dall’anagrafe della popolazione residente, anche se risiedi da tempo all’estero, per il l’Amministrazione finanziaria italiana sei ancora considerato residente fiscalmente in Italia. Con tutti gli obblighi dichiarativi conseguenti. Oltre all’AIRE dovrai verificare anche i requisiti indicati nella convenzione contro le doppia imposizione firmata tra l’Italia e il Paese di emigrazione. Se la convenzione è presente ti sarà di aiuto consultarla.

Iscriversi all’AIRE

Conseguenza inevitabile del punto precedente è l’iscrizione tra l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero. AIRE, appunto. Dal momento in cui sarà in vigore questa iscrizione, per l’Amministrazione finanziaria italiana sarai ufficialmente residente all’estero. Quindi tenuto a dichiarare in Italia soltanto i redditi ivi prodotti. Articolo 2 del DPR n. 917/86.

Dichiarazione dei redditi.

Ricordati che se mantieni in Italia redditi, o immobili, i redditi percepiti devono comunque essere soggetti a tassazione italiana. Quindi è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, anche se vivi stabilmente all’estero. Verifica  tutto questo dalla Convenzione, per verificare quali redditi sono soggetti a tassazione nello Stato della fonte.

Gli spostamenti in Italia

L’Amministrazione finanziaria italiana o tende a effettuare molti controlli sui trasferimenti di residenza all’estero. L’obiettivo è di smascherare soggetti che fingono di effettuare il trasferimento della residenza all’estero. Simulazione effettuata al solo fine di evadere la tassazione fiscale italiana. Per questo tenere traccia di ogni tuo spostamento o soggiorno in Italia diventa fondamentale per dimostrare che risiedi effettivamente all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta. Per questo la costruzione di un fascicolo probatorio documentale è indispensabile.

Se vuoi approfondire questo aspetto: “Accertamento fiscale dei residenti all’estero“.

Trasferimento della residenza consulenza

Trasferimento di residenza all’estero: consulenza fiscale

Stai programmando il tuo trasferimento della residenza all’estero?

Per lasciare l’Italia in maniera stabile e duratura, non devi commettere l’errore di trascurare l’attenta valutazione degli aspetti fiscali legati a questa tua nuova scelta di vita. Anzi, programmare il trasferimento dal punto di vista fiscale è uno degli aspetti più impegnativi su cui dovrai concentrarti. Questo passaggio soltanto se fatto con i giusti accorgimenti ti permetterà di stare sereno in caso di eventuali successivi controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Se hai trovato interessante questo articolo che ho realizzato sicuramente ti sarà utile approfondire anche gli argomenti che ho affrontato in questi due ulteriori contributi:

Trasferimento di residenza all’estero: 3 regole indispensabili da seguire

Assistenza sanitaria per gli iscritti all’AIRE: la guida

Infine, se vivi già all’estero ma non sei sicuro di aver seguito la giusta procedura, non indugiare.

Richiedimi una consulenza personalizzata! Con l’apposito servizio di consulenza online potrai consultati direttamente con me. Ho pensato a questo servizio di consulenza dedicato sulla base di tutta l’esperienza avuta sino ad ora su questo argomento.

Leggi come è strutturato il servizio di consulenza a questo link, e verifica se soddisfa le tue perplessità. Non aspettare, potrai evitare di commettere errori nel tuo trasferimento di residenza all’estero.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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