L’assistenza sanitaria degli iscritti AIRE segue regole diverse a seconda del Paese di residenza e della natura del soggiorno in Italia. Con l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero si perde automaticamente il diritto al medico di base, al ticket farmaceutico e all’assistenza ospedaliera ordinaria. Restano in vigore tutele parziali legate alla provenienza geografica, alle convenzioni bilaterali e allo status lavorativo. Una proposta di legge — approvata dalla Camera il 27 novembre 2025 e attualmente all’esame del Senato — prevede per gli AIRE extra-UE la possibilità di riacquistare la copertura SSN versando un contributo annuo di 2.000 euro.
Qual è la tua copertura sanitaria da iscritto AIRE?
Passo 1 di 2 — In quale area risiedi attualmente?
Passo 2 di 2 — Qual è il tuo status?
Passo 2 di 2 — Qual è il tuo status?
Passo 2 di 2 — Qual è il tuo status?

Indice degli argomenti
- Iscrizione AIRE e perdita dell’assistenza sanitaria: la regola generale
- Cosa si perde concretamente: medico di base, ticket e ricoveri
- Rientro temporaneo in Italia: cosa spetta agli iscritti AIRE
- Espatriati in Paesi UE e EFTA: la TEAM e il modello E104
- Espatriati in Paesi extra-UE con convenzione bilaterale
- Espatriati in Paesi extra-UE senza convenzione
- Lavoratori in distacco con pensione italiana
- Pensionati AIRE con pensione italiana: la tutela tramite Modello S1
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Iscrizione AIRE e perdita dell’assistenza sanitaria: la regola generale
L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero comporta, per legge, la perdita automatica del diritto alla copertura sanitaria pubblica. Il meccanismo è diretto: nel momento in cui il Comune cancella la residenza anagrafica dall’APR (Anagrafe della Popolazione Residente) e la iscrive nel registro AIRE, comunica contestualmente alla ASL territorialmente competente la variazione. Da quel momento, il cittadino cessa di essere assistito dal Servizio Sanitario Nazionale.
La base normativa è l’articolo 19 della Legge n. 833/1978, istitutiva del SSN, che subordina il diritto all’assistenza sanitaria alla residenza sul territorio nazionale. Chi trasferisce la propria residenza all’estero — anche solo formalmente — esce dall’elenco degli assistibili.
ℹ️ NOTA BENE
L’obbligo di iscrizione all’AIRE scatta dopo 12 mesi di soggiorno continuativo all’estero, ai sensi della Legge n. 470/1988. Chi si trasferisce per un periodo inferiore all’anno non è tenuto all’iscrizione e mantiene, quindi, pieno accesso al SSN.
La perdita della copertura sanitaria è la principale preoccupazione degli italiani che pianificano un trasferimento di residenza all’estero, e storicamente ha spinto molti a evitare l’iscrizione AIRE — con conseguenti distorsioni sia nelle statistiche anagrafiche sia nel funzionamento del sistema sanitario nazionale, che erogava prestazioni a soggetti di fatto non residenti senza ricevere alcun contributo.
I diritti sanitari degli espatriati italiani non si esauriscono tuttavia con questa regola generale. Esistono eccezioni rilevanti, legate alla destinazione geografica, allo status lavorativo e, in prospettiva, alla nuova riforma parlamentare in corso di approvazione. Le sezioni seguenti le analizzano nel dettaglio.
Cosa si perde concretamente: medico di base, ticket e ricoveri
La perdita della copertura sanitaria per i residenti all’estero non è generica: riguarda tre ambiti precisi e distinti del sistema sanitario nazionale, ciascuno con implicazioni pratiche immediate.
Medico di medicina generale. Con l’iscrizione AIRE decade automaticamente l’assegnazione al medico di base. Il presupposto logico è che il cittadino trasferito all’estero farà riferimento al sistema sanitario del Paese di nuova residenza per l’assistenza primaria. Non è possibile mantenere il medico di famiglia italiano pur risiedendo all’estero.
Ticket farmaceutico. L’iscritto AIRE perde il diritto all’acquisto di farmaci attraverso il sistema del ticket. I medicinali in Italia potranno essere acquistati esclusivamente a prezzo pieno, in regime privato, senza alcuna compartecipazione a carico del SSN.
Assistenza ospedaliera ordinaria. Decade il diritto al ricovero ospedaliero in regime di mutua. Le strutture pubbliche e convenzionate restano fisicamente accessibili, ma le prestazioni programmate — visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri non urgenti — devono essere pagate interamente, alle tariffe regionali vigenti.
La ratio di queste esclusioni è coerente: chi ha trasferito la propria residenza è presunto afferire al sistema sanitario del Paese ospitante. Restano invece garantite, con limiti precisi che esamineremo nella sezione successiva, le sole prestazioni ospedaliere urgenti durante i rientri temporanei in Italia.
Rientro temporaneo in Italia: cosa spetta agli iscritti AIRE
Quando un cittadino iscritto all’AIRE rientra in Italia per un periodo limitato — per vacanza, visita ai familiari o altri motivi personali — non è completamente privo di tutela sanitaria. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce un’assistenza parziale, strutturata intorno a due vincoli precisi: la tipologia di prestazione erogabile e la durata massima del soggiorno coperto.
Il limite dei 90 giorni e le prestazioni garantite
L’accesso gratuito al SSN per i cittadini residenti all’estero in rientro temporaneo è limitato alle sole prestazioni ospedaliere urgenti — pronto soccorso, ricovero d’urgenza, assistenza di maternità — per un massimo di 90 giorni per anno solare, anche non continuativi. Questa disciplina si applica ai cittadini italiani iscritti AIRE provenienti da Paesi extra-UE con status di emigrato (nati in Italia e con cittadinanza acquisita sul territorio nazionale) e ai titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani.
La condizione essenziale per accedere a queste prestazioni gratuitamente è l’assenza di una copertura assicurativa pubblica o privata per le medesime prestazioni. Chi dispone già di una polizza sanitaria internazionale che copre anche l’Italia non ha diritto all’erogazione gratuita da parte del SSN.
Le prestazioni specialistiche programmate, gli esami diagnostici non urgenti e i ricoveri ordinari restano invece a carico del paziente, alle tariffe regionali vigenti.
ℹ️ ATTENZIONE
Il limite dei 90 giorni si calcola sull’anno solare, non sull’anno di calendario dalla prima prestazione. I giorni si consumano anche se non continuativi: tre soggiorni da 30 giorni ciascuno esauriscono l’intera quota annuale.
Come registrarsi all’ASL al rientro
Per accedere alle prestazioni garantite è necessario seguire una procedura specifica presso l’ASL del luogo di temporanea dimora. I passaggi operativi sono i seguenti:
Documentazione richiesta. Il cittadino deve presentare una delle seguenti attestazioni del proprio status di emigrato: dichiarazione rilasciata dal Consolato Generale Italiano nel Paese di residenza, oppure autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si dichiara lo stato di emigrato e l’assenza di copertura assicurativa pubblica o privata.
Iscrizione temporanea. Presentata la documentazione, l’ASL rilascia una tessera sanitaria provvisoria valida per il periodo di soggiorno, fino al massimo dei 90 giorni annui. L’iscrizione non include l’assegnazione del medico di medicina generale.
Soggiorno superiore ai 30 giorni. Se il rientro supera i 30 giorni continuativi, è possibile procedere alla reiscrizione temporanea nell’elenco degli assistiti del medico di medicina generale, con accesso quindi anche alle prestazioni di assistenza primaria.
La procedura vale per i cittadini provenienti da Paesi extra-UE. Per chi rientra da Paesi UE/EFTA o da Paesi con convenzione bilaterale, le regole cambiano in modo significativo — come illustrato nelle sezioni seguenti.
Espatriati in Paesi UE e EFTA: la TEAM e il modello E104
Per i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il sistema di tutela sanitaria funziona attraverso un meccanismo di coordinamento sovranazionale, distinto e più strutturato rispetto alle regole applicabili agli espatriati extra-UE. Il principio di fondo è che l’assistenza sanitaria segue la residenza: chi si iscrive al sistema sanitario del Paese ospitante ottiene una copertura completa in quel Paese, con strumenti specifici per gestire i periodi di soggiorno temporaneo negli altri Stati membri.
I Paesi coperti dalla TEAM
La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è lo strumento che consente ai cittadini iscritti a un sistema sanitario nazionale di uno Stato membro di accedere alle cure medicamente necessarie negli altri Paesi dell’area. È riportata sul retro della tessera sanitaria italiana ed è valida nei seguenti Paesi:
Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Paesi dello Spazio Economico Europeo (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
Quando il cittadino italiano si iscrive all’AIRE e trasferisce la residenza in uno di questi Paesi, la TEAM italiana perde immediatamente validità. Sarà il Paese ospitante a rilasciare la nuova TEAM, valida in tutta l’area UE/EFTA — compresa l’Italia — durante i soggiorni temporanei. In caso di rientro temporaneo in Italia, il cittadino espatriato in un Paese UE/EFTA presenta quindi la TEAM estera, non quella italiana, per accedere alle prestazioni sanitarie necessarie alle stesse condizioni dei residenti italiani.
ℹ️ NOTA BENE
La TEAM copre anche le prestazioni legate a gravidanza e parto, purché medicalmente necessarie. Non copre, invece, le cure programmate specificamente pianificate nel Paese di soggiorno temporaneo, per le quali esiste uno strumento distinto (il modello S2).
Il modello E104 e la sua sostituzione con il modello SEDS
Il modello E104 è il documento che certifica i periodi di assicurazione sanitaria maturati in Italia. Serve alla cassa malattia del Paese ospitante per iscrivere il cittadino al proprio sistema sanitario a partire dalla data in cui termina la copertura italiana, evitando interruzioni nella continuità assicurativa.
La procedura operativa è la seguente: al momento dell’iscrizione AIRE, il cittadino richiede il modello E104 alla propria ASL di provenienza. Contestualmente a questa richiesta, l’ASL revoca il medico di base e disattiva la tessera sanitaria italiana. Il modello viene consegnato alla cassa malattia estera, che procede all’iscrizione.
Sostituzione con il modello SEDS. In Italia il modello E104 è progressivamente sostituito dal modello SEDS (Structured Electronic Document for Social Security), che digitalizza lo scambio di informazioni tra le istituzioni previdenziali e sanitarie degli Stati membri nell’ambito del sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Per il cittadino la sostanza non cambia: il documento da richiedere rimane quello che certifica i periodi assicurativi italiani, nella forma che l’ASL di riferimento indica come corrente.
Attenzione: La richiesta del modello E104/SEDS è il momento in cui la copertura sanitaria italiana si interrompe formalmente. Chi pianifica il trasferimento deve coordinarsi con la cassa malattia estera per evitare il periodo di scopertura tra la disattivazione italiana e l’attivazione estera.
Espatriati in Paesi extra-UE con convenzione bilaterale
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Paesi fuori dall’Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo, il quadro della tutela sanitaria si differenzia in modo sostanziale a seconda che il Paese di residenza abbia o meno stipulato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con l’Italia. Questa distinzione è fondamentale: determina non solo il tipo di assistenza accessibile al rientro in Italia, ma anche i diritti esercitabili durante la permanenza all’estero.
I Paesi con convenzione bilaterale
L’Italia ha in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale — con specifica estensione all’assistenza sanitaria — con i seguenti Paesi extra-UE ed extra-EFTA:
| Paese | Area geografica |
|---|---|
| Argentina | America del Sud |
| Australia | Oceania |
| Bosnia-Erzegovina | Balcani occidentali |
| Brasile | America del Sud |
| Capo Verde | Africa occidentale |
| Città del Vaticano | Europa (enclave) |
| Macedonia del Nord | Balcani occidentali |
| Montenegro | Balcani occidentali |
| Principato di Monaco | Europa occidentale |
| Repubblica di San Marino | Europa (enclave) |
| Serbia | Balcani occidentali |
| Tunisia | Africa del Nord |
Nota di aggiornamento: Le convenzioni con Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord derivano dagli accordi bilaterali originariamente stipulati con la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, successivamente estesi alle entità statali sorte dalla sua dissoluzione. La loro operatività concreta può variare: prima della partenza è opportuno verificare con la propria ASL la situazione specifica del Paese di residenza.
È importante chiarire un punto che genera spesso confusione: l’iscrizione AIRE in uno di questi Paesi comporta comunque la perdita della TEAM italiana. La convenzione bilaterale non sostituisce la Tessera Europea di Assicurazione Malattia, che è uno strumento esclusivamente UE/EFTA. L’accesso all’assistenza sanitaria avviene attraverso i meccanismi specifici previsti da ciascuna convenzione, che variano per tipologia di prestazioni coperte, categorie di beneficiari e modalità operative.
Cosa spetta al rientro temporaneo in Italia
Quando il cittadino iscritto AIRE in uno dei Paesi convenzionati rientra temporaneamente in Italia, può accedere a un regime di assistenza sanitaria più favorevole rispetto a quello previsto per gli espatriati in Paesi non convenzionati. Le regole operative sono le seguenti:
Soggiorno fino a 30 giorni. Il cittadino ha diritto a tutte le prestazioni sanitarie del SSN, con la sola esclusione del medico di medicina generale. È sufficiente presentarsi all’ASL di temporanea dimora con la documentazione attestante lo status di emigrato e l’iscrizione AIRE.
Soggiorno superiore a 30 giorni. È possibile richiedere la reiscrizione temporanea all’ASL tramite autocertificazione. Con la reiscrizione si ottiene anche l’accesso all’assistenza medico-generica, inclusa la scelta del medico di medicina generale per il periodo di permanenza.
Rientro per gravi motivi di salute. In caso di patologie gravi che richiedano cure prolungate non ottenibili nel Paese di residenza, è possibile procedere alla cancellazione dall’AIRE e alla reiscrizione come residente in un Comune italiano, recuperando così la piena copertura SSN. Si tratta di una scelta definitiva — non di una misura temporanea — con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano fiscale e anagrafico.
Elemento da verificare caso per caso: Il contenuto delle singole convenzioni bilaterali non è uniforme. Alcune coprono esclusivamente i lavoratori dipendenti e i loro familiari; altre si estendono ai pensionati; altre ancora prevedono forme di rimborso indiretto anziché assistenza diretta. Prima di fare affidamento su una determinata copertura, è indispensabile consultare la propria ASL e verificare il testo della convenzione specifica con il Paese di residenza, disponibile sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata alla mobilità internazionale.
Espatriati in Paesi extra-UE senza convenzione
La situazione più comune — e più critica dal punto di vista della tutela sanitaria — riguarda i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in Paesi che non appartengono all’Unione Europea, non aderiscono all’EFTA e non hanno stipulato alcuna convenzione bilaterale con l’Italia. Rientrano in questa categoria destinazioni oggi molto frequenti tra gli espatriati italiani: Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Cina, Singapore, e la grande maggioranza dei Paesi dell’America Latina non convenzionati, dell’Africa subsahariana e dell’Asia.
Per questi cittadini, l’iscrizione AIRE comporta la perdita totale dell’accesso al SSN, sia in Italia che all’estero. Non esiste alcun meccanismo di rimborso indiretto né alcuna forma di copertura residuale derivante dall’accordo bilaterale, semplicemente perché tale accordo non esiste. L’unica eccezione strutturale riguarda i lavoratori italiani in distacco, trattati nella sezione dedicata.
Al rientro temporaneo in Italia, l’accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche è subordinato al rispetto di condizioni specifiche e alla presentazione di documentazione precisa. Il cittadino che rientra deve dimostrare il proprio status di emigrato e l’assenza di copertura assicurativa privata o pubblica. A tal fine sono ammessi due strumenti alternativi:
- un attestato rilasciato dal Consolato italiano territorialmente competente nel Paese di residenza, che certifica lo stato di emigrato;
- un atto di notorietà (autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000) in cui il cittadino dichiara contestualmente lo status di emigrato e l’assenza di copertura assicurativa per le prestazioni richieste.
Presentata questa documentazione all’ASL di temporanea dimora, il cittadino ottiene l’iscrizione temporanea con rilascio di tessera sanitaria provvisoria. Le prestazioni accessibili sono le sole urgenze ospedaliere, per un massimo di 90 giorni per anno solare. Le cure programmate, la diagnostica specialistica e l’assistenza medico-generica restano interamente a carico del paziente, alle tariffe regionali.
Soggiorno inferiore alla durata minima per la reiscrizione. Quando il periodo di rientro è troppo breve per procedere alla reiscrizione nell’elenco del medico di medicina generale, il cittadino ha diritto all’assistenza medico-generica attraverso il sistema delle visite occasionali e della guardia medica, con oneri a proprio carico. Tali spese possono essere successivamente oggetto di richiesta di rimborso secondo le procedure ordinarie.
Raccomandazione operativa: Chi risiede stabilmente in un Paese extra-UE non convenzionato e rientra periodicamente in Italia dovrebbe valutare con attenzione la stipula di una polizza sanitaria internazionale che copra anche il territorio italiano per le prestazioni programmate. L’alternativa — il contributo annuo di 2.000 euro previsto dalla proposta di legge A.C. 1042-A attualmente all’esame del Senato — è analizzata nel dettaglio nelle sezioni successive, insieme a una valutazione comparativa di convenienza.
Lavoratori in distacco con pensione italiana
Accanto alle regole generali legate al Paese di residenza, esistono due categorie di iscritti AIRE che godono di un regime di tutela sanitaria specifico e più favorevole: i lavoratori italiani in distacco all’estero e i titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani. In entrambi i casi, il diritto alla copertura sanitaria non deriva dalla residenza — che è all’estero — ma dal persistente collegamento con il sistema contributivo e previdenziale italiano.
Il modello S1 per i lavoratori in distacco
Il lavoratore italiano in distacco all’estero è colui che mantiene un contratto di lavoro dipendente con un datore di lavoro italiano, continua a versare i contributi previdenziali in Italia e svolge temporaneamente la propria attività in un Paese estero. Questa figura è distinta dal lavoratore che si trasferisce stabilmente all’estero con un nuovo contratto locale.
Distacco in Paesi UE, SEE e Svizzera. Il lavoratore in distacco e i suoi familiari hanno diritto alla copertura sanitaria alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante. Lo strumento operativo è il Modello S1 (già modello E106): va richiesto alla ASL di ultima iscrizione in Italia prima della partenza e consegnato al servizio sanitario locale del Paese ospitante all’arrivo. Il modello S1 copre integralmente il lavoratore e i familiari a carico per tutta la durata del distacco.
Distacco in Paesi extra-UE senza convenzione. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel Paese di residenza. La procedura richiede due passaggi distinti:
- prima della partenza, ottenere dalla propria ASL l’attestato di diritto, previa presentazione della documentazione che attesta l’attività lavorativa all’estero per conto di un soggetto italiano;
- durante il soggiorno all’estero, anticipare le spese sanitarie e richiederne il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufficio Consolare competente.
Al rientro temporaneo in Italia, il lavoratore in distacco — indipendentemente dal Paese di provenienza — può richiedere l’assistenza sanitaria alla ASL di ultima residenza. Ha diritto a tutte le prestazioni, con la sola esclusione del medico di medicina generale. Se il rientro supera i 30 giorni continuativi, è possibile procedere alla reiscrizione temporanea nell’elenco degli assistiti del medico di medicina generale.
Rimborso spese sanitarie sostenute all’estero: categorie e procedura
Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero — in forma indiretta — spetta a categorie specifiche di cittadini iscritti obbligatoriamente al SSN ma non residenti in Italia. Le principali sono:
Settore pubblico: dipendenti delle amministrazioni statali in servizio all’estero; personale militare; personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche italiane all’estero; dipendenti di enti pubblici in servizio presso delegazioni estere; loro familiari al seguito.
Settore privato: lavoratori dipendenti di imprese italiane occupati temporaneamente all’estero; lavoratori autonomi e liberi professionisti che svolgono attività all’estero per periodi limitati, assoggettati al regime fiscale italiano; studenti titolari di borsa di studio o stage presso università o fondazioni estere riconosciute; titolari di pensione italiana temporaneamente all’estero con documentata attività per conto dello Stato; invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero; loro familiari al seguito.
Procedura di rimborso. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’ultima spesa correlata al singolo evento morboso, tramite Ambasciata o Consolato italiano all’estero territorialmente competente. La documentazione richiesta comprende:
| Documento | Note |
|---|---|
| Domanda di rimborso (modulo ASE-RSANC-RPL) | Redatta dall’assistito nei termini di decadenza |
| Attestato ex art. 15 DPR n. 618/1980 | Certifica lo status di avente diritto |
| Parere di congruità delle spese | Rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o Consolare |
| Certificato medico con diagnosi | Con relazione sanitaria dettagliata |
| Documentazione di spesa originale | Fatture o ricevute quietanzate conformi alle norme fiscali locali |
| Traduzione in italiano | Obbligatoria per lingue diverse da inglese e francese |
| Dichiarazione della struttura ospedaliera | Solo in caso di ricovero: costo della degenza ordinaria |
| Iscrizione Camera di Commercio o Albo professionale | Per lavoratori autonomi e liberi professionisti |
La domanda va inoltrata al Ministero della Salute — Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Ufficio 8, Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma, oppure tramite PEC all’indirizzo sanita.estero@postacert.sanita.it (oggetto: ASE-TRASF-RPL).
Termine di decadenza: I tre mesi decorrono dalla data dell’ultima spesa relativa al singolo evento morboso, non dalla data del rientro in Italia. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita definitiva del diritto al rimborso, senza possibilità di sanatoria.
La riforma in corso: A.C. 1042-A e il contributo da 2.000 euro per gli AIRE extra-UE
Per la prima volta nella storia del Servizio Sanitario Nazionale, il Parlamento italiano sta introducendo un meccanismo strutturato che consente agli italiani residenti in Paesi extraeuropei di mantenere simultaneamente l’iscrizione AIRE e il diritto all’assistenza sanitaria in Italia. La proposta di legge A.C. 1042-A, modifica l’articolo 19 della Legge n. 833/1978 — la norma istitutiva del SSN — introducendo la possibilità di accedere al sistema sanitario nazionale previo versamento di un contributo annuo fisso.
Avvertenza redazionale: Al momento della pubblicazione di questo articolo la proposta di legge non è ancora definitivamente approvata. Il testo è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 27 novembre 2025 (139 voti favorevoli, 22 astenuti, 1 contrario) ed è attualmente all’esame del Senato della Repubblica come disegno di legge S. 1730, assegnato in sede redigente alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale). La relazione tecnica richiesta il 18 febbraio 2026 è pervenuta il 3 marzo 2026. L’iter è avanzato ma non concluso: le informazioni seguenti descrivono il testo approvato dalla Camera, che potrebbe subire modifiche in sede senatoriale.
La norma nasce per risolvere una distorsione storica: la perdita dell’accesso al SSN ha storicamente scoraggiato migliaia di italiani dall’iscriversi all’AIRE, generando un carico occulto sul sistema sanitario — che erogava prestazioni a soggetti di fatto non residenti — e falsando le statistiche anagrafiche. Secondo i dati del 2025, gli iscritti AIRE sono oltre 6,4 milioni, di cui circa 4 milioni residenti fuori dall’Unione Europea.
Chi può accedere e chi è escluso
La misura si rivolge esclusivamente ai cittadini italiani che soddisfano simultaneamente tre condizioni:
- essere regolarmente iscritti all’AIRE;
- risiedere in un Paese che non appartiene all’Unione Europea e non aderisce all’EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
- non essere già coperti da convenzioni europee o accordi bilaterali che garantiscano l’accesso al SSN.
Restano quindi esclusi dalla disciplina tutti gli italiani residenti in Paesi UE o EFTA, già tutelati dal sistema della TEAM e dai regolamenti europei di coordinamento della sicurezza sociale. La platea di riferimento è quella degli espatriati in Paesi come Stati Uniti, Canada, Australia — che pur avendo convenzione bilaterale potrà comunque beneficiare della misura per le prestazioni non coperte dall’accordo — Emirati Arabi Uniti, Giappone, Cina e la maggioranza dei Paesi latinoamericani, africani e asiatici.
Una volta versato il contributo e ottenuta la tessera sanitaria nazionale, il cittadino potrà iscriversi presso la ASL che raccoglie le proprie schede individuali, oppure presso la ASL competente per il domicilio di soggiorno in Italia, e accedere alle prestazioni del SSN durante i periodi di permanenza sul territorio nazionale.
Il contributo annuo è fissato a 2.000 euro, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria. L’importo potrà essere adeguato annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT. Il versamento deve avvenire esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (bonifico, carta di credito, PagoPa).
Conseguenze del mancato pagamento. Chi non versa il contributo nei termini previsti va incontro a una procedura articolata: messa in mora, sospensione delle prestazioni programmate a carico del SSN, impossibilità di accedere a cure non urgenti. Le prestazioni urgenti restano comunque garantite, indipendentemente dallo stato dei pagamenti. Chi rinuncia volontariamente alla tessera sanitaria e intende successivamente riattivarla dovrà versare tutti i contributi annuali non corrisposti nel periodo di rinuncia, maggiorati degli interessi legali.
Esenzioni: minori e disabili gravi
La proposta di legge prevede due categorie di esenzione totale dal contributo:
Minori. I cittadini minorenni iscritti all’AIRE e residenti in Paesi extra-UE ed extra-EFTA sono esentati dal pagamento, a condizione che almeno un genitore o il tutore legale abbia richiesto e regolarmente pagato il rilascio della propria tessera sanitaria. L’esenzione è quindi subordinata alla posizione regolare del genitore o tutore, non automatica.
Disabili gravi. Un emendamento approvato in sede parlamentare estende l’esenzione alle persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Questa categoria accede alle prestazioni del SSN senza sostenere alcun onere aggiuntivo, indipendentemente dalla posizione dei familiari.
Aggiornamento: Questo articolo viene monitorato e aggiornato in funzione dell’evoluzione dell’iter al Senato. Per le ultime novità sulla proposta di legge, consulta il nostro articolo dedicato: contributo da 2.000 euro per gli AIRE extra-UE: tutti i dettagli.
Vale la pena pagare i 2.000 euro? Analisi di convenienza
La proposta di legge A.C. 1042-A pone agli iscritti AIRE residenti in Paesi extra-UE una domanda concreta: conviene versare 2.000 euro all’anno per riacquistare l’accesso al SSN italiano, oppure esistono alternative più efficienti? La risposta dipende da variabili individuali — frequenza dei rientri, stato di salute, Paese di residenza, disponibilità di coperture alternative — che rendono impossibile una risposta universale. È però possibile costruire un framework di analisi che guidi la valutazione caso per caso.
Il parametro di riferimento: il costo delle cure private in Italia. Chi rientra in Italia senza copertura SSN e senza assicurazione privata sostiene spese a tariffa regionale per qualsiasi prestazione non urgente. Una visita specialistica oscilla mediamente tra 80 e 200 euro; un esame diagnostico complesso tra 150 e 500 euro; un ricovero ordinario può superare agevolmente i 2.000 euro per pochi giorni di degenza. Per chi rientra con regolarità e ha necessità di controlli periodici o patologie pregresse, la soglia di convenienza del contributo può essere raggiunta anche con un solo ricovero.
Confronto con l’assicurazione sanitaria internazionale. Le polizze sanitarie internazionali che includono la copertura in Italia per soggetti residenti all’estero hanno costi molto variabili in funzione dell’età, dello stato di salute e dell’ampiezza della copertura. Per un soggetto tra i 40 e i 55 anni in buona salute, il premio annuo di una polizza con copertura globale completa — incluso il territorio italiano — si colloca generalmente tra i 1.500 e i 3.500 euro. Le polizze di fascia bassa, con massimali ridotti e franchigie elevate, possono scendere sotto i 1.000 euro, ma con limitazioni significative sulle prestazioni coperte.
Tabella sinottica: la tua situazione in base al Paese di residenza
La tabella seguente permette di identificare immediatamente, in base al Paese di residenza e allo status lavorativo, quale copertura sanitaria spetta all’iscritto AIRE — sia durante la permanenza all’estero sia al rientro temporaneo in Italia.
| Paese di residenza | Status | Copertura all’estero | Copertura al rientro in Italia | Strumento operativo |
|---|---|---|---|---|
| UE / EFTA | Residente / pensionato | Sistema sanitario locale (iscrizione cassa malattia estera) | TEAM estera — accesso completo alle prestazioni necessarie | Modello E104 / SEDS → TEAM estera |
| UE / EFTA | Lavoratore in distacco italiano | SSN italiano tramite Mod. S1 — stesse condizioni dei cittadini locali | TEAM italiana (se non ancora scaduta) o Mod. S1 | Modello S1 richiesto alla ASL prima della partenza |
| Extra-UE convenzionato | Residente / pensionato | Prestazioni previste dalla singola convenzione bilaterale (variabili) | Iscrizione temporanea ASL: tutte le prestazioni (escluso medico base) se soggiorno < 30 gg; reiscrizione completa se > 30 gg | Autocertificazione stato emigrato + verifica convenzione specifica presso ASL |
| Extra-UE convenzionato | Lavoratore in distacco italiano | Rimborso spese tramite ASL di ultima residenza | Iscrizione ASL senza medico base; reiscrizione completa se > 30 gg | Attestato di diritto ASL + rimborso tramite Consolato |
| Extra-UE non convenzionato | Residente / pensionato / altro | Nessuna copertura SSN. Solo assicurazione privata internazionale | Solo urgenze ospedaliere — max 90 giorni/anno — se assenza copertura assicurativa | Attestato consolare o autocertificazione + iscrizione ASL di dimora |
| Extra-UE non convenzionato | Lavoratore in distacco italiano | Rimborso spese sanitarie tramite Consolato | Iscrizione ASL senza medico base; reiscrizione se > 30 gg | Attestato di diritto ASL prima della partenza |
| Extra-UE non convenzionato | Iscritto AIRE aderente al contributo €2.000 (riforma in corso — non ancora vigente) | Nessuna copertura SSN all’estero | Accesso completo al SSN durante i soggiorni in Italia | Versamento €2.000/anno + tessera sanitaria nazionale (dopo approvazione definitiva legge e decreto attuativo) |
Note di lettura. La tabella riflette il quadro normativo vigente integrato con il testo approvato dalla Camera il 27 novembre 2025 (A.C. 1042-A), attualmente all’esame del Senato. La riga relativa al contributo da 2.000 euro descrive una disciplina non ancora in vigore. Per i Paesi con convenzione bilaterale, le prestazioni effettivamente accessibili variano convenzione per convenzione: la tabella indica la regola generale, non il dettaglio dei singoli accordi. Prima di assumere decisioni operative, verificare sempre con la propria ASL e con il Consolato italiano competente.
Pensionati AIRE con pensione italiana: la tutela tramite Modello S1
Per i cittadini iscritti all’AIRE che percepiscono una pensione erogata da enti previdenziali italiani, il diritto all’assistenza sanitaria non decade con il trasferimento della residenza, poiché rimane attivo il collegamento con il sistema contributivo e previdenziale nazionale.
- Copertura nel Paese di residenza (UE/EFTA): Proprio come i lavoratori in distacco, i pensionati che risiedono in un Paese dell’Unione Europea, dello SEE o in Svizzera devono richiedere il Modello S1 alla ASL di ultima iscrizione in Italia. Una volta consegnato all’istituzione sanitaria locale, questo documento garantisce l’iscrizione al sistema sanitario del Paese ospitante a spese dello Stato italiano, offrendo una copertura completa alle medesime condizioni dei residenti locali.
- Rientro temporaneo in Italia: Durante i soggiorni temporanei in Italia, questi pensionati godono di un regime di favore. Presentando il Modello S1 (o la documentazione equivalente), hanno diritto a tutte le prestazioni del SSN, non limitate alle sole urgenze. Se il soggiorno supera i 30 giorni continuativi, possono inoltre richiedere l’assegnazione temporanea di un medico di base.
- Pensionati in Paesi extra-UE: Qualora il pensionato risieda in un Paese fuori dall’area UE/EFTA, la tutela dipende dalle convenzioni bilaterali (se presenti e se estese ai pensionati). In assenza di convenzioni, restano garantite le sole prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni l’anno.
Consulenza fiscale online
La perdita della copertura SSN è solo uno degli effetti dell’iscrizione AIRE. Le implicazioni fiscali — residenza fiscale, obblighi dichiarativi, convenzioni contro le doppie imposizioni — richiedono una valutazione personalizzata che tenga conto del Paese di destinazione, dello status lavorativo e della struttura patrimoniale complessiva.
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Domande frequenti
Sì. La cancellazione dall’anagrafe comunale viene comunicata dalla ASL contestualmente all’iscrizione AIRE. Il medico di medicina generale decade automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali da parte del cittadino.
Il SSN garantisce le sole prestazioni ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni per anno solare, anche non continuativi, a condizione di non avere coperture assicurative attive per le medesime prestazioni.
Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Città del Vaticano, Macedonia del Nord, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia e Tunisia. Le prestazioni coperte variano da convenzione a convenzione.
Sì, con modalità diverse a seconda del Paese. In area UE/EFTA tramite il modello S1, che garantisce copertura alle condizioni locali. In Paesi extra-UE senza convenzione, tramite rimborso delle spese anticipate, previa acquisizione dell’attestato di diritto dalla ASL prima della partenza.
No. Il testo è stato approvato dalla Camera il 27 novembre 2025 ed è attualmente all’esame della 10ª Commissione del Senato (S. 1730). Fino all’approvazione definitiva e alla pubblicazione del decreto attuativo, la misura non è operativa.