Come cambia l'assistenza sanitaria dopo l'iscrizione AIRE: SSN, TEAM, modello S1, Paesi UE ed extra-UE e copertura nei rientri in Italia.
L’iscrizione AIRE comporta normalmente la cessazione dell’iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale legata alla residenza in Italia, ma non significa automaticamente perdere ogni tutela sanitaria italiana. La copertura dipende dal Paese di residenza, dallo Stato competente e dal motivo per cui si richiedono le cure.
Quando un cittadino italiano trasferisce la residenza all’estero e si iscrive all’AIRE, per capire quale assistenza sanitaria gli spetta non basta verificare se risulta ancora iscritto al SSN italiano. Occorre individuare quale Stato è competente per la copertura sanitaria e distinguere tra assistenza nel Paese di residenza, cure necessarie durante un soggiorno temporaneo in Italia e cure programmate.
Nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera assumono particolare rilievo le regole di coordinamento, la TEAM e il modello S1; nei Paesi extra-UE occorre invece verificare l’eventuale presenza di una convenzione sanitaria e le specifiche categorie tutelate. Per pensionati, lavoratori, studenti e familiari la categoria personale rileva solo quando modifica queste regole.

Qual è la tua copertura sanitaria da iscritto AIRE?
Passo 1 di 2 — In quale area risiedi attualmente?
Passo 2 di 2 — Qual è il tuo status?
Passo 2 di 2 — Qual è il tuo status?
Passo 2 di 2 — Qual è il tuo status?
Cosa succede all’assistenza sanitaria quando ci si iscrive AIRE
L’iscrizione all’AIRE comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente in Italia e, normalmente, fa venir meno l’iscrizione ordinaria al Servizio Sanitario Nazionale collegata alla residenza. Questo, però, non significa che ogni cittadino italiano residente all’estero perda automaticamente qualsiasi forma di assistenza sanitaria a carico dell’Italia.
Per stabilire quale copertura sanitaria spetta dopo il trasferimento bisogna infatti distinguere il profilo anagrafico dalla posizione assicurativa. Un cittadino può essere residente all’estero e iscritto AIRE, ma continuare in determinate situazioni a essere assicurato dall’Italia in base alle norme europee di coordinamento o ad altri regimi applicabili. Il Ministero della Salute contempla, ad esempio, specifiche situazioni riguardanti lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, studenti, pensionati e familiari per i quali l’Italia può restare lo Stato competente.
Allo stesso modo, essere cittadini italiani e iscritti AIRE non attribuisce di per sé un diritto generale a utilizzare il SSN durante i soggiorni in Italia. La tutela concretamente disponibile dipende dal Paese di residenza, dalla presenza di una copertura sanitaria estera o italiana e dalle regole applicabili alla singola situazione.
Per questo la domanda corretta non è soltanto se l’iscrizione AIRE faccia perdere il SSN, ma quale Stato sia competente per l’assistenza sanitaria dopo il trasferimento all’estero. È da questa verifica che dipendono anche gli strumenti utilizzabili nel Paese di residenza e durante gli eventuali rientri temporanei in Italia.
Il primo passaggio è capire quale Stato è competente per l’assistenza sanitaria
L’iscrizione AIRE e la cittadinanza italiana non stabiliscono, da sole, quale Paese debba sostenere l’assistenza sanitaria. Soprattutto nei rapporti tra Stati UE, SEE e Svizzera, occorre individuare lo Stato competente, cioè quello la cui legislazione determina la copertura sanitaria della persona secondo le regole di coordinamento applicabili.
Quando lo Stato competente non coincide con quello di residenza
Lo Stato nel quale una persona vive non coincide necessariamente con quello responsabile della sua copertura sanitaria. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti meccanismi di coordinamento che consentono, in determinate situazioni, di risiedere in uno Stato e avere diritto all’assistenza sanitaria a carico di un altro.
È in questo contesto che assume rilievo il modello S1. Il documento consente alla persona assicurata in uno Stato di registrare il proprio diritto all’assistenza sanitaria nello Stato in cui risiede, quando le condizioni previste dalla normativa europea sono soddisfatte.
L’S1 non deve quindi essere considerato una sorta di tessera sanitaria per tutti gli iscritti AIRE. Presuppone che uno Stato diverso da quello di residenza resti competente per la copertura sanitaria. Se, invece, la persona entra nel sistema sanitario del Paese nel quale si trasferisce, sarà normalmente quest’ultimo a garantire l’assistenza secondo la propria legislazione.
Perché lavoratori, pensionati, studenti e familiari possono avere regole diverse
La categoria personale diventa rilevante quando incide sull’individuazione dello Stato competente. Un lavoratore che esercita la propria attività all’estero, un lavoratore temporaneamente distaccato, un pensionato o un familiare possono quindi trovarsi in situazioni differenti pur essendo tutti cittadini italiani iscritti AIRE.
Per questo non è corretto partire dalla sola categoria “residente all’estero” e attribuire a tutti lo stesso trattamento. La verifica deve procedere in ordine diverso: prima si individua lo Stato competente, poi si determina quale assistenza può essere ricevuta nel Paese di residenza e, separatamente, quali diritti possono essere esercitati durante eventuali soggiorni temporanei in Italia.
La tabella seguente riassume il percorso logico da seguire nelle principali situazioni.
| Situazione | Copertura nel Paese di residenza | Durante un soggiorno in Italia | Regola da verificare |
|---|---|---|---|
| Residenza in UE, SEE o Svizzera con copertura a carico dello Stato di residenza | Assistenza secondo il sistema sanitario dello Stato di residenza | Prestazioni medicalmente necessarie mediante TEAM rilasciata dallo Stato competente, quando applicabile | Norme europee di coordinamento |
| Residenza in UE, SEE o Svizzera con Italia Stato competente | Possibile registrazione dell’assistenza nello Stato di residenza tramite modello S1, se ne ricorrono i presupposti | Diritti collegati alla posizione assicurativa italiana secondo le regole applicabili | Regolamento (CE) n. 883/2004 e normativa di attuazione |
| Residenza in Paese extra-UE con convenzione applicabile | Dipende dalle prestazioni e dalle categorie coperte dall’accordo | Dipende dalla convenzione e dalla posizione individuale | Singolo accordo bilaterale |
| Residenza in Paese extra-UE senza convenzione applicabile | Copertura secondo le regole dello Stato estero, salvo specifici regimi italiani | Occorre verificare le tutele previste per il rientro temporaneo e gli eventuali regimi specifici | Normativa italiana applicabile e disciplina del Paese di residenza |
Assistenza sanitaria in UE, SEE e Svizzera: TEAM e modello S1 non hanno la stessa funzione
Per capire se serve la TEAM, il modello S1 oppure nessuno dei due, bisogna partire da una domanda pratica: chi sta pagando e gestendo la tua assistenza sanitaria mentre vivi all’estero?
Se sei entrato nel sistema sanitario del Paese in cui vivi, normalmente sarà quel Paese a garantirti l’assistenza e a rilasciarti la TEAM. Se invece, pur vivendo all’estero, l’Italia resta lo Stato competente per la tua copertura sanitaria, può entrare in gioco il modello S1.
Caso 1: lavori in Germania e sei assicurato in Germania
Un cittadino italiano si trasferisce stabilmente in Germania, si iscrive AIRE, lavora per un datore di lavoro tedesco e versa in Germania i contributi che danno accesso al sistema sanitario locale.
In questa situazione, in linea generale:
- l’assistenza sanitaria ordinaria viene garantita dalla Germania;
- non serve il modello S1 italiano per ottenere l’assistenza in Germania;
- la TEAM viene rilasciata dal sistema sanitario tedesco;
- quando il lavoratore torna temporaneamente in Italia, utilizza la TEAM tedesca per le cure medicalmente necessarie durante il soggiorno.
Il fatto di essere cittadino italiano o iscritto AIRE non significa quindi che debba continuare a utilizzare una tessera sanitaria italiana.
Caso 2: vivi temporaneamente in Francia ma lavori per un’azienda italiana in regime di distacco
Un lavoratore dipendente di un’azienda italiana viene inviato temporaneamente a lavorare in Francia e trasferisce lì la propria residenza. Se ricorrono le condizioni previste dalle regole europee sul distacco, il lavoratore può continuare a essere soggetto alla legislazione previdenziale italiana anche durante il periodo di attività in Francia.
In questa situazione l’Italia può restare lo Stato competente anche se il lavoratore vive in Francia.
Il lavoratore può quindi utilizzare il modello S1 rilasciato dall’istituzione competente italiana per registrarsi presso il sistema sanitario francese e ricevere in Francia l’assistenza sanitaria prevista, con costi a carico dello Stato italiano secondo le regole europee di coordinamento.
L’esempio mostra perché residenza e Stato competente non coincidono necessariamente:
- il lavoratore vive in Francia;
- continua, in presenza dei requisiti del distacco, a essere soggetto alla legislazione italiana;
- l’Italia resta lo Stato competente per la copertura sanitaria;
- il modello S1 consente di esercitare il diritto all’assistenza sanitaria nel Paese di residenza.
Il risultato sarebbe diverso se il lavoratore fosse assunto da un datore francese e fosse entrato nel sistema previdenziale e sanitario francese: in quel caso, in linea generale, sarebbe la Francia a diventare lo Stato competente.
Caso 3: vivi in Spagna e vuoi tornare in Italia per qualche settimana
Supponiamo che un cittadino italiano residente e assicurato in Spagna torni in Italia per trascorrere alcune settimane con la famiglia.
Se durante il soggiorno ha bisogno di cure che non possono essere rinviate fino al rientro in Spagna, può utilizzare la TEAM spagnola secondo le regole previste per i soggiorni temporanei.
La TEAM, quindi, non serve a ottenere l’assistenza sanitaria ordinaria nel Paese in cui si vive. Serve soprattutto quando ci si trova temporaneamente fuori dallo Stato che garantisce la propria copertura sanitaria.
Caso 4: torni in Italia appositamente per sottoporti a una cura
Il risultato cambia ancora se il cittadino residente in Spagna non torna in Italia per una vacanza o una visita familiare, ma organizza il viaggio proprio per sottoporsi a un intervento o a una terapia.
In questo caso non si tratta più di una cura diventata necessaria durante un soggiorno temporaneo. Si entra nella disciplina delle cure programmate, per le quali la TEAM non costituisce lo strumento ordinario di copertura. Nell’ambito europeo può assumere rilievo, quando ne ricorrono le condizioni, l’autorizzazione preventiva attraverso il modello S2.
E il Regno Unito dopo Brexit?
Il Regno Unito richiede una verifica separata. Dopo Brexit non è più uno Stato membro dell’Unione europea e non deve quindi essere automaticamente assimilato ai Paesi UE, ma i rapporti con l’Italia in materia di sicurezza sociale e assistenza sanitaria continuano a essere disciplinati da specifiche regole di coordinamento tra Unione europea e Regno Unito.
Per chi vive o lavora nel Regno Unito è quindi necessario verificare la propria posizione sulla base della disciplina applicabile, compresa la data e la natura del trasferimento, senza applicare automaticamente né le regole previste per un ordinario Paese UE né quelle utilizzate per un Paese extra-UE privo di accordi.
TEAM e S1: la differenza in una frase
La distinzione può essere ricordata così:
- S1: serve, in determinate situazioni, per ricevere assistenza sanitaria nel Paese in cui si vive quando lo Stato competente è un altro;
- TEAM: serve per ricevere le cure medicalmente necessarie quando ci si trova temporaneamente in un altro Stato.
Non tutti gli iscritti AIRE hanno quindi bisogno del modello S1 e non tutti continuano ad avere una TEAM italiana. Prima bisogna sempre stabilire quale Stato è competente per la loro copertura sanitaria.
Vivere in un Paese extra-UE: prima bisogna verificare se esiste una convenzione sanitaria
Fuori dall’Unione europea, dallo SEE e dalla Svizzera non si applica il sistema europeo basato su TEAM e modello S1. Il primo controllo da fare è quindi molto concreto: il Paese in cui vivi ha oppure no una convenzione sanitaria con l’Italia?
Secondo il Ministero della Salute, tra i Paesi extra-UE interessati da accordi o convenzioni in materia di assistenza sanitaria rientrano:
- Argentina;
- Australia;
- Brasile;
- Capo Verde;
- Città del Vaticano e Santa Sede;
- Bosnia-Erzegovina;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Principato di Monaco;
- San Marino;
- Tunisia.
L’esistenza di una convenzione, però, non significa che qualsiasi cittadino italiano residente in quel Paese abbia automaticamente diritto all’assistenza sanitaria a carico dell’Italia. Ogni accordo individua le categorie protette, le prestazioni riconosciute e le condizioni di accesso.
Per questo il controllo corretto è sempre duplice:
- verificare se esiste una convenzione con il Paese di residenza;
- verificare se la propria situazione personale rientra tra quelle effettivamente tutelate.
Esempio: pensionato residente in Argentina
L’Argentina rientra tra i Paesi convenzionati con l’Italia. Tuttavia, la convenzione non va letta come una copertura indistinta per tutti i residenti italiani: occorre verificare la categoria protetta e il titolo in base al quale viene richiesta l’assistenza.
Per un pensionato, quindi, il fatto che esista una convenzione è solo il primo passaggio. Il secondo è accertare se la propria posizione pensionistica rientra tra quelle contemplate dall’accordo.
Esempio: lavoratore residente in Brasile
Anche il Brasile ha una convenzione con l’Italia. In questo caso la disciplina comprende, tra le categorie tutelate, determinate categorie di lavoratori, pensionati e familiari.
Un lavoratore italiano residente in Brasile non deve quindi limitarsi a chiedersi se esiste una convenzione, ma deve verificare se la propria posizione lavorativa rientra tra quelle coperte e quale formulario o procedura sia necessario utilizzare.
Esempio: residente negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti non rientrano nell’elenco dei Paesi con convenzione sanitaria con l’Italia.
Un cittadino italiano che trasferisce la propria residenza negli Stati Uniti non può quindi fare affidamento su una convenzione sanitaria bilaterale analoga a quelle previste, ad esempio, per Argentina o Brasile.
In assenza di una specifica tutela italiana legata alla propria situazione lavorativa o di studio, la copertura sanitaria deve essere organizzata secondo il sistema statunitense e attraverso l’eventuale assicurazione sanitaria disponibile.
Lo stesso principio vale, ad esempio, per Paesi come Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Messico, Thailandia e molti altri Stati extra-UE che non risultano compresi nell’elenco ministeriale dei Paesi con accordi sanitari applicabili.
Paese non convenzionato non significa sempre assenza assoluta di tutela italiana
Esistono comunque specifiche categorie che possono conservare una tutela a carico dell’Italia anche quando si trovano in un Paese senza convenzione. Il Ministero della Salute richiama, in particolare, alcune situazioni connesse al lavoro o allo studio e i lavoratori di diritto italiano in distacco.
Per questo, prima di concludere che non esiste alcuna copertura italiana, occorre verificare anche se si rientra in una di queste categorie particolari.
Il percorso pratico diventa quindi:
- Paese UE/SEE/Svizzera → applicare le regole europee;
- Paese extra-UE convenzionato → verificare convenzione, categoria protetta e prestazioni;
- Paese extra-UE non convenzionato → verificare eventuali categorie tutelate dalla normativa italiana;
- nessuna tutela pubblica applicabile → fare riferimento al sistema sanitario del Paese di residenza e all’eventuale copertura assicurativa.
Tornare temporaneamente in Italia non significa riacquistare automaticamente l’iscrizione al SSN
Il cittadino iscritto AIRE che rientra in Italia per un periodo limitato non torna automaticamente a essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale come un residente. Per capire quale assistenza può ricevere bisogna verificare quale copertura sanitaria possiede nel Paese estero e quale disciplina si applica ai soggiorni temporanei in Italia.
La risposta cambia soprattutto tra chi è assicurato in un Paese UE, SEE o in Svizzera, chi vive in un Paese extra-UE convenzionato e chi risiede invece in uno Stato con il quale non esistono accordi sanitari applicabili.
Rientro temporaneo da UE, SEE o Svizzera
Chi vive ed è assicurato in uno Stato UE, SEE o in Svizzera può normalmente utilizzare in Italia la TEAM rilasciata dallo Stato competente.
La tessera consente di ricevere durante il soggiorno le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, tenendo conto delle condizioni della persona e della durata prevista della permanenza. Non si tratta quindi soltanto delle cure di emergenza, ma neppure di un diritto a utilizzare liberamente il SSN italiano come un residente.
La persona resta assicurata nel Paese estero e utilizza in Italia il sistema europeo di coordinamento.
Esempio. Un cittadino italiano residente e assicurato in Francia torna in Italia per tre settimane. Se durante il soggiorno necessita di una visita o di una cura che non può ragionevolmente attendere il rientro in Francia, utilizza la TEAM francese. Non deve reiscriversi al SSN italiano e non utilizza una TEAM italiana.
Diversa è la situazione in cui l’Italia continui a essere lo Stato competente, ad esempio in presenza di determinate situazioni di distacco o di altre fattispecie previste dalle regole europee. In questo caso la posizione sanitaria deriva dalla copertura italiana e non dall’assicurazione dello Stato di residenza.
Rientro temporaneo da un Paese extra-UE convenzionato
Se il cittadino risiede in un Paese extra-UE con il quale l’Italia ha una convenzione sanitaria, occorre verificare il contenuto dello specifico accordo.
Le convenzioni non sono uniformi: possono individuare categorie protette differenti, prevedere prestazioni diverse e richiedere specifici formulari per ottenere assistenza durante il soggiorno temporaneo in Italia.
Per questo non esiste una regola unica equivalente alla TEAM europea.
Esempio. Un residente in Argentina non deve applicare automaticamente né le regole della TEAM né quelle previste per chi proviene da un Paese privo di accordi. Deve verificare se la propria categoria rientra nella convenzione Italia-Argentina e quale tutela è prevista per il soggiorno temporaneo.
Rientro temporaneo da un Paese extra-UE senza convenzione
Per chi risiede in uno Stato privo di una convenzione sanitaria applicabile, non esiste una copertura generalizzata del SSN durante i soggiorni in Italia.
Il D.M. 1° febbraio 1996 riconosce tuttavia, in presenza delle condizioni previste, una tutela limitata ad alcune categorie di cittadini italiani iscritti AIRE. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, ne possono beneficiare gli iscritti AIRE con status di emigrato, individuati nei cittadini nati in Italia, e i titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, purché non dispongano di una copertura assicurativa sanitaria pubblica o privata.
La tutela consiste nelle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare. Non equivale quindi alla normale iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e non comporta automaticamente l’assegnazione del medico di medicina generale o l’accesso ordinario a tutte le prestazioni del SSN.
Esempio. Un pensionato italiano iscritto AIRE e residente negli Stati Uniti torna in Italia per alcune settimane e non dispone di un’altra copertura sanitaria utilizzabile. Se ricorrono le condizioni previste dal D.M. 1° febbraio 1996, può beneficiare delle prestazioni ospedaliere urgenti entro il limite previsto. Il semplice fatto di essere iscritto AIRE, invece, non sarebbe sufficiente.
I 90 giorni non spettano automaticamente a tutti gli iscritti AIRE
La formula secondo cui “gli iscritti AIRE hanno diritto a 90 giorni di assistenza sanitaria in Italia” è quindi troppo generica.
Occorre prima distinguere:
- chi dispone di una TEAM o di altro titolo derivante dalle regole europee;
- chi beneficia di una convenzione bilaterale;
- chi rientra nella disciplina prevista per i residenti in Paesi non convenzionati;
- chi beneficia di una specifica tutela italiana collegata alla propria situazione personale.
Dal 27 luglio 2026 deve inoltre essere tenuta distinta la nuova possibilità prevista dalla Legge n. 111/2026 per alcuni iscritti AIRE residenti in Paesi extra-UE ed extra-EFTA. Si tratta di un meccanismo diverso dalla tutela riconosciuta durante il semplice rientro temporaneo e viene approfondito separatamente nell’articolo dedicato.
Cure necessarie durante un soggiorno e cure programmate sono due situazioni diverse
Quando un iscritto AIRE torna temporaneamente in Italia bisogna distinguere tra cure diventate necessarie durante il soggiorno e cure per le quali il viaggio in Italia è stato organizzato proprio con l’obiettivo di ricevere una prestazione sanitaria. Le due situazioni seguono regole diverse.
Cure necessarie durante un soggiorno temporaneo
Se una persona si trova temporaneamente in Italia e ha bisogno di una prestazione sanitaria che, tenuto conto delle sue condizioni e della durata del soggiorno, non può essere rinviata fino al rientro nel Paese in cui è assicurata, si parla di cure medicalmente necessarie.
Per chi è assicurato in un Paese UE, SEE o in Svizzera, queste prestazioni possono essere ottenute mediante la TEAM dello Stato competente, secondo le condizioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale. La TEAM non copre quindi soltanto le emergenze improvvise, ma anche le cure necessarie affinché la persona possa proseguire il soggiorno senza essere costretta a rientrare anticipatamente per motivi sanitari.
Esempio. Un cittadino italiano residente e assicurato nei Paesi Bassi torna in Italia per un mese. Durante il soggiorno necessita di una visita specialistica non programmata che non può essere rinviata fino al rientro. In presenza delle condizioni previste, utilizza la TEAM olandese per accedere all’assistenza.
Cure programmate: quando il viaggio ha come scopo ricevere una prestazione sanitaria
La situazione cambia se la persona decide di recarsi in Italia proprio per sottoporsi a un intervento, una terapia o un’altra prestazione già programmata.
In questo caso non si applica la disciplina ordinaria della TEAM per i soggiorni temporanei. Nell’ambito del coordinamento europeo può invece entrare in gioco la procedura prevista per le cure programmate, che può richiedere un’autorizzazione preventiva dello Stato competente.
Il principale strumento utilizzato in questo contesto è il modello S2, attraverso il quale lo Stato competente autorizza, quando ne ricorrono le condizioni, l’assistenza sanitaria programmata in un altro Stato partecipante al sistema europeo.
Il modello S2 non va quindi confuso né con la TEAM né con il modello S1:
- la TEAM riguarda le cure necessarie durante un soggiorno temporaneo;
- il modello S1 riguarda l’assistenza sanitaria nel Paese di residenza quando lo Stato competente è un altro;
- il modello S2 riguarda, in determinate situazioni, cure programmate in un altro Stato.
Esempio. Un cittadino italiano residente e assicurato in Spagna decide di sottoporsi in Italia a un intervento già programmato prima della partenza. Non può considerare la TEAM spagnola come titolo automatico per coprire la prestazione: deve verificare la procedura prevista per le cure programmate e l’eventuale necessità di autorizzazione da parte dell’istituzione competente spagnola.
La distinzione è importante anche perché il fatto di essere cittadini italiani o iscritti AIRE non attribuisce un diritto generale a scegliere liberamente di tornare in Italia per ricevere cure a carico del SSN. Occorre sempre verificare quale Stato è competente, quale titolo sanitario si possiede e se la prestazione richiesta rientra nell’assistenza durante un soggiorno temporaneo oppure nelle cure programmate.
Pensionati AIRE: perché la pensione può cambiare lo Stato competente
Per un pensionato residente all’estero non è sufficiente verificare il Paese di residenza. Occorre considerare quale Stato eroga la pensione e quale Stato risulta competente per l’assistenza sanitaria secondo le regole applicabili.
Per questo due pensionati residenti nello stesso Paese possono avere una posizione sanitaria diversa.
Un pensionato che risiede, ad esempio, in Portogallo e percepisce esclusivamente una pensione italiana può, in presenza delle condizioni previste dalle norme europee, avere l’Italia come Stato competente e utilizzare il modello S1 per registrare il diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza.
Il risultato può cambiare se lo stesso pensionato percepisce anche una pensione portoghese. In questo caso occorre nuovamente individuare lo Stato competente secondo le regole di coordinamento, senza presumere che la copertura continui a essere a carico dell’Italia.
La posizione dei pensionati richiede quindi una verifica specifica, soprattutto in presenza di pensioni erogate da più Stati, trasferimenti fuori dall’area UE/SEE/Svizzera e rientri temporanei in Italia. Questi casi sono approfonditi nella guida dedicata all’assistenza sanitaria dei pensionati AIRE residenti all’estero.
Per gli iscritti AIRE residenti in determinati Paesi extra-UE ed extra-EFTA deve inoltre essere considerata la disciplina introdotta dalla Legge n. 111/2026. Requisiti e funzionamento sono trattati separatamente nell’approfondimento sul contributo per l’assistenza sanitaria degli iscritti AIRE extra-UE.
Domande frequenti
Chi è iscritto AIRE può avere ancora la tessera sanitaria italiana?
L’iscrizione AIRE comporta normalmente la cessazione dell’iscrizione ordinaria al SSN legata alla residenza in Italia. La tessera sanitaria italiana può però continuare ad avere rilievo quando l’Italia resta lo Stato competente per l’assistenza sanitaria in base alle regole applicabili alla situazione individuale.
Un iscritto AIRE residente in Europa può usare la TEAM quando torna in Italia?
Sì, se è assicurato in un altro Stato UE, SEE o in Svizzera utilizza normalmente la TEAM rilasciata dallo Stato competente per ricevere in Italia le cure medicalmente necessarie durante il soggiorno temporaneo. La TEAM non equivale però a una nuova iscrizione al SSN italiano.
Il modello S1 serve a tutti gli iscritti AIRE?
No. Il modello S1 rileva quando una persona risiede in uno Stato ma resta assicurata, secondo le regole di coordinamento applicabili, a carico di un altro Stato. Non è quindi un documento che deve essere richiesto automaticamente da chiunque trasferisca la residenza all’estero.
Un iscritto AIRE può tornare in Italia appositamente per curarsi?
Il ritorno in Italia effettuato con lo scopo specifico di ricevere una cura non va confuso con l’assistenza necessaria durante un soggiorno temporaneo. Nell’ambito europeo le cure programmate possono richiedere una preventiva autorizzazione dello Stato competente, anche mediante il modello S2.
Gli iscritti AIRE hanno sempre diritto a 90 giorni di assistenza sanitaria in Italia?
No. Il limite dei 90 giorni riguarda una specifica tutela prevista, nei relativi presupposti, per determinate situazioni di rientro temporaneo e non costituisce una regola generale valida per tutti gli iscritti AIRE. Prima devono essere verificati eventuale TEAM, convenzioni bilaterali e altri regimi applicabili.
Fonti e riferimenti
- Ministero della Salute, Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), disciplina dell’assistenza sanitaria durante soggiorni temporanei in Stati UE, SEE e Svizzera.
- Ministero della Salute, Cure urgenti e medicalmente necessarie in Italia con EHIC/TEAM, per l’accesso alle prestazioni durante soggiorni temporanei.
- Ministero della Salute, Cure programmate in Europa, disciplina dell’autorizzazione preventiva e del modello S2.
- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004.
- Commissione europea, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – prestazioni di malattia, per la funzione del modello S1 e l’individuazione dello Stato competente.
- Ministero della Salute, mobilità sanitaria nei Paesi extra-UE in convenzione, per l’individuazione degli accordi bilaterali e delle categorie tutelate.
- Ministero della Salute, assistenza sanitaria nei Paesi extra-UE non convenzionati, per le specifiche categorie tutelate e i regimi applicabili.
- D.M. 1 febbraio 1996, disciplina dell’assistenza sanitaria per cittadini italiani residenti all’estero in temporaneo soggiorno in Italia.
- Legge 12 giugno 2026, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, in vigore dal 27 luglio 2026, per il contributo annuale previsto a favore di determinati iscritti AIRE residenti in Paesi extra-UE ed extra-EFTA.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), per gli effetti dell’iscrizione e della cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente.