Abbonati
In evidenza

Regimi fiscali per impatriati in Europa: guida comparativa

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
11 min di lettura

Dieci Paesi europei offrono agevolazioni fiscali per stranieri trasferiti: requisiti, durate e soglie a confronto, con le criticità legate alle convenzioni contro le doppie imposizioni.


I regimi fiscali per impatriati in Europa sono discipline tributarie speciali che derogano al principio di tassazione worldwide, assoggettando il neo-residente alla sola imposta sui redditi di fonte locale o applicando un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri. Nel 2026 almeno dieci Paesi europei dispongono di un regime strutturato, con durate che variano da 4 anni (Regno Unito) a tempo indeterminato (Svizzera, Malta) e soglie di accesso molto differenziate per profilo del contribuente. Questi Paesi assumono un’importanza fondamentale quando si vuole scegliere un Paese per il proprio trasferimento di residenza all’estero.

Regimi-fiscali-per-impatriati-Europa-guida-comparativa-infografica

Tassazione territoriale e tassazione worldwide: il quadro concettuale

La distinzione tra tassazione territoriale e tassazione worldwide è il presupposto concettuale di tutti i regimi fiscali agevolati per impatriati. Un Paese che applica il principio worldwide tassa i propri residenti su tutti i redditi ovunque prodotti. In Italia, ad esempio, questo principio è sancito dall’art. 3 del TUIR. I regimi per impatriati derogano a questo principio: il neo-residente è tassato solo sui redditi prodotti nel Paese di destinazione, oppure su una base imponibile forfettaria indipendente dalla fonte del reddito.

Questa deroga produce un vantaggio strutturale per chi detiene redditi di fonte estera, dividendi, interessi, plusvalenze, redditi d’impresa estera, che in regime ordinario sarebbero soggetti a tassazione piena nel Paese di residenza. La deroga ha una durata limitata nel tempo (da 4 a 15 anni nei regimi analizzati) oppure è soggetta a condizioni di accesso che escludono la residenza precedente nel Paese.

Il profilo tipico del beneficiario è quello dell’High Net Worth Individual (HNWI): imprenditore con strutture societarie estere, pensionato con redditi previdenziali esteri, dirigente in mobilità internazionale, professionista ad alto reddito. Tutti i Paesi esaminati condividono questo denominatore, differenziandosi per soglia di accesso, durata, trattamento dei redditi locali e interazione con le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) stipulate con l’Italia.

I 10 principali regimi fiscali agevolati per stranieri trasferiti in Europa

I regimi analizzati di seguito coprono dieci Paesi europei, Italia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Malta, Cipro, Spagna, Francia, Portogallo e Olanda, ciascuno con una struttura normativa distinta. Per ogni regime sono indicati i requisiti di accesso, la durata, il trattamento dei redditi esteri e le principali limitazioni operative. Le sezioni sono ordinate partendo dal regime italiano, utilizzato come riferimento comparativo, e procedendo verso i regimi con struttura più distante dal modello italiano.

1. Regime neo-domiciliati in Italia (art. 24-bis TUIR)

Il regime dei neo-domiciliati consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria di 300.000 euro annui sui redditi di fonte estera, indipendentemente dal loro ammontare effettivo. La disciplina è contenuta nell’art. 24-bis del TUIR (DPR n. 917/86) e richiede che il soggetto non sia stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti al trasferimento.

Il regime ha una durata massima di 15 anni ed è revocabile in qualsiasi momento. È estendibile ai familiari del contribuente principale, con un’imposta addizionale forfettaria di 50.000 euro per ciascun familiare che soddisfi i medesimi requisiti. I beneficiari hanno la facoltà di escludere singoli Stati esteri dall’applicazione del regime, mantenendo per quei Paesi la tassazione ordinaria, e sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), dall’IVIE e dall’IVAFE sulle attività detenute negli Stati inclusi nel regime.

Sul piano successorio non sono previste agevolazioni specifiche: le successioni e donazioni rimangono soggette all’imposta ordinaria, limitatamente ai beni situati in Italia, con aliquote dal 4% all’8% e franchigie differenziate per grado di parentela. È possibile presentare interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per ottenere conferma della sussistenza dei requisiti di accesso.

Ideale per i grandi patrimoni in entrata. Con l’imposta forfettaria (ora a 300.000 euro annui ), il regime conviene a chi possiede redditi esteri milionari. Da sfruttare la possibilità di interpello probatorio.

2. Forfait fiscale in Svizzera

Il forfait fiscale svizzero è un regime riservato ai cittadini stranieri che trasferiscono la residenza in Svizzera senza svolgere attività lavorativa nel Paese. È accessibile, senza limiti di tempo, alle persone fisiche che non abbiano risieduto in Svizzera nei dieci anni precedenti. I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri coniugati con cittadini svizzeri ne sono esclusi; il regime è invece estendibile al partner e ai figli minori del contribuente principale senza aggravio di imposta.

La base imponibile non è determinata in funzione del reddito effettivo, ma calcolata sulle spese sostenute dal contribuente e dal suo nucleo familiare in Svizzera e all’estero, con l’applicazione di coefficienti predeterminati. L’imponibile minimo ai fini delle imposte federali non può essere inferiore a 400.000 CHF; ogni Cantone stabilisce autonomamente la soglia minima per le imposte cantonali. Le imposte sono applicate alle aliquote ordinarie federali e cantonali su questa base forfettaria.

Un elemento critico riguarda la scelta del Cantone: alcuni Cantoni hanno eliminato il forfait fiscale dalla propria legislazione, rendendo indispensabile verificare la disponibilità del regime nel Cantone di destinazione prima di procedere al trasferimento. I contribuenti che aderiscono al forfait non possono svolgere attività lavorativa in Svizzera. Sul piano successorio non sono previste deroghe: le imposte di successione e donazione si applicano con aliquote medie che possono superare il 40%, salvo esenzioni cantonali per trasferimenti tra coniugi o parenti in linea retta. Dal 2024 la Svizzera è uscita dalla black list italiana, circostanza rilevante per la valutazione del trasferimento di residenza da parte di contribuenti italiani.

Massima attenzione all’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera . Poiché il forfait si basa sulle spese e non tassa i redditi di fonte svizzera, l’Agenzia delle Entrate italiana potrebbe contestare la validità della vostra residenza fiscale. È indispensabile strutturare una presenza economica reale nel Cantone di destinazione.

3. Regime FIG nel Regno Unito: le novità dal 6 aprile 2025

Dal 6 aprile 2025 il regime resident but not domiciled del Regno Unito ha cessato di trovare applicazione, sostituito dal nuovo regime elettivo sui Foreign Income and Gains (FIG). Il FIG si applica per i primi quattro anni fiscali di residenza fiscale nel Regno Unito alle persone fisiche che non siano state residenti nel Paese in nessuno dei dieci anni fiscali precedenti.

Nel periodo quadriennale, su richiesta annuale, i beneficiari non sono tenuti a dichiarare né a pagare imposte su redditi e plusvalenze di fonte non britannica. Le richieste devono essere presentate anno per anno e non è obbligatorio presentarle per tutti e quattro gli anni rilevanti. Il regime si applica anche a chi, all’aprile 2025, fosse già residente nel Regno Unito da meno di quattro anni fiscali, a condizione di aver maturato i dieci anni consecutivi di residenza estera richiesti.

La durata massima di quattro anni rende il FIG il regime più breve tra quelli analizzati, con un profilo adatto prevalentemente a dirigenti in mobilità temporanea o a soggetti con elevati redditi esteri concentrati in un arco temporale limitato.

Il nuovo regime FIG dura solamente 4 anni. È un’opzione “toccata e fuga” perfetta per manager in mobilità internazionale temporanea o per chi prevede di incassare ingenti plusvalenze estere concentrate in una finestra temporale molto breve

4. Res non dom in Irlanda

Il regime res non dom irlandese si applica ai soggetti che risiedono in Irlanda senza avervi il domicilio di origine. La distinzione tra residenza e domicilio è centrale: si è considerati residenti in Irlanda se si trascorrono almeno 183 giorni nel Paese in un anno fiscale, oppure 280 giorni in due anni consecutivi. Il domicilio, invece, corrisponde al Paese che il soggetto considera la propria casa permanente e non muta per effetto del semplice trasferimento di residenza.

I residenti non domiciliati sono tassati in Irlanda su tutti i redditi di fonte irlandese, mentre i redditi esteri sono soggetti a imposizione solo se e quando rimpatriati in Irlanda (principio della remittance basis). I redditi esteri non trasferiti in Irlanda rimangono quindi fuori dall’ambito di applicazione dell’imposta irlandese, indipendentemente dal loro ammontare. Non è prevista un’imposta sostitutiva forfettaria né una soglia minima di imposta. Il regime non ha una durata massima definita per legge, ma cessa automaticamente nel momento in cui il soggetto acquisisce il domicilio irlandese, circostanza che si produce per effetto di una residenza prolungata e stabile nel Paese.

Un regime flessibile, senza limiti di tempo predefiniti né imposte minime annue. La vera criticità è la remittance basis: per mantenere l’esenzione totale sui redditi esteri, questi non devono in alcun modo varcare i confini irlandesi . Richiede una gestione rigorosa dei conti correnti.

Per approfondire: Residente non domiciliato in Irlanda: il regime fiscale.

5. Res non dom a Malta

Il regime res non dom maltese si rivolge a persone fisiche che stabiliscono la residenza fiscale a Malta senza acquisirvi il domicilio. I redditi maltesi sono tassati con aliquote progressive ordinarie fino al 35%; i redditi esteri sono tassati solo in caso di rimpatrio a Malta (remittance basis), con un’aliquota ridotta del 15% sulle somme effettivamente trasferite. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere rimangono esenti anche in caso di rimpatrio.

L’accesso al regime agevolato è subordinato al rispetto di alcune condizioni, tra cui la detenzione di una proprietà immobiliare qualificata a Malta e il pagamento di un’imposta minima annua compresa tra 7.500 e 15.000 euro, a seconda della specifica categoria di regime applicabile. Il regime non prevede limiti temporali di utilizzo, circostanza che lo rende particolarmente interessante per soggetti con redditi esteri stabili e strutture societarie in Paesi terzi. Malta ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia ed aderisce al CRS per lo scambio automatico di informazioni.

Straordinario per l’esenzione sulle plusvalenze estere, garantita anche in caso di rimpatrio. Tuttavia, se vi trasferite a Malta ma continuate a gestire l’operatività delle vostre aziende italiane dall’isola, il rischio di accertamento è altissimo . Serve un amministratore locale effettivo e una presenza fisica dimostrabile.

Per approfondire: Malta: scheda fiscale e agevolazioni | Società a Malta: vantaggi della struttura a due livelli

6. Res non dom a Cipro

Il regime cipriota per i residenti non domiciliati esonera da imposizione i dividendi, gli interessi e le plusvalenze, sia di fonte cipriota che estera, percepiti da persone fisiche residenti ma non domiciliate a Cipro. A differenza dei regimi irlandese e maltese, l’esenzione cipriota non è condizionata al mancato rimpatrio dei redditi: le somme possono essere trasferite liberamente a Cipro senza perdere il beneficio dell’esenzione.

I redditi di fonte cipriota diversi da dividendi, interessi e plusvalenze sono tassati normalmente. Per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono a Cipro e percepiscono redditi superiori a 100.000 euro da attività esercitate nel territorio cipriota, è prevista un’esenzione del 50% del reddito per un periodo massimo di dieci periodi di imposta. Il regime cessa di applicarsi automaticamente quando il contribuente ha risieduto a Cipro per almeno 17 dei 20 periodi di imposta precedenti, acquisendo in quel momento il domicilio cipriota.

Il grande vantaggio di Cipro rispetto ad altri regimi è l’assenza del vincolo di non rimpatrio: dividendi e plusvalenze estere sono esenti anche se trasferiti a Cipro . Tuttavia, il rischio risiede nella sostanza economica. L’Agenzia delle Entrate italiana vigila: spostate il centro dei vostri interessi vitali, non solo la residenza anagrafica.

7. Legge Beckham in Spagna

La Legge Beckham, formalmente disciplinata dall’art. 93 della Ley del IRPF (Legge n. 35/2006), consente agli stranieri che si trasferiscono in Spagna di optare per la tassazione come soggetti non residenti, pagando l’imposta spagnola solo sui redditi di fonte spagnola con un’aliquota flat del 24% fino a 600.000 euro di reddito. I redditi di fonte estera rimangono esenti. L’opzione è vincolante per i successivi cinque anni dall’arrivo e deve essere esercitata al momento del trasferimento.

I requisiti di accesso sono definiti dall’art. 93 LIRPF: il soggetto non deve essere stato residente in Spagna nei cinque anni precedenti e il trasferimento deve avvenire in seguito a un contratto di lavoro con una società spagnola, all’incarico di amministratore di una società spagnola (con partecipazione non superiore al 25%) o a specifiche fattispecie assimilate. Dal 2014 i calciatori professionisti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione. In assenza di opzione per il regime non residente, il soggetto impatriato sarebbe soggetto all’IRPF ordinaria con aliquote progressive dal 24% al 47%.

La trappola più grande di questo regime è il limite lavorativo. Molti dirigenti si trasferiscono in Spagna ma continuano a viaggiare. Se superate la soglia del 15% di attività svolta fuori dai confini spagnoli, decadete dal regime retroattivamente con sanzioni pesantissime . Suggerisco sempre di tracciare meticolosamente ogni giornata all’estero.

Per approfondire: Come funziona la Legge Beckham in Spagna? | RIC e ZEC: vantaggi fiscali delle Isole Canarie

8. Regime des impatriés in Francia

Il regime des impatriés è la disciplina fiscale agevolata riservata ai lavoratori che si trasferiscono in Francia su iniziativa di un datore di lavoro estero (mobilità infragruppo) o tramite assunzione diretta da parte di una società con sede in Francia. Il soggetto non deve essere stato residente fiscale francese nei cinque anni precedenti il trasferimento.

Le agevolazioni previste sono le seguenti: esenzione forfettaria del 30% del reddito netto complessivo da lavoro; esenzione della parte di reddito relativa all’attività svolta all’estero nell’interesse del datore di lavoro; esenzione del 50% dei redditi da investimenti di fonte estera; esenzione dall’imposta patrimoniale immobiliare francese per gli immobili situati fuori dalla Francia; esenzione dall’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori francesi per l’assicurazione pensionistica di base e complementare per tre anni, rinnovabile una volta. La durata del regime è di 8 anni.

È un regime molto “sicuro” lato controlli internazionali, perché prevede comunque l’assoggettamento a imposta, pur con forti sconti (come l’esenzione del 50% sui redditi da investimenti esteri). È la scelta d’elezione per i trasferimenti infragruppo strutturati dalle aziende.

9. IFICI in Portogallo: il regime che ha sostituito l’NHR

Il regime NHR (Non-Habitual Resident) del Portogallo, che per anni aveva consentito ai pensionati di tutto il mondo di beneficiare di una tassazione al 10% sui redditi da pensione estera, non è più applicabile a partire dal 2024. Al suo posto è stato introdotto il regime IFICI (Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação), riservato a categorie specifiche di contribuenti.

L’IFICI si applica con un’aliquota flat del 20% sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo-professionale, ed è accessibile ai contribuenti impegnati in attività di ricerca o in settori considerati “innovativi” dalla normativa portoghese. Sono previste esenzioni sui redditi di fonte estera di varia natura, con eccezione dei redditi da pensione esteri già assoggettati a tassazione alla fonte. Le condizioni di accesso richiedono che il soggetto non sia stato residente fiscale in Portogallo nei cinque anni precedenti, non abbia beneficiato del precedente regime NHR e non abbia optato per la tassazione come ex-residente. La durata massima è di 10 anni.

Con il nuovo IFICI, il Portogallo conviene esclusivamente se operate nella ricerca scientifica o in specifici settori dell’innovazione. Se siete pensionati o imprenditori di altri settori, orientatevi verso soluzioni alternative come Malta o Cipro.

10. 30% ruling in Olanda: le novità dal 2024

Il 30% ruling olandese consente ai lavoratori stranieri assunti da società olandesi di escludere dalla base imponibile il 30% del reddito lordo, nel limite di 90.000 euro, a titolo di rimborso forfettario delle spese extraterritoriali. Dal 1° gennaio 2024 il beneficio è stato ridotto con un sistema a scalare su 60 mesi complessivi: esenzione al 30% per i primi 20 mesi, al 20% per i 20 mesi successivi, al 10% per gli ultimi 20 mesi. La durata massima rimane quindi di 5 anni.

I requisiti di accesso prevedono un contratto scritto con una società olandese, provenienza da un datore di lavoro estero, particolari qualifiche o esperienze professionali e il superamento di una soglia salariale minima aggiornata annualmente. I beneficiari godono inoltre dell’esonero dall’obbligo di dichiarazione dei conti correnti e degli investimenti finanziari esteri. Il regime è accessibile anche ai lavoratori autonomi, a condizione che costituiscano una società di capitali olandese (BV) e si qualifichino come dipendenti della stessa.

Un regime dal rischio convenzionale bassissimo , ma che dal 2024 è diventato a “scadere”, con l’esenzione che scende dal 30% al 10% nell’arco di cinque anni. Un’ottima opportunità anche per i lavoratori autonomi, a patto di costituire una propria società olandese (BV) di cui risultare dipendenti.

Quale regime scegliere in base al profilo personale

La scelta del regime fiscale più adatto non dipende esclusivamente dall’aliquota applicabile, ma dall’incrocio tra il profilo reddituale del contribuente, la durata del beneficio, la soglia di accesso e il rischio di mancato riconoscimento della residenza estera da parte dell’Italia in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La tabella seguente sintetizza questi parametri per orientare la valutazione preliminare.

Profilo contribuenteRegime consigliatoDurataSoglia minimaRischio CDI con Italia
HNWI con redditi esteri elevati e struttura patrimoniale complessaItalia (art. 24-bis TUIR) — imposta sostitutiva forfettaria15 anni100.000 €/anno (imposta fissa)Non applicabile (regime in entrata in Italia)
HNWI che vuole uscire dall’Italia senza limiti di tempoSvizzera (forfait fiscale) o Malta (res non dom)Illimitata400.000 CHF (CH) / 7.500-15.000 €/anno (MT)Alto — art. 4 CDI: rischio di mancato riconoscimento residenza estera
Pensionato con redditi previdenziali esteriPortogallo (IFICI) — solo se attività qualificata; altrimenti Malta o Cipro10 anni (PT) / illimitata (MT, CY)Requisiti professionali (PT) / imposta minima (MT)Medio-alto — dipende dalla sostanza del trasferimento
Dirigente o lavoratore dipendente in mobilità internazionaleSpagna (Legge Beckham) o Francia (des impatriés) o Olanda (30% ruling)5 anni (ES, NL) / 8 anni (FR)Soglia salariale minima (NL) / contratto di lavoro (ES, FR)Medio — trasferimento legato a ragioni lavorative riduce il rischio
Imprenditore con dividendi e plusvalenze da società estereCipro (res non dom) — esenzione senza remittanceFino a 17 anni di residenzaNessuna soglia minima di impostaAlto — necessaria sostanza economica effettiva a Cipro
Dirigente in mobilità temporanea (max 4-5 anni)Regno Unito (FIG) o Olanda (30% ruling)4 anni (UK) / 5 anni (NL)10 anni di residenza estera (UK) / soglia salariale (NL)Basso-medio — mobilità lavorativa documentata riduce il rischio
Soggetto con redditi esteri da investimento e centro vita già spostatoIrlanda (res non dom) — remittance basis senza imposta minimaFino ad acquisizione domicilio irlandeseNessuna soglia minimaMedio — dipende dalla concretezza dello spostamento del centro di vita

La tabella ha valore orientativo. Ogni situazione richiede una valutazione individuale che tenga conto della struttura patrimoniale complessiva, dei trattati bilaterali applicabili e delle motivazioni extrafiscali del trasferimento.

I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale

L’esperienza maturata nell’assistenza a contribuenti che valutano un trasferimento di residenza in regime agevolato evidenzia alcune criticità ricorrenti che la sola lettura della norma non consente di anticipare. I casi che seguono sono anonimi e rappresentativi di situazioni tipo incontrate nella prassi professionale.

Imprenditore italiano trasferito a Malta: il problema della sostanza economica

Un caso ricorrente riguarda imprenditori italiani che trasferiscono la residenza a Malta adottando il regime res non dom, continuando tuttavia a gestire operativamente le proprie società italiane o estere dall’isola. Nella nostra esperienza, il punto critico non è il regime maltese in sé, che è strutturato correttamente, ma la capacità di dimostrare all’Agenzia delle Entrate italiana che il centro degli interessi vitali si è effettivamente spostato. Quando l’imprenditore continua a partecipare a CdA italiani, a gestire clienti italiani e a trascorrere periodi significativi in Italia, il rischio di residenza fiscale presunta in Italia ex art. 2 TUIR rimane elevato indipendentemente dalla registrazione anagrafica maltese. La soluzione operativa adottata ha previsto la riorganizzazione dei flussi decisionali, la nomina di un amministratore locale effettivo e la documentazione sistematica delle presenze fisiche sull’isola.

HNWI svizzero e la clausola della convenzione contro le doppie imposizioni

Nella prassi professionale, uno degli errori più frequenti commessi da consulenti non specializzati riguarda la mancata considerazione dell’art. 4 della CDI Italia-Svizzera nel contesto del forfait fiscale. Il contribuente che adotta il forfait fiscale svizzero è tassato esclusivamente su una base imponibile forfettaria, non sui redditi di fonte svizzera. Questo significa che, in base al commentario OCSE al Modello di convenzione, lo Stato di partenza (Italia) può sostenere che il soggetto non è un “residente” ai sensi convenzionale, con conseguente rischio di doppia imposizione. Un caso incontrato ha richiesto la strutturazione di una presenza economica reale in Svizzera, anche attraverso attività di consulenza locale, per rafforzare il profilo di residenza effettiva ai fini convenzionali.

Lavoratore dipendente e Legge Beckham: il limite del 15% di attività estera

Un caso frequente riguarda dirigenti italiani assunti da società spagnole che accedono alla Legge Beckham ritenendo di poter continuare a operare prevalentemente in Italia o in altri Paesi esteri. La normativa spagnola richiede che l’attività lavorativa sia svolta per la maggior parte in Spagna, con una soglia massima del 15% dell’attività complessiva svolta fuori dalla Spagna. Nella nostra esperienza, il superamento di questa soglia, spesso non monitorato nel corso dell’anno, comporta la decadenza retroattiva dal regime, con conseguente riliquidazione delle imposte spagnole per l’intero periodo. La soluzione adottata ha previsto l’implementazione di un sistema di tracciamento mensile dei giorni lavorativi per Paese, con alert preventivo al raggiungimento dell’80% della soglia.

Pensionato e NHR Portogallo: la transizione all’IFICI

Nella prassi si incontrano ancora contribuenti che pianificano il trasferimento in Portogallo confidando nel vecchio regime NHR, che garantiva una tassazione al 10% sui redditi da pensione estera. Dal 2024 questo regime non è più accessibile ai nuovi entranti. Il nuovo IFICI richiede requisiti professionali specifici legati ad attività di ricerca o settori innovativi, rendendo di fatto inaccessibile il regime alla quasi totalità dei pensionati. In questi casi, l’analisi comparativa ha orientato verso Malta o Cipro come destinazioni alternative, verificando preliminarmente la compatibilità con la CDI applicabile e la sostenibilità del trasferimento sotto il profilo della sostanza economica.

Il rischio convenzioni: quando il regime non dom non basta per uscire dall’Italia

L’adozione di un regime fiscale agevolato per impatriati in un Paese estero non garantisce automaticamente l’uscita dalla residenza fiscale italiana. Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tutte modellate sulla base del Modello OCSE, prevedono che il criterio convenzionale di residenza non trovi applicazione nei confronti dei soggetti che, nello Stato di pretesa residenza, siano imponibili esclusivamente sui redditi di fonte ivi situata.

In termini operativi: un contribuente che si trasferisce in un Paese con regime non dom e che in quel Paese paga le imposte solo sui redditi locali (o su una base forfettaria slegata dalla fonte) non soddisfa la definizione convenzionale di “residente“. L’Italia può quindi disconoscere la residenza estera e continuare a tassare il soggetto su base worldwide, come se il trasferimento non fosse mai avvenuto.

Questo rischio è particolarmente elevato nei regimi a remittance basis pura (Irlanda, Malta nella componente non agevolata) e nel forfait fiscale svizzero, dove la base imponibile è calcolata sulle spese e non sui redditi di fonte svizzera. È invece più contenuto nei regimi che prevedono una tassazione effettiva sui redditi locali, come la Legge Beckham spagnola (24% flat sui redditi di fonte spagnola) o il 30% ruling olandese, in quanto il contribuente risulta soggetto a imposizione “ordinaria” nel Paese di destinazione, almeno per i redditi ivi prodotti.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate, consolidata attraverso diverse risposte a interpello, ha confermato che il centro degli interessi vitali rimane il criterio dirimente nei casi di conflitto di residenza: la sola iscrizione all’AIRE e il pagamento dell’imposta sostitutiva estera non sono sufficienti a escludere la residenza fiscale italiana in presenza di legami familiari, patrimoniali e professionali prevalenti con l’Italia. Per questo motivo, qualsiasi pianificazione che coinvolga uno dei regimi analizzati deve essere preceduta da una verifica della CDI applicabile e da una valutazione della solidità extrafiscale del trasferimento.

Approfondimenti utili: 5 Paesi dove le plusvalenze finanziarie sono esenti da imposte

Consulenza fiscalità internazionale

Stai valutando un trasferimento di residenza in regime agevolato?

La scelta del regime fiscale più adatto dipende dalla struttura patrimoniale, dalla CDI applicabile e dalla solidità extrafiscale del trasferimento. Analizziamo la tua situazione con un approccio operativo e documentato.

Richiedi una consulenza →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra res non dom e regime neo-domiciliati italiano?

Il res non dom tassa i redditi esteri solo se rimpatriati nel Paese di residenza. Il regime italiano neo-domiciliati sostituisce l’intera tassazione estera con un’imposta forfettaria annua fissa, indipendentemente dal rimpatrio delle somme.

Adottare un regime non dom all’estero mi fa uscire automaticamente dalla residenza fiscale italiana?

No. Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono negare il riconoscimento della residenza estera se il contribuente è tassato nello Stato estero solo su redditi locali. La verifica della CDI applicabile è indispensabile prima di qualsiasi trasferimento.

La Legge Beckham si applica solo ai lavoratori dipendenti?

No, ma richiede un collegamento con una società spagnola: contratto di lavoro, incarico di amministratore o fattispecie assimilate. Non è accessibile a soggetti che si trasferiscono in Spagna in assenza di un rapporto con un’entità spagnola.

Il 30% ruling olandese vale anche per i lavoratori autonomi?

Sì, ma con una condizione strutturale: il lavoratore autonomo deve costituire una società di capitali olandese (BV) e qualificarsi come dipendente della stessa. L’agevolazione si applica formalmente al rapporto di lavoro dipendente con la BV.

Posso accedere al forfait fiscale svizzero se sono cittadino italiano?

Sì, a condizione di non aver risieduto in Svizzera nei dieci anni precedenti, di non svolgere attività lavorativa nel Paese e di stabilire la residenza in un Cantone che abbia mantenuto il regime. I cittadini svizzeri ne sono esclusi, ma i cittadini stranieri — inclusi gli italiani — possono accedervi.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.