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Società semplice immobiliare per la pianificazione patrimoniale

Fisco NazionaleSocietà semplice immobiliare per la pianificazione patrimoniale

I vantaggi legati alla costituzione di una società semplice immobiliare per la gestione e la tutela del patrimonio degli immobili della famiglia.

Perché utilizzare una società semplice immobiliare per la mera detenzione del patrimonio familiare?

Questo articolo nasce da una consulenza fatta ad un imprenditore, che si è rivolto a me per capire se la struttura del suo business fosse corretta. Da anni mi occupo di pianificazione di business in ottica fiscale, per questo motivo ho analizzato in dettaglio la sua situazione.

Senza entrare nel dettaglio questo imprenditore ha costituito il suo gruppo gestendo gli immobili (utili alla produzione industriale) in una società commerciale (SRL). Si tratta della classica società di gestione immobiliare. Come vedremo, in molti casi (come in quello di questo imprenditore) questo tipo di società può non essere la scelta migliore per la gestione di beni immobili (abitativi o strumentali). Esiste, come vedremo, una soluzione migliore di questa. Mi riferisco alla società semplice (s.s.) immobiliare di mero godimento. Dico questo per tre motivi:

  • Snellezza negli adempimenti burocratici;
  • Flessibilità massima nella gestione;
  • Possibilità di sfruttare importanti vantaggi fiscali.

Si tratta, insomma, di una vera e propria società cassaforte in grado ti tutelare e gestire al meglio gli immobili (di impresa o di famiglia). Caratterizzata dal fatto di non poter svolgere attività commerciale, può essere un valido strumento di pianificazione successoria (per evitare problematiche di comunione immobiliare).

La società semplice immobiliare di mero godimento

In passato, fino al 1995, la società semplice è stata utilizzata per la detenzione di beni e per la loro segregazione. Fino a tale data le società semplici non avevano infatti obbligo di iscriversi al Registro Imprese. Era, tuttavia, contestato che si potesse utilizzare una società semplice per il mero godimento di immobili.

Per fungere, sostanzialmente, da semplice “cassaforte” del patrimonio di famiglia. In questi anni, infatti, la soluzione preferita era la comunione indivisa. La disciplina normativa ai tempi vietava (o almeno così sembrava) l’esercizio di qualunque tipo di attività di gestione immobiliare. Tutte le società, infatti, dovevano svolgere attività commerciale di tipo imprenditoriale. Coloro che volevano intestare immobili ad una società, le davano allora un oggetto commerciale. L’oggetto di solito indicato era la compravendita immobiliare, l’intermediazione o locazione di immobili. Tutto questo avveniva anche se in pratica l’attività esercitata era quella di semplice gestione immobiliare. Un mero godimento degli immobili.

Negli anni, infatti, abbiamo assistito alla diffusione di tantissime società commerciali il cui unico scopo è la gestione del patrimonio immobiliare dell’imprenditore. Con il passare del tempo l’Agenzia delle Entrate non ha visto in modo favorevole questo tipo di società. Basti pensare alla normativa fiscale penalizzante che riguarda le cd “società di comodo“. Col tempo dal Fisco è stata però riconosciuta la valenza della società semplice immobiliare, non commerciale, ma di semplice gestione di beni. Il mero godimento è oggi dunque attività consentita, come sancito anche dal Tribunale di Roma con la sentenza 08/11/2016.

L’attività di mero godimento può essere svolta solo dalla società semplice. Nessun altro tipo societario può svolgere attività non commerciale, non la SAS, non la SNC, non al SRL. È dunque possibile costituire società semplici che abbiano come oggetto il godimento di immobili.

I principali vantaggi

Quanto indicato sinora è fondamentale per identificare i vantaggi che oggi può offrire questa tipologia societaria. Questo ente societario può essere un ottimo strumento per la gestione di patrimoni immobiliari, per moltissime motivazioni. Vediamone le principali che abbiamo individuato:

  • Capacità giuridica: la società può essere titolare di goni tipologia di beni, dalle partecipazioni societarie (società semplice holding), agli immobili, fino agli investimenti finanziari. Si tratta di uno strumento in grado di fungere da aggregatore di ricchezze di un soggetto o di un nucleo familiare;
  • Riduzione dei costi di gestione: non vi è obbligo di tenere libri sociali e di redigere e depositare il bilancio d’esercizio. Tutto questo consente di risparmiare molto sui costi operativi di gestione annuali. La semplicità di forma, consente, a differenza delle società di capitali, di effettuare conferimenti senza perizie;
  • Disciplina gestoria personalizzabile: lo statuto della società, infatti, può liberamente essere costruito in base alle esigenze dei soci. Si può prevedere, ad esempio, l’obbligo di rimanere in società fino al suo naturale termine. Oppure, è possibile strutturare un diritto di recesso libero da parte di ogni socio. L’unico soggetto che resta sempre responsabile illimitatamente è l’amministratore che ha agito e in nome e per conto della società;
  • Pianificazione successoria: il conferimento di beni familiari all’interno di questa società consente di ottenere vantaggi della pianificazione successoria (consente la trasmissione complessiva del patrimonio). L’esempio classico è proprio quello dei beni immobili, al fine di evitare le problematiche della comunione ereditaria. Con la società semplice gli eredi diventano proprietari di quote societarie (e non di beni immobili);
  • Pianificazione fiscale: le quote societarie possono essere detenute da persone fisiche (residenti e non residenti) e da società (residenti e non residenti). La società rimane fiscalmente trasparente ed i redditi vengono tassati sul socio in base alla sua residenza fiscale. Se il socio è una società estera, il reddito di fonte italiana attribuito è soggetto a tassazione in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 23 del TUIR, con possibilità di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare la doppia tassazione.

Limiti della società semplice

Il principale limite di questa tipologia societaria è dato dall’impossibilità di esercitare attività di impresa. Pertanto, in caso di società immobiliare, è possibile la sola mera locazione a lungo termine degli immobili. Non possono essere prestati servizi aggiuntivi alla locazione. Altrimenti l’attività potrebbe essere qualificata come commerciale.


Società semplice immobiliare come forma di protezione del patrimonio

La società semplice immobiliare rappresenta uno strumento efficace per la protezione del patrimonio personale, in particolare per chi possiede beni immobili. Questo vantaggio deriva dalle caratteristiche giuridiche della società semplice, che la rendono flessibile, fiscalmente efficiente e in grado di proteggere gli asset da creditori personali dei soci.

Separazione tra patrimonio personale e patrimonio sociale

Uno degli aspetti più rilevanti della società semplice è la separazione tra il patrimonio personale dei soci e il patrimonio della società. Ciò significa che:

  • Gli immobili intestati alla società semplice non appartengono più direttamente ai soci, ma alla società stessa.
  • I creditori personali dei soci non possono aggredire direttamente i beni della società per soddisfare i loro crediti.

Esempio pratico

Un imprenditore possiede un immobile di pregio a titolo personale. In caso di difficoltà economiche o debiti aziendali, i suoi creditori potrebbero pignorare l’immobile per soddisfare i loro crediti. Se, invece, l’immobile è intestato a una s.s. immobiliare, il bene diventa parte del patrimonio sociale e i creditori personali dell’imprenditore non possono aggredirlo direttamente, salvo casi di dolo o abuso del mezzo giuridico.

Impignorabilità diretta da parte dei creditori personali dei soci

Un altro vantaggio importante è che i creditori personali dei soci non possono eseguire direttamente un pignoramento sugli immobili della società, ma solo sulle quote sociali detenute dal debitore. Questo comporta:

  • Maggiore protezione degli immobili, poiché il creditore, per rivalersi, dovrebbe prima escutere le quote del socio e poi liquidare la sua partecipazione, operazione più complessa e meno conveniente;
  • L’eventuale ingresso di nuovi soci non avviene automaticamente: la società semplice consente di prevedere nei patti sociali delle limitazioni alla cessione delle quote, evitando che terzi estranei subentrino nella gestione.

Esempio pratico

Un professionista, socio di una società semplice immobiliare, ha contratto un debito personale. Il creditore non può pignorare direttamente gli immobili della società, ma può solo tentare di aggredire le sue quote sociali. Tuttavia, se nello statuto è previsto il diritto di prelazione per gli altri soci, questi possono acquistare le quote prima che il creditore riesca a liquidarle, mantenendo il controllo della società e degli immobili.

Pianificazione successoria e protezione intergenerazionale

La s.s. immobiliare è anche uno strumento di pianificazione successoria efficace, poiché permette di:

  • Evitare il frazionamento degli immobili tra più eredi, mantenendo il controllo unitario degli asset.
  • Assegnare le quote ai discendenti evitando il rischio di liti ereditarie.
  • Ridurre i costi di successione, trasferendo nel tempo le quote invece che gli immobili, usufruendo anche delle eventuali agevolazioni fiscali previste.

Esempio pratico

Un imprenditore possiede più immobili e vuole garantire una successione ordinata tra i suoi tre figli. Creando una s.s. immobiliare e intestandole gli immobili, può distribuire le quote societarie tra gli eredi nel tempo, evitando la divisione materiale degli immobili e possibili contenziosi tra gli eredi.

Ottimizzazione fiscale e gestione efficiente del patrimonio

Dal punto di vista fiscale, questa tipologia societaria permette di:

  • Evitare l’imposta di donazione e successione su singoli immobili, trasferendo solo le quote sociali.
  • Agevolare la gestione degli immobili in locazione, centralizzando incassi e spese.
  • Limitare l’imposizione sui trasferimenti immobiliari, sfruttando il passaggio delle quote sociali invece del trasferimento diretto degli immobili.

Fiscalità della cessione di beni immobili

La vendita da parte di una società semplice di immobili, ad esclusione delle aree edificabili, detenuti da più di cinque anni, non genera plusvalenze tassabili né in capo alla società né in capo ai soci (articolo 67, comma 1 lettera b), TUIR). Tale aspetto, quindi, va debitamente considerato nell’ambito di una pianificazione fiscale. Lo stesso immobile, infatti, se ceduto da una SRL, risulterebbe sempre tassato: in primis in capo alla società come reddito d’impresa e, successivamente, in capo ai soci sotto forma di dividendo. Risultano sempre tassate anche in capo alla società semplice, invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili detenuti da non più di cinque anni.

Il legislatore offre alla società semplice una chance in più rispetto alle altre società ovvero la possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza fiscale realizzata (articolo 1, comma 496 della Legge n. 266/05). Tenuto conto che gli utili imponibili generati dalla società semplice sono tassati per trasparenza in capo si soci (articolo 5, comma 1, TUIR), non è difficile immaginare il risparmio fiscale di un socio che per via dei propri redditi ricade nello scaglione più elevato di aliquota IRPEF (26% contro 43%).

Le società semplici sono escluse dalla disciplina delle società di comodo (Legge n. 724/94). Tale esclusione, per una compagine che gestisce beni immobili, garantisce una certa tranquillità per via delle difficoltà che le imprese incontrano nel superare il test di verifica richiesto dalla norma (ricavi effettivi almeno pari ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti di legge ai propri asset patrimoniali).

Vantaggi in sede di scioglimento

Per quanto riguarda il momento di scioglimento della società l’attribuzione ai soci dei proventi della società semplice derivanti dalla cessione di immobili (diversi dalle aree fabbricabili) posseduti dalla stessa da più di cinque anni, non costituisce materia imponibile e quindi non sconta tassazione (risposte a interpello n. 689 e 691 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate).

L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la stessa logica si applica alle somme attribuite ai soci in sede di scioglimento derivanti dal ricavato della cessione di partecipazioni da parte della società semplice previamente rivalutate mediante pagamento di imposta sostitutiva da parte di quest’ultima (risposta ad interpello n. 754/E/21).

Tutti questi elementi, se considerati nel loro complesso, permettono di confermare l’utilità delle società semplici nell’ambito della pianificazione fiscale patrimoniale, in particolare per ciò che riguarda la costituzione di holding deputate alla gestione di patrimoni immobiliari e finanziari.

Regime fiscale di tassazione

La società semplice immobiliare presenta anche notevoli vantaggi fiscali. Gli utili, infatti, sono tassati direttamente in capo ai soci, in regime di trasparenza fiscale. La dichiarazione dei redditi personale va sempre compilata anche con immobili sfitti, in quanto occorre andare a tassare la rendita catastale nel quadro RB del Modello Redditi società di Persone. Conseguentemente, tale reddito viene fatto confluire in capo ai soci per trasparenza. Inoltre la vendita di immobili detenuti dalla società semplice da più di cinque anni non crea plusvalenza.

Questo aspetto può davvero fare la differenza nel caso di confronto con immobili detenuti da SRL. Dopo cinque anni la cessione di un immobile detenuto da società semplice non genera reddito imponibile. Lo stesso immobile detenuto e ceduto da una SRL genera sempre reddito di impresa. Altro aspetto interessante è che alla società semplice non si applicano le normative fiscali punitive previste per le società commerciali di mero godimento, già previste per le società di comodo. Società che se riconosciute “di mero godimento” sono sanzionate applicando la tassazione su un reddito fittizio (non incassato).

La società semplice non è soggetta alle verifiche tramite strumenti presuntivi per ricavi e volumi d’affari. Snellezza procedurale, flessibilità e vantaggi fiscali rendono la Società Semplice un efficace strumento di gestione e di trasmissione di patrimoni familiari composti da immobili e partecipazioni sociali. In base a tale inquadramento, si vogliono elencare alcune peculiarità della disciplina fiscale della società semplice immobiliare.

Importanti aspetti:

  • La società ha solo il codice fiscale e non la partita IVA;
  • Non vi è applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • La certificazione fiscale del canone di locazione può con semplice ricevuta, in luogo della Fattura Elettronica (vantaggio considerevole);
  • Classificazione del reddito prodotto quale reddito fondiario;
  • Applicazione dell’imposta di registro per gli immobili locati nella misura prevista per le persone fisiche (2%). Si ritiene applicabile quanto previsto per imprenditore individuale dalla Risoluzione 20.10.2008, n. 390/E;
  • Mantenimento dello status di sostituto d’imposta, ma non per quanto riguarda la distribuzione degli utili ai soci.

Determinazione del reddito

La società semplice, per sua natura, non può esercitare attività commerciale. Pertanto, il reddito della società semplice mantiene la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR e viene determinato dalla somma dei redditi appartenenti a ciascuna categoria. Per determinare il reddito della società semplice immobiliare si sommano i redditi appartenenti a ciascuna categoria, ovvero, i seguenti:

  • Redditi fondiari. Si tratta delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti e redditi derivanti dalla locazione di terreni e fabbricati:
  • Redditi diversi di natura immobiliare. Si tratta della plusvalenze che derivano dalla cessione di beni immobili. Per la società la cessione di immobili acquistati da più di cinque anni non costituisce fattispecie imponibile. Invece costituisce fattispecie imponibile la cessione di aree fabbricabili. Questo, indipendentemente dalla data e dalle modalità di acquisizione dell’area.

I redditi di natura immobiliare concorrono, infatti, alla formazione della base imponibile della società con i criteri propri dei redditi fondiari.

ATTENZIONE!

Qualora l’attività svolta dalla società semplice effettua, in concreto, un’attività commerciale, si ha una violazione dell’art. 2249 c.c., con riqualificazione del reddito come reddito di impresa (la società diventa una SNC irregolare). In questi termini, ad esempio, qualora l’oggetto sociale non sia limitato all’acquisto e godimento di beni immobili, ma vi sia anche l’indicazione di operazioni di dismissione (cessione), la società potrebbe essere riqualificata come commerciale. Allo stesso modo quando l’oggetto sociale riguarda anche lo svolgimento di attività commerciali legate all’immobile (es. attività turistico ricettive).

L’imputazione del reddito ai soci

Le società semplici applicano il regime della trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, in base al quale:

  • I redditi prodotti da tali società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
  • Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci, se non diversamente disposto dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione. Qualora il valore dei conferimenti non risulti determinato, le quote si presumono uguali.

Il reddito determinato in capo alla società semplice è imputato a ciascun socio – che risulta al termine del periodo di imposta – secondo il principio di trasparenza, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Come anticipato, i soci sono tenuti al pagamento dell’imposta non in quanto percettori del reddito, ma piuttosto per il beneficio dato dall’incremento di valore della società a cui partecipano. Su tali redditi da partecipazione i soci applicano differenti imposte, ovvero:

  • L’imposta IRPEF per le persone fisiche;
  • La tassazione societaria prevista per la società di capitali (nazionale o estera).

Per prassi dell’Amministrazione finanziaria, i redditi di partecipazione in società semplici imputati per trasparenza ai soci che non detengono la partecipazione in regime di impresa mantengono in capo a questi ultimi la medesima natura dei redditi da cui promanano.

Conferimento di beni

La società semplice all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa (200 euro). Tuttavia, occorre tenere presente che nel caso di conferimento di beni immobili il tributo opera in misura pari al 9%. Tale valore si applica sul valore venale del bene immobile. Nel caso, infatti, è necessario effettuare una perizia di stima sull’immobile, in modo da determinarne il valore. A questo poi, devono essere sottratte le passività eventualmente accollate. Da questa operazione si determina la base imponibile dell’imposta di registro.

Rimane poi salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura di eventuali altri beni conferiti. Anche in questo caso la base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria.

Conferimento di immobili di proprietà: imposte indirette

Considerato quanto detto sinora in merito alle imposte indirette dovute in caso di conferimento di beni immobili nella società semplice questo strumento deve essere attentamente valutato quando si parla di conferire immobili già di proprietà. In questo caso, infatti, il proprietario persona fisica è chiamato al versamento dell’imposta di registro legata al conferimento, con aliquota del 9% sul valore venale del bene immobile (al netto di eventuali passività accollante alla società conferitaria).

Per questo motivo, considerata l’onerosità, questo tipo di operazione deve essere ben ponderata per tener conto dei costi fiscali. In alternativa, è sempre possibile sfruttare la società semplice per future nuove iniziative legate all’acquisto di beni immobili. In questo caso sarà direttamente la società semplice ad effettuare l’acquisto (evitando i costi del conferimento immobiliare).

Disciplina del prezzo valore non applicabile alla società semplice
Deve essere evidenziato che la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 43 del DPR n. 131/86, che determina la base imponibile dell’imposta di registro su base catastale può essere applicata solo alle compravendite soggette ad imposta di registro che vedono una persona fisica (non imprenditore né professionista) nella veste di acquirente. Quindi per conferimento a acquisto di immobili da parte della società semplice non può trovare applicazione.

Conferimento di immobili di proprietà: imposte dirette

Il conferimento di immobili nella società semplice può determinare materia imponibile per la persona fisica conferente. Infatti, ai sensi dell’art. 9, co. 5 del TUIR: “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per […] i conferimenti in società“.

Quindi, il conferimento di fabbricati e terreni determina l’emersione di eventuali plusvalenze imponibili nella misura in cui sia riconducibile alle ipotesi elencate dall’art. 67 del TUIR. Al riguardo, la lettera b) del comma 1 assoggetta a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni […] nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione“.

Questo significa, di fatto, che le somme derivanti dal conferimento di terreni e fabbricati acquisiti da oltre cinque anni sono suscettibili di essere inquadrate come plusvalenze immobiliari esenti da imposta, con la conseguenza che, in capo ai soci percettori, i redditi non sono soggetti ad imposizione per carenza del presupposto impositivo (sul punto vedasi la risposta ad interpello n. 309 del 30 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate).

Sul punto, non si deve dimenticare che l’operazione di conferimento di immobili comporterà, a sua volta, il riconoscimento dei maggiori valori emersi in sede di conferimento in caso alla società conferitaria. Quindi, possiamo dire che la contropartita al versamento delle imposte indirette sul conferimento immobiliare è la patrimonializzazione della società semplice.

Redditi fondiari derivanti da immobili

I redditi derivanti da immobili posseduti dalla società semplice rilevano fiscalmente come redditi fondiari di cui agli art. da 25 a 43 del TUIR. In particolare:

  • Reddito dominicale dei terreni non dati in affitto;
  • Reddito agrario per i terreni ove la società semplice esercita attività agricola;
  • Affitto percepito per i terreni affittati per usi non agricoli;
  • Rendita catastale per i fabbricati non locati;
  • Canone di locazione ridotto forfettariamente, per gli fabbricati locati;
  • Canone netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria di spese.

Possesso di immobili non locati

Il reddito fondiario derivante dal possesso di unità immobiliari non locate a terzi (ovvero tenute a disposizione) si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (art. 3, co. 48 Legge n. 662/96). La rendita rivalutata deve essere rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso dell’immobile. L’art. 41 del TUIR prevede che la rendita catastale da dichiarare deve essere aumentata di 1/3 per le unità immobiliari tenute a disposizione.

L’articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 afferma che l’IMU: “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”.

Gli immobili non locati detenuti da società semplice immobiliare, quindi, se scontano il pagamento dell’IMU non sono soggetti a tassazione fondiaria. Quindi, nel quadro RH deve essere indicata la relativa quota esente di reddito. Tuttavia, tale esenzione riguarda soltanto l’IRPEF, quindi, soltanto il caso del socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa. Se il socio, ad esempio, è un soggetto IRES (es. una SRL socia di SSI), questo tipo di esonero non trova applicazione. Infatti, il reddito relativo agli immobili non locati deve essere indicato nel quadro RH tra i redditi imponibili.

Nel caso in cui la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d’impresa, l’effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati concorre alla determinazione del reddito di detti soci.

Possesso di immobili locati

Nel caso in cui la società semplice sia titolare di beni immobili concessi in locazione, il relativo canone è soggetto a tassazione, indipendentemente dal fatto che su tale immobile sia dovuta o meno l’IMU. La società semplice attribuisce il reddito al socio, che è chiamato, alla tassazione individuale, pro quota.

Un’aspetto importante per il reddito da locazione di beni immobili da parte della società semplice è che non può applicare la cedolare secca (articolo 3 del D.Lgs. n. 23/11). Infatti, non possono accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali nonché gli enti non commerciali ed enti commerciali. Quindi, anche le società semplici sono escluse dalla possibilità di accedere a tale sistema forfettario di tassazione. L’articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia 55394/2011 limita espressamente tale regime al locatore persona fisica (Circolare n. 26/E/2011).

Sublocazione di beni immobili

La sublocazione a terzi di unità immobiliari detenute in base ad un contratto di locazione genera un reddito imponibile, nella categoria dei redditi diversi, ex art. 67, co. 1 lettera h) del TUIR. Tale reddito risulta pari alla differenza tra:

  • L’ammontare percepito nel periodo di imposta (i corrispettivi incassati dal sublocatore, a fronte della locazione a terzi);
  • Le spese specificatamente inerenti (canone di locazione corrisposto al proprietario dell’immobile).

Tassazione di immobili detenuti all’estero

La società semplice può essere un valido strumento anche per la gestione di beni immobili situati all’estero. Per le società semplici i redditi derivanti dagli immobili esteri sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. f) del TUIR.

Per la determinazione di tali redditi, l’art. 70, co. 2 del TUIR prevede che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta, in caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. Inoltre, i redditi non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito imponibile per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, al netto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

In questo caso occorre assoggettare a tassazione la rendita catastale “estera” dell’immobile (o i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione), assunta al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione. Al contribuente spetta, inoltre, il credito per le imposte versate all’estero, secondo l’art. 165 del TUIR.

La Circolare n. 13/E/2013 (§ 5,2) ha chiarito che il reddito derivante dalla locazione di immobile estero è soggetto ad imposizione in Italia per l’ammontare netto dichiarato nello Stato estero (ossia, al netto delle spese strettamente inerenti ivi riconosciute).

Tra i paesi che adottano l’applicazione di rendite catastali sugli immobili vi sono il Belgio, la Spagna e la Svizzera. Non adotta questo sistema, invece, la Francia in quanto l’art. 15 del Code General des impots prevede che i proventi degli immobili di cui il proprietario si riserva il godimento non sono soggetti ad imposta sul reddito. Nella nozione di proprietario figurano anche i soci delle società (non commerciali) trasparenti e le società civili, se non trasparenti.

Il monitoraggio fiscale e l’IVIE sugli immobili esteri

Oltre agli adempimenti fiscali connessi alla produzione di redditi all’estero, occorre prestare attenzione anche alla disciplina sul monitoraggio fiscale. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/90, infatti, le società semplici residenti sono tenute a segnalare all’interno del quadro RW del modello Redditi la detenzione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre reddito in Italia. Tra questi investimenti vi figurano anche gli immobili esteri (Circolare n. 38/E/2013)

Tuttavia, occorre tenere in considerazione che la società semplice residente è un soggetto passivo dell’IVIE. L’imposta sul valore degli immobili esteri, infatti, a partire dal 2020 è dovuta anche dalle società semplici che detengono beni immobili all’estero. Per questo motivo deve essere compilato lo specifico quadro all’interno del modello dichiarativo. Sul punto, infatti, per l’indicazione nel quadro RW degli immobili esteri detenuti si devono applicare i criteri previsti per il calcolo dell’IVIE, anche per le società semplici.

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Domande frequenti

Come viene tassato il reddito prodotto da una SSI?

Il reddito prodotto da una SSI, derivante dalla locazione di immobili, è considerato reddito fondiario e non reddito d’impresa.

La SSI è soggetta all’IVA?

No, la SSI non è soggetta all’IVA, a meno che non svolga attività commerciali, cosa che la farebbe uscire dalla sua natura di società semplice.

Come vengono tassate le cessioni di immobili detenuti da una SSI?

Le cessioni di immobili detenuti da una SSI sono soggette a imposta di registro, ipotecaria e catastale, e non all’IVA.

È possibile dedurre le spese sostenute per gli immobili detenuti dalla SSI?

Sì, è possibile dedurre le spese ordinarie e straordinarie sostenute per la manutenzione e gestione degli immobili, ma solo in proporzione ai redditi fondiari prodotti

La SSI è soggetta all’IRAP?

No, la SSI non è soggetta all’IRAP in quanto non svolge attività d’impresa.

Come vengono tassati i proventi derivanti dalla vendita di un immobile di una SSI?

I proventi sono considerati redditi diversi e, pertanto, tassati come tali, a meno che l’immobile non sia stato posseduto per almeno 5 anni, nel qual caso potrebbero beneficiare di esenzioni.

È possibile trasformare una SSI in una società di capitali?

Sì, è possibile, ma bisogna considerare le implicazioni fiscali e i costi associati a tale trasformazione.

Quali sono gli obblighi contabili di una SSI?

La SSI ha obblighi contabili semplificati rispetto alle società di capitali. Deve tenere un libro giornale e un libro degli inventari.

In caso di scioglimento della SSI, come vengono tassati gli immobili?

In caso di scioglimento, gli immobili vengono tassati come cessioni, a meno che non rientrino in specifiche esenzioni previste dalla legge.

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