La società semplice spesso viene utilizzata come strumento per gestire patrimoni familiari, sfruttando l’impignorabilità della quota da parte di terzi. Tuttavia, il creditore particolare del socio, anche se non può pignorare la quota ha la possibilità di rivalersi sugli utili spettanti al debitore, chiedere la liquidazione della quota dello stesso, e chiedere atti conservativi sulla quota del debitore.


La società semplice, rappresenta un forma molto particolare di aggregazione, che è regolata dagli articoli da 2251 a 2290 c.c. Essa si caratterizza per un regime giuridico e fiscale molto semplice che ben si presta per essere un’ottimo strumento di tutela del patrimonio. Non sono rari, infatti, i casi in cui la società semplice viene utilizzata come strumento giuridico per la formazione di holding societarie o immobiliari. Sul sito ne abbiamo parlato con articoli dedicati.

Naturalmente, la semplicità di giuridica e fiscale di questa forma societaria rende molto attrattiva questa forma societaria. Il contratto sociale può formarsi anche senza la presenza di un notaio, prevede la sola iscrizione nella sezione speciale della Camera di commercio, senza previsione di pubblicazione di bilanci o di tenuta della contabilità. Non è soggetta a fallimento in quanto non può esercitare attività commerciale, trattasi di soggetto con una propria autonomia rispetto a quella dei soci. In questi termini occorre indicare proprio l’aspetto che andremo ad analizzare in questo articolo, ovvero il fatto che, a determinante condizioni, le quote sociali non sono soggette a sequestro o pignoramento. Questo significa che i beni conferiti non possono essere soggetti ad aggressione da parte del creditore particolare del socio.

Prima di andare nel dettaglio nell’analisi della non sequestrabilità o della non pignorabilità della quota occorre evidenziare che, per il perfezionamento di uno strumento legato alla protezione patrimoniale occorre costituire la società semplice prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi. Infatti, non si deve mai dimenticare che proteggere il patrimonio significa prevenire possibili aggressioni, anche perché se si interviene quando ormai è troppo tardi, potrebbe esserci sempre la possibilità di attivare possibili azioni revocatorie (la revocatoria ordinaria si estingue in cinque anni dal compimento dell’atto).

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
L’azione di revocatoria è uno strumento giudiziale, che il creditore ha la possibilità di richiedere ed ottenere, ad esito finale di un giudizio secondo il rito civile ordinario. Attraverso questo strumento il creditore può chiedere al giudice la “revoca” di uno o più atti, posti in essere dal debitore socio della società semplice, affinché non siano opponibili al soddisfacimento della propria pretesa creditoria.

Il contratto sociale si modifica solo con il consenso unanime dei soci

Il punto di partenza di questa analisi sulla tutela della posizione del socio dal suo creditore particolare è l’analisi delle disposizioni civilistiche. Sul punto occorre analizzare quanto dispone l’art. 2252 c.c., il quale prevede che “il contratto sociale può essere modificato soltanto attraverso il consenso di tutti i soci, se non è disposto diversamente“. Questo significa che nella società semplice (come nelle società di persone) è necessario il consenso di tutti i soci per modificare i patti sociali.

Il trasferimento della quota nelle società di persone comporta la modifica della compagine soggettiva (identificata nell’atto costitutivo e caratterizzata dalla scelta personale e fiduciaria dei singoli soci) e per questo rimane assoggettata alla necessità del consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c. Questa situazione di fatto rende impossibile l’esecuzione forzata della quota del socio, almeno fino allo scioglimento della società per volontà dei soci e alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote. Indirettamente, questo significa che è necessario il consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con l’unanimità dei soci. Nella società semplice non è possibile ottenere l’esecuzione forzata di una quota, durante la vita della società.

Quindi il creditore particolare del socio non potrà pignorare la quota della società semplice in cui il suo debitore detiene una quota se l’atto costitutivo della stessa prevede l’intrasferibilità della quota se non con consenso unanime dei soci (non vi deve essere libera trasferibilità delle quote). All’interno delle società di persone la quota sociale ha una valenza diversa da quella che possiede nelle società di capitali. Nella società di persone la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso. Per questo motivo è possibile arrivare all’impignorabilità della quota di società di persone da parte del creditore particolare del socio. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alle accortezze da prendere in sede di costituzione della stessa.

PIGNORAMENTO DELLA QUOTA SOCIETARIA
Il pignoramento della quota societaria è una procedura esecutiva secondo la quale il bene viene sottratto al proprio possessore. Tale bene viene venduto all’asta ed il suo ricavato viene utilizzato al fine del soddisfacimento del creditore. Accanto al pignoramento si può avere il sequestro della quota sociale. Questa, invece, è una procedura cautelare che impedisce al proprietario di disporne al fine di garantire il futuro creditore. Queste azioni sono quelle che, ordinariamente, il creditore può disporre al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Sul punto, inoltre, l’articolo 2740 c.c., al comma 1, dispone che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri“. Quindi, il debitore deve far fronte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, per rispondere ai propri beni personali. Indirettamente, questo significa che i beni conferiti nella società semplici non sono aggredibili (in quanto non più personali). Per quanto riguarda le quote sociali, invece, come vedremo, trattandosi di bene immateriale intimamente connesso alla persona, non sono liberamente scambiabili (se previsto dai patti sociali ex art. 2252 c.c.). Come detto, tuttavia, l’ottenimento di questa tutela è legata alla scrittura coerente dei patti sociali. Tuttavia, occorre tenere in considerazione quanto indicato dall’art. 2270 del codice civile prevede per le società semplici che: “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi spettanti a quest’ultimo nella liquidazione“.

In questi termini deve escludersi la pignorabilità delle quote di società di persone da parte dei creditori particolari del socio. Infatti, il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modifica del rapporto sociale, data dalla sostituzione del socio (esecutato) da parte del creditore procedente. Tale modifica configurerebbe una violazione del principio dell’intuitus personae tipico delle società di persone (art. 2270, comma 1, c.c.).

Giurisprudenza sull’impignorabilità quote di società semplice
Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991.

Impignorabilità della quota di società semplice

  1. Protezione della quota sociale: La quota sociale di una società semplice non può essere pignorata dai creditori personali di un socio, secondo quanto stabilito dall’art. 2302 del codice civile Questo significa che i creditori di un socio non possono aggredire direttamente la sua quota sociale per soddisfare i loro crediti;
  2. Ragioni dell’impignorabilità: La ragione di questa impignorabilità risiede nella natura personale di questo tipo di società, dove la scelta dei soci è fondamentale per lo svolgimento dell’attività sociale. Pertanto, la legge intende proteggere la società e gli altri soci da ingressi indesiderati di soggetti terzi (i creditori) che potrebbero alterare l’equilibrio della gestione societaria.

Quali azioni può esperire il creditore particolare del socio di società semplice?

Il patrimonio della società semplice, quindi, è insensibile alle vicende personali del singolo socio. Infatti, il creditore personale del socio non può, aggredire direttamente il patrimonio della società e nemmeno compensare un suo credito verso il socio con un debito eventualmente contratto con la società. Il creditore particolare del socio di società semplice, tuttavia, ha la possibilità di:

  • Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
  • Chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore;
  • Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore (ovvero evitare che la quota venga ceduta a terzi).

Naturalmente, queste azioni possono essere effettuate soltanto dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del socio (debitore) per il soddisfacimento del proprio credito.

Rivalersi sugli utili spettanti al socio debitore

Il creditore particolare del socio ha la possibilità di rivalere i propri diritti sugli eventuali utili derivanti dalla società semplice imputabili al socio debitore. Non potendo rivalersi attraverso il pignoramento, la legge permette al creditore particolare del socio di potersi rifare del proprio credito attribuendosi la quota di utili spettanti al socio di società semplice (suo debitore).

Chiedere la liquidazione della quota del socio debitore

Il rapporto tra società e socio, nelle società personali è disciplinato dagli art. 2270 e 2305 c.c., i quali impediscono al creditore particolare del socio di potersi sostituire a questo nella posizione di socio. In questo senso il creditore particolare del socio ha la possibilità di far valere le sue ragioni esclusivamente sulla quota spettante al socio stesso ricevuta dalla richiesta di liquidazione formale della quota, ex art. 2270, comma 2, c.c. Per chiedere la liquidazione della quota il creditore particolare del socio deve dimostrare che gli altri beni personali del socio si sono rivelati insufficienti al soddisfacimento del suo credito.

In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la società deve ottemperare entro 3 mesi, salvo che si apra la liquidazione della società. Liquidare la quota del socio significa che la società deve corrispondere al socio stesso il valore pari a quello della sua quota conferita (attraverso proventi a sua disposizione, oppure liquidando degli investimenti). Qualora questo non fosse possibile la società deve essere posta in liquidazione. L’eventuale liquidazione della quota del socio non avviene in capo al creditore particolare, ma sempre nei confronti del socio (art. 2270 c.c.). Sarà questi che con tali mezzi salderà il proprio debito verso il creditore.

Compiere atti conservativi sulla quota

Abbiamo detto che il creditore particolare del socio non può sostituirsi al socio stesso nella società semplice, ma ha la possibilità di compiere atti conservativi sulla quota del socio. Di fatto, si tratta di azioni per evitare che il socio possa liquidare la propria quota a terzi con lo scopo di dissimulare il proprio patrimonio. Con queste azioni il creditore particolare tutela il mantenimento della quota e potrà, nel caso, continuare a beneficiare degli utili per ottenere il soddisfacimento del suo credito.

L’importanza nella stipulazione dell’atto costitutivo nella società semplice

La Corte di Cassazione intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone ne ha statuito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605). Nella sentenza in commento la Cassazione ha sancito un importante principio, secondo il quale: “le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo sono trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio“. In questo solo caso il creditore particolare del socio ha la possibilità di compiere atti conservativi sulla quota, effettuare il sequestro conservativo delle quote, ed espropriarle anche prima della liquidazione della società.

Detto questo, è di fondamentale importanza per chiunque intenda costituire una società semplice, stipulare il contratto sociale nel modo migliore. Per quanto abbiamo letto in questo articolo, quindi, è importante che il contratto sociale possa prevedere l’intrasferibilità delle quote sociali, salvo il consenso unanime dei soci. In questo modo il socio si tutela dall’eventuale rischi di pignorabilità. Più complessa appare, invece, l’applicazione di una clausola che possa comprendere l’esclusione del socio dalla liquidazione della propria quota. In questo modo il socio si tutela da possibili azioni di liquidazione della quota, ma possono esservi problematiche nell’applicazione di questo tipo di clausola. Per realizzare questi obiettivi è importante che vi sia una accurata consulenza legale proprio per ottenere la migliore forma possibile per la tutela del patrimonio che si vuole tutelare con la costituzione della società semplice. Questa tipologia societaria, infatti, è utilizzata come società “cassaforte” e pertanto deve essere costituita nel modo migliore per realizzare i propri obiettivi.

Consulenza fiscale online

La società semplice può risultare un utile strumento atto a tutelare il proprio patrimonio nei confronti di terzi (creditore particolare del socio). Tuttavia, la possibilità di arrivare all’impignorabilità della quota per il creditore particolare del socio rende questa società molto attrattiva per tutelarsi nei confronti di possibili azioni future di terzi. Naturalmente, è importante agire sempre per tempo, prima che vi sia l’eventuale formazione di debiti che possono poi arrivare a compromettere l’efficacia di strutture di tutela patrimoniale, anche nei confronti di possibili azioni revocatorie promosse dal creditore particolare del socio per far valere il soddisfacimento del suo credito. La società semplice, infatti, è utile se la viene costituita in tempi non sospetti, e con un contratto sociale scritto in modo da tutelare, per quanto possibile, il socio da possibili azioni del creditore particolare nei suoi confronti. Come detto, per questi aspetti occorre una consulenza legale prima della sua costituzione.

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Approfondimenti sul tema società semplice

Società semplice e organizzazione dei patrimoni familiari

La società semplice

La società semplice. Guida civilistica e formulario

1 COMMENTO

  1. Buongiorno, mi ha colpito il Suo passaggio in cui dice che: il creditore particolare del socio ha la possibilità di far valere le sue ragioni esclusivamente sulla quota spettante al socio stesso ricevuta dalla richiesta di liquidazione formale della quota, ex art. 2270, comma 2, c.c. “salvo che lo statuto societario preveda l’esclusione del socio dalla liquidazione di quote”.

    La possibilità di cui a questa ultima frase che ho messo tra virgolette è contenuta in qualche norma? O sentenza?
    Grazie
    Cordiali saluti

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