Il Quadro VJ del modello IVA 2026 presenta una struttura rinnovata, con la suddivisione in due sezioni e l’introduzione del rigo VJ30 per il settore della logistica.
La dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026 (Provvedimento AdE n. 51732 del 15 gennaio 2026). Il Quadro VJ raccoglie le operazioni passive soggette a inversione contabile, nelle quali l’IVA non viene addebitata dal cedente o prestatore ma assolta direttamente dall’acquirente o committente.
Quest’anno il quadro assume una denominazione più ampia, “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni“, e accoglie il nuovo rigo VJ30, riservato al regime transitorio opzionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per il comparto trasporti e logistica. In questa guida analizziamo la struttura aggiornata, i singoli righi e le modalità operative di compilazione, con un focus sugli errori da evitare nella pratica professionale.
Indice degli argomenti
Cos’è il Quadro VJ e quando deve essere compilato
Il Quadro VJ della dichiarazione IVA deve essere compilato dai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti o importazioni di beni e servizi per i quali l’imposta è assolta con il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), anziché dal cedente o prestatore (art. 17, DPR n. 633/72).
Il quadro consente di determinare, nel rigo VJ19, il totale dell’imposta dovuta su queste operazioni. Tale importo confluisce poi nel Quadro VL, rigo VL1, ai fini della liquidazione annuale. Trattandosi di operazioni di acquisto che generano comunque un debito IVA per l’acquirente, esse non possono transitare dal Quadro VE (riservato alle operazioni attive): è proprio questa la funzione specifica del Quadro VJ.
Le operazioni indicate nel Quadro VJ devono essere riportate anche nel Quadro VF, per consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.
Le novità del modello IVA 2026: la nuova struttura a due sezioni
Il modello IVA 2026 introduce modifiche strutturali significative al Quadro VJ, che risulta ora articolato in due sezioni distinte:
Sezione 1 – Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni Comprende i righi da VJ1 a VJ19 e mantiene sostanzialmente la struttura del modello precedente. È dedicata alle operazioni in reverse charge “tradizionali”: acquisti da soggetti non residenti, acquisti intracomunitari, estrazioni da depositi IVA, operazioni nel settore edile, cessioni di oro, rottami, telefoni cellulari, microprocessori e acquisti soggetti a split payment.
Sezione 2 – Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica Si compone del solo rigo VJ30 ed è riservata esclusivamente ai committenti che hanno esercitato l’opzione per il pagamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, ai sensi dell’art. 1, commi 59-63, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Questa suddivisione riflette l’esigenza di distinguere il reverse charge “ordinario” dal nuovo meccanismo transitorio introdotto per contrastare le frodi IVA nel settore della logistica, operativo dal 30 luglio 2025 a seguito del Provvedimento AdE n. 309107/2025.
Quando NON compilare il Quadro VJ
Non tutte le operazioni formalmente soggette a inversione contabile devono essere indicate nel Quadro VJ. Restano escluse dal quadro:
- Gli acquisti di beni e servizi che, pur richiedendo l’integrazione o l’autofatturazione, non costituiscono operazioni imponibili. È il caso, ad esempio, dell’integrazione della fattura relativa a un trasporto di beni in esportazione emessa da un vettore estero: trattandosi di prestazione non imponibile ai sensi dell’art. 9, DPR n. 633/72, l’operazione non va esposta nel quadro.
- Le autofatture emesse per esigenze di tecnica operativa che non configurano tecnicamente un “acquisto” soggetto a reverse charge. Tra queste rientrano:
- autofatture per acquisti da agricoltori esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72)
- autofatture-denuncia per acquisti senza emissione di fattura (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97)
- autofatture per omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32)
- autofatture per regolarizzazione dello splafonamento.
Sezione 1 – Determinazione dell’imposta per operazioni in reverse charge
La Sezione 1 del Quadro VJ accoglie 18 tipologie di operazioni (righi da VJ1 a VJ18), per ciascuna delle quali occorre indicare distintamente l’imponibile (colonna 1) e l’imposta (colonna 2). Il rigo VJ19 riporta il totale dell’IVA risultante dalla somma delle colonne 2 dei righi precedenti.
Di seguito l’analisi dei righi di maggiore rilevanza operativa.
Rigo VJ1 – Acquisti di beni provenienti da San Marino e dal Vaticano
Nel rigo VJ1 si indicano gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano per i quali l’IVA non è stata applicata dal cedente. In tal caso, il cessionario italiano provvede all’autofatturazione dell’operazione.
Gli acquisti da San Marino effettuati senza applicazione dell’IVA da parte del fornitore devono essere riportati anche nel rigo VF28, campo 6, ai fini della corretta esposizione nel Quadro VF.
Rigo VJ2 – Estrazione di beni da depositi IVA
Il rigo VJ2 è riservato alle operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all’art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993, destinate all’immissione in consumo nel territorio dello Stato.
La base imponibile è costituita:
- dal corrispettivo indicato nella fattura emessa dal fornitore all’atto dell’introduzione nel deposito, oppure
- dall’ultimo valore di cessione, in caso di successive compravendite del bene durante la giacenza, maggiorato dei corrispettivi per eventuali prestazioni di servizi eseguite sui beni nel deposito.
Non rientrano in questo rigo le estrazioni di beni destinati a cessione intracomunitaria o esportazione, poiché tali operazioni non comportano immissione in consumo nel territorio italiano. In ogni caso, dei corrispettivi delle eventuali prestazioni di servizi effettuate sui beni medesimi durante la giacenza nel deposito.
Rigo VJ3 – Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (art. 17, comma 2)
Il rigo VJ3 accoglie gli acquisti di beni e servizi effettuati presso soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, per i quali l’IVA è assolta dal cessionario o committente nazionale mediante autofattura o integrazione (art. 17, comma 2, DPR n. 633/72).
Questo rigo riveste particolare importanza operativa perché include:
- acquisti di beni da fornitori UE con rappresentante fiscale o identificazione diretta in Italia
- acquisti di servizi generici (B2B) da prestatori UE ed extra-UE, territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72
L’autofattura deve essere emessa in unico esemplare e registrata sia nel registro delle fatture emesse (ai fini della liquidazione dell’IVA a debito) sia nel registro degli acquisti (ai fini della detrazione).
Attenzione: nel rigo VJ3 non vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, che trovano collocazione nel successivo rigo VJ9.
Rigo VJ9 – Acquisti intracomunitari di beni
Il rigo VJ9 è dedicato agli acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38, D.L. n. 331/1993, per i quali il cessionario italiano ha provveduto all’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore comunitario, ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993.
Devono essere indicati in questo rigo anche gli acquisti intracomunitari di:
- oro industriale e argento puro
- rottami e materiali di recupero
- telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
- microprocessori e unità centrali di elaborazione
Distinzione operativa VJ3/VJ9: La corretta allocazione tra i righi VJ3 e VJ9 dipende dalla natura dell’operazione:
- VJ3: acquisti di servizi da soggetti UE (autofattura/integrazione ex art. 17, comma 2) e acquisti di beni da non residenti con rappresentante fiscale/identificazione diretta
- VJ9: acquisti intracomunitari di beni con integrazione ex art. 46, D.L. n. 331/1993
Righi VJ12-VJ16 – Reverse charge interno
I righi da VJ12 a VJ16 accolgono le operazioni in reverse charge interno, per le quali l’inversione contabile opera tra soggetti passivi italiani in specifici settori:
| Rigo | Operazione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| VJ12 | Prestazioni di servizi in subappalto nel settore edile | Art. 17, c. 6, lett. a) |
| VJ13 | Acquisti di fabbricati con opzione per l’imponibilità | Art. 17, c. 6, lett. a-bis) |
| VJ14 | Acquisti di telefoni cellulari | Art. 17, c. 6, lett. b) |
| VJ15 | Acquisti di microprocessori, console, tablet, laptop | Art. 17, c. 6, lett. c) |
| VJ16 | Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti relativi a edifici | Art. 17, c. 6, lett. a-ter) |
Per il settore edile (rigo VJ12), il reverse charge si applica esclusivamente alle prestazioni rese in subappalto: il subappaltatore emette fattura senza IVA e l’appaltatore principale integra il documento e versa l’imposta. La Circolare AdE n. 37/E del 29 dicembre 2006 fornisce i chiarimenti operativi di riferimento.
Rigo VJ18 – Acquisti delle Pubbliche Amministrazioni (split payment)
Il rigo VJ18 è riservato agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti indicati nell’art. 17-ter, DPR n. 633/72, tenuti al versamento dell’IVA mediante il meccanismo dello split payment.
In questo rigo confluisce esclusivamente l’imposta che ha partecipato alle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015 (come modificato dal D.M. 27 giugno 2017), ovvero l’IVA relativa ad acquisti per i quali la PA agisce in veste di soggetto passivo.
Rigo VJ19 – Totale IVA sulle operazioni
Il rigo VJ19 espone il totale dell’imposta dovuta sulle operazioni indicate nella Sezione 1, ottenuto dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da VJ1 a VJ18.
Questo importo viene trasferito nel Quadro VL, rigo VL1, concorrendo alla determinazione dell’IVA a debito complessiva del contribuente.
Il nuovo rigo VJ30 per il settore logistica e trasporti
Il rigo VJ30, introdotto nel modello IVA 2026, è riservato ai committenti che hanno esercitato l’opzione per il versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, nell’ambito del regime transitorio per i servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi 59-63, L. n. 207/2024).
Questa novità rappresenta uno degli interventi più significativi del modello dichiarativo 2026 e richiede particolare attenzione nella compilazione, considerata la complessità del meccanismo operativo.
Ambito di applicazione del regime opzionale (L. 207/2024)
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Tuttavia, l’efficacia di tale regime “a regime” è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Nelle more dell’autorizzazione comunitaria, l’art. 1, commi 59-62, L. n. 207/2024 ha previsto un regime transitorio opzionale, operativo dal 30 luglio 2025 (Provvedimento AdE n. 309107 del 28 luglio 2025).
Soggetti interessati:
Il regime si applica alle prestazioni di servizi:
- effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente
- con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili
- rese nei confronti di imprese con codice ATECO 2025 – Sezione H (Trasporto e magazzinaggio)
Tra i codici ATECO rilevanti figurano: trasporto merci su strada (49.41), trasporto ferroviario di merci (49.20), trasporto marittimo (50.20), trasporto aereo di merci (51.21), magazzinaggio e custodia (52.10), movimentazione merci (52.24).
Esercizio dell’opzione:
L’opzione deve essere esercitata congiuntamente da prestatore e committente mediante trasmissione telematica dell’apposito modello “Comunicazione dell’opzione reverse charge logistica” tramite il software “ReverseChargeLogistica” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione:
- ha durata triennale dalla data di trasmissione
- non è revocabile nel periodo di validità
- può essere esercitata anche nei rapporti tra subappaltatori (Circolare AdE n. 14/E del 18 dicembre 2025)
Come funziona il meccanismo: coordinamento VJ30 e VE38
Il regime transitorio prevede un meccanismo peculiare, che l’Agenzia delle Entrate ha definito assimilabile allo split payment piuttosto che a un vero reverse charge (FAQ AdE del 10 settembre 2025).
Obblighi del prestatore:
Il prestatore (o subappaltatore) deve:
- emettere fattura ordinaria con IVA ai sensi dell’art. 21, DPR n. 633/72, indicando imponibile, aliquota e imposta
- apporre l’annotazione: “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”
- registrare la fattura nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nelle proprie liquidazioni periodiche
- indicare l’operazione nel rigo VE38, campi 2 e 3 (imponibile e imposta)
Obblighi del committente:
Il committente (o appaltatore) deve:
- registrare la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti
- versare l’IVA tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura
- utilizzare il codice tributo “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale”
- indicare l’operazione nel rigo VJ30 (imponibile in colonna 1, imposta in colonna 2)
Importante: il versamento deve essere effettuato senza possibilità di compensazione orizzontale con altri crediti tributari o contributivi (Risoluzione AdE n. 47/E del 28 luglio 2025).
Compilazione del modello F24:
Nella sezione “Contribuente” vanno indicati i dati del committente. Nel campo “Codice fiscale del coobbligato” va inserito il codice fiscale del prestatore (soggetto solidalmente responsabile), con il codice identificativo “66” (Risoluzione AdE n. 53/E/2025).
Schema operativo: prestatore vs committente
| Adempimento | Prestatore | Committente |
|---|---|---|
| Fatturazione | Emette fattura con IVA + annotazione opzione | Riceve fattura |
| Registrazione vendite | Registra senza far confluire IVA in liquidazione | – |
| Registrazione acquisti | – | Registra e detrae IVA (se spettante) |
| Versamento IVA | – | Versa con F24 entro il 16 del mese successivo |
| Dichiarazione IVA | Rigo VE38 (campi 2-3) | Rigo VJ30 (campi 1-2) |
| Responsabilità | Solidale | Solidale |
Tabella riepilogativa: tutti i righi del Quadro VJ 2026
Di seguito la tabella completa dei righi del Quadro VJ, con l’indicazione della tipologia di operazione e del riferimento normativo.
SEZIONE 1 – Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
| Rigo | Tipologia di operazione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| VJ1 | Acquisti di beni da San Marino e Vaticano (senza IVA del cedente) | Art. 71, DPR 633/72 |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA | Art. 50-bis, c. 6, D.L. 331/93 |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti | Art. 17, c. 2, DPR 633/72 |
| VJ4 | Provvigioni per vendita documenti di viaggio | Art. 74, c. 1, lett. e), DPR 633/72 |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio | Art. 74-ter, c. 8, DPR 633/72 |
| VJ6 | Acquisti interni di rottami e materiali di recupero | Art. 74, cc. 7-8; art. 35, D.L. 269/03 |
| VJ7 | Acquisti di oro industriale e argento puro | Art. 17, c. 5, DPR 633/72 |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione | Art. 17, c. 5, DPR 633/72 |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni | Art. 46, c. 1, D.L. 331/93 |
| VJ10 | Importazioni di rottami senza IVA in dogana | Art. 74, cc. 7-8; art. 35, D.L. 269/03 |
| VJ11 | Importazioni di oro industriale/argento puro senza IVA in dogana | Art. 70, c. 5, DPR 633/72 |
| VJ12 | Prestazioni in subappalto nel settore edile | Art. 17, c. 6, lett. a), DPR 633/72 |
| VJ13 | Acquisti di fabbricati con opzione imponibilità | Art. 17, c. 6, lett. a-bis), DPR 633/72 |
| VJ14 | Acquisti di telefoni cellulari | Art. 17, c. 6, lett. b), DPR 633/72 |
| VJ15 | Acquisti di microprocessori, console, tablet, laptop | Art. 17, c. 6, lett. c), DPR 633/72 |
| VJ16 | Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti su edifici | Art. 17, c. 6, lett. a-ter), DPR 633/72 |
| VJ17 | Acquisti di beni e servizi nel settore energetico | Art. 17, c. 6, lett. d-bis), d-ter), d-quater) |
| VJ18 | Acquisti PA e soggetti split payment | Art. 17-ter, DPR 633/72 |
| VJ19 | TOTALE IVA (somma colonne 2 da VJ1 a VJ18) | – |
SEZIONE 2 – Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica
| Rigo | Tipologia di operazione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| VJ30 | Acquisti servizi logistica/trasporti con opzione versamento IVA | Art. 1, cc. 59-63, L. 207/2024 |
Casi pratici di compilazione
Caso 1 – Acquisto di servizi da fornitore tedesco (VJ3)
Situazione: La società Alfa Srl acquista servizi di consulenza informatica da una software house tedesca (Beta GmbH) priva di stabile organizzazione in Italia. Il servizio è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Importo fatturato: € 10.000.
Adempimenti:
- Alfa Srl integra la fattura ricevuta applicando l’IVA al 22%: € 2.200
- Registra l’operazione sia nel registro vendite che nel registro acquisti
Compilazione Quadro VJ:
- Rigo VJ3, colonna 1 (imponibile): € 10.000
- Rigo VJ3, colonna 2 (imposta): € 2.200
Compilazione Quadro VF: L’operazione va indicata anche nel Quadro VF (rigo corrispondente all’aliquota 22%) per consentire la detrazione dell’imposta.
Caso 2 – Acquisto intracomunitario di beni (VJ9)
Situazione: La società Gamma Srl acquista macchinari industriali da un fornitore francese (Delta SA). Il trasporto avviene dalla Francia all’Italia. Importo: € 50.000.
Adempimenti:
- Gamma Srl integra la fattura del fornitore francese con IVA al 22%: € 11.000
- Presenta il modello INTRASTAT acquisti
Compilazione Quadro VJ:
- Rigo VJ9, colonna 1 (imponibile): € 50.000
- Rigo VJ9, colonna 2 (imposta): € 11.000
Nota: questa operazione non va nel rigo VJ3, bensì nel VJ9, trattandosi di acquisto intracomunitario di beni con integrazione ex art. 46, D.L. n. 331/1993.
Caso 3 – Subappalto edile (VJ12)
Situazione: L’impresa edile Costruzioni Rossi Srl (appaltatore principale) affida in subappalto lavori di posa pavimenti alla ditta Pavimenti Verdi Snc. Importo del subappalto: € 25.000.
Adempimenti:
- Pavimenti Verdi Snc emette fattura senza IVA, indicando: “Inversione contabile ex art. 17, c. 6, lett. a), DPR 633/72”
- Costruzioni Rossi Srl integra la fattura con IVA al 10%: € 2.500
Compilazione Quadro VJ (Costruzioni Rossi Srl):
- Rigo VJ12, colonna 1 (imponibile): € 25.000
- Rigo VJ12, colonna 2 (imposta): € 2.500
Caso 4 – Servizi di logistica con opzione (VJ30)
Situazione: La società di trasporti LogiTrans Spa (committente, codice ATECO 49.41) stipula un contratto di appalto con la cooperativa MoviMerci (prestatore) per servizi di movimentazione merci. Le parti esercitano l’opzione per il regime transitorio. Fatture emesse nel 2025: imponibile complessivo € 120.000, IVA 22% = € 26.400.
Adempimenti del prestatore (MoviMerci):
- Emette fatture con IVA esposta e annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”
- Registra nel registro vendite senza far confluire l’IVA nelle liquidazioni
- In dichiarazione IVA indica l’operazione nel rigo VE38, campi 2 e 3
Adempimenti del committente (LogiTrans Spa):
- Registra le fatture nel registro acquisti
- Versa l’IVA mensilmente con F24 (codice tributo 6045), senza compensazione
- In dichiarazione IVA compila il rigo VJ30
Compilazione Quadro VJ (LogiTrans Spa):
- Rigo VJ30, colonna 1 (imponibile): € 120.000
- Rigo VJ30, colonna 2 (imposta): € 26.400
Domande frequenti
Il Quadro VJ deve essere compilato dai soggetti passivi IVA che hanno effettuato, nel periodo d’imposta, acquisti o importazioni di beni e servizi per i quali l’imposta è stata assolta mediante il meccanismo del reverse charge (inversione contabile). In questi casi, l’IVA non viene addebitata dal cedente o prestatore, ma è dovuta direttamente dall’acquirente o committente, che la espone nel Quadro VJ ai fini della liquidazione.
Il rigo VJ3 accoglie gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, per i quali l’IVA è assolta mediante autofattura o integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Include principalmente i servizi B2B da fornitori UE ed extra-UE. Il rigo VJ9, invece, è riservato specificamente agli acquisti intracomunitari di beni, integrati ai sensi dell’art. 46, D.L. n. 331/1993. La distinzione fondamentale riguarda quindi la natura dell’operazione: servizi e acquisti da soggetti con rappresentante fiscale nel VJ3, cessioni intracomunitarie di beni nel VJ9.
Il rigo VJ30 è riservato ai committenti che operano nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica e che hanno esercitato l’opzione per il versamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore, ai sensi dell’art. 1, commi 59-63, L. n. 207/2024. In questo regime transitorio, il prestatore emette fattura con IVA esposta ma non la versa; è il committente a effettuare il versamento tramite F24 (codice tributo 6045) entro il 16 del mese successivo, senza possibilità di compensazione. L’opzione ha durata triennale e richiede comunicazione telematica congiunta all’Agenzia delle Entrate.
Sì, tutte le operazioni esposte nel Quadro VJ devono essere riportate anche nel Quadro VF, al fine di consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. Questo passaggio è essenziale per evitare che l’IVA risulti esclusivamente a debito senza il corrispondente credito. La detrazione spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, tenendo conto di eventuali limitazioni (pro-rata, indetraibilità oggettiva o specifica).
No. Nel Quadro VJ devono essere indicate esclusivamente le operazioni per le quali è stata effettivamente assolta l’IVA mediante reverse charge. Gli acquisti di beni e servizi che, pur essendo formalmente soggetti a integrazione o autofatturazione, costituiscono operazioni non imponibili (ad esempio, trasporti internazionali ex art. 9, DPR n. 633/72) o esenti non devono essere esposti in questo quadro.
Il totale dell’IVA indicato nel rigo VJ19 (somma delle imposte esposte nei righi da VJ1 a VJ18) viene trasferito nel Quadro VL, rigo VL1, concorrendo alla determinazione dell’imposta complessivamente dovuta. Il rigo VJ30, appartenente alla Sezione 2, segue un meccanismo autonomo collegato al regime opzionale per il settore logistica.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’IVA
- Art. 17, commi 2, 5 e 6 – Soggetti passivi e inversione contabile
- Art. 17-ter – Split payment
- Art. 19 e 19-bis – Detrazione dell’imposta
- Art. 21 – Fatturazione delle operazioni
- Art. 26 – Variazioni dell’imponibile o dell’imposta
- Art. 30-ter – Restituzione dell’imposta non dovuta
- Art. 74 – Regimi speciali (rottami, editoria, viaggi)
- Art. 74-ter – Agenzie di viaggio
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. n. 427/1993)
- Art. 38 – Acquisti intracomunitari
- Art. 46 – Fatturazione e registrazione degli acquisti intracomunitari
- Art. 50-bis – Depositi IVA
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
- Art. 1, commi 57-63 – Reverse charge settore logistica e trasporti
- D.L. 19 giugno 2025, n. 84 (Decreto Fiscale)
- Art. 9 – Modifiche al regime transitorio logistica
- Provvedimento AdE 15 gennaio 2026, prot. n. 51732/2026 – Approvazione modelli IVA/2026 e IVA BASE/2026
- Provvedimento AdE 28 luglio 2025, prot. n. 309107/2025 – Modello comunicazione opzione reverse charge logistica
- Circolare AdE n. 14/E del 18 dicembre 2025 – Chiarimenti regime transitorio logistica
- Circolare AdE n. 37/E del 29 dicembre 2006 – Reverse charge nel settore edile
- Risoluzione AdE n. 47/E del 28 luglio 2025 – Codice tributo 6045
- Risoluzione AdE n. 53/E/2025 – Compilazione modello F24 regime logistica
- Risoluzione AdE n. 20/E/2025 – Rimborso IVA beni ammortizzabili su beni di terzi
- FAQ AdE 10 settembre 2025 – Modalità operative regime logistica