Il Quadro VJ della dichiarazione IVA 2024, in riferimento al periodo d’imposta 2023, richiede la compilazione per segnalare l’acquisto o l’importazione di beni o servizi soggetti alla procedura nota come “inversione contabile” o “reverse charge”. In questa modalità, l’imposta è a carico del cessionario o committente anziché del fornitore o prestatore di servizi. Questo spazio è quindi riservato all’indicazione di operazioni specifiche per le quali l’imposta è dovuta, conformemente a disposizioni particolari, sia da parte del cessionario che da parte di soggetti operanti in settori specifici di attività, in relazione alle provvigioni da essi corrisposte.
Quando deve essere compilato il quadro VJ?
Nello specifico, il Quadro VJ della dichiarazione IVA deve essere compilato dai contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni di acquisto o importazione di beni o servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta, contrariamente alla regola generale che stabilisce che questa è dovuta dal cedente o prestatore, si realizza invece mediante il metodo della cosiddetto “reverse charge“, per il quale l’imposta è dovuta dal cessionario o committente. Non devono essere indicati nel quadro VJ gli acquisti di beni e servizi che, pur essendo formalmente sottoposti all’obbligo di inversione contabile, non costituiscono tuttavia operazioni imponibili: per esempio, l’integrazione, effettuata dal committente nazionale, della fattura relativa ad un trasporto di beni in esportazione emessa nei suoi confronti da un vettore estero, trattandosi di una prestazione di servizi non imponibile ai sensi dell’art. 9, DPR n. 633/1972.
Nel Quadro VJ è necessario, inoltre, specificare sia l’imponibile che l’imposta relative alle operazioni menzionate, prendendo in considerazione qualsiasi variazione come prescritto dall’art. 26. È importante notare che le operazioni segnalate in questo quadro devono essere anche incluse nel Quadro VF per consentire la relativa detrazione. Non sono mancate novità riguardanti la Dichiarazione Iva 2024.
Le istruzioni 2024 dell’Agenzia dell’Entrate includono modifiche nei Righi VE e VF, nella Sezione II del Quadro VL, e aggiornamenti nel Quadro VO delle Opzioni. Rimane invece pressoché invariato il Quadro VJ. Andiamo a ripassare insieme le modalità di compilazione del Quadro VJ della dichiarazione IVA, per l’indicazione degli acquisti effettuati con inversione contabile (sia per operazioni interne che esterne). Cominciamo!
La compilazione del quadro VJ della dichiarazione Iva 2024
Il Quadro VJ consente di determinare, nel Rigo VJ19 il totale dell’imposta relativa alle operazioni effettuate in reverse charge. Questo totale viene poi trasferito nel Quadro VL, nel Rigo VL1, al fine di concorrere alla liquidazione del tributo. Trattandosi di operazioni di acquisto, esse, pur comportando un debito d’imposta (in virtù dell’inversione contabile), non possono transitare per il Quadro VE. Questo quadro, infatti, accoglie esclusivamente le operazioni attive, e proprio a tal fine è stato creato l’apposito Quadro VJ. Il Quadro VJ consente appunto di evidenziare l’imponibile e l’imposta dovuta dal cessionario/committente, senza influenzare il volume d’affari.
Le operazioni indicate nel Quadro VJ devono essere indicate anche nel Quadro VF al fine di determinare l’ammontare complessivo degli acquisti e di consentire il diritto alla detrazione. Questo sempre che, e nella misura in cui, tale diritto sussista, in relazione alla singola operazione effettuata.
Le tipologie di acquisto previste nel Quadro VJ
Il Quadro VJ prevede 18 distinte tipologie di operazioni di acquisto, suddivise nei Righi da VJ1 a VJ18 per i quali l’imposta è dovuta dall’acquirente con il metodo del “reverse charge”, cioè mediante emissione di autofattura ovvero mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore (acquisti da soggetti non residenti, acquisti di oro, acquisti intracomunitari, ecc.). Restano estranee al Quadro VJ le autofatture per operazioni che non configurano tecnicamente un “acquisto” e che sono emesse per esigenze di tecnica operativa ovvero per operazioni che pur configurando un “acquisto” non sono ivi specificamente richiamate. Ne sono un esempio le seguenti:
- Le autofatture per acquisti da agricoltori esonerati (art. 34, comma 6);
- Le autofatture – denuncia per acquisti senza emissione di fattura (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97);
- Le autofatture per omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32);
- Le autofatture per regolarizzazione dello “splafonamento”.
La ripartizione degli acquisti nel Quadro VJ
Il punto 4.2.6 delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate esamina attentamente ogni singola voce presente all’interno del Quadro VJ della dichiarazione IVA 2024. Ecco di seguito dettagliate le diverse tipologie di operazioni di acquisto.
Rigo VJ1 – Acquisti di beni provenienti da San Marino e dal Vaticano
Nel rigo VJ1 deve essere indicato l’ammontare degli acquisti, e la relativa imposta, di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato Città del Vaticano, per i quali l’imposta non è stata applicata dal cedente e che sono stati quindi autofatturati dal cessionario. Si ricorda che questi acquisti, limitatamente a quelli effettuati presso fornitori della Repubblica di San Marino che non hanno applicato l’IVA, devono essere indicati anche nel Rigo VF28, Campo 6.
Rigo VJ2 – Estrazione di beni da depositi IVA (Art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
Nel Quadro VJ, rigo VJ2 deve essere indicato l’importo imponibile, e la relativa imposta, delle operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA. Deve trattarsi di beni estratti per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato (quindi non oggetto di cessione intracomunitaria o di esportazione). La base imponibile è costituita dall’importo della fattura emessa dal fornitore all’atto dell’introduzione del bene nel deposito, ovvero, in caso di intervenute successive transazioni di compravendita, dall’ultimo valore di cessione aumentato. In ogni caso, dei corrispettivi delle eventuali prestazioni di servizi effettuate sui beni medesimi durante la giacenza nel deposito.
Rigo VJ3 – Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (Art. 17, comma 2)
Nel Rigo VJ3 deve essere indicato l’importo imponibile, e la relativa imposta, delle operazioni di acquisto effettuati presso un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione. In tal caso, infatti, ferma restando l’imponibilità dell’operazione effettuata, si ha lo spostamento della soggettività tributaria e dei conseguenti obblighi dal cedente al cessionario o dal prestatore al committente. L’autofattura, che in tal caso deve essere emessa in unico esemplare, deve essere registrata sia tra le operazioni attive, ai fini della liquidazione e del versamento periodico dell’Iva, sia tra le operazioni passive, al fine della sua detrazione, sempreché l’imposta sia detraibile.
Rigo VJ4 – Vendita documenti di viaggio (Art. 74, comma 1, lett. e)
Nel Rigo VJ4 deve essere indicato, da parte degli esercenti l’attività, l’importo imponibile e la relativa imposta risultante dalle autofatture emesse per le provvigioni corrisposte agli intermediari per la vendita al pubblico dei biglietti di viaggio. Tali operazioni, per effetto dell’art. 74, comma 1, lett. e), del DPR n. 633/72 e del relativo decreto di attuazione (D.M. 30 luglio 2009), sono disciplinate in regime “monofase” e, pertanto, l’imposta è dovuta direttamente dai soggetti esercenti l’attività.
Rigo VJ5 – Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio (Art. 74-ter, comma 8)
Il Rigo VJ5 è riservato alle agenzie di viaggio. L’art. 74-ter, comma 8, del DPR n. 633/72, prevede che le agenzie di viaggio, per le prestazioni di intermediazione ricevute dagli intermediari con rappresentanza, debbano emettere le fatture per le provvigioni corrisposte agli intermediari medesimi e versare la relativa imposta. Copia delle fatture deve essere inviata all’intermediario, il quale dovrà annotarla in dichiarazione nel Quadro VE. Gli adempimenti relativi alle agenzie di viaggio sono stati regolamentati con il D.M. 30 luglio 1999, n. 340.
Rigo VJ6 – Acquisti all’interno di rottami e simili (Art. 74, commi 7 e 8, e art. 35 D.L. n. 269/03)
Nel Rigo VJ6 deve essere indicato l’ammontare degli acquisti di rottami e degli altri materiali indicati nell’art. 74, commi 7 e 8, indicando distintamente l’ammontare imponibile e la relativa imposta. Nel medesimo rigo è essenziale segnalare anche gli acquisti di pallet recuperati durante cicli di utilizzo successivi al primo, così come le prestazioni di servizi derivanti da contratti d’opera, d’appalto e affini, aventi come obiettivo la trasformazione di rottami non ferrosi. Per le importazioni di rottami si veda il successivo Rigo VJ10.
Rigo VJ7 – Acquisti di oro industriale e argento puro (Art. 17, comma 5)
Nel Rigo VJ7 deve essere indicato, da parte dei cessionari, l’importo imponibile e la relativa imposta, risultante dalle fatture integrate a norma dell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633/72, per gli acquisti di oro diverso dall’oro d’investimento, ovvero il cosiddetto oro industriale e di argento puro effettuati nel territorio dello Stato.
Rigo VJ8 – Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (Art. 17, comma 5)
Nel Rigo VJ8 deve essere indicato, da parte dei cessionari, l’importo imponibile e la relativa imposta, risultante dalle fatture integrate a norma dell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633/72, per gli acquisti di oro da investimento, effettuati nel territorio dello Stato, che sarebbero stati normalmente esenti da imposta, ma che il cedente ha dichiarato invece imponibili, avendone facoltà, in via di opzione.
Rigo VJ9 – Acquisti intracomunitari di beni e servizi (Art. 46, comma 1, D.L. n. 331/93)
Nel Rigo VJ9 deve essere indicato, da parte dei cessionari, l’importo imponibile e la relativa imposta, risultante dalle fatture integrate a norma dell’art. 46, comma 1, del D.L. n. 331/93. Si tratta della disposizione che stabilisce l’obbligo di integrazione della fattura emessa dal fornitore per gli acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/93.
Specificare gli acquisti intracomunitari di beni è fondamentale, e ciò include, tra gli altri, oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, come microprocessori e unità centrali di elaborazione. Tuttavia, nel Rigo VJ9 non devono essere inseriti gli acquisti di servizi presso operatori comunitari, soggette ad IVA in Italia. In tali casi, poiché il committente ha dovuto procedere all’emissione dell’autofattura a norma dell’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/72, i relativi importi devono essere indicati nel Rigo VJ3.
Rigo VJ10 – Importazioni di rottami senza pagamento dell’IVA in dogana (Art. 74, commi 7 e 8, e art. 35 D.L. n. 269/2003)
Nel rigo VJ10 deve essere indicato l’ammontare delle importazioni di rottami e altri materiali di recupero, indicati nell’art. 74, commi 7 e 8, effettuati dal contribuente in regime di imponibilità, indicando distintamente l’ammontare imponibile risultante dalla bolla doganale e la relativa imposta, ai fini della detrazione.
Rigo VJ11 – Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA in dogana (Art. 70, comma 5)
Nel rigo VJ11 deve essere indicato, da parte degli importatori, l’importo imponibile e la relativa imposta, risultante dalle autofatture emesse a norma dell’art. 17, comma 5, del DPR n. 633/72. Per le importazioni di oro industriale e di argento puro, per le quali l’imposta, pur liquidata in Dogana al momento dell’importazione, è assolta dall’importatore, che abbia rilasciato apposita attestazione, con il metodo del “reverse charge”. Ovviamente tali importazioni devono essere distinte dalle importazioni di oro da investimento che, pur dovendo essere effettuate dietro rilascio alla Dogana di un’apposita attestazione, sono effettuate in esenzione dall’imposta.
Rigo VJ12 – Acquisti di prestazioni di servizi eseguite in subappalto nel settore edile (Art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/1972)
Nel rigo VJ12 deve essere indicato l’importo imponibile e la relativa imposta, risultante dalle fatture integrate a norma dell’art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633/72, per gli acquisti di prestazioni di servizi eseguite in subappalto nel settore delle costruzioni edilizie. Sul punto vedasi la Circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondire: “Reverse charge in edilizia“.
Rigo VJ13 – Acquisti di fabbricati (Art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72)
Nel rigo VJ13 deve essere indicato l’ammontare degli acquisti di fabbricati per i quali, in deroga al criterio di esenzione, il cedente, nel relativo atto di acquisto, ha manifestato l’opzione per il regime di imponibilità della relativa cessione. Si tratta della disposizione di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633/72, per i fabbricati o porzioni per quali l’imposta sia dovuta dal cessionario.
Rigo VJ14 – Acquisti di telefoni cellulari (Art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72)
Nel rigo VJ14 deve essere indicato l’ammontare degli acquisti di telefoni cellulari, per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario. Si tratta della disposizione di cui all’art. 17, comma 6, lett. b) del n 633/72.
Per approfondire: “Reverse charge telefoni cellulari“.
Rigo VJ15 – Acquisti di microprocessori (Art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72)
Nel rigo VJ15 deve essere indicato l’ammontare degli acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione, per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c). Sostanzialmente si devono indicare gli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c).
Per approfondire: “Reverse charge PC e console da gioco“.
Rigo VJ16 – Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti (Art. 17, comma 6, lett. a)-ter)
Nel rigo VJ16 devono essere indicati gli acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter).
Per approfondire: “Servizi di pulizia in reverse charge“
Rigo VJ17 – Acquisti di beni e servizi nel settore energetico (Art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater)
Rigo VJ17 indicare gli acquisti di beni e servizi del settore energetico per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater).
Rigo VJ18 – Acquisti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni (comma 1 dell’art. 17-ter)
Rigo VJ18 indicare gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA e dagli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter tenuti al versamento dell’imposta ai sensi del medesimo articolo, per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2017.
Rigo VJ19 – Totale dell’IVA sulle operazioni del Quadro VJ
Nel rigo VJ19 deve essere indicato il totale dell’IVA sulle operazioni evidenziate nel presente quadro ottenuto sommando gli importi indicati nella colonna 2 dai righi VJ1 a VJ18.
Conclusioni
Il Quadro VJ della Dichiarazione IVA 2024 è di fondamentale importanza per segnalare gli acquisti o importazioni di beni e servizi soggetti alla procedura di inversione contabile. Questa modalità trasferisce l’onere fiscale al cessionario o committente anziché al fornitore o prestatore di servizi. In questo modo è possibile determinare l’imposta relativa alle operazioni in reverse charge, trasferendo successivamente questo totale al Quadro VL, Rigo VL1, per contribuire alla liquidazione del tributo.
Le operazioni di acquisto, sebbene comportino un debito d’imposta per inversione contabile, non transitano nel Quadro VE, riservato alle operazioni attive. Il Quadro VJ, appositamente creato, evidenzia l’imponibile e l’imposta dovuta dal cessionario o committente senza influire sul volume d’affari.
Il Quadro VJ prevede nello specifico, 18 tipologie distinte di operazioni di acquisto, dall’emissione di autofatture per acquisti da soggetti non residenti all’integrazione della fattura per acquisti di oro e altri. Restano estranee al Quadro VJ le autofatture per operazioni che tecnicamente non configurano un “acquisto” o che non sono specificamente richiamate.
La compilazione accurata del Quadro VJ non solo soddisfa le richieste fiscali, ma rappresenta anche una pratica gestionale prudente, fornendo una base solida per le decisioni aziendali e la conformità normativa. La comprensione approfondita delle tipologie di acquisti previste e delle relative istruzioni contribuisce a garantire un processo di dichiarazione IVA senza intoppi e conforme alle normative vigenti.
Domande frequenti
Il Quadro VJ è una sezione della Dichiarazione IVA 2024 utilizzata per segnalare acquisti o importazioni di beni e servizi soggetti alla procedura di inversione contabile, che trasferisce l’onere fiscale al cessionario o committente anziché al fornitore o prestatore di servizi. In questo quadro si evidenziano l’imponibile e l’imposta dovuta dal cessionario o committente.
No, le tipologie di operazioni nel Quadro VJ per il 2024 rimangono le stesse rispetto alle versioni precedenti.
Non devono essere segnalati gli acquisti formalmente sottoposti all’inversione contabile che non costituiscono operazioni imponibili.
Il Quadro VJ prevede 18 tipologie distinte di operazioni di acquisto soggette al reverse charge.
Il Rigo VJ19 indica il totale dell’IVA sulle operazioni evidenziate nel Quadro VJ, ottenuto sommando gli importi indicati nelle tipologie di acquisto da VJ1 a VJ18.
Il totale dell’imposta determinato nel Quadro VJ viene trasferito al Quadro VL, Rigo VL1, per contribuire alla liquidazione del tributo. Tuttavia, le operazioni di acquisto, sebbene comportino un debito d’imposta per inversione contabile, non transitano nel Quadro VE, riservato alle operazioni attive.