I servizi internazionali, ai sensi dell'articolo 9 del DPR IVA sono operazioni "non imponibili" e si classificano in trasporti internazionali e gli altri servizi connessi con gli scambi internazionali.
Ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 633/1972 i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono operazioni non imponibili IVA. L'agevolazione concessa dal legislatore, ovvero la non imponibilità si giustifica in quanto si tratta di operazioni collegate gli scambi internazionali.
Per servizi internazionali si intendono le prestazioni di trasporto di persone o cose e di altri servizi collegati. Si tratta di prestazioni che, in genere, vengono svolte solo in parte in Italia. Questo perché costituiscono parte di operazioni a carattere internazionale o collegate agli scambi internazionali.
I servizi internazionali possono essere suddivisi in due categorie:
I trasporti internazionali e servizi connessi;Gli altri servizi connessi agli scambi internazionali.
Come abbiamo detto, le prestazioni di servizi internazionali sono non imponibili ai fini IVA, quando sono territorialmente rilevanti in Italia. Altrimenti sono escluse da IVA. In altre parole, ...
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