Reverse charge per i servizi di pulizia effettuati nei confronti di soggetti passivi IVA. Questo è quanto prevede il comma 6, lettera a)-ter dell’articolo 17 del DPR n. 633/72. Tutte le informazioni utili per l’emissione della Fattura nei confronti di privati, condomini e imprese.
La fatturazione dei servizi di pulizia di edifici residenziali o strumentali deve avvenire con il meccanismo del reverse charge. Questo se il committente è un soggetto passivo IVA. Questo è quanto previsto dalla Legge n. 190/14 (pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014) ha introdotto la lettera a)-ter al comma 6 dell’articolo 17 del DPR n. 633/72.
Sostanzialmente, tutti i servizi di pulizia effettuati nei confronti di soggetti passivi IVA (imprese o professionisti), devono essere effettuati con il meccanismo del reverse charge. In questo modo il soggetto passivo tenuto ad assolvere il tributo non è più il prestatore che emette la fattura (in questo caso l’impresa di pulizie), ma piuttosto il committente. Questi, si vede recapitare una fattura senza l’addebito di imposta, che dovrà poi integrare inserendo l’IVA sia a “proprio credito“, che a “proprio debito“.
Finanziariamente l’operazione non comporta alcun esborso finanziario per il committente, che si ritrova ad applicare IVA e a detrarsi lo stesso importo, al momento della registrazione della Fattura Elettronica. Vediamo più in dettaglio il meccanismo di funzionamento del reverse charge nei servizi di pulizia.
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Servizi di pulizia di edifici: il reverse charge
Il meccanismo del reverse charge nei servizi di pulizia permette l’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta. La fattura deve prevedere l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della relativa norma, ovvero:
Il soggetto committente della prestazione è tenuto ad integrare il documento ricevuto. L’integrazione avviene con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. La fattura così integrata deve essere annotata:
- Nel registro delle fatture emesse. Questo, entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma entro il 15 del mese successivo con riferimento al mese precedente;
- Nel registro delle fatture ricevute, ai fini della detrazione nei termini dell’articolo 21 del DPR n. 633/72.
Sostanzialmente, l’IVA viene registrata sia a debito che a credito. Questo significa che non vi sono uscite finanziarie.
Reverse charge servizi di pulizia: la normativa
In questi termini, la lettera a)-ter del comma 6, dell’articolo 17 del DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del reverse charge alle:
Da questa disposizione è possibile ricavare l’elemento determinante delle prestazioni sovra indicate. Il riferimento è quello di prestazioni di servizi legate agli edifici. Ed anche in questo senso devono essere ricondotte le prestazioni relative ai servizi di pulizia. In particolare, l’applicazione del reverse charge riguarderà solo i documenti IVA emessi nei confronti di soggetti passivi e non, per esempio, verso persone fisiche o condomini. Per questi ultimi, si deve continuare ad addebitare l’imposta, applicando anche la ritenuta.
Fatturazione delle imprese di pulizia
L’applicazione di questa normativa IVA ha dei riflessi che riguardano la corretta fatturazione delle imprese di pulizie. Sostanzialmente, quindi, le imprese di pulizie hanno tre diverse modalità di emissione delle fatture a seconda delle caratteristiche soggettive del proprio cliente. Vediamole di seguito.
Fatturazione nei confronti di soggetti privati
La fatturazione dei servizi di pulizia di edifici nei confronti di privati prevede l’indicazione dell’IVA in fattura. Il reverse charge, infatti, non si applica se il cliente (committente) è un soggetto privo di partita IVA. Si tratta di una casistica assai frequente nell’ambito dei servizi di pulizia, dove molte fatture vengono emesse nei confronti di persone fisiche. Classico caso è quello dei servizi di pulizia effettuati negli immobili oggetto di locazione turistica da parte di proprietari privati.
Fatturazione dei servizi di pulizia nei confronti di condomini
La fatturazione dei servizi di pulizia di edifici svolte per conto di condomìni prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura. Particolare attenzione, tuttavia, deve essere prestata per il fatto che le fatture verso condomìni prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% in fattura. Questo, in quanto i condomìni sono sostituti di imposta, ai sensi dell’articolo 25-ter del DPR n. 600/73. Essi devono trattenere il 4% del compenso su tutti i corrispettivi erogati per:
Il condominio è tenuto a trattenere l’importo del 4% e versarlo entro il 16 del mese successivo utilizzando i seguenti codici tributo:
- Codice 1019 relativo a ritenute di acconto ai fini IRPEF;
- Codice 1020 relativo a ritenute di acconto ai fini IRES.
Sostanzialmente, quindi, per i condomini la fatturazione dei servizi di pulizia segue la regola dei committenti privati. Deve essere esposta l’IVA in fattura.
Fatturazione dei servizi di pulizia nei confronti di soggetti IVA
Quando la fattura relativa a servizi di pulizia di edifici viene emessa verso soggetti passivi IVA (imprese o professionisti), la situazione cambia. In questo caso non deve essere esposta l’IVA in fattura. Al suo posto deve essere riportata la dicitura:
Questa modalità di fatturazione riguarda tutte le operazioni poste in essere dal primo gennaio 2015. Quindi, considerando che si tratta di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del relativo corrispettivo, eventualmente anticipato al momento della fatturazione, se la fattura viene emessa prima del pagamento. Classico caso è quello di una fattura per servizi di pulizia emessa nei confronti di uno studio professionale o di un’impresa residenti in Italia.
Conclusioni
La fatturazione in reverse charge per i servizi di pulizia rappresenta una particolarità del sistema fiscale che intende semplificare e ottimizzare la gestione dell’IVA tra professionisti e imprese. Questo meccanismo, seppur utile, richiede una conoscenza approfondita delle normative vigenti per evitare errori nella fatturazione e nelle successive dichiarazioni fiscali. È fondamentale per le imprese che offrono servizi di pulizia, così come per i loro clienti, essere ben informati e aggiornati su questo regime, in modo da garantire una corretta gestione fiscale e evitare possibili sanzioni.
Domande frequenti
È un meccanismo di inversione contabile dell’IVA, dove l’acquirente dei servizi (e non il fornitore) è tenuto a versare l’IVA direttamente all’erario.
Si applica quando i servizi di pulizia sono forniti tra soggetti passivi IVA, come tra due imprese o tra un libero professionista e un’impresa.
Il fornitore emette una fattura senza IVA, indicando una nota che fa riferimento all’applicazione del reverse charge. L’acquirente, ricevendo la fattura, contabilizzerà sia l’IVA a debito sia quella a credito, neutralizzandosi.
Permette una maggiore liquidità per il fornitore, che non deve anticipare l’IVA, e una semplificazione amministrativa per entrambe le parti.
Sì, se non applicato correttamente, può portare a sanzioni. È essenziale essere ben informati e seguire le normative vigenti.
Mediante una dicitura specifica che fa riferimento all’articolo di legge pertinente, indicando che l’IVA è a carico del destinatario.
No, solo quelli tra soggetti passivi IVA. Se il servizio è fornito a un privato, il meccanismo non si applica.
Potrebbero derivare sanzioni e interessi da parte dell’Agenzia delle Entrate. È importante correggere l’errore appena individuato.
No, se le condizioni per il reverse charge sono soddisfatte, la sua applicazione è obbligatoria.
È consigliabile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un commercialista esperto in materia.
Con la presente si chiede se tale provvedimento sarà attuato solo per le imprese di pulizie che svolgono lavori per gli enti pubblici o se sarà applicato anche nei confronti dei committenti privati (alberghi, uffici ecc.).
Grazie.
Salve,
il nuovo regime del reverse charge di cui alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 17 DPR n. 633/72 relativa alla fatturazione dei servizi di pulizia è applicabile nei confronti di tutti i soggetti passivi Iva (pubblici che privati). Restano quindi esclusi i privati.
Buongiorno.
Può chiarire il riferimento agli edifici? Nei servizi di pulizia per aziende e uffici in generale si puliscono arredi, pareti mobili ecc., oltre alle parti dell’edificio (pavimenti, finestre). Non è chiaro quindi se si applichi il reverse charge anche agli arredi (quindi unico codice iva per la fattura) o se si debbano fatturare servizi con codice iva diverso (iva applicata sugli arredi, reverse charge su parti edificio).
Grazie.
Salve,
la normativa fa riferimento alle attività connesse agli edifici. I servizi di pulizia in genere sono servizi connessi con l’edificio stesso, quindi tutti soggetti ad applicazione del reverse charge sulle fatture emesse.
Buongiorno,
Vorrei sapere la fattura emessa per servizio di pulizie alla pubblica amministrazione va effettuata con il reverse charge o con il sistema split payment?
Grazie
ma per le fatture in esenzione iva la marca da bollo di 2 euro è sempre da aggiungere o si è esenti? Grazie!
Salve,
i soggetti che emettono fatture esenti ex art. 10 devono applicare obbligatoriamente la marca da bollo da €. 2 quando l’importo della prestazione supera le €. 77,47
Salve,
è stato precisato che ove una prestazione sia soggetta sia a split payment che a revese charge, quest’ultimo prevale. Quindi la fattura andrà effettuata in revese.
Salve,
Volevo solo chiedere una cosa: nell’ambito della fatturazione dei lavori di pulizia ai professionisti si applica il reverse, quando invece si tratta di condomini resta tutto come prima … Perché non estenderlo anche a loro, visto che ogni mese già sono costretti a versare la rit.d’acconto con F23 anche se si tratta di 1 solo Euro? Altro che semplificazione , siamo i loro sudditi esattori e dobbiamo fare tutto quello che gli passa per la testa
Salve,
i motivi non di come è stata voluta questa normativa sul reverse certamente non li conosco. Personalmente posso dire che il meccanismo serve ad evitare che si possano commettere frodi in materia di Iva, ma allo stesso tempo si penalizzano le imprese, che avranno a disposizione minore liquidità. In un periodo come questo non è certo un aiuto. Si doveva pensare a soluzioni diverse.
Con la presente si chiede se una cooperativa formata da soci lavoratori che svolge servizi di pulizia, rifacimento camere, facchinafggio presso hotel/ alberghi di società private rientra nella categoria del reverse. Grazie
Distinti saluti
Salve,
siamo ancora in attesa che esca il decreto attuativo del Governo sulle nuove modalità di fatturazione. Fino a quel momento è difficile dire certezza per quali attività sia obbligatorio lo applicare il reverse charge.
Buongiorno, in caso il cliente emetta dichiarazione d’intento (quale esportatore abituale),
quale normativa prevale? l’art.17 comma 6 a-ter o art.8 secondo comma del DPR 633/72?
Salve,
non credo sia uscita alcuna risposta ufficiale. A mio avviso l’articolo 8 secondo comma prevale sulla normativa dell’articolo 17 sul reverse.
Salve, nel caso in cui io svolga attivita’ di derattizzazione, attivita’ di pulizie di fine cantiere a seguito di lavori, oppure pulizie di aree esterne ma riconducibili sempre all’edificio devo applicare il reverse. saluti
Salve,
purtroppo ancora non ci sono stati chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate. Tuttavia, se il servizio è strettamente collegato all’edificio e si tratta di attività di pulizia, è consigliabile effettuare il reverse charge, almeno fino a quando non usciranno informazioni più precise.
Salve, per la pulizia di uffici si applica l’iva o il reverse charge?
Si applica il reverse, come indicato nell’articolo.
L’applicazione del reverse nelle pulizie si rivolge a prestazioni effettuate nell’ edificio, sono da incluedere quindi anche le pulizie dei vetri e delle tende da esterno ?
Certamente sono da includere nelle prestazioni soggette a reverse.
Buongiorno,
Contabilmente deve risultare un’autofattura e non basta il giro dell’iva in acquisto e vendita. È corretto?
Grazie
Deve esserci l’integrazione della fattura.
Buongiorno, Se una società di pulizie riceve un lavoro d che non puo’ effettuare e che affida ad una terza società come avviene la fatturazione?
La società che effettua il lavoro emette fattura nei confronti della impresa da cui ha ricevuto l’appalto con o senza iva? e la società che ha ricevuto il lavoro deve emettere fattura al suo cliente con o senza iva?
Trattandosi di rifatturazione di un servizio, la fattura ricevuta viene ribaltata, con le stesse indicazioni Iva.
se la società non opera nell’edilizia può ricevere fatture in reverse charge dalla ditta addetta alle pulizie?
Certamente chi usufruisce di servizi di pulizia deve ricevere la fattura in reverse charge.
Prestazione di pulizie resa in subappalto a soggetto non in tabella F (centro elaborazione dati). L’impresa appaltante (quella che ha il contratto originale) emette fattura in reverse charge al centro elaborazione dati; la fatturazione tra impresa appaltata ed impresa appaltante sarà in reverse charge o, considerato che ” le altre prestazione diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento” non fatte ad attività identificate dalla sezione “F” della codifica ATECO 2007 dovrà essere emessa con applicazione di iva?
Ringrazio sin d’ora per la cortesia e porgo distinti saluti.
Salve Giovanni, i servizi di pulizia devono essere sempre soggetti a reverse charge, come indicato nell’articolo.
Limpresa di pulizia e riassetto camere che svolge i lavori in un Hotel puo emettere la fattura in reverse cherge nei confronti della società che gestice l’hotel? grazie
Salve Edna, l’impresa di pulizie deve fatturare in reverse charge.
Se l’impresa fattura l’attività di pulizia e anche i detersivi con voce separata, è corretta tutta la fattura in Reverse Charge?
Per me no.
Grazie
Si deve fare riferimento all’attività principale che rimane quella di pulizia.