L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, chiarisce una volta per tutte quando diventa obbligatorio conservare le fatture e gli scontrini per la detrazione delle spese sanitarie e farmaceutiche, in fase di compilazione del modello 730/2023.

Si è avviato un processo di semplificazione che restringe in campo dell’obbligo di conservazione di fatture e scontrini per il periodo previsto di 5 anni. Diventa obbligatorio conservare o meno la documentazione di spese mediche e farmaci a seconda della modalità con cui si sceglie di presentare il proprio 730.

Ecco le due possibili casistiche:

  • per chi accetta senza modifiche il modello 730 precompilato 2023: viene a meno l’obbligo di conservare fatture e scontrini per la detrazione delle spese mediche e farmaceutiche;
  • per chi modifica e integra il modello 730 precompilato 2023: le verifiche si restringeranno ai soli dati modificati.

Il Prospetto Informativo delle spese sanitarie rappresenta un elemento chiave nel processo di semplificazione. Si tratta dell’elenco delle spese detraibili compilato dal Fisco e associato alla dichiarazione dei redditi precompilata. Il Prospetto Informativo può essere utilizzato al posto di scontrini e fatture ed è possibile consegnarlo direttamente al CAF per coloro che apportano modifiche al 730 precompilato e i relativi controlli.

Approfondiamo le specifiche operative riguardanti la dichiarazione dei redditi per il 2023, come indicate nella circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2023. In questo modo, capiremo come procedere al meglio in base alla nostra situazione personale.

730 precompilato accettato senza modifiche: addio all’obbligo di conservare scontrini e fatture per le spese sanitarie

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono chiare. Nel caso in cui si presenti il modello 730 precompilato senza apportare modifiche, non sarà più necessario conservare i documenti di spesa relativi agli oneri detraibili, che sono stati comunicati da soggetti terzi. Non sarà più richiesto conservare per cinque anni gli scontrini e le fatture che comprovano il diritto alla detrazione spese sanitarie.

I controlli formali verranno a meno in assenza di modifiche, sia in caso di presentazione diretta della precompilata da parte del contribuente che tramite il sostituto d’imposta, CAF o professionista. Resta comunque in vigore il controllo sulla verifica dei requisiti necessari per beneficiare delle detrazioni, delle deduzioni e di altre agevolazioni fiscali.

730 precompilato con modifiche spese sanitarie: conservazione scontrini e fatture solo per oneri modificati

È giunto il momento di capire cosa succede in caso di modifica e integrazione dei dati in relazione alla detrazione spese sanitarie e farmaceutiche in fase di presentazione del 730/2023. L’Agenzia dell’Entrate specifica che restano i controlli formali e l’obbligo di conservazione di fatture e scontrini solo sugli oneri modificati, in caso di invio del modello 730 precompilato con modifiche alle spese sanitarie.

Tuttavia, il ruolo dell’intermediario resta attivo. Il CAF o il professionista dovranno procedere con la verifica della corrispondenza delle spese da portare in detrazione e la relativa documentazione esibita dal contribuente.

L’art. 5 del decreto legislativo 175/2015 al comma 3 indica come funziona il controllo formale:

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

730 precompilato con modifiche sul reddito o imposta: resta il controllo formale

Ci troviamo di fronte a un’ulteriore casistica in caso di invio del modello730 precompilato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Il controllo formale è confermato dalla circolare del 19 giugno in base alle seguenti modalità:

  • controllo formale solo sulle spese modificate in caso di invio diretto da parte del contribuente;
  • controllo formale su tutti gli oneri in caso di invio tramite CAF o professionisti.

Prima di apporre il visto di conformità, è obbligatorio da parte del CAF o del professionista effettuare una verifica preventiva che certifichi la correttezza dei dati relativi ai redditi e agli oneri detraibili, in relazione esclusivamente i documenti di spesa non indicati nella dichiarazione precompilata e i dati modificati. Anche in questo caso l’art. 5 del decreto legislativo 175/2015 aiuta a orientarci meglio . Il comma 2 precisa quanto segue:

Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

730/2023: il ruolo del prospetto web delle spese sanitarie detraibili

Grazie alle novità introdotte circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti non avranno più l’obbligo di presentare scontrini, rivenute o fatture per procedere con la compilazione del 730 precompilato.  Diventa sufficiente consegnare congiuntamente la seguente documentazione:

  • prospetto web delle spese sanitarie detraibili, che si trova disponibile nell’apposita sezione del portale della precompilata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui si conferma dati consegnati corrispondono a quelli disponibili sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Il Prospetto delle spese elenca in dettaglio farmaci, spese mediche e spese mediche detraibili. È disponibile nella seguente sezione:

  • accedere alla dichiarazione precompilata mediante autentificazione con le proprie credenziali sue credenziali;
  • selezionare la voce nel menù orizzontale in alto: “Visualizza i dati“;
  • visualizzare il prospetto dettagliato su “oneri e spese“.

In conclusione, se il contribuente decide di inviare autonomamente la dichiarazione dei redditi o si affida a un CAF o a un professionista, è necessario conservare il Prospetto Informativo nel caso in cui vi siano modifiche alle voci della dichiarazione precompilata.

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