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Omaggi aziendali: guida a deducibilità, IVA e tracciabilità

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
13 min di lettura
In sintesi

Omaggi a clienti e dipendenti: soglia 50 euro, spese di rappresentanza, IVA, IRAP, tracciabilità 2025 e fatturazione. Guida operativa.

Gli omaggi a clienti e dipendenti seguono regole autonome ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA. La soglia dei 50 euro e l’obbligo di pagamento tracciabile, in vigore dal 2025, determinano se il costo è interamente deducibile o soggetto al plafond delle spese di rappresentanza.


Gli omaggi a clienti e dipendenti non hanno una definizione autonoma nel TUIR: sono cessioni gratuite di beni prive di corrispettivo. Ai fini delle imposte dirette, gli omaggi ai clienti rientrano tra le spese di rappresentanza ex art. 108 co. 2 TUIR e sono deducibili integralmente se il valore unitario non supera 50 euro, oltre soglia si applica il plafond percentuale sui ricavi.

Gli omaggi ai dipendenti seguono invece la disciplina dei costi per prestazioni di lavoro (art. 95 TUIR) e, in capo al lavoratore, rientrano nella soglia di esenzione fringe benefit di 1.000 o 2.000 euro annui prevista dalla L. 207/2024. Ai fini IVA, la detraibilità dipende dal valore del bene e dalla sua appartenenza o meno all’attività propria dell’impresa. Dal 2025 la deducibilità del costo è inoltre condizionata al pagamento con strumenti tracciabili. Professionisti e contribuenti forfetari seguono regole distinte, rispettivamente l’art. 54-septies TUIR e l’irrilevanza della deduzione analitica.

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Cosa sono gli omaggi e come si calcola la soglia dei 50 euro

Il TUIR non definisce il termine “omaggio“. Nella prassi, si considerano tali i beni ceduti da un’impresa o da un professionista senza richiedere un prezzo o una contropartita: un atto di liberalità spontaneo, distinto da qualunque logica contrattuale.

Gli sconti e i premi legati a comportamenti d’acquisto non sono omaggi. La differenza sta nella causa: l’omaggio nasce da una scelta autonoma di chi lo concede, lo sconto risponde invece a un impegno assunto verso il cliente (un volume di acquisti, una fidelizzazione). Questa distinzione non è formale: incide sulla qualificazione fiscale della spesa, che per gli sconti segue le regole ordinarie dei costi di vendita e non quelle delle spese di rappresentanza.

Il valore unitario si calcola sull’omaggio nel suo complesso

Ai fini della soglia dei 50 euro, per “valore unitario” non si intende il costo dei singoli beni che compongono il regalo, ma il valore dell’omaggio nella sua interezza. Lo ha chiarito la circolare Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, § 5.4.

Un cesto natalizio formato da tre prodotti da 20 euro ciascuno ha un valore complessivo di 60 euro: supera quindi la soglia, anche se ogni singolo componente costerebbe meno di 50 euro preso a sé. La regola impedisce di aggirare il limite acquistando beni separatamente per poi confezionarli insieme.

La deduzione integrale resta invece possibile se all’impresa vengono destinati più beni distinti, confezionati singolarmente, ciascuno di valore non superiore a 50 euro: in quel caso ogni confezione è un omaggio autonomo, non un unico regalo complesso.

Beni autoprodotti: rileva il valore normale, non il costo di produzione

Per i beni che l’impresa produce direttamente e destina in omaggio, la soglia dei 50 euro si misura sul valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR, e non sul suo costo di produzione. Lo ha precisato la risoluzione Agenzia delle Entrate 12.3.2014 n. 27.

Un oggetto autoprodotto con valore di mercato di 40 euro e costo di produzione di 30 euro beneficia quindi della deduzione integrale, perché è il valore normale (40 euro) a restare sotto soglia. Se invece il valore normale supera 50 euro, la spesa diventa di rappresentanza: ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva però il costo di produzione effettivamente sostenuto, non il valore di mercato più alto.

La norma, riferendosi ai “beni distribuiti gratuitamente“, non si applica alle prestazioni di servizi gratuite: queste restano sempre soggette ai limiti ordinari delle spese di rappresentanza, indipendentemente dal loro valore (circ. 34/E/2009, § 5.4).

Omaggi ai clienti: spese di rappresentanza e plafond

Gli omaggi destinati ai clienti rientrano, come regola generale, tra le spese di rappresentanza disciplinate dall’art. 108 co. 2 TUIR. La qualificazione non è però automatica: a seconda dell’operazione, lo stesso onere può configurarsi come spesa di rappresentanza, spesa di pubblicità o costo generico di produzione, con conseguenze molto diverse sulla deducibilità.

Per gli omaggi che restano spese di rappresentanza, il trattamento dipende dal valore unitario calcolato secondo i criteri visti in apertura (cesto complessivo, valore normale per i beni autoprodotti). Fino a 50 euro la deduzione è integrale nell’esercizio di competenza. Oltre questa soglia, la spesa concorre al plafond previsto dallo stesso art. 108 co. 2 TUIR, calcolato sui ricavi e proventi della gestione caratteristica:

Ricavi e proventi della gestione caratteristicaAliquota di deducibilità
Fino a 10 milioni di euro1,5%
Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro0,6%
Oltre 50 milioni di euro0,4%

Il calcolo procede a scaglioni: le tre percentuali si sommano sulle rispettive fasce di ricavi, non si applica un’unica aliquota all’intero importo. Per il meccanismo completo del plafond, compresi gli esempi di calcolo e il regime delle imprese di nuova costituzione, la disciplina generale delle spese di rappresentanza offre l’approfondimento dedicato.

Un vincolo ulteriore riguarda la natura del bene o servizio omaggiato. La deduzione integrale sotto soglia si applica solo ai beni distribuiti gratuitamente: le prestazioni di servizi gratuite restano sempre soggette ai limiti ordinari delle spese di rappresentanza, indipendentemente dal loro valore (circ. 34/E/2009, § 5.4). Chi regala un servizio, anziché un bene fisico, non può quindi contare sulla soglia dei 50 euro.

Un caso specifico riguarda i voucher e i buoni concessi in omaggio ai clienti. Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 519/2019, questi titoli seguono la stessa disciplina delle spese di rappresentanza applicata ai beni fisici: se il valore del voucher non supera 50 euro la deduzione è integrale, altrimenti concorre al plafond.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è condizionata al pagamento con strumenti tracciabili, per effetto dell’art. 108 co. 2, ultimo periodo, TUIR, inserito dall’art. 1 co. 81 lett. d) L. 207/2024. La stessa regola vale ai fini IRAP (co. 82 della medesima legge). Il tema è approfondito in una sezione dedicata più avanti nell’articolo.

Esempio. Un’impresa realizza 4 milioni di euro di ricavi e proventi della gestione caratteristica. Il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari all’1,5% di 4 milioni, cioè 60.000 euro. Se nell’anno l’impresa sostiene 45.000 euro in omaggi di valore superiore a 50 euro ciascuno, l’intero importo resta entro il plafond ed è quindi deducibile per intero. Se invece gli omaggi oltre soglia ammontano a 72.000 euro, i 60.000 euro nel plafond sono deducibili, mentre i restanti 12.000 euro sono indeducibili in via definitiva, senza possibilità di riporto agli esercizi successivi. Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro restano fuori da questo calcolo e si deducono per intero a parte.

Omaggi ai dipendenti: fringe benefit, deducibilità e IRAP

Gli omaggi ai dipendenti seguono una disciplina autonoma rispetto a quella riservata ai clienti, indipendente da qualunque finalità promozionale. In capo all’impresa, il costo sostenuto per l’acquisto di beni destinati in omaggio a dipendenti e soggetti fiscalmente assimilati, come i collaboratori coordinati e continuativi, è deducibile secondo le norme relative ai costi per prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 co. 1 TUIR. Non si tratta quindi di una spesa di rappresentanza, né è soggetta al plafond visto nella sezione precedente.

In capo al dipendente il trattamento si inverte. L’art. 51 co. 1 TUIR stabilisce che gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito imponibile, come qualunque altro valore percepito a titolo di erogazione liberale. La regola generale prevede una soglia di non imponibilità di 258,23 euro (art. 51 co. 3 TUIR), che tuttavia per il triennio 2025-2027 è stata elevata dall’art. 1 co. 390-391 L. 207/2024:

Periodo d’impostaSoglia di esenzione
Generalità dei dipendenti1.000 euro
Dipendenti con figli fiscalmente a carico2.000 euro

Il limite elevato si applica per ciascuno dei periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. La soglia opera su base annua e per singolo dipendente, non per ciascun omaggio erogato: se nello stesso anno un dipendente riceve più regali, il loro valore va sommato per verificare il rispetto del limite.

Ai fini del calcolo, rilevano anche i buoni acquisto concessi dall’impresa, qualificati come fringe benefit dall’art. 51 co. 3-bis TUIR: i voucher natalizi seguono quindi lo stesso regime degli omaggi in natura e beneficiano dell’esclusione da imposizione entro la soglia applicabile. Il momento rilevante ai fini reddituali è quello in cui l’utilità entra nella disponibilità del dipendente, indipendentemente dal fatto che venga fruita in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate 35/2022, § 2).

La soglia non riguarda il singolo omaggio ma la somma di tutti i fringe benefit ricevuti nell’anno: se il dipendente beneficia anche di altre utilità, come l’auto aziendale a uso promiscuo, il loro valore concorre al medesimo limite. I buoni pasto, invece, restano fuori da questo computo, seguendo una disciplina propria.

Il superamento della soglia comporta la totale imponibilità del valore dei beni e servizi, non solo della quota eccedente. Se durante l’anno il limite viene superato, il datore di lavoro deve effettuare un conguaglio: portando in aumento della retribuzione imponibile del mese l’importo complessivo delle erogazioni in natura, tenendo conto anche di eventuali altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno, e trattenendo al lavoratore la differenza di contribuzione non versata nel corso dell’anno. Se invece in sede di conguaglio il valore risulta inferiore alla soglia, il datore di lavoro recupera la contribuzione versata sul differenziale tramite regolarizzazione (circ. INPS 23.12.2020 n. 155 e messaggio INPS 6.11.2023 n. 3884).

Esempio. Un dipendente senza figli a carico riceve nel corso del 2026 un buono spesa natalizio da 400 euro e, in un’altra occasione, un fringe benefit per l’auto aziendale a uso promiscuo valorizzato 750 euro. Il totale delle utilità in natura ricevute nell’anno è 1.150 euro, che supera la soglia di 1.000 euro prevista per la generalità dei dipendenti. L’intero importo di 1.150 euro, e non solo i 150 euro eccedenti, diventa imponibile: il datore di lavoro deve quindi portarlo in aumento della retribuzione del mese in cui rileva il superamento e trattenere al dipendente la differenza di contribuzione non versata nel corso dell’anno.

Sul fronte IRAP la disciplina distingue in base alla forma giuridica del datore di lavoro. Per le società di capitali, gli enti commerciali e le società di persone che determinano l’IRAP in base al bilancio, l’art. 5 co. 1 e 3 D.Lgs. 446/97 prevede l’indeducibilità dei costi relativi al personale, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9. Gli omaggi ai dipendenti risultano quindi:

  • deducibili se funzionali all’attività d’impresa e privi di natura retributiva per il dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2009 n. 27, § 1.4);
  • indeducibili se considerati spese per il personale con natura retributiva, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi, come i dipendenti a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies D.Lgs. 446/97).

Per le società di persone in regime naturale, gli omaggi ai dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP, poiché i relativi costi non sono compresi tra quelli previsti dall’art. 5-bis D.Lgs. 446/97, salvo la stessa eccezione per i lavoratori con deducibilità analitica.

Infografica-omaggi

Omaggio a chi? Guida rapida per destinatario e valore

Il trattamento fiscale di un omaggio dipende dalla combinazione di due variabili: chi lo riceve e quanto vale. La tabella seguente riassume gli scenari trattati nelle sezioni precedenti, come punto di riferimento operativo prima di procedere alla registrazione contabile o alla fatturazione.

DestinatarioValoreDeducibilità imposte diretteTrattamento IVA
ClienteFino a 50 euroIntegrale (spesa di rappresentanza)Detraibile, se bene non rientrante nell’attività propria
ClienteOltre 50 euroNel limite del plafond su ricaviIndetraibile, se bene non rientrante nell’attività propria
DipendenteFino a 1.000/2.000 euro annui complessiviDeducibile per l’impresa (art. 95 TUIR); non imponibile per il dipendenteIndetraibile; cessione esclusa da IVA
DipendenteOltre soglia annua complessivaDeducibile per l’impresa; imponibile per intero in capo al dipendenteIndetraibile; cessione esclusa da IVA

Un chiarimento è necessario per leggere correttamente la colonna IVA: quando il bene omaggiato rientra invece nell’attività propria dell’impresa, ossia è oggetto della sua produzione o commercializzazione, la detrazione spetta sempre, a prescindere dal valore unitario, ma la successiva cessione gratuita diventa imponibile IVA. Questo scenario, che riguarda un sottoinsieme specifico di casi, è approfondito nella sezione dedicata all’IVA più avanti nell’articolo.

Pranzi e cene natalizie: quando sono spese di rappresentanza

Le spese sostenute per pranzi e cene natalizie non seguono automaticamente la disciplina delle spese di rappresentanza vista in precedenza. Il criterio dirimente è la platea dei partecipanti, non la ricorrenza in sé.

La circolare Agenzia delle Entrate 34/2009, § 4, ha chiarito che, in caso di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di festività religiose, occorre documentare la tipologia dei destinatari. Se all’evento partecipano esclusivamente dipendenti dell’impresa, la spesa non è qualificabile come rappresentanza, perché manca la componente promozionale verso l’esterno che caratterizza l’istituto. Lo stesso ragionamento dovrebbe valere quando all’evento partecipano dipendenti e fornitori insieme.

L’esclusione dalla categoria delle spese di rappresentanza non equivale però a indeducibilità. Per gli eventi riservati ai soli dipendenti, l’art. 100 co. 1 TUIR prevede che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti, o di categorie di dipendenti, sostenute volontariamente per finalità di ricreazione o di culto, siano deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Il criterio si applica anche quando l’impresa si avvale di strutture esterne, come un ristorante, per erogare il servizio ai dipendenti (ris. Agenzia delle Entrate n. 34/2004).

A questo limite si affianca una seconda restrizione, di carattere generale e non specifica per gli eventi natalizi: l’art. 109 co. 5 TUIR stabilisce che le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%. Per un pranzo o una cena aziendale, il costo effettivamente deducibile è quindi il risultato di due passaggi distinti: prima la riduzione al 75% ai sensi dell’art. 109 co. 5 TUIR, poi la verifica del rispetto del plafond del 5 per mille se l’evento rientra tra quelli a finalità ricreativa riservati ai dipendenti.

Omaggi per professionisti e forfetari

Per gli esercenti arti e professioni la disciplina degli omaggi ai clienti è più semplice nella struttura, ma meno favorevole nel risultato rispetto a quella delle imprese. L’art. 54-septies co. 2 TUIR, che dal 2024 ha sistematizzato la materia per il reddito di lavoro autonomo, prevede la deducibilità del costo dei beni ceduti gratuitamente alla clientela nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, quale spesa di rappresentanza.

La differenza sostanziale rispetto al reddito d’impresa riguarda proprio la soglia dei 50 euro. L’art. 54-septies TUIR non contiene alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, un omaggio di valore unitario non superiore a 50 euro non beneficia, per il professionista, della deduzione integrale prevista per le imprese: concorre comunque a formare il plafond dell’1%, come qualsiasi altro omaggio di importo maggiore.

AspettoImpresa (art. 108 TUIR)Professionista (art. 54-septies TUIR)
Omaggi fino a 50 euroDeduzione integrale, fuori plafondNessuna soglia distinta: rientrano nel plafond
Omaggi oltre 50 euroPlafond a scaglioni sui ricavi (1,5%/0,6%/0,4%)Plafond unico dell’1% dei compensi
Decorrenza obbligo tracciabilitàDal periodo d’imposta 2025 (soggetti solari)Dalle spese sostenute dal 18.6.2025

Per gli omaggi destinati ai dipendenti e ai collaboratori del professionista, il TUIR non offre una disciplina specifica, a differenza di quanto avviene per il reddito d’impresa. La tesi prevalente considera questi costi deducibili in misura integrale, a norma dell’art. 54-septies co. 5 TUIR, equiparandoli alle erogazioni liberali a favore dei lavoratori dipendenti.

Un caso distinto riguarda le prestazioni professionali rese a titolo gratuito. Poiché il reddito di lavoro autonomo segue il principio di cassa, l’assenza di un corrispettivo effettivamente percepito esclude qualunque rilevanza reddituale della prestazione: le prestazioni professionali gratuite non concorrono a formare il reddito del professionista, non generando alcun compenso da assoggettare a tassazione.

Per i contribuenti in regime forfetario, infine, il tema della deducibilità degli omaggi perde di rilevanza pratica. Le spese sostenute nel corso dell’attività, compresi gli eventuali omaggi a clienti, non sono deducibili analiticamente: il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività forfetario, che già incorpora presuntivamente i costi di gestione, omaggi compresi.

Esempio. Un’impresa e uno studio professionale regalano entrambi, a fine anno, un omaggio da 40 euro a ciascun cliente. Per l’impresa, trattandosi di un valore unitario non superiore a 50 euro, la spesa è interamente deducibile e non intacca il plafond delle spese di rappresentanza. Per il professionista, lo stesso omaggio da 40 euro non gode di alcuna deduzione integrale separata: il suo costo concorre comunque al plafond dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, insieme a qualunque altra spesa di rappresentanza sostenuta nell’anno.

IVA sugli omaggi: detraibilità, autofattura e registro

Le cessioni gratuite di beni, pur prive del requisito di onerosità, sono assimilate alle cessioni di beni in senso stretto e rientrano quindi nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4 DPR 633/72. Il trattamento concreto dipende però da una distinzione preliminare: se il bene omaggiato rientra o meno nell’attività propria dell’impresa, cioè nel suo oggetto principale di produzione o commercio.

Per i beni non rientranti nell’attività propria, la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA, indipendentemente dal valore. Questo perché l’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’IVA sui beni e servizi che si qualificano come spese di rappresentanza, salvo quelli di costo unitario non superiore a 50 euro. Di conseguenza, l’omaggio non integra mai una cessione soggetta a IVA: o perché il costo unitario è entro i 50 euro, e allora l’imposta a monte è detraibile ma la successiva cessione resta comunque fuori campo, oppure perché, pur superando la soglia, riguarda beni per cui l’IVA a monte non è detraibile.

Per i beni oggetto dell’attività propria dell’impresa, quelli cioè che l’impresa produce o commercializza abitualmente, la cessione gratuita è sempre soggetta a IVA, a prescindere dal costo unitario. Gli acquisti di questi beni non costituiscono spese di rappresentanza (C.M. 16.7.98 n. 188/E): l’IVA assolta all’acquisto è quindi detraibile, e l’imposta va poi applicata al momento della successiva cessione gratuita.

Per gli omaggi ai dipendenti la regola cambia ancora. I beni acquistati per essere ceduti gratuitamente ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono essere qualificati come spese di rappresentanza: la relativa IVA è quindi sempre indetraibile e la cessione gratuita resta esclusa dal campo di applicazione dell’imposta. Fa eccezione il caso in cui l’omaggio sia rappresentato da un bene oggetto dell’attività d’impresa: qui la detrazione spetta e la cessione gratuita diventa imponibile, come per gli omaggi a clienti della stessa categoria di beni.

Le prestazioni di servizi gratuite seguono una logica distinta, disciplinata dall’art. 3 co. 3 DPR 633/72. Rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini IVA solo se di valore superiore a 50 euro, se l’imposta sugli acquisti relativi alla loro esecuzione è detraibile, e se rese per finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Restano quindi escluse da IVA le prestazioni gratuite rese per finalità proprie dell’impresa (risposta interpello 237/E/2019), oltre a una serie di prestazioni specificamente individuate come le somministrazioni nelle mense aziendali e i servizi di trasporto, didattici o assistenziali a favore del personale dipendente. Va inoltre chiarito che l’assoggettamento a IVA riguarda solo chi opera in regime di impresa: le prestazioni gratuite rese dagli esercenti arti e professioni sono sempre escluse da IVA.

Sul piano documentale, la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite soggette a imposta (art. 18 co. 3 DPR 633/72). In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata in due modi alternativi:

  • autofattura elettronica, tramite Sistema di Interscambio, con i propri dati sia come cedente sia come cessionario, codice documento TD27, descrizione dei beni ceduti e imponibile pari al prezzo di acquisto o costo di produzione, da annotare esclusivamente nel registro IVA delle vendite e mai in quello degli acquisti (cfr. circ. 14/E/2019, § 6.4; Cass. 9254/92);
  • registro degli omaggi, dove annotare giornalmente l’ammontare complessivo dei beni ceduti gratuitamente, distinto per aliquota IVA applicabile.

Questa seconda modalità, benché individuata originariamente per le sole cessioni di beni (C.M. 27.4.73 n. 32/501388, § VI), dovrebbe potersi applicare anche alle prestazioni di servizi gratuite (circ. Assonime 1.8.96 n. 89). Resta però esclusa per le operazioni soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, per le quali l’art. 2 co. 5 D.Lgs. 127/2015 impone comunque l’emissione del documento commerciale o della fattura al momento dell’ultimazione dell’operazione (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 3/2022).

Un caso specifico riguarda l’invio di campioni omaggio all’estero, con regole differenziate in base alla destinazione. Verso Paesi UE, la cessione di campioni non è disciplinata dall’art. 41 D.L. 331/93, che regola solo le cessioni intracomunitarie a titolo oneroso: si applica quindi la disciplina IVA interna vista sopra, come per una cessione gratuita nazionale. Verso Paesi extra-UE, le cessioni di campioni omaggio sono invece assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72, e configurano quindi operazioni non imponibili IVA, a condizione che l’esportazione risulti da documento doganale o dal visto apposto dalle dogane sulla fattura o sulla bolla di accompagnamento; tali cessioni, tuttavia, non concorrono alla formazione del plafond per la qualifica di esportatore abituale.

Tracciabilità dei pagamenti: obbligo dal 2025

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili, ai fini della deducibilità di spese di rappresentanza e omaggi, ha decorrenze distinte per imprese e professionisti, entrambe introdotte nel corso del 2025.

Per le imprese, l’obbligo si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, quindi dal 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per effetto dell’art. 108 co. 2, ultimo periodo, TUIR, inserito dall’art. 1 co. 81 lett. d) L. 207/2024. La stessa regola vale ai fini IRAP (co. 82 della medesima legge). Per i professionisti, l’obbligo decorre invece dalle spese sostenute a partire dal 18.6.2025, data di entrata in vigore del D.L. 84/2025, che ha integrato il co. 2 dell’art. 54-septies TUIR (art. 1 co. 1 lett. e) n. 1 del decreto). Fino a quella data, le spese di rappresentanza dei professionisti restano deducibili anche se pagate in contanti, purché rispettino gli altri requisiti.

Su un punto specifico, imprese e professionisti sono trattati allo stesso modo: l’obbligo di tracciabilità si applica anche alle spese sostenute all’estero. Nessuna delle due norme prevede una limitazione territoriale, e la circolare Agenzia delle Entrate 22.12.2025 n. 15, § 5, ha confermato questa lettura per le imprese, precisando che, non essendo stata prevista alcuna restrizione al territorio nazionale, anche le spese di rappresentanza sostenute all’estero devono rispettare il requisito della tracciabilità.

Sono considerati mezzi di pagamento tracciabili il versamento bancario o postale e gli altri sistemi previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/97, quindi carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il pagamento in contanti comporta la perdita totale della deducibilità, indipendentemente dal valore dell’omaggio: non si tratta di un limite quantitativo ma di un requisito di ammissibilità, che opera a monte rispetto al calcolo del plafond o della soglia dei 50 euro. Per i professionisti, un’ulteriore precisazione riguarda l’ambito di applicazione: l’obbligo di tracciabilità incide solo sulla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non sul trattamento IVA della spesa, che segue le regole ordinarie viste nella sezione precedente.

Profili di rilevanza penale e anticorruzione

Oltre al trattamento fiscale, gli omaggi aziendali sollevano un profilo distinto e spesso trascurato: la prevenzione delle attività corruttive. La disciplina cambia sensibilmente a seconda che il destinatario sia una pubblica amministrazione o un soggetto privato.

Verso gli enti pubblici, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.12.2014 ha specificato il divieto per i dipendenti pubblici di ricevere regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore. Il riferimento è il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), i cui doveri si applicano anche a chi svolge incarichi presso società, agenzie ed enti pubblici, inclusa la partecipazione a consigli di amministrazione o collegi dei revisori. L’art. 4 DPR 62/2013 definisce il modico valore come un importo non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto: i regali di valore maggiore devono essere messi a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la devoluzione a fini istituzionali. I singoli codici di comportamento adottati dalle amministrazioni possono comunque fissare limiti inferiori, fino a escludere del tutto la possibilità di ricevere omaggi.

Nei rapporti tra soggetti privati rileva invece il reato di corruzione tra privati, introdotto dall’art. 2635 c.c. dalla L. 190/2012 e successivamente modificato. La norma punisce con la reclusione da uno a tre anni amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi d’ufficio o di fedeltà. La stessa pena si applica a chi, nell’ambito dell’organizzazione della società, esercita funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti elencati. Il comma 3 dell’art. 2635 c.c. estende la punibilità anche al corruttore, cioè a chi dà, promette o offre l’utilità. È prevista un’aggravante quando l’episodio coinvolge società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante; dal 14.4.2017 è punibile anche la mera istigazione alla corruzione tra privati.

Questi reati rilevano anche a livello di responsabilità degli enti: il D.Lgs. 231/2001 include sia la corruzione verso la pubblica amministrazione sia la corruzione tra privati tra i reati presupposto (artt. 25 e 25-ter co. 1 lett. s-bis). Gli enti sono quindi chiamati ad adottare presidi adeguati nei propri codici etici e modelli organizzativi anche in relazione alla gestione degli omaggi, attivi e passivi. A titolo esemplificativo, un omaggio o un’altra utilità dovrebbe: non consistere in un pagamento in contanti; rispondere a finalità di business legittime, come la promozione o l’illustrazione di prodotti e servizi; non essere motivato dal desiderio di esercitare un’influenza illecita o dall’aspettativa di reciprocità; risultare ragionevole secondo le circostanze e conforme agli standard dei rapporti professionali generalmente accettati. Anche nel settore privato si sta diffondendo, sul modello dei dipendenti pubblici, una disciplina interna con soglie prestabilite legate al concetto di modico valore.

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Omaggi fuori norma: un rischio che si vede solo in verifica

Qualificazione errata, plafond superato, pagamento in contanti dopo il 2025 o fatturazione mancante: sono le cause più frequenti di ripresa fiscale sugli omaggi. Una verifica preventiva sulla tua situazione, documenti alla mano, permette di individuare per tempo dove correggere la gestione prima che diventi un accertamento.

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Domande frequenti

Un cesto natalizio composto da tre prodotti da 20 euro è deducibile integralmente?

No. Il valore unitario si calcola sull’omaggio nel suo complesso, non sui singoli beni che lo compongono. Un cesto da 60 euro totali supera la soglia dei 50 euro prevista dall’art. 108 co. 2 TUIR e concorre al plafond delle spese di rappresentanza, anche se ogni prodotto costa meno di 50 euro (circ. 34/E/2009).

Gli omaggi ai dipendenti sono sempre esenti da tasse?

No. Sono esenti solo entro la soglia di 1.000 euro annui, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, valida per i periodi d’imposta 2025-2027 (art. 1 co. 390-391 L. 207/2024). Superata la soglia, l’intero valore diventa imponibile in busta paga, non solo l’eccedenza.

Cosa succede se pago un omaggio in contanti dopo il 2025?

Il costo diventa totalmente indeducibile, a prescindere dal valore dell’omaggio. Dal periodo d’imposta 2025 (imprese) e dal 18.6.2025 (professionisti), la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è condizionata al pagamento con strumenti tracciabili, anche per le spese sostenute all’estero.

L’IVA sugli omaggi è sempre indetraibile sopra i 50 euro?

Dipende dalla natura del bene. Se non rientra nell’attività propria dell’impresa, l’IVA è indetraibile oltre i 50 euro (art. 19-bis1 co. 1 lett. h DPR 633/72). Se invece il bene è oggetto della produzione o del commercio dell’impresa, l’IVA resta sempre detraibile, ma la cessione gratuita diventa imponibile.

Un professionista può dedurre integralmente un omaggio sotto i 50 euro?

No, a differenza delle imprese. L’art. 54-septies TUIR non prevede una soglia distinta per i beni di modico valore: qualsiasi omaggio, anche sotto i 50 euro, concorre al plafond dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Come si fattura un omaggio senza chiedere l’IVA al cliente?

Si emette un’autofattura elettronica con codice documento TD27, indicando i propri dati sia come cedente sia come cessionario e la dicitura di cessione senza rivalsa. In alternativa, si può annotare l’operazione su un apposito registro degli omaggi, distinguendo gli importi per aliquota IVA.

Gli omaggi per i contribuenti forfetari incidono sulla dichiarazione?

No. Nel regime forfetario il reddito si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività forfetario, che assorbe presuntivamente tutti i costi di gestione, omaggi compresi. Le spese sostenute per gli omaggi non vanno quindi dedotte analiticamente.

Regalare un omaggio costoso a un funzionario pubblico è sempre lecito?

No. Il DPR 62/2013 fissa in via orientativa a 150 euro la soglia del “modico valore” oltre la quale il dipendente pubblico deve mettere il regalo a disposizione dell’amministrazione. I singoli codici di comportamento possono fissare limiti più bassi, fino a escludere del tutto gli omaggi.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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